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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800



URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela dei valori paesaggistici ed ambientali - Lottizzazione abusiva - Rilascio titolo abilitativo - Piano urbanistico-territoriale - PUTT - Fattispecie.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando non risulti essere stata espressamente autorizzata. Nel caso in specie le opere in corso di realizzazione erano, per estensione, natura ed ubicazione, non di ristrutturazione del complesso (agri-turistico) preesistente, ma idonee ad operare una radicale trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del territorio, per le ingenti opere di urbanizzazione. Trattavasi, di area soggetta a un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano territoriale di coordinamento idoneo a produrre, oltre agli effetti di direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche effetti diretti nei confronti dei privati, con vincoli generali e particolari, purché pertinenti alla specificità tematica del piano medesimo. Il PUTT estende peraltro la sua portata, oltre che ai beni vincolati, anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto espressione della più generale potestà urbanistica regionale in materia paesaggistico-ambientale. Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma ordinanza del Tribunale di Bari in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURA E VARIE - Reato di lottizzazione abusiva - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Condizioni generali per l'applicabilità - Verifica della legittimità - Ordinanze emesse in sede di riesame o di appello - Ricorso per Cassazione - Limiti - Art. 273 c.p.p. - Art. 325 co. 1 c.p.p.. In tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o dell'appello e della Cassazione, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta dell'antigiuridicità penale del fatto. Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato. Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati al Giudice del procedimento principale. Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, non anche per difetto e/o illogicità di motivazione, sicché tutte le censure con le quali si lamentano tali vizi vanno dichiarate inammissibili. Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma ordinanza del Tribunale di Bari in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800


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UDIENZA del 11/12/07

SENTENZA N. 1254

REG. GENERALE N. 33402/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ERNESTO LUPO Presidente
1.Dott. ALDO GRASSI Consigliere
2. " MARIO GENTILE Consigliere
3. " LAURENZA NUZZO Consigliere
4. " GIOVANNI AMOROSO Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da
TATEO ROSA VITA, nata a Valenzano il 27 Giugno 1962; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 9/VII/'07;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott. F. Salzano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. A. D'Amico, difensore d'ufficio della ricorrente;


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Osserva


Nel corso delle investigazioni preliminari condotte a carico di Rosa Vita Tateo, Gianfranco Impedovo e Lorenzo Lorusso, indagati in ordine ai reati previsti dagli arti, 30 e 44 lett. c) D.P.R. 380/'01; 31 e 44 lett. b) D.P.R. 380/'01; 734 c.p. e 181 D.Lgs. 42/'04 -per avere, la prima quale proprietaria e committente delle opere, il secondo quale costruttore ed esecutore materiale di esse ed il terzo quale progettista e direttore dei relativi lavori, eseguito le opere analiticamente descritte nei capi d'imputazione, comportanti lottizzazione abusiva, a scopo edificatorio, dei terreni su cui sorgeva, in agro di Conversano, la "Antica Masseria", esercente attività agrituristica, opere eseguite in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in prossimità ed a distanza degli immobili preesistenti e costituite da numerosi corpi di fabbrica nuovi, destinati anche ad alloggi uni e bi-familiari, a corpi tecnici e ad aree di parcheggio, nonché da aree-giardino, da verande e da una pista carrabile con fondo battuto, senza il nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, così alterando la bellezza naturale dei luoghi- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiedeva il sequestro preventivo di tutte le opere edilizie e delle aree su cui esse insistevano.


Il Giudice per le indagini preliminari del detto Tribunale, con decreto dell'1/02/'07, disponeva il sequestro preventivo solo della zona a parcheggio privato, posta nella c.d. "area annessa" del Piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio" della Regione Puglia e rigettava, nel resto, la richiesta, ritenendo non ravvisabile l'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva in quanto la struttura unitaria dell'originario corpo di fabbrica sarebbe rimasta immutata, le opere eseguite avrebbero comportato solo un diverso "restyling" della distribuzione ed articolazione degli spazi, senza la necessità di ulteriori interventi di completamento urbano. e la realizzazione di manufatti nell'area di cento metri dal confine boschivo era da considerarsi lecita in quanto integrazione di manufatti già esistenti, comportante una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% fissato nell'art. 3.10, paragrafo 5.2, del vigente Piano urbanistico territoriale tematico.


Contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di sequestro, il P.M. proponeva appello ed il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9/VII/'07, disponeva il sequestro preventivo di tutte le opere e delle aree su cui esse insistono, ubicate in agro di Conversano presso la "Antica Masseria" o "Masseria Elefante", affermando e ritenendo:
a) che il reato di lottizzazione abusiva, materiale o negoziale, è ravvisabile sia nello assoggettamento di un'area, avulsa da aggregati abitativi, ad un processo di urbanizzazione, mediante la realizzazione di manufatti abitativi e di opere di urbanizzazione, sia in presenza di interventi, sul territorio, idonei a comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente di esso in zona urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, in cui si evidenzi l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo già esistente o di potenziamento delle pregresse opere di urbanizzazione, sia ancora nell'insieme di opere o di atti giuridici che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia di terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato o collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano;
b) che, nella fattispecie in esame, le opere ancora in corso di esecuzione costituivano non semplici modifiche ricadenti all'interno di un corpo di fabbrica rimasto inalterato nella sua unità funzionale ed ontologica, né ristrutturazione della masseria preesistente o ampliamento dei locali originari del complesso masserizio, ma comportavano trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni attraverso la realizzazione di interventi di consistente entità (numerosi alloggi, ampio vano interrato, piazzale, bar-hall, parcheggi, piscina, etc.), a circa 150 metri dai locali dell'originaria struttura, quindi in posizione distaccata da essi, aventi carattere di assoluta autonomia e novità sia sul piano dell'utilizzabilità, sia su quello della valutazione economico-sociale;
c) che dette opere, destinate a produrre la radicale trasformazione dell'area interessata, incidevano sull'assetto del territorio e comporterebbero un notevole aggravio del carico urbanistico della zona, con conseguente necessità di dotare la stessa di nuovi ed efficienti servizi strumentali;
d) che la caratteristica lottizzatoria degli interventi in questione era dimostrata anche dal fatto che la Tateo si era impegnata con il responsabile dell'area tecnica del Comune di Conversano, al di fuori di un apposito piano di lottizzazione convenzionale e con atto d'obbligo unilaterale del '03, alla realizzazione, a proprie cura e spese, di spazi di sosta, di rete fognante, di impianto di depurazione e di rete di distribuzione delle acque, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, nonché all'allacciamento alla illuminazione pubblica, dal che era dato desumere che l'area di che trattasi, non ancora urbanizzata, era destinata ad insediamenti di carattere residenziale o produttivo, mediante l'edificazione di fabbricati che comportavano la realizzazione di imponenti opere di urbanizzazione, per le quali aveva ceduto al Comune gratuitamente circa 1800 metri quadrati di area ricadente in zona boschiva;
e) che l'autorizzazione paesaggistica intervenuta nelle more solo per alcune delle programmate opere edilizie, confermava che esse erano originariamente sprovviste di un necessario provvedimento permissivo;
f) che anche l'attività di trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere situate nell'area annessa al confine boschivo era in violazione delle prescrizioni contenute negli arti. 3.10 e 4.2 del PUTT, in virtù delle quali non erano autorizzabili i piani o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi ed erano vietate aratura profonda e movimenti di terra tali da alterare in modo sostanziale e stabile la morfologia del sito;
g) che le opere in questione erano anche idonee ad alterare la bellezza dei luoghi e che, dunque, tutti i reati oggetto d'indagine dovevano ritenersi legittimamente ipotizzati;
h) che erano esistenti anche le esigenze cautelari connesse al pericolo di protrazione dell'attività illecita, non essendo le opere ancora ultimate, di abitazione di manufatti edificati in violazione degli strumenti urbanistici esistenti, nonché di aggravio del carico urbanistico della zona;
i) che il reato di lottizzazione abusiva, oggetto di investigazione, comporta, in caso di condanna dei responsabili, la confisca obbligatoria dei terreni, sicché il sequestro preventivo di essi andava disposto anche ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p..


Avverso l'ordinanza di sequestro la Tateo ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto e contraddittorietà di motivazione.


Deduce, in particolare, la ricorrente:
I. che il Giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto dell'esito degli interventi effettuati dal Corpo Forestale di Noci, condensati nella relazione del 9/III/06, in cui si darebbe atto che tutte le opere edilizie erano state assentite dal Comune di Conversano con i permessi di costruzione n. 72 del 18/XII/'03 e di variante del 31/V/'05, né avrebbe considerato l'autorizzazione paesaggistica del 22/X/03;


II. che il reato di lottizzazione abusiva sarebbe stato ipotizzato illegittimamente in quanto le opere in questione avrebbero lo scopo di ristrutturare il preesistente complesso ricettivo e ricreativo "Antica Masseria" e non sarebbero stati posti in essere né atti negoziali di cessione di quote degli immobili o del terreno, né frazionamento di questo.


Motivi della decisione


Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente -a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.


Va anzitutto puntualizzato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o dell'appello e di questa Corte, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta dell'antigiuridicità penale del fatto (v. conf. Cass. Sez. Un. 7/XI/'92, Midolini e sez. III pen., 2N/'01, Berengo; 9/XI/'04, Sambuco; 18/1P05, Giacalone e 1.8/X/'06, Salviani).


Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato (v. conf. Cass. Sez. Un. 23/1V/'93, Gifuni; sez. III pen., 14/X/'94, Petriccione e 14/IV/'98, Silverio).


Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati al Giudice del procedimento principale (v. conf. Cass. sez. VI pen., 4/II/'93, Francesconi; sez. III pen., 3/X/'00, Caruso; 1/X/'99, Borretti; 14/IV/'98, Silverio e 16/1P96, Lopez).


Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, non anche per difetto e/o illogicità di motivazione, sicché tutte le censure con le quali si lamentano tali vizi vanno dichiarate inammissibili.


A mente dell'art. 321 c.p.p., quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa di questo aggravare o protrarre le conseguenze, o agevolare la commissione di altri reati, di essa può essere disposto e/o mantenuto il sequestro preventivo, il quale può avere ad oggetto anche le cose confiscabili.


Ai fini, dunque, della legittimità della misura cautelare reale di che trattasi occorre solo verificare che nei fatti, così come rappresentati dal P.M., siano ravvisabili il reato o i reati oggetto di indagine, a nulla rilevando -in questa sede- che il soggetto o i soggetti indagati ne siano o possano esserne ritenuti responsabili penalmente.


Ciò premesso, rileva la Corte che nella fattispecie in esame i reati oggetto di investigazione appaiono essere stati legittimamente ipotizzati in quanto nelle opere in corso di realizzazione, analiticamente indicate nei capi di imputazione, é astrattamente ravvisabile, in considerazione della loro entità ed ubicazione, anche la contravvenzione di lottizzazione abusiva.


Le censure con le quali la ricorrente lamenta vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata sono inammissibili, ai sensi dell'art. 325 co. 1 c.p.p. e, dunque, non debbono essere esaminate.


La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale, avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando -come nel caso in specie- non risulti essere stata espressamente autorizzata.


I principi di diritto che il Tribunale di Bari ha posto a fondamento della propria decisione sono giuridicamente corretti ed appaiono opportunamente richiamati, essendo stato ritenuto che le opere in corso di realizzazione presso la "Antica Masseria" sono, per estensione, natura ed ubicazione, non di ristrutturazione del complesso agri-turistico preesistente, ma idonee ad operare una radicale trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del territorio, che richiede ingenti opere di urbanizzazione.


L'affermazione del Tribunale di Bari relativa alle prescrizioni contenute negli artt. 3.10 e 4.2 del PUTT [sopra riportata sub lett. 0] è fondata in quanto il Piano urbanistico territoriale tematico della Regione Puglia -approvato con delibera n. 1748 del 15/XII/OO e divenuto esecutivo il l 2/1/01- sottopone l'intero territorio regionale a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante formazione dei processi che debbono sovrintendere alla sua trasformazione fisica, al fine di salvaguardarne l'identità storica e culturale e di rendere compatibile la qualità, del paesaggio, nelle sue componenti strutturali, con il suo uso sociale.


Trattasi, dunque, di un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano territoriale di coordinamento ed idoneo a produrre, oltre agli effetti di direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche effetti diretti nei confronti dei privati, con vincoli generali e particolari, purché pertinenti alla specificità tematica del piano medesimo.


Il detto PUTT, inoltre, estende la sua portata, oltre che ai beni vincolati, anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto espressione della più generale potestà urbanistica regionale in materia paesaggistico-ambientale (v. conf. Cass. sez. III pen., 20/IX/'07, Simone ed altri).


P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione


rigetta il ricorso proposto da Rosa Vita Tateo avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 9/VII/'07 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, l'11 Dicembre 2007.


 


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