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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 19/06/2008, Proc. C-219/07
FAUNA E FLORA - Art. 30 Reg. (CE) n. 338/97 - Protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche - Divieto di detenzione dei mammiferi di
talune specie menzionate da tale regolamento o da questo non disciplinate -
Detenzione autorizzata in altri Stati membri - Provvedimenti per una
protezione maggiore - Legittimità - Convenzione sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
- Poteri del giudice del rinvio. Gli artt. 28 CE e 30 CE, di per sé o in
combinato disposto con il regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n.
338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, non ostano a una
normativa nazionale, ai sensi della quale il divieto d'importazione,
detenzione e commercio di mammiferi appartenenti a specie diverse da quelle
espressamente menzionate in tale normativa si applica a specie di mammiferi
non comprese nell'allegato A di detto regolamento se la tutela o il rispetto
degli interessi e delle esigenze menzionati non possono essere realizzati in
modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli
scambi intracomunitari. A tal proposito, si richiama l'art. 176 CE il quale
prevede che i provvedimenti di protezione che, come il regolamento n.
338/97, sono adottati in virtù dell'art. 175 CE non impediscono ai singoli
Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione
ancora maggiore, che devono essere compatibili con il Trattato (v. sentenza
23/10/2001, causa C‑510/99, Tridon). Pertanto, spetta al giudice del rinvio
verificare: - se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale
delle specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su
criteri oggettivi e non discriminatori; - se un procedimento inteso a
consentire agli interessati di ottenere l'iscrizione di specie di mammiferi
in detto elenco sia previsto, sia facilmente accessibile, possa concludersi
entro termini ragionevoli e se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve
essere motivato, questo sia impugnabile con ricorso esperibile in via
giurisdizionale; - se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una
specie di mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga
individuale per la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti
possano essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la
detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un rischio
reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui sopra, e se le
condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di mammiferi
non menzionate nell'elenco, relativo alla protezione e al benessere degli
animali, siano obiettivamente giustificate e non vadano al di là di quanto
necessario per garantire la finalità perseguita dalla normativa nazionale
nel suo insieme. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III,
19/06/2008, Proc. C-219/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 giugno 2008 (*)
Art. 30 CE - Regolamento (CE) n. 338/97 - Protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche - Divieto di detenzione dei mammiferi di
talune specie menzionate da tale regolamento o da questo non
disciplinate - Detenzione autorizzata in altri Stati membri
Nel procedimento C‑219/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) con
decisione 16 aprile 2007, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2007,
nella causa
Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW,
Andibel VZW
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha
Rodrigues (relatore), J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16
aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per il Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, dall'avv.
R. Portocarero, advocaat;
- per l'Andibel VZW dall'avv. P. Calus, advocaat;
- per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di
agente, assistita dall'avv. J.-F. De Bock, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol,
nonché dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse nonché dalle sig.re A. Falk
e S. Johannesson, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Stromsky e M.
van Beek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 30 CE e del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n.
338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag.
1).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito dell'esame di due ricorsi
di annullamento proposti dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato)
rispettivamente, dal Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW
(Consiglio nazionale degli allevatori e dei protettori di animali ASBL)
e dall'Andibel VZW, associazione senza scopo di lucro che riunisce
commercianti attivi nel settore della vendita di uccelli, animali da
compagnia e accessori per gli stessi, avverso il regio decreto 7
dicembre 2001 recante l'elenco degli animali che possono essere detenuti
(Moniteur belge del 14 febbraio 2002, pag. 5479; in prosieguo: il «regio
decreto»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del terzo ‘considerando' del regolamento n. 338/97:
«[L]e disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure
più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli
Stati membri, nel rispetto del Trattato, segnatamente per quanto
riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente
regolamento».
4 L'art. 1° del regolamento n. 338/97 così dispone:
«L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna
e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione
controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei
seguenti articoli.
Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei
principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo
2».
5 L'art. 2 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni:
«(…)
b) ‘Convenzione', la Convenzione sul commercio internazionale delle
specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
(…)
s) ‘specie', una specie, sottospecie o una loro popolazione;
t) ‘esemplare', qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie
elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi
derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce,
se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal
marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi
di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a
queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti
dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di
quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base
ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da
A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un ‘genitore'
appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia
parte o prodotto. Qualora i ‘genitori' di tale animale o pianta siano di
specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle
quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più
restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei ‘genitori' di un esemplare di
pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni
dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è
indicata a tal fine nell'allegato;
u) ‘commercio', l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione
dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso,
lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della
Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari
soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
(…)»
6 Ai sensi dell'art. 3 di questo stesso regolamento:
«1. L'allegato A comprende:
a) specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali
gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
b) qualsiasi specie che:
i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella
Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione
ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in
pericolo la sopravvivenza;
o
ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle
specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui
alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia
fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2. L'allegato B comprende:
a) le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo
quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non
hanno avanzato riserve;
b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le
quali è stata avanzata una riserva;
c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della
Convenzione;
i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere
incompatibile:
- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi
in certi paesi,
o
- con il mantenimento della popolazione totale a un livello
corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è
presente;
ovvero
ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire
l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono
a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che
figurano negli allegati A o B;
d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive
nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico
per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della
Comunità.
3. L'allegato C comprende:
a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da
quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non
hanno formulato riserve;
b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è
stata avanzata una riserva.
4. L'allegato D comprende:
a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui
l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una
vigilanza;
b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali
è stata avanzata una riserva.
5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente
regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della
Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche».
7 L'art. 8 dello stesso regolamento così prevede:
«1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in
qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini
commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la
detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari
delle specie elencate nell'allegato A.
2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in
particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.
(...)
5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari
delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente
dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della
loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità,
della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in
materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro
discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D
che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a
condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o
giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato
all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli
esemplari oggetto di acquisizione legale».
La normativa nazionale
8 L'art. 3 bis della legge 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al
benessere degli animali (Moniteur belge del 3 dicembre 1986, pag. 16382;
in prosieguo: la «legge relativa al benessere degli animali»), aggiunto
dall'art. 3 della legge 4 maggio 1995 (Moniteur belge del 28 luglio
1995, pag. 20360), recita:
«§ 1. È vietato tenere animali non appartenenti alle specie o categorie
indicate in un elenco stabilito dal Re. Siffatto elenco non pregiudica
la normativa relativa alla tutela delle specie animali minacciate.
§ 2. In deroga al § 1 possono essere tenuti animali di specie o
categorie diverse da quelle indicate dal Re:
1° in giardini zoologici;
2° da parte di laboratori;
3° a) da parte di privati, a condizione che questi possano presentare
prove che gli animali venivano tenuti prima dell'entrata in vigore del
decreto di cui al presente articolo. Siffatta prova non è richiesta per
i discendenti di tali animali, a condizione che essi si trovino presso
il primo proprietario;
b) da parte di privati riconosciuti dal ministro responsabile per
l'agricoltura, sentito il comitato di esperti di cui all'art.5,
paragrafo 2, secondo comma.
Il Re stabilisce la procedura per l'applicazione del disposto delle
lettere a) e b). Egli può inoltre stabilire condizioni particolari per
la detenzione e l'identificazione degli animali in questione;
4° da parte di veterinari, purché gli animali loro affidati da terzi
siano detenuti temporaneamente per trattamenti veterinari;
5° da parte di centri di accoglienza per animali, purché si tratti di un
soggiorno temporaneo di animali posti sotto sequestro, abbandonati, o
trovati senza che fosse possibile accertarne il proprietario;
6° da parte di negozi per animali, purché detengano gli animali per un
breve periodo e sempre che abbiano preventivamente stipulato un accordo
scritto con le persone fisiche o giuridiche di cui ai punti 1º, 2º, 3º
b) e 7º;
7° nei circhi o in mostre itineranti.
§ 3. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2, il Re può vietare ad
alcune delle persone fisiche o giuridiche elencate al paragrafo 2 la
detenzione di animali da lui indicati di altre specie o categorie».
9 L'art. 1° del regio decreto ha fissato al 1° giugno 2002, con riguardo
ai mammiferi, l'entrata in vigore dell'art. 3 bis della legge sul
benessere degli animali, l'art. 2 di detto regio decreto ha definito
l'elenco dei mammiferi che possono essere detenuti e gli artt. 3‑5 dello
stesso hanno stabilito le disposizioni di attuazione di cui all'art. 3
bis, paragrafo 2, 3°, secondo comma, di tale legge. Il regio decreto è
stato modificato con regio decreto 22 agosto 2002 (Moniteur belge del 25
settembre 2002, pag. 43346), che ha introdotto un diritto per ogni
domanda di riconoscimento di privati che desiderano tenere mammiferi non
indicati nell'elenco delle specie i cui esemplari possono essere tenuti
(art. 1) e ha ampliato tale elenco portando a 46 il numero delle specie
interessate (art. 2).
Cause principali e questioni pregiudiziali
10 Dinanzi al giudice del rinvio, il Nationale Raad van Dierenkwekers en
Liefhebbers VZW e l'Andibel VZW fanno valere che il regio decreto, in
combinato disposto con la legge relativa al benessere degli animali,
comporta un divieto assoluto di importazione da un altro Stato membro,
di detenzione e di commercio di mammiferi di specie non comprese
nell'elenco detto «positivo» allegato al regio decreto, mentre simile
divieto sarebbe in contrasto col regolamento n. 338/97, nonché col
Trattato, in particolare con l'art. 30 CE.
11 Il giudice del rinvio osserva che dal regio decreto consegue che,
salvi i casi elencati all'art. 3 bis, paragrafo 2, della legge sul
benessere degli animali, nessun mammifero non facente parte delle specie
contemplate in detto elenco può essere detenuto in Belgio. Un siffatto
decreto avrebbe un'innegabile influenza sul commercio tra gli Stati
membri.
12 Il Raad van State ha pertanto deciso di sospendere i procedimenti e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 30 [CE], di per sé o in combinato disposto con il
regolamento (...) n. 338/97 (...), debba essere interpretato nel senso
che un divieto di importazione e di commercio di animali, adottato in
esecuzione dell'art. 3 bis, paragrafo 1, della legge [sul benessere
degli animali], non è giustificato nei riguardi di mammiferi importati
da un altro Stato membro dell'Unione europea rientranti ne[gli allegati]
B, C o D [di tale] regolamento o in esso non contemplati, allorché
siffatti mammiferi sono tenuti in detto Stato membro ai sensi della sua
normativa e tale normativa è compatibile con le disposizioni [di questo
stesso] regolamento.
2) Se l'art. 30 [CE] o il regolamento n. 338/97 osti ad una normativa di
uno Stato membro che, a norma della legislazione esistente in materia di
benessere degli animali, vieti ogni uso commerciale di esemplari, salvo
nel caso in cui questi esemplari siano esplicitamente menzionati nella
citata normativa nazionale, laddove il fine di tutela di tali specie, ai
sensi dell'art. 30 [CE], possa essere realizzato in modo altrettanto
efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi
intracomunitari».
Sulle questioni pregiudiziali
13 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 28 CE e 30 CE, di per
sé o in combinato disposto con il regolamento n. 338/97, ostino a una
normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, ai
sensi della quale il divieto d'importazione, detenzione e commercio dei
mammiferi appartenenti a specie diverse da quelle espressamente
menzionate in tale normativa si applica a specie di mammiferi non
comprese nell'allegato A di detto regolamento.
14 Occorre anzitutto rilevare che, conformemente al terzo ‘considerando'
del regolamento n. 338/97, le disposizioni di quest'ultimo non
pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o
mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del Trattato,
segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie
contemplate da questo stesso regolamento.
15 D'altronde, l'art. 176 CE prevede che i provvedimenti di protezione
che, come il regolamento n. 338/97, sono adottati in virtù dell'art. 175
CE non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere
provvedimenti per una protezione ancora maggiore, che devono essere
compatibili con il Trattato (v. sentenza 23 ottobre 2001, causa
C‑510/99, Tridon, Racc. pag. I‑7777, punto 45).
16 Dalla decisione di rinvio emerge che, conformemente alla normativa in
esame nella causa principale, solo i mammiferi delle specie contemplate
dall'elenco di cui all'allegato I del regio decreto possono essere
detenuti, importati e commercializzati in Belgio, salvo i casi elencati
all'art. 3 bis, paragrafo 2, della legge relativa al benessere degli
animali.
17 Le questioni pregiudiziali riguardano il divieto di importazione,
detenzione e commercio dei mammiferi stabilito dalla normativa
controversa solamente nella parte in cui esso si applica alle specie di
mammiferi contemplate agli allegati B, C e D del regolamento n. 338/97,
nonché a quelle che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale
regolamento.
18 È pacifico che il regolamento n. 338/97 non prevede un divieto
generale di importazione e di commercio delle specie diverse da quelle
di cui al suo allegato A.
19 Per quanto riguarda più in particolare il divieto di uso commerciale
di esemplari di specie figuranti nell'allegato B del regolamento n.
338/97, la Corte ha già affermato che si tratta di una misura più
rigorosa ai sensi dell'art. 176 CE (sentenza Tridon, cit., punto 49).
Ciò vale anche per gli esemplari di specie figuranti negli allegati C e
D dello stesso regolamento, in quanto quest'ultimo non contiene alcuna
specifica disposizione contenente un divieto generale di uso commerciale
di questi. La stessa conclusione si impone a maggior ragione in merito
agli esemplari di specie non considerate da tale regolamento, non
essendo stata adottata alcuna misura di armonizzazione a livello
comunitario recante divieto dell'uso commerciale di questi.
20 Il regio decreto, comportando che esemplari di specie non menzionati
nell'allegato A del regolamento n. 338/97 non possano, in generale,
essere importati, detenuti e commercializzati in Belgio, constituisce
una normativa più rigorosa di detto regolamento, che deve pertanto
essere esaminata alla luce dell'art. 28 CE.
21 Una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale,
qualora si applichi a esemplari provenienti da un altro Stato membro,
può ostacolare gli scambi intracomunitari nell'accezione dell'art. 28 CE
(v., in tal senso, sentenza Tridon, cit., punto 49).
22 Infatti, costituisce una misura di effetto equivalente a una
restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE una disposizione
legislativa di uno Stato membro che vieta di mettere in commercio,
acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare,
trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o gratuito, importare o
usare merci che non siano state previamente autorizzate (v. in tal
senso, in particolare, sentenza 17 settembre 1998, causa C‑400/96,
Harpegnies, Racc. pag. I‑5121, punto 30).
23 La Corte ha anche dichiarato che una normativa che subordini la
commercializzazione di talune merci alla previa iscrizione di queste in
un «elenco positivo» rende la loro commercializzazione più difficile e
più costosa e, di conseguenza, ostacola gli scambi tra gli Stati membri
(v. in tal senso, in particolare, sentenza 5 febbraio 2004, causa
C‑24/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1277, punto 23).
24 Secondo il governo belga, la normativa in esame nella causa
principale, pur ostacolando la libera circolazione delle merci, persegue
uno scopo legittimo, vale a dire il benessere degli animali tenuti in
cattività. Essa si baserebbe sulla constatazione che la detenzione di
mammiferi è ammissibile solo in un limitato numero di casi, tenuto conto
delle esigenze psicologiche ed etologiche minime di tali mammiferi.
Detto governo rileva a questo proposito che, se risulta, tenuto conto di
tali esigenze, che esemplari di una data specie di mammiferi non possono
essere detenuti da chiunque senza che sia compromesso il loro benessere,
essi non possono essere iscritti nell'elenco positivo e,
conseguentemente, essere commercializzati, con riserva del regime
derogatorio di cui all'art. 3 bis, paragrafo 2, della legge sul
benessere degli animali. Detta normativa troverebbe pertanto la sua
giustificazione nella tutela della salute e della vita degli animali
considerati.
25 Inoltre, secondo il governo belga, la normativa controversa è
proporzionata allo scopo perseguito. Essa non prevedrebbe un divieto
assoluto di importazione di tali animali. Infatti, ai sensi dell'art. 3
bis, paragrafo 2, della legge relativa al benessere degli animali, gli
esemplari di specie o di categorie diverse da quelle figuranti
nell'elenco che costituisce l'allegato I del regio decreto potrebbero
tuttavia essere detenuti in particolare in giardini zoologici,
laboratori, circhi e mostre itineranti, ma anche da privati riconosciuti
dal ministro competente per la tutela degli animali e da negozi per
animali, purché abbiano preventivamente stipulato un accordo scritto con
le persone fisiche o giuridiche rientranti in una delle categorie
sopramenzionate.
26 Inoltre, l'elenco positivo sarebbe stato adottato previa
determinazione, da parte del Consiglio nazionale del benessere degli
animali, di criteri oggettivi, segnatamente sulla base di contributi di
scienziati e di specialisti. Tali criteri sarebbero i seguenti. In primo
luogo, gli animali dovrebbero essere facilmente sorvegliabili e
alloggiabili nel rispetto delle loro esigenze psicologiche, etologiche
ed ecologiche essenziali; in secondo luogo, essi non dovrebbero essere
di natura aggressiva né comportare un altro particolare pericolo per la
salute dell'uomo; in terzo luogo, essi non potrebbero appartenere a
specie i cui esemplari, secondo chiare indicazioni, una volta scappati
nell'ambiente, possono rimanervi e rappresentare, per tale motivo, una
minaccia ecologica, e, in quarto luogo, essi dovrebbero essere oggetto
di informazioni bibliografiche in merito alla loro detenzione. In caso
di contraddizione tra i dati o le informazioni disponibili sulla
detenibilità degli esemplari di una specie, nel dubbio dovrà decidersi a
favore dell'animale.
27 A tale riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la protezione
del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di
interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare,
all'adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla
protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che
istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340, pag. 110). La Corte ha
d'altronde rilevato più volte l'interesse che la Comunità nutre per la
salute e la protezione degli animali (v. sentenza 17 gennaio 2008, cause
riunite C‑37/06 e C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punti 22 e 23 nonché giurisprudenza ivi
citata).
28 Va ricordato, in secondo luogo, che, ai sensi dell'art. 30 CE, le
disposizioni degli artt. 28 CE e 29 CE lasciano impregiudicati i divieti
o le restrizioni giustificati, in particolare, da motivi di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali, purché tali divieti o
restrizioni non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né
una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, e che la
Corte ha affermato che la tutela della salute e della vita degli animali
costituisce un'esigenza fondamentale riconosciuta dal diritto
comunitario (v., in tal senso, sentenza 11 maggio 1999, causa C‑350/97,
Monsees, Racc. pag. I‑2921, punto 24).
29 Per quanto riguarda il rischio che gli esemplari, una volta scappati
nell'ambiente, possano rimanervi e rappresentare, per tale motivo, una
minaccia ecologica, va ricordato, in terzo luogo, come da una
giurisprudenza costante risulti che restrizioni alla libera circolazione
delle merci possono essere giustificate da esigenze imperative quali la
tutela dell'ambiente (v. sentenze 14 luglio 1998, causa C‑341/95,
Bettati, Racc. pag. I‑4355, punto 62, e 12 ottobre 2000, causa C‑314/98,
Snellers, Racc. pag. I‑8633, punto 55).
30 Se il principio di proporzionalità, che è alla base dell'ultima frase
dell'art. 30 CE, esige che la facoltà per gli Stati membri di vietare le
importazioni di animali provenienti da altri Stati membri nei quali sono
legalmente commercializzati sia limitata a quanto necessario per
raggiungere gli scopi di tutela legittimamente perseguiti (v. in tal
senso, in particolare, sentenza Harpegnies, cit., punto 34), occorre
prendere in considerazione, nell'applicare tale principio in un contesto
come quello della causa principale, la natura particolare degli
esemplari considerati, nonché gli interessi e le esigenze ricordati ai
punti 27‑29 della presente sentenza.
31 Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle
applicabili in un altro Stato membro non significa, di per sé, che
queste ultime siano sproporzionate e, quindi, incompatibili con il
diritto comunitario. Infatti, la mera circostanza che uno Stato membro
abbia scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro
Stato membro non può incidere sulla valutazione della necessità e della
proporzionalità delle disposizioni adottate in materia (v., in
particolare, sentenza 1° febbraio 2001, causa C‑108/96, Mac Quen e a.,
Racc. pag. I‑837, punti 33 e 34).
32 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nella causa
principale, un sistema basato su un elenco negativo, consistente nel
circoscrivere l'ambito del divieto alle sole specie di mammiferi
indicate in tale elenco, potrebbe non essere sufficiente per raggiungere
l'obiettivo di tutela o di rispetto degli interessi e delle esigenze
menzionati ai punti 27‑29 della presente sentenza. Infatti, il ricorso
ad un siffatto sistema significherebbe che, per tutto il tempo in cui
una specie di mammiferi non è iscritta sul detto elenco, gli esemplari
di detta specie possono essere liberamente detenuti, pur non essendo
stati oggetto di una valutazione scientifica in grado di garantire che
tale detenzione non comporti alcun rischio per la tutela di detti
interessi ed esigenze (v., per analogia, sentenza 12 luglio 2005, cause
riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc.
pag. I‑6451, punto 70).
33 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, una normativa, come
quella di cui alla causa principale, che subordini la detenzione di
mammiferi alla previa inscrizione delle specie cui essi appartengono in
un elenco positivo e che si applica anche agli esemplari di specie
legalmente detenuti in altri Stati membri è conforme al diritto
comunitario solo se sono soddisfatte varie condizioni (v. per analogia,
in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C‑344/90,
Commissione/Francia, Racc. pag. I‑4719, punti 8 e 16, nonché
Commissione/Francia, cit., punto 25).
34 Innanzitutto, la stesura di un siffatto elenco e le sue ulteriori
modifiche devono basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori (v.
in tal senso, in particolare, sentenza 23 settembre 2003, causa
C‑192/01, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑9693, punto 53).
35 Inoltre, detta normativa dev'essere corredata da un procedimento
inteso a consentire agli interessati di ottenere l'iscrizione di nuove
specie di mammiferi nell'elenco nazionale delle specie autorizzate.
Questo procedimento dev'essere facilmente accessibile, il che presuppone
che sia espressamente previsto in un atto di portata generale, deve
potersi concludere entro termini ragionevoli e, se sfocia in un diniego
dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo dev'essere impugnabile
con ricorso esperibile in via giurisdizionale (v., per analogia,
sentenze 16 luglio 1992, Commissione/Francia, cit., punto 9, nonché 5
febbraio 2004, Commissione/Francia, cit., punti 26 e 37).
36 Infine, una domanda volta ad ottenere l'iscrizione di una specie di
mammiferi in detto elenco può essere respinta dalle autorità
amministrative competenti solo se la detenzione di esemplari di tale
specie presenta un rischio reale per la tutela o il rispetto degli
interessi e delle esigenze menzionati ai punti 27‑29 della presente
sentenza (v. per analogia, in particolare, citate sentenze 16 luglio
1992, Commissione/Francia, punto 10, e 5 febbraio 2004,
Commissione/Francia, punto 27).
37 Ad ogni modo, una domanda volta ad ottenere l'iscrizione di una
specie nell'elenco delle specie di mammiferi di cui è autorizzata la
detenzione può essere respinta dalle autorità competenti soltanto sulla
base di una valutazione approfondita del rischio che presenta la
detenzione di esemplari della specie in questione per la tutela degli
interessi e delle esigenze menzionati ai punti 27‑29 della presente
sentenza, valutazione basata sui più affidabili dati scientifici
disponibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (v.
per analogia, in particolare, sentenza Alliance for Natural Health e a.,
cit., punto 73).
38 Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la
portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente,
inconcludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma
persista la probabilità di un danno reale per la salute delle persone o
degli animali o per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si
realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure
restrittive.
39 Peraltro, quanto a deroghe come quelle di cui all'art. 3 bis,
paragrafo 2, della legge relativa al benessere degli animali, occorre
rilevare che esse non devono condurre a favorire i prodotti nazionali,
poiché ciò costituirebbe una discriminazione arbitraria o una
restrizione dissimulata nei confronti dei prodotti importati da altri
Stati membri (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1980, causa
27/80, Fietje, Racc. pag. 3839, punto 14).
40 Per quanto riguarda specificamente condizioni come quelle stabilite
all'art. 3 bis, paragrafo 2, punti 3, lett. b), e 6, della legge
relativa al benessere degli animali, concernenti la detenzione di
esemplari di specie di mammiferi non contemplati nell'elenco allegato al
regio decreto da parte di privati o di negozi per animali, occorre
verificare se siffatte condizioni siano obiettivamente giustificate e
non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità
perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme.
41 Si deve perciò constatare che la valutazione della proporzionalità di
un regime come quello in esame nella causa principale, in particolare al
fine di accertare se l'obiettivo perseguito possa essere raggiunto
mediante misure che ledano in misura minore gli scambi intracomunitari,
non può essere effettuata, nel caso specifico, senza elementi
d'informazione supplementari su detto regime e sulla sua applicazione.
La valutazione dei criteri stabiliti e della loro applicazione, della
portata delle deroghe di cui all'art. 3 bis, paragrafo 2, della legge
relativa al benessere degli animali, nonché delle caratteristiche del
procedimento d'iscrizione, quali la sua accessibilità e le possibilità
di ricorso in caso di diniego di iscrizione, presuppone una concreta
analisi, basata segnatamente sui diversi testi applicabili, sulla
pratica nonché sugli studi scientifici, analisi che spetta al giudice di
rinvio effettuare (v., in tal senso, sentenza Tridon, cit., punto 58).
42 Alla luce delle precedenti considerazioni, si devono risolvere le
questioni sottoposte nel senso che gli artt. 28 CE e 30 CE, di per sé o
in combinato disposto con il regolamento n. 338/97, non ostano a una
normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, ai
sensi della quale il divieto d'importazione, detenzione e commercio di
mammiferi appartenenti a specie diverse da quelle espressamente
menzionate in tale normativa si applica a specie di mammiferi non
comprese nell'allegato A di detto regolamento se la tutela o il rispetto
degli interessi e delle esigenze menzionati ai punti 27‑29 della
presente sentenza non possono essere realizzati in modo altrettanto
efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi
intracomunitari.
43 Spetta al giudice del rinvio verificare:
- se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale delle
specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su
criteri oggettivi e non discriminatori;
- se un procedimento inteso a consentire agli interessati di ottenere
l'iscrizione di specie di mammiferi in detto elenco sia previsto, sia
facilmente accessibile, possa concludersi entro termini ragionevoli e
se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo
sia impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale;
- se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una specie di
mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga individuale per
la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti possano
essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la
detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un
rischio reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui
sopra, e
- se le condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di
mammiferi non menzionate in questo stesso elenco, come quelle di cui
all'art. 3 bis, paragrafo 2, punti 3, lett. b), e 6, della legge
relativa al benessere degli animali, siano obiettivamente giustificate e
non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità
perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli artt. 28 CE e 30 CE, di per sé o in combinato disposto con il
regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio, non ostano a una normativa nazionale, come
quella in esame nella causa principale, ai sensi della quale il divieto
d'importazione, detenzione e commercio di mammiferi appartenenti a
specie diverse da quelle espressamente menzionate in tale normativa si
applica a specie di mammiferi non comprese nell'allegato A di detto
regolamento se la tutela o il rispetto degli interessi e delle esigenze
menzionati ai punti 27‑29 della presente sentenza non possono essere
realizzati in modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno
restrittive per gli scambi intracomunitari.
Spetta al giudice del rinvio verificare:
- se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale delle
specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su
criteri oggettivi e non discriminatori;
- se un procedimento inteso a consentire agli interessati di ottenere
l'iscrizione di specie di mammiferi in detto elenco sia previsto, sia
facilmente accessibile, possa concludersi entro termini ragionevoli e
se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo
sia impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale;
- se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una specie di
mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga individuale per
la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti possano
essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la
detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un
rischio reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui
sopra, e
- se le condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di
mammiferi non menzionate in questo stesso elenco, come quelle di cui
all'art. 3 bis, paragrafo 2, punti 3, lett. b), e 6, della legge 14
agosto 1986, relativa alla protezione e al benessere degli animali, come
modificata dalla legge 4 maggio 1995, siano obiettivamente giustificate
e non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità
perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme.
Firme
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