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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑239/07



ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità. L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑239/07


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 ottobre 2008 (*)

«Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità»



Nel procedimento C‑239/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania) con decisione 8 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2007, nel procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da:

Julius Sabatauskas e altri,



LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Sabatauskas e a., dall'avv. G. Kaminskas, advokatas;

- per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37, e sua rettifica in GU 2004, L 16, pag. 74; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia proposta dinanzi al Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) dai sigg. Sabatauskas e a., membri del Parlamento lituano, ai fini del controllo della legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella versione risultante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307 (Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX‑2307, Žin., 2004, Nr. 107‑3964).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».

4 I ‘considerando' 2, 4‑7, 13, 15 e 17 della direttiva recitano come segue:

«2. L'esperienza nell'attuazione [della] direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20)] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (...)

(...)

4. La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal Trattato [CE], possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

5. Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

6. Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

7. Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio (...)

(...)

13. Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

(...)

15. L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(...)

17. Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema».

5 L'art. 2 della direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

3. “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

(...)

5. “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

(…)

7. “clienti”: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;

(...)

9. “clienti finali”: i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;

10. “clienti civili”: i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

(...)

12. “clienti idonei”: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;

(…)

18. “utenti del sistema”: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;

19. “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

(…)».

6 Dall'art. 21, n. 1, lett. c), della direttiva risulta che, a partire dal 1º luglio 2007, gli Stati membri devono provvedere a che tutti i clienti siano clienti idonei ai sensi della direttiva.

7 L'art. 3 della direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», precisa quanto segue:

«(...)

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.

(...)».

8 L'art. 5 della direttiva, intitolato «norme tecniche», così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie (…)».

9 L'art. 20 della direttiva, intitolato «Accesso dei terzi», precisa quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione».

10 L'art. 23 della direttiva, intitolato «Autorità di regolamentazione», enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

(...)

c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

(...)

f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

(...)

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

(...)».

La normativa nazionale

11 Dalla decisione di rinvio risulta che il 1º luglio 2004 il Parlamento lituano ha adottato la legge n. IX‑2307, che modifica la legge sull'elettricità. Detta legge n. IX‑2307 aveva, in particolare, lo scopo di recepire la direttiva nel diritto nazionale. Essa è entrata in vigore il 10 luglio 2004.

12 L'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella versione risultante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307, è così formulato:

«Il gestore della rete di trasmissione è tenuto a garantire che le condizioni per la connessione alla rete di trasmissione dei generatori di corrente, dei gestori della rete di distribuzione e delle apparecchiature dei clienti siano conformi ai requisiti stabiliti per legge e non siano discriminatori. L'apparecchiatura di un cliente può essere connessa a una rete di trasmissione esclusivamente qualora il gestore della rete di distribuzione rifiuti, a causa di requisiti tecnici o operativi fissi, di connettere alla rete di distribuzione l'apparecchiatura del cliente situata nel territorio indicato nella licenza del gestore della rete di distribuzione».

Causa principale e questione pregiudiziale

13 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in Lituania, gli impianti elettrici della maggioranza dei clienti, utenti dell'elettricità, sono collegati a reti di distribuzione utilizzate da due gestori di tale tipo di sistema. Questi due gestori sono i principali utenti delle reti di trasmissione. Peraltro, cinque società gestiscono reti locali di distribuzione destinate a soddisfare il loro fabbisogno e quello di persone che abitano in un territorio di modesta estensione. Infine, sei società che gestiscono imprese industriali sono collegate direttamente a talune reti di trasmissione. Tali collegamenti datano del periodo sovietico, si riferiscono cioè ad un'epoca in cui non esisteva la distinzione tra la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità. Ne è derivato che taluni utenti di elettricità sono rimasti collegati agli impianti di dette imprese industriali e che il loro approvvigionamento dipende dalle capacità tecniche e finanziarie di dette imprese.

14 In seguito alla modifica, operata dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307, della legge sull'elettricità e, in particolare, del suo art. 15, n. 2, i nuovi clienti non possono scegliere liberamente il tipo di rete a cui collegare i loro impianti e devono collegarsi alla rete di distribuzione. Soltanto nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione rifiuti il collegamento alla sua rete a causa di vincoli tecnici o di gestione, il cliente interessato può collegare i suoi impianti alla rete di trasmissione.

15 Al Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas è stata sottoposta da un gruppo di parlamentari un'istanza intesa a far controllare la conformità alla Costituzione dell'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella sua versione derivante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307. Tale giudice ricorda che, in conformità all'art. 102 della Costituzione, esso è incaricato di controllare la conformità delle leggi alla Costituzione. Esso precisa di poter essere adito, in particolare, da un gruppo di parlamentari. Quando esamina la costituzionalità di una legge, esso dirime una controversia tra colui o coloro che lo adiscono e l'istituzione che ha adottato la legge contestata, cioè il Parlamento lituano. Le sue decisioni non sono soggette ad impugnazione.

16 Il Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas precisa che, secondo la Costituzione, le norme giuridiche dell'Unione europea appartengono all'ordinamento giuridico della Repubblica di Lituania e che, nel caso in cui questo effetto derivi dai Trattati sui quali è basata l'Unione, tali norme sono di diretta applicazione e, in caso di conflitto di leggi, esse prevalgono sulla norma nazionale. Orbene, poiché la direttiva è stata adottata sulla base degli artt. 45 CE, 55 CE e 95 CE, il giudice del rinvio ritiene che occorra interpretare l'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità nella sua versione derivante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307, alla luce della direttiva.

17 Secondo i parlamentari che hanno adito tale giudice, detto art. 15, n. 2, non sancisce la libertà del cliente di scegliere tra una rete di trasmissione o una rete di distribuzione per collegarvi i suoi impianti. L'art. 20 della direttiva, dunque, non istituirebbe una restrizione esplicita al collegamento degli impianti di un cliente del servizio elettrico ad una rete di trasmissione, né un obbligo di procedere a tale collegamento esclusivamente alla rete di distribuzione.

18 Dalla decisione di rinvio risulta che il Parlamento lituano ritiene, al contrario, che gli Stati membri abbiano piena discrezionalità nel determinare le norme di collegamento alla rete elettrica. Dinanzi al giudice del rinvio viene fatta valere una lettera del sig. Piebalgs, commissario europeo all'energia, del 21 dicembre 2005, nella quale si precisa che la direttiva «non impone di conferire al cliente il diritto di scegliere discrezionalmente tra il collegamento ad una rete di trasmissione o quello ad una rete di distribuzione. Il cliente ha semplicemente diritto ad essere collegato alla rete elettrica; l'attuazione concreta di tale diritto è questione che rientra nell'ambito di applicazione del principio di sussidiarietà».

19 Il giudice del rinvio constata che risulta dal testo dell'art. 20, n. 1, della direttiva che spetta agli Stati membri istituire un sistema in cui i clienti che lo chiedono possono accedere sia alle reti di trasmissione sia alle reti di distribuzione. Tuttavia, il giudice del rinvio constata anche che le questioni di collegamento alle reti dell'elettricità devono essere valutate alla luce delle disposizioni della direttiva, in particolare del suo art. 3, che perseguono scopi di natura sociale, cioè la fornitura del servizio universale, la tutela dei consumatori o la tutela dell'ambiente. Orbene, l'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella versione risultante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX-2307, parrebbe perseguire anch'esso tali obiettivi.

20 In tale contesto, il Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se occorra interpretare l'art. 20 della direttiva (…) nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad adottare una normativa in forza della quale, posto che la rete elettrica disponga della necessaria capacità, qualsiasi terzo ha il diritto di scegliere, a sua discrezione, la rete - di trasmissione o di distribuzione elettrica - alla quale desidera connettersi e il gestore della relativa rete è obbligato a dargli l'accesso alla rete».

Sulla questione pregiudiziale

21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 20 della direttiva debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono emanare una regolamentazione nella quale sia previsto, da un lato, che qualsiasi terzo possa scegliere discrezionalmente il tipo di rete, sia esso di trasmissione o di distribuzione, al quale desidera accedere o collegarsi e, dall'altro, che il gestore della rete è tenuto a consentirgli di accedere o collegarsi alla sua rete nei limiti in cui quest'ultima disponga della capacità necessaria.

Osservazioni presentate alla Corte

22 Le ricorrenti nella causa principale sostengono che l'art. 20 della direttiva obbliga gli Stati membri a istituire un sistema d'accesso alle reti che consenta a tutti i clienti che lo chiedono di accedere sia alle reti di trasmissione sia alle reti di distribuzione. La sola eccezione a tale principio sarebbe enunciata al n. 2 dello stesso articolo. Risulterebbe dalla definizione del termine «trasmissione», data all'art. 2 della direttiva, che la trasmissione dell'elettricità al cliente può essere diretta, cioè effettuata senza utilizzare la rete di distribuzione.

23 L'art. 15, n. 2, della legge sull'elettricità, nella sua versione derivante dalla legge 1º luglio 2004, n. IX‑2307, non conferirebbe al cliente la libertà di scelta della rete alla quale i suoi impianti devono essere collegati. Tale disposizione sarebbe, pertanto, discriminatoria e in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Tale assenza di possibilità di scelta violerebbe i diritti dei consumatori.

24 I governi lituano e finlandese, cui all'udienza si è unita la Commissione, sostengono che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 20 della direttiva, occorre distinguere tra le nozioni di «accesso alla rete» e di «connessione alla rete». L'accesso alla rete includerebbe la possibilità di utilizzare la rete in funzione di una tariffa pubblicata. La connessione alla rete riguarderebbe il collegamento fisico alla rete. Detto art. 20 contemplerebbe soltanto gli obblighi che gli Stati membri devono soddisfare per consentire un libero accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'elettricità e non le questioni relative alla connessione a tali reti.

25 Il governo lituano considera che la direttiva non prevede per gli Stati membri alcun obbligo per quanto riguarda la connessione dei clienti alle reti, fatta eccezione per gli obblighi di servizio universale che sono previsti all'art. 3, n. 3, della direttiva.

26 Tale governo afferma che il cliente, connettendosi ad una rete elettrica, accede a tale rete. La regolamentazione nazionale di cui trattasi nella causa principale gli garantirebbe, quindi, sicuramente l'accesso alle reti elettriche e garantirebbe, peraltro, il rispetto degli obblighi del servizio pubblico e della fornitura del servizio universale previsti all'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva.

27 Per il resto, gli Stati membri conserverebbero la piena discrezionalità di prevedere in via prioritaria la connessione dei clienti alle reti di distribuzione e, solo in subordine, la connessione alle reti di trasmissione. Il sistema attuato dalla regolamentazione nazionale di cui trattasi nella causa principale avrebbe in particolare l'obiettivo di evitare che clienti di grandi dimensioni si colleghino direttamente alle reti di trasmissione con l'effetto di far sopportare l'onere relativo alle reti di distribuzione soltanto ai piccoli clienti e, quindi, di far aumentare i prezzi dell'elettricità dal 10 al 30%. Peraltro, la libera scelta della connessione ad una rete di trasmissione nuocerebbe allo sviluppo ottimale delle reti.

28 Per il governo finlandese, la nozione di «terzi» di cui all'art. 20 della direttiva designa un fornitore di elettricità diverso dall'unità di un'impresa verticalmente integrata che garantisce la produzione o la fornitura dell'elettricità. Tale disposizione non riguarderebbe, dunque, l'accesso dei consumatori alle reti.

29 Secondo il governo italiano, la direttiva non riconosce al cliente la libertà di scegliere a sua discrezione la rete alla quale intende collegarsi. Esso dovrebbe previamente conformarsi al «sistema d'accesso» attuato dalla regolamentazione nazionale. Il cliente disporrebbe così di un diritto di accesso al sistema sottoposto a condizione. Tuttavia, se gli Stati membri potessero obbligare i clienti a rivolgersi anzitutto ad un gestore di rete di distribuzione, si configurerebbe una violazione della libertà di scelta del cliente e vi sarebbe il rischio di un'applicazione discriminatoria delle regole di accesso da parte del gestore della rete di distribuzione.

30 Secondo la Commissione, poiché la questione della connessione non ha alcuna incidenza diretta sulla liberalizzazione del mercato interno, essa è lasciata alla competenza degli Stati membri, fatta eccezione per la connessione dei clienti più vulnerabili, per i quali gli Stati membri devono porre in essere un servizio universale, in conformità all'art. 3, n. 3, della direttiva.

Soluzione della Corte

31 Occorre ricordare che l'obiettivo della direttiva consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Secondo il sesto e il settimo ‘considerando' della stessa, l'accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed è di fondamentale importanza per completare il mercato interno dell'energia elettrica (v. sentenza 22 maggio 2008, causa C‑439/06, citiworks, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 38 e 40).

32 Il quarto ‘considerando' della direttiva precisa che un mercato completamente aperto deve consentire al consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

33 La Corte ne ha dedotto, da un lato, che, per garantire che i clienti idonei possano scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi devono poter accedere alle reti di trasmissione e di distribuzione che trasportano l'elettricità fino al cliente e, dall'altro, che il libero accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell'energia elettrica (v. sentenza citiworks, cit., punti 43 e 44).

34 Per risolvere la questione sottoposta occorre accertare cosa si intende con le nozioni di «accesso alla rete» e di «terzi» ai sensi dell'art. 20 della direttiva e individuare gli obblighi che tale art. 20 impone agli Stati membri per assicurare l'accesso dei terzi alle reti.

35 L'art. 20, n. 1, della direttiva enuncia che gli Stati membri provvedono all'attuazione di «un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei», ed «applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema».

36 Per quanto riguarda, anzitutto, la nozione di «accesso alla rete», è necessario esaminare se, come hanno sostenuto i governi lituano e finlandese, nonché la Commissione, all'udienza, le nozioni di «accesso alla rete» e di «connessione alla rete» debbano essere tenute distinte.

37 Occorre constatare, al riguardo, la differenza tra talune versioni linguistiche della direttiva. Infatti, sia la prima frase del n. 1 dell'art. 20, sia la prima frase del n. 2 dello stesso articolo utilizzano, in diverse versioni linguistiche, il termine «accesso». Ciò accade, in particolare, nelle versioni in lingua spagnola («acceso»), tedesca («Zugang»), inglese («access»), francese («accès»), nonché italiana («accesso»). Per contro, la versione di lingua lituana della direttiva utilizza, al n. 1 dell'art. 20, il termine «prieiga», che in francese si traduce con «accès» («accesso»), mentre, al n. 2 dello stesso articolo, viene impiegato il termine «prisijungti», traducibile in francese con i termini «connecter» («connettere») oppure «raccorder» («collegare»). Il termine «prisijungti» viene impiegato anche nei ‘considerando' secondo e sesto della versione in lingua lituana della direttiva, mentre le altre versioni linguistiche citate utilizzano il termine «accesso» o il suo equivalente.

38 Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa a tal riguardo un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenze 12 novembre 1998, causa C‑149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I‑7053, punto 16, e 3 aprile 2008, causa C‑187/07, Endendijk, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

39 In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co., Racc. pag. I‑1157, punto 42, nonché 1° aprile 2004, causa C‑1/02, Borgmann, Racc. pag. I‑3219, punto 25, nonché Endendijk, cit., punto 24).

40 Occorre constatare che i termini «accesso» e «connessione» compaiono nella direttiva con significati differenziati. Il termine «accesso» è collegato all'approvvigionamento elettrico, inclusi, in particolare, la qualità, la regolarità e i costi del servizio. Esso viene spesso impiegato nell'ambito della garanzia di tariffe non discriminatorie. Così, risulta dal dodicesimo e tredicesimo ‘considerando' della direttiva che l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore garantisce tariffe di trasmissione e di distribuzione non discriminatorie, dal sesto ‘considerando' della stessa che l'accesso alla rete deve essere fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli, dal quindicesimo ‘considerando' della direttiva che l'intervento di autorità nazionali di regolamentazione garantisce l'esistenza di condizioni di accesso non discriminatorio alla rete e dal diciassettesimo ‘considerando' della stessa che è necessario attuare meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi per garantire a tutti gli operatori di mercato un accesso effettivo sul mercato.

41 Il termine «connessione» viene piuttosto utilizzato in un contesto di tipo tecnico e riguarda il collegamento fisico alla rete. Così l'art. 5 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Del pari, l'art. 23, n. 1, lett. c), della direttiva precisa che le autorità di regolamentazione hanno il compito di garantire la non discriminazione e una concorrenza effettiva, in particolare per quanto riguarda il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e di distribuzione per effettuare le connessioni. Le medesime autorità hanno anche, ai sensi dell'art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva, il compito di fissare o approvare le metodologie per calcolare o stabilire le condizioni di connessione alle reti. Sul punto, e come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, detto art. 23, n. 2, lett. a), impiega nella stessa frase i termini «accesso» e «connessione». Ne deriva che i due termini contemplano accezioni diverse. Occorre, peraltro, menzionare l'art. 3, n. 3, della direttiva, nel quale si precisa che, per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alle loro reti.

42 Risulta, pertanto, da tale esame delle disposizioni della direttiva che, come ha indicato l'avvocato generale ai paragrafi 34 e 36 delle sue conclusioni, per accesso alla rete si intende il diritto di utilizzare le reti elettriche, mentre la connessione corrisponde al collegamento fisico alla rete. L'art. 20 della direttiva precisa gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso alle reti e non in merito alla connessione ad esse.

43 Pertanto, in quanto, da una parte, la trasmissione e la distribuzione non comprendono la fornitura dell'elettricità e, dall'altra, i clienti idonei devono poter scegliere liberamente i loro fornitori, mentre questi ultimi devono poter accedere alle reti, come si è ricordato al punto 33 della presente sentenza, ne deriva che, per i clienti idonei, il diritto di accesso alla rete va esercitato per il tramite di un fornitore che detti clienti devono poter scegliere liberamente. Come l'avvocato generale ha precisato al paragrafo 41 delle conclusioni, tale libertà di scelta è altrettanto garantita sia che il fornitore colleghi i clienti ad una rete di trasmissione sia che li colleghi ad una rete di distribuzione.

44 Per quanto riguarda, poi, la nozione di «terzi», si deve constatare che il testo stesso dell'art. 20, n. 1, della direttiva precisa detta nozione, avvalendosi anche di quella di «utenti del sistema», che è definita all'art. 2, punto 18, della direttiva e include le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o di distribuzione. I clienti figurano tra queste persone.

45 Ne deriva che, includendo gli utenti del sistema nel suo ambito di applicazione, l'art. 20, n. 1, della direttiva conferisce anche ai clienti idonei un diritto di accesso non discriminatorio alle reti.

46 Uno degli obiettivi della direttiva è che l'accesso alla rete sia libero, il che costituisce, come si è ricordato al punto 33 della presente sentenza, una misura essenziale per completare il mercato interno dell'energia elettrica, e che tale accesso alla rete sia fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti, nonché su tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore, e non sia discrezionale.

47 Ne risulta che gli Stati membri conservano un margine di manovra per orientare gli utenti del sistema verso tale o tal altro tipo di rete, a condizione tuttavia di tenere un comportamento non discriminatorio e basato su considerazioni obiettive. Gli utenti del sistema hanno, pertanto, il diritto di accedere ad una rete elettrica, ma gli Stati membri possono decidere su quale tipo di rete la connessione dovrà essere fatta. Occorre, tuttavia, verificare che i criteri adottati dagli Stati membri siano obiettivi e non discriminatori.

48 Sotto questo profilo, l'intento di evitare che clienti di grandi dimensioni si colleghino direttamente alle reti di trasmissione, con l'effetto di far sopportare soltanto ai piccoli clienti l'onere dei costi relativi alle reti di distribuzione e, quindi, di far aumentare i prezzi dell'energia elettrica, può giustificare l'obbligo di connettersi in via prioritaria ad una rete di distribuzione. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se tali motivi siano reali e siano basati su criteri obiettivi e non discriminatori.

49 Risulta dall'insieme di tali considerazioni che occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l'art. 20 della direttiva deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.

Sulle spese

50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.

Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.

Firme



 


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