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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19 Febbraio 2008 (Ud.
15/01/2008), Sentenza n. 7465
RIFIUTI - Inerti provenienti da attività di demolizione di fabbricati - Attività
di recupero - Procedure semplificate - Controllo della competente autorità -
Necessità - D.L.vo n. 152/2006. I rifiuti inerti provenienti da attività di
demolizione di fabbricati possano essere avviati ad attività di recupero anche
con procedure semplificate, ma previo controllo della competente autorità, (che
nella ipotesi in esame è mancato). Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Baruzzi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n.
7465
RIFIUTI - URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione di edifici - Residui di
attività di demolizione - Reimpiego e operazioni di recupero - Disciplina delle
materie prime secondarie - Trasformazione in prodotti finiti del processo cui
sono destinati - Necessità - Art.181 D.L.vo n. 152/2006. I rifiuti da
demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto
sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano,
prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita,
separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e
composti metallici, frantumazione etc.). In particolare, i residui di attività
di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, per
cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti (oggi D. L.vo n.152/2006 e
s.m.). Inoltre, non può applicarsi neanche la disciplina delle materie prime
secondarie che, a sensi dell'art.181 D.L.vo 152/2006, diventano tali all'esito
delle operazioni di recupero tra le quali sono espressamente incluse la cernita
e la selezione; i materiali, pur riutilizzabili, conservano la loro qualifica di
rifiuti finché non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione
cui sono destinati. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Baruzzi. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7465
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UDIENZA del 15/01/2008
SENTENZA N. 00099/2008
REG. GENERALE N. 025911/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.MARMO MARGHERITA
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) BARUZZI NATALE N. IL 05/01/1939 avverso SENTENZA del 13/04/2007
TRIB. SEZ. DIST. di CESENA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Proc. Gen. in persona del
dott. A. Montagna che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor. Avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3 novembre 2006, il Tribunale di Forlì ha ritenuto Baruzzi Natale
responsabile del reato previsto dall'art. 51 c.1 lett.a DLvo 22/1997 (per avere
abusivamente svolto attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non
pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione) e lo ha
condannato alla pena di giustizia.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo violazione di legge; rileva che il materiale non poteva qualificarsi
rifiuto, a sensi dell'art.14 D.L. n.138/2002 conv. L. n.178/2002, dal momento
che era effettivamente riutilizzato per la costruzione di un piazzale senza
alcun trattamento preventivo e senza arrecare danni allo ambiente.
La deduzione non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente sostiene che il materiale di risulta da attività di demolizione
(annoverato tra i rifiuti speciali dall'art.7 c.3 DLvo 22/1997, ora art. 184 c.3
DLvo 152/2006) fosse sottratto alla disciplina sui rifiuti a sensi dell'art.14
DL 138/2002 conv. L.178/20021 vigente all'epoca del commesso reato.
La previsione derogatoria (a prescindere dalla questione della sua non
compatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto, così come interpretata
dalla Corte di Giustizia ) non è invocabile alla ipotesi che ci occupa.
Secondo la ricordata norma, il rifiuto, che non nuoce all'ambiente e può essere
utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo, non è
sottoposto alla normativa del D. L.vo n.22/1997; antecedente all'utilizzo, può
essere praticato un trattamento che si diversifichi da una delle operazioni
preliminari previste negli allegati al DLvo.
Ora i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di
disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario
tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti
(vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti,
recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i
residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego,
operazioni di recupero, previste negli allegati al DLvo 22/1997, per cui sono
disciplinati dalla normativa sui rifiuti anche con riferimento al ricordato
art.14. (questa conclusione esonera dallo affrontare la problematica della
compatibilità della norma derogatoria con la disciplina comunitaria).
Né può applicarsi al caso la disciplina delle materie prime secondarie che, a
sensi dell'art.181 DLvo 152/2006, diventano tali all'esito delle operazioni di
recupero tra le quali sono espressamente incluse la cernita e la selezione ; i
materiali, pur riutilizzabili, conservano la loro qualifica di rifiuti finché
non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono
destinati.
Neppure è prospettabile la tesi ( peraltro, non sostenuta dal ricorrente) di una
legittima operazione, prodromica alla attività di gestione, preparatoria al
recupero dei rifiuti ; non sono provate le precise condizioni ( relative alla
quantità dei rifiuti , al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del
materiale, al rispetto delle norme tecniche) richieste per la configurazione di
un deposito preliminare (non necessitante di autorizzazione a sensi dell'art.6
lett. m DLvo 22/1997i ora art.183 lett. m DLvo 152/2006).
In conclusione, si deve rilevare come i rifiuti inerti provenienti da attività
di demolizione di fabbricati possano essere avviati ad attività di recupero
anche con procedure semplificate, ma previo controllo della competente autorità
che è mancato nella ipotesi in esame.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 15 gennaio 2008
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