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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06



AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Tutela della salute e del benessere degli animali - Protezione dei bovini durante il trasporto - Restituzioni all’esportazione - Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini all’osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità - Perdita del diritto a restituzione - Regolamento (CE) n. 615/98. Il perseguimento delle finalità della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze e, in particolare, nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato, (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). La protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, all’adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta), GU L 241, pag. 21]. L’importanza di tale obiettivo trova altresì riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata all’atto finale del Trattato sull’Unione europea. Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad accertare l’invalidità dell’art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Protezione dei bovini durante il trasporto - Benessere degli animali - Perdita, riduzione o mantenimento della restituzione all’esportazione - Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità. Spetta all’autorità competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio, possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada pagata in quanto l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli animali. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

PROCEDURE E VARIE - Principio di proporzionalità nel diritto comunitario - Efficacia nei confronti del legislatore comunitario e dei legislatori e giudici nazionali. Il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve essere rispettato sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario. Tale principio deve essere altresì rispettato dalle autorità nazionali competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 615/98, (v., sent. 12/07/2001, causa C‑189/01, Jippes e a., nonché 7/09/2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio). Pertanto, il principio di proporzionalità, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza 13/11/1990, causa C‑331/88, Fedesa e a.). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 gennaio 2008 (*)

«Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all’esportazione - Protezione dei bovini durante il trasporto - Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini all’osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità - Perdita del diritto a restituzione»



Nei procedimenti riuniti C‑37/06 e C‑58/06,

aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisioni 10 e 12 gennaio 2006, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 gennaio e il 3 febbraio 2006, nelle cause

Viamex Agrar Handels GmbH (C‑37/06),

Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C‑58/06)

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,



LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Viamex Agrar Handels GmbH, dall’avv. W. Schedl, Rechtsanwalt;

- per la Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK), dall’avv. K. Landry, Rechtsanwalt;

- per lo Haupzollamt Hamburg‑Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di agente;

- per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19).

2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che oppongono la Viamex Agrar Handels GmbH (in prosieguo: la «Viamex») e la Zuchtvieh‑Kontor GmbH (ZVK) (in prosieguo: la «ZVK») allo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a restituzioni all’esportazione di bovini vivi, rispettivamente, verso il Libano e l’Egitto.

Contesto normativo

3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2634 (GU L 356, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare, quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68 sono state precisate dal regolamento n. 615/98.

5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle disposizioni del detto regolamento.

6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento si procede ad un controllo degli animali all’uscita dal territorio doganale della Comunità europea. Un veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità sia conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle disposizioni della detta direttiva.

7 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, alla domanda di pagamento relativa alle restituzioni all’esportazione dev’essere aggiunta la prova della conformità all’art. 1 di tale regolamento, prova costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo T5 e del rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del certificato veterinario.

8 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, dispone tuttavia che la restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità competente, in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.

9 L’art. 3, n. 1, della direttiva 91/628 dispone che gli Stati membri vigilino affinché le durate del trasporto e del periodo di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato di quest’ultima.

10 In caso di trasporto stradale di animali vivi della specie bovina, il punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 impone il rispetto di un periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora dopo quattordici ore di viaggio. Dopo questo periodo di riposo il viaggio può continuare per altre quattordici ore. La durata massima del viaggio è quindi fissata a ventinove ore. Il n. 8 del detto punto 48 prevede tuttavia che, nell’interesse degli animali, la durata del viaggio possa essere prolungata di due ore tenendo conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.

11 Ai sensi del punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore dopo il periodo di viaggio stabilito.

Controversie nelle cause principali e questioni pregiudiziali

12 Nella prima causa principale la Viamex ha dichiarato, presso lo Hauptzollamt Kiel, l’esportazione in Libano di 35 bovini vivi. Con decisione 1° febbraio 2001, lo Hauptzollamt, fondandosi segnatamente sugli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, ha respinto la domanda di restituzione all’esportazione presentatagli dalla Viamex perché, in seguito all’esame del ruolino di marcia fornito da tale società, è emerso che non è stato rispettato il periodo di riposo di ventiquattro ore prescritto al punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628. La Viamex ha tuttavia fatto valere che il mancato rispetto di tale disposizione era dovuto alla circostanza che il veterinario ufficiale le aveva ordinato di riprendere il viaggio prima di aver osservato il periodo di riposo di ventiquattro ore. Lo Hauptzollamt ritiene che, malgrado tale circostanza, la Viamex avrebbe dovuto informarsi sulla durata dei periodi di riposo prescritti dalla direttiva 91/628. Inoltre, a causa di un verbale d’incidente e di un controllo sugli automezzi pesanti, la Viamex non avrebbe osservato la durata massima della seconda fase del viaggio fissata al punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII, dell’allegato della direttiva 91/628.

13 Nella seconda causa principale, la ZVK ha dichiarato, presso lo Hauptzollamt Bamberg, l’esportazione in Egitto di 32 bovini vivi e, a tale titolo, ha chiesto la concessione di una restituzione all’esportazione anticipata che lo Hauptzollamt le ha accordato. Con decisione modificativa 1° settembre 2003 lo Hauptzollamt ha tuttavia deciso di reclamare il rimborso di tale restituzione, con una maggiorazione del 10%, segnatamente in quanto gli animali erano stati trasportati per più di quattordici ore, in violazione delle disposizioni della direttiva 91/628. La seconda fase del viaggio sarebbe infatti durata 15 ore e 45 minuti. Il superamento della durata massima della seconda fase del viaggio avrebbe inoltre avuto come conseguenza la violazione, da parte della ZVK, della norma prevista al punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, secondo cui, dopo un periodo di viaggio di massimo ventinove ore, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

14 Poiché i reclami presentati dalla Viamex e dalla ZVK avverso le decisioni dello Hauptzollamt, rispettivamente, del 1° febbraio 2001 e del 1° settembre 2003 non sono stati accolti, tali società hanno deciso di proporre un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg, il quale, ritenendo che la soluzione delle due cause di cui è investito dipendesse dall’interpretazione di disposizioni comunitarie, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici in ciascuna delle dette cause:

«1) Se l’art. 1 del regolamento (...) n. 615/98 sia valido nella parte in cui subordina la concessione della restituzione all’esportazione all’osservanza della direttiva 91/628 (...).

2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra: se sia compatibile con il principio di proporzionalità il disposto di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo cui la restituzione all’esportazione non viene versata per gli animali per i quali l’autorità competente ‑ in base ad altre informazioni in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del regolamento n. 615/98 ‑ ritiene che non sia stata rispettata la direttiva [91/628]».

15 Con ordinanza del Presidente della Corte 17 febbraio 2006, le cause C‑37/06 e C‑58/06 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1 del regolamento n. 615/98 sia valido laddove subordina il versamento della restituzione all’esportazione di animali vivi all’osservanza della direttiva 91/628. Il giudice del rinvio si pone, in particolare, la questione dell’esistenza di un nesso fra il regime delle restituzioni all’esportazione, rientrante nella politica agricola comune, e il diritto comunitario relativo alla protezione degli animali.

17 L’art. 1 del regolamento n. 615/98, relativo alle modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, dispone che, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce 0102 della nomenclatura combinata è subordinato al rispetto, in particolare, delle disposizioni della direttiva 91/628.

18 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28‑33 delle sue conclusioni, giova rammentare, in primo luogo, che tale rinvio che viene operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 e che crea un collegamento tra il regime delle restituzioni all’esportazione e la protezione degli animali durante il trasporto, risulta dalla scelta effettuata dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del regolamento n. 805/68 e di cui la Commissione delle Comunità europee si è limitata a precisare le modalità di applicazione nel regolamento n. 615/98.

19 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 ha lo scopo di applicare l’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, in base al quale il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto. Il detto art. 13, n. 9, è stato introdotto per rimediare alla prassi secondo cui non sempre si è tenuto conto del benessere degli animali durante il loro trasporto.

20 Infatti, dai due ‘considerando’ del regolamento n. 2634/97 che ha provveduto all’inserimento dell’ultimo comma dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, emerge che l’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva 91/628 aveva mostrato che il benessere degli animali vivi non era sempre rispettato nei casi di esportazione di animali e che occorreva, per ragioni pratiche, affidare alla Commissione il compito di definire le modalità di applicazione delle norme in materia. A tal proposito, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 615/98 precisa che qualora si constati, in base alle condizioni fisiche o allo stato di salute di un certo numero di animali facenti parte di una partita, che non sono state rispettate le disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto, è necessario adottare e applicare uniformemente misure sufficientemente dissuasive.

21 Considerazioni analoghe hanno peraltro indotto le istituzioni comunitarie a sostituire la direttiva 91/628 con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1).

22 In secondo luogo, è importante ricordare che la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta), GU L 241, pag. 21]. L’importanza di tale obiettivo trova altresì riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata all’atto finale del Trattato sull’Unione europea.

23 La Corte ha d’altronde rilevato più volte l’interesse che la Comunità nutre per la salute e la protezione degli animali (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). Essa ha dichiarato, in particolare, che il perseguimento delle finalità della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze e, in particolare, nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

24 Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad accertare l’invalidità dell’art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali.

25 Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, sostanzialmente, che il regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 perseguono obiettivi di natura diversa e che un regolamento non può pertanto rinviare globalmente ad una direttiva peraltro «gravemente indeterminata».

26 A tal riguardo, va sottolineato che il semplice fatto che il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della specie bovina sia subordinato dal regolamento n. 615/98 all’osservanza di una serie di condizioni definite da una normativa che persegue obiettivi ad essa propri, non può, di per sé, essere considerato una causa di invalidità di detto regolamento, poiché, come constatato dalla Corte ai punti 22‑24 della presente sentenza, gli obiettivi così perseguiti non solo sono perfettamente legittimi ma, in forza del diritto comunitario, costituiscono inoltre obblighi gravanti in modo costante e permanente sull’insieme degli Stati membri e delle istituzioni nell’ambito della formulazione e dell’attuazione della politica agricola comune.

27 Certo, in forza di una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé stessa, creare obblighi a carico di singoli (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 108; 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punto 73, nonché 7 giugno 2007, causa C‑80/06, Carp, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).

28 Tuttavia, in via di principio, non può essere escluso che le disposizioni di una direttiva possano trovare applicazione tramite un rinvio esplicito di un regolamento alle sue disposizioni, fermo restando il rispetto dei principi generali di diritto e, in particolare, del principio della certezza del diritto.

29 Inoltre, è giocoforza rilevare che il rinvio generale operato dal regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 ha lo scopo di garantire, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, il rispetto delle disposizioni di detta direttiva rilevanti in materia di benessere degli animali vivi e, in particolare, di protezione degli animali durante il trasporto. Detto rinvio, stabilendo le condizioni per la concessione delle restituzioni, non può pertanto essere interpretato come riferito all’insieme delle disposizioni della direttiva 91/628 e, in particolare, a quelle che non hanno nessun nesso con lo scopo principale perseguito da detta direttiva.

30 Di conseguenza, non può essere validamente sostenuto, come fatto valere dalla ricorrente nella causa principale nel procedimento C‑58/06, che detto rinvio è contrario al principio della certezza del diritto poiché si riferisce all’insieme delle disposizioni della direttiva 91/628.

31 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento n. 615/98.

Sulla seconda questione

32 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sia compatibile con il principio di proporzionalità laddove, secondo la lettera di tale disposizione, qualsiasi violazione di una delle disposizioni della direttiva 91/628 è automaticamente sanzionata con la perdita totale della restituzione all’esportazione, a prescindere dall’accertamento di un pregiudizio al benessere degli animali.

33 Occorre anzitutto precisare che il principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto comunitario e che è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente nell’ambito della politica agricola comune (v., in particolare, sentenze 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., Racc. pag. I‑5689, punto 81, nonché 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285, punto 97), deve essere rispettato in quanto tale sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario. Tale principio deve essere altresì rispettato dalle autorità nazionali competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 615/98.

34 Si deve poi ricordare che il legislatore comunitario, pur essendo vincolato dal principio di proporzionalità, dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE gli attribuiscono. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza Jippes e a., cit., punto 80).

35 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenze 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 13, nonché Jippes e a., cit., punto 81).

36 Infine, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Fedesa e a., punto 14, nonché Jippes e a., punto 82). Così, si tratta di sapere non se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Jippes e a., cit., punto 83).

37 Nel caso di specie, si deve ricordare che, alla luce della formulazione degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 e della finalità del detto regolamento, il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 costituisce una condizione preliminare al pagamento delle restituzioni all’esportazione. Infatti, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sancisce la perdita del diritto alla restituzione con il mancato pagamento di quest’ultima, come conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni della detta direttiva. Si deve dunque accertare se le condizioni di concessione della restituzione all’esportazione di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 siano conformi al principio di proporzionalità.

38 Occorre rilevare a tale proposito che le autorità competenti degli Stati membri possono decidere l’importo della restituzione all’esportazione solo in ricorrenza delle due fattispecie ben distinte previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98. Nel primo caso, qualora la morte degli animali sia imputabile al mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628, il legislatore comunitario non concede alcun margine discrezionale all’autorità competente poiché prevede espressamente che la restituzione non venga pagata. Per contro, nel secondo caso, qualora detta autorità ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza abbia comportato la morte degli animali, il legislatore comunitario concede un certo margine discrezionale all’autorità competente per decidere se l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva possa comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione.

39 Un tale margine discrezionale non è tuttavia illimitato poiché viene circoscritto dall’art. 5 del regolamento n. 615/98. È solo in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, dei rapporti di controllo di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 dello stesso regolamento, che l’autorità competente può ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.

40 Orbene, i documenti di cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98 e i rapporti di cui all’art. 4 del medesimo regolamento si riferiscono tutti alle condizioni fisiche e/o alla salute degli animali durante il loro trasporto. L’autorità competente può dunque considerare che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata solo sulla base dei documenti relativi alla salute degli animali che devono essere forniti dall’esportatore, quali l’esemplare di controllo T5 che permette di verificare, in particolare, se gli animali fossero idonei al viaggio e se il mezzo di trasporto fosse conforme alle disposizioni della detta direttiva.

41 Tale interpretazione non può essere rimessa in questione dai termini dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo i quali l’autorità competente può altresì ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata in base a qualsiasi altro elemento di cui disponga. Infatti, tali termini devono anche essere interpretati nel senso che riguardano elementi aventi un’incidenza sul benessere degli animali.

42 Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza della direttiva 91/628, la quale può comportare una riduzione o una perdita della restituzione all’esportazione, riguarda le disposizioni di tale direttiva aventi un’incidenza sul benessere degli animali, vale a dire sulle loro condizioni fisiche e/o sulla loro salute e non quelle fra tali disposizioni che, in linea di principio, non hanno una tale incidenza.

43 Le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sono dunque conformi al principio di proporzionalità.

44 Spetta all’autorità competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio, possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada pagata in quanto l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli animali.

45 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, è giocoforza concludere che l’esame delle condizioni di concessione delle restituzioni all’esportazione non ha rivelato alcun elemento che consenta di ritenere l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, ossia quello di garantire la protezione degli animali vivi durante il trasporto nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione.

46 Ne consegue che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto principio.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


1) L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.

2) L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto principio.

Firme
 

 


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