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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. III, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746



RIFIUTI - Traffico illecito dei rifiuti - Sequestro preventivo dei mezzi di trasporto - Provvedimento ablatorio - Soggetto indagato/imputato di più reati - Necessità di analisi di tutti i reati per l'astratta configurabilità dei presupposti - Esclusione - Legittimità provvedimento ablatorio - Fattispecie - Art. 416 c.p..
Nell’ipotesi in cui un soggetto e' indagato o imputato di più reati, ai fini della legittimità del provvedimento ablatorio, non e' necessario che il giudice si soffermi ad analizzare l'astratta configurabilità di tutti i reati attribuiti all'inquisito, essendo sufficiente che esamini quello o quelli per i quali il provvedimento ablatorio e' stato disposto. (Nel caso di specie è emersa la non rilevanza dell'omessa motivazione in ordine all'astratta configurabilità anche del delitto di cui all'art. 416 c.p. sulla legittimità del sequestro preventivo dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico dei rifiuti, in quanto essi sono stati sequestrati con riferimento all'art. 53 bis decreto Ronchi e non con riguardo al delitto di cui all'art. 416 c.p..) Pres. Vitalone, Rel. Petti, Pm Izzo. CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. 3, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n.. 4746

RIFIUTI - Trasporto e smaltimento illecito di rifiuti - Sequestro - Tribunale del riesame - Valutazione di configurabilità del reato - Necessità -Valutazione analitica di tutti gli indizi - Esclusione - Posizione apicale - Reponsabilità - Configurazione. Il tribunale del riesame non deve procedere ad una valutazione analitica di tutti gli indizi per dimostrare la fondatezza dell'accusa ma deve accertare solo la configurabilità del reato per il quale e' stato disposto il sequestro ed il rapporto di pertinenzialità tra tale reato e l'oggetto del sequestro. (Cass., Sez. un 25/03/1993 Girunni; 23/02/2000, Mariano). (Nella specie, il ricorrente effettuava diversi trasporti di rifiuti ponendo in essere un’attività illecita che veniva eseguita mediante la sostituzione dei formulari. Inoltre, è stata individuata la responsabilità dell'indagato, che per la sua posizione apicale, non poteva ignorare che in realtà nella zona (marchigiana) non veniva effettuata alcuna operazione di recupero e che le soste degli automezzi nelle sedi delle altre società coinvolte nel procedimento erano finalizzate alla sostituzione dei formulali d'identificazione dei rifiuti per potere giustificarne lo smaltimento in una discarica sita in una regione diversa da quella di provenienza dei rifiuti). Pres. Vitalone, Rel. Petti, Pm Izzo. CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. 3, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746

RIFIUTI - Trasporto illecito di rifiuti - Confisca del mezzo - Obbligatorietà (ipotesi) - Buona fede ed estraneità al reato - Artt. 256, 259 e 260 D. Lgs. n. 152/2006. La confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista dall'art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006, così come non era espressamente prevista dall'art. 53 bis, del Decreto Legislativo n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) perché il delitto di cui alla norma citata non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, come ad esempio per mezzo di un'attività d'intermediazione o commercio. Tuttavia, allorché quest’ultimo viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perché tale misura di sicurezza e' espressamente prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, (già art. 53 del Decreto Ronchi), il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Ciò nonostante, il mezzo trasporto, non essendo cosa intrinsecamente pericolosa, non può essere obbligatoriamente confiscato se appartiene a persona estranea al reato che sia però in buona fede. Pres. Vitalone, Rel. Petti, Pm Izzo. CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. III, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746

RIFIUTI - Trasporto illecito di rifiuti - Ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo - Disciplina applicabile - Artt. 260, 259, 256, 258, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 240, c. 3 c.p.. Nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, del D. Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo va disposta, non solo nell’ipotesi di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso, ma anche, per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. Di fatto, sarebbe stato, irrazionale prevedere la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nell'ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 259 e 256, 258, ed escluderla nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 260, che assorbe la contravvenzione di trasporto illecito e si riferisce al traffico di ingenti quantitativi. Da ciò consegue, allorché l'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti sia commessa mediante una delle condotte per le quali e' prevista la confisca obbligatoria del mezzo, questo deve essere confiscato, se non appartenente a persona estranea al reato che sia in buona fede. Invero, anche nella confisca obbligatoria prevista dalla legislazione speciale, in mancanza di espressa deroga da parte del legislatore, si applica il principio generale di cui dell'art. 240, comma 3 c.p., in forza del quale "la disposizione della prima parte e del numero uno del capoverso precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato". Pres. Vitalone, Rel. Petti, Pm Izzo. CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. III, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746

RIFIUTI - PROCEDURE E VARIE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Obbligo di motivazione - Esclusione. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quando questa e' obbligatoria, non richiede alcuna motivazione perché la finalità cautelare è insita nella confisca, in quanto l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente l'accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato. In ogni caso anche ai fini della motivazione della confisca facoltativa è sufficiente il riferimento alle finalità della norma (Cass. 17/03/1995, Franceschini). Pres. Vitalone, Rel. Petti, Pm Izzo. CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. III, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio


Dott. VITALONE Claudio - Presidente
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. PETTI Ciro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto dal difensore di: R.E., ... ; avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pesaro del 16 marzo del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro; sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. (adrg), quale sostituto processuale dell'avv. (adrg), il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:


IN FATTO


Con ordinanza del 16 marzo del 2007, il tribunale del riesame di Pesaro, tra l'altro, per quanto ancora rileva in questo grado, confermava il provvedimento di sequestro degli automezzi indicati nel provvedimento stesso, pronunciato in danno di R.E., quale legale rappresentante delle società (adrg) e (adrg), entrambi con sede in (adrg) , indagato per i reati di cui all'art. 416 c.p., e art. 53 bis decreto Ronchi, attualmente riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260; autorizzava le società (adrg), (adrg), (adrg) all'uso degli automezzi in sequestro per le attività delle imprese con obbligo di conservazione e manutenzione degli stessi.


Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato le indagini avevano avuto origine da una denuncia sporta da (adrg), il quale aveva segnalato un illecito traffico di rifiuti dal Nord-Italia alla regione Marche. In particolare si era accertato che i rifiuti provenienti dal Nord-Italia, con la complicità dei gestori delle società (adrg), con sede in (adrg), ed (adrg), con sede in (adrg), venivano smaltiti nella discarica di (adrg), dopo che falsamente si faceva figurare un'attività di recupero da parte delle società anzidette.


In particolare si accertava che gli automezzi sostavano pochi minuti presso le suddette società al solo scopo di sostituire i codici di identificazione dei rifiuti in modo da poterli smaltire nella discarica di (adrg). Per quanto concerne in particolare la posizione dell'attuale ricorrente, questi, secondo l'ordinanza impugnata, era amministratore e legale rappresentante sia della società (adrg), società d'intermediazione, che della società (adrg) servizi, società di trasporti, ed aveva effettuato con automezzi in uso alla società 12 viaggi per complessivi chilogrammi 260.700 di rifiuti. Inoltre aveva svolto la funzione d'intermediario insieme con altri nel flusso di rifiuti dal Nord Italia alla (adrg). Il tribunale, pur ritenendo che la confisca dei mezzi di trasporto non fosse obbligatoria, come invece sostenuto dal giudice per le indagini preliminari, confermava tuttavia il vincolo al fine di garantire la confiscabilità facoltativa dei mezzi di trasporto a nulla rilevando che essi fossero formalmente di proprietà della società di leasing e non della ditta Nekta, posto che per escludere la confisca l'appartenenza delle cose al terzo estraneo al reato deve sussistere al momento in cui il provvedimento di confisca verrà adottato e non al momento del sequestro ed a tale data gli automezzi potrebbero essere stati "riscattati".


Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del suo difensore denunciando:
1) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416 c.p., posto che il tribunale si e' soffermato ad esaminare solo quelli relativi alla fattispecie di cui all'art. 53 bis decreto Ronchi;
2) la violazione dell'art. 53 bis decreto Ronchi ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, (T.U. ambientale) poiche' tra gli elementi indicati a sostegno della partecipazione del proprio assistito alla gestione organizzata dei rifiuti non v'e' traccia della consapevolezza dello stesso di apportare un contributo concreto all'organizzazione finalizzata al compimento delle attività illecite oggetto delle indagini;
3) la violazione degli artt. 240 c.p., comma 3, - e art. 321 c.p.p., comma 2, poiche', nel sequestro preventivo diretto a garantire la confisca del bene, le condizioni per la confiscabilità devono sussistere al momento in cui viene disposto il sequestro e non al momento della confisca;
4) violazione dell'art. 125 c.p.p., per omessa motivazione sulla necessità di conservare il vincolo tanto piu' che lo stesso tribunale ha ritenuto la confisca facoltativa.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perche' infondato anche se su alcuni punti la motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere rettificata.
Con riferimento al primo motivo si rileva che l'omessa motivazione in ordine all'astratta configurabilità anche del delitto di cui all'art. 416 c.p., non esplica alcun effetto sulla legittimità del sequestro preventivo dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico dei rifiuti, in quanto essi sono stati sequestrati con riferimento all'art. 53 bis decreto Ronchi e non con riguardo al delitto di cui all'art. 416 c.p.. D'altra parte, allorche' un soggetto e' indagato o imputato di piu' reati; ai fini della legittimità del provvedimento blatorio, non e' necessario che il giudice si soffermi ad analizzare l'astratta configurabilità di tutti i reati attribuiti all'inquisito, essendo sufficiente che esamini quello o quelli per i quali il provvedimento ablatorio e' stato disposto. Nella fattispecie, come già accennato, il sequestro dei beni aziendali, compresi i mezzi di trasporto, e' stato disposto, non per l'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 416 c.p.p., ma per il delitto di cui all'art. 53 bis Decreto Ronchi riprodotto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, tanto e' vero che alcuni beni sono stati restituiti allorche' e' venuta meno la possibilità di proseguire l'attività illecita di cui all'art. 53 bis citato.


Infondato e' anche il secondo motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. un 25 marzo 1993 Girunni; 23 febbraio 2000, Mariano), il tribunale del riesame non deve procedere ad una valutazione analitica di tutti gli indizi per dimostrare la fondatezza dell'accusa ma deve accertare solo la configurabilità del reato per il quale e' stato disposto il sequestro ed il rapporto di pertinenzialità tra tale reato e l'oggetto del sequestro. Nel caso in esame il tribunale si e' attenuto a tali principi avendo sottolineato che il ricorrente aveva effettuato diversi trasporti ed ha indicato anche gli elementi in base ai quali il predetto avrebbe dovuto rendersi conto dell'illecita attività che veniva compiuta mediante la sostituzione dei formulari. In definitiva il collegio ha indicato la ragione per la quale l'indagato, per la sua posizione apicale, non poteva ignorare che in realtà nella zona marchigiana non veniva effettuato alcuna operazione di recupero e che le soste degli automezzi nelle sedi della Luvicart o della  Eco erano finalizzate alla sostituzione dei formulali d'identificazione dei rifiuti per potere giustificarne lo smaltimento in una discarica sita in una regione diversa da quella di provenienza dei rifiuti.


Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo che vanno esaminati congiuntamente perche' strettamente connessi. In proposito va anzitutto puntualizzato che nella fattispecie la confisca dei mezzi di trasporto e'  obbligatoria anche se tale provvedimento non viene espressamente menzionato nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260. La confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista dall'art. 260 così come non era espressamente prevista dall'art. 53 bis, del Decreto Ronchi perche' il delitto di cui alla norma dianzi citata non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, come ad esempio per mezzo di un'attività d'intermediazione o commercio.


Tuttavia, allorche' esso viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perche' tale misura di sicurezza e' espressamente prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, (già art. 53 del Decreto Ronchi), il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il  traffico illecito dei rifiuto allorche' tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. Sarebbe stato, invero, irrazionale prevedere la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nell'ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 259 e 256, 258, ed escluderla nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 260, che assorbe la contravvenzione di trasporto illecito e si riferisce al traffico di ingenti quantitativi. Da ciò consegue che, allorche'
l'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti sia commessa mediante una delle condotte per le quali e' prevista la confisca obbligatoria del mezzo, questo deve essere confiscato, se non appartenente a persona estranea al reato che sia peraltro in buona fede. Invero, anche nella confisca obbligatoria prevista dalla legislazione speciale, in mancanza di espressa deroga da parte del legislatore, si applica il principio generale di cui dell'art. 240, comma 3, in forza del quale "la disposizione della prima parte e del numero uno del capoverso precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato". Il mezzo trasporto, non essendo cosa intrinsecamente pericolosa, non può essere obbligatoriamente confiscato se appartiene a persona estranea al reato che sia però in buona fede.


Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quando questa e' obbligatoria, non richiede alcuna motivazione perche' la finalità cautelare e' insita nella confisca, in quanto l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente l'accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato. Quella in esame, come dianzi precisato, e' una confisca obbligatoria.


In ogni caso anche ai fini della motivazione della confisca facoltativa, secondo questa corte, sarebbe sufficiente il riferimento alle finalità della norma (Così Cass. 17 marzo 1995, Franceschini).


Contrariamente all'assunto del tribunale, se il sequestro preventivo e' disposto per garantire la confisca, le condizioni per la confiscabilità devono sussistere anche al momento del sequestro.


Tuttavia nella fase delle indagini preliminari, allorche' il bene sia stato sequestrato presso l'indagato o presso la società da lui rappresentata, l'appartenenza al terzo deve essere palese perche' gli accertamenti compiuti in tale fase sono necessariamente sommari.


Nella fattispecie la proprietà del terzo non e' manifesta: a) perche' il bene si trovava nella disponibilità dell'indagato e allo stato nessuna istanza di restituzione risulta avanzata dal terzo presunto legittimo proprietario; b) perche' il tribunale, pur recependo la tesi del prevenuto, il quale ha affermato di avere la disponibilità dei mezzi di trasporto in base ad un contratto di leasing, non e' stato in grado di stabilire se allo stato l'utilizzatore abbia o no esercitato il diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o se il rapporto contrattuale sia comunque cessato. Siffatte indagini potranno essere compiutamente svolte nella fase di merito. Allo stato, pur recependo la tesi (non dimostrata) del ricorrente, si deve sottolineare che l'affidamento dei mezzi di trasporto in giudiziale custodia con facoltà d'uso al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società utilizzatrice dei beni, ha fatto venire meno l'interesse dello stesso alla loro restituzione definitiva, giacche' l'indagato e' stato restituito nel pieno esercizio del suo diritto d'utilizzatore.


Invero, nel contratto di leasing, finche' il rapporto dura, chi ha il godimento della cosa e chi assume i rischi relativi al deterioramento, non dipendente dall'uso, ed alla perdita della res non e' il concedente ma l'utilizzatore. Il concedente ha solo il diritto al pagamento dei canoni ed alla restituzione della cosa alla scadenza del rapporto, se non viene esercitata l'opzione del riscatto. Quindi, in caso di sequestro di un bene oggetto del contratto di leasing, e' l'utilizzatore che ha interesse alla restituzione del bene per non rispondere nei confronti del concedente, al momento della cessazione o della risoluzione del rapporto, del deterioramento o della perdita della cosa, posto che tale rischio, se non dipendente dal normale uso della cosa, come sopra precisato, e' a carico dell'utilizzatore e non del proprietario concedente, il quale non ha interesse, finche' il contratto perdura, ad ottenere la restituzione della cosa, ma solo al pagamento dei canoni. Se l'utilizzatore al momento della cessazione del rapporto non restituisce la cosa e' tenuto al risarcimento del danno nei confronti del concedente. Per tale ragione durante il rapporto il soggetto che ha interesse alla restituzione del bene sequestrato e' l'utilizzatore e non il concedente, il quale può solo reclamare il pagamento dei canoni. Da ciò consegue però che l'utilizzatore, quando ha ottenuto la cosa in giudiziale custodia con la facoltà d'uso, come nella fattispecie, non ha interesse alla restituzione definitiva prima della cessazione del rapporto perche' ha riacquistato nella sua pienezza il diritto d'utilizzazione del bene che aveva in precedenza e, perciò, non ha piu' interesse a dolersi per la mancata definitiva restituzione, la quale può essere chiesta dall'utilizzatore solo alla cessazione del rapporto al solo fine di potere adempiere l'obbligazione di restituzione nei confronti del concedente, se non sarà stata esercitata nel frattempo l'opzione del riscatto o se il contratto non si sarà risolto. In definitiva il ricorrente, allo stato e finche' dura il rapporto, non ha piu' interesse alla restituzione perche' ha conseguito la stessa completa utilizzazione del bene che aveva prima del sequestro, con la sola differenza che attualmente e' responsabile della custodia, non solo nei confronti del concedente, ma anche dello Stato.


P.Q.M.


La Corte:
Letto l'art. 616 c.p.p.. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008


 


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