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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 3 Aprile 2008, Causa C‑187/07
AGRICOLTURA - Allevamento di vitelli - Recinti individuali (stalli) -
Divieto di legare i vitelli - Significato del verbo "attaccare”- Materiale e
lunghezza della legatura - Difformità fra versioni linguistiche -
Interpretazione uniforme - Direttiva 91/629/CEE - Decisione 97/182/CE.
Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificata
dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, un vitello è
legato allorquando è trattenuto da una legatura, qualunque siano il
materiale e la lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali
l'animale è legato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII,
3/04/2008, Causa C‑187/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
3 aprile 2008 (*)
«Direttiva 91/629/CEE - Decisione 97/182/CE - Allevamento di vitelli
- Recinti individuali (stalli) - Divieto di legare i vitelli -
Significato del verbo "attaccare” - Materiale e lunghezza della legatura
- Difformità fra versioni linguistiche - Interpretazione uniforme»
Nel procedimento C‑187/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rechtbank Zutphen (Paesi Bassi)
con decisione 19 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 3 aprile
2007, nel procedimento penale a carico di
Dirk Endendijk,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dalla sig.ra P.
Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 9
gennaio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Dirk Endendijk, dall'avv. J. T. A. M. Mierlo, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. D.
J. M. de Grave, in qualità di agenti;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S.
Charitaki, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e
dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del
verbo «legare» («aanbinden») di cui alla direttiva del Consiglio 19
novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28), come modificata dalla
decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE (GU L 76, pag.
30; in prosieguo: la «direttiva 91/629 modificata»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale
promosso contro il sig. Endendijk per avere, nel corso del mese di
ottobre 2005, detenuto vitelli che erano legati con modalità
incompatibili con il punto 8, prima frase, dell'allegato alla direttiva
91/629 modificata.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 3, n. 1, della direttiva 91/629 prevede che la stabulazione dei
vitelli debba essere effettuata vuoi in gruppo, vuoi in recinti
individuali o «vincolati alla posta». Tale disposizione si applica alle
aziende di nuova costruzione o ricostruite dopo il 1°gennaio 1994.
4 La direttiva del Consiglio 20 gennaio 1997, 97/2/CE, recante modifica
della direttiva 91/629 (GU L 25, pag. 24), non ha formalmente modificato
detta norma, ma ha sostituito come segue il testo del suo paragrafo 3:
«A decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione
o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima
volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:
a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere
rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia
certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che
sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento
(…)
(…)».
5 L'allegato della direttiva 91/629 conteneva originariamente un punto 8
così redatto:
«Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al vitello
e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo
da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere
sufficientemente lungo per consentire ai vitelli di muoversi secondo
quanto disposto al [punto] 7 [ovvero di coricarsi, giacere, alzarsi ed
accudire a sé stessi senza difficoltà nonché di vedere altri vitelli].
Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile,
qualsiasi rischio di strangolamento o ferimento».
6 La decisione 97/182 contiene un quinto ‘considerando' così redatto:
«considerando che il fatto di legare gli animali provoca dei problemi;
che per tale motivo i vitelli allevati in box individuali non dovrebbero
essere legati e quelli allevati in gruppi dovrebbero essere legati
solamente per un breve periodo quando vengono alimentati con il latte».
7 La decisione 97/182 ha modificato l'allegato della direttiva 91/629,
sostituendone il punto 8 con il testo seguente:
«I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati
in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al
momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si
utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e
debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in
modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco
deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di
strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi
secondo quanto disposto al punto 7 [ovvero di coricarsi, giacere,
alzarsi ed accudire a sé stessi senza difficoltà]».
La normativa nazionale
8 Il decreto sui vitelli (Kalverenbesluit, Staatsblad 1994, n. 576) non
contiene alcuna definizione del verbo «legare». Il suo art. 3, n. 2,
così recita:
«I vitelli stabulati in box individuali e i vitelli di più di otto
settimane destinati a diventare tori da carne non possono essere
legati».
9 Il preambolo di detto decreto precisa, a tale riguardo, che il divieto
di legare vitelli stabulati in recinti individuali si applica «a tutte
le categorie di vitelli».
10 Con decreto 22 settembre 1997 (Staatsblad 1997, n. 478), entrato in
vigore il 31 dicembre 1997, il decreto sui vitelli è stato emendato per
tenere conto delle modifiche introdotte dalla decisione 97/182. Il suo
art. 2, n. 1, è ora redatto come segue:
«È possibile tenere vitelli soltanto con modalità compatibili col punto
8, prima frase, dell'allegato [alla direttiva 91/629 modificata]».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Il sig. Endendijk, allevatore olandese, è perseguito penalmente per
avere, nel corso del mese di ottobre 2005, detenuto 25 vitelli che erano
legati in box individuali, in violazione del punto 8, prima frase,
dell'allegato della direttiva 91/629 modificata.
12 Dinanzi al giudice del rinvio il sig. Endendijk ha sostenuto che i
vitelli, stabulati individualmente in recinti di mt 2,50 x mt 1,20
provvisti di tettoia, erano legati per il collo con una corda di circa 3
metri di lunghezza e quindi non potevano essere considerati «legati» ai
sensi del punto 8, prima frase, dell'allegato alla direttiva 91/629
modificata.
13 Pertanto, il Rechtbank Zutphen (giudice in materia di polizia
economica di Zutphen) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Come vada interpretata la nozione di "legare” di cui alla direttiva
91/629 [modificata];
2) Se a tal fine abbia qualche rilevanza il materiale, la lunghezza e lo
scopo perseguito dalla legatura».
Sulle questioni pregiudiziali
14 Tenuto conto dello stretto collegamento delle due questioni
sottoposte dal giudice del rinvio, occorre rispondervi congiuntamente.
15 In via preliminare va rilevato che, per determinare il significato
del verbo «legare», occorre, in mancanza di una corrispondente
definizione nella direttiva 91/629 modificata, fare riferimento al senso
generale e comunemente ammesso del termine (sentenze 27 gennaio 1988,
causa 349/85, Danimarca/Commissione, Racc. pag. 169, punto 9, e 27
gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione,
Racc. pag. I‑447, punto 26).
16 Fatta questa precisazione, occorre osservare che la direttiva 91/629
modificata proibisce esplicitamente di legare i vitelli qualora siano
stabulati in recinti individuali. A tale riguardo, il quinto
‘considerando' della decisione 97/182 specifica che «i vitelli allevati
in box individuali non dovrebbero essere legati», formulazione ripresa
al punto 8 dell'allegato alla direttiva 91/629 modificata.
17 Quest'ultimo dispone, come è ricordato al punto 7 della presente
sentenza, che «i vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di
quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo
massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o
succedanei del latte (…)».
18 Ne consegue che l'interpretazione secondo cui i vitelli trattenuti da
una legatura di una lunghezza di circa 3 metri, che consente loro una
certa libertà di movimento, non sarebbero legati, essendo tale libertà
di movimento conforme ai requisiti della direttiva 91/629 modificata,
non può essere presa in considerazione.
19 Dalla formulazione tanto dell'art. 3, n. 3, della direttiva 91/629
modificata quanto del punto 8 dell'allegato alla stessa emerge, infatti,
che la possibilità di legare i vitelli riguarda solamente i vitelli
stabulati in gruppo e non quelli stabulati individualmente, per i quali
il divieto è assoluto. Orbene, giacché il verbale redatto nel
procedimento principale menziona solamente vitelli stabulati in recinti
individuali, se ne deve dedurre l'impossibilità di legare i vitelli nel
caso a quo.
20 D'altra parte, va rilevato, ad abundantiam, che la possibilità
di legare i vitelli presenta un carattere del tutto eccezionale, poiché
si riferisce a periodi che non possono superare un'ora e che sono
dedicati all'allattamento. È dunque ammesso che i vitelli siano legati
solo per brevi intervalli, a titolo derogatorio, ed è inoltre necessario
che ciò avvenga in condizioni che garantiscano loro libertà di
movimento, in modo che possano coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a
sé stessi senza difficoltà. In altri termini, le caratteristiche che
l'imputato nel procedimento principale fa valere per concludere che i
suoi animali non sono legati sono per l'appunto quelle di cui detti
animali devono beneficiare quando vengono, in via eccezionale, legati -
possibilità che è ammessa solo per i vitelli stabulati in gruppo, quali
non sono i vitelli dell'imputato nel procedimento principale.
21 Quanto alla circostanza che, nella versione olandese, il punto 8
dell'allegato alla direttiva 91/629 modificata faccia riferimento alla
struttura metallica dell'attacco, impiegando il termine «catene» («kettingen»),
occorre, in primo luogo, osservare che ciò non modifica l'ambito della
deroga prevista da tale disposizione, che si applica solamente ai
vitelli stabulati in gruppo durante l'allattamento, laddove dalla
domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i vitelli dell'imputato
nel procedimento principale erano allevati in recinti individuali.
22 In secondo luogo, è importante segnalare che, in ogni caso, non si
deve tener conto solo del termine che ricorre nella versione in lingua
olandese del punto 8, giacché le norme comunitarie devono essere
interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni
vigenti in tutte le lingue della Comunità europea (v. sentenze 7
dicembre 1995, causa C‑449/93, Rockfon, Racc. pag. I‑4291, punto 28; 2
aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto
36, e 8 dicembre 2005, causa C‑280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I‑10683,
punto 31).
23 Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in
una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può
essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa
disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere
prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale
modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in
modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenza 12 novembre 1998,
causa C‑149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I‑7053,
punto 16).
24 In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un
testo comunitario, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in
funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte
(sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co, Racc. pag.
I‑1157, punto 42, nonché 1°aprile 2004, causa C‑1/02, Borgmann, Racc.
pag. I‑3219, punto 25).
25 Orbene, è necessario constatare che le versioni linguistiche, diverse
dall'olandese, del punto 8 dell'allegato alla direttiva 91/629
modificata hanno fatto ricorso a un termine generale. A titolo
indicativo, la versione tedesca adopera il termine «Anbindevorrichtung»
(«dispositivo di attacco»), la versione inglese la parola «tether»
(«attacco»), la francese la parola «attache» («attacco») e l'italiana il
termine «attacco». Tale ricorso a un termine generale è del tutto logico
tenuto conto, in primo luogo, del divieto assoluto ricordato al punto 16
della presente sentenza e, poi, del confort dell'animale imposto dalla
direttiva 91/629 modificata quando, in via eccezionale, si deroga al
divieto di legare i vitelli ove ricorrano le condizioni ricordate al
punto 17 della presente sentenza. Il termine «catena» appare perciò in
contraddizione con l'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario.
26 Occorre quindi risolvere le questioni sollevate dichiarando che, ai
sensi della direttiva 91/629 modificata, un vitello è legato allorquando
è trattenuto da una legatura, qualunque siano il materiale e la
lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali l'animale è legato.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come
modificata dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997,
97/182/CE, un vitello è legato allorquando è trattenuto da una legatura,
qualunque siano il materiale e la lunghezza di tale legatura e le
ragioni per le quali l'animale è legato.
Firme
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