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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-207/06



AGRICOLTURA - Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto - Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all’esportazione -Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto. L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali. Il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48. Pertanto è necessario, un ruolino di marcia contenente un’annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l’autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall’esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-207/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 luglio 2008 (*)

«Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all’esportazione - Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto - Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto»



Nel procedimento C‑207/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Finanzsenat Salzburg‑Aigen (Austria), con decisione 4 maggio 2006, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2006, nella causa

Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport

contro

Zollamt Salzburg, Erstattungen,



LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport, dal sig. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

- per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

- per il governo greco, dal sig. I. Chalkias, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19), e delle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»).

2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport (in prosieguo: la «Schwaninger») e lo Zollamt Salzburg, Erstattungen (in prosieguo: lo «Zollamt»), vertente sul rifiuto di pagamento di restituzioni all’esportazione in seguito al trasporto di bovini vivi verso l’Albania.

Contesto normativo

3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2634 (GU L 356, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sia subordinato al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali e, in particolare, la protezione di questi ultimi durante il trasporto.

Il regolamento n. 615/98

4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68 sono state precisate dal regolamento n. 615/98.

5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva 91/628 e di detto regolamento.

6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento, si procede ad un controllo degli animali all’uscita dal territorio doganale della Comunità europea. Un veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità sia conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle prescrizioni di detta direttiva.

7 L’art. 5, n. 1, di detto regolamento enuncia:

«L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutti i particolari necessari sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.

Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l’esportatore informa l’autorità competente di ogni eventuale cambiamento dei mezzi di trasporto».

8 Ai sensi del n. 2 del medesimo art. 5, alla domanda di pagamento delle restituzioni all’esportazione dev’essere aggiunta la prova della conformità all’art. 1 del medesimo regolamento, prova costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo T 5 e dal rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del certificato veterinario.

9 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 dispone tuttavia che la restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità competente, in base ai documenti di cui al n. 2 di detto art. 5, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.

La direttiva 91/628

10 Conformemente al suo art. 1, n. 1, lett. a), la direttiva 91/628 si applica al trasporto di animali domestici delle specie bovina.

11 In virtù dell’art. 2, n. 2, della detta direttiva, si intende per:

«(…)

(b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

(…)

(h) “periodo di riposo”: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

(…)».

12 L’art. 5, parte A, punto 2, lett. d), della medesima direttiva dispone che gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore:

- «si accerti che:

i) l’originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):

- sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno,

(…)

ii) il personale incaricato del trasporto:

- menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;

(…)».

13 Il capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, che costituisce il punto 48 di tale allegato, riguarda gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e i periodi di viaggio e di riposo. Tale punto 48 prevede in particolare che:

«(…)

2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.

3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo,

- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio,

- accesso diretto agli animali,

- possibilità di un’adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna),

- pannelli mobili per creare compartimenti separati,

- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione di acqua durante le soste,

(...)

4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

(…)

d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

(…)

7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 Il 23 ottobre 2002, la Schwaninger ha dichiarato l’esportazione di 33 bovini verso l’Albania e ha chiesto che le venisse accordata una restituzione all’esportazione a tale titolo. Gli animali sono stati prima trasportati su strada, per 14 ore, dall’Austria all’Italia, dove sono stati scaricati nel porto di Trieste. Dopo un periodo di riposo di 24 ore durante il quale sono stati alimentati e abbeverati, i bovini sono nuovamente stati caricati a bordo del veicolo, il quale è stato poi imbarcato su un traghetto. La traversata da Trieste a Durazzo (Albania) è durata 41 ore e 30 minuti. Infine, gli animali sono stati trasportati per strada nel medesimo veicolo, senza interruzione, fino a Lushnja (Albania), dove sono arrivati il medesimo giorno e dove sono stati infine scaricati dopo un viaggio di una durata complessiva di 46 ore.

15 Lo Zollamt ha constatato che il ruolino di marcia che gli era stato presentato non conteneva annotazioni, provenienti dal personale incaricato del trasporto, relative all’abbeveraggio e all’alimentazione degli animali durante la fase marittima del trasporto e ne ha dedotto che gli animali non erano stati né nutriti né abbeverati per un periodo di 46 ore. A tal riguardo, è stata ritenuta irrilevante una dichiarazione giurata presentata successivamente dal conducente del veicolo, contenente le informazioni relative all’abbeveraggio e all’alimentazione degli animali che mancavano nel ruolino di marcia. Di conseguenza, lo Zollamt ha deciso di respingere la richiesta di restituzione all’esportazione che gli era stata presentata.

16 Poiché il ricorso proposto contro detta decisione di rigetto è stato a sua volta respinto in primo grado, la Schwaninger, il 9 settembre 2005, ha proposto appello dinanzi al giudice di rinvio facendo valere che la sentenza impugnata aveva addotto come motivo di rifiuto della restituzione all’esportazione solo la mancanza di informazioni nel ruolino di marcia dell’operazione di trasporto.

17 Ritenendo che la soluzione della controversia che gli è stata sottoposta dipenda dall’interpretazione di disposizioni del diritto comunitario, l’Unabhängiger Finanzsenat Salzburg-Aigen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 1 del regolamento (…) n. 615/98 debba essere interpretato nel senso che il (…) punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva (…) 91/628 va applicato per analogia ai trasporti marittimi che collegano in maniera regolare e diretta una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se il (…) punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva (…) 91/628 vada interpretato nel senso che, nel caso di trasporto di bovini, la durata del trasporto marittimo non corrisponde alla regola prevista dal n. 4, lett. d), qualora gli animali non beneficino, dopo 14 ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora.

3) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso negativo, ci si chiede se la disposizione applicabile in tal caso, [vale a dire il] (…) punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628, vada interpretata nel senso che la durata del trasporto marittimo che collega in maniera regolare e diretta una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali è irrilevante qualora gli animali vengano alimentati e abbeverati regolarmente, e se in tal caso dopo lo scarico dall’autocarro nel porto di destinazione inizi immediatamente un ulteriore periodo di trasporto stradale di 29 ore.

4) Qualora la terza questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se l’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), primo trattino, della direttiva 91/628 vada interpretato nel senso che il personale incaricato del trasporto deve annotare sul ruolino di marcia in quale momento gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante la fase marittima del trasporto, nonché nel senso che un’annotazione previamente scritta a macchina secondo cui “durante il trasporto sul traghetto si procede all’abbeveraggio ed all’alimentazione degli animali la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina” non è conforme ai requisiti della direttiva 91/628, con la conseguenza giuridica che la mancanza di annotazioni relative alle cure prestate [agli animali] comporta la perdita del diritto alla restituzione all’esportazione qualora non si riesca a fornire la prova necessaria in altro modo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza quale sia la portata del rinvio effettuato dal regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 e, in particolare, se, in applicazione di tale rinvio, un trasporto su traghetto tra una località della Comunità ed una località situata in un paese terzo rientri nell’ambito di applicazione del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato di tale direttiva o se occorra applicare per analogia il n. 7, lett. b), del medesimo punto 48.

19 Secondo il giudice del rinvio, benché il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 limiti espressamente il suo ambito di applicazione ad un trasporto marittimo tra due località della Comunità, è essenziale che l’ambito di applicazione di detto punto possa essere esteso ad un trasporto su traghetto, come quello di cui trattasi nella causa principale, collegante una località situata nella Comunità e una località situata in un paese terzo. Una tale estensione è segnatamente giustificata, secondo detto giudice, dal rinvio operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, il quale prescrive il rispetto delle disposizioni di quest’ultima durante il trasporto degli animali sino al loro primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

20 In via preliminare, occorre rilevare che l’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce 0102 della nomenclatura combinata è subordinato, in particolare, al rispetto, durante il trasporto degli animali sino al loro primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva 91/628 (v. sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).

21 Per quanto riguarda la portata del rinvio generale operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, la Corte ha affermato che lo scopo di tale articolo è di garantire, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, l’osservanza delle disposizioni pertinenti di detta direttiva in materia di benessere degli animali vivi e, in particolare, di protezione degli animali durante il trasporto (v., in tal senso, sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 19).

22 Tuttavia, la circostanza che l’art. 1 del regolamento n. 615/98 faccia riferimento alle disposizioni della direttiva 91/628, disciplinanti le condizioni per il pagamento delle restituzioni, non può comportare una modifica dell’ambito di applicazione di tali disposizioni. Il fatto che il legislatore comunitario abbia prescritto l’applicazione di queste disposizioni sino al primo scarico degli animali nel paese terzo di destinazione finale non deve essere interpretato nel senso che il regime giuridico applicabile ad un trasporto specifico collegante due località all’interno della Comunità è necessariamente applicabile ad un medesimo trasporto tra una località situata nella Comunità e una località situata nel paese terzo interessato.

23 Sebbene l’art. 1 del regolamento n. 615/98 subordini il pagamento delle restituzioni all’esportazione al rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628, nelle diverse fasi del trasporto degli animali sino al loro primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, è giocoforza constatare che le prescrizioni dettate dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della medesima direttiva sono dirette espressamente ai trasporti intracomunitari e non possono quindi essere applicate ai medesimi tipi di trasporto effettuati verso un paese terzo.

24 Infatti, il punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere interpretato nel senso che, da una parte, il n. 7, lett. b), del medesimo si applica ai trasporti su traghetto colleganti in maniera regolare e diretta due località della Comunità, i quali devono, per definizione, essere in grado di rispettare le condizioni imposte da tale disposizione, e, dall’altra, ove quest’ultima non si applichi, devono essere osservate le prescrizioni stabilite al n. 7, lett. a), del medesimo punto 48.

25 Ciò premesso, occorre considerare che il rinvio operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della medesima, il cui ambito di applicazione è espressamente limitato al caso di un trasporto marittimo collegante due località della Comunità, deve essere applicato ad un trasporto su traghetto collegante una località della Comunità e una località situata in un paese terzo.

26 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1 del regolamento n. 615/98 non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

Sulla seconda questione

27 Il giudice del rinvio ha proposto tale questione per il caso in cui la prima questione dovesse essere risolta in senso affermativo.

28 Tenuto conto della soluzione negativa fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

Sulla terza questione

29 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se, in applicazione del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628, la durata del trasporto marittimo tra una località della Comunità e una località situata in un paese terzo non debba essere presa in considerazione quando, da una parte, i veicoli adibiti al trasporto siano imbarcati sulle navi senza scarico degli animali e, dall’altra, questi ultimi siano regolarmente abbeverati ed alimentati e, in un tal caso, se un nuovo periodo di trasporto stradale di 29 ore possa iniziare immediatamente dopo lo sbarco di detti veicoli nel porto del paese terzo di destinazione.

30 Occorre sottolineare che, in mancanza di disposizioni specificamente previste per i trasporti su traghetti, come quello di cui trattasi nella causa principale, e poiché il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 non è applicabile a tale modalità di trasporto, solo il n. 7, lett. a), del medesimo punto 48, che stabilisce le condizioni generali applicabili al trasporto marittimo, consente di determinare le condizioni in cui deve svolgersi il trasporto degli animali su tali traghetti.

31 Per quanto riguarda la durata di detto trasporto, emerge chiaramente dalla formulazione del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628 che la durata del viaggio per mare può durare oltre 8 ore se tutte le condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, sono rispettate. Occorre rilevare che, tra le condizioni da rispettare, figurano in particolare quelle relative agli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali.

32 Pertanto, nel caso di un trasporto su traghetto collegante una località della Comunità ed una località situata in un paese terzo, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste al punto 48, nn. 3 e 4, dell’allegato della direttiva 91/628, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo.

33 Per quanto riguarda la questione se sia possibile iniziare un nuovo periodo di trasporto stradale rispettando le condizioni previste al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto di destinazione del paese terzo, va constatato che il n. 7, lett. a), del medesimo punto 48 non prevede affatto che un nuovo periodo di trasporto stradale debba essere preceduto da un periodo di riposo degli animali dopo che tale veicolo è stato scaricato dalla nave.

34 Di conseguenza, se il trasporto su traghetto è conforme ai requisiti previsti al detto punto 48, n. 7, lett. a), e tutte le condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, sono state rispettate, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), del medesimo punto 48.

35 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione dichiarando che il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48.

Sulla quarta questione

36 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il fatto di menzionare, prima del trasporto a bordo della nave, che gli animali sono stati alimentati ed abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» soddisfi i requisiti dell’art. 5, parte A, punto 2, lett. d), ii), primo trattino, della direttiva 91/628 e, in caso di soluzione negativa di tale questione, se dall’inosservanza di tale disposizione possa conseguire la perdita del diritto alla restituzione all’esportazione.

37 Al riguardo va ricordato che, conformemente all’art. 5, parte A, punto 2, lett. d), i) e ii), della direttiva 91/628, gli Stati membri provvedono segnatamente affinché il trasportatore si accerti che l’originale del ruolino di marcia sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno e che il personale incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto.

38 Risulta chiaramente dalla formulazione di questa disposizione che, indipendentemente dal momento in cui esso viene compilato, il ruolino di marcia, per soddisfare le formalità previste all’art. 5, parte A, punto 2, lett. d), ii, primo trattino, della direttiva 91/628, deve contenere le annotazioni, provenienti dal personale incaricato del trasporto, relative agli orari e ai luoghi in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto.

39 Per quanto riguarda le conseguenze che l’inosservanza di dette formalità potrebbe comportare, la Corte ha affermato che qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza abbia comportato la morte degli animali, il legislatore comunitario concede un certo margine discrezionale a tale autorità per decidere se l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva possa comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Un tale margine discrezionale non è tuttavia illimitato poiché incontra i limiti fissati dall’art. 5 del regolamento n. 615/98 (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punti 38 e 39).

40 Inoltre, la Corte ha affermato che spetta all’autorità competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 44).

41 Conformemente a tale impostazione, l’autorità competente può dunque, se ritiene che il complesso dei documenti presentati dall’esportatore non sia idoneo a provare che la direttiva 91/628 è stata rispettata, decidere di non accogliere la domanda di restituzione all’esportazione.

42 Tuttavia, per adottare una tale decisione, la Corte ha affermato che spetta all’autorità competente, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, basarsi su elementi oggettivi e concreti relativi al benessere degli animali, tali da dimostrare che i documenti allegati dall’esportatore alla sua domanda di restituzione all’esportazione non consentono di provare il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 al momento del trasporto, mentre l’esportatore ha eventualmente la possibilità di dimostrare che gli elementi di prova addotti dall’autorità suddetta per concludere che tale regolamento e tale direttiva non sono stati rispettati, sono privi di rilevanza (v. sentenza 13 marzo 2008, causa C - 96/06, Viamex Agrar Handel, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41).

43 In ogni caso, l’autorità competente è tenuta a motivare la propria decisione precisando le ragioni per le quali essa ha considerato che le prove prodotte dall’esportatore non consentono di concludere che le disposizioni della direttiva 91/628 siano state rispettate. A tal fine, la suddetta autorità è obbligata, in particolare, ad attenersi ad una valutazione oggettiva dei documenti che le sono presentati da tale esportatore, nonché a dimostrare l’adeguatezza degli elementi da essa addotti per affermare che la documentazione allegata alla domanda di restituzione all’esportazione non vale a provare il rispetto delle disposizioni pertinenti della medesima direttiva (v. sentenza Viamex Agrar Handel, cit., punto 42).

44 Tuttavia, sebbene il fatto di menzionare che gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo non corrisponda esattamente a quanto prescritto dall’art. 5, parte A, punto 2, lett. d), ii, primo trattino, della direttiva 91/628, ciò non consente tuttavia di dedurre che gli animali non sono stati alimentati né abbeverati.

45 Infatti, un’annotazione inserita prima del trasporto a bordo della nave, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati in momenti sufficientemente identificabili, può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628 purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo.

46 Spetta al giudice del rinvio verificare, nella controversia principale, se, alla luce del complesso dei documenti presentati dall’esportatore, tra cui figurano il ruolino di marcia e la dichiarazione giurata di cui al punto 15 della presente sentenza, gli animali siano stati trasportati conformemente ai requisiti della direttiva 91/628.

47 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la quarta questione nel senso che un ruolino di marcia contenente un’annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l’autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall’esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


1) L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

2) Il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48.

3) Un ruolino di marcia contenente un’annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l’autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall’esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione.

Firme


 


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