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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/12/2008, causa C‑317/07
RIFIUTI - Nozione di rifiuto - Impianto di coincenerimento - Sostanze in
forma gassosa - Esclusione - Direttiva 2000/76/CE. La nozione di
«rifiuto» contenuta all'art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei
rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/12/2008, causa C‑317/07
RIFIUTI - Nozione di “impianto di incenerimento” - Trattamento termico
dei rifiuti - Dir. 2000/76/CE. La nozione di «impianto di incenerimento»
di cui all'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità
o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché
le sostanze che risultano dall'impiego del trattamento termico siano
successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di
incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale
qualifica. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II,
04/12/2008, causa C‑317/07
RIFIUTI - ENERGIA - Impianto di gassificazione - Incenerimento dei
rifiuti - Depurazione e incenerimento - Centrale elettrica - Combustibile
aggiuntivo - Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti - Dir. 2000/76/CE.
Un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere prodotti
in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo
determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un
«impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art. 3, punto 5, della direttiva
2000/76. Mentre, una centrale elettrica che utilizza come combustibile
aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza
nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal
coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra
nella sfera di applicazione di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/12/2008, causa C‑317/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 dicembre 2008 (*)
«Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Depurazione e
incenerimento - Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti - Nozione di
rifiuto - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento»
Nel procedimento C‑317/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus
(Finlandia) con decisione 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 10
luglio 2007, nella causa promossa da
Lahti Energia Oy,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10
luglio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Lahti Energia Oy, dal sig. T. Rinne, asianajaja, nonché dai
sigg. M. Kivelä e H. Takala, rispettivamente direttore e ingegnere;
- per lo Hämeen ympäristökeskus, dalle sig.re P. Mäkinen e E. Mecklin,
in qualità di agenti;
- per la Salpausselän luonnonystävät ry, dai sigg. M. Vikberg e S.
Niemelä, asianajaja;
- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di
agente;
- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M.
de Grave, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. I. Koskinen e
J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
dell'11 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332,
pag. 91).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la
Lahti Energia Oy (in prosieguo: la «Lahti Energia»), società di
proprietà della città di Lahti, e l'Itä-Suomen ympäristölupavirasto
(Ufficio per le autorizzazioni ambientali della Regione della Finlandia
dell'Est; in prosieguo: l'«ympäristölupavirasto») in merito
all'applicazione dei requisiti della direttiva 2000/76 ad un complesso
costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica.
Contesto normativo
La direttiva 2000/76
3 Il quinto e ventisettesimo ‘considerando' della direttiva 2000/76
recitano:
«(5) In conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di
cui all'articolo 5 del trattato, è necessario intervenire a livello
comunitario. Il principio precauzionale fornisce il fondamento per
ulteriori misure. La presente direttiva si limita ai requisiti minimi
relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento.
(…)
(27) Non si dovrebbe consentire che il coincenerimento dei rifiuti
effettuato in impianti non destinati in primo luogo a tale scopo
provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti nel volume dei gas
derivanti dal suddetto coincenerimento rispetto a quelle consentite per
impianti specificamente destinati all'incenerimento e che esso dovrebbe
pertanto essere opportunamente limitato».
4 Ai sensi dell'art. 3 di tale direttiva:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “rifiuto”: qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito
all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE [direttiva del
Consiglio 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39)];
(…)
4) “impianto di incenerimento”: qualsiasi unità [o] attrezzatura tecnica
fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza
recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione
sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché
altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i
procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal
trattamento siano successivamente incenerite.
La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di
incenerimento, comprese le linee di incenerimento, i luoghi di ricezione
e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi
di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le
installazioni di trattamento dei gas di scarico, le installazioni di
trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il
camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di
incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di
incenerimento;
5) “impianto di coincenerimento”: qualsiasi impianto fisso o mobile la
cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di
prodotti materiali e
- che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o
- in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di
smaltimento.
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale
dell'impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti
materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è
considerato un impianto di incenerimento ai sensi del punto 4.
La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di
incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di
ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i
sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la
caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le
installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle
acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle
operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle
condizioni di incenerimento;
(…)
12) “autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte da parte
dell'autorità competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a
determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme
ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per
uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso
sito e gestiti dal medesimo gestore;
13) “residuo”: qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le scorie
e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i
prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e
il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all'articolo 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di
incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o
delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento».
5 L'art. 7 della direttiva 2000/76, intitolato «Valori limite di
emissione nell'atmosfera», dispone quanto segue:
«1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati
e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di
emissione previsti all'allegato V per i gas di scarico.
2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti,
attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite
di emissione per i gas di scarico determinati conformemente all'allegato
II o in esso previsti.
(…)».
La direttiva 2006/12/CE
6 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag.
9), che, per motivi di chiarezza e di razionalità, procede alla
codificazione della direttiva 75/442, per «rifiuto» si intende
«qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o
l'obbligo di disfarsi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 La Lahti Energia ha chiesto all'Ympäristölupavirasto un'autorizzazione
ambientale riguardante l'attività del suo impianto di gassificazione e
della sua centrale elettrica. Detta autorizzazione riguarda un complesso
costituito da due impianti distinti localizzati sullo stesso sito e
comprendenti un impianto di gassificazione a partire da rifiuti e una
centrale elettrica nella cui caldaia a vapore viene bruciato il gas
depurato prodotto nell'impianto di gassificazione.
8 L'Ympäristölupavirasto ha rilasciato alla Lahti Energia
un'autorizzazione ambientale provvisoria, precisando le condizioni alle
quali tale autorizzazione era stata rilasciata. Detto ufficio ha così
valutato che l'impianto di gassificazione che produce gas e la centrale
che incenerisce il gas costituiscono congiuntamente un impianto di
coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.
9 La Lahti Energia ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al
Vaasan hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Vaasa), chiedendo
che fosse dichiarato che la combustione in una caldaia principale di gas
depurato e raffinato in un impianto distinto di produzione di gas non
fosse considerata come un coincenerimento di rifiuti ai sensi della
direttiva 2000/76.
10 Il Vaasan hallinto-oikeus ha respinto il ricorso. In particolare,
detto giudice ha ritenuto che la realizzazione degli obiettivi della
direttiva 2000/76 potrebbe essere compromessa da un'interpretazione del
suo ambito di applicazione talmente restrittiva al punto di rendere
inapplicabili i presupposti di detta direttiva all'incenerimento di un
rifiuto pretrattato. Tuttavia, tale giudice ha ritenuto che, in quanto
unità funzionale distinta, l'impianto di gassificazione non dovesse
essere considerato come un impianto di incenerimento ai sensi della
direttiva 2000/76, poiché la gassificazione è un trattamento termico e
poiché, per essere considerato come un impianto di incenerimento,
l'impianto deve possedere una linea destinata all'incenerimento.
11 Tuttavia, il Vaasan hallinto-oikeus ha giudicato che l'impianto di
gassificazione e la centrale elettrica costituissero congiuntamente un
impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.
12 La Lahti Energia ha quindi proposto un'impugnazione dinanzi al
Korkein hallinto-oikeus, che ha deciso di sospendere la sua pronuncia e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76/CE debba essere
interpretato nel senso che la direttiva non è applicabile
all'incenerimento di rifiuti gassosi.
2) Se un impianto di gassificazione, in cui si ottiene gas dai rifiuti
attraverso un processo di pirolisi, debba essere considerato un impianto
di incenerimento, ai sensi dell'art. 3, punto 4, della direttiva
2000/76/CE, anche qualora in tale impianto non vi sia alcuna linea di
incenerimento.
3) Se l'incenerimento nella caldaia di una centrale elettrica di gas
formatosi in un impianto di gassificazione e depurato dopo il processo
di gassificazione debba essere considerato un procedimento incluso
nell'art. 3 della direttiva 2000/76/CE. Se, a tale riguardo, abbia
rilevanza il fatto che il gas prodotto e depurato sostituisca il
carburante fossile e che le emissioni della centrale elettrica per unità
di energia prodotta, impiegando il gas ottenuto da rifiuti e depurato,
siano inferiori rispetto a quelle derivanti dall'impiego di altri
carburanti. Se, ai fini dell'interpretazione della portata della
direttiva 2000/76/CE, sia rilevante che l'impianto di gassificazione e
la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in
considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscano un unico
impianto o il fatto che il gas prodotto, formatosi nell'impianto di
gassificazione e depurato, possa essere trasportato e utilizzato come
carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la
produzione di energia.
4) A quali condizioni il gas formatosi in un impianto di gassificazione
e depurato possa essere considerato un prodotto, in modo da non
rientrare più nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai
rifiuti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
13 Con la sua prima questione il giudice del rinvio intende stabilire se
la nozione di «rifiuto» di cui all'art. 3, punto 1, della direttiva
2000/76 comprenda anche sostanze che si presentano in forma gassosa.
14 Nell'ambito della causa principale, tale questione deve intendersi
come diretta ad accertare se il gas risultante dal processo di pirolisi
di rifiuti solidi di diverso tipo, effettuato in un impianto di
gassificazione, possa essere considerato come un «rifiuto» ai sensi
della direttiva 2000/76, cosicché tale sostanza gassosa, impiegata
successivamente come combustibile in una centrale elettrica in aggiunta
ad altri combustibili, potrebbe essere analizzata come una sostanza che
«[viene] successivamente incenerit[a]» ai sensi dell'art. 3, punto 4,
primo comma, in fine, di tale direttiva, cioè un rifiuto utilizzato come
«combustibile (…) accessorio» o «sottopost[o] a un trattamento termico a
fini di smaltimento» ai sensi dell'art. 3, punto 5, primo comma, di tale
direttiva.
15 A tale riguardo, come hanno sottolineato la Lahti Energia, i governi
finlandese e italiano, nonché la Commissione delle Comunità europee,
occorre constatare che la chiara formulazione dell'art. 3, punto 1,
della direttiva 2000/76 definisce la nozione di «rifiuto», nel contesto
di tale direttiva, come qualsiasi rifiuto «solido» o «liquido», quale
definito all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442.
16 Orbene, un'interpretazione letterale di tale disposizione è
sufficiente per concludere che la direttiva 2000/76 si riferisce solo ai
rifiuti che si presentano in forma solida o liquida e che quindi non
occorre ulteriormente stabilire se la nozione di «rifiuto» nel contesto
nella direttiva 75/442 riguardi a sua volta rifiuti che si presentano in
forma gassosa.
17 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la
nozione di «rifiuto» contenuta all'art. 3, punto 1, della direttiva
2000/76 non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.
Sulla seconda questione
18 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte
se l'esistenza di una linea di incenerimento sia una condizione
necessaria a definire un'entità, come un impianto di gassificazione a
partire da rifiuti, come «impianto di incenerimento» ai sensi dell'art.
3, punto 4, della direttiva 2000/76.
19 Conformemente all'art. 3, punto 4, primo comma, della direttiva
2000/76, la nozione di impianto di incenerimento riguarda un'unità o
attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, in
cui è incluso l'incenerimento mediante ossidazione o qualsiasi altro
procedimento di trattamento termico quali, ad esempio, la pirolisi e la
gassificazione.
20 A tale riguardo, come risulta chiaramente da un confronto tra le
diverse versioni linguistiche dell'art. 3, punto 4, della direttiva
2000/76 e come hanno sostenuto la Lahti Energia, lo Hämeen
ympäristökeskus, il governo finlandese e la Commissione, un'entità in
cui i rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico sarà qualificata
come «impianto di incenerimento» solo se le sostanze che risultano
dall'impiego di tale procedimento termico vengono successivamente
incenerite.
21 Come ha giustamente rilevato il governo dei Paesi Bassi, l'elenco di
elementi tecnici, di cui all'art. 3, punto 4, secondo comma, della
direttiva 2000/76, non può essere considerato né come un'elencazione
esaustiva degli elementi che possono costituire un impianto di
incenerimento né come un'elencazione degli elementi che devono
necessariamente comporre tale impianto. Pertanto, la presenza di una
linea di incenerimento non è un criterio necessario per qualificare
un'entità come un «impianto di incenerimento».
22 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la
nozione di «impianto di incenerimento» di cui all'art. 3, punto 4, della
direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica
destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che
risultano dall'impiego del procedimento termico siano successivamente
incenerite, e che, a tale riguardo, la presenza di una linea di
incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale
qualifica.
Sulla terza questione
23 Con la sua terza questione il giudice del rinvio intende accertare,
in sostanza, come analizzare, rispetto all'art. 3 della direttiva
2000/76, un complesso di produzione di energia in cui un impianto di
gassificazione, situato nelle vicinanze di una centrale elettrica,
fornisce a quest'ultima un gas depurato ottenuto dalla gassificazione di
rifiuti e impiegato in tale centrale come combustibile in aggiunta ai
combustibili fossili. Tale giudice si interroga, in particolare, sulla
pertinenza, ai fini della qualificazione di tale complesso, da un lato,
del fatto che l'impiego di detto gas depurato dalla centrale elettrica
permette di ottenere meno residui rispetto all'impiego di combustibili
fossili e, dall'altro, del fatto che le due entità che compongono detto
complesso presentano una certa unità funzionale nel senso che l'impianto
di gassificazione è destinato a soddisfare parzialmente il fabbisogno di
combustibile della centrale elettrica, ma che, al contempo, il gas
prodotto in tale impianto potrebbe essere destinato ad una
commercializzazione all'esterno del sito di cui trattasi.
24 Anzitutto, occorre sottolineare che, ai fini dell'applicazione della
direttiva 2000/76, qualora una centrale termoelettrica sia costituita da
più caldaie, ogni caldaia, comprese le attrezzature ad essa connesse,
dev'essere considerata quale impianto distinto (sentenza 11 settembre
2008, causa C‑251/07, Gävle Kraftvärme, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 33).
25 Pertanto, analogamente, quando si tratta di due entità come quelle di
cui trattasi nella causa principale, occorre, in linea di principio,
procedere ad un esame distinto dell'impianto di gassificazione e della
centrale elettrica ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/76.
26 Conformemente all'art. 3, punto 5, primo comma, della direttiva
2000/76, un impianto la cui funzione principale consista nella
produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizzi rifiuti
come combustibile normale o accessorio ovvero in cui i rifiuti siano
sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento dev'essere
considerato quale impianto di coincenerimento (v. sentenza Gävle
Kraftvärme, cit., punto 35).
27 L'art. 3, punto 5, secondo comma, precisa che, qualora il
coincenerimento avvenga in modo che la funzione principale dell'impianto
non consista nella produzione di energia o di prodotti materiali, bensì
nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto di cui trattasi dev'essere
considerato quale «impianto di incenerimento» ai sensi del punto 4 del
medesimo articolo (sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 36).
28 Quindi, dal tenore di tali disposizioni emerge chiaramente che un
impianto di coincenerimento costituisce una forma particolare di
impianto di incenerimento e che la questione se un impianto debba essere
considerato quale impianto di incenerimento ovvero quale impianto di
coincenerimento dipende dalla funzione principale dell'impianto medesimo
(sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 37).
Sulla qualifica dell'impianto di gassificazione
29 Nella causa principale, e fatti salvi i rilievi di fatto che solo il
giudice del rinvio può effettuare, risulta che nell'impianto di
gassificazione determinati rifiuti sono oggetto di un trattamento
termico, ma che le sostanze ottenute non sono incenerite nel medesimo
impianto. Infatti, le sostanze ottenute da tale trattamento termico, nel
caso di specie un gas grezzo, sono filtrate attraverso un depuratore che
permette di ottenere un gas depurato, privato dalle particelle solide
indesiderabili e idoneo, quindi, ad essere impiegato come combustibile.
30 Quindi, poiché le sostanze risultanti dal trattamento termico cui
sono sottoposti i rifiuti non sono incenerite nell'impianto di
gassificazione, il funzionamento e le caratteristiche di tale impianto
non permettono di qualificarlo, in quanto tale, come «impianto di
incenerimento» ai sensi dell'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.
31 Tuttavia, risulta che l'obiettivo essenziale dell'impianto di
gassificazione è la produzione di un combustibile, nel caso di specie,
di un gas depurato, e che, all'interno di tale impianto, determinati
rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento.
32 In proposito, anche se, come è stato ricordato al punto 28 della
presente sentenza, un impianto di coincenerimento costituisce una forma
particolare di impianto di incenerimento, tuttavia questi due tipi di
impianto rispondono a definizioni loro proprie. Orbene, come sottolinea
l'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, benché il
presupposto collegato all'applicazione di un trattamento termico ai
rifiuti possa essere richiesto nei due casi, per contro, per quanto
riguarda la qualifica di impianto di coincenerimento, non è richiesto
dal testo dell'art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76 che le sostanze
che ne risultano vengano successivamente incenerite.
33 Ne consegue che, conformemente a quanto ricordato al punto 26 della
presente sentenza, un impianto di gassificazione come quello di cui
trattasi nella causa principale soddisfa i presupposti necessari alla
sua qualifica come impianto di coincenerimento ai sensi dell'art. 3,
punto 5, della direttiva 2000/76.
34 Per quanto riguarda il gas depurato risultante dal trattamento
termico dei rifiuti, secondo il governo austriaco potrebbe ritenersi che
il gas depurato così prodotto nell'impianto di gassificazione
corrisponda ad una sostanza che risulta dal trattamento termico
applicato ai rifiuti in tale impianto e che, se detto gas è
successivamente bruciato nella centrale elettrica, sarebbe quindi
possibile considerare l'impianto di gassificazione come un impianto di
incenerimento ai sensi dell'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.
35 A tale riguardo, da un lato, come risulta dalle indicazioni fornite
dal giudice del rinvio, il gas di cui trattasi, a causa segnatamente del
processo di filtraggio nel depuratore, presenta proprietà analoghe a un
combustibile fossile e costituisce quindi un gas idoneo ad essere
impiegato in quanto combustibile destinato alla produzione di energia,
sia nella centrale elettrica cui è destinata la produzione dell'impianto
di gassificazione sia in altre centrali elettriche.
36 Pertanto, non può trattarsi di una sostanza derivante dal trattamento
termico di rifiuti nell'impianto di gassificazione e incenerita nella
centrale elettrica per completare un semplice procedimento di
smaltimento di rifiuti. Infatti, come hanno affermato i governi
finlandese e italiano, quando il processo viene completato all'interno
dell'impianto di gassificazione, viene generato a partire da rifiuti un
prodotto che ha le caratteristiche di un combustibile.
37 D'altro lato, quando alcuni rifiuti sono sottoposti ad un trattamento
termico a fini di smaltimento in un impianto che ha l'obiettivo
essenziale di produrre dei prodotti materiali, nella fattispecie
prodotti consistenti in gas, tale impianto deve essere qualificato come
impianto di coincenerimento, conformemente alla sistematica dell'art. 3,
punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, che fa dipendere la qualifica di
impianto di incenerimento o di impianto di coincenerimento dalla
funzione principale dell'entità di cui trattasi (v., in tal senso,
sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 40).
Sulla qualifica della centrale elettrica
38 Per quanto riguarda le attività della centrale elettrica di cui
trattasi nella causa principale, risulta che essa è destinata a produrre
energia attraverso la combustione di materie prime come il carbone e, in
particolare, di gas depurato come quello prodotto dall'impianto di
gassificazione. Pertanto, occorre constatare che tale centrale non ha la
funzione principale di incenerire sostanze che sarebbero il risultato
del trattamento termico di rifiuti effettuato nell'impianto di
gassificazione.
39 Peraltro, non può sostenersi che la combustione di tale gas depurato
nella centrale elettrica in aggiunta ai combustibili fossili costituisca
un trattamento termico applicato ad un «rifiuto» nel senso della
direttiva 2000/76, il che permetterebbe di qualificare tale centrale
come un impianto di incenerimento.
40 Infatti, come è stato rilevato al punto 17 della presente sentenza,
detta direttiva non comprende affatto nella definizione di «rifiuto»
sostanze che si presentano in forma gassosa. Quindi deve escludersi la
possibilità di considerare la combustione, nella centrale elettrica, del
gas depurato prodotto dall'impianto di gassificazione come un
trattamento termico applicato ad un rifiuto.
41 Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui alla causa
principale, mentre l'impianto di gassificazione persegue l'obiettivo di
ottenere prodotti in forma gassosa sottoponendo dei rifiuti ad un
trattamento termico, circostanza sufficiente a farlo qualificare come
impianto di coincenerimento ai sensi dell'art. 3, punto 5, della
direttiva 2000/76, la centrale elettrica, che utilizza il gas depurato
ottenuto dal coincenerimento dei rifiuti in tale impianto di
gassificazione, in sostituzione di combustibili fossili utilizzati in
prevalenza nella sua attività di produzione di energia, non rientra
nella sfera di applicazione di tale direttiva.
42 A tale proposito, per qualificare un'entità come impianto di
incenerimento o di coincenerimento, non occorre considerare quale
qualifica permetta di raggiungere il livello di emissioni più favorevole
per l'ambiente. Infatti, tale problematica rientra nella competenza del
legislatore comunitario, il quale ha definito le condizioni necessarie
alle qualifiche giuridiche degli impianti e i livelli di emissioni
ammissibili sia per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento
sia per i grandi impianti di combustione. Di conseguenza, solo i
presupposti elencati all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76
sono pertinenti per il giudice nazionale investito di una questione di
questo tipo.
43 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la terza questione
dichiarando che, in circostanze come quelle di cui alla causa
principale;
- un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere
prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato,
sottoponendo dei rifiuti ad un trattamento termico deve essere
qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art. 3,
punto 5, della direttiva 2000/76;
- una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in
sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua
attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di
rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di
applicazione di tale direttiva.
Sulla quarta questione
44 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio si chiede a partire
da quale stato chimico si possa ritenere che dei rifiuti diventino
«prodotti».
45 Tale giudice ha formulato la questione partendo dalla premessa
secondo cui le sostanze gassose ottenute in seguito ad un trattamento
termico cui sono stati sottoposti determinati rifiuti in un impianto di
gassificazione come quello di cui alla causa principale avrebbero di per
se stessi la natura di «rifiuto» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della
direttiva 2000/76.
46 Orbene, a tale riguardo, in risposta alla prima questione, si è
constatato che la nozione di «rifiuto» che compare in tale disposizione
non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.
47 Pertanto, non occorre risolvere la summenzionata quarta questione.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) La nozione di «rifiuto» contenuta all'art. 3, punto 1, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000,
2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si
presentano in forma gassosa.
2) La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all'art. 3, punto 4,
della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica
destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che
risultano dall'impiego del trattamento termico siano successivamente
incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento
non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.
3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale:
- un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere
prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato,
sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere
qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art. 3,
punto 5, della direttiva 2000/76;
- una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in
sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua
attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di
rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di
applicazione di tale direttiva.
Firme
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