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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 6/02/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 5797



RIFIUTI - Responsabilità del gestore di una discarica - Controllo del materiale conferito - Dati cartacei - Criterio della massima diligenza.
Il gestore di una discarica, in considerazione della particolare responsabilità connessa al tipo di attività esercitata per i pericoli che della medesima derivano per l'ambiente e la salute delle persone, deve esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità tacendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei. Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Macor. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 6/02/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 5797
 


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UDIENZA del 19.12.2007

SENTENZA N. 3136

REG. GENERALE N. 9412/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Signori:


Presidente                    Dott. Aldo Grassi


Consiglieri            

                                    Alfredo Teresi

                                    Claudia Squassoni
                                    Alfredo Maria Lombardi
                                    Mario Gentile


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sull'impugnazione proposta dall'Avv. Roberto Miehelutti, difensore di fiducia di Macor Ruggero, n. a Faedis it 6.2.1929, avverso la sentenza in data 5.10.2006 del Tribunale di. Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la quale venne condannato alla pena di € 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D. L.vo n. 22/97.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, ha affermato la colpevolezza di Macor Ruggero in ordine al reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D. L.vo n. 22/97, ascrittogli perché, quale amministratore e legate rappresentante della società "Natisone Edile s.n.c." autorizzata alla gestione di una discarica di II^ categoria tipo A, riceveva dalla società "Eco Studio S.r.l." mc. 100 di rifiuti non pericolosi, non smaltibili all'interno di tale discarica.

II giudice di merito ha accertato che la società Natisone Edile era autorizzata alto smaltimento di rifiuti inerti solidi provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, mentre i materiali conferiti dalla Eco Studio S.r.l. non rispondevano agli indicati requisiti, come emerso dalle analisi eseguite dall'ARPA, trattandosi di materiali che presentavano concentrazioni di sostanze organiche molto elevate, con la presenza, tra l'altro, di mercurio.

La sentenza ha inoltre respinto la tesi difensiva con la quale era stata dedotta la non riferibilità, nemmeno a titolo di mera colpa, dello smaltimento non autorizzato all'imputato.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p..


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito all'imputato la responsabilità della violazione di cui alla contestazione, sia pure a titolo di mera colpa. Si osserva in proposito che i formulari di accompagnamento dei rifiuti conferiti dalla ditta Eco Studio S.r.l. attestavano trattarsi di rifiuto inerte, che per la sua caratteristica è compatibile con la discarica gestita dal Macor; che, inoltre, la ditta produttrice dei rifiuti aveva acquisito una consulenza, dalla quale emergeva che il tipo di rifiuti conferiti era smaltibile nella discarica gestita dell'imputato, e che, pertanto, non poteva essere addebitata a quest'ultimo neppure una responsabilittà a titolo di colpa, considerato che la diligenza, cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado, presuppone il possesso di cognizioni tecniche proprie di un ente altamente specializzato, tanto che la stessa ARPA aveva impiegato oltre un mese per accertare la presenza di materiali non compatibili con l'autorizzazione di cui era in possesso l'imputato.

Il ricorso, che è al limite dell'ammissibilità, essendo prevalentemente fondato su censure fattuali avverso l'accertamento di merito, non è fondato.

Con riferimento alle doglianze del ricorrente avverso l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, individuato nella sentenza impugnata quanto meno nella colpa dell'imputato, per non avere impiegato la necessaria diligenza nell'accertamento della nature dei materiali che venivano conferiti nella discarica, si deve rilevare che non sussiste il vizio di motivazione, la cui denuncia è desumibile dalle doglianze esposte nell'impugnazione.

Sul punto, invero, la sentenza ha correttamente osservato che il gestore di una discarica deve esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei.

Orbene, detta motivazione si palesa assolutamente corretta in considerazione della particolare responsabilità, connessa al tipo di attività esercitata dall'imputato, per i pericoli che della medesima derivano per l'ambiente e la salute delle persone, nonché del tutto immune da vizi logici in relazione alle risultanze processuali esaminate.

Sul punto, infatti, deve rilevarsi che, secondo le risultanze dell'accertamento di merito riportate in sentenza, l'attenzione del personale della GG. FF., che aveva effettuato le indagini, era stata allertata dal fatto the i materiali conferiti in discarica già alla vista non apparivano conformi alle tipologie delle quali era autorizzato lo smaltimento e gli stessi sprigionavano un odore pungente, sicché la tesi difensiva dell'imputato si palesa anche in contrasto con le citate risultanze fattuali, mentre la durata delle analisi eseguite dall'ARPA non costituisce, di per se, prova della particolare complessità delle indagini richieste a detto Organo di controllo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma nel la pubblica udienza del 19.12.2007.
Depositato in cancelleria il 6/02/2008


 


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