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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑277/06



AGRICOLTURA - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo. Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato. Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628. Se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra indicate. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑277/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 ottobre 2008 (*)

«Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo»



Nel procedimento C‑277/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 2 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2006, nella causa

Interboves GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,



LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 maggio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Interboves GmbH, dall'avv. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt;

- per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità di agente;

- per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;

- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra S. Johannesson, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»).

2 La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Interboves GmbH (in prosieguo: la «Interboves») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), in ordine al diniego opposto da quest'ultimo al versamento di restituzioni all'esportazione in seguito al trasporto di bovini vivi da parte della detta società verso l'ex Iugoslavia.

Contesto normativo

3 Conformemente all'art. 1, n. 1, lett. a), la direttiva 91/628 si applica al trasporto di animali domestici della specie bovina.

4 In forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva si intende per:

«(b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

(…)

(g) “viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione;

(h) “periodo di riposo”: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

(…)».

5 Il punto 26, lett. b), i)‑iii), dell'allegato della citata direttiva prevede quanto segue:

«(…)

i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di una nave traghetto “roll‑on/roll‑off” deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca;

ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di una nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;

iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.»

6 Il punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628, intitolato «Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo», dispone quanto segue:

«(…)

2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui [all'art. 1] non deve essere superiore a 8 ore.

3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;

- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

- accesso diretto agli animali;

- possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);

- pannelli mobili per creare compartimenti separati;

- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;

(…).

4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

(…)

d) Tutti gli altri animali delle specie di cui [all'art. 1] devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

(…)

7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

7 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il 12 giugno 2002 la Interboves dichiarava allo Hauptzollamt di Friedrichshafen l'esportazione di 33 bovini vivi verso l'ex Iugoslavia e chiedeva, a tale titolo, la concessione di una restituzione all'esportazione.

8 Con decisione 23 luglio 2003 lo Hauptzollamt respingeva tale domanda, con la motivazione che detta società non si era attenuta al punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628. Infatti lo Hauptzollamt constatava che, stando al ruolino di marcia, il viaggio di trasporto dei bovini era durato 23 ore, ossia 14 ore e 30 minuti di trasporto per mare a bordo di un traghetto da Bari a Igoumenitsa (Grecia) nonché 8 ore e 30 minuti di trasporto su strada fino a Evzoni, al confine tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, senza che venisse incluso alcun periodo di riposo.

9 La Interboves presentava un ricorso in opposizione avverso la decisione 23 luglio 2003 affermando, segnatamente, che la durata della traversata marittima non doveva essere conteggiata nel tempo di trasporto in forza del punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628.

10 Con decisione 21 giugno 2005 lo Hauptzollamt respingeva il ricorso in opposizione sottolineando che la durata della traversata marittima doveva essere considerata un prolungamento del trasporto su strada. Pertanto, secondo lo Hauptzollamt, per verificare se la durata totale del trasporto fosse conforme al punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628, occorreva sommare la durata del trasporto marittimo a quella relativa ai trasporti su strada precedenti e successivi, il che equivarrebbe, nella causa principale, a una durata complessiva di 32 ore e 45 minuti.

11 Il 21 luglio 2005 la Interboves proponeva ricorso contro quest'ultima decisione 21 giugno 2005, facendo nuovamente valere di essersi attenuta alle disposizioni della direttiva 91/628.

12 Il Finanzgericht Hamburg ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se il [punto 48, n. 7], lett. a), (…) dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE disciplini le condizioni fondamentali del trasporto marittimo [di animali] in modo che in linea di principio - una volta soddisfatte le condizioni di cui [al punto 48, nn. 3 e 4] [del citato allegato] ad eccezione di quelle relative alla durata dei viaggi e ai periodi di riposo - anche nel caso di un trasporto di animali su c.d. traghetti Roll‑on/Roll‑off i tempi del trasporto su strada prima e dopo il trasporto marittimo non devono essere sommati.

2) Se [il punto 48, n. 7], lett. b), (…) dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE contenga una disposizione specifica per i c.d. traghetti Roll‑on/Roll‑off che circolano all'interno della Comunità la quale trova applicazione in aggiunta alle condizioni di cui al [punto 48, n. 4], lett. [d)], [del citato allegato], con la conseguenza che, dopo l'arrivo del traghetto nel porto di destinazione, non comincia un nuovo periodo di trasporto massimo di 29 ore (cfr. [punto 48, n. 4], lett. d), [del citato allegato]), ma deve invece essere effettuata una pausa di dodici ore, solo nel caso in cui la durata del trasporto in mare sia stata superiore a quanto previsto in generale [al punto 48, nn. 2‑4] dell'allegato alla direttiva (in pratica 29 ore, ai sensi del [punto 48, n. 4], lett. d)».

Osservazioni preliminari

13 Nella sua decisione il giudice del rinvio fa riferimento al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628, che sancisce la regola detta «14+1+14». In forza di tale punto, gli animali devono beneficiare, dopo 14 ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre 14 ore.

14 Dal tenore letterale della seconda questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio interpreta la regola di cui al citato punto 48, n. 4, lett. d), nel senso che essa autorizza una durata massima di trasporto pari a 29 ore.

15 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, il punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628 stabilisce un periodo massimo di trasporto di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di un'ora dopo la prima frazione di 14 ore.

16 Pertanto, la cosiddetta regola «14+1+14» di cui al citato punto 48, n. 4, lett. d), deve essere intesa nel senso che autorizza una durata massima di trasporto di 28 ore, intervallata da un periodo minimo di riposo di un'ora.

Sulle questioni pregiudiziali

17 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, innanzi tutto, se un trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, previsto al punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628, possa essere qualificato come trasporto marittimo ai sensi del punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato in parola. In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede inoltre se il periodo di trasporto su strada precedente a un trasporto su traghetto e quello a quest'ultimo successivo debbano essere tra loro collegati. Esso chiede, da ultimo, se in seguito a un trasporto su traghetto la cui durata risulta superare le 14 ore, vale a dire il periodo massimo di trasporto previsto al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628, prima di un periodo minimo di riposo di un'ora, gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore in applicazione di tale punto 48, n. 7, lett. b), o se si possa effettuare il trasporto su strada immediatamente dopo lo sbarco, per un periodo massimo di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di un'ora.

18 Secondo il giudice del rinvio, il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628 fissa le condizioni essenziali applicabili ai trasporti marittimi, incluso il trasporto su traghetto.

19 Ne conseguirebbe, in primo luogo, che le disposizioni relative alla durata del trasporto e ai periodi di riposo non si applicano ai trasporti marittimi dal momento che ricorrono le condizioni di cui al punto 48, nn. 3 e 4, del detto allegato. In secondo luogo, il periodo di trasporto su strada precedente al trasporto marittimo e quello a quest'ultimo successivo non sarebbero tra loro collegati. In terzo luogo, una nuova durata massima di 28 ore di trasporto ai sensi del punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628, intervallata da un periodo di riposo minimo di un'ora, potrebbe decorrere immediatamente all'arrivo di un traghetto al porto di destinazione.

20 In via preliminare, occorre rammentare, da un lato, che il punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628 sancisce le norme relative agli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione nonché ai periodi di viaggio e di riposo delle specie animali, tra cui i bovini, elencate all'art. 1, n. 1, lett. a), di tale direttiva, al momento del loro trasporto, ad eccezione del trasporto aereo.

21 Dall'altro lato, le norme relative ai periodi di viaggio e di riposo, nel caso di un trasporto per mare, sono disciplinate dal punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell'allegato di cui trattasi. Il n. 7, lett. a), fissa le disposizioni generali applicabili al trasporto per mare e il n. 7, lett. b), precisa le condizioni alle quali deve essere osservato un periodo di riposo di 12 ore nell'ipotesi di un trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 2008, causa C‑207/06, Schwaninger, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23, 24 e 30).

22 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la qualificazione come trasporto marittimo di un trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, occorre osservare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, che sia dalla lettera del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628 sia dal punto 26 di quest'ultimo emerge che, nonostante le sue specificità, il trasporto su traghetto costituisce un trasporto marittimo.

23 Infatti, da una parte, il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato in argomento fa espressamente riferimento a tale modalità di trasporto come a una modalità di trasporto marittimo. D'altra parte, dal punto 26 del medesimo allegato discende che il legislatore comunitario, nel disciplinare le misure particolari che devono essere adottate per i mezzi di trasporto degli animali, ha incluso questo tipo di nave tra i mezzi di trasporto marittimo.

24 Dal momento che il trasporto su traghetto costituisce un trasporto marittimo, ne consegue che a quest'ultimo è applicabile il punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva 91/628.

25 Per quanto riguarda, poi, la questione se il periodo di trasporto su strada precedente a un trasporto su traghetto e quello a quest'ultimo successivo debbano essere tra loro collegati, occorre in primis rilevare che il punto 48 dell'allegato della direttiva 91/628 non prevede espressamente che la situazione è in questi termini.

26 Tuttavia, dalla lettera del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628, nonché dalla finalità di tale direttiva, emerge che l'esistenza di un collegamento tra tali periodi di trasporto su strada deve essere valutata tenendo conto del superamento o del mancato superamento della durata massima di 28 ore del trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato.

27 A tale riguardo occorre rammentare che ai sensi del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628 deve essere previsto un periodo di riposo di 12 ore per gli animali dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale previsto al punto 48, nn. 2‑4.

28 Sembra che il legislatore comunitario, rinviando a tale schema generale, volesse che la norma con cui è stata stabilita una durata massima di trasporto pari a 28 ore prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628, fosse presa in considerazione anche nell'ipotesi di trasporto su traghetto, ad eccezione tuttavia del periodo di riposo di almeno un'ora.

29 Infatti, come ha precisato l'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, l'osservanza di tale periodo di riposo durante un trasporto marittimo non può essere giustificata.

30 Da un lato, non è assolutamente possibile rispettare, in pratica, un tale periodo di riposo in mare aperto dal momento che questo presupporrebbe che la nave attracchi dopo 14 ore di navigazione in mare per almeno un'ora prima di riprendere il mare per un nuovo periodo di 14 ore.

31 Si deve rilevare, d'altro lato, che, contrariamente al trasporto su strada, che richiede la sosta del camion per alimentare, abbeverare e accudire gli animali, le specificità del trasporto marittimo consentono di effettuare tali operazioni nel corso del trasporto conformemente al punto 26 dell'allegato della direttiva 91/628.

32 Dal punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato in parola discende pertanto che, in caso di superamento della durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto, gli animali devono obbligatoriamente beneficiare di 12 ore di riposo prima di poter essere nuovamente trasportati per un nuovo periodo massimo di 28 ore di trasporto, intervallato da un periodo di riposo minimo di un'ora, conformemente al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato in questione.

33 In siffatte circostanze, i vari periodi di trasporto su strada non devono essere sommati in quanto il periodo di riposo di 12 ore comporta necessariamente una neutralizzazione dei periodi di trasporto precedenti a tale riposo. Le 12 ore previste da tale disposizione svolgono un'identica funzione di neutralizzazione dei periodi di trasporto precedenti a tale riposo rispetto al periodo di 24 ore di cui al punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628 applicabile al trasporto su strada.

34 Per contro, se la durata del trasporto su traghetto consente che il viaggio rientri nello schema generale previsto al punto 48, nn. 2‑4, dell'allegato della direttiva 91/628, in particolare se non supera la durata massima di 28 ore di trasporto e, di conseguenza, il periodo di riposo di 12 ore non è necessario, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo l'arrivo della nave nel porto di destinazione.

35 Tuttavia, in una siffatta ipotesi, al fine di determinare la durata di questo nuovo trasporto su strada, occorre prendere in considerazione la durata del trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che non sia intervenuto un riposo di 24 ore prima che gli animali fossero imbarcati su tale nave. Infatti, se ciò avviene, è ingiustificato il collegamento tra i periodi di trasporto su strada in quanto il riposo di 24 ore comporta la neutralizzazione del periodo di trasporto su strada precedente a quello del trasporto su traghetto.

36 Pertanto, se la durata del trasporto su traghetto è inferiore a 28 ore e quella del trasporto su strada che ha preceduto non è stata neutralizzata mediante un riposo di 24 ore conformemente al punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, occorre sommare le durate dei trasporti su strada precedenti e successivi al trasporto su traghetto.

37 Se invece la durata del trasporto su traghetto è inferiore a 28 ore e quella del trasporto su strada che lo ha preceduto è stata neutralizzata mediante un riposo di 24 ore, un nuovo periodo di trasporto su strada di una durata massima di 28 ore, intervallato da un periodo di riposo minimo di un'ora, può decorrere immediatamente dopo lo sbarco senza tener conto della durata del trasporto su strada precedente al trasporto su traghetto.

38 Qualsiasi altra interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628 equivarrebbe ad ammettere che, dopo un trasporto su traghetto inferiore a 28 ore, potrebbe iniziare un nuovo periodo massimo di 28 ore di trasporto su strada, intervallato da un periodo di riposo minimo di un'ora, senza tener conto della durata di un trasporto su strada precedente al trasporto su traghetto. Ciò renderebbe possibile il cumulo di vari trasporti effettuati mediante diversi mezzi di trasporto senza che si configuri un periodo di riposo di 12 o di 24 ore.

39 Orbene, una siffatta interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b), si opporrebbe direttamente al principale obiettivo perseguito dalla direttiva 91/628, ossia la protezione degli animali durante il trasporto (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29), e della finalità di tale direttiva, quale emerge in particolare dal suo ottavo ‘considerando', ai sensi del quale, per ragioni di benessere degli animali, il trasporto su lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il più possibile ridotto.

40 Per quanto riguarda, infine, la questione se, in seguito a un trasporto su traghetto la cui durata risulta superare le 14 ore, gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore in applicazione del punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva 91/628 o se si possa effettuare il trasporto su strada immediatamente dopo lo sbarco, per un periodo massimo di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di 1 ora, è sufficiente rilevare che, come emerge dal punto 34 della presente sentenza, se la durata del trasporto su traghetto non supera il limite massimo di 28 ore di trasporto e, pertanto, il periodo di riposo di 12 ore non è necessario, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo l'arrivo della nave nel porto di destinazione e la sua durata deve essere calcolata in base al metodo indicato al punto 36 della presente sentenza.

41 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la prima e la seconda questione nel senso che:

- il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628 deve essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato;

- conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628;

- se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra indicate.

Sulle spese

42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


- Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato;

- Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628.

- Se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra indicate.

Firme



 


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