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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑239/07
ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE -
Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi -
Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di
trasporto e di distribuzione dell'elettricità. L'art. 20 della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli
obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non
la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione
dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso
alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai
clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete
desiderano connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel
senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli
impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di
trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per
esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli
impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella
licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione
e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non
discriminatori tra gli utenti delle reti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑239/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 ottobre 2008 (*)
«Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art.
20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi -
Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di
trasporto e di distribuzione dell'elettricità»
Nel procedimento C‑239/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (Lituania) con decisione 8 maggio 2007, pervenuta in cancelleria
il 14 maggio 2007, nel procedimento di controllo di legittimità
costituzionale proposto da:
Julius Sabatauskas e altri,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh,
J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24
aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Sabatauskas e a., dall'avv. G. Kaminskas, advokatas;
- per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra R.
Mackevičienė, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A.
Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima e dalla
sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 12 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26
giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176,
pag. 37, e sua rettifica in GU 2004, L 16, pag. 74; in prosieguo: la
«direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia
proposta dinanzi al Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte
costituzionale della Repubblica di Lituania) dai sigg. Sabatauskas e a.,
membri del Parlamento lituano, ai fini del controllo della legittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella
versione risultante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307 (Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX‑2307,
Žin., 2004, Nr. 107‑3964).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la
trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica.
Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore
dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure
da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni
nonché nella gestione dei sistemi».
4 I ‘considerando' 2, 4‑7, 13, 15 e 17 della direttiva recitano come
segue:
«2. L'esperienza nell'attuazione [della] direttiva [del Parlamento
europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU 1997, L 27,
pag. 20)] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia
elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei
prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività.
Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di
migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare
misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di
generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di
comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e
distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla
base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (...)
(...)
4. La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e
la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal Trattato
[CE], possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato
completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta
dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
5. Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno
pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle
questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai
differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.
6. Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia
fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi
ragionevoli.
7. Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di
fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi
di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio (...)
(...)
13. Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe
trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe
dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non
discriminatorio.
(...)
15. L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più
autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento
importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli
Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri
amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità
di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali
autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe
o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione
e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in
termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate
prima della loro entrata in vigore.
(...)
17. Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi
operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire
meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i
costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un
livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare
meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di
energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un
mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento
siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso,
dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare
l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere
il sistema».
5 L'art. 2 della direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto
segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
3. “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema
interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della
consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la
fornitura;
(...)
5. “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di
distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai
clienti, ma non comprendente la fornitura;
(…)
7. “clienti”: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
(...)
9. “clienti finali”: i clienti che acquistano energia elettrica per uso
proprio;
10. “clienti civili”: i clienti che acquistano energia elettrica per il
proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o
professionali;
(...)
12. “clienti idonei”: i clienti che sono liberi di acquistare energia
elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21
della presente direttiva;
(…)
18. “utenti del sistema”: le persone fisiche o giuridiche che
riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o
distribuzione;
19. “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica
ai clienti;
(…)».
6 Dall'art. 21, n. 1, lett. c), della direttiva risulta che, a partire
dal 1º luglio 2007, gli Stati membri devono provvedere a che tutti i
clienti siano clienti idonei ai sensi della direttiva.
7 L'art. 3 della direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio
pubblico e tutela dei consumatori», precisa quanto segue:
«(...)
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli
Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire
aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di
bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo
territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di
energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli,
facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la
fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un
fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di
distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni
e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23,
paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che
gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e
della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione
su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di
utenti.
Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera
trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del
mercato prevista dall'articolo 21.
(...)».
8 L'art. 5 della direttiva, intitolato «norme tecniche», così dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di
sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano
i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la
connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di
distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse,
dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme
tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e
non discriminatorie (…)».
9 L'art. 20 della direttiva, intitolato «Accesso dei terzi», precisa
quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso
dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su
tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato
obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli
Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo,
siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente
all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste
ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata
in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può
rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto
deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo
3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga
rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di
distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per
rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere
tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del
rilascio dell'informazione».
10 L'art. 23 della direttiva, intitolato «Autorità di regolamentazione»,
enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la
funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente
indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno
quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di
assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace
funzionamento del mercato, controllando in particolare:
(...)
c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per
effettuare le connessioni e le riparazioni;
(...)
f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di
elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non
discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei
vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche
rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata
di calore ed elettricità;
(...)
2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o
approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate
per calcolare o stabilire quanto segue:
a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese
le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie
consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in
modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle
reti;
(...)».
La normativa nazionale
11 Dalla decisione di rinvio risulta che il 1º luglio 2004 il Parlamento
lituano ha adottato la legge n. IX‑2307, che modifica la legge
sull'elettricità. Detta legge n. IX‑2307 aveva, in particolare, lo scopo
di recepire la direttiva nel diritto nazionale. Essa è entrata in vigore
il 10 luglio 2004.
12 L'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella versione
risultante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307, è così formulato:
«Il gestore della rete di trasmissione è tenuto a garantire che le
condizioni per la connessione alla rete di trasmissione dei generatori
di corrente, dei gestori della rete di distribuzione e delle
apparecchiature dei clienti siano conformi ai requisiti stabiliti per
legge e non siano discriminatori. L'apparecchiatura di un cliente può
essere connessa a una rete di trasmissione esclusivamente qualora il
gestore della rete di distribuzione rifiuti, a causa di requisiti
tecnici o operativi fissi, di connettere alla rete di distribuzione
l'apparecchiatura del cliente situata nel territorio indicato nella
licenza del gestore della rete di distribuzione».
Causa principale e questione pregiudiziale
13 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in Lituania, gli impianti
elettrici della maggioranza dei clienti, utenti dell'elettricità, sono
collegati a reti di distribuzione utilizzate da due gestori di tale tipo
di sistema. Questi due gestori sono i principali utenti delle reti di
trasmissione. Peraltro, cinque società gestiscono reti locali di
distribuzione destinate a soddisfare il loro fabbisogno e quello di
persone che abitano in un territorio di modesta estensione. Infine, sei
società che gestiscono imprese industriali sono collegate direttamente a
talune reti di trasmissione. Tali collegamenti datano del periodo
sovietico, si riferiscono cioè ad un'epoca in cui non esisteva la
distinzione tra la produzione, la trasmissione e la distribuzione
dell'elettricità. Ne è derivato che taluni utenti di elettricità sono
rimasti collegati agli impianti di dette imprese industriali e che il
loro approvvigionamento dipende dalle capacità tecniche e finanziarie di
dette imprese.
14 In seguito alla modifica, operata dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307,
della legge sull'elettricità e, in particolare, del suo art. 15, n. 2, i
nuovi clienti non possono scegliere liberamente il tipo di rete a cui
collegare i loro impianti e devono collegarsi alla rete di
distribuzione. Soltanto nel caso in cui il gestore della rete di
distribuzione rifiuti il collegamento alla sua rete a causa di vincoli
tecnici o di gestione, il cliente interessato può collegare i suoi
impianti alla rete di trasmissione.
15 Al Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas è stata sottoposta da
un gruppo di parlamentari un'istanza intesa a far controllare la
conformità alla Costituzione dell'art. 15, n. 2, della legge
sull'elettricità, nella sua versione derivante dalla legge 1º luglio
2004, n. IX‑2307. Tale giudice ricorda che, in conformità all'art. 102
della Costituzione, esso è incaricato di controllare la conformità delle
leggi alla Costituzione. Esso precisa di poter essere adito, in
particolare, da un gruppo di parlamentari. Quando esamina la
costituzionalità di una legge, esso dirime una controversia tra colui o
coloro che lo adiscono e l'istituzione che ha adottato la legge
contestata, cioè il Parlamento lituano. Le sue decisioni non sono
soggette ad impugnazione.
16 Il Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas precisa che, secondo la
Costituzione, le norme giuridiche dell'Unione europea appartengono
all'ordinamento giuridico della Repubblica di Lituania e che, nel caso
in cui questo effetto derivi dai Trattati sui quali è basata l'Unione,
tali norme sono di diretta applicazione e, in caso di conflitto di
leggi, esse prevalgono sulla norma nazionale. Orbene, poiché la
direttiva è stata adottata sulla base degli artt. 45 CE, 55 CE e 95 CE,
il giudice del rinvio ritiene che occorra interpretare l'art. 15, n. 2,
della legge sull'elettricità nella sua versione derivante dalla legge 1º
luglio 2004, n. IX‑2307, alla luce della direttiva.
17 Secondo i parlamentari che hanno adito tale giudice, detto art. 15,
n. 2, non sancisce la libertà del cliente di scegliere tra una rete di
trasmissione o una rete di distribuzione per collegarvi i suoi impianti.
L'art. 20 della direttiva, dunque, non istituirebbe una restrizione
esplicita al collegamento degli impianti di un cliente del servizio
elettrico ad una rete di trasmissione, né un obbligo di procedere a tale
collegamento esclusivamente alla rete di distribuzione.
18 Dalla decisione di rinvio risulta che il Parlamento lituano ritiene,
al contrario, che gli Stati membri abbiano piena discrezionalità nel
determinare le norme di collegamento alla rete elettrica. Dinanzi al
giudice del rinvio viene fatta valere una lettera del sig. Piebalgs,
commissario europeo all'energia, del 21 dicembre 2005, nella quale si
precisa che la direttiva «non impone di conferire al cliente il diritto
di scegliere discrezionalmente tra il collegamento ad una rete di
trasmissione o quello ad una rete di distribuzione. Il cliente ha
semplicemente diritto ad essere collegato alla rete elettrica;
l'attuazione concreta di tale diritto è questione che rientra
nell'ambito di applicazione del principio di sussidiarietà».
19 Il giudice del rinvio constata che risulta dal testo dell'art. 20, n.
1, della direttiva che spetta agli Stati membri istituire un sistema in
cui i clienti che lo chiedono possono accedere sia alle reti di
trasmissione sia alle reti di distribuzione. Tuttavia, il giudice del
rinvio constata anche che le questioni di collegamento alle reti
dell'elettricità devono essere valutate alla luce delle disposizioni
della direttiva, in particolare del suo art. 3, che perseguono scopi di
natura sociale, cioè la fornitura del servizio universale, la tutela dei
consumatori o la tutela dell'ambiente. Orbene, l'art. 15, n. 2, della
legge sull'elettricità, nella versione risultante dalla legge 1º luglio
2004, n. IX-2307, parrebbe perseguire anch'esso tali obiettivi.
20 In tale contesto, il Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ha
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se occorra interpretare l'art. 20 della direttiva (…) nel senso che
esso obbliga gli Stati membri ad adottare una normativa in forza della
quale, posto che la rete elettrica disponga della necessaria capacità,
qualsiasi terzo ha il diritto di scegliere, a sua discrezione, la rete -
di trasmissione o di distribuzione elettrica - alla quale desidera
connettersi e il gestore della relativa rete è obbligato a dargli
l'accesso alla rete».
Sulla questione pregiudiziale
21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 20 della
direttiva debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri
devono emanare una regolamentazione nella quale sia previsto, da un
lato, che qualsiasi terzo possa scegliere discrezionalmente il tipo di
rete, sia esso di trasmissione o di distribuzione, al quale desidera
accedere o collegarsi e, dall'altro, che il gestore della rete è tenuto
a consentirgli di accedere o collegarsi alla sua rete nei limiti in cui
quest'ultima disponga della capacità necessaria.
Osservazioni presentate alla Corte
22 Le ricorrenti nella causa principale sostengono che l'art. 20 della
direttiva obbliga gli Stati membri a istituire un sistema d'accesso alle
reti che consenta a tutti i clienti che lo chiedono di accedere sia alle
reti di trasmissione sia alle reti di distribuzione. La sola eccezione a
tale principio sarebbe enunciata al n. 2 dello stesso articolo.
Risulterebbe dalla definizione del termine «trasmissione», data all'art.
2 della direttiva, che la trasmissione dell'elettricità al cliente può
essere diretta, cioè effettuata senza utilizzare la rete di
distribuzione.
23 L'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella sua versione
derivante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307, non conferirebbe al
cliente la libertà di scelta della rete alla quale i suoi impianti
devono essere collegati. Tale disposizione sarebbe, pertanto,
discriminatoria e in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Tale
assenza di possibilità di scelta violerebbe i diritti dei consumatori.
24 I governi lituano e finlandese, cui all'udienza si è unita la
Commissione, sostengono che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 20
della direttiva, occorre distinguere tra le nozioni di «accesso alla
rete» e di «connessione alla rete». L'accesso alla rete includerebbe la
possibilità di utilizzare la rete in funzione di una tariffa pubblicata.
La connessione alla rete riguarderebbe il collegamento fisico alla rete.
Detto art. 20 contemplerebbe soltanto gli obblighi che gli Stati membri
devono soddisfare per consentire un libero accesso dei terzi alle reti
di trasmissione e di distribuzione dell'elettricità e non le questioni
relative alla connessione a tali reti.
25 Il governo lituano considera che la direttiva non prevede per gli
Stati membri alcun obbligo per quanto riguarda la connessione dei
clienti alle reti, fatta eccezione per gli obblighi di servizio
universale che sono previsti all'art. 3, n. 3, della direttiva.
26 Tale governo afferma che il cliente, connettendosi ad una rete
elettrica, accede a tale rete. La regolamentazione nazionale di cui
trattasi nella causa principale gli garantirebbe, quindi, sicuramente
l'accesso alle reti elettriche e garantirebbe, peraltro, il rispetto
degli obblighi del servizio pubblico e della fornitura del servizio
universale previsti all'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva.
27 Per il resto, gli Stati membri conserverebbero la piena
discrezionalità di prevedere in via prioritaria la connessione dei
clienti alle reti di distribuzione e, solo in subordine, la connessione
alle reti di trasmissione. Il sistema attuato dalla regolamentazione
nazionale di cui trattasi nella causa principale avrebbe in particolare
l'obiettivo di evitare che clienti di grandi dimensioni si colleghino
direttamente alle reti di trasmissione con l'effetto di far sopportare
l'onere relativo alle reti di distribuzione soltanto ai piccoli clienti
e, quindi, di far aumentare i prezzi dell'elettricità dal 10 al 30%.
Peraltro, la libera scelta della connessione ad una rete di trasmissione
nuocerebbe allo sviluppo ottimale delle reti.
28 Per il governo finlandese, la nozione di «terzi» di cui all'art. 20
della direttiva designa un fornitore di elettricità diverso dall'unità
di un'impresa verticalmente integrata che garantisce la produzione o la
fornitura dell'elettricità. Tale disposizione non riguarderebbe, dunque,
l'accesso dei consumatori alle reti.
29 Secondo il governo italiano, la direttiva non riconosce al cliente la
libertà di scegliere a sua discrezione la rete alla quale intende
collegarsi. Esso dovrebbe previamente conformarsi al «sistema d'accesso»
attuato dalla regolamentazione nazionale. Il cliente disporrebbe così di
un diritto di accesso al sistema sottoposto a condizione. Tuttavia, se
gli Stati membri potessero obbligare i clienti a rivolgersi anzitutto ad
un gestore di rete di distribuzione, si configurerebbe una violazione
della libertà di scelta del cliente e vi sarebbe il rischio di
un'applicazione discriminatoria delle regole di accesso da parte del
gestore della rete di distribuzione.
30 Secondo la Commissione, poiché la questione della connessione non ha
alcuna incidenza diretta sulla liberalizzazione del mercato interno,
essa è lasciata alla competenza degli Stati membri, fatta eccezione per
la connessione dei clienti più vulnerabili, per i quali gli Stati membri
devono porre in essere un servizio universale, in conformità all'art. 3,
n. 3, della direttiva.
Soluzione della Corte
31 Occorre ricordare che l'obiettivo della direttiva consiste nel
migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
Secondo il sesto e il settimo ‘considerando' della stessa, l'accesso
alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli è
necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed è di
fondamentale importanza per completare il mercato interno dell'energia
elettrica (v. sentenza 22 maggio 2008, causa C‑439/06, citiworks, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punti 38 e 40).
32 Il quarto ‘considerando' della direttiva precisa che un mercato
completamente aperto deve consentire al consumatore la libera scelta dei
fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
33 La Corte ne ha dedotto, da un lato, che, per garantire che i clienti
idonei possano scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi
devono poter accedere alle reti di trasmissione e di distribuzione che
trasportano l'elettricità fino al cliente e, dall'altro, che il libero
accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione costituisce
una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare
per completare il mercato interno dell'energia elettrica (v. sentenza
citiworks, cit., punti 43 e 44).
34 Per risolvere la questione sottoposta occorre accertare cosa si
intende con le nozioni di «accesso alla rete» e di «terzi» ai sensi
dell'art. 20 della direttiva e individuare gli obblighi che tale art. 20
impone agli Stati membri per assicurare l'accesso dei terzi alle reti.
35 L'art. 20, n. 1, della direttiva enuncia che gli Stati membri
provvedono all'attuazione di «un sistema di accesso dei terzi ai sistemi
di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate,
praticabili a tutti i clienti idonei», ed «applicato obiettivamente e
senza discriminazioni tra gli utenti del sistema».
36 Per quanto riguarda, anzitutto, la nozione di «accesso alla rete», è
necessario esaminare se, come hanno sostenuto i governi lituano e
finlandese, nonché la Commissione, all'udienza, le nozioni di «accesso
alla rete» e di «connessione alla rete» debbano essere tenute distinte.
37 Occorre constatare, al riguardo, la differenza tra talune versioni
linguistiche della direttiva. Infatti, sia la prima frase del n. 1
dell'art. 20, sia la prima frase del n. 2 dello stesso articolo
utilizzano, in diverse versioni linguistiche, il termine «accesso». Ciò
accade, in particolare, nelle versioni in lingua spagnola («acceso»),
tedesca («Zugang»), inglese («access»), francese («accès»), nonché
italiana («accesso»). Per contro, la versione di lingua lituana della
direttiva utilizza, al n. 1 dell'art. 20, il termine «prieiga», che in
francese si traduce con «accès» («accesso»), mentre, al n. 2 dello
stesso articolo, viene impiegato il termine «prisijungti», traducibile
in francese con i termini «connecter» («connettere») oppure «raccorder»
(«collegare»). Il termine «prisijungti» viene impiegato anche nei
‘considerando' secondo e sesto della versione in lingua lituana della
direttiva, mentre le altre versioni linguistiche citate utilizzano il
termine «accesso» o il suo equivalente.
38 Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in
una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può
essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa
disposizione né si può attribuire ad essa a tal riguardo un carattere
prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale
modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in
modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenze 12 novembre 1998,
causa C‑149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I‑7053,
punto 16, e 3 aprile 2008, causa C‑187/07, Endendijk, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 23).
39 In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un
testo comunitario, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in
funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte
(sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co., Racc. pag.
I‑1157, punto 42, nonché 1° aprile 2004, causa C‑1/02, Borgmann, Racc.
pag. I‑3219, punto 25, nonché Endendijk, cit., punto 24).
40 Occorre constatare che i termini «accesso» e «connessione» compaiono
nella direttiva con significati differenziati. Il termine «accesso» è
collegato all'approvvigionamento elettrico, inclusi, in particolare, la
qualità, la regolarità e i costi del servizio. Esso viene spesso
impiegato nell'ambito della garanzia di tariffe non discriminatorie.
Così, risulta dal dodicesimo e tredicesimo ‘considerando' della
direttiva che l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima
della loro entrata in vigore garantisce tariffe di trasmissione e di
distribuzione non discriminatorie, dal sesto ‘considerando' della stessa
che l'accesso alla rete deve essere fornito senza discriminazioni, in
modo trasparente e a prezzi ragionevoli, dal quindicesimo ‘considerando'
della direttiva che l'intervento di autorità nazionali di
regolamentazione garantisce l'esistenza di condizioni di accesso non
discriminatorio alla rete e dal diciassettesimo ‘considerando' della
stessa che è necessario attuare meccanismi di bilanciamento non
discriminatori e che rispecchino i costi per garantire a tutti gli
operatori di mercato un accesso effettivo sul mercato.
41 Il termine «connessione» viene piuttosto utilizzato in un contesto di
tipo tecnico e riguarda il collegamento fisico alla rete. Così l'art. 5
della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché siano
elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti
tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione
alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione,
delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di
interconnessione e delle linee dirette. Del pari, l'art. 23, n. 1, lett.
c), della direttiva precisa che le autorità di regolamentazione hanno il
compito di garantire la non discriminazione e una concorrenza effettiva,
in particolare per quanto riguarda il tempo impiegato dalle imprese di
trasmissione e di distribuzione per effettuare le connessioni. Le
medesime autorità hanno anche, ai sensi dell'art. 23, n. 2, lett. a),
della direttiva, il compito di fissare o approvare le metodologie per
calcolare o stabilire le condizioni di connessione alle reti. Sul punto,
e come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al paragrafo 33 delle
sue conclusioni, detto art. 23, n. 2, lett. a), impiega nella stessa
frase i termini «accesso» e «connessione». Ne deriva che i due termini
contemplano accezioni diverse. Occorre, peraltro, menzionare l'art. 3,
n. 3, della direttiva, nel quale si precisa che, per garantire la
fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono imporre alle
imprese di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alle loro
reti.
42 Risulta, pertanto, da tale esame delle disposizioni della direttiva
che, come ha indicato l'avvocato generale ai paragrafi 34 e 36 delle sue
conclusioni, per accesso alla rete si intende il diritto di utilizzare
le reti elettriche, mentre la connessione corrisponde al collegamento
fisico alla rete. L'art. 20 della direttiva precisa gli obblighi degli
Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso alle reti e non in
merito alla connessione ad esse.
43 Pertanto, in quanto, da una parte, la trasmissione e la distribuzione
non comprendono la fornitura dell'elettricità e, dall'altra, i clienti
idonei devono poter scegliere liberamente i loro fornitori, mentre
questi ultimi devono poter accedere alle reti, come si è ricordato al
punto 33 della presente sentenza, ne deriva che, per i clienti idonei,
il diritto di accesso alla rete va esercitato per il tramite di un
fornitore che detti clienti devono poter scegliere liberamente. Come
l'avvocato generale ha precisato al paragrafo 41 delle conclusioni, tale
libertà di scelta è altrettanto garantita sia che il fornitore colleghi
i clienti ad una rete di trasmissione sia che li colleghi ad una rete di
distribuzione.
44 Per quanto riguarda, poi, la nozione di «terzi», si deve constatare
che il testo stesso dell'art. 20, n. 1, della direttiva precisa detta
nozione, avvalendosi anche di quella di «utenti del sistema», che è
definita all'art. 2, punto 18, della direttiva e include le persone
fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di
trasmissione o di distribuzione. I clienti figurano tra queste persone.
45 Ne deriva che, includendo gli utenti del sistema nel suo ambito di
applicazione, l'art. 20, n. 1, della direttiva conferisce anche ai
clienti idonei un diritto di accesso non discriminatorio alle reti.
46 Uno degli obiettivi della direttiva è che l'accesso alla rete sia
libero, il che costituisce, come si è ricordato al punto 33 della
presente sentenza, una misura essenziale per completare il mercato
interno dell'energia elettrica, e che tale accesso alla rete sia fondato
su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti, nonché su
tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore, e non sia
discrezionale.
47 Ne risulta che gli Stati membri conservano un margine di manovra per
orientare gli utenti del sistema verso tale o tal altro tipo di rete, a
condizione tuttavia di tenere un comportamento non discriminatorio e
basato su considerazioni obiettive. Gli utenti del sistema hanno,
pertanto, il diritto di accedere ad una rete elettrica, ma gli Stati
membri possono decidere su quale tipo di rete la connessione dovrà
essere fatta. Occorre, tuttavia, verificare che i criteri adottati dagli
Stati membri siano obiettivi e non discriminatori.
48 Sotto questo profilo, l'intento di evitare che clienti di grandi
dimensioni si colleghino direttamente alle reti di trasmissione, con
l'effetto di far sopportare soltanto ai piccoli clienti l'onere dei
costi relativi alle reti di distribuzione e, quindi, di far aumentare i
prezzi dell'energia elettrica, può giustificare l'obbligo di connettersi
in via prioritaria ad una rete di distribuzione. Spetta, tuttavia, al
giudice nazionale verificare se tali motivi siano reali e siano basati
su criteri obiettivi e non discriminatori.
49 Risulta dall'insieme di tali considerazioni che occorre risolvere la
questione sottoposta dichiarando che l'art. 20 della direttiva deve
essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati
membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei
terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia
elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti
che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti
idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano
connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che
non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti
di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione
soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze
tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti
di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza.
Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e
l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e
non discriminatori tra gli utenti delle reti.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26
giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere
interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri
soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi
alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e
che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati
membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di
scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.
Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad
una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un
cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione
soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze
tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti
di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza.
Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e
l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e
non discriminatori tra gli utenti delle reti.
Firme
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