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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑277/06
AGRICOLTURA - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione -
Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di
bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza
scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo. Il punto
48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre
1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve
essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili
ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega
regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di
veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per
quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli
animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto
allegato. Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una
connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello
successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e
direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli
caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se
sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su
traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della
direttiva 91/628. Se la durata del trasporto su traghetto che collega
regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a
mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è
inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può
iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di
destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in
considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto
il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore,
in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628,
non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al
trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa
principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra
indicate. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III,
09/10/2008, causa C‑277/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 ottobre 2008 (*)
«Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione
degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra
due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico
degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo»
Nel procedimento C‑277/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania),
con decisione 2 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2006,
nella causa
Interboves GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh,
J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 23 maggio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Interboves GmbH, dall'avv. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt;
- per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità
di agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S.
Papaioannou, in qualità di agenti;
- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra S.
Johannesson, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 13 marzo 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del
punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva del
Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive
90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla
direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in
prosieguo: la «direttiva 91/628»).
2 La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la
Interboves GmbH (in prosieguo: la «Interboves») e lo Hauptzollamt
Hamburg‑Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), in ordine al diniego
opposto da quest'ultimo al versamento di restituzioni all'esportazione
in seguito al trasporto di bovini vivi da parte della detta società
verso l'ex Iugoslavia.
Contesto normativo
3 Conformemente all'art. 1, n. 1, lett. a), la direttiva 91/628 si
applica al trasporto di animali domestici della specie bovina.
4 In forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva si intende per:
«(b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo
di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
(…)
(g) “viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di
destinazione;
(h) “periodo di riposo”: un periodo continuo, nel corso del viaggio,
durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di
trasporto;
(…)».
5 Il punto 26, lett. b), i)‑iii), dell'allegato della citata direttiva
prevede quanto segue:
«(…)
i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al
veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere
solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di una nave traghetto
“roll‑on/roll‑off” deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in
funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile,
un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino
ad un ingresso d'aria fresca;
ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente
numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente
aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva
garage di una nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero
all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi
livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata
al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una
posizione eretta;
iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello
scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati,
alimentati ed abbeverati durante il viaggio.»
6 Il punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628, intitolato
«Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e
di riposo», dispone quanto segue:
«(…)
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui [all'art. 1]
non deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata
se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni
supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata
in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del
viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla
temperatura (interna ed esterna);
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di
acqua durante le soste;
(…).
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le
condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e
l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
(…)
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui [all'art. 1] devono
beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo
di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario,
alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio
per altre quattordici ore.
(…)
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la
durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le
condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle
durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e
direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli
caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono
beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel
porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo
di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,
3 e 4.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il 12 giugno 2002 la Interboves
dichiarava allo Hauptzollamt di Friedrichshafen l'esportazione di 33
bovini vivi verso l'ex Iugoslavia e chiedeva, a tale titolo, la
concessione di una restituzione all'esportazione.
8 Con decisione 23 luglio 2003 lo Hauptzollamt respingeva tale domanda,
con la motivazione che detta società non si era attenuta al punto 48, n.
7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628. Infatti lo
Hauptzollamt constatava che, stando al ruolino di marcia, il viaggio di
trasporto dei bovini era durato 23 ore, ossia 14 ore e 30 minuti di
trasporto per mare a bordo di un traghetto da Bari a Igoumenitsa
(Grecia) nonché 8 ore e 30 minuti di trasporto su strada fino a Evzoni,
al confine tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, senza
che venisse incluso alcun periodo di riposo.
9 La Interboves presentava un ricorso in opposizione avverso la
decisione 23 luglio 2003 affermando, segnatamente, che la durata della
traversata marittima non doveva essere conteggiata nel tempo di
trasporto in forza del punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della
direttiva 91/628.
10 Con decisione 21 giugno 2005 lo Hauptzollamt respingeva il ricorso in
opposizione sottolineando che la durata della traversata marittima
doveva essere considerata un prolungamento del trasporto su strada.
Pertanto, secondo lo Hauptzollamt, per verificare se la durata totale
del trasporto fosse conforme al punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato
della direttiva 91/628, occorreva sommare la durata del trasporto
marittimo a quella relativa ai trasporti su strada precedenti e
successivi, il che equivarrebbe, nella causa principale, a una durata
complessiva di 32 ore e 45 minuti.
11 Il 21 luglio 2005 la Interboves proponeva ricorso contro quest'ultima
decisione 21 giugno 2005, facendo nuovamente valere di essersi attenuta
alle disposizioni della direttiva 91/628.
12 Il Finanzgericht Hamburg ha pertanto deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali
seguenti:
«1) Se il [punto 48, n. 7], lett. a), (…) dell'allegato alla direttiva
91/628/CEE disciplini le condizioni fondamentali del trasporto marittimo
[di animali] in modo che in linea di principio - una volta soddisfatte
le condizioni di cui [al punto 48, nn. 3 e 4] [del citato allegato] ad
eccezione di quelle relative alla durata dei viaggi e ai periodi di
riposo - anche nel caso di un trasporto di animali su c.d. traghetti
Roll‑on/Roll‑off i tempi del trasporto su strada prima e dopo il
trasporto marittimo non devono essere sommati.
2) Se [il punto 48, n. 7], lett. b), (…) dell'allegato alla direttiva
91/628/CEE contenga una disposizione specifica per i c.d. traghetti Roll‑on/Roll‑off
che circolano all'interno della Comunità la quale trova applicazione in
aggiunta alle condizioni di cui al [punto 48, n. 4], lett. [d)], [del
citato allegato], con la conseguenza che, dopo l'arrivo del traghetto
nel porto di destinazione, non comincia un nuovo periodo di trasporto
massimo di 29 ore (cfr. [punto 48, n. 4], lett. d), [del citato
allegato]), ma deve invece essere effettuata una pausa di dodici ore,
solo nel caso in cui la durata del trasporto in mare sia stata superiore
a quanto previsto in generale [al punto 48, nn. 2‑4] dell'allegato alla
direttiva (in pratica 29 ore, ai sensi del [punto 48, n. 4], lett. d)».
Osservazioni preliminari
13 Nella sua decisione il giudice del rinvio fa riferimento al punto 48,
n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628, che sancisce la
regola detta «14+1+14». In forza di tale punto, gli animali devono
beneficiare, dopo 14 ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno
un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati.
Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre 14
ore.
14 Dal tenore letterale della seconda questione pregiudiziale risulta
che il giudice del rinvio interpreta la regola di cui al citato punto
48, n. 4, lett. d), nel senso che essa autorizza una durata massima di
trasporto pari a 29 ore.
15 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 18 delle
sue conclusioni, il punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della
direttiva 91/628 stabilisce un periodo massimo di trasporto di 28 ore,
intervallato da un periodo minimo di riposo di un'ora dopo la prima
frazione di 14 ore.
16 Pertanto, la cosiddetta regola «14+1+14» di cui al citato punto 48,
n. 4, lett. d), deve essere intesa nel senso che autorizza una durata
massima di trasporto di 28 ore, intervallata da un periodo minimo di
riposo di un'ora.
Sulle questioni pregiudiziali
17 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, innanzi
tutto, se un trasporto su traghetto che collega regolarmente e
direttamente due diverse località della Comunità, previsto al punto 48,
n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628, possa essere
qualificato come trasporto marittimo ai sensi del punto 48, n. 7, lett.
a), dell'allegato in parola. In caso di risposta affermativa, tale
giudice chiede inoltre se il periodo di trasporto su strada precedente a
un trasporto su traghetto e quello a quest'ultimo successivo debbano
essere tra loro collegati. Esso chiede, da ultimo, se in seguito a un
trasporto su traghetto la cui durata risulta superare le 14 ore, vale a
dire il periodo massimo di trasporto previsto al punto 48, n. 4, lett.
d), dell'allegato della direttiva 91/628, prima di un periodo minimo di
riposo di un'ora, gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore
in applicazione di tale punto 48, n. 7, lett. b), o se si possa
effettuare il trasporto su strada immediatamente dopo lo sbarco, per un
periodo massimo di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo
di un'ora.
18 Secondo il giudice del rinvio, il punto 48, n. 7, lett. a),
dell'allegato della direttiva 91/628 fissa le condizioni essenziali
applicabili ai trasporti marittimi, incluso il trasporto su traghetto.
19 Ne conseguirebbe, in primo luogo, che le disposizioni relative alla
durata del trasporto e ai periodi di riposo non si applicano ai
trasporti marittimi dal momento che ricorrono le condizioni di cui al
punto 48, nn. 3 e 4, del detto allegato. In secondo luogo, il periodo di
trasporto su strada precedente al trasporto marittimo e quello a
quest'ultimo successivo non sarebbero tra loro collegati. In terzo
luogo, una nuova durata massima di 28 ore di trasporto ai sensi del
punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628,
intervallata da un periodo di riposo minimo di un'ora, potrebbe
decorrere immediatamente all'arrivo di un traghetto al porto di
destinazione.
20 In via preliminare, occorre rammentare, da un lato, che il punto 48
dell'allegato della direttiva 91/628 sancisce le norme relative agli
intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione nonché ai periodi di
viaggio e di riposo delle specie animali, tra cui i bovini, elencate
all'art. 1, n. 1, lett. a), di tale direttiva, al momento del loro
trasporto, ad eccezione del trasporto aereo.
21 Dall'altro lato, le norme relative ai periodi di viaggio e di riposo,
nel caso di un trasporto per mare, sono disciplinate dal punto 48, n. 7,
lett. a) e b), dell'allegato di cui trattasi. Il n. 7, lett. a), fissa
le disposizioni generali applicabili al trasporto per mare e il n. 7,
lett. b), precisa le condizioni alle quali deve essere osservato un
periodo di riposo di 12 ore nell'ipotesi di un trasporto su traghetto
che collega regolarmente e direttamente due diverse località della
Comunità (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 2008, causa C‑207/06,
Schwaninger, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23, 24 e 30).
22 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la qualificazione come trasporto
marittimo di un trasporto su traghetto che collega regolarmente e
direttamente due diverse località della Comunità, occorre osservare,
come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni,
che sia dalla lettera del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della
direttiva 91/628 sia dal punto 26 di quest'ultimo emerge che, nonostante
le sue specificità, il trasporto su traghetto costituisce un trasporto
marittimo.
23 Infatti, da una parte, il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato in
argomento fa espressamente riferimento a tale modalità di trasporto come
a una modalità di trasporto marittimo. D'altra parte, dal punto 26 del
medesimo allegato discende che il legislatore comunitario, nel
disciplinare le misure particolari che devono essere adottate per i
mezzi di trasporto degli animali, ha incluso questo tipo di nave tra i
mezzi di trasporto marittimo.
24 Dal momento che il trasporto su traghetto costituisce un trasporto
marittimo, ne consegue che a quest'ultimo è applicabile il punto 48, n.
7, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva 91/628.
25 Per quanto riguarda, poi, la questione se il periodo di trasporto su
strada precedente a un trasporto su traghetto e quello a quest'ultimo
successivo debbano essere tra loro collegati, occorre in primis rilevare
che il punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628 non prevede
espressamente che la situazione è in questi termini.
26 Tuttavia, dalla lettera del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato
della direttiva 91/628, nonché dalla finalità di tale direttiva, emerge
che l'esistenza di un collegamento tra tali periodi di trasporto su
strada deve essere valutata tenendo conto del superamento o del mancato
superamento della durata massima di 28 ore del trasporto su traghetto
prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato.
27 A tale riguardo occorre rammentare che ai sensi del punto 48, n. 7,
lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628 deve essere previsto un
periodo di riposo di 12 ore per gli animali dopo lo scarico nel porto di
destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di
viaggio marittimo faccia parte del piano generale previsto al punto 48,
nn. 2‑4.
28 Sembra che il legislatore comunitario, rinviando a tale schema
generale, volesse che la norma con cui è stata stabilita una durata
massima di trasporto pari a 28 ore prevista al punto 48, n. 4, lett. d),
dell'allegato della direttiva 91/628, fosse presa in considerazione
anche nell'ipotesi di trasporto su traghetto, ad eccezione tuttavia del
periodo di riposo di almeno un'ora.
29 Infatti, come ha precisato l'avvocato generale al paragrafo 33 delle
sue conclusioni, l'osservanza di tale periodo di riposo durante un
trasporto marittimo non può essere giustificata.
30 Da un lato, non è assolutamente possibile rispettare, in pratica, un
tale periodo di riposo in mare aperto dal momento che questo
presupporrebbe che la nave attracchi dopo 14 ore di navigazione in mare
per almeno un'ora prima di riprendere il mare per un nuovo periodo di 14
ore.
31 Si deve rilevare, d'altro lato, che, contrariamente al trasporto su
strada, che richiede la sosta del camion per alimentare, abbeverare e
accudire gli animali, le specificità del trasporto marittimo consentono
di effettuare tali operazioni nel corso del trasporto conformemente al
punto 26 dell'allegato della direttiva 91/628.
32 Dal punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato in parola discende
pertanto che, in caso di superamento della durata massima di 28 ore di
trasporto su traghetto, gli animali devono obbligatoriamente beneficiare
di 12 ore di riposo prima di poter essere nuovamente trasportati per un
nuovo periodo massimo di 28 ore di trasporto, intervallato da un periodo
di riposo minimo di un'ora, conformemente al punto 48, n. 4, lett. d),
dell'allegato in questione.
33 In siffatte circostanze, i vari periodi di trasporto su strada non
devono essere sommati in quanto il periodo di riposo di 12 ore comporta
necessariamente una neutralizzazione dei periodi di trasporto precedenti
a tale riposo. Le 12 ore previste da tale disposizione svolgono
un'identica funzione di neutralizzazione dei periodi di trasporto
precedenti a tale riposo rispetto al periodo di 24 ore di cui al punto
48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628 applicabile al trasporto
su strada.
34 Per contro, se la durata del trasporto su traghetto consente che il
viaggio rientri nello schema generale previsto al punto 48, nn. 2‑4,
dell'allegato della direttiva 91/628, in particolare se non supera la
durata massima di 28 ore di trasporto e, di conseguenza, il periodo di
riposo di 12 ore non è necessario, un periodo di trasporto su strada può
iniziare a decorrere immediatamente dopo l'arrivo della nave nel porto
di destinazione.
35 Tuttavia, in una siffatta ipotesi, al fine di determinare la durata
di questo nuovo trasporto su strada, occorre prendere in considerazione
la durata del trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su
traghetto, a meno che non sia intervenuto un riposo di 24 ore prima che
gli animali fossero imbarcati su tale nave. Infatti, se ciò avviene, è
ingiustificato il collegamento tra i periodi di trasporto su strada in
quanto il riposo di 24 ore comporta la neutralizzazione del periodo di
trasporto su strada precedente a quello del trasporto su traghetto.
36 Pertanto, se la durata del trasporto su traghetto è inferiore a 28
ore e quella del trasporto su strada che ha preceduto non è stata
neutralizzata mediante un riposo di 24 ore conformemente al punto 48, n.
5, dell'allegato della direttiva 91/628, occorre sommare le durate dei
trasporti su strada precedenti e successivi al trasporto su traghetto.
37 Se invece la durata del trasporto su traghetto è inferiore a 28 ore e
quella del trasporto su strada che lo ha preceduto è stata neutralizzata
mediante un riposo di 24 ore, un nuovo periodo di trasporto su strada di
una durata massima di 28 ore, intervallato da un periodo di riposo
minimo di un'ora, può decorrere immediatamente dopo lo sbarco senza
tener conto della durata del trasporto su strada precedente al trasporto
su traghetto.
38 Qualsiasi altra interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b),
dell'allegato della direttiva 91/628 equivarrebbe ad ammettere che, dopo
un trasporto su traghetto inferiore a 28 ore, potrebbe iniziare un nuovo
periodo massimo di 28 ore di trasporto su strada, intervallato da un
periodo di riposo minimo di un'ora, senza tener conto della durata di un
trasporto su strada precedente al trasporto su traghetto. Ciò renderebbe
possibile il cumulo di vari trasporti effettuati mediante diversi mezzi
di trasporto senza che si configuri un periodo di riposo di 12 o di 24
ore.
39 Orbene, una siffatta interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b), si
opporrebbe direttamente al principale obiettivo perseguito dalla
direttiva 91/628, ossia la protezione degli animali durante il trasporto
(v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e
C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 29), e della finalità di tale direttiva, quale emerge in
particolare dal suo ottavo ‘considerando', ai sensi del quale, per
ragioni di benessere degli animali, il trasporto su lunghe distanze di
animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il
più possibile ridotto.
40 Per quanto riguarda, infine, la questione se, in seguito a un
trasporto su traghetto la cui durata risulta superare le 14 ore, gli
animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore in applicazione del
punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628 o se si
possa effettuare il trasporto su strada immediatamente dopo lo sbarco,
per un periodo massimo di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di
riposo di 1 ora, è sufficiente rilevare che, come emerge dal punto 34
della presente sentenza, se la durata del trasporto su traghetto non
supera il limite massimo di 28 ore di trasporto e, pertanto, il periodo
di riposo di 12 ore non è necessario, un periodo di trasporto su strada
può iniziare a decorrere immediatamente dopo l'arrivo della nave nel
porto di destinazione e la sua durata deve essere calcolata in base al
metodo indicato al punto 36 della presente sentenza.
41 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la
prima e la seconda questione nel senso che:
- il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628 deve
essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali
applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto
che collega regolarmente e direttamente due diverse località della
Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli
animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei
periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al
punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato;
- conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una
connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello
successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega
regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo
di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende
dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore
di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d),
dell'allegato della direttiva 91/628;
- se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e
direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli
caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite
massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a
decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per
calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione
la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il
trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24
ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva
91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada
anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio
verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione
rispondesse alle condizioni sopra indicate.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
- Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del
Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive
90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio
29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che fissa
le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il
trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due
diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi
senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo
tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro
sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato;
- Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una
connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello
successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega
regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea,
a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali,
dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima
di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett.
d), dell'allegato della direttiva 91/628.
- Se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e
direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di
veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al
limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare
a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per
calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione
la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il
trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24
ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva
91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada
anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio
verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione
rispondesse alle condizioni sopra indicate.
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