AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 11 Febbraio 2008 (Ud.
14/12/2007), Sentenza n. 6462
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Garanzia della demolizione o dei
provvedimenti amministrativi - Sequestro preventivo - Sentenza penale e
dissequestro - Art. 323 cod. proc. pen.. Il sequestro preventivo del bene
oggetto di abuso edilizio per il quale sia pronunciata condanna deve cessare con
la sentenza definitiva, perché il vincolo non può essere mantenuto oltre la
decisione definitiva a garanzia della demolizione o dei provvedimenti
amministrativi. Al di fuori delle ipotesi di proscioglimento, il bene oggetto
dell'abuso edilizio, può essere restituito prima della pronuncia di condanna
definitiva solo allorché siano cessate le esigenze cautelari che hanno
giustificato l'imposizione del vincolo. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Oriente.
(conferma Tribunale di Napoli sentenza del 29 marzo del 2007). CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III, 11 febbraio 2008 (Ud. 14/12/2007), Sentenza n. 6462
URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro preventivo - Perdita di efficacia -
Ipotesi di sentenze - Art. 323 c.p.p.. L'articolo art. 323 cod. proc. pen.,
al comma primo dispone che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a
norma dell'articolo 240 c.p.. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
Sicché, il legislatore ha fissato l'immediata esecutività per le sole sentenze
di proscioglimento. Per quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve
essere mantenuto quando è disposta la confisca (art 323 comma terzo).
Fattispecie: abuso edilizio. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Oriente. (conferma
Tribunale di Napoli sentenza del 29 marzo del 2007). CORTE DI CASSAZIONE Sez.
III, 11 febbraio 2008 (Ud. 14/12/2007), Sentenza n. 6462
URBANISTICA E EDILIZIA - Esecuzione del provvedimento di dissequestro -
Cessazione della permanenza - Effetti. La cessazione della permanenza non fa
venir meno di per sé il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio,
giacché il sequestro cautelare può essere disposto non solo per evitare
l'aggravamento del medesimo reato ma anche l'agevolazione di altri reati anche
se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza
di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate
le esigenze cautelari. L’esecuzione del provvedimento di dissequestro, in
ipotesi di sentenza di condanna, è strettamente collegata al venir meno delle
esigenze cautelari posto che, se le stesse permangono, la restituzione effettiva
potrà avvenire solo al momento della sentenza definitiva, non potendo in ogni
caso permanere successivamente ad esso. Fattispecie: abuso edilizio. Pres. De
Maio, Est. Petti, Ric. Oriente. (conferma Tribunale di Napoli sentenza del 29
marzo del 2007). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 11 febbraio 2008 (Ud.
14/12/2007), Sentenza n. 6462
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
Con sentenza del 29 marzo del 2007, il tribunale di Napoli condannava Oriente
Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di abusi edilizi.
Con la sentenza disponeva il dissequestro del manufatto subordinandone però
l'esecutività al passaggio in giudicato della decisione.
Con istanza rivolta al giudice il difensore chiedeva che fosse disposta
l'immediata restituzione del bene a norma dell'articolo 323 commi terzo e quarto
del codice di rito, ma l'istanza era respinta con ordinanza del 20 aprile del
2007, impugnata davanti al tribunale del riesame. Questo, con ordinanza del 29
giugno del 2007, respingeva l'appello sostenendo in sostanza la legittimità del
provvedimento del giudice monocratico.
Ricorre per cassazione l'interessato denunciando la violazione dell'articolo 323
c.p.p., il quale prevede l'immediata esecutività della restituzione se non viene
disposta la confisca o se il sequestro preventivo non viene convertito in
sequestro conservativo.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, che non prevedeva esplicitamente
il sequestro preventivo, la giurisprudenza di questa corte non aveva assunto una
posizione univoca in merito all'individuazione del momento in cui il bene
oggetto di reati edilizi, sequestrato per fini cautelari, dovesse essere
restituito all'avente diritto. In alcune decisioni si era affermato il principio
che il sequestro potesse essere mantenuto fino alla sentenza definitiva
semprecché nel frattempo non fossero venute meno le esigenze cautelari che
avevano imposto la sua adozione (Cass. sez. III 16 giugno 1988 n 6982;26
settembre 1989 n 12934), fermo restando che dopo la sentenza definitiva la
misura cautelare doveva comunque essere revocata, perché non poteva essere
mantenuta per garantire l'esecutività dei provvedimenti amministrativi (Cass. 5
febbraio 1990 n 1535, udienza del 19 dicembre 1989). In altre pronunce, invece,
si era sottolineato che il bene sequestrato per fini cautelari dovesse essere
restituito con la sentenza di primo grado perché in tale data cessa la
permanenza (cfr tra le ultime Cass. sez. III 5 febbraio 1990 n 1534 - udienza
del 19 dicembre 1989.)
Le disposizioni del nuovo codice di rito hanno precisato meglio la materia
distinguendo il sequestro probatorio, detto anche istruttorio, da quello
preventivo e prevedendo il momento della cessazione del vincolo, sia per il
sequestro probatorio (art 262 c.p.p.) che per quello preventivo (art 323 c.p.p.).
In proposito l'articolo dianzi citato al comma primo dispone che con la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad
impugnazione, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia
diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell'articolo 240
c.p. . Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il legislatore ha fissato
quindi l'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento. Per
quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve essere mantenuto quando è
disposta la confisca (art 323 comma terzo).
Da tale norma, argomentando a contrario, non si può però trarre la convinzione
che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque
restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacché,
nelle ipotesi di non definitivà della pronuncia di condanna, subentra la regola
generale di cui al terzo comma dell'articolo 321 c.p.p.. Questa norma dispone
infatti che le cose sequestrate per finalità cautelari debbano essere restituite
allorché siano venute meno le esigenze che hanno determinato l'imposizione del
vincolo. Quindi con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato
per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia
della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze
cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza
definitiva.
La cessazione della permanenza alla quale, per i reati edilizi, talvolta si è
fatto riferimento per giustificare la restituzione del bene al momento della
pronuncia della sentenza di primo grado (cfr Cass. n. 8444 del 1993; n 711 del
1997 ) non rileva trattandosi, come è stato rilevato dalla dottrina, di un
effetto meramente formale della sentenza che non fa venire meno il pericolo che
la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del
reato ovvero agevolare la commissione di altri reati anche se della stessa
specie.
La cessazione della permanenza non fa venir meno di per sé il pericolo che possa
essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere
disposto non solo per evitare l'aggravamento del medesimo reato ma anche
l'agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la
cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce
elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari. Nelle
decisioni più recenti questa sezione, ai fini dell'individuazione del momento in
cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, sia pure
incidentalmente e senza approfondire la questione, ha fatto riferimento alla
sentenza definitiva (cfr Cass n 12288 del 2000;45674 del 2003).
In conclusione si può affermare il principio di diritto in forza del quale il
sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia
pronunciata condanna deve cessare con la sentenza definitiva, perché il vincolo
non può essere mantenuto oltre la decisione definitiva a garanzia della
demolizione o dei provvedimenti amministrativi. Al di fuori delle ipotesi di
proscioglimento, il bene oggetto dell'abuso edilizio, può essere restituito
prima della pronuncia di condanna definitiva solo allorché siano cessate le
esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto
P.Q.M.
LA CORTE
letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 14 dicembre del 2007
Depositato in cancelleria il 11/02/2008
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006