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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 07/02/2008 (ud.
19/12/2007), Sentenza n. 6097
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Deiezione di animali - Emissione di odori sgradevoli
- Reato di pericolo - Art. 674 c.p. - Configurabilità. L’emissione di odori
sgradevoli in assenza di autorizzazione, può essere ricondotta alla fattispecie
di cui all’art. 674 c.p. costituendo il risultato della liberazione dalla
materia, (nella specie deiezione di animali), di prodotti volatili percepibili
all’olfatto e considerabili, nel linguaggio comune, come gas. (Cass. Sez. 3
sentenze 407/2000, 11556/2006). Pres. Grassi, Est. Squassoni, Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 07/02/2008 (ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6097
AGRICOLTURA - Smaltimento di deiezione di animali - Fertilizzazione del
terreno - Assenza di autorizzazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Criterio
delle immissioni in alienum - Art.844 cc - Esclusione. In agricoltura
lo smaltimento di deiezione di animali, in assenza di autorizzazione, quando
questi costituiscono il risultato della liberazione dalla materia di prodotti
volatili percepibili all’olfatto, il criterio di riferimento per la valutazione
penale della condotta deve essere quello della manifesta o stretta tollerabilità
(Cass. Sez. 3, sent. 11556/06); In queste ipotesi, non si deve avere come guida
il criterio delle immissioni in alienum, di cui all'art.844 cc,
individuato nella normale tollerabilità (che disciplina i rapporti di vicinato
in relazione alle esigenze della civile convivenza e della funzione sociale
della proprietà). Nella fattispecie non è stata seguita una corretta tecnica per
la fertilizzazione del terreno dal momento che i liquami non venivano interrati
come una comune regola agricola impone, giustificando la conclusione che
l’emissioni esorbitassero dal limite della stretta tollerabilità configurando
così l’ipotesi di reato prevista dall’art. 674 c.p.. Pres. Grassi, Est.
Squassoni, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 07/02/2008 (ud.
19/12/2007), Sentenza n. 6097
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UDIENZA del 19.12.2007
SENTENZA N. 03131/2007
REG. GENERALE N. 006871/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Dott. GRASSI ALDO
PRESIDENTE
1.Dott.TERESI ALFREDO
CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.GENTILE MARIO
4.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SASSO FORTUNATO N. IL 27/04/1960 avverso SENTENZA del 10/10/2006
TRIB.SEZ.DIST. di ESTE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito it Procuratore Generale in persona del dott. Enzo Giocchino che ha
concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udit i difensor Avv. Ambrosetti Enrico Mario di Vicenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10 ottobre 2006, il Tribunale di Padova sd Este ha ritenuto Sasso
Fortunato responsabile del reato previsto dall'art.674 cp (per avere effettuato
spargimenti di liquami provenienti da un allevamento di suini sui terreni della
sua azienda agricola causando odori molesti per le persone) e lo ha condannato
alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in fatto la
condotta per cui è processo, peraltro, non messa in discussione dallo imputato.
In diritto, ha evidenziato come il regolamento comunale permettesse l'utilizzo
dei liquami quale concime del terreno e disciplinasse tale attività per
garantire impiego del materiale nel modo meno fastidioso; la richiesta cautela
non era stata posta in essere dallo imputato la cui colpa a stata individuata
nel non avere interrato i liquami, ma averli lasciati sulla superficie del
terreno.
Il Giudice -dopo avere rilevato come fosse ininfluente la mancanza di uno
standar legislativo o regolamentare che fungesse da parametro di liceità della
condotta- ha concluso, in base alle testimonianze agli atti, che gli odori
fossero idonei a causare molestie alle persone.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
=che la sentenza non si pone il problema della differenza tra le molestie che
rientrano nella tutela civilistica dell'art.844 cc e quelle sanzionate
dall'art.674 cp;
= che it Giudice si e discostato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la
quale le emissioni si considerano moleste, al fine che rileva, solo se superano
i limiti della stretta tollerabilità;
=che gli odori del suo insediamento, sito in zona a vocazione agricola, non
costituivano un intollerabile fastidio per le persone.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Il contenuto della norma prevista dall'art.674 cp comprende due ipotesi di reato
la seconda delle quali (in concreto contestata allo imputato) descrive una
fattispecie causalmente orientata la cui condotta, attiva o omissiva, conduce a
provocare " nei casi non consentiti dalla legge" emissioni di gas, vapore o fumo
atti a cagionare offesa, imbrattamento ovvero molestia alle persone per molestia
si intende una situazione di disturbo della tranquillità o della quiete con
impatto negativo sulle normali attività.
La fattispecie tipica configura una ipotesi di reato di pericolo per cui
sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli eventi negativi previsti
dalla norma.
Anche la emissione di odori sgradevoli può essere ricondotta alla fattispecie
considerata costituendo i1 risultato della liberazione da una materia (deiezione
di animali) di prodotti volatili percepibili allo olfatto e considerabili, nel
linguaggio comune, come gas (Cass. Sezione 3 sentenze 407/2000, 11556/2006).
Poiché si richiede che effetti disturbanti siano prodotti illegittimamente, la
più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene che il parametro di legalità
deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo allo esercizio
di una determinata attività lavorativa: quando esistono precisi limiti tabellari
di tollerabilità delle emissioni, le stesse si presumono lecite perche aventi
caratteristiche quantitative e qualitative oggetto di una preventiva e positiva
valutazione della autorità amministrativa.
Nel caso, che e quello in esame, in cui la autorizzazione non sia richiesta, non
si deve avere come guida il criterio delle immissioni in alienum, di cui
all'art.844 cc, individuato nella normale tollerabilità (che disciplina i
rapporti di vicinato in relazione alle esigenze della civile convivenza e della
funzione sociale della proprieta): il criterio di riferimento per la valutazione
penale della condotta deve essere quello della manifesta o stretta tollerabilità
e sul punto la deduzione del ricorrente e meritevole di accoglimento (ex
plurimis: Cass. Sezione 3, sentenza 11556/06).
A tale fine, il Giudice deve procedere ad una attenta valutazione delle
conseguenze che le emissioni producono sulla area circostante e sulle persone
che vi abitano o, comunque, ivi operano; tale esame non mancato nella impugnata
sentenza.
L'attitudine offensiva derivante dagli odori per cui è processo, pur parametrata
alla destinazione rurale della zona, era massima come risulta dagli accertamenti
e dalle prove testimoniali posti alla base della decisione: la intollerabilità
delle emissioni e attestata non solo dalle dichiarazioni dei residenti in
abitazioni non vicine al luogo in cui l'imputato svolgeva la sua attività, ma
anche dalle precise, e sicuramente disinteressate, puntualizzazione degli agenti
che hanno accertato la contravvenzione.
Le impressioni dei testimoni sono corroborate dalla circostanza (non coinvolta
nei motivi di ricorso) che l'imputato non seguiva una corretta tecnica per la
fertilizzazione del terreno dal momento che i liquami non venivano interrati
come una comune regola agricola impone.
Di conseguenza, le emergenze processuali e le circostanza evidenziate nella
sentenza in esame, sono idonee a superate la prospettazione difensiva e
giustificano la conclusione che le emissioni esorbitassero dal limite della
stretta tollerabilità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 19 dicembre 2007
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