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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud.
15/01/2008), Sentenza n. 6525
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Autorizzazioni
paesaggistiche - Violazioni - Sanzioni Giurisdizione - L. n. 205/2000.
La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di
autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di
mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta ai sensi dell'art. 34 del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio
2000, n. 205, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma, pur
riservando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia
edilizia ed urbanistica", al comma 2 dell'art. 7 citato d. l.vo aggiunge "la
materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica Ric. Doro. CORTE DI
CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n.
6525
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o
in difformità - Concetto di "uso del territorio" - Disciplina applicabile - Art.
181 del D.lgs. n. 42/2004 - Art. 7 c. 2, L. n. 205/2000. Ai sensi dell’art.
181 del D.lgs. n. 42 del 2004 è necessario il preventivo vaglio da parte del
competente organo, al quale spetta il rilascio di apposita autorizzazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, rientra
nel concetto di "uso del territorio" la materia urbanistica concernente
operazioni che incidono sulle condizioni idrogeologiche, ovvero
paesaggistico-ambientali. Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica Ric.
Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud.
15/01/2008), Sentenza n. 6525
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Veneto ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio promosso dalla Ditta Doro Claudio innanzi al tribunale di
Vicenza ex art. 22 della legge n. 689/81.
Espone la ricorrente che la nominata ditta chiese al Servizio forestale
regionale il rilascio di autorizzazione per eseguire in Comune di Sarego lavori
di "movimenti di terra, riduzione di superficie boscata, miglioramento boschivo
compensativo per impianto vigneto", autorizzazioni necessarie ai sensi delle
vigenti leggi statali e regionali perché il terreno interessato dall'intervento
ricade in area sottoposta sia a vincolo idrogeologico che a vincolo
paesaggistico - ambientale.
Con provvedimento del Servizio forestale regionale del 16.12.2002 fu autorizzato
l'intervento richiesto, ma dopo l'inizio dei lavori, la ditta in questione
comunicò che era stato eseguito uno scavo in roccia superiore a quanto previsto
nel progetto approvato; a seguito dell'accertata difformità, emersa dopo un
sopralluogo, la ditta Doro fu invitata a conformarsi all'autorizzazione
originaria, ovvero a chiedere una nuova autorizzazione in variante a quella
originaria; tale soluzione fu preferita dalla ditta interessata, che richiese ed
ottenne nuova autorizzazione, sotto condizione dell'osservanza di una serie di
prescrizioni e con avvertimento che sarebbe stata irrogata la sanzione
pecuniaria in relazione alla realizzazione di uno sbancamento in roccia e
movimenti di terreno maggiore di quanto originariamente autorizzato.
Con verbale n. 36 del 26.11.2003 venne, quindi, contestata la violazione degli
artt. 53 e 54 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella
Regione Veneto, e vennero comminate le sanzione previste rispettivamente
dall'art. 3 della legge n. 950 del 1997 e dall'art. 24 del RD n. 3267 del 1923,
ammontanti a curo 300. Successivamente, in data 10.12.2003, venne altresì
contestata la diversa ed autonoma violazione dell'art. 151 del D.lgs. n. 490 del
1999, comportante l'applicazione dell'art. 164 del D.lgs. n. 490 del 1999 (ora
art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004).
Avverso detti provvedimenti sanzionatori la ditta Doro Claudio propose
opposizione al tribunale di Vicenza ai sensi della legge n. 689/81.
Osserva l'Ente ricorrente che l'art. 167 del codice dei beni culturali e del
paesaggio - ricalcando il testo dell'art. 15 della legge 29.6.1939, n. 1497 -
dispone che "in caso di violazioni degli obblighi previsti dal Titolo I, parte
terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione
dei beni indicati nell'art. 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o
al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione". A parere della Regione Veneto
il tipo di sanzione comminata può essere impugnata soltanto innanzi al giudice
amministrativo, rimanendo esclusa la giurisdizione del giudice ordinario ai
sensi degli artt. 12 e 22-bis, ultimo comma, della legge n. 689/ 81, che fa
salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. Nella specie la
materia sarebbe regolata dall'art. 34 del d.lgs.80/1998, modificato dall'art. 7
della 1. 205/2000, il quale riserva al giudice amministrativo in via esclusiva
la materia urbanistica, tra cui rientra, in senso lato, qualsiasi uso del
territorio e quindi, anche la materia delle autorizzazioni relative all'uso del
territorio.
Infine, la regione Veneto invoca, in via subordinata, la giurisdizione generale
di legittimità, in base al principio di riparto della giurisdizione, atteso che
la sanzione irrogata sarebbe espressione di un potere ampiamente discrezionale
dell'amministrazione.
Il P.G. ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione dell'A.G.A.
La questione di giurisdizione va risolta affermando la giurisdizione del giudice
amministrativo.
L'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L.
21 luglio 2000, n. 205, ha riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto " gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica"; il comma 2 dell'art.
7 citato aggiunge che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti
dell'uso del territorio". La parziale dichiarazione di incostituzionalità della
disposizione ad opera della sentenza n. 204/04 della Corte costituzionale, che
ha espunto dal testo normativo i "comportamenti" della p.a., non ha rilievo ai
fini della controversia per la quale è stato richiesto il regolamento,
caratterizzata dalla impugnativa di un provvedimento della Regione Veneto
irrogativo della sanzione amministrativa, il quale ha a presupposto una serie di
altri provvedimenti dello stesso Ente territoriale, tutti qualificabili come
volti alla disciplina dell'uso del territorio.
Non può invero dubitarsi che rientri nel concetto di "uso del territorio" la
materia concernente opere di movimento terra, di disboscamento o di mutamento
del tipo di colture in atto, la cui evidente incidenza sulle condizioni
idrogeologiche, ovvero paesaggistico-ambientali, è alla base della previsione
normativa che impone il preventivo vaglio da parte del competente servizio
regionale, al quale spetta il rilascio di apposita autorizzazione. Attiene,
pertanto, alla materia "urbanistica" tutta l'attività oggetto
dell'autorizzazione, e conseguentemente alla stessa "materia" appartengono i
provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità amministrativa in relazione
alle difformità delle opere realizzate rispetto al contenuto dell'autorizzazione
stessa, non potendosi distinguere detti provvedimenti per il solo elemento dalla
loro funzione sanzionato ria, peraltro strumentale all'esercizio dei poteri di
vigilanza strettamente connessi alle potestà autoritative riconosciute per la
tutela dell'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia dei vincoli imposti
sulle aree interessate alle opere. Né osta alla applicabilità della citata
disposizione dell'art. 34 il rilievo che l'art. 22-bis della legge n.689181
nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale in tema di
opposizioni alle sanzioni ex art. 22 della legge stessa, prevede che
l'opposizione va proposta davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per runa violazione concernente disposizioni in materia di
"urbanistica ed edilizia", perché l'ultimo comma della disposizione medesima fa
salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge; tra questa va
certamente ricompreso l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, il cui contenuto è stato
sostanzialmente confermato dalla successiva legge n. 205/2000.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione dell'A.G.A., e le parti vanno rimesse
innanzi al T.A.R. territorialmente competente.
La parte intimata, che con la proposizione dell'opposizione davanti al giudice
ordinario ha reso necessario il regolamento, va condannata alla rifusione delle
spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q .M.
La corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione dell'A.G.A., rimette le parti
innanzi al T.A.R. territorialmente competente, e condanna la parte intimata alla
rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.600,00, di cui
euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15.1.2008.
Depositato in cancelleria il 12/03/2008
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