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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06
ENERGIA - Mercato interno dell’energia elettrica - Normativa nazionale
che permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto
dell’energia elettrica a favore di una società designata per legge, tenuta
al pagamento dei costi non recuperabili. L’art. 25 CE dev’essere
interpretato nel senso che osta ad una misura legislativa ai sensi della
quale gli acquirenti nazionali di energia elettrica sono debitori di un
supplemento di prezzo dovuto al loro gestore di rete per i quantitativi di
energia elettrica prodotti nello Stato membro e importati, i quali sono
stati trasportati a favore dei suddetti acquirenti, quando tale supplemento
dev’essere ceduto dal suddetto gestore ad una società a tal fine designata
dal legislatore, società che è una filiale comune delle quattro imprese
nazionali produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i
costi di tutta l’energia elettrica prodotta ed importata, e quando tale
supplemento dev’essere integralmente destinato al pagamento di costi non
conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che implica
che le somme percepite da tale società compensano integralmente l’onere
subito per l’energia elettrica nazionale trasportata. Lo stesso dicasi
quando le imprese produttrici nazionali di energia elettrica sono tenute a
sopportare tali costi e quando, in base a convenzioni esistenti, grazie al
pagamento del prezzo di acquisto dell’elettricità nazionale, al pagamento di
dividendi alle diverse imprese nazionali produttrici di energia elettrica di
cui la società designata è la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il
vantaggio costituito dal supplemento di prezzo ha potuto essere
integralmente traslato dalla società designata verso le imprese nazionali
produttrici di energia elettrica. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06
ENERGIA - Energia elettrica trasportata - Tasse di effetto equivalente a
dazi doganali - Imposizioni interne discriminatorie - Aiuti accordati dagli
Stati membri. L’art. 90 CE dev’essere interpretato nel senso che osta
alla medesima misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa
percepita sull’energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente
al pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l’importo
percepito dalla società designata compensa solo una parte dell’onere subito
per l’energia elettrica trasportata. Mentre l’art. 87 CE dev’essere
interpretato nel senso che gli importi pagati alla società designata in
applicazione dell’art. 9 dell’OEPS (Overgangswet
Elektriciteitsproductiesector), 21 dicembre 2000, costituiscono un «aiuto di
Stato» ai sensi di tale disposizione del Trattato nei limiti in cui
rappresentano un vantaggio economico e non una compensazione che rappresenti
la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società designata per
eseguire obblighi di servizio pubblico. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 luglio 2008 (*)
«Mercato interno dell’energia elettrica - Normativa nazionale che
permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto
dell’energia elettrica a favore di una società designata per legge,
tenuta al pagamento dei costi non recuperabili - Tasse di effetto
equivalente a dazi doganali - Imposizioni interne discriminatorie -
Aiuti accordati dagli Stati membri»
Nel procedimento C‑206/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank Groningen (Paesi Bassi)
con decisione 19 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2006,
nella causa tra
Essent Netwerk Noord BV,
con l’intervento di
Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV
e
Aluminium Delfzijl BV,
e nel procedimento cautelare tra
Aluminium Delfzijl BV
e
Stato dei Paesi Bassi
e nel procedimento cautelare tra
Essent Netwerk Noord BV,
e
Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV,
Saranne BV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg.
U. Lõhmus, J.N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10
maggio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Essent Netwerk BV, avente causa a titolo universale dal 1°
gennaio 2005 di Essent Netwerk Noord BV, dagli avv.ti P.E. Mazel e E.
Hamminga, advocaten;
- per la Aluminium Delfzijl BV, dagli avv.ti A.J. van den Berg e M.Van
Leeuwen, advocaten;
- per il Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, dagli avv.ti
J.K. de Pree e Y. de Vries, advocaten;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, nonché
dai sigg. P.P.J. van Ginneken e D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e H. van
Vliet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 24 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 25 CE, 87, n. 1, CE e 90 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Essent Netwerk Noord BV (in prosieguo: la «Essent Netwerk»), gestore di
rete di energia elettrica, e la Aluminium Delfzijl BV (in prosieguo: la
«Aldel»), acquirente di energia elettrica e di servizi di trasporto,
riguardo ad un supplemento tariffario fatturato per il trasporto di
energia elettrica nel corso del periodo dal 1° agosto 2000 al 31
dicembre 2000.
3 Nell’ambito di un intervento e di procedimenti cautelari, parti della
controversia sono anche il Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor
BV (in prosieguo: il «NEA»), già Samenwerkende
ElektriciteitsProduktiebedrijven NV (in prosieguo: la «SEP»), società
designata dalla legge, lo Stato dei Paesi Bassi e la società Saranne BV,
filiale della SEP e gestore della rete ad alta tensione.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
4 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996,
96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»),
stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la
distribuzione dell’energia elettrica.
5 I capitoli IV, VI e VII trattano rispettivamente della gestione della
rete di trasmissione, della contabilità delle imprese del settore
dell’energia elettrica e dell’organizzazione dell’accesso alla rete.
6 L’art. 24, nn. 1 e 2, della direttiva dispone:
«1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati
prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter
essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva
possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso
dalla Commissione tenuto conto, tra l’altro, delle dimensioni della rete
interessata, del livello d’interconnessione della rete e della struttura
della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la
Commissione informa gli Stati membri di tali richieste, tenuto conto del
rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo
scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime
transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della
presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere
notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l’entrata in
vigore della presente direttiva».
La normativa nazionale
7 Prima della liberalizzazione del settore dell’energia elettrica nei
Paesi Bassi, quattro imprese regionali producevano energia elettrica.
8 Ai sensi dell’art. 2 della legge recante disciplina della produzione,
dell’importazione, del trasporto e della vendita di energia elettrica (Elektriciteitswet)
16 novembre 1989 (Staatsblad 1989, pag. 535; in prosieguo: l’«EW 1989»),
tali società produttrici avevano il compito, insieme ad una società
designata (la SEP, la loro filiale comune), di assicurare il
funzionamento affidabile ed efficace della distribuzione pubblica di
energia elettrica ai costi più bassi possibile e giustificati nei
confronti della collettività. Per assolvere tale compito, la SEP ed i
suoi azionisti avevano concluso un accordo di cooperazione nel 1986.
L’EW 1989 ha conferito una base legale a tale accordo per il periodo che
decorre dal 1990.
9 Tutta l’energia elettrica generata ed importata era gestita dalla SEP.
I costi erano posti in comune tramite la SEP e pagati da quest’ultima
alle quattro imprese produttrici. I costi totali della SEP permettevano
di determinare il prezzo dell’energia elettrica fatturato al settore
della distribuzione, tenuto conto di un massimale fissato dal Ministro
degli Affari economici.
10 All’epoca in cui il mercato dell’energia elettrica era chiuso, la SEP
o la SEP e le imprese produttrici avevano realizzato nell’ambito
dell’accordo di cooperazione, in parte su invito dei pubblici poteri,
taluni investimenti motivati da considerazioni di sicurezza di
approvvigionamento e di fornitura, nonché di utilizzo conservativo delle
fonti di energia. Gli investimenti in parola riguardavano in
particolare: i) i contratti a lungo termine per l’importazione di
energia elettrica e di gas conclusi dalla SEP con produttori esteri di
energia elettrica e di gas; ii) le convenzioni concluse, a quanto
risulta, dalle imprese produttrici nell’ambito dei progetti di
teleriscaldamento urbano, e iii) la costruzione di un impianto
sperimentale ed ecologico di gasificazione del carbone, denominato «Demkolec».
Era prevedibile che i costi connessi a tali progetti non potessero
essere recuperati dopo la liberalizzazione. Si trattava di costi non
conformi al mercato, o «costi non recuperabili» («stranded costs»),
secondo la terminologia utilizzata dalla Commissione.
11 Il 21 gennaio 1997 la SEP, le quattro imprese produttrici e le 23
imprese di distribuzione hanno concluso un accordo (in prosieguo: il
«protocollo di accordo») relativo alla fornitura di energia elettrica
alle imprese di distribuzione per gli anni 1997‑2000.
12 Tale protocollo di accordo prevedeva in particolare che le imprese di
distribuzione versassero congiuntamente ogni anno, sino al 2000, un
importo di NLG 400 milioni alla SEP (cioè un totale di NLG 1,6
miliardi), destinato a coprire i costi non conformi al mercato.
13 Il pagamento di tale importo da parte delle imprese di distribuzione
è stato finanziato grazie ad un aumento delle tariffe dell’energia
elettrica per i piccoli, medi e grandi consumatori ordinari. I grandi
consumatori speciali hanno contribuito solo in parte ai costi non
conformi al mercato o non vi hanno affatto contribuito in forza
dell’art. 32 dell’EW 1989, che prevedeva la possibilità di concludere
accordi con i medesimi.
14 La direttiva è stata trasposta nei Paesi Bassi dalla legge recante
disciplina della produzione, del trasporto e della distribuzione di
energia elettrica (Elektriciteitswet) 2 luglio 1998 (Staatsblad 1998, n.
427; in prosieguo l’«EW 1998»), che ha abrogato l’EW 1989, con effetto
dal 1° luglio 1999. Conformemente a tale legge, le attività di gestione
della rete di distribuzione e quelle di distribuzione dell’energia
elettrica sono state scisse.
15 Il protocollo di accordo ha ottenuto un ancoraggio legale grazie al
nuovo art. 97, n. 2, dell’EW 1998 (aggiunto dalla legge 1° luglio 1999,
Staatsblad 1999, n. 260), che ha imposto il rispetto di tale protocollo
sino al 1° gennaio 2001.
16 Conformemente alla legge, una commissione di tre esperti presieduta
dal sig. Herkströter (in prosieguo: la «commissione Herkströter») è
stata incaricata di emettere un parere sulla necessità di misure
compensative per i costi non conformi al mercato. Il 18 novembre 1999
tale commissione ha trasmesso il suo parere al Ministro degli Affari
economici. Essa concludeva che il governo avrebbe dovuto accordare
compensazioni solo per i costi non conformi al mercato da esso stesso
causati, cioè per i progetti di teleriscaldamento urbano e l’impianto
Demkolec. Gli altri costi non conformi al mercato, segnatamente quelli
relativi ai contratti di importazione, avrebbero dovuto essere sostenuti
dalle imprese produttrici secondo una chiave di ripartizione proposta
dalla commissione Herkströter.
17 Il 21 dicembre 2000 è stata adottata la legge transitoria sul settore
della produzione di energia elettrica (Overgangswet
Elektriciteitsproductiesector, Staatsblad 2000, n. 607; in prosieguo:
l’«OEPS»), che disciplinava, in particolare, la questione dei costi non
conformi al mercato.
18 Sia la relazione introduttiva di tale legge sia il primo
‘considerando’ della medesima alludono alla caducità del protocollo di
accordo a causa della liberalizzazione della produzione di energia
elettrica. Risulta in proposito dai chiarimenti presentati dinanzi alla
Corte che, pur scadendo il protocollo di accordo solo il 1° gennaio
2001, la sua esecuzione quale inizialmente prevista non era più
possibile, in particolare per il 2000, a causa delle nuove regole
applicabili ai grandi consumatori speciali.
19 L’art. 9 dell’OEPS, entrato in vigore a decorrere dal 29 dicembre
2000 e applicabile con effetto retroattivo al 1° agosto 2000, come
prevede l’art. 25 della suddetta legge, istituisce un meccanismo di
finanziamento dei costi non conformi al mercato dell’anno 2000. Esso
recita come segue:
«1. Oltre a quanto deve al gestore di rete del territorio in cui è
stabilito in virtù dell’accordo, ogni cliente diverso da un cliente
protetto è debitore verso il gestore di rete di un ammontare di NLG
0,0117 per chilowattora, calcolato sulla quantità totale di energia
elettrica che il gestore di rete ha trasportato verso la sua utenza nel
periodo dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000.
2. Oltre a quanto deve al titolare di autorizzazione del territorio in
cui è stabilito in virtù dell’accordo, ogni cliente protetto è debitore
verso il titolare di autorizzazione di un ammontare di NLG 0,0117 per
chilowattora, calcolato sulla quantità totale di energia elettrica che
il suddetto titolare di autorizzazione gli ha fornito nel periodo dal 1°
agosto 2000 al 31 dicembre 2000.
3. Se un cliente ha già corrisposto a un gestore di rete o a un titolare
di autorizzazione un acconto sull’importo menzionato al n. 1 o al n. 2
per l’anno 2000 o per parte dell’anno, tale gestore o titolare di
autorizzazione compensa siffatto acconto con il totale ad esso spettante
nel conteggio finale per l’anno 2000.
4. Il gettito costituito dagli importi di cui i clienti sono debitori in
virtù dei nn. 1 e 2 è ceduto prima del 1° luglio 2001 rispettivamente
dal gestore di rete o dal titolare di autorizzazione alla società
designata.
5. La società designata informa il ministro dell’importo del gettito di
cui al paragrafo 4 e allega la dichiarazione di un contabile ai sensi
dell’art. 393, n. 1, del libro 2 del codice civile circa la veridicità
dell’informazione. Se l’ammontare totale eccede NLG 400 milioni, la
società designata cede l’eccedenza al ministro che la destina al
finanziamento dei costi di cui all’art. 7».
20 Il 1° gennaio 2001 scadeva il protocollo di accordo. Conformemente
all’art. 2, n. 1, dell’OEPS, le quattro imprese produttrici sono
divenute congiuntamente responsabili per i costi non conformi al mercato
enumerati all’art. 2, n. 2, dell’OEPS.
21 Gli artt. 6‑8 dell’OEPS erano diretti a far finanziare dallo Stato il
pagamento dei costi non conformi al mercato relativi ai progetti di
teleriscaldamento urbano ed all’impianto Demkolec per il periodo
successivo al 1° gennaio 2001. Essi erano formulati come segue:
«Articolo 6
1. Il nostro ministro fissa ogni anno, per un periodo massimo di 10
anni, un supplemento dovuto da tutti i clienti ad eccezione dei gestori
di rete.
2. Il supplemento è stabilito per la prima volta entro un termine di
quattro settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo. Il supplemento applicabile ai rimanenti nove anni è
fissato entro il 1° ottobre dell’anno precedente quello interessato
dalla nuova tariffa.
3. Il supplemento rappresenta una percentuale dell’importo totale dovuto
da un cliente per il trasporto dell’energia elettrica sino al suo punto
di raccordo e per la prestazione dei servizi forniti dal sistema.
4. Il supplemento non può essere superiore al 10% dell’importo di cui al
n. 3 supra.
5. Il nostro ministro fissa tale supplemento in conformità delle
disposizioni adottate per decreto ministeriale che prevede, in ciascun
caso, che non sia concessa alcuna sovvenzione per finanziare i costi per
i quali una somma è stata accordata sotto forma di un sussidio o di una
regola di natura fiscale. Se ciò si rivela necessario per conformarsi
all’interpretazione suggerita dalla Commissione (...), il nostro
ministro può modificare il fondamento normativo di cui al n. 3 ai sensi
del quale è dovuto il supplemento di cui trattasi.
Articolo 7
Il gettito del supplemento è destinato a sovvenzionare:
a. i costi generati dagli accordi relativi al teleriscaldamento urbano
conclusi tra le imprese di produzione ed i fornitori prima della data di
abrogazione dell’[EW] 1989, sempreché i progetti interessati dai
suddetti accordi siano già stati avviati prima di tale data.
b. i costi connessi alla cessione ed al trasferimento delle azioni della
società n.v. Demkolec o dell’impianto sperimentale di gasificazione del
carbone di Demkolec, e
c. i costi connessi all’incasso di tale supplemento da parte dei gestori
di rete.
Articolo 8
1. Conformemente alle disposizioni che il nostro ministro adotterà, la
sovvenzione di cui all’art. 7 supra è concessa alle persone seguenti:
a. le persone giuridiche che prendono a carico i costi di cui all’art.
7, lett. a), costi per i quali ciascuna persona giuridica percepisce
ogni anno tale importo che corrisponde ai costi sostenuti nell’anno in
questione, i quali sono calcolati ricorrendo al metodo dei rischi
collegati al prezzo del combustibile, che tiene conto della produzione
di calore per progetto.
b. le persone che prendono a carico i costi di cui all’art. 7, lett. b).
2. Il nostro ministro concede la sovvenzione alle persone giuridiche di
cui al n. 1, lett. a), solo dopo aver proceduto con le stesse ad una
stima dei costi di cui all’art. 7, lett. a), a loro carico per l’anno in
corso; a tale scopo le persone giuridiche interessate dichiarano il
quantitativo totale di calore prodotto, espresso come totale annuo.
3. Il nostro ministro concede la sovvenzione alle persone giuridiche di
cui al n. 1, lett. b), solo dopo la cessione o il trasferimento da parte
delle persone giuridiche interessate delle azioni della società n.v.
Demkolec o dell’impianto sperimentale di gasificazione del carbone di
Demkolec, e solo dopo aver effettuato con le medesime una stima dei
costi sostenuti da queste ultime in rapporto alla cessione o al
trasferimento delle suddette azioni o dell’impianto.
4. Il decreto ministeriale di cui all’art. 1 del presente articolo
dispone, in ciascun caso, che non sia concessa alcuna sovvenzione per
finanziare i costi per i quali è stata accordata una somma sotto forma
di un sussidio o di una regola di natura fiscale.
5. Il termine contemplato all’inizio dell’art. 7 può, con riserva
dell’accordo dato dalla Commissione (…) a norma dell’art. 88 CE, essere
prorogato con decreto ministeriale per un lasso di tempo che tenga conto
della rimanente durata degli accordi di cui all’art. 7, lett. a)».
22 Tuttavia, il regio decreto che prevede l’entrata in vigore di tali
articoli non è mai stato adottato. Con la legge 3 luglio 2003 (Staatsblad
2003, n. 316), l’art. 6 dell’OEPS è stato abrogato. Gli artt. 7 e 8 sono
stati sostituiti da disposizioni che prevedono la concessione di
sovvenzioni dirette a coprire i costi dei progetti di teleriscaldamento
urbano e dell’impianto Demkolec, conformemente a quanto era stato
approvato dalla Commissione, nella decisione 25 luglio 2001 SG (2001)
D/290565 nella pratica «aiuti di Stato» N 597/1998.
I contatti tra il governo olandese e la Commissione
23 Con lettera del 20 febbraio 1998 il governo olandese ha informato la
Commissione circa i pagamenti compensativi contemplati a favore delle
quattro imprese produttrici di energia elettrica chiedendole di
approvarli in forza dell’art. 24 della direttiva.
24 Con lettera del 16 ottobre 1998 esso ha comunicato alla Commissione
informazioni supplementari e le ha notificato i regimi transitori,
segnatamente i progetti degli artt. 6‑8 della futura OEPS, a norma
dell’art. 24 della direttiva e, per quanto necessario, degli artt. 92
del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del
Trattato CE (divenuto art. 88 CE).
25 Con decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/796/CE,
concernente la richiesta dei Paesi Bassi di regime transitorio ai sensi
dell’articolo 24 della direttiva 96/92 (GU L 319, pag. 34), la
Commissione ha considerato che il sistema di prelievi ed il
trasferimento di pagamenti compensativi previsto non richiedevano alcuna
deroga ai capitoli IV, VI o VII della direttiva e non potevano quindi
essere considerati come un regime transitorio ai sensi dell’art. 24
della direttiva.
26 Il punto 42 del preambolo della decisione 1999/796 prevede:
«(...) Il trasferimento di un pagamento compensativo a taluni produttori
di energia elettrica, finanziato attraverso un’imposta a carico dei
consumatori, rappresenta pertanto una misura non direttamente prevista
dalla direttiva, ma che deve essere valutata in virtù delle norme sulla
concorrenza, in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE
(…)».
27 La parte «aiuti di Stato» ha dato luogo a diversi contatti, scambi di
corrispondenza e rinvii dell’esame del fascicolo nel periodo tra la
summenzionata notificazione del 16 ottobre 1998 e la decisione della
Commissione 25 luglio 2001.
28 Secondo il giudice nazionale lo Stato olandese non avrebbe notificato
formalmente l’art. 9 dell’OEPS alla Commissione, ma, con lettera del 30
agosto 2000, esso avrebbe informato quest’ultima sull’insieme del
progetto di legge OEPS, incluso l’art. 9 di quest’ultimo.
29 Il governo olandese segnala di aver inviato alla Commissione il testo
integrale di tale progetto di legge, insieme alla relazione
introduttiva. La lettera che riprende tale testo affrontava una grande
quantità di argomenti. Quanto al protocollo di accordo in scadenza il 31
dicembre 2000, il governo olandese segnalava l’eventualità che potesse
venir meno il suo ancoraggio legale, cioè che l’art. 97 dell’EW 1998
avrebbe potuto essere soppresso.
30 Poiché la Commissione ha formulato dubbi in merito alla compatibilità
con il Trattato degli artt. 6‑8 del progetto di legge OEPS, il governo
olandese avrebbe deciso di rinunciare all’entrata in vigore di questi
ultimi articoli e di prospettare un finanziamento di taluni costi non
conformi al mercato attraverso le risorse generali.
31 Nella lettera del 30 agosto 2000 lo stesso governo avrebbe
esplicitamente portato a conoscenza della Commissione il fatto che un
supplemento di prezzo sarebbe stato introdotto dall’art. 9 del progetto
di legge OEPS. Tale comunicazione sarebbe stata redatta nei seguenti
termini:
«Nell’ambito dell’introduzione, nel 2000, di una nuova struttura
tariffaria sulla base dell’[EW] 1998, struttura in cui le tariffe
saranno scisse fra tariffa di distribuzione e tariffa di trasporto, il
progetto di legge prevede una disposizione in forza della quale i
gestori di rete e le imprese di distribuzione possono temporaneamente
aumentare le loro tariffe. In tal modo si garantisce che le vecchie
imprese di distribuzione parti del protocollo di accordo possano, anche
per il 2000, continuare ad adempiere i loro obblighi sulla base di tale
protocollo. Questa misura è la logica conseguenza della disposizione
dell’[EW 1998] che conferiva un fondamento normativo al protocollo di
accordo. Vorremmo per maggiori dettagli al riguardo rinviare all’art. 9
della proposta di legge [OEPS] ed ai brani della relazione introduttiva
relativi al medesimo».
32 Secondo la Commissione il governo olandese, con la sua lettera del 30
agosto 2000, l’avrebbe invitata ad esaminare non già l’art. 9 del
progetto di legge OEPS alla luce degli artt. 87 CE e 88 CE, bensì gli
artt. 6‑8 di tale progetto di legge.
33 Dalla decisione della Commissione 25 luglio 2001 risulta che il 15
settembre 2000 si è svolta una riunione tra le autorità olandesi ed i
servizi della Commissione e che uno scambio di corrispondenza ha avuto
luogo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000. Secondo tale
decisione, con lettera del 27 giugno 2001, le autorità olandesi
avrebbero revocato il meccanismo finanziario di cui alle misure
notificate.
34 Nella decisione 25 luglio 2001 la Commissione ha concluso che l’aiuto
notificato, relativo alla concessione di sovvenzioni dirette a coprire i
costi dei progetti di teleriscaldamento urbano e dell’impianto Demkolec,
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE e che la
misura è conforme alla comunicazione relativa alla metodologia di esame
degli aiuti di Stato connessi a costi non recuperabili, del pari
adottata il 25 luglio 2001.
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
35 Il 19 dicembre 1996 la Aldel, «grande consumatore speciale», ha
concluso, sul fondamento dell’art. 32 dell’EW 1989, un contratto di
messa a disposizione di potenza elettrica e di consegna di energia
elettrica nonché di «load management» con la SEP, Elektriciteits
Productiemaatschappij Oost en Noord Nederland NV (impresa produttrice) e
l’Energie Distributiemaatschappij voor Oost en Noord Nederland (impresa
di distribuzione).
36 La Essent Netwerk è una persona giuridica autonoma, gestore di rete,
filiale della società Essent NV, che è interamente controllata da enti
territoriali provinciali e locali. Essa ha trasportato 717 413 761
kilowattora di energia elettrica all’utenza della Aldel, durante il
periodo dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000.
37 A norma dell’art. 9 dell’OEPS, la Essent Netwerk ha presentato alla
Aldel una fattura del 4 aprile 2001 per un importo di NLG 9 862 646,25
(EUR 4 475 473,75), inclusa IVA. Nonostante l’ingiunzione della Essent
Netwerk, la Aldel non ha versato l’importo reclamato.
38 Nella causa principale la Essent Netwerk chiede il pagamento, a norma
dell’art. 9 dell’OEPS, degli importi fatturati alla Aldel, maggiorati
degli interessi e delle spese. Quest’ultima rifiuta di pagarli per il
motivo che l’art. 9 dell’OEPS sarebbe contrario agli artt. 25 CE, 87 CE
e 90 CE. La Aldel ha invocato la garanzia dello Stato. Dal canto suo la
Essent Netwerk ha a sua volta chiamato in garanzia la Nederlands
Elektriciteit Administratiekantoor BV e la Saranne BV.
39 Pertanto, il Rechtbank Groningen ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 25 CE e 90 CE debbano essere interpretati nel senso che
ostano a una disposizione di legge che obbliga gli acquirenti nazionali
di energia elettrica, durante un periodo transitorio (dal 1° agosto al
31 dicembre 2000), a pagare al loro gestore di rete una maggiorazione
tariffaria per le quantità di energia elettrica che sono state loro
erogate ove tale maggiorazione debba essere versata dal gestore di rete
a una società designata a tal fine dal legislatore allo scopo di
neutralizzare i costi non conformi al mercato che risultano da impegni
assunti o da investimenti realizzati da tale società prima della
liberalizzazione del mercato elettrico e ove tale società:
- sia la filiale comune di quattro imprese nazionali produttrici di
energia elettrica;
- nel periodo preso in considerazione (2000) sia l’unica responsabile
per i costi non conformi al mercato relativi all’anno di riferimento;
- necessiti incontestabilmente di un ammontare di NLG 400 milioni (pari
a EUR 181 512 086,40) per coprire tali costi nell’anno in questione, e,
- qualora il gettito di detta maggiorazione superi l’importo citato,
debba versare l’eccedenza al ministro.
2) Se il regime indicato nella prima questione soddisfi le condizioni di
cui all’art. 87, n. 1, CE».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, relativa all’interpretazione degli artt. 25 CE e
90 CE
40 Come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue
conclusioni, gli artt. 25 CE e 90 CE, che sanciscono rispettivamente il
divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente nonché il
divieto di imposizioni interne discriminatorie, perseguono, con funzioni
complementari, l’obiettivo di censurare qualsiasi dispositivo fiscale
nazionale idoneo a discriminare i prodotti in provenienza o a
destinazione di altri Stati membri ostacolandone la libera circolazione
all’interno della Comunità in condizioni normali di concorrenza (v., in
tal senso, sentenze 15 giugno 2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05,
Air Liquide Industries Belgium, Racc. pag. I‑5293, punto 55, 8 novembre
2007, causa C‑221/06,Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe
Frohnleiten, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).
41 Costituisce una tassa di effetto equivalente qualsiasi onere
pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla
sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il
fatto di attraversare una frontiera, quando non si tratti di un dazio
doganale in senso proprio. Viceversa gli oneri pecuniari derivanti da un
regime generale di imposizioni interne che gravano sistematicamente,
secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti
indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione,
rientrano nell’art. 90 CE (v. sentenza Air Liquide Industries Belgium,
cit., punti 51 e 56).
42 Un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli importati in
base a identici criteri può tuttavia essere vietato dal Trattato quando
il gettito di un’imposizione del genere è destinato a finanziare
attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati. Se
i benefici di cui fruiscono tali prodotti compensano integralmente il
tributo da essi sopportato, gli effetti di quest’ultimo si manifestano
solo in rapporto ai prodotti importati e tale imposizione costituisce
una tassa di effetto equivalente. Per contro, se questi benefici
compensano solo una parte dell’onere che grava sul prodotto nazionale,
il tributo di cui trattasi costituisce un’imposizione discriminatoria ai
sensi dell’art. 90 CE, la cui riscossione è vietata per la frazione del
suo importo destinata alla compensazione di cui fruiscono i prodotti
nazionali (v., in tal senso, sentenza 11 marzo 1992, cause riunite da
C‑78/90 a C‑83/90, Compagnie commerciale de l’Ouest e a., Racc. pag.
I‑1847, punto 27).
43 Nella causa principale il supplemento di prezzo è percepito
sull’energia elettrica trasportata. Occorre ricordare in proposito che
l’energia elettrica costituisce una merce ai sensi delle disposizioni
del Trattato (sentenze 27 aprile 1994, causa C‑393/92, Almelo, Racc.
pag. I‑1477, punto 28, e 23 ottobre 1997, causa C‑158/94,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5789, punto 17).
44 Peraltro, dato che il fatto generatore è il trasporto dell’energia
elettrica, la Corte ha già dichiarato che un’imposta riscossa non su
prodotti in quanto tali, ma per un’attività necessaria in relazione con
i prodotti può rientrare negli artt. 25 CE e 90 CE (v., in tal senso,
sentenza Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, cit.,
punto 43). Va comunque sottolineato che il supplemento di prezzo viene
calcolato sul numero di chilowattora trasportati e non sulla distanza
del trasporto o secondo qualunque altro criterio direttamente connesso
al trasporto, colpendo quindi il prodotto stesso.
45 Tale supplemento di prezzo percepito sull’energia elettrica
trasportata è stato imposto dall’art. 9 dell’OEPS. Poco importa, al
riguardo, che tale disposizione faciliti l’esecuzione di un accordo
precedentemente concluso tra vari operatori economici, dal momento che
proprio in ragione della legge i consumatori di energia elettrica sono
tenuti a pagare tale supplemento. Trattasi di un onere unilateralmente
imposto.
46 Parimenti, ai fini dell’applicazione degli artt. 25 CE e 90 CE, ha
poca importanza che l’onere finanziario non sia riscosso dallo Stato
(sentenza 17 maggio 1983, causa 132/82, Commissione/Belgio, Racc. pag.
1649, punto 8). È di conseguenza irrilevante il fatto che il supplemento
di prezzo è percepito dai gestori di rete.
47 Risulta da questi elementi che il supplemento in parola è una tassa
che colpisce l’energia elettrica, sia importata sia nazionale, secondo
un criterio obiettivo che è il numero di kilowattora trasportati.
Dunque, proprio tenendo conto della destinazione del gettito della tassa
occorre determinare se quest’ultima costituisca una tassa di effetto
equivalente o un’imposizione nazionale discriminatoria.
48 La Essent Netwerk fa valere che né l’art. 25 CE né l’art. 90 CE sono
applicabili nella causa principale, dato che sono gli utenti a pagare la
tassa. Non potrebbe quindi trattarsi della compensazione di un onere
qualsiasi sostenuto dalle imprese nazionali produttrici di elettricità.
49 Va però sottolineato che, ai fini dell’applicazione degli artt. 25 CE
e 90 CE, la qualità del debitore della tassa è poco importante, nei
limiti in cui la tassa ha per oggetto il prodotto o un servizio
necessario in relazione con il prodotto. Orbene, come esposto al punto
44 della presente sentenza, proprio ciò si verifica nella causa
principale.
50 Quanto ai beneficiari del gettito della tassa, non è escluso che si
tratti delle imprese nazionali produttrici di energia elettrica.
Infatti, anche se per il 2000 veniva attribuito un importo di NLG 400
milioni all’autorità designata, cioè alla SEP, ai fini del pagamento di
costi non conformi al mercato, quest’ultima era però la filiale delle
suddette imprese produttrici, impegnata nei loro confronti da varie
convenzioni.
51 Spetta quindi al giudice nazionale verificare se le imprese
produttrici fossero tenute a garantire il pagamento, da parte della SEP,
di tali costi non conformi al mercato o se esse abbiano potuto fruire
del vantaggio risultante dalla tassa, ad esempio, grazie ad un prezzo di
vendita che integrava il gettito di tale vantaggio tramite la
concessione di dividendi o con qualsiasi altro mezzo.
52 Quanto all’importo eccedente NLG 400 milioni, dato che la sua
destinazione era determinata dall’art. 7 dell’OEPS e che quest’ultimo
non era entrato in vigore, sembra che tale importo non sia stato
utilizzato per il pagamento di costi non conformi al mercato e che,
pertanto, non abbia potuto avvantaggiare il prodotto nazionale. Spetta
tuttavia al giudice nazionale controllare se questo si verifichi
effettivamente.
53 In funzione dei risultati delle verifiche effettuate, segnatamente
per quanto riguarda i rapporti tra la SEP e le imprese produttrici, sarà
possibile per il giudice nazionale stabilire se non esista alcuna
compensazione a vantaggio dei produttori nazionali, nel qual caso la
tassa costituirebbe un’imposizione interna non discriminatoria ai sensi
dell’art. 90 CE. Qualora il gettito della tassa compensasse parzialmente
l’onere gravante sul prodotto nazionale, si tratterebbe di
un’imposizione interna discriminatoria ai sensi dell’art. 90 CE, mentre
nel caso di una compensazione totale si tratterebbe di una tassa di
effetto equivalente vietata dall’art. 25 CE.
54 Secondo la SEP ed il governo olandese il gettito del supplemento di
prezzo non favorirebbe comunque la produzione nazionale di energia
elettrica dal momento che servirebbe a coprire costi non conformi al
mercato, cioè investimenti realizzati nel passato e non avrebbe alcun
impatto sul prezzo dell’energia elettrica nazionale.
55 Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Infatti, nei limiti
in cui le imprese nazionali produttrici di energia elettrica sono tenute
a sopportare costi non conformi al mercato, questi ultimi sono compresi
negli oneri presi in considerazione per determinare il costo di
produzione globale dell’energia elettrica e, secondo il prezzo di
vendita stabilito dalle imprese produttrici, il margine di beneficio di
queste ultime. Ne consegue che la destinazione del gettito della tassa
al pagamento di costi che, pur relativi ad investimenti passati,
dovrebbero essere sopportati dai produttori nazionali migliorerebbe la
loro situazione competitiva a detrimento dei produttori di altri Stati
membri.
56 Come l’avvocato generale ha giustamente ricordato ai paragrafi 24 e
25 delle sue conclusioni, il supplemento percepito sull’energia
elettrica trasportata può essere dichiarato contrario agli artt. 25 CE o
90 CE solo nella misura in cui è stato prelevato sull’energia elettrica
importata. Occorre quindi che, conformemente alle regole relative
all’onere della prova applicabili in una controversia come la causa
principale, sia provato in quale misura la tassa fatturata alla Aldel
abbia ad oggetto il trasporto di energia elettrica proveniente da altri
Stati membri.
57 Tenuto conto dell’insieme di tali elementi, la prima questione va
risolta dichiarando che l’art. 25 CE dev’essere interpretato nel senso
che osta ad una misura legislativa ai sensi della quale gli acquirenti
nazionali di energia elettrica sono debitori di un supplemento di prezzo
dovuto al loro gestore di rete per i quantitativi di energia elettrica
prodotti nello Stato membro e importati, i quali sono stati trasportati
a favore dei suddetti acquirenti, quando tale supplemento dev’essere
ceduto dal suddetto gestore ad una società a tal fine designata dal
legislatore, società che è una filiale comune delle quattro imprese
nazionali produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i
costi di tutta l’energia elettrica prodotta e importata, e quando tale
supplemento dev’essere integralmente destinato al pagamento di costi non
conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che
implica che le somme percepite da tale società compensano integralmente
l’onere subito per l’energia elettrica nazionale trasportata.
Lo stesso dicasi quando le imprese produttrici nazionali di energia
elettrica sono tenute a sopportare tali costi e quando, in base a
convenzioni esistenti, grazie al pagamento del prezzo di acquisto
dell’elettricità prodotta nello Stato membro, al pagamento di dividendi
alle diverse imprese nazionali produttrici di energia elettrica di cui
la società designata è la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il
vantaggio costituito dal supplemento di prezzo ha potuto essere
integralmente traslato dalla società designata verso le imprese
nazionali produttrici di energia elettrica.
L’art. 90 CE dev’essere interpretato nel senso che osta alla medesima
misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa percepita
sull’energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente al
pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l’importo
percepito dalla società designata compensa solo una parte dell’onere
subito per l’energia elettrica trasportata.
Sulla seconda questione, relativa all’interpretazione dell’art. 87 CE
58 Occorre preliminarmente ricordare che una tassa, applicata alle
medesime condizioni di riscossione ai prodotti nazionali ed ai prodotti
importati, il cui gettito è destinato a vantaggio dei soli prodotti
nazionali, talché i vantaggi che ne derivano compensano l’onere gravante
su questi ultimi, può costituire alla luce della destinazione del suo
prodotto un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, se sono
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 87 CE (v., in tal senso,
sentenze 16 dicembre 1992, causa C‑17/91, Lornoy e a., Racc. pag.
I‑6523, punto 32, nonché 27 ottobre 1993, causa C‑72/92, Scharbatke,
Racc. pag. I‑5509, punto 18).
59 Infatti un provvedimento attuato mediante un’imposizione
discriminatoria e che possa essere allo stesso tempo considerato un
aiuto ai sensi dell’art. 87 CE è assoggettato cumulativamente alle
disposizioni degli artt. 25 CE o 90 CE ed a quelle relative agli aiuti
di Stato (v., in tal senso, sentenze 21 maggio 1980, causa 73/79,
Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 9, e 29 aprile 1982, causa
17/81, Pabst & Richarz, Racc. pag. 1331, punto 22).
60 Se gli artt. 25 CE e 90 CE sono diretti a preservare la libera
circolazione delle merci e la concorrenza fra prodotti nazionali e
prodotti importati, l’art. 87 CE ha per obiettivo, in maniera più
generale, di preservare la concorrenza fra imprese tramite il divieto di
qualsiasi aiuto, accordato da uno Stato membro, che soddisfi le
condizioni di cui all’art. 87 CE.
61 Ai sensi di tale disposizione sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
62 Occorre accertare se le somme trasferite alla SEP, conformemente
all’art. 9 dell’OEPS, corrispondano a tale nozione.
63 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la
qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, del Trattato
richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale
disposizione (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87,
Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 25; 24
luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 74, nonché 1° luglio 2008, cause
riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e La Poste/Ufex e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 125).
64 Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o
effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento
deve poter incidere sugli scambi fra Stati membri. In terzo luogo, deve
concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve
falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., segnatamente,
sentenze 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori
Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 56, e Chronopost e La Poste/Ufex
e a., cit., punto 126).
65 Per quanto riguarda la prima condizione, occorre verificare se gli
importi versati alla SEP costituiscano un intervento dello Stato
mediante risorse statali.
66 L’art. 9 dell’OEPS prevede l’attribuzione alla società designata,
cioè alla SEP, di un importo di NLG 400 milioni e, per l’eccedenza della
tassa percepita, il versamento al ministro che dovrebbe destinare
l’importo ricevuto al finanziamento dei costi di cui all’art. 7 dell’OEPS
- che tuttavia non entrerà in vigore -, cioè dei costi non conformi al
mercato connessi al teleriscaldamento urbano ed all’impianto di
gasificazione Demkolec. Si deve ricordare in proposito che tali importi
hanno per origine il supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli
acquirenti di energia elettrica a norma dell’art. 9 dell’OEPS, riguardo
al quale è stato accertato, al punto 47 della presente sentenza, che
costituisce una tassa. Tali importi hanno quindi per origine una risorsa
statale.
67 Conformemente all’art. 9, nn. 1 e 2, dell’OEPS, la tassa è pagata al
gestore di rete o al titolare di autorizzazione, i quali devono, come
impone l’art. 9, n. 4, dell’OEPS, cedere alla SEP il gettito degli
importi dovuti prima del 1° luglio 2001. A norma dell’art. 9, n. 5,
dell’OEPS, la SEP conserva un importo non superiore a NLG 400 milioni e
cede l’eccedenza al ministro.
68 Nella causa principale la società gestore di rete è la Essent Netwerk.
Come risulta dalla risposta fornita da tale società ad un quesito posto
dalla Corte, si tratta di una filiale al 100% della società Essent NV, i
cui azionisti sono province dei Paesi Bassi, al 74%, e comuni di tale
Stato membro, al 26%. Quanto alla SEP il cui capitale è integralmente
detenuto dalle imprese produttrici di energia elettrica, si trattava
all’epoca di un’impresa incaricata per legge della gestione di un
servizio di interesse economico generale.
69 Risulta dalle disposizioni dell’OEPS che la società designata non
dispone di alcuna possibilità di utilizzare il gettito della tassa per
destinazioni diverse da quelle previste per legge. Essa è inoltre
strettamente controllata nella sua missione, poiché l’art. 9, n. 5,
dell’OEPS le impone di far certificare da un contabile il conteggio
delle somme percepite e trasferite.
70 È poco rilevante che tale società designata sia al tempo stesso il
centralizzatore della tassa percepita, il gestore dei fondi raccolti e
il beneficiario di una parte di tali fondi. Infatti, i meccanismi
previsti dalla legge e, più particolarmente, i conteggi certificati da
un contabile permettono di distinguere tali diversi ruoli e di
controllare l’utilizzazione dei fondi. Ne deriva che, finché tale
società designata non si è attribuita l’importo di NLG 400 milioni,
momento a partire dal quale essa ne ha la libera disposizione, tale
importo resta sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle
autorità nazionali, il che è sufficiente perché esso sia qualificato
risorsa statale (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2002, causa
C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 37).
71 L’obiettivo dell’art. 9 dell’OEPS sembra essere quello di permettere
alle imprese produttrici di energia elettrica, tramite la loro filiale
SEP, di recuperare costi non conformi al mercato che esse hanno
sostenuto in passato. Tale disposizione concerne i costi per il 2000,
mentre, per gli anni ulteriori, taluni costi saranno compensati da
sovvenzioni autorizzate dalla Commissione in quanto aiuti di Stato.
72 Le diverse circostanze in questione distinguono la misura di cui
trattasi nella causa principale da quella di cui alla sentenza 15 luglio
2004, causa C‑345/02, Pearle e a. (Racc. pag. I‑7139). I fondi in
questione in tale causa, utilizzati per una campagna pubblicitaria,
erano stati raccolti da un organismo professionale presso i suoi membri
beneficiari della campagna, mediante contributi obbligatori
specificamente destinati all’organizzazione della campagna medesima
(sentenza Pearle e a., cit., punto 36). Non si trattava quindi né di un
onere per lo Stato né di fondi che rimanevano sotto il controllo dello
Stato, al contrario dell’importo percepito dalla SEP che ha per origine
una tassa e non può avere una destinazione diversa da quella prevista
per legge.
73 Peraltro, nella causa all’origine della sentenza Pearle e a., citata,
anche se i fondi erano raccolti da un organismo professionale, la
campagna pubblicitaria era organizzata da un’associazione privata di
ottici, aveva un obiettivo puramente commerciale e non si collocava
minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità
(sentenza Pearle e a., cit., punti 37 e 38). Nella causa principale in
esame, viceversa, l’attribuzione dell’importo di NLG 400 milioni alla
società designata è stata decisa dal legislatore.
74 Parimenti la misura di cui è causa è diversa da quella di cui alla
sentenza 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag.
I‑2099), in cui la Corte ha dichiarato al punto 59 che l’obbligo,
imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di
acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da
fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o
indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di
energia elettrica. In quest’ultimo caso le imprese non erano incaricate
dallo Stato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un
obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie.
75 Risulta dall’insieme di tali circostanze che gli importi versati alla
SEP costituiscono un intervento dello Stato mediante risorse statali.
76 Passando alla seconda condizione, cioè all’eventualità che vengano
influenzati gli scambi tra Stati membri, va ricordato che secondo la
giurisprudenza della Corte, non esiste una soglia o una percentuale al
di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri
non siano influenzati. Infatti l’entità relativamente esigua di un aiuto
o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non
escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra
Stati membri (v., citate sentenze, Tubemeuse, punto 43, nonché Altmark
Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 81).
77 Occorre constatare al riguardo che la SEP e le imprese nazionali
produttrici di elettricità sono in concorrenza con i produttori di
energia elettrica degli altri Stati membri. Inoltre, alla luce del
contesto di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e della
concorrenza intensa che ne è risultata, tale elemento è sufficiente per
provare che l’aiuto può influenzare gli scambi.
78 Quanto alle condizioni terza e quarta, pare risultare dalla legge,
dalla sua relazione introduttiva e dalle spiegazioni fornite a questa
Corte che l’importo di NLG 400 milioni percepito dalla SEP doveva
permetterle di pagare i costi non conformi al mercato del 2000 senza che
fossero analizzate la natura e l’origine di tali costi. Per gli anni
2001 e seguenti, invece, taluni costi, come i progetti di
teleriscaldamento urbano e l’impianto Demkolec, sono stati considerati
come causati dallo Stato olandese dalla commissione Herkströter, e per
compensarli erano previste sovvenzioni del medesimo Stato.
79 Occorre ricordare al riguardo che vengono considerati aiuti di Stato
gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire
direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi
un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto
in condizioni normali di mercato (v. sentenze Altmark Trans e
Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 84; 27 novembre 2003, cause
riunite da C‑34/01 a C‑38/01, Enirisorse, Racc. pag. I‑14243, punto 30,
e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, cit., punto 59).
80 Per contro, nei limiti in cui un intervento statale debba essere
considerato come una compensazione diretta a rappresentare la
contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie
per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non
traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento
non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale
più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale
intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE
(citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto
87; Enirisorse, punto 31, e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti,
punto 60).
81 Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione
possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, ciò che, del
resto, non è stato sostenuto nella causa principale, devono ricorrere
taluni presupposti (citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, punto 88; Enirisorse, punto 31, e Servizi Ausiliari Dottori
Commercialisti, punto 61).
82 In primo luogo, l’impresa beneficiaria di una siffatta compensazione
deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di
servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro
(sentenze citate Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto
89; Enirisorse, punto 32, e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti,
punto 62).
83 In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la
compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e
trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico
atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti
(sentenze citate Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto
90; Enirisorse, punto 35, e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti,
punto 64).
84 In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario
per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento
degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti
nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento
(sentenze citate Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto
92, e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 66).
85 In quarto luogo, la compensazione dovrebbe essere determinata sulla
base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo
efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter
soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto
sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi
introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei
detti obblighi (sentenze citate Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, punto 93, e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto
67).
86 Sulla scorta di tali criteri, utilizzabili mutatis mutandis per
valutare se le compensazioni di costi non conformi al mercato causati
dallo Stato costituiscano un aiuto, spetta al giudice nazionale
verificare se, o in quale misura, l’importo di NLG 400 milioni possa
considerarsi una compensazione che rappresenta la contropartita delle
prestazioni effettuate dalla società designata per eseguire obblighi di
servizio pubblico, o se tale importo dovesse essere utilizzato ai fini
del pagamento di costi non conformi al mercato di altra natura, nel qual
caso si tratterebbe di un vantaggio economico corrispondente alla
nozione di «aiuto» ai sensi dell’art. 87 CE.
87 Dal momento che la misura in questione avvantaggia la SEP e/o le
imprese produttrici di energia elettrica, un vantaggio siffatto
favorisce il settore della produzione di energia elettrica e ha quindi
carattere selettivo.
88 Risulta dal complesso di tali elementi che gli importi versati alla
SEP fino a concorrenza di NLG 400 milioni, in quanto rappresentano un
vantaggio economico, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE.
89 Quanto alla tassa sull’energia elettrica trasportata, occorre
ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, i tributi non
ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato
concernenti gli aiuti di Stato, a meno che essi non costituiscano la
modalità di finanziamento di una misura di aiuto, costituendo parte
integrante della misura stessa (sentenze 13 gennaio 2005, causa
C‑174/02, Streekgewest, Racc. pag. I‑85, punto 25, e 27 ottobre 2005,
cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, causa C‑276/04 e da C‑321/04 a
C‑325/04, Distribution Casino France e a., Racc. pag. I‑9481, punto 34).
90 Affinché un tributo possa ritenersi parte integrante di una misura di
aiuto, deve sussistere un vincolo di destinazione necessario tra il
tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel
senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al
finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità (v.
citate sentenze Streekgewest, punto 26, e Casino France e a., punto 40).
91 Risulta che ciò accade nella causa principale, con riserva della
verifica di cui al punto 86 della presente sentenza, nei limiti
dell’importo di NLG 400 milioni attribuito alla SEP.
92 In conformità all’art. 88, n. 3, CE, alla Commissione sono
comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro
interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
93 Quando esiste un vincolo di destinazione necessario fra un tributo e
un aiuto, la notifica della misura di aiuto deve riguardare anche le
modalità di finanziamento di quest’ultimo (sentenze 21 ottobre 2003,
cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, van Calster e a., Racc. pag. I‑12249,
punto 51, nonché Streekgewest, cit., punto 26).
94 Il governo olandese e la Commissione sono in disaccordo circa
l’esistenza di una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE. È pacifico
che, con lettera del 30 agosto 2000, il governo olandese ha comunicato
alla Commissione il progetto di legge OEPS, insieme alla relazione
introduttiva di quest’ultimo. La Commissione sottolinea tuttavia che
tale lettera la invitava ad esaminare i progetti degli artt. 6‑8 dell’OEPS
alla luce degli artt. 87 CE e 88 CE, ma non il progetto dell’art. 9.
95 Al riguardo, e senza che occorra esaminare se la lettera del 30
agosto 2000 fosse sufficientemente precisa per quanto riguarda l’art. 9
dell’OEPS per costituire una notifica ai sensi dell’art. 88, n., 3, CE,
è sufficiente constatare, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi
121‑123 delle sue conclusioni, che tale art. 9 è entrato in vigore il 29
dicembre 2000, cioè prima della decisione del 25 luglio 2001 relativa
alle misure notificate il 30 agosto 2000. Ne consegue che l’obbligo di
non dare esecuzione al progetto notificato prima della decisione della
Commissione non è stato rispettato.
96 Risulta da tali elementi che l’art. 87 CE dev’essere interpretato nel
senso che gli importi pagati alla società designata in applicazione
dell’art. 9 dell’OEPS costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi di tale
disposizione del Trattato nei limiti in cui rappresentano un vantaggio
economico e non una compensazione che rappresenti la contropartita delle
prestazioni effettuate dalla società designata per ottemperare a
obblighi di servizio pubblico.
Sulle spese
97 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 25 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una misura
legislativa ai sensi della quale gli acquirenti nazionali di energia
elettrica sono debitori di un supplemento di prezzo dovuto al loro
gestore di rete per i quantitativi di energia elettrica prodotti nello
Stato membro e importati, i quali sono stati trasportati a favore dei
suddetti acquirenti, quando tale supplemento dev’essere ceduto dal
suddetto gestore ad una società a tal fine designata dal legislatore,
società che è una filiale comune delle quattro imprese nazionali
produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i costi di
tutta l’energia elettrica prodotta ed importata, e quando tale
supplemento dev’essere integralmente destinato al pagamento di costi non
conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che
implica che le somme percepite da tale società compensano integralmente
l’onere subito per l’energia elettrica nazionale trasportata.
Lo stesso dicasi quando le imprese produttrici nazionali di energia
elettrica sono tenute a sopportare tali costi e quando, in base a
convenzioni esistenti, grazie al pagamento del prezzo di acquisto
dell’elettricità nazionale, al pagamento di dividendi alle diverse
imprese nazionali produttrici di energia elettrica di cui la società
designata è la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il vantaggio
costituito dal supplemento di prezzo ha potuto essere integralmente
traslato dalla società designata verso le imprese nazionali produttrici
di energia elettrica.
L’art. 90 CE dev’essere interpretato nel senso che osta alla medesima
misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa percepita
sull’energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente al
pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l’importo
percepito dalla società designata compensa solo una parte dell’onere
subito per l’energia elettrica trasportata.
2) L’art. 87 CE dev’essere interpretato nel senso che gli importi pagati
alla società designata in applicazione dell’art. 9 dell’OEPS (Overgangswet
Elektriciteitsproductiesector), 21 dicembre 2000, costituiscono un
«aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione del Trattato nei limiti
in cui rappresentano un vantaggio economico e non una compensazione che
rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società
designata per eseguire obblighi di servizio pubblico.
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