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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione radiotelevisiva, permesso di costruire e relativi nulla osta ambientali - Differenza - Disciplina applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche - L. n. 223/1990.
In base al disposto contenuto nella legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Di conseguenza emerge, una sostanziale differenza tra la concessione radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi nulla osta ambientali, pertanto, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Pres. Lupo, Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559

PROCEDURE E VARIE - Reati contravvenzionali - Elemento soggettivo - Buona fede dell'agente - Esclusione - Errore incolpevole - Natura. Nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo è escluso dalla buona fede dell'agente, circa la liceità del suo comportamento. Buona fede determinata non dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno (es. circolare ministeriale) che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole (Sez. 1, n. 8860 del 01/07/1993 Rv. 197013). Pres. Lupo, Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559


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UDIENZA del 06/11/2007

SENTENZA N. 02629 /2007

REG. GENERALEN. 023436/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



 Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. LUPO ERNESTO                                PRESIDENTE
1.Dott.GENTILE MARIO                              CONSIGLIERE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA

3.Dott.SARNO GIULIO
4.Dott.GAllARA SANTI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) PICCONI FRANCESCO N. IL 18/10/1961 avverso SENTENZA del 23/01/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott Angelo Di Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso

Picconi Francesco, già condannato dal tribunale di Tivoli alla pena di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale e con la demolizione del manufatto abusivo a spese dell'imputato, per i reati di cui agli artt. 30 co. 1 in relazione all'art. 6 della L. n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette); 44 co. 1 lett. c) DPR 380/2001; 163 del D.L.vo 490/99 per avere, tra il 15.04.2003 e il 12.05.2003, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della Soc. RADIO Azzurra Italia, in assenza di nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente parco e di permesso di costruire, installato all'interno dell'area protetta denominata Parco Regionale dei Monti Lucretili, in località Vetta Monte Gennaro, una antenna radio costituita da traliccio metallico di circa 25,00 mt. di altezza ancorata con tiranti in acciaio alle rocce circostanti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 23/1/07 con la quale veniva confermata la decisione di primo grado.


Con motivo unico eccepisce il ricorrente l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione penale e l'assenza dell'elemento psicologico del reato. Sostiene al riguardo che non può ritenersi scontata - come fatto dai giudici di merito - l'esistenza del vincolo contestato e che, a riprova di ciò, l'Ufficio Condono del Comune di Palombara Sabina, al fine di accertare se l'immobile per il quale era stata prodotta istanza di condono ricadeva in area sottoposta a vincoli, aveva espressamente richiesta una dichiarazione resa da un tecnico abilitato sull'esistenza di eventuali vincoli. Ritiene inoltre il ricorrente che, quantomeno in relazione al profilo soggettivo dei reati contestati, erroneamente i giudici di merito non abbiano tenuto conto che l'antenna era stata realizzata in sostituzione di altra preesistente abbattuta dal vento; che la Vetta del Monte Gennaro era occupata da anni da antenne radiofoniche delle emittenti; che ai sensi dell'art. 1 co.1 della L. 223/90 "La diffusione di programmi radiofonici o televisivi realizzata con qualsiasi mezzo tecnico ha carattere di preminente interesse generale" e che l'art. 4 della stessa legge, sancisce che il rilascio della concessione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.


Si aggiunge anche che al momento del rilascio della concessione avvenuto in data 3/5/1994 il Ministero delle Poste e Comunicazioni aveva accertato la ricorrenza di tutti i presupposti il che deponeva ancora una volta per la buona fede nella condotta accertata.


Motivi della decisione


Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.


Rispetto alle doglianze esposte va anzitutto ribadita la differenza sostanziale che intercorre tra la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata (art. 16 L. 223/90) e la concessione per servizio pubblico (art. 4 L. cit.) da un lato ed il permesso di costruire ed i nulla osta ambientali dall'altro.


Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) - peraltro entrato in vigore solo successivamente all'accertamento dei fatti in esame -, pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Ed, infatti, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 129 del 2006) "l'unificazione dei procedimenti non priva l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto per cui si chiede l'autorizzazione. Il citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Questi ultimi sono specificati dall'art. 3, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Nella suddetta disposizione sono compresi «i criteri di localizzazione» e «gli standard urbanistici». La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento".


Trattandosi di fatti antecedenti alla data di entrata in vigore del D.l.gs 259/2003 correttamente dunque i giudici di merito hanno ritenuto necessario, per la realizzazione del nuovo traliccio, il rilascio in via autonoma del permesso di costruire, del nulla osta dell'Ente Parco e della concessione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.


Né vale richiamare, come fa il ricorrente, l'art. 4 della L. 223/90.


In proposito questa Corte, proprio in una fattispecie relativa a costruzione, senza concessione edilizia, di una piattaforma in cemento armato e di un traliccio metallico, ha già affermato, infatti, che secondo la legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Pertanto, lungi dall'equiparare la concessione radiotelevisiva a quella edilizia, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia. (Sez. 3, n. 1599 dei 04/12/1995 Rv. 204386).


Quanto alla sussistenza del vincolo paesistico essa non è contestata dal ricorrente che sul punto si limita in realtà a dedurre l'errore incolpevole sulla conoscenza degli stessi. Orbene, fermo restando il limite rappresentato dalla non deducibilità in sede di legittimità delle questioni di merito, occorre sul piano dei principi ricordare che, come più volte affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali è escluso dalla buona fede dell'agente, circa la liceità del suo comportamento; buona fede determinata non dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno (es. circolare ministeriale) che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole (Sez. 1, n. 8860 del 01/07/1993 Rv. 197013).


Correttamente dunque i giudici di merito non hanno ritenuto decisiva la richiesta dell'Ufficio condono posto che la stessa, oltre ad essere evidentemente successiva alla commissione dell'illecito, era unicamente finalizzata al completamento dell'attività istruttoria della pratica di condono attraverso l'acquisizione della documentazione che l'interessato è tenuto in via autonoma a fornire per il completamento dell'iter amministrativo.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PQM


La Corte Suprema di Cassazione


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 6.11.2007


 


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