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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione II, 03/07/2008, Proc. C-215/06
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ENERGIA - Assenza di valutazione
dell’impatto ambientale di progetti rientranti nell’ambito di applicazione
della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori - Autorizzazioni
relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse -
Inadempimento di uno Stato (Irlanda). Non avendo adottato tutte le
disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere eseguiti in tutto
in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva
del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella
sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di
stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se
per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione
del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il
rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale
eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché
l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto
ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva
85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche
intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta
direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione II,
03/07/2008, Proc. C-215/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
3 luglio 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Assenza di valutazione dell’impatto
ambientale di progetti rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori»
Nella causa C-215/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto l’11 maggio 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re D.
Recchia e D. Lawunmi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente,
assistito dal sig. J. Connolly, SC, e dal sig. G. Simons, BL, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L.
Bay Larsen, J. Makarczyk (relatore), P. Kuris e J.-C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14
febbraio 2008,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che:
- non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare
che, prima di essere eseguiti in tutto o in parte, i progetti rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nella sua
versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5),
vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una
valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole
impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto
conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e
- non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che
il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una
centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di
Galway, nonché l’esecuzione dei lavori fossero preceduti da una
valutazione dell’impatto ambientale del progetto conformemente agli
artt. 5-10 della direttiva 85/337,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Con il suo ricorso, la Commissione intende far constatare
l’inadempimento dell’Irlanda agli obblighi che ad essa incombono in
forza della direttiva 85/337, sia nella sua versione iniziale, sia nella
versione risultante dalle modifiche intervenute con la direttiva 97/11.
La direttiva 85/337
3 L’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337 è così formulato:
«2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od
opere,
- altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
committente:
il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la
pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che
conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
3. L’autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri
designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».
4 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1-3, primo comma, della direttiva 85/337:
«1. Gli [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché,
prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si
prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una
valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’art. 4.
2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle
procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri
ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da
stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in
parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente
direttiva».
5 L’art. 3 della direttiva 85/337 così dispone:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli
articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale».
6 L’art. 4 della suddetta direttiva è così formulato:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle
classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi
degli articoli da 5 a 10.
2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano
oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli
Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni
tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare
criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti
appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare
oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
7 Ai sensi dell’art. 5 della direttiva 85/337:
«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono formare
oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi degli
articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le
informazioni specificate nell’allegato III, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad
una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle
caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di
progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che
un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle
conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
2. Le informazioni che il committente deve fornire conformemente al
paragrafo 1 comportano almeno:
- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua
ubicazione, progettazione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto può avere sull’ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e
terzo trattino.
3. Gli Stati membri, qualora lo reputino necessario, provvedono affinché
le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni
appropriate di cui dispongono».
8 L’art. 6 della direttiva 85/337 è così formulato:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità
che possono essere interessate al progetto per la loro specifica
responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di
esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati
membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o
caso per caso, all’atto della presentazione delle domande di
autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai
sensi dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri vigilano affinché:
- qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai
sensi dell’articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico;
- al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere
prima dell’avvio del progetto».
9 L’art. 7 della direttiva 85/337 dispone:
«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto
importante sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato
membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia
richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il
progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5
all’altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei
propri cittadini. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi
consultazione che si renda necessaria nell’ambito delle relazioni
bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di
parità».
10 Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 85/337:
«Le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono
essere prese in considerazione nel quadro della procedura di
autorizzazione».
11 L’art. 9 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti:
«In caso di decisione, la o le autorità competenti mettono a
disposizione del pubblico interessato:
- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente
l’accompagnano;
- i motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia
previsto dalla legislazione degli Stati membri.
Le modalità di informazione sono definite dagli Stati membri.
Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all’articolo
7 è informato anche della decisione in causa».
12 L’art. 10 della suddetta direttiva prevede quanto segue:
«Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l’obbligo delle
autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle
disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi
giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e commerciale,
nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.
In caso di applicazione dell’articolo 7, l’inoltro d’informazioni ad un
altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato
membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui
il progetto è proposto».
13 L’allegato II della direttiva 85/337 elenca i progetti di cui
all’art. 4, n. 2, di tale direttiva, ossia quelli per i quali la
valutazione d’impatto ambientale è necessaria soltanto qualora gli Stati
membri ritengano che le caratteristiche dei progetti stessi lo
richiedano. Sono pertanto indicati, al punto 2, lett. a), di tale
allegato, i progetti di estrazione di torba e, al medesimo punto 2,
lett. c), i progetti di estrazione di minerali diversi da quelli
metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale,
fosfati, potassa.
14 Al punto 10, lett. d), del suddetto allegato figurano in particolare
i progetti di costruzione di strade.
La direttiva 97/11
15 L’art. 3 della direttiva 97/11 è così formulato:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
(…)
2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all’autorità competente
anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1,
continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE
nella versione originaria».
La direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11 (in
prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata»).
16 Per ragioni di chiarezza sarà fatta menzione delle sole modifiche
apportate alla direttiva 85/337 che presentano un interesse diretto
rispetto al presunto inadempimento. Non saranno pertanto menzionate le
modifiche apportate dalla direttiva 97/11 agli artt. 5-10 della
direttiva 85/337, non essendo queste ultime di natura tale da
influenzare il giudizio sul presente ricorso che la Corte è chiamata ad
esprimere.
17 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2 e 3, primo comma, della direttiva
85/337 modificata:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede
un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e
una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti
nell’articolo 4.
2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle
procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri
ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da
stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
(…)
3. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali,
possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva».
18 L’art. 3 della suddetta direttiva dispone quanto segue:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli
da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo
trattino».
19 L’art. 4 della direttiva 85/337 modificata recita:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati
nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da
5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati
nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di
cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini
del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione
riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate
dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a
disposizione del pubblico».
20 Al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337
modificata sono menzionati gli impianti di produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
21 In forza del punto 13 di tale medesimo allegato, qualsiasi modifica o
estensione dei progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere
notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non
inclusa nell’allegato I) deve essere considerata come un progetto
rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2, della
direttiva 85/337 modificata.
22 Nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, relativo ai
criteri di selezione di cui all’art. 4, n. 3, di tale medesima
direttiva, viene precisato che le caratteristiche dei progetti devono
essere considerate tenendo conto, in particolare, dell’inquinamento e
dei disturbi ambientali, nonché del rischio di incidenti, per quanto
riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Lo stesso allegato
indica che la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono
risentire dell’impatto dei progetti deve essere considerata tenendo
conto, in particolare, della capacità di carico dell’ambiente naturale,
con particolare attenzione a determinate zone, tra cui le zone montuose
e forestali.
La normativa nazionale
23 I precetti della direttiva 85/337 modificata sono stati trasposti nel
diritto interno segnatamente con la legge del 2000 sulla pianificazione
del territorio e lo sviluppo (Planning and Development Act 2000), come
modificata (in prosieguo: il «PDA»), e con il regolamento del 2001 sulla
pianificazione del territorio e lo sviluppo (Planning and Development
Regulations 2001).
24 L’art. 32, n. 1, lett. a), del PDA impone un obbligo generale di
ottenere l’autorizzazione per qualsiasi progetto di pianificazione del
territorio di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337
modificata, poiché la domanda di autorizzazione deve essere depositata e
l’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’inizio dei lavori.
Peraltro, l’art. 32, n. 1, lett. b), della medesima legge prevede la
possibilità di ottenere un permesso al fine di regolarizzare una
siffatta pianificazione non autorizzata.
25 Una volta ricevuta la domanda di autorizzazione, l’autorità
competente per la pianificazione del territorio deve stabilire se il
progetto proposto debba essere sottoposto ad una valutazione
dell’impatto ambientale.
26 L’art. 151 del PDA dispone che chiunque abbia eseguito o realizzato
un progetto non autorizzato commette un illecito.
27 Dagli artt. 152 e 153 della stessa legge emerge che le autorità
competenti in materia di urbanistica, qualora ricevano una denuncia,
sono tenute, in linea di principio, a inviare una lettera di preavviso,
poiché le suddette autorità dovranno in seguito pronunciarsi
sull’opportunità di una diffida. L’inosservanza delle disposizioni
stabilite nella diffida rappresenta un illecito.
28 Ai sensi dell’art. 160 del PDA:
«1. Qualora un progetto non autorizzato sia stato realizzato, sia in
corso di realizzazione ovvero stia per essere realizzato o proseguito,
la High Court o la Circuit Court possono, su domanda dell’autorità
competente per la pianificazione del territorio o di chiunque altro,
indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno un interesse
rispetto al terreno in questione, richiedere con ordinanza a chiunque di
effettuare, astenersi dall’effettuare o cessare di effettuare, a seconda
dei casi, quanto la Corte ritenga necessario e specifica nell’ordinanza,
al fine di garantire, se del caso, quanto segue:
a) che il progetto non autorizzato non sia realizzato o proseguito;
b) che si proceda, per quanto possibile, al ripristino del terreno allo
stato in cui esso versava prima dell’inizio di qualsiasi progetto non
autorizzato;
c) che il progetto sia realizzato in conformità all’autorizzazione che
gli è stata accordata o alle condizioni inerenti all’autorizzazione.
2. Con l’ordinanza di cui al paragrafo 1 la Corte può, se del caso,
chiedere la realizzazione di qualsiasi lavoro, ivi compresa la
rimessione in pristino, la ricostruzione, la rimozione, la demolizione o
la modifica di qualsiasi struttura o altro elemento».
29 L’art. 162 del PDA specifica che la domanda di permesso di
regolarizzazione non comporta la sospensione o l’abbandono di un
procedimento coercitivo avviato.
Il procedimento precontenzioso
30 Dopo l’invio della lettera di diffida del 5 aprile 2001, la
Commissione ha inviato all’Irlanda un parere motivato in data 21
dicembre 2001.
31 Il 7 luglio 2004 la Commissione ha inviato al suddetto Stato membro
una lettera di diffida complementare.
32 Un parere motivato complementare è stato inviato all’Irlanda il 5
gennaio 2005, in seguito al ricevimento delle osservazioni di
quest’ultima formulate nella lettera 6 dicembre 2004.
33 Poiché la Commissione ha reputato insoddisfacente la posizione
assunta dall’Irlanda in risposta al suddetto avviso motivato nelle
lettere 8 marzo, 17 giugno e 1° dicembre 2005, essa ha proposto il
presente ricorso ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE.
Sul ricorso
Sulla prima censura
34 La Commissione addebita all’Irlanda di non aver adottato tutte le
misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 4 e 5-10 della direttiva
85/337, sia nella sua versione iniziale sia nella versione modificata
dalla direttiva 97/11. Tale censura sarà esaminata, in primo luogo, alla
luce della direttiva 85/337 modificata.
35 La prima censura, secondo cui la trasposizione della direttiva 85/337
modificata sarebbe incompleta e porterebbe ad una scorretta attuazione
di quest’ultima, si fonda su tre motivi.
36 La Commissione sostiene, in primo luogo, che l’Irlanda non ha
adottato le disposizioni necessarie per assicurare che siano effettuate
verifiche al fine di stabilire, conformemente all’art. 2, n. 1, della
direttiva 85/337 modificata, se per i progetti da realizzarsi si preveda
un notevole impatto ambientale, e al fine di imporre, in quest’ultimo
caso, prima del rilascio dell’autorizzazione, l’avvio del procedimento
di valutazione dell’impatto ambientale previsto dalla suddetta
disposizione.
37 In secondo luogo, la Commissione ritiene che le disposizioni
legislative irlandesi che consentono di presentare una domanda di
regolarizzazione dopo l’esecuzione totale o parziale di un progetto non
autorizzato arrechino pregiudizio agli obiettivi di prevenzione della
direttiva 85/337 modificata.
38 In terzo luogo, la Commissione sostiene che le misure repressive
adottate dall’Irlanda non garantiscono l’effettiva applicazione della
citata direttiva e che, in tal modo, l’Irlanda è venuta meno all’obbligo
generale che ad essa incombe in forza dell’art. 249 CE.
39 A sostegno di tale ultimo motivo, la Commissione richiama alcuni
esempi che, a suo avviso, illustrano le lacune nell’attuazione del
regime sanzionatorio.
Sui primi due motivi
- Argomenti delle parti
40 La Commissione asserisce che, dal momento che è possibile, in base
alla normativa nazionale, ottemperare agli obblighi imposti dalla
direttiva 85/337 modificata durante o dopo la realizzazione di un
progetto, ciò significa che non esiste alcun chiaro obbligo di
sottoporre i progetti, prima della realizzazione, ad uno studio sul loro
impatto ambientale.
41 Ammettendo che il controllo dei progetti nell’ambito di uno studio
sull’impatto ambientale possa essere realizzato dopo la loro esecuzione,
mentre l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 85/337
modificata è quello di tenere conto, il prima possibile, dell’impatto
ambientale di tutti i processi di pianificazione e di decisione, la
normativa nazionale riconosce una possibilità di regolarizzazione che
comporta la conseguenza di pregiudicare l’effetto utile di tale
direttiva.
42 La Commissione aggiunge che le norme relative al permesso di
regolarizzazione sono contenute nelle disposizioni generali applicabili
all’autorizzazione ordinaria in materia di urbanistica; nulla indica che
le domande di permesso di regolarizzazione e il rilascio del suddetto
permesso siano riservati a casi eccezionali.
43 L’Irlanda afferma che la Commissione non interpreta correttamente la
normativa irlandese che traspone la direttiva 85/337 modificata. Essa
precisa infatti che il diritto irlandese richiede espressamente che, per
ogni nuovo progetto, sia ottenuto un permesso prima dell’inizio dei
lavori e che, trattandosi di progetti che devono essere sottoposti ad
uno studio sull’impatto ambientale, quest’ultimo sia effettuato prima
dei lavori. L’inosservanza di tali obblighi integra del resto un
illecito penale e può comportare l’adozione di misure coercitive.
44 L’Irlanda sostiene inoltre che il permesso di regolarizzazione,
introdotto dal PDA e dal regolamento del 2001 sulla pianificazione del
territorio e lo sviluppo, costituisce un’eccezione alla regola generale
che impone l’ottenimento dell’autorizzazione prima dell’inizio di un
progetto, e risponde nel migliore dei modi agli obiettivi perseguiti
dalla direttiva 85/337 modificata, nonché, in particolare, all’obiettivo
generale di tutela dell’ambiente, in quanto l’abbandono di un progetto
non autorizzato può anche non rappresentare la misura più adeguata dal
punto di vista della suddetta tutela.
45 Ad avviso di tale Stato membro, la direttiva 85/337 modificata, i cui
precetti sono meramente procedurali, nulla prevede in merito
all’esistenza di un’eccezione in forza della quale la valutazione
d’impatto ambientale potrebbe, in determinati casi, essere effettuata
dopo l’inizio dei lavori. L’Irlanda sottolinea a questo proposito che in
nessuna parte di tale direttiva viene espressamente indicato che la
valutazione possa essere effettuata esclusivamente prima dell’esecuzione
del progetto, e trae spunto dalla definizione della nozione di
«autorizzazione» fornita dalla citata direttiva per sostenere che
l’impiego del termine «realizzare» è significativo, in quanto
quest’ultimo non si limita soltanto a designare l’inizio dei lavori, ma
comprende altresì la prosecuzione di un progetto di pianificazione del
territorio.
46 L’Irlanda sostiene poi che il permesso di regolarizzazione
rappresenta uno strumento di recupero ragionevole, di cui è possibile
avvalersi in circostanze eccezionali, volto a tenere conto del fatto che
taluni progetti sono inevitabilmente avviati, per ragioni diverse, prima
del rilascio di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337
modificata.
47 A tale proposito l’Irlanda si basa sulla sentenza 7 gennaio 2004,
causa C-201/02, Wells (Racc. pag. I-723), per sostenere che una
valutazione correttiva può essere effettuata in un momento successivo,
quale eccezione al principio generale secondo cui la valutazione deve
essere effettuata il prima possibile nel corso del processo decisionale.
48 Tale Stato membro considera inoltre che sarebbe sproporzionato
imporre l’abbandono di certe strutture nei casi in cui, dopo l’esame di
una domanda di permesso di regolarizzazione, la suddetta
regolarizzazione sia ritenuta compatibile con una corretta
pianificazione del territorio ed uno sviluppo sostenibile.
- Giudizio della Corte
49 Gli Stati membri devono attuare la direttiva 85/337 modificata in
modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto
del suo obiettivo essenziale che - come si evince dall’art. 2, n. 1,
della direttiva medesima - consiste nel garantire che, prima del
rilascio di un’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un
notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una
valutazione del loro impatto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre
2000, causa C-287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 52, e 23
novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11025,
punto 36).
50 Inoltre, secondo l’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 modificata,
l’autorizzazione è costituita dalla decisione dell’autorità o delle
autorità competenti che conferisce al committente il diritto di
realizzare il progetto.
51 Poiché la formulazione relativa al conferimento di un diritto è
scevra da qualsiasi ambiguità, l’art. 2, n. 1, della suddetta direttiva
deve necessariamente essere inteso nel senso che, se il richiedente ha
omesso di presentare domanda e di ottenere quindi l’autorizzazione
necessaria, e se non ha precedentemente proceduto allo studio
dell’impatto ambientale laddove richiesto, egli non può iniziare i
lavori inerenti al progetto in questione, a pena di violare i precetti
della direttiva 85/337 modificata.
52 La suddetta analisi vale per tutti i progetti rientranti nell’ambito
di applicazione della direttiva 85/337 modificata, sia per quelli di cui
all’allegato I di tale direttiva, che devono di conseguenza formare
oggetto di una valutazione sistematica in applicazione degli artt. 2, n.
1, e 4, n. 1, della stessa, sia per quelli di cui all’allegato II della
citata direttiva, che a tale titolo e in conformità all’art. 4, n. 2, di
quest’ultima sono oggetto di uno studio sul loro impatto, soltanto se,
rispetto alle soglie o ai criteri fissati dallo Stato membro e/o sulla
base di un esame caso per caso, per essi si prevede un notevole impatto
ambientale.
53 Una siffatta analisi letterale del suddetto art. 2, n. 1, è peraltro
conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 85/337 modificata,
rammentato in particolare al quinto ‘considerando’ della direttiva
97/11, secondo il quale «per lo sviluppo dei progetti per i quali si
richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un’autorizzazione [e] la
valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell’autorizzazione».
54 Allo stato attuale della normativa irlandese è pacifico che la
valutazione dell’impatto ambientale e il permesso urbanistico, laddove
necessari, devono, in linea di principio, essere rispettivamente
effettuata ed ottenuto prima della realizzazione dei lavori. Per il
diritto irlandese l’inosservanza di tali obblighi integra una violazione
delle norme urbanistiche.
55 Ciò nondimeno, è altrettanto pacifico che la suddetta normativa
introduce un permesso di regolarizzazione assimilando i suoi effetti a
quelli dell’autorizzazione urbanistica ordinaria anteriore alla
realizzazione di lavori e di pianificazioni del territorio. Detto
permesso può essere rilasciato anche nel caso in cui il relativo
progetto, per il quale è necessario uno studio sull’impatto ambientale
in applicazione degli artt. 2 e 4 della direttiva 85/337 modificata, sia
stato realizzato.
56 Inoltre, il rilascio di tale permesso di regolarizzazione, di cui
l’Irlanda ammette di essersi comunemente avvalsa in materia di
urbanizzazione in assenza di qualsiasi circostanza eccezionale, porta a
ritenere, nel diritto irlandese, che gli obblighi imposti dalla
direttiva 85/337 modificata siano stati effettivamente rispettati.
57 Orbene, se il diritto comunitario non può ostare a che le norme
nazionali vigenti consentano, in determinati casi, di regolarizzare
operazioni o atti irregolari rispetto a quest’ultimo, tale possibilità
dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli
interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di
disapplicarle, e che rimanga eccezionale.
58 Invero, un regime di regolarizzazione come quello vigente in Irlanda
può comportare l’effetto di indurre i committenti a tralasciare di
verificare se i progetti previsti soddisfino i criteri fissati all’art.
2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata e, pertanto, a non
intraprendere le operazioni necessarie all’individuazione dell’impatto
ambientale dei suddetti progetti e alla loro valutazione preventiva.
Orbene, secondo il primo ‘considerando’ della direttiva 85/337, a
livello di processo decisionale è necessario che l’autorità competente
tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni
sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di
decisione, dato che l’obiettivo consiste nell’evitare fin dall’inizio
inquinamenti ed altre perturbazioni piuttosto che nel combatterne
successivamente gli effetti.
59 Infine, l’Irlanda non può addurre utilmente la citata sentenza Wells.
La suddetta sentenza rammenta infatti, ai punti 64 e 65, che, in forza
del principio di leale collaborazione previsto dall’art. 10 CE, gli
Stati membri hanno l’obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una
violazione del diritto comunitario. Le autorità competenti sono pertanto
tenute ad adottare i provvedimenti necessari al fine di rimediare alla
mancata valutazione dell’impatto ambientale, ad esempio revocando o
sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una
tale valutazione, nel rispetto dei limiti dell’autonomia procedurale
degli Stati membri.
60 Non se ne può evincere che lo studio correttivo sull’impatto
ambientale, effettuato al fine di rimediare alla mancata valutazione
così come prevista e organizzata dalla direttiva 85/337 modificata,
essendo il progetto già stato realizzato, sia equivalente allo studio
sull’impatto ambientale antecedente al rilascio dell’autorizzazione,
richiesto e disciplinato dalla suddetta direttiva.
61 Dalle considerazioni che precedono risulta che, conferendo al
permesso di regolarizzazione, che può essere rilasciato anche in
mancanza di qualsivoglia circostanza eccezionale dimostrata, gli stessi
effetti dell’autorizzazione urbanistica antecedente alla realizzazione
dei lavori e delle pianificazioni del territorio, mentre i progetti per
i quali è richiesta una valutazione dell’impatto ambientale devono, in
forza degli artt. 2, n. 1, nonché 4, nn. 1 e 2, della direttiva 85/337
modificata, essere individuati e formare oggetto, prima del rilascio
dell’autorizzazione e di conseguenza necessariamente prima di essere
realizzati, di una domanda di autorizzazione e della suddetta
valutazione, l’Irlanda ha violato i precetti della direttiva
summenzionata.
62 Pertanto, i primi due motivi sono fondati.
Sul terzo motivo
- Argomenti delle parti
63 Secondo la Commissione, la normativa irlandese e la conseguente
prassi in materia di misure repressive comportano lacune che
compromettono la corretta trasposizione ed attuazione della direttiva
85/377 modificata, allorché quest’ultima impone necessariamente un
sistema di controllo e di repressione efficace.
64 In primo luogo, la Commissione asserisce che le misure repressive
previste dalla normativa irlandese in materia di urbanistica non
compensano l’assenza di disposizioni che impongono il rispetto dei
precetti in materia di valutazione dell’impatto ambientale prima della
realizzazione dei progetti.
65 In secondo luogo, la Commissione afferma che la prassi in materia di
misure repressive compromette la corretta trasposizione della direttiva
85/337 modificata. La Commissione cita quindi situazioni particolari
che, a suo avviso, illustrano le carenze della normativa irlandese in
materia di controllo del rispetto delle norme stabilite da tale
direttiva.
66 Riguardo alla procedura seguita in materia di sanzioni, l’Irlanda
sostiene che la questione della scelta e della forma di queste ultime
rientra nella discrezionalità degli Stati membri, dato che i controlli
inerenti alla pianificazione del territorio e all’ambiente non sono
stati armonizzati a livello comunitario.
67 In ogni caso l’Irlanda sottolinea che il regime sanzionatorio
previsto dalla normativa irlandese è completo ed efficace. A questo
proposito, tale Stato membro specifica che, nel diritto ambientale, le
norme vigenti sono giuridicamente vincolanti.
68 Infatti, tale normativa impone alle autorità competenti per la
pianificazione del territorio di inviare una lettera di preavviso
allorquando siano informate del fatto che un progetto non autorizzato è
in corso di realizzazione, salvo che esse reputino che tale progetto
rivesta scarsa importanza.
69 Una volta inviata la lettera di preavviso, le autorità competenti in
materia di urbanistica devono pronunciarsi sull’opportunità di una
diffida.
70 La lettera di preavviso è volta a consentire ai responsabili di
progetti non autorizzati di intraprendere un’azione di recupero prima
della diffida e delle altre fasi del procedimento sanzionatorio.
71 Nel caso di diffida, quest’ultima fissa obblighi, e l’inosservanza
delle disposizioni da essa stabilite integra un illecito.
72 L’Irlanda aggiunge che il regime sanzionatorio deve tenere conto dei
diversi diritti di cui nella fattispecie sono titolari i committenti, i
proprietari dei terreni, il pubblico e i singoli direttamente
interessati dal suddetto progetto, dovendo tali diversi diritti essere
bilanciati al fine di pervenire ad un risultato equo.
73 L’Irlanda contesta infine gli esempi addotti dalla Commissione, dato
che la prova del presunto inadempimento non è stata prodotta, essendosi
la Commissione limitata ad affermazioni generiche.
- Giudizio della Corte
74 È pacifico che in Irlanda si può rimediare alla mancanza dello studio
sull’impatto ambientale richiesto dalla direttiva 85/337 modificata
tramite l’ottenimento di un permesso di regolarizzazione che consente,
in particolare, di lasciar sussistere un progetto non regolarmente
autorizzato, a condizione che la domanda per il rilascio di tale
permesso sia presentata prima dell’avvio di un procedimento
sanzionatorio.
75 Tale possibilità può, come riconosciuto del resto dall’Irlanda,
portare le autorità competenti a non agire per sospendere o far cessare
un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva
85/337 modificata, in corso di realizzazione o già realizzato in
violazione dei precetti relativi all’autorizzazione e allo studio
dell’impatto ambientale antecedente al rilascio della suddetta
autorizzazione, e ad astenersi dall’avviare il procedimento coercitivo
previsto dal PDA, riguardo al quale l’Irlanda sottolinea che la
competenza in tale materia è discrezionale.
76 È quindi dimostrata l’inadeguatezza del sistema coercitivo
predisposto dall’Irlanda, in quanto l’esistenza del permesso di
regolarizzazione lo priva di qualsiasi efficacia, essendo tale
inadeguatezza la conseguenza diretta dell’inadempimento accertato in
sede di esame dei due precedenti motivi.
77 Un siffatto accertamento non è rimesso in discussione dal fatto che,
secondo l’Irlanda, il regime sanzionatorio deve tenere conto dei diversi
diritti di cui nella fattispecie sono titolari i committenti, i
proprietari dei terreni, il pubblico e i singoli direttamente
interessati dal progetto in questione. Infatti, la necessità di una
composizione di tali interessi non può giustificare, di per se stessa,
l’inefficacia di un sistema di controllo e di repressione.
78 Diviene quindi superfluo analizzare i diversi esempi apportati dalla
Commissione per illustrare le carenze nell’attuazione delle misure
repressive, in quanto tali carenze derivano direttamente dalle lacune
della stessa normativa irlandese.
79 Pertanto, anche il terzo motivo è fondato e, di conseguenza, la prima
censura deve essere accolta in toto.
80 Occorre infine rilevare che la prima censura è fondata tanto rispetto
alla direttiva 85/337 modificata, quanto alla direttiva 85/337. Infatti,
sia in vigenza della versione iniziale di tale direttiva, sia in vigenza
della sua versione modificata, i progetti per i quali si prevede un
notevole impatto ambientale devono formare oggetto di valutazione del
loro impatto prima del rilascio dell’autorizzazione, dato che, d’altro
canto, la definizione di quest’ultima è rimasta invariata. Inoltre, le
caratteristiche del permesso di regolarizzazione fissate dalla normativa
irlandese sono rimaste le stesse.
81 Dalle considerazioni che precedono emerge che, non avendo adottato
tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che, prima di essere
eseguiti in tutto o in parte, i progetti rientranti nell’ambito di
applicazione della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o
successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, vengano
esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione
d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto
ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,
vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente
agli artt. 5-10 di tale direttiva, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta
direttiva.
Sulla seconda censura
82 Tale censura verte sulle condizioni per la costruzione di una
centrale eolica a Derrybrien, nella contea di Galway, per la quale
occorre che siano rammentate, in via preliminare, le diverse
autorizzazioni ottenute.
83 Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997
sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative alle
prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In
data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove domande, in quanto le
domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è
stata rilasciato un permesso. In data 5 ottobre 2000 è stata presentata
una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori
concernente, in particolare, 25 turbine e corsie di servizio, domanda
accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto
l’autorizzazione per modificare le prime due fasi del progetto,
autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il
mese di ottobre 2003, poiché l’autorizzazione concessa per le prime due
fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della
suddetta autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di
novembre del 2003.
Argomenti delle parti
84 Con tale censura la Commissione sostiene che l’Irlanda non ha
adottato tutte le disposizioni necessarie affinché il rilascio delle
autorizzazioni relative alla centrale eolica e alle attività connesse,
nonché l’esecuzione dei lavori ad essa inerenti, fossero preceduti da
una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli
art. 5-10 della direttiva 85/337 e della direttiva 85/337 modificata.
85 A tale proposito la Commissione asserisce che, in applicazione della
normativa irlandese, erano stati effettivamente realizzati studi
sull’impatto ambientale per diversi elementi costituitivi del progetto
in questione, ma i suddetti studi presentavano delle lacune.
86 In particolare, lo studio sull’impatto ambientale effettuato nel
corso del 1998 non avrebbe trattato correttamente i rischi ambientali
relativi alla realizzazione dei diversi elementi costitutivi di tale
progetto. Lo studio sull’impatto realizzato per la terza fase del
progetto summenzionato presenterebbe le stesse carenze.
87 La Commissione fa presente inoltre che la centrale eolica è il
progetto più vasto di produzione di energia eolica terrestre mai
proposto in Irlanda, nonché uno dei più importanti in Europa.
88 La Commissione sostiene altresì che la costruzione della centrale
eolica ha richiesto l’eliminazione di ampie zone di foreste di conifere
della superficie di ha 263, per la quale è stata rilasciata
un’autorizzazione all’abbattimento in data 20 maggio 2003. Tuttavia, per
tale operazione non è stata effettuata alcuna valutazione dell’impatto
ambientale, contrariamente a quanto prevede la stessa normativa
irlandese.
89 La Commissione aggiunge che, in seguito ad uno smottamento di terreno
verificatosi il 16 ottobre 2003 e al disastro ecologico che esso ha
comportato, poiché la massa di torba distaccatasi da una zona di
costruzione della centrale eolica ha inquinato il fiume Owendalulleegh
provocando la morte di circa 50 000 pesci e danneggiando in modo
permanente i siti di riproduzione delle specie, l’Irlanda non ha
realizzato alcuna nuova valutazione dell’impatto ambientale di tale
costruzione prima che il committente riprendesse i lavori sul sito nel
corso del 2004.
90 L’Irlanda precisa che, nel momento in cui sono state richieste le
autorizzazioni per le prime due fasi di costruzione della centrale
eolica nel 1997 e nel 1998, né l’allegato I né l’allegato II della
direttiva 85/337 menzionavano tale categoria di progetti tra quelli
rientranti nel suo ambito di applicazione. Pertanto, l’autorizzazione
non doveva essere preceduta dalla valutazione d’impatto ambientale come
disciplinata dalla suddetta direttiva. Essa aggiunge che le domande
presentate nel corso del 1998 erano comunque corredate da una
dichiarazione d’impatto ambientale, conformemente alla normativa
irlandese.
91 Essa ritiene peraltro che sia artificioso tentare di suggerire che
attività assimilabili ad aspetti connessi del progetto di costruzione
della centrale eolica, quali la costruzione di una strada, l’estrazione
di torba, lo sfruttamento di cave o il trasporto di elettricità,
rivestirebbero un’importanza tale da rendere necessaria una valutazione
dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337.
92 L’Irlanda considera inoltre che una domanda di proroga della validità
di un permesso non costituisce «autorizzazione» ai sensi della direttiva
85/337 modificata.
93 L’Irlanda afferma infine che lo smottamento di terreno è stato
provocato dai metodi di costruzione impiegati e che non si tratta in tal
caso di difficoltà che avrebbero potuto essere individuate in anticipo
grazie ad uno studio sull’impatto ambientale, ancorché conforme alle
norme comunitarie. Tale Stato membro precisa d’altro canto che, onde
garantire il completamento della centrale eolica in tutta sicurezza, i
metodi di costruzione sono stati modificati in seguito alla sospensione
dei lavori di costruzione e allo svolgimento di un’indagine.
Giudizio della Corte
94 Per quanto concerne, in primo luogo, le condizioni alle quali sono
state rilasciate, il 12 marzo 1998, le autorizzazioni relative alle
prime due fasi di costruzione del progetto della centrale eolica
richieste con domande depositate il 23 gennaio 1998, occorre
pronunciarsi, in via preliminare, sull’applicabilità della direttiva
85/337.
95 A tale proposito, dall’art. 3 della direttiva 97/11 risulta che, se
una domanda di autorizzazione è stata sottoposta all’autorità competente
prima del 14 marzo 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni della
direttiva 85/337.
96 Peraltro, se è pacifico che gli impianti di produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento non compaiono né all’allegato I né
all’allegato II della direttiva 85/337, l’Irlanda non contesta che le
prime due fasi della costruzione della centrale eolica hanno richiesto
numerosi lavori, tra cui lavori di estrazione di torba e di minerali
diversi da quelli metallici ed energetici, nonché la costruzione di
strade, lavori questi che figurano al suddetto allegato II,
rispettivamente al punto 2, lett. a) e c), e al punto 10, lett. d).
97 Pertanto, la direttiva 85/337 doveva applicarsi alle prime due fasi
di costruzione della centrale eolica, in quanto esse comportavano in
particolare il ricorso a progetti di lavori citati nell’allegato II di
tale direttiva.
98 Ne consegue che l’Irlanda era tenuta a sottoporre i progetti di
lavori ad uno studio sul loro impatto, se per essi si prevedeva un
notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre
1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50,
nonché 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Paul Abraham e a., non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 37).
99 L’Irlanda afferma tuttavia che, secondo le autorità competenti, la
fattispecie non rientrava nell’ambito dell’allegato II della direttiva
85/337, in quanto i lavori connessi di estrazione di torba e di
costruzione di strade presentavano una minore rilevanza rispetto al
progetto di costruzione della centrale eolica stessa.
100 Di conseguenza, le autorità competenti hanno ritenuto che non fosse
necessario indagare se per i progetti previsti si prevedesse un notevole
impatto ambientale, né pertanto far precedere alle autorizzazioni una
valutazione d’impatto ambientale conforme ai precetti della direttiva
85/337.
101 Orbene, il fatto che i progetti rientranti nell’allegato II della
suddetta direttiva, enumerati supra, presentassero un’importanza
secondaria rispetto al progetto di costruzione della centrale eolica
considerato nel suo insieme non implicava che, per questo stesso fatto,
i suddetti progetti non avrebbero potuto esplicare un impatto ambientale
rilevante.
102 A tale proposito occorre rilevare che i progetti previsti di
estrazione di torba e di minerali nonché di costruzione di strade non
erano trascurabili in termini di dimensioni rispetto alla superficie
totale del progetto della centrale eolica che si estendeva per ha 200 di
torbiere e costituiva il progetto più importante di questo tipo in
Irlanda, ed erano d’altronde indispensabili per l’installazione delle
turbine, come per lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione. Si
deve parimenti rilevare che i suddetti lavori sono stati effettuati sul
versante della montagna Cashlaundrumlahan, sul quale si trovano
giacimenti di torba che possono raggiungere i 5,5 m di profondità e che
sono abbondantemente ricoperti di foreste.
103 Da tali elementi, che l’Irlanda non contesta, emerge che
l’ubicazione e la dimensione dei progetti di lavori di estrazione di
torba e di minerali nonché di costruzione di strade e la prossimità del
sito ad un fiume rappresentano altrettante caratteristiche concrete che
dimostrano che i suddetti progetti, inscindibili dall’installazione di
46 turbine a vento, dovevano essere considerati capaci di esplicare un
notevole impatto ambientale e dovevano di conseguenza essere sottoposti
ad una valutazione del loro impatto ambientale.
104 La realizzazione di uno studio sull’impatto ambientale conforme ai
precetti della direttiva 85/337 è infatti volta ad individuare,
descrivere e valutare in maniera adeguata gli effetti diretti e
indiretti di un progetto su fattori quali la fauna e la flora, il suolo
e l’acqua, nonché l’interazione tra tali diversi fattori. Nella
fattispecie si può rilevare, a questo proposito, che le dichiarazioni
d’impatto ambientale fornite dal committente presentavano certe lacune e
non esaminavano, segnatamente, la questione della stabilità del suolo,
benché fondamentale quando si prevedono lavori di scavo.
105 Pertanto, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie
affinché il rilascio delle autorizzazioni relative alle prime due fasi
di costruzione della centrale eolica fosse preceduto da una valutazione
d’impatto ambientale ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e
limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni
d’impatto ambientale non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta
meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della suddetta
direttiva.
106 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione
relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica,
depositata il 5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a
modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate,
depositata il 20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce
della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di
autorizzazione relative a tali modifiche sono state depositate dopo il
14 marzo 1999.
107 È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno autorizzato
il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza
richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva
85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la
terza fase di costruzione non è stata neanch’essa corredata da tale
valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel
corso del mese di maggio 2003 non è stata preceduta da tale medesima
valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese.
108 Orbene, al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva
85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche) e, al punto 13 di
tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al
medesimo allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull’ambiente.
109 Inoltre, tra i criteri di selezione pertinenti citati nell’allegato
III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati
nell’allegato II di tale direttiva e ai quali rinvia l’art. 4, n. 3,
della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in
particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi criteri occorre
citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere
considerata tenendo conto, in particolare, «della capacità di carico
dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone
montuose e forestali.
110 L’installazione di 25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie
di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento
autorizzate inizialmente e dirette ad aumentare la produzione di
elettricità, in quanto progetti di cui all’allegato II della direttiva
85/337 modificata e per i quali, alla luce delle particolarità del sito
rammentate al punto 102 della presente sentenza e dei criteri menzionati
al punto precedente della presente sentenza, si prevedeva un notevole
impatto ambientale, dovevano, per questo motivo e prima di essere
autorizzati, formare oggetto di una domanda di autorizzazione ed essere
sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale conformemente
alle condizioni stabilite agli artt. 5-10 della direttiva 85/337
modificata.
111 Di conseguenza, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie
ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni di modifica e di
quella relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica
fosse preceduto da tale valutazione, e limitandosi ad allegare alle
domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale non
conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad
essa incombono in forza della direttiva 85/337 modificata.
112 Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato
tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle
autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle
attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché
l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione
dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10
della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle
modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10
della suddetta direttiva.
Sulle spese
113 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ha chiesto la condanna dell’Irlanda, che è risultata
soccombente, quest’ultima deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare
che:
- prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o
successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3
marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra
effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si
prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione
del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e
- il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una
centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di
Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una
valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli
artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o
successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.
2) L’Irlanda è condannata alle spese.
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