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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 28 Febbraio 2008, Causa C-2/07
V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti -
Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2100 metri di
lunghezza - Aumento del traffico aereo - Verifica delle autorizzazione -
Giudice del rinvio - Competenza - Direttiva 85/337/CEE. Sebbene una
convenzione non sia un progetto (ai sensi della direttiva del Consiglio 27
giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati), spetta al giudice del rinvio
determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una
siffatta convenzione contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2,
della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta
autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una
decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener
conto dell’effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale dev’essere
valutato complessivamente. Pertanto, le disposizioni del punto 12
dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato
I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i
lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente
senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi
possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della
loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto
stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare
significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 28 Febbraio 2008, Causa
C-2/07
V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti -
Aeroporto - Valutazione della conseguenze dei lavori - Autorità competenti -
Verifica - Giudice del rinvio - Dir. 85/337. In tema di necessità della
valutazione dell’impatto ambientale (nella specie aeroporto), le autorità
competenti in sede di esame devono tener conto sia delle conseguenze dei
lavori e sia del progettato aumento dell’attività sull’ambiente e
dell’effetto delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di
consentire tale aumento di attività. In tale contesto, spetta al giudice del
rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato
se i lavori di cui trattasi dovessero essere sottoposti ad una valutazione
del loro impatto ambientale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez. II, 28 Febbraio 2008, Causa C-2/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
28 febbraio 2008 (*)
«Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni
progetti - Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai
2100 metri di lunghezza»
Nel procedimento C‑2/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) con
decisione 14 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2007,
nel procedimento tra
Paul Abraham e altri
e
Région wallonne,
Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset,
T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA,
Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol,
État belge,
Cargo Airlines Ltd,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L.
Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris e J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 18 ottobre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Abraham e altri, dai sigg. L. Misson, L. Wysen e X. Close,
avocats, nonché dalla sig.ra A. Kettels, Rechtsanwältin;
- per il sig. Beaujean e altri, dai sigg. L. Cambier e M. t’Serstevens,
avocats;
- per il sig. Dehalleux e altri, dal sig. L. Cambier, avocat;
- per il sig. Descamps e altri, dal sig. A. Lebrun, avocat;
- per la Région wallonne, dal sig. F. Haumont, avocat;
- per la Société de développement e de promotion de l’aéroport de
Liège-Bierset, dal sig. P. Ramquet, avocats;
- per la T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, dai sigg. P. Henfling
e V. Bertrand, avocats;
- per il governo belga, dalle sig.re A. Hubert e C. Pochet, in qualità
di agenti, assistite dal sig. F. Haumont, avocat;
- per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Konstantinidis
e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 29 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), nella
sua versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva del
Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la
«direttiva 97/11»), segnatamente del punto 7 dell’allegato I e del punto
12 dell’allegato II.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra
numerosi residenti nelle adiacenze dell’aeroporto di Liegi‑Bierset
(Belgio), da un lato, e la Région wallonne, la Société de développement
et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset, la T. N. T. Express
Worldwide (Euro Hub) SA (in prosieguo: la «T. N. T. Express Worldwide»),
la Société nationale des voies aériennes Belgocontrol, l’État belge e la
Cargo Airlines Ltd, dall’altro, in merito all’inquinamento acustico
causato dall’installazione, in tale aeroporto, di un centro di trasporto
aereo di merci.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 85/337, applicabile alla controversia in esame nella sua
versione originaria, riguarda, secondo il suo art. 1, n. 1, la
valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che
possono avere un impatto ambientale importante.
4 Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo:
«(...) si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od
opere,
- altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
committente:
Il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la
pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che
conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».
5 In forza dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, «[g]li [S]tati
membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del
loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
6 L’art. 3 descrive l’oggetto della valutazione dell’impatto ambientale:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli
articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale».
7 L’art. 4 distingue due tipi di progetti.
8 L’art. 4, n. 1, esige che, fatto salvo l’art. 2, n. 3, progetti
appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formino oggetto di
valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della medesima direttiva. Tra i
progetti di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, il punto 7
dell’allegato I menziona la «costruzione di (...) aeroporti (2) con
piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».
9 La nota a piè di pagina (2), relativa a tale punto 7, precisa che
«[g]li “aeroporti” ai sensi della presente direttiva corrispondono alla
terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla
creazione dell’organizzazione internazionale dell’aeronautica civile
(allegato 14)».
10 Per quanto riguarda gli altri tipi di progetti, l’art. 4, n. 2, della
direttiva 85/337 prevede quanto segue:
«I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano
oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli
Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni
tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare
criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti
appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare
oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
11 Fra tali progetti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 4,
n. 2, della direttiva, al punto 10, lett. d), dell’allegato II di
quest’ultima figura la «[c]ostruzione di (...) aeroporti (progetti non
contemplati dall’allegato I)» e il punto 12 del medesimo allegato
menziona la «modifica dei progetti che figurano nell’allegato I».
12 Gli artt. 5-9 della direttiva 85/337, ai quali fa riferimento l’art.
4 della stessa direttiva, prevedono sostanzialmente quanto segue: l’art.
5 precisa le informazioni minime che il committente deve fornire, l’art.
6 introduce, in particolare, l’obbligo del committente di informare le
autorità e il pubblico, l’art. 8 menziona l’obbligo delle autorità
competenti di prendere in considerazione le informazioni raccolte
nell’ambito del procedimento di valutazione e l’art. 9 istituisce
l’obbligo delle autorità competenti di informare il pubblico della
decisione adottata, nonché delle condizioni che eventualmente
l’accompagnano.
Normativa nazionale
13 Nella Regione vallona, la valutazione dell’impatto ambientale dei
progetti era disciplinata, fino al 1° ottobre 2002, dal decreto 11
settembre 1985 e dal suo decreto di esecuzione 31 ottobre 1991.
14 Tali testi prevedevano che i progetti citati all’allegato I del
decreto 11 settembre 1985, che riprende l’elenco dell’allegato I della
direttiva 85/337, e all’allegato II del decreto 31 ottobre 1991 fossero
soggetti d’ufficio ad uno studio sull’impatto ambientale. Gli altri
progetti, per i quali non era disposto d’ufficio tale studio, dovevano
solo formare oggetto di una nota di valutazione preliminare dell’impatto
ambientale.
15 Conformemente all’allegato I del decreto 11 settembre 1985, la
costruzione di aeroporti con pista di decollo e atterraggio superiore ai
2 100 metri di lunghezza è obbligatoriamente soggetta a uno studio di
impatto ambientale. Peraltro, in forza dell’allegato II del decreto 31
ottobre 1991, deve formare oggetto di uno studio sull’impatto ambientale
anche la costruzione di aeroporti con pista di decollo e atterraggio di
1 200 metri o più, compreso il prolungamento di piste esistenti al di là
di quest’ultimo limite, così come le aviosuperfici per volo da diporto.
Causa principale e questioni pregiudiziali
16 I residenti nelle adiacenze dell’aeroporto di Liegi-Bierset lamentano
l’inquinamento acustico, spesso notturno, derivante dalla
ristrutturazione di tale ex aeroporto militare e dal suo uso, a partire
dal 1996, da parte di società di trasporto aereo di merci.
17 Una convenzione firmata il 26 febbraio 1996 tra la Région wallonne,
la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset
e la T. N. T. Express Worldwide ha previsto un certo numero di lavori di
modifica delle infrastrutture di tale aeroporto per consentirne un uso
24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Le piste di decollo e di
atterraggio, in particolare, sono state risistemate e allargate. Sono
state inoltre costruite una torre di controllo e nuove bretelle di
uscita dalle piste, nonché talune zone di stazionamento. La lunghezza
della pista di decollo e di atterraggio, di 3 297 metri, è invece
rimasta invariata.
18 Sono state rilasciate inoltre autorizzazioni urbanistiche e di
gestione dirette a consentire la realizzazione di tali lavori.
19 La controversia pendente dinanzi al giudice nazionale belga attiene
al problema della responsabilità: infatti, i ricorrenti nella causa
principale hanno chiesto il risarcimento del danno che asseriscono di
aver subìto a causa dell’inquinamento, da essi ritenuto grave, connesso
alla ristrutturazione dell’aeroporto.
20 In tale contesto la Cour de cassation del Belgio è stata adita con
ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata il 29 giugno
2004 dalla cour d’appel de Liège.
21 Ritenendo che la controversia sottopostale sollevasse questioni di
interpretazione del diritto comunitario, la Cour de cassation ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se una convenzione tra poteri pubblici ed un’impresa privata,
firmata allo scopo di far stabilire tale impresa sul sito di un
aeroporto munito di una pista [di decollo e di atterraggio] di una
lunghezza superiore a m 2 100, contenente la descrizione precisa dei
lavori di infrastruttura che verranno realizzati relativamente alla
risistemazione della pista, senza che la medesima venga allungata, e
alla costruzione di una torre di controllo per consentire il volo di
aerei di grossa portata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, e che
prevede voli sia notturni sia diurni a partire dallo stabilimento di
tale impresa, costituisca un progetto ai sensi della direttiva [85/337],
nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della
direttiva [97/11].
2) Se i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto
esistente per adattarlo ad un aumento programmato di numero di voli
notturni e diurni, senza allungamento della pista [di decollo e di
atterraggio], corrispondano alla nozione di progetto, che richiede una
valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della
direttiva [85/337], nella versione in vigore prima della sua modifica da
parte della direttiva [97/11].
3) Se, nonostante il fatto che l’aumento progettato dell’attività di un
aeroporto non sia direttamente previsto dagli allegati della direttiva
[85/337], lo Stato membro debba tener conto di tale aumento quando
esamina l’effetto potenziale sull’ambiente delle modifiche apportate
alle infrastrutture di tale aeroporto per accogliere tale incremento di
attività».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una
convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale sia un
«progetto» ai sensi della direttiva 85/337.
23 Tale questione esige una soluzione negativa. Infatti, dallo stesso
tenore letterale dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che
il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici. Una
convenzione non può essere quindi considerata un progetto ai sensi della
direttiva 85/337, indipendentemente dalla questione del se tale
convenzione contenga una descrizione più o meno precisa dei lavori da
realizzare.
24 Tuttavia, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha
sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a
prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il
giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione
(v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc.
pag. 1207, punto 9).
25 Nel presente procedimento, occorre indicare al giudice del rinvio che
gli spetta determinare, sulla base della normativa nazionale vigente, se
una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale
contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva
85/337, cioè una decisione dell’autorità competente che faccia sorgere
per il committente il diritto di realizzare il progetto in questione
(v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, causa C‑81/96, Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I‑3923, punto 20). Ciò si
verificherebbe qualora, in applicazione del diritto nazionale, tale
decisione potesse essere considerata una decisione della o delle
autorità competenti che conferisce al committente il diritto di
realizzare lavori di costruzione o di altre installazioni od opere,
ovvero di intervenire sull’ambiente naturale o sul paesaggio.
26 Del resto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di
autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto
ambientale di un progetto dev’essere effettuata, in linea di principio,
non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il
progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa
C‑201/02, Wells, Racc. pag. I‑723, punto 53). Pertanto, qualora una di
tali fasi sia una decisione principale e l’altra una decisione di
attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli
effetti che il progetto può avere sull’ambiente devono essere
individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione
principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili
unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la
valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale ultima procedura
(sentenza Wells, cit., punto 52).
27 Occorre infine rammentare al giudice del rinvio che l’obiettivo della
normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti
e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non
deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme
all’obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un
notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva
85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C‑392/96,
Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑5901, punto 76).
28 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che, sebbene
una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non
sia un progetto ai sensi della direttiva 85/337, spetta al giudice del
rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se
una siffatta convenzione contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art.
1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se
detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che
comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se
occorra tener conto dell’effetto cumulativo di più progetti il cui
impatto ambientale dev’essere valutato complessivamente.
Sulla seconda questione
29 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se
i lavori relativi all’infrastruttura di un aeroporto già costruito e la
cui pista di decollo e di atterraggio è già superiore ai 2 100 metri di
lunghezza rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del
punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7
dell’allegato I della direttiva 85/337, nella sua versione originaria.
30 Conformemente al punto 12 dell’allegato II nella sua versione
precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva 97/11,
costituisce un progetto ex art. 4, n. 2, la «modifica dei progetti che
figurano nell’allegato I». Il punto 7 di detto allegato I menziona dal
canto suo la «costruzione di (...) aeroporti (...) con piste di decollo
e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».
31 La Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset,
la T. N. T. Express Worldwide e il Regno del Belgio sostengono che da
tale redazione risulta necessariamente che sono prese in considerazione
le sole modifiche apportate alla «costruzione» di un aeroporto la cui
pista di decollo e di atterraggio sia di almeno 2 100 metri di
lunghezza, e non le modifiche apportate ad un aeroporto esistente.
32 Tuttavia, la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione
della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia
(v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld
e a., Racc. pag. I‑5403, punto 31, e 16 settembre 1999, causa C‑435/97,
WWF e a., Racc. pag. I‑5613, punto 40). A tal riguardo, sarebbe
contrario allo stesso obiettivo della direttiva 85/337 sottrarre al
campo di applicazione del suo allegato II lavori di miglioramento o di
ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto già costruito perché
l’allegato I della direttiva 85/337 menziona la «costruzione di
aeroporti» e non gli «aeroporti» in quanto tali. Una siffatta
interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi
derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a
un aeroporto preesistente, indipendentemente dall’entità di tali lavori,
e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l’allegato II della
direttiva 85/337.
33 Di conseguenza, le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in
combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I, devono essere
intese nel senso che riguardano anche i lavori di modifica apportati a
un aeroporto già costruito.
34 Tale interpretazione non è affatto rimessa in discussione dalla
circostanza che la direttiva 97/11 ha sostituito il punto 12
dell’allegato II della direttiva 85/337 con un nuovo punto 13, che
designa espressamente come progetto ex art. 4, n. 2, della direttiva
85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, «modifiche o estensioni
di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione (…)», mentre il punto 12
dell’allegato II si limitava a menzionare la «modifica dei progetti che
figurano nell’allegato I». Infatti, la nuova redazione adottata dalla
direttiva 97/11, il cui quarto ‘considerando’ sottolinea l’esperienza
maturata nella valutazione dell’impatto ambientale e insiste sulla
necessità di introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e
migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, non fa che
esprimere con maggiore chiarezza la portata che occorreva riconoscere
alla direttiva 85/337 nella sua redazione originaria. Dall’intervento
del legislatore comunitario non può quindi essere desunta
un’interpretazione a contrario della direttiva nella sua versione
originaria.
35 Inoltre, la circostanza che i lavori di cui trattasi nella causa
principale non riguardano la lunghezza della pista di decollo e di
atterraggio non incide sul problema di sapere se tali lavori rientrino
nel campo di applicazione del punto 12 dell’allegato II della direttiva
85/337. Infatti, il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337 ha
cura di precisare la nozione di «aeroporto» rinviando alla definizione
contenuta all’allegato 14 della convenzione di Chicago 7 dicembre 1944,
relativa all’aviazione civile internazionale. Ai sensi di tale allegato,
«[u]n aeroporto è una superficie terrestre o acquatica (compresi gli
edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti) destinata a essere
utilizzata totalmente o parzialmente per l’arrivo e la partenza dei
velivoli e per i loro volteggi» [traduzione libera].
36 Ne discende che tutti i lavori relativi agli edifici, alle
installazioni e agli equipaggiamenti di un aeroporto devono essere
considerati lavori relativi all’aeroporto in quanto tale. Per
l’applicazione del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con
il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, ciò significa che i
lavori di modifica di un aeroporto la cui pista di decollo e atterraggio
è di almeno 2 100 metri di lunghezza non sono quindi rappresentati solo
dai lavori aventi eventualmente per oggetto il prolungamento della
pista, ma da tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni o
agli equipaggiamenti di tale aeroporto, qualora possano essere
considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità
e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo
stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare
significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo.
37 Occorre poi ricordare al giudice del rinvio che, se è vero che l’art.
4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/332 conferisce agli Stati
membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di
progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o
soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti
nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di tale direttiva, di
sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si
prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro
natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (sentenza Kraaijeveld e
a., cit., punto 50).
38 Pertanto, uno Stato membro che fissasse criteri e/o soglie limite
tenendo conto delle sole dimensioni dei progetti, senza prendere in
considerazione anche la loro natura e la loro ubicazione, supererebbe il
margine discrezionale di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4,
n. 2, della direttiva 85/337.
39 Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti
abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa
principale dovessero essere sottoposti ad uno studio d’impatto
ambientale.
40 Di conseguenza, la seconda questione dev’essere risolta dichiarando
che le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto
con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella
loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica
apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza
prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi
possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura,
della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica
dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori
destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed
il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le
autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui
trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una
valutazione del loro impatto ambientale.
Sulla terza questione
41 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente
se le autorità competenti abbiano l’obbligo di prendere in
considerazione il progettato aumento dell’attività di un aeroporto per
determinare se un progetto di cui al punto 12 dell’allegato II della
direttiva 85/337 debba essere sottoposto ad una valutazione del suo
impatto ambientale.
42 Come già affermato al punto 32 della presente sentenza, la Corte ha
più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è
vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia. Inoltre, se è vero che
l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati
membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di
progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o
soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti
nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di sottoporre ad una
valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro
dimensioni e la loro ubicazione. A tal riguardo, la direttiva 85/337 fa
riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei
progetti o della loro modifica.
43 Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in
considerazione, per la valutazione d’impatto ambientale di un progetto o
della sua modifica, solo gli effetti diretti degli stessi lavori
previsti, senza tener conto dell’impatto ambientale che può essere
provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali
lavori.
44 Del resto, la stessa elencazione fatta all’art. 3 della direttiva
85/337 degli elementi da prendere in considerazione, come gli effetti di
un progetto, segnatamente, sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sul
suolo, sull’acqua, sull’aria o sul patrimonio culturale, dimostra che
l’impatto ambientale che la direttiva 85/337 mira a consentire di
valutare non è solo quello dei lavori previsti, ma anche e soprattutto
quello del progetto da realizzare.
45 La Corte ha così considerato, per quanto riguarda un progetto di
raddoppio di una linea ferroviaria esistente, che un progetto di questo
tipo può avere un notevole impatto ambientale ai sensi della direttiva
85/337, posto che può avere, in particolare, un impatto sonoro
significativo (sentenza 16 settembre 2004, causa C‑227/01,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8253, punto 49). Orbene, nella causa
all’origine di tale sentenza, l’impatto sonoro significativo non era
quello provocato dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria, bensì
quello provocato dal prevedibile aumento della frequenza del traffico
ferroviario, aumento consentito proprio da tali lavori di raddoppio
della linea ferroviaria. Lo stesso deve valere per quanto riguarda un
progetto, come quello di cui trattasi nella controversia principale,
avente per oggetto di consentire un aumento dell’attività di un
aeroporto e, di conseguenza, dell’intensità del traffico aereo.
46 Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che le
autorità competenti devono tener conto del progettato aumento
dell’attività di un aeroporto in sede di esame dell’effetto
sull’ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine
di consentire tale aumento di attività.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa
principale non sia un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 27
giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, spetta al giudice
del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale
applicabile, se una siffatta convenzione contenga un’autorizzazione ai
sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto,
occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura
in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di
esecuzione, e se occorra tener conto dell’effetto cumulativo di più
progetti il cui impatto ambientale dev’essere valutato complessivamente.
2) Le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto
con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella
loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica
apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza
prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi
possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura,
della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica
dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori
destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed
il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le
autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui
trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una
valutazione del loro impatto ambientale.
3) Le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento
dell’attività di un aeroporto in sede di esame dell’effetto
sull’ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine
di consentire tale aumento di attività.
Firme
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