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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud.
11/12/2007), Sentenza n. 800
URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela dei valori paesaggistici ed ambientali -
Lottizzazione abusiva - Rilascio titolo abilitativo - Piano
urbanistico-territoriale - PUTT - Fattispecie. La lottizzazione abusiva è
ipotizzabile anche in presenza di eventuale avvenuto rilascio del permesso di
costruzione, quando non risulti essere stata espressamente autorizzata. Nel caso
in specie le opere in corso di realizzazione erano, per estensione, natura ed
ubicazione, non di ristrutturazione del complesso (agri-turistico) preesistente,
ma idonee ad operare una radicale trasformazione urbanistica e non solo
edilizia, del territorio, per le ingenti opere di urbanizzazione. Trattavasi, di
area soggetta a un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione
dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano territoriale di
coordinamento idoneo a produrre, oltre agli effetti di direttiva nei confronti
della pianificazione comunale, anche effetti diretti nei confronti dei privati,
con vincoli generali e particolari, purché pertinenti alla specificità tematica
del piano medesimo. Il PUTT estende peraltro la sua portata, oltre che ai beni
vincolati, anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma
egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto espressione della più
generale potestà urbanistica regionale in materia paesaggistico-ambientale. Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma
ordinanza del Tribunale di Bari in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURA E VARIE - Reato di lottizzazione abusiva -
Misure cautelari - Sequestro preventivo - Condizioni generali per
l'applicabilità - Verifica della legittimità - Ordinanze emesse in sede di
riesame o di appello - Ricorso per Cassazione - Limiti - Art. 273 c.p.p. - Art.
325 co. 1 c.p.p.. In tema di sequestro preventivo, la verifica sulle
condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del
riesame o dell'appello e della Cassazione, non può tradursi in una anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato
o imputato in ordine al reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve
limitarsi al controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella
legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta
dell'antigiuridicità penale del fatto. Per questo le condizioni generali per
l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p.,
non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da
ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del
provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene
pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza
degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello
indagato o dell'imputato. Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare
surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica
del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati al
Giudice del procedimento principale. Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p.,
il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di
appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di
legge, non anche per difetto e/o illogicità di motivazione, sicché tutte le
censure con le quali si lamentano tali vizi vanno dichiarate inammissibili.
Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma ordinanza del Tribunale di Bari
in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud.
11/12/2007), Sentenza n. 800
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UDIENZA del 11/12/07
SENTENZA N. 1254
REG. GENERALE N. 33402/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO Presidente
1.Dott. ALDO GRASSI Consigliere
2. " MARIO GENTILE Consigliere
3. " LAURENZA NUZZO Consigliere
4. " GIOVANNI AMOROSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TATEO ROSA VITA, nata a Valenzano il 27 Giugno 1962; avverso l'ordinanza del
Tribunale di Bari in data 9/VII/'07;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott. F. Salzano, il
quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. A. D'Amico, difensore d'ufficio della ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Nel corso delle investigazioni preliminari condotte a carico di Rosa Vita Tateo,
Gianfranco Impedovo e Lorenzo Lorusso, indagati in ordine ai reati previsti
dagli arti, 30 e 44 lett. c) D.P.R. 380/'01; 31 e 44 lett. b) D.P.R. 380/'01;
734 c.p. e 181 D.Lgs. 42/'04 -per avere, la prima quale proprietaria e
committente delle opere, il secondo quale costruttore ed esecutore materiale di
esse ed il terzo quale progettista e direttore dei relativi lavori, eseguito le
opere analiticamente descritte nei capi d'imputazione, comportanti lottizzazione
abusiva, a scopo edificatorio, dei terreni su cui sorgeva, in agro di
Conversano, la "Antica Masseria", esercente attività agrituristica, opere
eseguite in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in prossimità ed a distanza
degli immobili preesistenti e costituite da numerosi corpi di fabbrica nuovi,
destinati anche ad alloggi uni e bi-familiari, a corpi tecnici e ad aree di
parcheggio, nonché da aree-giardino, da verande e da una pista carrabile con
fondo battuto, senza il nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del
vincolo, così alterando la bellezza naturale dei luoghi- il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari chiedeva il sequestro preventivo di tutte
le opere edilizie e delle aree su cui esse insistevano.
Il Giudice per le indagini preliminari del detto Tribunale, con decreto
dell'1/02/'07, disponeva il sequestro preventivo solo della zona a parcheggio
privato, posta nella c.d. "area annessa" del Piano urbanistico
territoriale tematico "Paesaggio" della Regione Puglia e rigettava, nel
resto, la richiesta, ritenendo non ravvisabile l'ipotizzato reato di
lottizzazione abusiva in quanto la struttura unitaria dell'originario corpo di
fabbrica sarebbe rimasta immutata, le opere eseguite avrebbero comportato solo
un diverso "restyling" della distribuzione ed articolazione degli spazi,
senza la necessità di ulteriori interventi di completamento urbano. e la
realizzazione di manufatti nell'area di cento metri dal confine boschivo era da
considerarsi lecita in quanto integrazione di manufatti già esistenti,
comportante una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% fissato nell'art.
3.10, paragrafo 5.2, del vigente Piano urbanistico territoriale tematico.
Contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di sequestro, il P.M. proponeva
appello ed il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9/VII/'07, disponeva il
sequestro preventivo di tutte le opere e delle aree su cui esse insistono,
ubicate in agro di Conversano presso la "Antica Masseria" o "Masseria Elefante",
affermando e ritenendo:
a) che il reato di lottizzazione abusiva, materiale o negoziale, è ravvisabile
sia nello assoggettamento di un'area, avulsa da aggregati abitativi, ad un
processo di urbanizzazione, mediante la realizzazione di manufatti abitativi e
di opere di urbanizzazione, sia in presenza di interventi, sul territorio,
idonei a comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente di esso in
zona urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, in cui si evidenzi
l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo già esistente o di
potenziamento delle pregresse opere di urbanizzazione, sia ancora nell'insieme
di opere o di atti giuridici che comportino una trasformazione urbanistica o
edilizia di terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di
un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato o
collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano;
b) che, nella fattispecie in esame, le opere ancora in corso di esecuzione
costituivano non semplici modifiche ricadenti all'interno di un corpo di
fabbrica rimasto inalterato nella sua unità funzionale ed ontologica, né
ristrutturazione della masseria preesistente o ampliamento dei locali originari
del complesso masserizio, ma comportavano trasformazione urbanistica ed edilizia
dei terreni attraverso la realizzazione di interventi di consistente entità
(numerosi alloggi, ampio vano interrato, piazzale, bar-hall, parcheggi, piscina,
etc.), a circa 150 metri dai locali dell'originaria struttura, quindi in
posizione distaccata da essi, aventi carattere di assoluta autonomia e novità
sia sul piano dell'utilizzabilità, sia su quello della valutazione
economico-sociale;
c) che dette opere, destinate a produrre la radicale trasformazione dell'area
interessata, incidevano sull'assetto del territorio e comporterebbero un
notevole aggravio del carico urbanistico della zona, con conseguente necessità
di dotare la stessa di nuovi ed efficienti servizi strumentali;
d) che la caratteristica lottizzatoria degli interventi in questione era
dimostrata anche dal fatto che la Tateo si era impegnata con il responsabile
dell'area tecnica del Comune di Conversano, al di fuori di un apposito piano di
lottizzazione convenzionale e con atto d'obbligo unilaterale del '03, alla
realizzazione, a proprie cura e spese, di spazi di sosta, di rete fognante, di
impianto di depurazione e di rete di distribuzione delle acque, dell'energia
elettrica, del gas e del telefono, nonché all'allacciamento alla illuminazione
pubblica, dal che era dato desumere che l'area di che trattasi, non ancora
urbanizzata, era destinata ad insediamenti di carattere residenziale o
produttivo, mediante l'edificazione di fabbricati che comportavano la
realizzazione di imponenti opere di urbanizzazione, per le quali aveva ceduto al
Comune gratuitamente circa 1800 metri quadrati di area ricadente in zona
boschiva;
e) che l'autorizzazione paesaggistica intervenuta nelle more solo per alcune
delle programmate opere edilizie, confermava che esse erano originariamente
sprovviste di un necessario provvedimento permissivo;
f) che anche l'attività di trasformazione del territorio mediante la
realizzazione di opere situate nell'area annessa al confine boschivo era in
violazione delle prescrizioni contenute negli arti. 3.10 e 4.2 del PUTT, in
virtù delle quali non erano autorizzabili i piani o progetti comportanti nuovi
insediamenti residenziali o produttivi ed erano vietate aratura profonda e
movimenti di terra tali da alterare in modo sostanziale e stabile la morfologia
del sito;
g) che le opere in questione erano anche idonee ad alterare la bellezza dei
luoghi e che, dunque, tutti i reati oggetto d'indagine dovevano ritenersi
legittimamente ipotizzati;
h) che erano esistenti anche le esigenze cautelari connesse al pericolo di
protrazione dell'attività illecita, non essendo le opere ancora ultimate, di
abitazione di manufatti edificati in violazione degli strumenti urbanistici
esistenti, nonché di aggravio del carico urbanistico della zona;
i) che il reato di lottizzazione abusiva, oggetto di investigazione, comporta,
in caso di condanna dei responsabili, la confisca obbligatoria dei terreni,
sicché il sequestro preventivo di essi andava disposto anche ai sensi dell'art.
321 co. 2 c.p.p..
Avverso l'ordinanza di sequestro la Tateo ha proposto ricorso per Cassazione e
ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto e contraddittorietà
di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
I. che il Giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto dell'esito degli
interventi effettuati dal Corpo Forestale di Noci, condensati nella relazione
del 9/III/06, in cui si darebbe atto che tutte le opere edilizie erano state
assentite dal Comune di Conversano con i permessi di costruzione n. 72 del 18/XII/'03
e di variante del 31/V/'05, né avrebbe considerato l'autorizzazione
paesaggistica del 22/X/03;
II. che il reato di lottizzazione abusiva sarebbe stato ipotizzato
illegittimamente in quanto le opere in questione avrebbero lo scopo di
ristrutturare il preesistente complesso ricettivo e ricreativo "Antica Masseria"
e non sarebbero stati posti in essere né atti negoziali di cessione di quote
degli immobili o del terreno, né frazionamento di questo.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente -a mente dell'art. 616 c.p.p.- al
pagamento delle spese processuali.
Va anzitutto puntualizzato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica
sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale
del riesame o dell'appello e di questa Corte, non può tradursi in una anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato
o imputato in ordine al reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve
limitarsi al controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella
legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta
dell'antigiuridicità penale del fatto (v. conf. Cass. Sez. Un. 7/XI/'92,
Midolini e sez. III pen., 2N/'01, Berengo; 9/XI/'04, Sambuco; 18/1P05, Giacalone
e 1.8/X/'06, Salviani).
Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari
personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro
peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della
doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato
ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è
preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla
gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato (v. conf.
Cass. Sez. Un. 23/1V/'93, Gifuni; sez. III pen., 14/X/'94, Petriccione e 14/IV/'98,
Silverio).
Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la
procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento
dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati al Giudice del
procedimento principale (v. conf. Cass. sez. VI pen., 4/II/'93, Francesconi;
sez. III pen., 3/X/'00, Caruso; 1/X/'99, Borretti; 14/IV/'98, Silverio e
16/1P96, Lopez).
Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso
ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può
essere proposto solo per violazione di legge, non anche per difetto e/o
illogicità di motivazione, sicché tutte le censure con le quali si lamentano
tali vizi vanno dichiarate inammissibili.
A mente dell'art. 321 c.p.p., quando vi è pericolo che la libera disponibilità
di una cosa pertinente al reato possa di questo aggravare o protrarre le
conseguenze, o agevolare la commissione di altri reati, di essa può essere
disposto e/o mantenuto il sequestro preventivo, il quale può avere ad oggetto
anche le cose confiscabili.
Ai fini, dunque, della legittimità della misura cautelare reale di che trattasi
occorre solo verificare che nei fatti, così come rappresentati dal P.M., siano
ravvisabili il reato o i reati oggetto di indagine, a nulla rilevando -in questa
sede- che il soggetto o i soggetti indagati ne siano o possano esserne ritenuti
responsabili penalmente.
Ciò premesso, rileva la Corte che nella fattispecie in esame i reati oggetto di
investigazione appaiono essere stati legittimamente ipotizzati in quanto nelle
opere in corso di realizzazione, analiticamente indicate nei capi di
imputazione, é astrattamente ravvisabile, in considerazione della loro entità ed
ubicazione, anche la contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le censure con le quali la ricorrente lamenta vizi di motivazione dell'ordinanza
impugnata sono inammissibili, ai sensi dell'art. 325 co. 1 c.p.p. e, dunque, non
debbono essere esaminate.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale, avvenuto
rilascio del permesso di costruzione, quando -come nel caso in specie- non
risulti essere stata espressamente autorizzata.
I principi di diritto che il Tribunale di Bari ha posto a fondamento della
propria decisione sono giuridicamente corretti ed appaiono opportunamente
richiamati, essendo stato ritenuto che le opere in corso di realizzazione presso
la "Antica Masseria" sono, per estensione, natura ed ubicazione, non di
ristrutturazione del complesso agri-turistico preesistente, ma idonee ad operare
una radicale trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del territorio, che
richiede ingenti opere di urbanizzazione.
L'affermazione del Tribunale di Bari relativa alle prescrizioni contenute negli
artt. 3.10 e 4.2 del PUTT [sopra riportata sub lett. 0] è fondata in quanto il
Piano urbanistico territoriale tematico della Regione Puglia -approvato con
delibera n. 1748 del 15/XII/OO e divenuto esecutivo il l 2/1/01- sottopone
l'intero territorio regionale a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale, mediante formazione dei processi che debbono sovrintendere alla sua
trasformazione fisica, al fine di salvaguardarne l'identità storica e culturale
e di rendere compatibile la qualità, del paesaggio, nelle sue componenti
strutturali, con il suo uso sociale.
Trattasi, dunque, di un piano urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano
territoriale di coordinamento ed idoneo a produrre, oltre agli effetti di
direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche effetti diretti nei
confronti dei privati, con vincoli generali e particolari, purché pertinenti
alla specificità tematica del piano medesimo.
Il detto PUTT, inoltre, estende la sua portata, oltre che ai beni vincolati,
anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma egualmente
ritenute meritevoli di considerazione in quanto espressione della più generale
potestà urbanistica regionale in materia paesaggistico-ambientale (v. conf.
Cass. sez. III pen., 20/IX/'07, Simone ed altri).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da Rosa Vita Tateo avverso l'ordinanza del Tribunale
di Bari in data 9/VII/'07 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, l'11 Dicembre 2007.
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