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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 11/09/2008, Proc. C-251/07
RIFIUTI - ENERGIA - Centrale termoelettrica - Incenerimento dei rifiuti -
Pluralità di caldaie - Disciplina - Dir. 2000/76/CE. Ai fini
dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, qualora una
centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni caldaia nonché le
attrezzature ad essa connesse devono essere considerate quale impianto
distinto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV,
11/09/2008, Proc. C‑251/07
RIFIUTI - Incenerimento dei rifiuti - Qualificazione di una centrale
termoelettrica - Nozioni di "impianti di incenerimento" e di "impianti di
coincenerimento" - Direttiva 2000/76/CE. Un impianto dev'essere
qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento»,
ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in
considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità
competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli
elementi di fatto esistenti al momento dell'effettuazione della valutazione
stessa. Nell'ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in
particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali
generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti
inceneriti nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di
tale produzione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV,
11/09/2008, Proc. C‑251/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
11 settembre 2008 (*)
«Ambiente - Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti -
Qualificazione di una centrale termoelettrica - Nozioni di "impianti di
incenerimento" e di "impianti di coincenerimento"»
Nel procedimento C‑251/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Suprema Corte
svedese) con decisione 7 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 29
maggio seguente, nella causa
Gävle Kraftvärme AB
contro
Länsstyrelsen i Gävleborgs län,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), J. Malenovský e T.
von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento ed in esito all'udienza del 17
aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.‑B. Laignelot e
dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 22 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000,
2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la
Gävle Kraftvärme AB (in prosieguo la: «Gävle Kraftvärme»)e il
Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Prefettura di Gävleborg; in prosieguo:
la «prefettura») in merito ad una domanda di autorizzazione relativa
alla gestione di una centrale termoelettrica.
Contesto normativo
3 L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata
dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135,
pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:
a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti (...)
(...)
b) in secondo luogo:
- il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od
ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o
l'uso di rifiuti come fonte di energia».
4 La direttiva 75/442 è stata abrogata e codificata, con effetto dal 17
maggio 2006, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5
aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9). L'art.
3, n. 1, della direttiva 2006/12 ricalca, in termini sostanzialmente
identici, l'art. 3, n. 1, della direttiva 75/442.
5 Il settimo, il tredicesimo ed il ventiquattresimo ‘considerando' della
direttiva 2000/76 così recitano:
«(7) (...), ai fini di un elevato livello di protezione ambientale e
della salute umana, è necessario predisporre e mantenere condizioni di
funzionamento, requisiti tecnici e valori limite di emissione rigorosi
per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella
Comunità. I valori limite stabiliti dovrebbero prevenire o [a] limitare
per quanto praticabile gli effetti dannosi per l'ambiente e i relativi
rischi per la salute umana.
(...)
(13) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente
direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma
non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva
[del Consiglio 24 settembre 1996] 96/61/CE [sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26)]. Per
assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite
di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla
presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e
altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune.
(...)
(24) I requisiti dettati per il recupero del calore generato nel
processo di incenerimento e di coincenerimento e per ridurre al minimo e
riciclare i residui che risultano dal funzionamento degli impianti di
incenerimento o di coincenerimento sono d'ausilio per il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3 della direttiva 75/442/CEE,
relativo alla gerarchia dei rifiuti».
6 La direttiva 2000/76, come emerge dall'art. 1, primo comma, della
medesima, è volta ad evitare o a limitare, nella misura del possibile,
gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei
rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle
emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e
sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino.
7 Il successivo secondo comma precisa che tale obiettivo deve essere
raggiunto, segnatamente, mediante rigorose condizioni di esercizio e
prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per
gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.
8 I termini «impianto di incenerimento» e di «impianto di
coincenerimento» sono definiti all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva
2000/76 nei seguenti termini:
«4) "impianto di incenerimento": qualsiasi unità e attrezzatura tecnica
fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza
recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione
sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché
altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i
procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal
trattamento siano successivamente incenerite.
La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di
incenerimento, comprese le linee di incenerimento, i luoghi di ricezione
e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi
di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le
installazioni di trattamento dei gas di scarico, le installazioni di
trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il
camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di
incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di
incenerimento;
5) "impianto di coincenerimento": qualsiasi impianto fisso o mobile la
cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di
prodotti materiali e:
- che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o
- in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di
smaltimento.
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale
dell'impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti
materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è
considerato un impianto di incenerimento ai sensi del punto 4.
La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di
incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di
ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i
sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la
caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le
installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle
acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle
operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle
condizioni di incenerimento».
9 L'art. 3, punto 12, della direttiva 2000/76 definisce la nozione di
«autorizzazione» nei seguenti termini:
«la decisione o più decisioni scritte da parte dell'autorità competente
che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni che
devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente
direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti
di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo
gestore».
10 A termini dell'art. 4, n. 2, di della direttiva:
«Fatta salva la direttiva 96/61/CE, le domande di autorizzazione
relative ad impianti di incenerimento o di coincenerimento presentate
all'autorità competente contengono una descrizione delle misure previste
per garantire che:
(...)
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di
coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, ad esempio
attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione
di vapore industriale o il teleriscaldamento (...)
(...)».
11 L'art. 6, nn. 1-3 e 6, della medesima direttiva così recita:
«1. Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un
livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale
(TOC) delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro
perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del
materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di
pretrattamento dei rifiuti.
Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e
fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo di
incenerimento siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di
combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più
sfavorevoli, a una temperatura di 850°C misurata vicino alla parete
interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione,
secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi. Se
sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze
organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad
almeno 1 100 °C, per almeno due secondi.
Ciascuna linea di un impianto di incenerimento è dotata di almeno un
bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena
la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria
di combustione, scende al di sotto di 850 °C o di 1 100 °C, a seconda
dei casi. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e
di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850
°C o di 1 100 °C, a seconda dei casi, durante tali operazioni e
fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.
Durante le fasi di avvio e di arresto o quando la temperatura dei gas di
combustione scende al di sotto di 850 °C o di 1 100 °C, a seconda dei
casi, il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che
provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di
gasolio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva
75/716/CEE, di gas liquefatto o di gas naturale.
2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti,
attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal
coincenerimento dei rifiuti siano portati in modo controllato e
omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di
850 °C per due secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti
oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la
temperatura è portata a 1 100 °C.
3. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un
sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti:
a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C o di 1
100 °C, a seconda dei casi, oppure la temperatura specificata ai sensi
del paragrafo 4;
b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto di 850 °C o di 1 100
°C, a seconda dei casi, oppure della temperatura specificata ai sensi
del paragrafo 4;
c) ogniqualvolta le misurazioni continue previste dalla presente
direttiva indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è
superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei
dispositivi di depurazione.
(...)
6. Il calore generato dai processi di incenerimento o di coincenerimento
è recuperato per quanto praticabile».
12 L'art. 7 della direttiva 2000/76, nel combinato disposto con gli
allegati II e V della medesima, fissa i valori limite di emissione per
gli impianti di incenerimento nonché per gli impianti di coincenerimento.
A termini del n. 2, secondo comma, di tale articolo, i valori limite di
emissione che si applicano agli impianti di incenerimento si applicano
parimenti agli impianti di coincenerimento qualora più del 40% del
calore liberato sia prodotto da rifiuti pericolosi.
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 La Gävle Kraftvärme è una società del gruppo Gävle Energi,
appartenente, a sua volta, ad una società per azioni detenuta dal Comune
di Gävle. Essa gestisce la centrale termoelettrica di Johannes, che
costituisce l'impianto di produzione di base della rete di
teleriscaldamento di Gävle, che produce calore ed energia elettrica.
14 In previsione dell'estensione di tale centrale, la Gävle Kraftvärme
presentava dinanzi all'Östersunds tingsrätt, miljödomstolen (sezione del
Tribunale di Östersund competente in materia ambientale), domanda
diretta all'autorizzazione all'esercizio di attività, nella centrale
medesima, con capacità termica complessiva massima di 170 MW. Tale
domanda verteva, in particolare, sui seguenti aspetti:
- autorizzazione alla prosecuzione della gestione della caldaia a
combustibile solido attuale (caldaia n. 1), dotata di capacità termica
complessiva di 85 MW;
- installazione e messa in servizio di una nuova caldaia per combustione
di rifiuti dotata di capacità termica complessiva massima di 50 MW
(caldaia n. 2), e
- installazione e messa in servizio di una nuova caldaia per
biocombustibili dotata di capacità termica complessiva massima di 85
MW(caldaia n. 3).
15 La domanda riguardava, inoltre, altre modifiche rese necessarie dalla
prevista estensione dell'attività.
16 Al momento della presentazione di detta domanda, le modalità
dettagliate della detta estensione non erano ancora fissate
definitivamente. La Gävle Kraftvärme poteva procedere alla costruzione
della caldaia n. 2 e far costruire la caldaia n. 3 unicamente in caso di
necessità ovvero poteva rinunciare alla costruzione della caldaia n. 2
procedendo, piuttosto, alla costruzione della caldaia n. 3. In ogni
caso, la potenza complessiva non doveva superare gli 85 MW.
17 Nella domanda di autorizzazione la Gävle Kraftvärme affermava che
tanto la caldaia n. 1 quanto la caldaia n. 2 potevano essere qualificate
«impianti di coincenerimento». La prefettura, che si dichiarava
favorevole all'accoglimento della domanda, riteneva tuttavia che
l'attività di cui trattasi corrispondesse piuttosto a quella di un
impianto di incenerimento di rifiuti. Il Tribunale di Östersund
accoglieva la qualifica proposta dalla Gävle Kraftvärme, ritenendo che
l'obiettivo principale dell'impianto consistesse nella produzione di
energia.
18 La prefettura impugnava la detta decisione dinanzi allo Svea Hovrätt,
Miljööverdomstolen (sezione della Corte d'appello di Svea competente in
materia ambientale), deducendo che la caldaia n. 1 doveva essere
qualificata «impianto di coincenerimento», laddove la caldaia n. 2
doveva essere qualificata «impianto di incenerimento», qualifiche che la
detta Corte d'appello accoglieva.
19 Avverso quest'ultima decisione la Gävle Kraftvärme proponeva ricorso
dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema), sostenendo che la Corte
d'appello avesse erroneamente qualificato separatamente le caldaie.
20 Il giudice del rinvio rileva che la qualifica di un impianto è
rilevante, in quanto le esigenze in materia di gestione differiscono a
seconda del singolo tipo di impianto. Ritenendo che la soluzione della
causa principale dipendesse dall'interpretazione del diritto
comunitario, detto giudice decideva di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in base all'interpretazione delle direttiva 2000/76 (...),
qualora una centrale per la produzione di energia termoelettrica sia
costituita da più unità (caldaie), ogni unità debba essere considerata
quale impianto, ovvero se la valutazione debba riferirsi alla centrale
termoelettrica nella sua totalità.
2) Se un impianto costruito per l'incenerimento dei rifiuti, ma avente
come obiettivo principale la produzione di energia, debba, in base
all'interpretazione della direttiva [2000/76], essere classificato come
impianto di incenerimento ovvero come impianto di coincenerimento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
21 Le nozioni di «impianto di incenerimento» e di «impianto di
coincenerimento» sono definite all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva
2000/76.
22 Il detto art. 3, n. 4, definisce un impianto quale «qualsiasi unità e
attrezzatura tecnica».
23 Il termine «impianto» non viene precisato nell'ambito della
definizione di «impianto di coincenerimento» di cui all'art. 3, punto 5,
della direttiva 2000/76, ma è manifesto che tale disposizione rinvia
implicitamente al punto precedente del medesimo articolo. Infatti, dal
tenore del detto punto 5 emerge che la definizione di «impianto di
coincenerimento» si fonda sulla nozione di «impianto di incenerimento»
di cui al detto art. 3, punto 4, e che tali disposizioni non divergono
per quanto attiene al complesso degli elementi tecnici che devono essere
presi in considerazione ai fini della qualificazione di un impianto di
incenerimento.
24 Gli elementi tecnici costitutivi di un impianto di incenerimento e di
un impianto di coincenerimento sono indicati all'art. 3, punti 4,
secondo comma, e 5, terzo comma, della direttiva 2000/76. Fra tali
elementi figura «la caldaia». Come rilevato dall'avvocato generale al
paragrafo 20 delle conclusioni, a differenza di altri elementi indicati
al plurale, il termine la «caldaia» (nonché il termine il «camino») è
menzionato al singolare.
25 Il tenore dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76 depone
quindi a favore dell'interpretazione secondo cui ogni singola caldaia
costituisce, con le attrezzature ad essa connesse, un impianto distinto
ai sensi della direttiva.
26 Tale interpretazione risulta avvalorata dalla ratio e dalla
finalità della direttiva 2000/76
27 Per quanto attiene, da un lato, alla sua ratio, è pacifico che
gli impianti di incenerimento e gli impianti di coincenerimento sono
soggetti a regole differenti per quanto riguarda le condizioni di
esercizio nonché i valori limite di emissione loro applicabili. In linea
generale, gli impianti di coincenerimento sono soggetti a regole meno
severe.
28 Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di esercizio,
quelle applicabili agli impianti di incenerimento implicano requisiti
relativi al tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle
ceneri nonché alla loro perdita per ignizione che non sono invece
previsti per gli impianti di coincenerimento. Inoltre, se è pur vero
che, per entrambi i tipi di impianto, le condizioni di esercizio
comprendono taluni requisiti relativi alla temperatura dei gas di
combustione prodotti dall'alimentazione mediante rifiuti, solamente gli
impianti di incenerimento devono essere provvisti quanto meno di un
bruciatore di riserva.
29 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 21 delle
conclusioni, talune disposizioni relative agli impianti di incenerimento
possono essere applicate solo ad ogni singola caldaia. Ne consegue che
l'interpretazione secondo cui, in una centrale termoelettrica, ogni
caldaia dev'essere considerata quale impianto distinto è conforme alla
ratio della direttiva 2000/76.
30 Tale conclusione risulta inoltre avvalorata dalle norme relative
all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di
incenerimento o di un impianto di coincenerimento. Infatti, l'art. 3,
punto 12, della direttiva 2000/76 prevede espressamente l'ipotesi della
concessione di un'autorizzazione per più impianti distinti localizzati
sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
31 Per quanto attiene, d'altro canto, alla finalità della direttiva
2000/76, quest'ultima è volta, come emerge dal suo art. 1, a prevenire o
a limitare, nella misura del possibile, gli effetti negativi
dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente,
imponendo condizioni di esercizio e requisiti tecnici severi nonché
fissando valori limite di emissione.
32 Come rilevato dal governo austriaco e dalla Commissione delle
Comunità europee nelle proprie osservazioni, un'interpretazione della
direttiva 2000/76 che escludesse la qualifica separata di ogni singola
caldaia rischierebbe di compromettere tale finalità. In tal senso,
nell'ipotesi in cui una centrale termoelettrica costituita da impianti
di incenerimento e di coincenerimento venisse qualificata, nel suo
complesso, quale «impianto di coincenerimento», tale centrale potrebbe
sottrarsi agli obblighi più severi previsti per gli impianti di
incenerimento.
33 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione dev'essere
risolta nel senso che, ai fini dell'applicazione della direttiva
2000/76, qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni
singola caldaia nonché le attrezzature ad essa connesse devono essere
considerate quale impianto distinto.
Sulla seconda questione
34 A termini dell'art. 3, punto 4, primo comma, della direttiva 2000/76,
un impianto destinato specificamente al trattamento termico dei rifiuti
costituisce un impianto di incenerimento.
35 Conformemente al successivo punto 5, primo comma, un impianto la cui
funzione principale consista nella produzione di energia o di prodotti
materiali e che utilizzi rifiuti come combustibile normale o accessorio
ovvero in cui i rifiuti siano sottoposti ad un trattamento termico ai
fini di smaltimento dev'essere considerato quale impianto di
coincenerimento.
36 Il secondo comma del detto art. 3, punto 5, precisa che, qualora il
coincenerimento avvenga in modo che la funzione principale dell'impianto
non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì
nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto di cui trattasi dev'essere
considerato quale impianto di incenerimento ai sensi del precedente
punto 4.
37 Dal tenore di tali disposizioni emerge chiaramente che un impianto di
coincenerimento costituisce una forma particolare di impianto di
incenerimento e che la questione se un impianto debba essere considerato
quale impianto di incenerimento ovvero quale impianto di coincenerimento
dipende dalla funzione principale dell'impianto medesimo.
38 Si deve precisare che le valutazioni in ordine alla funzione
principale di un impianto vertono su elementi di fatto sussistenti al
momento delle valutazioni stesse, vale a dire sulla capacità e sul
funzionamento dell'impianto ovvero, qualora l'impianto non sia ancora
costruito, tali valutazioni dovranno essere compiute alla luce del
progetto in base al quale sia stata chiesta l'autorizzazione al relativo
esercizio.
39 Nelle proprie osservazioni scritte il governo svedese sostiene che
impostare la qualificazione di un impianto fondandosi unicamente sulla
sua funzione principale rischierebbe di eludere la finalità della
direttiva 2000/76. Infatti, varie unità di incenerimento concepite e
costruite inizialmente ai fini dell'incenerimento dei rifiuti potrebbero
essere riqualificate quali impianti di coincenerimento qualora il calore
recuperato venisse utilizzato ai fini della produzione di energia. Tali
unità sfuggirebbero, in tal modo, ai più severi requisiti previsti per
gli impianti di incenerimento. A parere del detto governo, ai fini della
distinzione tra i due tipi di impianto occorrerebbe fondarsi piuttosto
sull'obiettivo in vista del quale l'unità in questione sia stata
costruita.
40 Tale interpretazione non può tuttavia essere accolta. In primo luogo,
essa risulta in conflitto con il chiaro tenore della direttiva 2000/76.
Come rilevato dalla Commissione nelle proprie osservazioni dinanzi alla
Corte, dall'esplicito tenore dell'art. 3, punto 5, della direttiva
medesima emerge che gli impianti di coincenerimento si distinguono da
quelli di incenerimento in considerazione della loro funzione
principale. Per contro, tale disposizione non fissa alcun criterio per
quanto attiene al fine per il quale l'impianto stesso sia stato
costruito.
41 In secondo luogo, come emerge dal ventiquattresimo ‘considerando'
della detta direttiva nonché dagli artt. 3, n. 1, lett. b), delle
direttive 75/442 e 2006/12, la normativa comunitaria in materia di
rifiuti è volta a promuovere, nella misura del possibile, il recupero
dei rifiuti e, in particolare, l'utilizzazione dei medesimi quale fonte
di energia. Orbene, un'interpretazione troppo restrittiva della nozione
di «impianto di coincenerimento» potrebbe compromettere il conseguimento
di tale obiettivo. Infatti, l'applicazione di norme più severe a quegli
impianti la cui funzione principale consista effettivamente nella
produzione di energia o di prodotti materiali potrebbe dissuadere gli
operatori di tali unità all'avvio o alla prosecuzione dell'attività.
42 In terzo luogo, si deve sottolineare che il fatto che un impianto
provveda alla produzione di energia mediante incenerimento di rifiuti in
volumi limitati non è di per sé sufficiente per considerarlo quale unità
la cui funzione principale consista nella produzione di energia o di
prodotti materiali. Infatti, il menzionato ventiquattresimo
‘considerando' nonché gli artt. 4, n. 2, lett. b), e 6, n. 6, della
direttiva 2000/76 contemplano espressamente, nella misura del possibile,
il recupero del calore prodotto non solamente nel processo di
coincenerimento, bensì parimenti nel processo di incenerimento.
43 Si deve infine rammentare che la direttiva 2000/76 impone severi
requisiti per i due tipi di impianti e prevede garanzie specifiche per
gli impianti di coincenerimento Ad esempio, a termini dell'art. 7, n. 2,
secondo comma, della direttiva medesima, i valori limite di emissioni
fissati per gli impianti di incenerimento si applicano parimenti agli
impianti di coincenerimento qualora più del 40% del calore liberato
provenga da rifiuti pericolosi. Inoltre, come emerge dal tredicesimo
‘considerando' della direttiva stessa, gli impianti da questa previsti,
qualora, in considerazione della loro capacità, ricadano anche nella
sfera di applicazione della direttiva 96/61, debbono parimenti
rispettare le disposizioni fissate da quest'ultima direttiva,
particolarmente per quanto attiene ai valori limite di emissione.
44 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 42-47 delle
conclusioni, la funzione principale di un'unità di incenerimento deve
risultare in modo obiettivo da più elementi di fatto.
45 Nell'ambito di tale valutazione, spetta alle autorità competenti
esaminare le caratteristiche specifiche di ogni singolo impianto. In
particolare, occorrerà tener conto del volume di produzione di energia o
di prodotti materiali generati rispetto al quantitativo di rifiuti
inceneriti nell'impianto di cui trattasi nonché la stabilità ovvero la
continuità di tale produzione.
46 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione
pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che un impianto dev'essere
qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di
coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva
2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle
autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una
valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento
dell'effettuazione della valutazione stessa. Nell'ambito di tale
valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della
produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di
cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti
nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale
produzione.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Ai fini dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei
rifiuti, qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni
caldaia nonché le attrezzature ad essa connesse devono essere
considerate quale impianto distinto.
2) Un impianto dev'essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero
«impianto di coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della
direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale.
Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di
una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento
dell'effettuazione della valutazione stessa. Nell'ambito di tale
valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della
produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di
cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti
nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale
produzione.
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