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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812



URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Soggetti terzi proprietari del suolo estranei all'abuso - Irrilevanza - Ordine di demolizione - Esecuzione - Possibilità di utilizzare gli strumenti privatistici contro i responsabili dell'abuso - Sussistenza - Art. 7 L. n. 47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n. 380/2001.
In materia di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, (articolo 7, Legge 28 febbraio 1985. n. 47 ora Decreto Legislativo n. 380 del 2001, articolo 31, n. 9), attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Cass. Sez. III, n. 35525/2001, Cunsolo). Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il ricorso). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Natura - Atto dovuto - Indisponibilità in sede di patteggiamento - Art. 444 c.p.p. - Art. 7 L. n. 47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n. 380/2001. L'ordine di demolizione é un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata. Pertanto non é disponibile dalle parti in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta. (Cass. Sez. 3, n. 64/1998, Corrado). Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il ricorso). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Sentenza di patteggiamento - Effetti - Verifica della legittimità - Fattispecie: abusivismo edilizio e conseguente ordine di demolizione - Art. 444 c.p.p. - Art. 129 c.p.p.. Col patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Inoltre, nei casi di sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimità dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati che costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza delle condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p.. Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il ricorso). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

D. G. An. , nato a (adrg) il (adrg); avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in Sorrento in data 2.11.2006 con cui, ex articolo 444 c.p.p., gli è stata applicata la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione euro 600,00, di multa per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera e); Legge n. 1086 del 1971, articoli 2, 13, 4, 14; Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 151; articoli 734 e 349 c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;

Sentito il PM nella persona del PG, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.


OSSERVA


Con sentenza 2.11.2006 il Tribunale di Torre Annunziata in Sorrento applicava, ex articolo 444 c.p.p., a D. G. An. la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione euro 600,00, di multa per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera e); Legge n. 1086 del 1971, articoli 2, 13, 4, 14; Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 151; articoli 734 e 349 c.p..

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:

- mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella quale non erano enunciate le ragioni della disapplicazione dell'articolo 129 c.p.p., tanto più che per il delitto di cui all'articolo 349 c.p., mancava l'acquisizione del verbale di sequestro in data 28.08.2000;
- violazione di legge per l'imposizione dell'ordine di demolizione del manufatto e della riduzione in pristino, che non rientrava nell'accordo delle parti e che dovrebbe essere eseguito su proprietà di S. An. che non é destinatario dell'ordine;
- esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata alla PA perché l'ordine di demolizione priva il destinatario della possibilità di accedere al procedimento amministrativo per far valere in quella sede le sue ragioni;
- omessa declaratoria di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.


Il primo motivo non é puntuale.

Con la sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimità dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati che costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza delle condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p..

Col patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché "una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p." Cassazione Sezione 1, n. 9806545, RV 209894, 21/11/1997 - 26/02/1998, PG in proc. Aufiero ed altro.

Nella specie, il Tribunale ha assolto l'obbligo della motivazione rilevando che dagli atti non emergevano elementi a favore dell'innocenza dell'imputato, neppure dallo stesso segnalati in termini di concretezza, sicché é sufficiente la verifica negativa dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p., in fine dell'imputato.

Il secondo motivo non é puntuale perché "l'ordine di demolizione Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ex articolo 7 (ora Decreto Legislativo n. 380 del 2001, articolo 31, n. 9) é un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non é disponibile dalle parti in sede di patteggiamento.

Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta" Cassazione Sezione 3, n. 64/1998, Corrado, RV. 210128.

Anche il terzo motivo é infondato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto della Legge 28 febbraio 1985. n. 47, ex articolo 7, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica" Cassazione Sezione 3 n. 35525/2001, Cunsolo, RV. 220191.

Il quarto motivo, col quale si denuncia usurpazione di potere da parte del giudice penale, é manifestamente infondato mancando in sentenza il presupposto della censura, inventato dal ricorrente con la menzione di una statuizione inesistente: "e in mancanza l'eventuale acquisizione gratuita del manufatto e dell'area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del comune al verificarsi dei presupposti e delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 312 ".

E', invece, corretta la statuizione adottata "ordina la riduzione in pristino dello stato dei luoghi" che "al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, é soggetta all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa" Cassazione SU, n, 15/1996, Monterisi, RV. 205336.

La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di sopravvenute cause d'estinzione del reato (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca), comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in euro 1.000,00.


P.Q.M.
La Corte:


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.


 


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