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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud.
16/01/2008), Sentenza n. 9418
INQUINAMENTO - RIFIUTI - ACQUE - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p. -
Fattispecie: accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti
quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Per configurare il
reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo
potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Infatti, il requisito che
connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p.,
è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e
l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità". Nella specie, i
Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli
indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di
ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte
hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze
gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da
provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero
indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un
imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Pres.
Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007 Trib.
Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud.
16/01/2008), Sentenza n. 9418
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p..
Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di
un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente
grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n°
40330/2006). Pertanto, "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un
carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un
numero indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5 sentenza 11486/1989).
Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007
Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud.
16/01/2008), Sentenza n. 9418
RIFIUTI - Gestione illecita di rifiuti e ipotesi di reato di disastro
innominato - Elementi. Quando la durata in termini temporali e l'ampiezza in
termini spaziali delle attività di inquinamento (in specie gestione illecita di
rifiuti), giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella
contestata ipotesi di reato di disastro innominato; questo delitto comporta un
danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non
necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere
di bonifica. Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del
03/08/2007 Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
29/02/2008 (Ud. 16/01/2008), Sentenza n. 9418
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UDIENZA del 16/01/2008
SENTENZA N. 00059 /2008
REG. GENERALE N. 034622/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ONORATO PIERLUIGI PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE
2.Dott.PETTI CIRO
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AGIZZA ANTONIO N. IL 13/11/1960 avverso ORDINANZA del 03/08/2007 TRIB.
LIBERTA' di NAPOLI
- sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
- sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Giocchino che ha chiesto l'inammisssibilità
del ricorso
Udito il difensore avv. Toraldo Giuseppe di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito ad una imponente attività istruttoria (rappresentata da intercettazioni
telefoniche, appostamenti, riprese filmate, sequestri e dichiarazioni di
soggetti coinvolti nelle indagini) che costituisce lo sviluppo di altri filoni
investigativi (convogliati nelle operazioni Madre Terra I e Madre Terra II), il
Pubblico Ministero ha individuato la esistenza di una organizzazione criminale
dedita al traffico illecito dei rifiuti.
In estrema sintesi, secondo la impostazione accusatoria, i rifiuti speciali
pericolosi costituiti dai fanghi derivanti dal ciclo di depurazione delle acque
ed i rifiuti liquidi delle navi approdate nel porto di Napoli) e destinati ai
centri di compostaggio, della Sorieco e della Frama o allo impianto della Espeko),
al posto di subire il necessario trattamento, erano smaltiti illecitamente
(quasi tutti sparsi su terreni agricoli o nei corsi d'acqua). Ciò avveniva con
un collaudato meccanismo di complicità di produttori di rifiuti, gestori degli
impianti di compostaggio, titolari e dipendenti delle ditte di trasporto,
titolari di aziende agricole.
Tra i partecipanti del consorzio criminoso è stato individuato l'Agizza cui è
stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di
associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale;
la misura è stata commutata dal Tribunale del riesame, con ordinanza 3 agosto
2007, negli arresti domiciliari.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici, relativamente ai gravi indizi di
colpevolezza, hanno evidenziato plurimi elementi (che derivano da numerose
intercettazioni telefoniche e dagli appostamenti di Polizia) dai quali risulta
il suo pieno coinvolgimento e la sua posizione di promotore nei reati in esame.
In particolare, è emerso che l'indagato, titolare della azienda Ecologia Agizza,
ha effettuato svariati trasporti dei rifiuti liquidi provenienti da navi o
provenienti dai fanghi dal depuratore Cuma Pozzuoli e destinati allo impianto di
compostaggio della Sorieco e della Frama e della Espeko; in realtà, i rifiuti
non ricevevano il necessario trattamento, ma venivano dispersi nell'ambiente.
Secondo il Tribunale, l'Agizza era pienamente consapevole della globale illecita
attività per cui si procede, teneva i contatti ed aveva reti di collegamento con
numerose persone indagate, svolgendo un ruolo da protagonista nel sodalizio
criminoso.
In base a tali elementi, il Tribunale ha evidenziato indizi di colpevolezza per
tutti i reati e le esigenze di cautela - rappresentate dalla necessità di
salvaguardare la genuinità delle prove ed evitare recidive - fronteggiabili con
la custodia domiciliare.
Per l'annullamento della ordinanza, l'Agizza ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. L'indagato - dopo avere
rilevato che la sua attività era limitata al trasporto dei rifiuti e non gli può
essere imputata a titolo di concorso la loro successiva ed illecita destinazione
- incentra le sue critiche sulla configurabilità del reato previsto dall'art.434
cp.
Deduce la insussistenza degli elementi materiali necessari per la integrazione
della fattispecie; rileva che, anche per carenza di accertamenti tecnici, non è
stata verificata la impossibilità di bonifica che rappresenta l'elemento che
distingue il disastro dal danno ambientale; lamenta la mancanza di ogni indagine
sul danno permanente ed irreversibile e sul pericolo per la salute pubblica.
Rileva che i Giudici non hanno accertato né la esistenza di un rapporto causale
tra la sua condotta e la perpetrazione del reato né la sussistenza dello
elemento psicologico perché hanno trascurato di valutare la sua non
consapevolezza della effettiva pericolosità per l'ambiente del materiale
trasportato.
In merito alle esigenze di cautela, osserva che non è possibile la reiterazione
di condotte antigiuridiche - dal momento che non opera più nel settore della
gestione dei rifiuti - e che non sussistono esigenze connesse alla assunzione
delle prove (già acquisite nei suoi confronti).
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha avuto cura di elencare
analiticamente le esaustive indagini effettuate e di riportare in toto il
contenuto delle intercettazioni che riguardano l'attuale indagato (sul contenuto
delle quali e sulla loro interpretazione, il ricorrente non ha formulato
censure).
In tale modo, questa Corte, senza la necessità di compulsare gli atti
processuali, è stata posta in grado di verificare come si è articolata la tesi
accusatoria e di controllare come la conclusione dei Giudici di merito sulla
esistenza di indizi di colpevolezza, connotati con il requisito della gravità,
sia in sintonia con le acquisite emergenze.
Le indagini hanno accertato l'esistenza ed operatività di una complessa
struttura organizzativa dedita alla commissione di una pluralità di reati in
tema di traffico illecito di rifiuti di cui l'attuale ricorrente era consapevole
di partecipare, e partecipava, con il suo fattivo contributo dalla circostanza
che l'Agizza teneva i contatti con numeroso membri della organizzazione e dalla
entità del suo apporto nello illecito traffico di rifiuti, i Giudici hanno
tratto la ragionevole conclusione sulla sua posizione di preminenza nel
sodalizio.
Nei motivi di ricorso, l'Agizza tende a sminuire il suo ruolo fino a sostenere
che la sua attività si limitava al trasporto dei rifiuti agli impianti di
compostaggio e non era notiziato del loro successivo destino.
La tesi difensiva trova una decisiva smentita - come correttamente osservato dai
Giudici di merito - nel tenore delle intercettazioni e nella circostanza
(evidenziata dagli appostamenti della Polizia) che i rifiuti trasportati dalla
ditta del ricorrente non erano inviati al luogo deputato per il loro lecito
smaltimento.
Relativamente al delitto previsto dall'art.434 c.p., si osserva come il
requisito che connota la nozione di "disastro" è la "potenza espansiva del
nocumento" e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" come
emerge dai lavori preparatori del codice penale.
Una recente sentenza della Cassazione (sezione 5 n° 40330/2006), che ha
affrontato in modo approfondito la esegesi della norma, ha precisato che il
termine disastro implica sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la
pubblica incolumità " straordinariamente grave e complesso", ma non
"eccezionalmente immane"; pertanto "è necessario e sufficiente che il nocumento
abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo,
collettivamente, un numero indeterminato di persone" (conf. Cassazione Sezione 5
sentenza 11486/1989).
Nel caso concreto, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di
siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo
sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente
pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello
ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta
potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità
fisica di un numero indeterminato di persone.
La durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività
di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella
contestata ipotesi di reato di disastro innominato; questo delitto comporta un
danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non
necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere
di bonifica.
Gli inquinamenti cumulativi degli indagati hanno determinato gli effetti lesivi
ricordati per la realizzazione dei quali si è inserita con efficienza causale
(quanto meno di aggravamento della situazione di pericolo) la condotta
antigiuridica dell'Agizza.
La tesi difensiva, tendente a dimostrare l'ignoranza dell'indagato dell'illecito
deposito dei rifiuti sul suolo e nell'acqua, si è dimostrata inconsistente.
Anche per quanto concerne le esigenze di cautela, la conclusione del Tribunale,
sulla prognosi negativa di recidiva, non merita censure.
I Giudici hanno evidenziato un sicuro indice rilevatore della pericolosità dello
inquisito rappresentato dall'essere un promotore della criminale associazione
per cui è ragionevolmente prospettabile che l'Agizza, se libero, riallacci i
contatti con i correi e riprenda la sua abituale attività di gestione illecita
di rifiuti.
Essendo le esigenze enucleate dall'art.247 c.p.p. tra loro alternative, è
sufficiente il pericolo di reiterazione di reati a giustificare la misura
cautelare.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 16 gennaio 2008
Deposito 29/02/2008
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