AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 02/10/2008, causa C‑157/06,
APPALTI - Aggiudicazione di un appalto di pubbliche forniture senza
pubblicazione di un avviso preliminare - Elicotteri di tipologia leggera
destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco - Inadempimento di uno Stato
(Italia) - Direttiva 93/36/CEE. La Repubblica italiana, avendo adottato
il decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con
il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia
di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri
per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una
tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in particolare degli
artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 02/10/2008, causa C‑157/06
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 ottobre 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di forniture –
Direttiva 93/36/CEE – Aggiudicazione di un appalto pubblico senza
pubblicazione di un avviso preliminare – Elicotteri di tipologia leggera
destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco»
Nella causa C‑157/06,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 23 marzo 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e
dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente della Sesta Sezione, facente
funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. K Schiemann, J.
Makarczyk (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15
maggio 2008,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato il
decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR (in
prosieguo: il «decreto ministeriale»), con il quale viene autorizzata la
deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di
forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle
Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che
ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è
venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva del
Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1),
in particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L'art. 2, n. l, lett. b), della direttiva 93/36 così recita:
«1. La presente direttiva non si applica:
(…)
b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui
esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza
secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative
vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela
d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato».
3 L'art. 3 della direttiva medesima prevede quanto segue:
«Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente
direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1,
lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da
amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione
per i prodotti cui si applica l'articolo [296], paragrafo 1, lettera b),
[CE]».
4 L'art. 6 di detta direttiva così dispone:
«1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui
all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.
2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture
mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che
risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili
con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che
includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i
criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della
precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte
conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante
procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di
gara nei casi seguenti:
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in
risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e
purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;
b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di
studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la
produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per
ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o
consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare
fornitore;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza,
determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non
possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o
negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per
giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere
imputabili alle amministrazioni;
e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione
del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili
non può, come norma generale, superare i tre anni.
4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti
pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura
ristretta».
5 L'art. 9 di detta direttiva così recita:
«1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile
dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono
noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore
stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5,
risulti pari o superiore a 750 000 [EUR].
I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici
mediante riferimento alle voci della nomenclatura “Classificazione dei
prodotti associati alle attività (CPA)”. La Commissione stabilisce
secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità
del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della
nomenclatura.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di
forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti
dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con
un bando di gara.
3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il
risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non
essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti
la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia
altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar
pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.
4. I bandi o [gli] avvisi sono redatti conformemente ai modelli
contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in
tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e
tecniche che esse esigono dai fornitori ai fini della selezione (punto
11 dell'allegato IV B, punto 9 dell'allegato IV C e punto 8
dell'allegato IV D), le amministrazioni non possono richiedere
condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.
5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione
aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati,
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel
caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o
avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile
dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.
L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni
dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.
6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED [Tenders
electronic daily], nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella
lingua originale è l'unico facente fede.
7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati
TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi
importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali
delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.
8. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine
è ridotto a cinque giorni.
9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese
dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della
spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve
recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare
la data di spedizione.
11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità.
La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della
suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun
numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi
riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli
avvisi pubblicati si riferiscono».
La normativa nazionale
6 Il decreto ministeriale così recita:
«1. Le forniture di elicotteri della tipologia leggera per le esigenze
delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono
essere accompagnate da speciali misure di sicurezza, da estendersi agli
atti del gruppo Tecnico di Valutazione e della Commissione
interministeriale di cui in narrativa.
2. Per l'espletamento delle forniture stesse si può derogare al disposto
del Decreto Legislativo 24.7.1992, n. 358, novato con Decreto
Legislativo 20.10.1998, n. 402 [in prosieguo: il «decreto legislativo n.
358/1992»], ricorrendo nella fattispecie le condizioni di cui all'art.
4, lett. c), del detto testo normativo».
7 Il decreto legislativo n. 358/1992, citato dal decreto ministeriale,
costituisce la normativa di recepimento della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di forniture.
8 L'art. 4, lett. c), del decreto legislativo n. 358/1992 ricalca la
disposizione di cui all'art. 2, n. l, lett. b), della direttiva 93/36.
La procedura precontenzionsa
9 La Commissione, essendo venuta a conoscenza del decreto ministeriale e
non ritenendolo conforme al combinato disposto degli artt. 2, n. 1,
lett. b), 6 e 9 della direttiva 93/36, inviava in data 1º aprile 2004
una lettera di diffida alla quale la Repubblica italiana rispondeva in
data 30 luglio 2004.
10 La Commissione, non ritenendo tale risposta soddisfacente, inviava
alla Repubblica italiana in data 14 dicembre 2004 un parere motivato
mediante il quale la invitava ad adottare le disposizioni necessarie per
conformarvisi nel termine di due mesi dalla ricezione dello stesso.
11 Con lettera 22 marzo 2005 la Repubblica italiana comunicava alla
Commissione di non aver ancora risposto dettagliatamente al parere
motivato «avendo avviato al riguardo un profondo ed articolato processo
di riflessione» le cui prime risultanze «porta[vano] a ritenere che la
lettura di tale Decreto [fosse] suscettibile di ingenerare delle
perplessità circa la sua piena rispondenza al quadro normativo vigente a
livello comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti di pubbliche forniture». Tale lettera proseguiva auspicando
l'instaurazione di un dialogo tecnico con i servizi della Commissione
che potesse «accompagnare il processo di riflessione in questione e
condurre ad una rivisitazione della legislazione succitata che tenga
adeguatamente conto dei diversi imperativi esistenti in materia».
12 Sebbene la Commissione, mediante due lettere del 14 aprile 2005 e del
26 maggio 2005, avesse comunicato alla Repubblica italiana la propria
disponibilità ad instaurare un dialogo con i servizi ministeriali
italiani interessati, tale dialogo tecnico non è mai stato avviato. Ciò
premesso, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
13 La Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver
indebitamente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 93/36,
mediante il decreto ministeriale, le forniture di elicotteri di
tipologia leggera per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, non ricorrendo alcuna delle condizioni
previste all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva medesima.
14 A tal riguardo, l'Istituzione sottolinea che tali elicotteri sono
destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco, vale a dire a corpi civili
che, di regola, non dovrebbero essere coinvolti in operazioni militari.
D'altronde, il fatto che l'installazione di un'arma leggera sia prevista
come una mera eventualità confermerebbe che gli elicotteri di cui
trattasi sono destinati ad un uso essenzialmente civile. Infine, il
fatto che gli elicotteri debbano possedere determinate caratteristiche
simili a quelle degli elicotteri militari non sarebbe sufficiente ad
equipararli a forniture militari. Per la Commissione, si tratterebbe al
massimo di aeromobili destinati ad un eventuale doppio uso.
15 Inoltre, la Commissione reputa che, anche se si trattasse di
forniture militari, ciò non escluderebbe l'applicazione della direttiva
93/36 e le circostanze che giustificano la deroga di cui all'art. 2, n.
1, lett. b), dovrebbero essere dimostrate dallo Stato membro che intenda
avvalersene. Orbene, l'Istituzione ritiene che, nel caso di specie, la
Repubblica italiana non abbia dimostrato la legittimità dell'utilizzo
della deroga di cui alla disposizione summenzionata.
16 La Repubblica italiana afferma che, nel contesto internazionale
attuale, i concetti di guerra e materiale bellico, al pari della nozione
di tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, hanno
subìto una modifica sostanziale rispetto al loro significato originario.
La natura militare degli elicotteri oggetto delle forniture previste dal
decreto ministeriale non può essere messa in discussione, atteso che
tali elicotteri possono essere adoperati per garantire missioni per la
sicurezza nazionale. Infatti, conformemente a quanto previsto da una
commissione interministeriale istituita a tal fine, tali elicotteri
devono possedere alcune caratteristiche tecniche che permettono di
essere eventualmente utilizzati come sistemi d'arma e di difesa, così da
richiedere un'omologazione del Ministero della Difesa.
17 La Repubblica italiana afferma che le tre condizioni previste
dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36 sono soddisfatte. A
sostegno di tale affermazione essa deduce, in particolare, che
occorrerebbe assicurare la massima discrezione sulle forniture in
oggetto dato il loro utilizzo come sistemi d'arma e la loro
interoperabilità con altri materiali militari. Questa sarebbe la ragione
per la quale il segreto non potrebbe essere garantito nell'ambito di una
procedura di gara ad evidenza pubblica.
18 La Repubblica italiana ritiene peraltro che, essendo gli aeronavi di
cui è causa qualificabili a pieno titolo come prodotti militari, anche
nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che i presupposti previsti
dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/63 non potessero trovare
applicazione nella presente fattispecie, le forniture controverse
ricadrebbero comunque nella deroga contemplata dall'art. 296 CE e
sarebbero quindi sottratte alle norme comunitarie sugli appalti.
19 Infine, la Repubblica italiana sostiene che il presente ricorso sia
irricevibile per violazione del principio «ne bis in idem». A suo
avviso, infatti, la questione oggetto della controversia è già stata
esaminata e decisa dalla Corte nella sua sentenza 8 aprile 2008, causa
C‑337/05, Commissione/Italia (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
20 A tal riguardo, è sufficiente rilevare una differenza essenziale tra
la presente controversia e quella sfociata nella sentenza
Commissione/Italia, citata supra. Nella presente controversia, la
Repubblica italiana ha agito in forza di un decreto del Ministro
dell'Interno, mentre la causa da cui è scaturita detta sentenza verteva
sulla legittimità di una prassi delle autorità italiane. Tale rilievo è
sufficiente per dichiarare che, nel caso di specie, il principio «ne bis
in idem» non può, in ogni caso, essere utilmente invocato.
21 Conseguentemente, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla
Repubblica italiana dev'essere respinta.
Sul merito
22 In limine, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che gli
importi degli appalti di cui al decreto ministeriale superano il limite,
fissato dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 93/36, che consente
di farli ricomprendere nella relativa sfera di applicazione.
23 Occorre parimenti ricordare che, secondo costante giurisprudenza,
ogni deroga alle norme miranti a garantire l'efficacia dei diritti
conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici deve essere
interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza 17 novembre
1993, causa C‑71/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑5923, punto 36) e
che l'onere di dimostrare che sussistano effettivamente le circostanze
eccezionali che giustifichino una deroga grava su colui che intenda
avvalersene (v., in tal senso, sentenze 3 maggio 1994, causa C‑328/92,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1569, punti 15 e 16, nonché
Commissione/Italia, citata supra, punti 57 e 58).
24 Nel caso di specie, la Repubblica italiana fa valere che il decreto
ministeriale soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 296 CE e 2, n. 1,
lett. b), della direttiva 93/36 sostenendo, segnatamente, che gli
elicotteri indicati in tale decreto costituirebbero beni a doppio uso,
vale a dire utilizzabili a fini sia civili che militari.
25 A tal riguardo occorre ricordare che, in forza dell'art. 296, n. 1,
lett. b), CE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria
sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico, a condizione, tuttavia, che tali misure
non alterino le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra, punto 46).
26 Dal tenore di tale disposizione emerge che i prodotti in questione
devono essere destinati a fini specificamente militari. Ne consegue che
l'acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia
dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra,
punto 47).
27 Orbene, è pacifico che il decreto ministeriale riguardi, come la
Repubblica italiana riconosce, elicotteri la cui destinazione civile è
certa, mentre la loro finalità militare è meramente eventuale.
28 Di conseguenza, l'art. 296, n. 1, lett. b), CE, al quale rinvia
l'art. 3 della direttiva 93/36, non può essere utilmente invocato dalla
Repubblica italiana per giustificare una normativa nazionale che
autorizzi la procedura negoziata per l'acquisto di detti elicotteri.
29 Peraltro, lo Stato membro medesimo invoca l'art. 2, n. 1, lett. b),
della direttiva 93/36.
30 Occorre anzitutto ricordare che la necessità di prevedere un obbligo
di riservatezza non impedisce affatto il ricorso alla procedura di gara
per l'attribuzione di un appalto (v. sentenza Commissione/Italia, citata
supra, punto 52).
31 Pertanto, il ricorso all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva
93/36 per giustificare una normativa nazionale che autorizzi l'acquisto
degli elicotteri di cui è causa con la procedura negoziata sembra
sproporzionato rispetto all'obiettivo di impedire la divulgazione di
informazioni sensibili relative alla loro produzione. Infatti, la
Repubblica italiana non ha dimostrato che tale obiettivo non sarebbe
stato conseguibile nel contesto di una gara come quella prevista dalla
direttiva medesima (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra, punto
53).
32 Ne consegue che, nel caso di specie, il semplice fatto di affermare
che le forniture di cui è causa siano dichiarate segrete, che esse siano
accompagnate da misure speciali di sicurezza o che sia necessaria una
deroga alle norme comunitarie per tutelare gli interessi essenziali di
sicurezza dello Stato non può essere sufficiente per dimostrare che
sussistono effettivamente circostanze eccezionali tali da giustificare
le deroghe previste dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36.
33 Di conseguenza, l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36 non
può essere utilmente invocato dalla Repubblica italiana per giustificare
una normativa nazionale che autorizzi il ricorso alla procedura
negoziata per l'acquisto di detti elicotteri.
34 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare
che la Repubblica italiana, avendo adottato il decreto ministeriale con
il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in
materia di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di
elicotteri leggeri per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che ricorra alcuna delle
condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è venuta meno agli
obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/36, in particolare
degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.
Sulle spese
35 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è
risultata soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto del Ministro
dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con il quale viene
autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le
esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare
una tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in
particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006