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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 25/09/2008, causa C-368/07
RIFIUTI - Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
e i residui del carico – Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di
raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti - Inadempimento di uno
Stato (Italia) – Direttiva 2000/59/CE. Non avendo provveduto ad
elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e
gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che
ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez. VII, 25/09/2008, causa C-368/07
RIFIUTI - Piani di raccolta e gestione dei rifiuti - Obbligo di risultato
– Quadro regolamentare idoneo - Requisiti di certezza del diritto.
L'obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti rappresenta un obbligo
di risultato che non può essere adempiuto a mezzo di misure preparatorie o
dirette all'elaborazione di piani ovvero alla predisposizione di un quadro
regolamentare idoneo a realizzare tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze
2/05/2002, causa C‑292/99, Commissione/Francia e 4/10/2007, causa C‑523/06,
Commissione/Finlandia). Inoltre, è pacifico che i piani di raccolta e
gestione dei rifiuti che gli Stati membri hanno l'obbligo di elaborare,
conformemente all'art. 5 della direttiva, sono destinati ad assicurare
un'efficace trasposizione della direttiva (sentenza 6/12/2007, causa
C‑106/07, Commissione/Francia). Peraltro, l'elaborazione e l'applicazione
dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti non ancora definitivi non
possono adempiere all'obbligo degli Stati membri di conformarsi all'art. 5,
n. 1, della direttiva in maniera da soddisfare pienamente i requisiti di
certezza del diritto (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 20). CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 25/09/2008, causa C-368/07
PROCEDURE E VARIE - Inadempimento di uno Stato - Configurabilità -
Scadenza del termine e mutamenti successivi. La sussistenza di un
inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato
membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (si veda,
sentenze 13/09/2007, causa C‑260/04, Commissione/Italia e 20/05/2008, causa
C‑271/07, Commissione/Belgio). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. VII, 25/09/2008, causa C-368/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
25 settembre 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/59/CE – Impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico – Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e
gestione dei rifiuti per tutti i porti»
Nella causa C-368/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 2 agosto 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Simonsson
e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dai sigg. G. Fiengo e F. Arena, avvocati dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal. sig. M.U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. J.N.
Cunha Rodrigues (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25
giugno 2008,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, non avendo provveduto ad elaborare ed adottare,
per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico (GU L 332, pag. 81; in proseguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
2 In conformità al suo art. 1, la direttiva si prefigge di ridurre gli
scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di
carico, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio
della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli
impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e
rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino.
3 L'art. 3, lett. b), primo comma, della direttiva prevede che
quest'ultima si applichi a «tutti i porti degli Stati membri ove fanno
normalmente scalo le navi (...)».
4 L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:
«1. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di
raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti
interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro
rappresentanti, tenendo conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6,
7, 10 e 12. Nell'allegato I figurano le prescrizioni dettagliate per
l'elaborazione dei piani in questione.
2. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1
possono, se è necessario per la loro efficienza, essere elaborati in un
contesto regionale con l'opportuna partecipazione di ciascun porto,
purché l'esigenza e la disponibilità di impianti di raccolta siano
specificate per ogni singolo porto».
5 In forza dell'art. 16, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono
mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla stessa prima del 28
dicembre 2002, informandone immediatamente la Commissione.
Il procedimento precontenzioso
6 In data 14 luglio 2004, la Commissione chiedeva alla Repubblica
italiana di confermarle l'adozione dei piani di raccolta e di gestione
dei rifiuti per tutti i porti italiani e di trasmetterle, entro il
successivo 15 settembre, i piani concernenti un campione di 19 porti,
ovverosia Trieste, Genova, Taranto, Napoli, Augusta, Ravenna, Livorno,
Gioia Tauro, Porto Foxi, Milazzo, Brindisi, Reggio Calabria, Olbia,
Palermo, Mazara del Vallo, Chioggia, Venezia, Porto Cervo Marina e
Marina di Portosole.
7 Con lettere del 17 settembre 2004 e del 3 febbraio 2005, le autorità
italiane comunicavano i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti dei
porti di Napoli e di Ravenna. Inoltre, con lettere del 22 settembre e
dell'8 ottobre 2004, venivano trasmessi alla Commissione progetti di
piani riguardanti i porti di Taranto e di Trieste.
8 Dopo avere intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie
osservazioni con lettera del 21 marzo 2005, la Commissione è stata
informata, con lettera del 18 luglio 2005, dell'approvazione di alcuni
piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, nella fattispecie quelli di
Genova, Gioia Tauro, Livorno e Taranto, e del fatto che altri piani
erano in fase di elaborazione, consultazione o approvazione.
9 Non ritenendo soddisfacenti le disposizioni adottate dalla Repubblica
italiana, la Commissione ha inviato a tale Stato membro, in data 18
ottobre 2005, un parere motivato con il quale la invitava a prendere i
provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere nel termine di due
mesi a decorrere dalla sua ricezione.
10 In risposta al parere motivato, la Repubblica italiana, con lettera
del 6 gennaio 2006, ha inviato alla Commissione diverse tabelle,
aggiornate al 30 novembre 2005, riguardanti l'attuazione della
direttiva, nonché uno schema riepilogativo relativo al campione di 19
porti selezionato dalla Commissione. Da tali elementi emergeva che, per
un numero significativo di porti, i piani di raccolta e di gestione dei
rifiuti non erano stati ancora adottati.
11 Alla luce di tali premesse, la Commissione ha deciso di proporre il
presente ricorso.
Sul ricorso
12 Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza di un
inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello
Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel
parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi
(v., in particolare, sentenze 13 settembre 2007, causa C-260/04,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-7083, punto 18, e 20 maggio 2008, causa
C-271/07, Commissione/Belgio, punto 13).
13 Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dalla Repubblica
italiana in allegato al suo controricorso emerge che, alla scadenza del
termine fissato nel parere motivato, tale Stato membro non aveva ancora
elaborato né applicato nessun piano di raccolta e gestione dei rifiuti
per i porti di Trieste, Augusta, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo,
Mazara del Vallo, Chioggia, Venezia, Porto Cervo Marina e Marina di
Portosole, tutti appartenenti al campione di 19 porti selezionato dalla
Commissione.
14 La Repubblica italiana sostiene tuttavia che nei porti che non
dispongono ancora di piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la
gestione degli stessi è effettuata in conformità alle disposizioni delle
ordinanze dei comandanti di porto che anticipano i piani in corso di
approvazione. In tale contesto, gli obblighi derivanti dalla direttiva
sarebbero rispettati su tutto il territorio nazionale, tramite vuoi i
piani già approvati, vuoi le suddette ordinanze.
15 Tale argomento non può essere accolto.
16 Invero, anche se gli Stati membri possono scegliere liberamente le
vie e i mezzi destinati a garantire l'attuazione di una direttiva, tale
libertà lascia tuttavia sussistere nella sua interezza l'obbligo, per
ciascuno degli Stati destinatari, di adottare, nell'ambito del
rispettivo ordinamento giuridico nazionale, tutti i provvedimenti
necessari per garantire la piena efficacia della direttiva (sentenza 13
marzo 2008, causa C-81/07, Commissione/Grecia, punto 17).
17 A tale riguardo, la Corte ha reiteratamente dichiarato che l'obbligo
di elaborare piani di gestione dei rifiuti rappresenta un obbligo di
risultato che non può essere adempiuto a mezzo di misure preparatorie o
dirette all'elaborazione di piani ovvero alla predisposizione di un
quadro regolamentare idoneo a realizzare tale obiettivo (v., in tal
senso, sentenze 2 maggio 2002, causa C-292/99, Commissione/Francia,
Racc. pag. I-4097, punto 39, e 4 ottobre 2007, causa C-523/06,
Commissione/Finlandia, punto 13).
18 È pacifico che i piani di raccolta e gestione dei rifiuti che gli
Stati membri hanno l'obbligo di elaborare, conformemente all'art. 5
della direttiva, sono destinati ad assicurare un'efficace trasposizione
della direttiva (sentenza 6 dicembre 2007, causa C-106/07,
Commissione/Francia, punto 18).
19 Peraltro, l'elaborazione e l'applicazione dei piani di raccolta e
gestione dei rifiuti non ancora definitivi non possono adempiere
all'obbligo degli Stati membri di conformarsi all'art. 5, n. 1, della
direttiva in maniera da soddisfare pienamente i requisiti di certezza
del diritto (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 20).
20 Infine, la Repubblica italiana non ha spiegato il fondamento in base
al quale le autorità italiane sostengono, come emerge dall'atto
introduttivo del ricorso della Commissione, che non è necessario
elaborare piani di raccolta e gestione dei rifiuti per determinati
porti. Orbene, in forza dell'art. 3, lett. b), la direttiva è
applicabile a tutti i porti degli Stati membri.
21 Ne consegue che il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere
ritenuto fondato.
22 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo provveduto ad elaborare
ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione
dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad
essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della
direttiva.
Sulle spese
23 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto
italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
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