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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE 30/01/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza
n. 4733
RIFIUTI - Attività di tiro al piattello - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata - Rifiuti speciali non pericolosi -
Imprese e/o responsabili di enti - Responsabilità associazione sportiva -
Sussiste - Rifiuti prodotti da impresa (ex art. 256 c.2, D.Lgs. 152/06) - Fattispecie: Immissione nelle
acque di un fiume. I rifiuti prodotti dall'attività di tiro a piattello,
sono da considerarsi non come rifiuti prodotti ex articolo 255, del Decreto
Legislativo n. 152 del 2006, bensì come rifiuti prodotti da impresa, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2. Fattispecie:
immissione nel fiume (Volturno) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da
residui di piattelli di carta e di plastica. Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric.
Falco. CORTE DI CASSAZIONE 30/01/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 4733
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRASSI Aldo - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: F. I., nata (adrv);
Avverso la Sentenza Tribunale S. Maria C. V., emessa il 29/11/06;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha
concluso per Annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di S. Maria C. V., con sentenza emessa il 29/11/06, dichiarava F.
I. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo
51, comma 2, e la condannava alla pena di euro 4.000,00, di ammenda.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione
dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
In particolare la ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli
elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al Decreto
Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2; sia perché l'associazione
sportiva "(adrv)" (di cui la F. era rappresentante legale) non era un soggetto
giuridico che esercitava attività di impresa;
- sia perché l'immissione dei rifiuti nel fiume Volturno era fatto accidentale e
non diretta conseguenza dell'attività di tiro a piattello svolta nell'area in
questione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/12/07, ha chiesto
l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é manifestamente infondato.
Il Tribunale di S. Maria C. V., mediante un procedimento argomentativo privo di
errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i
punti determinanti della decisione.
Il giudice del merito, invero, ha accertato che F. I., quale rappresentante
legale dell'associazione sportiva denominata "(adrv)" - nelle condizioni di
tempo e di luogo, come individuate in atti - aveva determinato l'immissione nel
fiume Volturno (il cui corso defluiva lungo il margine esterno dell'area
destinata all'attività di tiro a piattello) dei rifiuti speciali non pericolosi
tipici della citata attività, costituiti da residui di piattelli di carta e di
plastica; il tutto in violazione dei divieti di cui al Decreto Legislativo n. 22
del 1997, articolo 14, comma 2, ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
articolo 192, comma 2.
Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed
oggettivo, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 14,
comma 2, articolo 51, comma 2, ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo
192, comma 2, articolo 256, comma 2.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono palesemente infondate - perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito -
ed errate in diritto.
In particolare - diversamente da quanto argomentato dalla difesa della
ricorrente - va affermato che l'associazione sportiva "(adrv)" - a prescindere
della sua individuazione, sotto il profilo civilistico, come persona giuridica
oppure come ente di fatto privo di autonoma personalità giuridica - svolgeva,
sotto il profilo della normativa relativa alla gestione dei rifiuti, attività di
impresa avente ad oggetto l'esercizio del tiro a piattello. Consegue che i
rifiuti prodotti dall'attività di tiro a piattello sono da considerarsi non come
rifiuti prodotti Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 255, bensì
come rifiuti prodotti da impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del
2006, articolo 256, comma 2.
La manifesta infondatezza del ricorso non consente l'instaurazione di un valido
rapporto di impugnazione per cui é preclusa, in sede di legittimità, la
possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ex articolo 129
c.p.p., comma 1; nella specie la prescrizione maturata in epoca successiva
(ossia il 15/03/07) alla decisione impugnata (emessa il 29/11/06).
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da F. I.. con
condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
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