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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 25/07/2008, Proc. C-237/07
ARIA - SALUTE - Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente -
Fissazione dei valori limite - Diritto di un terzo vittima di danni alla
salute alla predisposizione di un piano d'azione - Direttiva 96/62/CE.
In materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente,
l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE,
come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che, in caso
di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i
soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere
dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di
azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale,
di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino
misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Gli Stati membri hanno
come unico obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale,
nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a
ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie
di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti
valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e
dell'insieme degli interessi in gioco. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. II, 25/07/2008, Proc. C-237/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 luglio 2008 (*)
«Direttiva 96/62/CE - Valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente - Fissazione dei valori limite - Diritto di un terzo vittima di
danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione»
Nel procedimento C‑237/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania), con ordinanza 29 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 14
maggio 2007, nella causa tra
Dieter Janecek
e
Freistaat Bayern,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L.
Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk e J.‑C Bonichot (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülop, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5
giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Janecek, dal sig. R. Klinger, Rechtsanwalt;
- per il governo olandese, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M. De
Grave, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher
nonché dalle sig.re A. Alcover San Pedro e D. Recchia, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996,
96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55), come modificata dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU
L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 96/62»).
2 Questa domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra
il sig. Janecek ed il Freistaat Bayern in merito ad una domanda diretta
a che sia imposto a quest'ultimo di predisporre un piano di azione per
la qualità dell'aria nel settore della Landshuter Allee, in Monaco di
Baviera, dove risiede l'interessato; questo piano dovrebbe contenere le
misure da adottare a breve termine per garantire l'osservanza del limite
autorizzato dalla normativa comunitaria per quanto concerne le emissioni
di particelle fini PM10 nell'aria ambiente.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del dodicesimo ‘considerando' della direttiva 96/62:
«(…) Per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana, è
necessario che gli Stati membri intervengano quando vengono superati i
valori limite al fine di conformarsi a tali valori entro il termine
stabilito».
4 L'allegato I alla direttiva 96/62 contiene un elenco degli inquinanti
atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione
della qualità dell'aria ambiente. Il punto 3 di quest'elenco menziona le
«particelle fini quali la fuliggine (ivi compreso PM10)».
5 L'art. 7 della direttiva 96/62, intitolato «Miglioramento della
qualità dell'aria ambiente - Requisiti generali», così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il
rispetto dei valori limite.
(…)
3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure
da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei
valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio
e limitarne la durata. (…)».
6 L'art. 8 di questa direttiva, intitolato «Misure applicabili nelle
zone in cui i livelli superano il valore limite», enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati
in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre
il margine di superamento.
Allorché non è stato fissato un margine di superamento per un
determinato inquinante, le zone e gli agglomerati in cui il livello di
tale inquinante supera il valore limite sono equiparati alle zone e agli
agglomerati di cui al primo comma e si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.
2. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in
cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite
e il valore limite aumentato del margine di superamento.
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di
un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite
entro il periodo di tempo stabilito.
Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le
informazioni di cui all'allegato IV.
4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1 in cui il
livello di più inquinanti supera i valori limite, gli Stati membri
predispongono un piano integrato che interessi tutti gli inquinanti in
questione.
(…)».
7 L'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999,
1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41), così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le
concentrazioni di particelle PM10 nell'aria ambiente, valutate a norma
dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I
dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.
I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato III si
applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE».
8 L'allegato III, fase 1, punto 1, alla direttiva 1999/30 presenta, in
una tabella, i valori limite per le particelle fini PM10.
La normativa nazionale
9 La direttiva 96/62 è stata recepita nell'ordinamento tedesco mediante
la legge sulla protezione contro gli effetti nocivi sull'ambiente
dell'inquinamento dell'aria, acustico, delle vibrazioni e di altro
genere (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und änliche Vorgänge),
nella versione pubblicata il 26 settembre 2002 (BGBl I, pag. 3830),
quale modificata mediante legge 25 giugno 2005 (BGBl I, pag. 1865; in
prosieguo: la «legge tedesca in materia di lotta all'inquinamento»).
10 L'art. 45 della legge tedesca in materia di lotta all'inquinamento,
intitolato «Miglioramento della qualità dell'aria», così dispone:
«(1) Le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per
garantire l'osservanza dei valori delle emissioni stabiliti dall'art. 48
bis, in particolare mediante i piani previsti dall'art. 47.
(…)».
11 L'art. 47 della medesima legge, intitolato «Piani per la qualità
dell'aria, piani d'azione, legislazione dei Land», così dispone:
«(1) In caso di superamento dei valori limite, aumentati dei margini di
superamento legali e stabiliti mediante regolamento in forza dell'art.
48 bis, n. 1, le autorità competenti devono predisporre un piano per la
qualità dell'aria, che indichi le misure necessarie per ridurre in modo
duraturo gli inquinanti atmosferici in conformità a quanto imposto dal
regolamento.
(2) In caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie
di allarme delle emissioni definiti mediante regolamento in forza
dell'art. 48 bis, n. 1, l'autorità competente deve predisporre un piano
di azione che stabilisca le misure da adottare a breve termine, che
devono essere in grado di ridurre il rischio di superamento e limitarne
la durata. I piani di azione possono essere inseriti in un piano per la
qualità dell'aria, ai sensi del n. 1.
(…)».
12 Le soglie massime di emissione menzionate dall'art. 47 della legge
tedesca in materia di lotta all'inquinamento sono stabilite dal
ventiduesimo regolamento di esecuzione della detta legge, il cui art. 4,
n. 1, così dispone:
«Per le PM10, il valore limite delle emissioni nelle 24 ore, in
considerazione delle esigenze di tutela della salute umana, è pari a 50
µg/m3; i casi di superamento nel corso di un anno non possono superare
il numero di 35 (…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 Il sig. Janecek risiede lungo la Landshuter Allee, sulla
circonvallazione interna di Monaco di Baviera, a circa m 900 a nord di
una stazione di controllo della qualità dell'aria.
14 Le misurazioni effettuate in questa stazione hanno dimostrato che,
nel corso del 2005 e del 2006, il valore massimo per le emissioni di
particelle fini PM10 è stato superato ben più di 35 volte, laddove
questo numero di violazioni rappresenta il massimo autorizzato dalla
legge tedesca in materia di lotta all'inquinamento.
15 È pacifico che, per quanto riguarda il territorio del comune di
Monaco di Baviera, esiste un piano d'azione per la qualità dell'aria,
dichiarato obbligatorio il 28 dicembre 2004.
16 Tuttavia, il ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso
dinanzi al Verwaltungsgericht München, chiedendo che fosse ordinato al
Freistaat Bayern di predisporre un piano di azione per la qualità
dell'aria nel settore della Landshuter Allee, affinché vengano stabilite
le misure da adottare a breve termine per garantire l'osservanza del
numero massimo autorizzato di 35 violazioni annuali del valore stabilito
come soglia massima per le emissioni di particelle fini PM10. Il detto
giudice ha dichiarato il ricorso infondato.
17 Il Verwaltungsgerichtshof, adito in appello, ha adottato una
posizione differente, giudicando che i residenti interessati possono
pretendere dalle autorità competenti la predisposizione di un piano di
azione, ma che essi non possono chiedere che quest'ultimo contenga le
misure idonee a garantire l'osservanza a breve termine dei valori
massimi di emissione di particelle fini PM10. Secondo questo giudice, le
autorità nazionali sono obbligate soltanto a garantire che
quest'obiettivo venga perseguito mediante un piano di tal genere, nei
limiti del possibile e di quanto risulti proporzionato allo scopo. Di
conseguenza, esso ha ingiunto al Freistaat Bayern di predisporre un
piano di azione che rispettasse i suddetti obblighi.
18 Il sig. Janecek e il Freistaat Bayern hanno impugnato la sentenza del
Verwaltungsgerichtshof dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. Secondo
quest'ultimo giudice, il ricorrente nella causa principale non può
invocare nessun diritto alla predisposizione di un piano di azione in
forza dell'art. 47, n. 2, della legge tedesca in materia di lotta
all'inquinamento. Il detto giudice ritiene inoltre che né lo spirito né
la lettera dell'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62 attribuiscano un
diritto soggettivo alla predisposizione di un piano del genere.
19 Il giudice del rinvio spiega che, malgrado l'omessa adozione, persino
illecita, di un piano di azione non violi, secondo l'ordinamento
nazionale, i diritti del ricorrente nella causa principale, quest'ultimo
non è sprovvisto di strumenti per far rispettare la normativa. Infatti,
la tutela contro gli effetti nocivi delle particelle fini PM10 dovrebbe
essere garantita con misure indipendenti da un piano del genere, di cui
gli interessati hanno il diritto di pretendere la realizzazione da parte
delle autorità competenti. In questo modo sarebbe garantita una
protezione effettiva, in condizioni equivalenti a quelle risultanti
dalla formulazione di un piano di azione.
20 Il Bundesverwaltungsgericht riconosce tuttavia che una parte della
dottrina trae conclusioni differenti dalle disposizioni comunitarie in
questione, secondo le quali i terzi interessati avrebbero il diritto
alla predisposizione di un piano di azione; tale tesi parrebbe
confermata dalla sentenza 30 maggio 1991, causa C‑59/89,
Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2607).
21 Alla luce di ciò, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere
il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l'art. 7, n. 3, della direttiva (…) 96/62(…), sia da interpretare
nel senso che ad un terzo, che abbia subito danni alla salute, viene
conferito un diritto soggettivo all'adozione di un piano d'azione anche
allorquando, indipendentemente dal piano d'azione, lo stesso è in grado
di far valere il suo diritto alla difesa contro gli effetti nocivi per
la salute dovuti al superamento del valore massimo di emissione fissato
per le particelle di polveri fini PM10, agendo in giudizio per ottenere
l'intervento delle autorità competenti.
2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo:
se un terzo, esposto agli effetti nocivi per la salute prodotti dalle
particelle di polveri fini PM10, abbia diritto all'adozione di detto
piano d'azione recante misure da applicare a breve termine, atte a
garantire la stretta osservanza del valore massimo di emissione fissato
per le particelle di polveri fini PM10.
3) Qualora la seconda questione debba essere risolta in senso negativo:
in che misura, grazie ai provvedimenti definiti nel piano d'azione, il
rischio di superamento del valore massimo debba essere ridotto e la sua
durata circoscritta. Se il piano d'azione possa limitarsi, alla stregua
di un programma graduale, a misure che, pur non garantendo il rispetto
del valore massimo, contribuiscano ciò nondimeno al miglioramento a
breve termine della qualità dell'aria».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni presentate alla Corte
22 Il ricorrente nella causa principale asserisce che, in tutti i
casi in cui l'inosservanza, da parte delle autorità nazionali, delle
disposizioni di una direttiva diretta a proteggere la sanità pubblica
possa mettere a rischio la salute delle persone, queste ultime devono
poter invocare le norme di ordine pubblico che esse contengono [v., per
quanto riguarda la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/779/CEE,
relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per
l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU L 229, pag. 30),
sentenza 30 maggio 1991, causa C‑361/88, Commissione/Germania, Racc.
pag. I‑2567, punto 16, e, per quanto concerne le direttive del Consiglio
16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati
membri (GU L 194, pag. 26) e 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai
metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli
Stati membri (GU L 271, pag. 44) sentenza 17 ottobre 1991, causa
C‑58/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑4983, punto 14].
23 Poiché ritiene che la direttiva 96/62 miri a proteggere la salute
umana, il ricorrente nella causa principale sostiene che l'art. 7, n. 3,
della detta direttiva costituisce una norma di ordine pubblico, la quale
impone la predisposizione di un piano di azione una volta che esista
anche solo il semplice rischio di superamento di un valore massimo.
L'obbligo di predisporre un piano del genere in tale ipotesi, la cui
esistenza è pacifica nella controversia principale, costituirebbe di
conseguenza una norma di cui egli potrebbe valersi, in base alla
giurisprudenza citata nel punto precedente della presente motivazione.
24 Per quanto concerne il contenuto del piano di azione, il ricorrente
nella causa principale sostiene che esso deve prevedere tutte le misure
idonee affinché il periodo di superamento dei valori massimi sia il più
breve possibile. Ciò si ricaverebbe in particolare dall'economia
dell'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, il quale indica chiaramente
che i piani di azione devono essere redatti una volta che esista anche
solo il semplice rischio di superamento di questi valori, e dell'art. 8,
n. 3, della medesima direttiva, secondo il quale, quando i valori
massimi sono già superati, gli Stati membri devono adottare misure per
elaborare o porre in esecuzione un piano o un programma, che consenta di
raggiungere il valore massimo entro il termine stabilito.
25 Il governo olandese sostiene che l'art. 7, n. 3, della direttiva
96/62 non conferisce ai terzi un diritto soggettivo alla predisposizione
di un piano di azione. Gli Stati membri disporrebbero di un'ampia
discrezionalità tanto per l'adozione dei piani di azione, quanto per la
determinazione dei loro contenuti.
26 Dalla medesima disposizione si ricaverebbe che il legislatore
comunitario ha inteso lasciare agli Stati membri il potere di porre in
esecuzione un piano di azione e di adottare le misure accessorie, che
essi giudichino necessarie e adeguate per raggiungere il risultato
programmato.
27 Di conseguenza, l'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62 non imporrebbe
agli Stati membri nessun obbligo di risultato. L'ampia discrezionalità
di cui disporrebbero consentirebbe loro di ponderare diversi interessi e
di adottare provvedimenti concreti, i quali tengano conto tanto
dell'osservanza dei valori massimi quanto di altri interessi ed
obblighi, quali la libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
28 Pertanto, gli Stati membri sarebbero obbligati unicamente a porre in
esecuzione piani di azione, i quali indichino le misure da adottare a
breve termine per ridurre il rischio di superamento dei detti valori o
limitarne la durata.
29 Il governo austriaco ricorda che la Corte ha dichiarato che le
disposizioni del diritto comunitario, che stabiliscono valori massimi al
fine di tutelare la salute umana, conferiscono parimenti agli
interessati un diritto all'osservanza di questi valori, che essi possono
far valere in giudizio (sentenza 30 maggio 1991, causa C‑59/89,
Commissione/Germania, cit.).
30 Questo governo ritiene tuttavia che, sebbene l'art. 7, n. 3, della
direttiva 96/62 possa ritenersi direttamente efficace, da ciò non deriva
che questa disposizione stabilisca, a vantaggio dei soggetti
dell'ordinamento, un diritto soggettivo alla predisposizione di piani di
azione, dal momento che, a suo parere, essa mira unicamente all'adozione
di misure in grado di contribuire a garantire l'osservanza dei valori
massimi nel quadro dei programmi nazionali.
31 La Commissione asserisce che dalla lettera della direttiva 96/62, in
particolare dal combinato disposto degli artt. 7, n. 3, e 2, punto 5,
nonché dal dodicesimo ‘considerando' di quest'ultima, si ricava che la
fissazione dei valori massimi per le particelle fini PM10 mira alla
tutela della salute umana. Ebbene, la Corte avrebbe dichiarato, con
riferimento a disposizioni analoghe, che, in tutti i casi in cui il
superamento dei valori massimi possa mettere a rischio la salute delle
persone, queste ultime potevano invocare tali norme al fine di affermare
i loro diritti (citate sentenze 30 maggio 1991, causa C‑361/88,
Commissione/Germania, punto 16, e causa C‑59/89, Commissione/Germania,
punto 19, nonché 17 ottobre 1991, Commissione/Germania, punto 14).
32 I principi fissati in tali sentenze si applicherebbero ai piani di
azione di cui alla direttiva 96/62. Pertanto, l'autorità competente
sarebbe obbligata a predisporre piani del genere quando le condizioni
stabilite da questa direttiva sono soddisfatte. Ne discenderebbe che un
terzo interessato dal superamento di valori massimi potrebbe invocare il
suo diritto a che venga predisposto un piano di azione, necessario per
raggiungere l'obiettivo relativo a questi valori massimi fissato dalla
detta direttiva.
33 Per quanto concerne il contenuto dei piani di azione, la Commissione
basa la sua risposta sui termini dell'art. 7, n. 3, della direttiva
96/62, secondo i quali questi piani di azione devono prevedere misure
«da adottare a breve termine (…) al fine di ridurre il rischio [di un
superamento] e di limitarne la durata». Essa ritiene che l'autorità
competente disponga di un potere discrezionale per adottare le misure
che le sembrino più adeguate, a condizione che queste ultime siano
concepite alla luce di quanto sia effettivamente possibile e
giuridicamente adeguato realizzare, in modo da consentire un ritorno,
nel più breve tempo possibile, a livelli inferiori ai valori massimi
stabiliti.
Risposta della Corte
Per quanto concerne la predisposizione dei piani di azione
34 Con la sua prima questione, il Bundesverwaltungsgericht chiede se un
soggetto dell'ordinamento possa pretendere dalle competenti autorità
nazionali la predisposizione di un piano di azione nell'ipotesi,
prevista dall'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, di un rischio di
superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme.
35 Questa disposizione impone agli Stati membri un chiaro obbligo di
predisporre piani di azione sia in caso di rischio di superamento dei
valori massimi, sia in caso di rischio di superamento delle soglie di
allarme. Questa interpretazione, che deriva dalla semplice lettura
dell'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, è confermata del resto dal
dodicesimo ‘considerando' di quest'ultima. Quanto enunciato in merito ai
valori massimi vale a fortiori per quanto riguarda le soglie di allarme
relativamente alle quali, del resto, l'art. 2 di questa stessa
direttiva, il quale definisce le varie nozioni impiegate in
quest'ultima, dispone che gli Stati membri «devono immediatamente
intervenire a norma della presente direttiva».
36 Inoltre, in forza di una giurisprudenza consolidata della Corte, i
soggetti dell'ordinamento possono far valere nei confronti delle
autorità pubbliche disposizioni categoriche e sufficientemente precise
di una direttiva (v., in tal senso, sentenza 5 aprile 1979, causa
148/78, Ratti, Racc. pag. 1629, punto 20). È compito delle autorità e
dei giudici nazionali interpretare le disposizioni dell'ordinamento
nazionale in un senso che sia compatibile, nella maggiore misura
possibile, con gli obiettivi di questa direttiva (v., in tal senso,
sentenza 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing, Racc. pag.
I‑4135, punto 8). Qualora non sia possibile formulare un'interpretazione
del genere, è loro compito disapplicare le norme dell'ordinamento
nazionale incompatibili con la detta direttiva.
37 Come ha ricordato più volte la Corte, è incompatibile con il
carattere vincolante che l'art. 249 CE riconosce alla direttiva
escludere, in linea di principio, che l'obbligo che essa impone possa
essere invocato dagli interessati. Questa considerazione vale in modo
particolare per una direttiva, il cui scopo è quello di controllare
nonché ridurre l'inquinamento atmosferico e che mira, di conseguenza, a
tutelare la sanità pubblica.
38 Per tali ragioni la Corte ha dichiarato che, in tutti i casi in cui
l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle direttive relative alla
qualità dell'aria e a quella dell'acqua potabile, e che mirano a
tutelare la sanità pubblica, possa mettere in pericolo la salute delle
persone, queste ultime devono poter invocare le norme di ordine pubblico
che esse contengono (v. citate sentenze 30 maggio 1991, causa C‑361/88,
Commissione/Germania, e causa C‑59/89, Commissione/Germania, nonché 17
ottobre 1991, Commissione/Germania).
39 Da quanto sin qui esposto deriva che le persone fisiche o giuridiche
direttamente interessate da un rischio di superamento di valori massimi
o di soglie di allarme devono poter ottenere dalle autorità competenti,
eventualmente adendo i giudici competenti, la predisposizione di un
piano di azione una volta che esista un rischio del genere.
40 La circostanza che queste persone dispongano di altre procedure, in
particolare del potere di pretendere dalle competenti autorità
l'adozione di misure concrete per ridurre l'inquinamento, come previsto
dall'ordinamento tedesco, in base a quanto indicato dal giudice del
rinvio, è irrilevante a tal riguardo.
41 Infatti, da un lato, la direttiva 96/62 non contiene nessuna riserva
relativa a provvedimenti che possano essere adottati in forza di altre
disposizioni dell'ordinamento nazionale; dall'altro, essa istituisce una
procedura del tutto specifica di pianificazione che mira, come enunciato
dal suo dodicesimo ‘considerando', alla tutela dell'ambiente «nel suo
complesso», tenendo conto dell'insieme degli elementi da prendere in
considerazione quali, in particolare, le esigenze collegate al
funzionamento degli impianti industriali o agli spostamenti.
42 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che
l'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62 dev'essere interpretato nel senso
che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie
di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono
poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di
un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza
dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle
medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro
l'inquinamento atmosferico.
Per quanto concerne il contenuto dei piani di azione
43 Con le sue questioni seconda e terza, il Bundesverwaltungsgericht
chiede se le competenti autorità nazionali abbiano l'obbligo di adottare
misure le quali, a breve termine, consentano di raggiungere il valore
massimo o se le stesse possano limitarsi ad adottare quelle che
consentano di ridurre l'entità del superamento nonché di limitarne la
durata e che siano tali, di conseguenza, da consentire un miglioramento
progressivo della situazione.
44 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, i piani di azione
devono contenere le misure «da adottare a breve termine in casi di
rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme,
al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata». Dalla lettera
stessa risulta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adottare
misure tali da scongiurare qualsiasi superamento.
45 Al contrario, dall'economia della detta direttiva, la quale mira a
una riduzione integrata dell'inquinamento, si ricava che spetta agli
Stati membri adottare misure idonee a ridurre al minimo il rischio di
superamento e la sua durata, tenendo conto di tutte le circostanze
presenti e degli interessi in gioco.
46 In questa prospettiva occorre rilevare che, sebbene gli Stati membri
dispongano di un potere discrezionale, l'art. 7, n. 3, della direttiva
96/62 fissa alcuni limiti all'esercizio di quest'ultimo, i quali possono
essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso,
sentenza 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag.
I‑5403, punto 59), in relazione al carattere adeguato delle misure che
il piano di azione deve contenere nei confronti dell'obiettivo di
riduzione del rischio di superamento e di limitazione della sua durata,
in considerazione dell'equilibrio che occorre garantire tra tale
obiettivo e i diversi interessi pubblici e privati in gioco.
47 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni seconda e terza
dichiarando che gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare,
sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di
azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il
rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a
ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle
dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme
degli interessi in gioco.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996,
96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell'aria ambiente, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere
interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori
limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento
direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità
nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi
dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per
ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta
contro l'inquinamento atmosferico.
2) Gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, sotto il
controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a
breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di
superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a ritornare
gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette
soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli
interessi in gioco.
Firme
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