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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-207/06
AGRICOLTURA - Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il
trasporto - Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all’esportazione
-Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli
animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e ai
periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una
località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed abbeveraggio
durante il trasporto. L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18
marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime
delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere
interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della
direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle
direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un
trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una
località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi
senza scarico degli animali. Il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato
della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere
interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante
una località della Comunità europea e una località situata in un paese
terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali,
la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli
animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4
del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei
viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto
stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto
del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto
punto 48. Pertanto è necessario, un ruolino di marcia contenente
un’annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono
stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera,
la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti
della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia
dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora
l’autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti
presentati dall’esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non
siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto
abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione
possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita,
la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-207/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 luglio 2008 (*)
«Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all’esportazione -
Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto -
Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli
animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e
ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati
ad una località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed
abbeveraggio durante il trasporto»
Nel procedimento C‑207/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Finanzsenat Salzburg‑Aigen
(Austria), con decisione 4 maggio 2006, pervenuta in cancelleria l’8
maggio 2006, nella causa
Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport
contro
Zollamt Salzburg, Erstattungen,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dai sigg. J. N. Cunha
Rodrigues, J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22
marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport, dal sig. O.
Wenzlaff, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
- per il governo greco, dal sig. I. Chalkias, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e
F. Erlbacher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 28 febbraio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n.
615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag.
19), e delle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre
1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU
L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno
1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra
la Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport (in prosieguo: la «Schwaninger»)
e lo Zollamt Salzburg, Erstattungen (in prosieguo: lo «Zollamt»),
vertente sul rifiuto di pagamento di restituzioni all’esportazione in
seguito al trasporto di bovini vivi verso l’Albania.
Contesto normativo
3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27
giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2634 (GU L 356, pag.
13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede che il pagamento
della restituzione all’esportazione di animali vivi sia subordinato al
rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli
animali e, in particolare, la protezione di questi ultimi durante il
trasporto.
Il regolamento n. 615/98
4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68 sono state
precisate dal regolamento n. 615/98.
5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle
restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è
subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al
primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle
disposizioni della direttiva 91/628 e di detto regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento, si procede ad un controllo
degli animali all’uscita dal territorio doganale della Comunità europea.
Un veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali
siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle
disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale
gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità sia
conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio
conformemente alle prescrizioni di detta direttiva.
7 L’art. 5, n. 1, di detto regolamento enuncia:
«L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel
quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutti i particolari
necessari sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della
dichiarazione di esportazione.
Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza,
l’esportatore informa l’autorità competente di ogni eventuale
cambiamento dei mezzi di trasporto».
8 Ai sensi del n. 2 del medesimo art. 5, alla domanda di pagamento delle
restituzioni all’esportazione dev’essere aggiunta la prova della
conformità all’art. 1 del medesimo regolamento, prova costituita dalla
produzione dell’esemplare di controllo T 5 e dal rapporto di controllo
di una società di controllo, corredato del certificato veterinario.
9 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 dispone tuttavia che la
restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti
durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità
competente, in base ai documenti di cui al n. 2 di detto art. 5, ai
rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a
qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
La direttiva 91/628
10 Conformemente al suo art. 1, n. 1, lett. a), la direttiva 91/628 si
applica al trasporto di animali domestici delle specie bovina.
11 In virtù dell’art. 2, n. 2, della detta direttiva, si intende per:
«(…)
(b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo
di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
(…)
(h) “periodo di riposo”: un periodo continuo, nel corso del viaggio,
durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di
trasporto;
(…)».
12 L’art. 5, parte A, punto 2, lett. d), della medesima direttiva
dispone che gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore:
- «si accerti che:
i) l’originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):
- sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al
momento opportuno,
(…)
ii) il personale incaricato del trasporto:
- menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali
sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
(…)».
13 Il capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, che costituisce
il punto 48 di tale allegato, riguarda gli intervalli per l’abbeveraggio
e l’alimentazione e i periodi di viaggio e di riposo. Tale punto 48
prevede in particolare che:
«(…)
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non
deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata
se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni
supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo,
- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata
in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del
viaggio,
- accesso diretto agli animali,
- possibilità di un’adeguata aerazione adattabile in base alla
temperatura (interna ed esterna),
- pannelli mobili per creare compartimenti separati,
- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione di
acqua durante le soste,
(...)
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le
condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e
l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
(…)
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono
beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo
di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario,
alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio
per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere
scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo
di almeno ventiquattro ore.
(…)
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la
durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le
condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle
durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e
direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli
caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono
beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel
porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo
di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,
3 e 4.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 Il 23 ottobre 2002, la Schwaninger ha dichiarato l’esportazione di 33
bovini verso l’Albania e ha chiesto che le venisse accordata una
restituzione all’esportazione a tale titolo. Gli animali sono stati
prima trasportati su strada, per 14 ore, dall’Austria all’Italia, dove
sono stati scaricati nel porto di Trieste. Dopo un periodo di riposo di
24 ore durante il quale sono stati alimentati e abbeverati, i bovini
sono nuovamente stati caricati a bordo del veicolo, il quale è stato poi
imbarcato su un traghetto. La traversata da Trieste a Durazzo (Albania)
è durata 41 ore e 30 minuti. Infine, gli animali sono stati trasportati
per strada nel medesimo veicolo, senza interruzione, fino a Lushnja
(Albania), dove sono arrivati il medesimo giorno e dove sono stati
infine scaricati dopo un viaggio di una durata complessiva di 46 ore.
15 Lo Zollamt ha constatato che il ruolino di marcia che gli era stato
presentato non conteneva annotazioni, provenienti dal personale
incaricato del trasporto, relative all’abbeveraggio e all’alimentazione
degli animali durante la fase marittima del trasporto e ne ha dedotto
che gli animali non erano stati né nutriti né abbeverati per un periodo
di 46 ore. A tal riguardo, è stata ritenuta irrilevante una
dichiarazione giurata presentata successivamente dal conducente del
veicolo, contenente le informazioni relative all’abbeveraggio e
all’alimentazione degli animali che mancavano nel ruolino di marcia. Di
conseguenza, lo Zollamt ha deciso di respingere la richiesta di
restituzione all’esportazione che gli era stata presentata.
16 Poiché il ricorso proposto contro detta decisione di rigetto è stato
a sua volta respinto in primo grado, la Schwaninger, il 9 settembre
2005, ha proposto appello dinanzi al giudice di rinvio facendo valere
che la sentenza impugnata aveva addotto come motivo di rifiuto della
restituzione all’esportazione solo la mancanza di informazioni nel
ruolino di marcia dell’operazione di trasporto.
17 Ritenendo che la soluzione della controversia che gli è stata
sottoposta dipenda dall’interpretazione di disposizioni del diritto
comunitario, l’Unabhängiger Finanzsenat Salzburg-Aigen ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1 del regolamento (…) n. 615/98 debba essere interpretato
nel senso che il (…) punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della
direttiva (…) 91/628 va applicato per analogia ai trasporti marittimi
che collegano in maniera regolare e diretta una località della Comunità
e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi
senza scarico degli animali.
2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo,
ci si chiede se il (…) punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della
direttiva (…) 91/628 vada interpretato nel senso che, nel caso di
trasporto di bovini, la durata del trasporto marittimo non corrisponde
alla regola prevista dal n. 4, lett. d), qualora gli animali non
beneficino, dopo 14 ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora.
3) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso negativo, ci
si chiede se la disposizione applicabile in tal caso, [vale a dire il]
(…) punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628, vada
interpretata nel senso che la durata del trasporto marittimo che collega
in maniera regolare e diretta una località della Comunità e una località
di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico
degli animali è irrilevante qualora gli animali vengano alimentati e
abbeverati regolarmente, e se in tal caso dopo lo scarico dall’autocarro
nel porto di destinazione inizi immediatamente un ulteriore periodo di
trasporto stradale di 29 ore.
4) Qualora la terza questione debba essere risolta in senso affermativo,
ci si chiede se l’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), primo trattino,
della direttiva 91/628 vada interpretato nel senso che il personale
incaricato del trasporto deve annotare sul ruolino di marcia in quale
momento gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante la fase
marittima del trasporto, nonché nel senso che un’annotazione previamente
scritta a macchina secondo cui “durante il trasporto sul traghetto si
procede all’abbeveraggio ed all’alimentazione degli animali la sera, la
mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina” non è conforme ai requisiti
della direttiva 91/628, con la conseguenza giuridica che la mancanza di
annotazioni relative alle cure prestate [agli animali] comporta la
perdita del diritto alla restituzione all’esportazione qualora non si
riesca a fornire la prova necessaria in altro modo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza
quale sia la portata del rinvio effettuato dal regolamento n. 615/98
alla direttiva 91/628 e, in particolare, se, in applicazione di tale
rinvio, un trasporto su traghetto tra una località della Comunità ed una
località situata in un paese terzo rientri nell’ambito di applicazione
del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato di tale direttiva o se
occorra applicare per analogia il n. 7, lett. b), del medesimo punto 48.
19 Secondo il giudice del rinvio, benché il punto 48, n. 7, lett. b),
dell’allegato della direttiva 91/628 limiti espressamente il suo ambito
di applicazione ad un trasporto marittimo tra due località della
Comunità, è essenziale che l’ambito di applicazione di detto punto possa
essere esteso ad un trasporto su traghetto, come quello di cui trattasi
nella causa principale, collegante una località situata nella Comunità e
una località situata in un paese terzo. Una tale estensione è
segnatamente giustificata, secondo detto giudice, dal rinvio operato
dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, il quale
prescrive il rispetto delle disposizioni di quest’ultima durante il
trasporto degli animali sino al loro primo scarico nel paese terzo di
destinazione finale.
20 In via preliminare, occorre rilevare che l’art. 1 del regolamento n.
615/98 dispone che, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo
comma, del regolamento n. 805/68, il pagamento delle restituzioni
all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce
0102 della nomenclatura combinata è subordinato, in particolare, al
rispetto, durante il trasporto degli animali sino al loro primo scarico
nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della
direttiva 91/628 (v. sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e
C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 17).
21 Per quanto riguarda la portata del rinvio generale operato dall’art.
1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, la Corte ha affermato
che lo scopo di tale articolo è di garantire, per l’applicazione
dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, l’osservanza delle
disposizioni pertinenti di detta direttiva in materia di benessere degli
animali vivi e, in particolare, di protezione degli animali durante il
trasporto (v., in tal senso, sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit.,
punto 19).
22 Tuttavia, la circostanza che l’art. 1 del regolamento n. 615/98
faccia riferimento alle disposizioni della direttiva 91/628,
disciplinanti le condizioni per il pagamento delle restituzioni, non può
comportare una modifica dell’ambito di applicazione di tali
disposizioni. Il fatto che il legislatore comunitario abbia prescritto
l’applicazione di queste disposizioni sino al primo scarico degli
animali nel paese terzo di destinazione finale non deve essere
interpretato nel senso che il regime giuridico applicabile ad un
trasporto specifico collegante due località all’interno della Comunità è
necessariamente applicabile ad un medesimo trasporto tra una località
situata nella Comunità e una località situata nel paese terzo
interessato.
23 Sebbene l’art. 1 del regolamento n. 615/98 subordini il pagamento
delle restituzioni all’esportazione al rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/628, nelle diverse fasi del trasporto degli animali sino al
loro primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, è giocoforza
constatare che le prescrizioni dettate dal punto 48, n. 7, lett. b),
dell’allegato della medesima direttiva sono dirette espressamente ai
trasporti intracomunitari e non possono quindi essere applicate ai
medesimi tipi di trasporto effettuati verso un paese terzo.
24 Infatti, il punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere
interpretato nel senso che, da una parte, il n. 7, lett. b), del
medesimo si applica ai trasporti su traghetto colleganti in maniera
regolare e diretta due località della Comunità, i quali devono, per
definizione, essere in grado di rispettare le condizioni imposte da tale
disposizione, e, dall’altra, ove quest’ultima non si applichi, devono
essere osservate le prescrizioni stabilite al n. 7, lett. a), del
medesimo punto 48.
25 Ciò premesso, occorre considerare che il rinvio operato dall’art. 1
del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 non può essere
interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato
della medesima, il cui ambito di applicazione è espressamente limitato
al caso di un trasporto marittimo collegante due località della
Comunità, deve essere applicato ad un trasporto su traghetto collegante
una località della Comunità e una località situata in un paese terzo.
26 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima questione dichiarando che l’art. 1 del regolamento n. 615/98 non
può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b),
dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere applicato al caso di un
trasporto marittimo collegante una località della Comunità e una
località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle
navi senza scarico degli animali.
Sulla seconda questione
27 Il giudice del rinvio ha proposto tale questione per il caso in cui
la prima questione dovesse essere risolta in senso affermativo.
28 Tenuto conto della soluzione negativa fornita alla prima questione,
non occorre risolvere la seconda questione.
Sulla terza questione
29 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se, in
applicazione del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva
91/628, la durata del trasporto marittimo tra una località della
Comunità e una località situata in un paese terzo non debba essere presa
in considerazione quando, da una parte, i veicoli adibiti al trasporto
siano imbarcati sulle navi senza scarico degli animali e, dall’altra,
questi ultimi siano regolarmente abbeverati ed alimentati e, in un tal
caso, se un nuovo periodo di trasporto stradale di 29 ore possa iniziare
immediatamente dopo lo sbarco di detti veicoli nel porto del paese terzo
di destinazione.
30 Occorre sottolineare che, in mancanza di disposizioni specificamente
previste per i trasporti su traghetti, come quello di cui trattasi nella
causa principale, e poiché il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato
della direttiva 91/628 non è applicabile a tale modalità di trasporto,
solo il n. 7, lett. a), del medesimo punto 48, che stabilisce le
condizioni generali applicabili al trasporto marittimo, consente di
determinare le condizioni in cui deve svolgersi il trasporto degli
animali su tali traghetti.
31 Per quanto riguarda la durata di detto trasporto, emerge chiaramente
dalla formulazione del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della
direttiva 91/628 che la durata del viaggio per mare può durare oltre 8
ore se tutte le condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48,
ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di
riposo, sono rispettate. Occorre rilevare che, tra le condizioni da
rispettare, figurano in particolare quelle relative agli intervalli per
l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali.
32 Pertanto, nel caso di un trasporto su traghetto collegante una
località della Comunità ed una località situata in un paese terzo, la
durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli
animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste al punto
48, nn. 3 e 4, dell’allegato della direttiva 91/628, ad eccezione di
quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo.
33 Per quanto riguarda la questione se sia possibile iniziare un nuovo
periodo di trasporto stradale rispettando le condizioni previste al
punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628
immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto di destinazione del
paese terzo, va constatato che il n. 7, lett. a), del medesimo punto 48
non prevede affatto che un nuovo periodo di trasporto stradale debba
essere preceduto da un periodo di riposo degli animali dopo che tale
veicolo è stato scaricato dalla nave.
34 Di conseguenza, se il trasporto su traghetto è conforme ai requisiti
previsti al detto punto 48, n. 7, lett. a), e tutte le condizioni
previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle
relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, sono state
rispettate, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare
immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di
destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), del medesimo punto 48.
35 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
terza questione dichiarando che il punto 48, n. 7, lett. a),
dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere interpretato nel senso
che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della
Comunità e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli
caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto
non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati
conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto
48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi
di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può
iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese
terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto
48.
Sulla quarta questione
36 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza
se il fatto di menzionare, prima del trasporto a bordo della nave, che
gli animali sono stati alimentati ed abbeverati «la sera, la mattina, a
mezzogiorno, la sera, la mattina» soddisfi i requisiti dell’art. 5,
parte A, punto 2, lett. d), ii), primo trattino, della direttiva 91/628
e, in caso di soluzione negativa di tale questione, se dall’inosservanza
di tale disposizione possa conseguire la perdita del diritto alla
restituzione all’esportazione.
37 Al riguardo va ricordato che, conformemente all’art. 5, parte A,
punto 2, lett. d), i) e ii), della direttiva 91/628, gli Stati membri
provvedono segnatamente affinché il trasportatore si accerti che
l’originale del ruolino di marcia sia debitamente compilato e completato
dalle persone appropriate al momento opportuno e che il personale
incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo
in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il
trasporto.
38 Risulta chiaramente dalla formulazione di questa disposizione che,
indipendentemente dal momento in cui esso viene compilato, il ruolino di
marcia, per soddisfare le formalità previste all’art. 5, parte A, punto
2, lett. d), ii, primo trattino, della direttiva 91/628, deve contenere
le annotazioni, provenienti dal personale incaricato del trasporto,
relative agli orari e ai luoghi in cui gli animali sono stati alimentati
e abbeverati durante il trasporto.
39 Per quanto riguarda le conseguenze che l’inosservanza di dette
formalità potrebbe comportare, la Corte ha affermato che qualora
l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che la direttiva
91/628 non sia stata osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza
abbia comportato la morte degli animali, il legislatore comunitario
concede un certo margine discrezionale a tale autorità per decidere se
l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva possa comportare
la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione
all’esportazione. Un tale margine discrezionale non è tuttavia
illimitato poiché incontra i limiti fissati dall’art. 5 del regolamento
n. 615/98 (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punti 38 e 39).
40 Inoltre, la Corte ha affermato che spetta all’autorità competente
valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628
abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale
trasgressione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba
comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione
all’esportazione (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto
44).
41 Conformemente a tale impostazione, l’autorità competente può dunque,
se ritiene che il complesso dei documenti presentati dall’esportatore
non sia idoneo a provare che la direttiva 91/628 è stata rispettata,
decidere di non accogliere la domanda di restituzione all’esportazione.
42 Tuttavia, per adottare una tale decisione, la Corte ha affermato che
spetta all’autorità competente, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98, basarsi su elementi oggettivi e concreti relativi
al benessere degli animali, tali da dimostrare che i documenti allegati
dall’esportatore alla sua domanda di restituzione all’esportazione non
consentono di provare il rispetto delle disposizioni della direttiva
91/628 al momento del trasporto, mentre l’esportatore ha eventualmente
la possibilità di dimostrare che gli elementi di prova addotti
dall’autorità suddetta per concludere che tale regolamento e tale
direttiva non sono stati rispettati, sono privi di rilevanza (v.
sentenza 13 marzo 2008, causa C - 96/06, Viamex Agrar Handel, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 41).
43 In ogni caso, l’autorità competente è tenuta a motivare la propria
decisione precisando le ragioni per le quali essa ha considerato che le
prove prodotte dall’esportatore non consentono di concludere che le
disposizioni della direttiva 91/628 siano state rispettate. A tal fine,
la suddetta autorità è obbligata, in particolare, ad attenersi ad una
valutazione oggettiva dei documenti che le sono presentati da tale
esportatore, nonché a dimostrare l’adeguatezza degli elementi da essa
addotti per affermare che la documentazione allegata alla domanda di
restituzione all’esportazione non vale a provare il rispetto delle
disposizioni pertinenti della medesima direttiva (v. sentenza Viamex
Agrar Handel, cit., punto 42).
44 Tuttavia, sebbene il fatto di menzionare che gli animali sono stati
alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la
mattina» per la durata del trasporto marittimo non corrisponda
esattamente a quanto prescritto dall’art. 5, parte A, punto 2, lett. d),
ii, primo trattino, della direttiva 91/628, ciò non consente tuttavia di
dedurre che gli animali non sono stati alimentati né abbeverati.
45 Infatti, un’annotazione inserita prima del trasporto a bordo della
nave, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati in
momenti sufficientemente identificabili, può soddisfare i requisiti
della direttiva 91/628 purché sia dimostrato che tali operazioni hanno
effettivamente avuto luogo.
46 Spetta al giudice del rinvio verificare, nella controversia
principale, se, alla luce del complesso dei documenti presentati
dall’esportatore, tra cui figurano il ruolino di marcia e la
dichiarazione giurata di cui al punto 15 della presente sentenza, gli
animali siano stati trasportati conformemente ai requisiti della
direttiva 91/628.
47 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
quarta questione nel senso che un ruolino di marcia contenente
un’annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali
sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno,
la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può
soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, purché sia dimostrato che
tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l’autorità
competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti
presentati dall’esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non
siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto
abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione
possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la
perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione
all’esportazione.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n.
615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere
interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato
della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa
alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica
delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di
un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e
una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati
sulle navi senza scarico degli animali.
2) Il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628,
come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel
senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località
della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo
di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata
del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali
sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del
medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei
viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di
trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del
veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n.
4, lett. d), di detto punto 48.
3) Un ruolino di marcia contenente un’annotazione, previamente scritta a
macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la
sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del
trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628,
come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali
operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l’autorità
competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti
presentati dall’esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non
siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto
abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione
possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la
perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione
all’esportazione.
Firme
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