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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud.
21/11/ 2007), Sentenza n. 559
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione
radiotelevisiva, permesso di costruire e relativi nulla osta ambientali -
Differenza - Disciplina applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs n. 259/2003 Codice
delle comunicazioni elettroniche - L. n. 223/1990. In base al disposto
contenuto nella legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione per
l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva
privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per
richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni
(art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni
territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area
interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Di
conseguenza emerge, una sostanziale differenza tra la concessione
radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi nulla osta ambientali,
pertanto, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due
autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella
urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi evidentemente di strumenti
finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che
anche l'art. 87 del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche),
pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore
speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità
dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo
quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Pres. Lupo,
Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud.
21/11/ 2007), Sentenza n. 559
PROCEDURE E VARIE - Reati contravvenzionali - Elemento soggettivo - Buona
fede dell'agente - Esclusione - Errore incolpevole - Natura. Nei reati
contravvenzionali l'elemento soggettivo è escluso dalla buona fede dell'agente,
circa la liceità del suo comportamento. Buona fede determinata non dalla mera
non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno (es. circolare
ministeriale) che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole (Sez. 1, n.
8860 del 01/07/1993 Rv. 197013). Pres. Lupo, Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559
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UDIENZA del 06/11/2007
SENTENZA N. 02629 /2007
REG. GENERALEN. 023436/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO
PRESIDENTE
1.Dott.GENTILE MARIO
CONSIGLIERE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
3.Dott.SARNO GIULIO
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) PICCONI FRANCESCO N. IL 18/10/1961 avverso SENTENZA del 23/01/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott Angelo Di Paolo che ha
concluso per il rigetto del ricorso
Picconi Francesco, già condannato dal tribunale di Tivoli alla pena di giustizia
con il beneficio della sospensione condizionale e con la demolizione del
manufatto abusivo a spese dell'imputato, per i reati di cui agli artt. 30 co. 1
in relazione all'art. 6 della L. n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette);
44 co. 1 lett. c) DPR 380/2001; 163 del D.L.vo 490/99 per avere, tra il
15.04.2003 e il 12.05.2003, in qualità di legale rappresentante e amministratore
unico della Soc. RADIO Azzurra Italia, in assenza di nulla osta preventivo
rilasciato dall'Ente parco e di permesso di costruire, installato all'interno
dell'area protetta denominata Parco Regionale dei Monti Lucretili, in località
Vetta Monte Gennaro, una antenna radio costituita da traliccio metallico di
circa 25,00 mt. di altezza ancorata con tiranti in acciaio alle rocce
circostanti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte
d'Appello di Roma in data 23/1/07 con la quale veniva confermata la decisione di
primo grado.
Con motivo unico eccepisce il ricorrente l'insussistenza dei presupposti di
legge per l'applicazione della sanzione penale e l'assenza dell'elemento
psicologico del reato. Sostiene al riguardo che non può ritenersi scontata -
come fatto dai giudici di merito - l'esistenza del vincolo contestato e che, a
riprova di ciò, l'Ufficio Condono del Comune di Palombara Sabina, al fine di
accertare se l'immobile per il quale era stata prodotta istanza di condono
ricadeva in area sottoposta a vincoli, aveva espressamente richiesta una
dichiarazione resa da un tecnico abilitato sull'esistenza di eventuali vincoli.
Ritiene inoltre il ricorrente che, quantomeno in relazione al profilo soggettivo
dei reati contestati, erroneamente i giudici di merito non abbiano tenuto conto
che l'antenna era stata realizzata in sostituzione di altra preesistente
abbattuta dal vento; che la Vetta del Monte Gennaro era occupata da anni da
antenne radiofoniche delle emittenti; che ai sensi dell'art. 1 co.1 della L.
223/90 "La diffusione di programmi radiofonici o televisivi realizzata con
qualsiasi mezzo tecnico ha carattere di preminente interesse generale" e che
l'art. 4 della stessa legge, sancisce che il rilascio della concessione equivale
a dichiarazione di pubblica utilità.
Si aggiunge anche che al momento del rilascio della concessione avvenuto in data
3/5/1994 il Ministero delle Poste e Comunicazioni aveva accertato la ricorrenza
di tutti i presupposti il che deponeva ancora una volta per la buona fede nella
condotta accertata.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Rispetto alle doglianze esposte va anzitutto ribadita la differenza sostanziale
che intercorre tra la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva privata (art. 16 L. 223/90) e la
concessione per servizio pubblico (art. 4 L. cit.) da un lato ed il permesso di
costruire ed i nulla osta ambientali dall'altro.
Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi
diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs n. 259/2003
(codice delle comunicazioni elettroniche) - peraltro entrato in vigore solo
successivamente all'accertamento dei fatti in esame -, pur avendo unificato il
titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione
amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie
amministrazioni interessate tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla
tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Ed, infatti, come evidenziato
dalla Corte Costituzionale (sent. n. 129 del 2006) "l'unificazione dei
procedimenti non priva l'ente locale del suo potere di verificare la
compatibilità urbanistica dell'impianto per cui si chiede l'autorizzazione. Il
citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede infatti che tali installazioni
vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del
progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità. Questi ultimi sono specificati dall'art. 3, comma 1, lettera d), numeri
1 e 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Nella suddetta
disposizione sono compresi «i criteri di localizzazione» e «gli standard
urbanistici». La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono
salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali
competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non
vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono
semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto
dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento".
Trattandosi di fatti antecedenti alla data di entrata in vigore del D.l.gs
259/2003 correttamente dunque i giudici di merito hanno ritenuto necessario, per
la realizzazione del nuovo traliccio, il rilascio in via autonoma del permesso
di costruire, del nulla osta dell'Ente Parco e della concessione del Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni.
Né vale richiamare, come fa il ricorrente, l'art. 4 della L. 223/90.
In proposito questa Corte, proprio in una fattispecie relativa a costruzione,
senza concessione edilizia, di una piattaforma in cemento armato e di un
traliccio metallico, ha già affermato, infatti, che secondo la legge 6 agosto
1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di
impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16,
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle
opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie
concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4,
comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od
occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la
concessione edilizia. Pertanto, lungi dall'equiparare la concessione
radiotelevisiva a quella edilizia, il disposto normativo richiede espressamente
la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e
quella urbanistica-edilizia. (Sez. 3, n. 1599 dei 04/12/1995 Rv. 204386).
Quanto alla sussistenza del vincolo paesistico essa non è contestata dal
ricorrente che sul punto si limita in realtà a dedurre l'errore incolpevole
sulla conoscenza degli stessi. Orbene, fermo restando il limite rappresentato
dalla non deducibilità in sede di legittimità delle questioni di merito, occorre
sul piano dei principi ricordare che, come più volte affermato da questa Corte,
l'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali è escluso dalla buona fede
dell'agente, circa la liceità del suo comportamento; buona fede determinata non
dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno (es.
circolare ministeriale) che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole
(Sez. 1, n. 8860 del 01/07/1993 Rv. 197013).
Correttamente dunque i giudici di merito non hanno ritenuto decisiva la
richiesta dell'Ufficio condono posto che la stessa, oltre ad essere
evidentemente successiva alla commissione dell'illecito, era unicamente
finalizzata al completamento dell'attività istruttoria della pratica di condono
attraverso l'acquisizione della documentazione che l'interessato è tenuto in via
autonoma a fornire per il completamento dell'iter amministrativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 6.11.2007
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