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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza,
n. 6812
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Soggetti terzi proprietari del
suolo estranei all'abuso - Irrilevanza - Ordine di demolizione - Esecuzione -
Possibilità di utilizzare gli strumenti privatistici contro i responsabili
dell'abuso - Sussistenza - Art. 7 L. n. 47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n.
380/2001. In materia di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto
abusivo, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla
commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove
insista l'opera, (articolo 7, Legge 28 febbraio 1985. n. 47 ora Decreto
Legislativo n. 380 del 2001, articolo 31, n. 9), attesa la natura di sanzione
amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la
possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far
ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali
effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Cass. Sez. III, n. 35525/2001,
Cunsolo). Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il
ricorso). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Natura - Atto dovuto -
Indisponibilità in sede di patteggiamento - Art. 444 c.p.p. - Art. 7 L. n.
47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n. 380/2001. L'ordine di demolizione é un
provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente
consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata.
Pertanto non é disponibile dalle parti in sede di patteggiamento.
Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta.
(Cass. Sez. 3, n. 64/1998, Corrado). Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G.
(Dichiara inammissibile il ricorso). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
13/02/2008 Sentenza, n. 6812
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Sentenza di patteggiamento -
Effetti - Verifica della legittimità - Fattispecie: abusivismo edilizio e
conseguente ordine di demolizione - Art. 444 c.p.p. - Art. 129 c.p.p.. Col
patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla
qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché una
volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste,
queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione
concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva
attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale,
l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire
motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
Inoltre, nei casi di sentenza di patteggiamento deve essere controllata la
legittimità dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare,
sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati
che costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza
delle condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p.. Pres. Altieri - Est.
Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il ricorso). CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. G. An. , nato a (adrg) il (adrg); avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata in Sorrento in data 2.11.2006 con cui, ex articolo 444 c.p.p., gli è
stata applicata la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione euro 600,00, di multa per
i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera e); Legge n. 1086
del 1971, articoli 2, 13, 4, 14; Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo
151; articoli 734 e 349 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 2.11.2006 il Tribunale di Torre Annunziata in Sorrento applicava,
ex articolo 444 c.p.p., a D. G. An. la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione euro
600,00, di multa per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20,
lettera e); Legge n. 1086 del 1971, articoli 2, 13, 4, 14; Decreto Legislativo
n. 490 del 1999, articolo 151; articoli 734 e 349 c.p..
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella quale non erano
enunciate le ragioni della disapplicazione dell'articolo 129 c.p.p., tanto più
che per il delitto di cui all'articolo 349 c.p., mancava l'acquisizione del
verbale di sequestro in data 28.08.2000;
- violazione di legge per l'imposizione dell'ordine di demolizione del manufatto
e della riduzione in pristino, che non rientrava nell'accordo delle parti e che
dovrebbe essere eseguito su proprietà di S. An. che non é destinatario
dell'ordine;
- esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata alla PA perché
l'ordine di demolizione priva il destinatario della possibilità di accedere al
procedimento amministrativo per far valere in quella sede le sue ragioni;
- omessa declaratoria di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo non é puntuale.
Con la sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimità
dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare, sia pure
succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati che
costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza delle
condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p..
Col patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla
qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché
"una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro
richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni
questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua
soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase
procedimentale, l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono
costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo
444 c.p.p." Cassazione Sezione 1, n. 9806545, RV 209894, 21/11/1997 -
26/02/1998, PG in proc. Aufiero ed altro.
Nella specie, il Tribunale ha assolto l'obbligo della motivazione rilevando che
dagli atti non emergevano elementi a favore dell'innocenza dell'imputato,
neppure dallo stesso segnalati in termini di concretezza, sicché é sufficiente
la verifica negativa dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione
dell'articolo 129 c.p.p., in fine dell'imputato.
Il secondo motivo non é puntuale perché "l'ordine di demolizione Legge 28
febbraio 1985, n. 47, ex articolo 7 (ora Decreto Legislativo n. 380 del 2001,
articolo 31, n. 9) é un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e
necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa
equiparata; pertanto non é disponibile dalle parti in sede di patteggiamento.
Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta"
Cassazione Sezione 3, n. 64/1998, Corrado, RV. 210128.
Anche il terzo motivo é infondato alla stregua della pacifica giurisprudenza di
questa Corte secondo cui "in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del
manufatto abusivo, disposto della Legge 28 febbraio 1985. n. 47, ex articolo 7,
non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione
dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera,
attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio
dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare
gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili
dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via
pubblicistica" Cassazione Sezione 3 n. 35525/2001, Cunsolo, RV. 220191.
Il quarto motivo, col quale si denuncia usurpazione di potere da parte del
giudice penale, é manifestamente infondato mancando in sentenza il presupposto
della censura, inventato dal ricorrente con la menzione di una statuizione
inesistente: "e in mancanza l'eventuale acquisizione gratuita del manufatto e
dell'area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del
comune al verificarsi dei presupposti e delle condizioni di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 312 ".
E', invece, corretta la statuizione adottata "ordina la riduzione in pristino
dello stato dei luoghi" che "al pari delle altre statuizioni contenute nella
sentenza definitiva, é soggetta all'esecuzione nelle forme previste da codice di
procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché
applicativo di sanzione amministrativa" Cassazione SU, n, 15/1996, Monterisi, RV.
205336.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di
sopravvenute cause d'estinzione del reato (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca),
comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle
ammende di una somma che va equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa
delle ammende.
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