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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06
AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Tutela della salute e del benessere degli
animali - Protezione dei bovini durante il trasporto - Restituzioni
all’esportazione - Subordinazione del pagamento delle restituzioni
all’esportazione dei bovini all’osservanza delle disposizioni della
direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità - Perdita del diritto a
restituzione - Regolamento (CE) n. 615/98. Il perseguimento delle
finalità della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di
interesse generale, come la tutela della salute e della vita degli animali,
esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell’esercizio
delle loro competenze e, in particolare, nell’ambito delle organizzazioni
comuni di mercato, (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a
143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa
131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). La protezione del
benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse
generale la cui importanza ha dato luogo, all’adozione, da parte degli Stati
membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali,
allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340,
pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione
europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali
(riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa
alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei
trasporti internazionali (riveduta), GU L 241, pag. 21]. L’importanza di
tale obiettivo trova altresì riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla
protezione degli animali, allegata all’atto finale del Trattato sull’Unione
europea. Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo
il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della
specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il
benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di interesse
generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad
accertare l’invalidità dell’art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il
rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio della
Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle
disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06
AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Protezione dei bovini durante il trasporto
- Benessere degli animali - Perdita, riduzione o mantenimento della
restituzione all’esportazione - Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva
91/628/CEE - Principio di proporzionalità. Spetta all’autorità
competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva
91/628 abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale
trasgressione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba
comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione
all’esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere se
occorra ridurre la restituzione all’esportazione in proporzione al numero di
animali che, a suo giudizio, possono avere sofferto a seguito
dell’inosservanza della direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada
pagata in quanto l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva abbia
avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli animali. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06
PROCEDURE E VARIE - Principio di proporzionalità nel diritto comunitario
- Efficacia nei confronti del legislatore comunitario e dei legislatori e
giudici nazionali. Il principio di proporzionalità, in quanto principio
generale del diritto comunitario, deve essere rispettato sia dal legislatore
comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto
comunitario. Tale principio deve essere altresì rispettato dalle autorità
nazionali competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del
regolamento n. 615/98, (v., sent. 12/07/2001, causa C‑189/01, Jippes e a.,
nonché 7/09/2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio). Pertanto, il principio
di proporzionalità, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non
eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento
degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate,
si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non
devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal
senso, sentenza 13/11/1990, causa C‑331/88, Fedesa e a.). CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 gennaio 2008 (*)
«Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni
all’esportazione - Protezione dei bovini durante il trasporto -
Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei
bovini all’osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE -
Principio di proporzionalità - Perdita del diritto a restituzione»
Nei procedimenti riuniti C‑37/06 e C‑58/06,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania),
con decisioni 10 e 12 gennaio 2006, pervenute in cancelleria,
rispettivamente, il 23 gennaio e il 3 febbraio 2006, nelle cause
Viamex Agrar Handels GmbH (C‑37/06),
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C‑58/06)
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha
Rodrigues, J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 1° marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Viamex Agrar Handels GmbH, dall’avv. W. Schedl, Rechtsanwalt;
- per la Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK), dall’avv. K. Landry, Rechtsanwalt;
- per lo Haupzollamt Hamburg‑Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di
agente;
- per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 13 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità degli
artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998,
n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag.
19).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che
oppongono la Viamex Agrar Handels GmbH (in prosieguo: la «Viamex») e la
Zuchtvieh‑Kontor GmbH (ZVK) (in prosieguo: la «ZVK») allo Hauptzollamt
Hamburg‑Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a restituzioni
all’esportazione di bovini vivi, rispettivamente, verso il Libano e
l’Egitto.
Contesto normativo
3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27
giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2634 (GU L 356, pag.
13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede che il pagamento
della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al
rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in merito al
benessere degli animali, in particolare, quelle relative alla protezione
degli animali durante il trasporto.
4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68 sono state
precisate dal regolamento n. 615/98.
5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle
restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è
subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al
primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle
disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE,
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante
modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17),
come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU
L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle
disposizioni del detto regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento si procede ad un controllo
degli animali all’uscita dal territorio doganale della Comunità europea.
Un veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali
siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle
disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale
gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità sia
conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio
conformemente alle disposizioni della detta direttiva.
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, alla domanda di
pagamento relativa alle restituzioni all’esportazione dev’essere
aggiunta la prova della conformità all’art. 1 di tale regolamento, prova
costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo T5 e del
rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del
certificato veterinario.
8 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, dispone tuttavia che la
restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti
durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità
competente, in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, ai
rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a
qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
9 L’art. 3, n. 1, della direttiva 91/628 dispone che gli Stati membri
vigilino affinché le durate del trasporto e del periodo di riposo,
nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, siano conformi
alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato di quest’ultima.
10 In caso di trasporto stradale di animali vivi della specie bovina, il
punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII dell’allegato della direttiva
91/628 impone il rispetto di un periodo di riposo sufficiente di almeno
un’ora dopo quattordici ore di viaggio. Dopo questo periodo di riposo il
viaggio può continuare per altre quattordici ore. La durata massima del
viaggio è quindi fissata a ventinove ore. Il n. 8 del detto punto 48
prevede tuttavia che, nell’interesse degli animali, la durata del
viaggio possa essere prolungata di due ore tenendo conto, in
particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.
11 Ai sensi del punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della
direttiva 91/628, gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo
di almeno ventiquattro ore dopo il periodo di viaggio stabilito.
Controversie nelle cause principali e questioni pregiudiziali
12 Nella prima causa principale la Viamex ha dichiarato, presso lo
Hauptzollamt Kiel, l’esportazione in Libano di 35 bovini vivi. Con
decisione 1° febbraio 2001, lo Hauptzollamt, fondandosi segnatamente
sugli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, ha respinto la
domanda di restituzione all’esportazione presentatagli dalla Viamex
perché, in seguito all’esame del ruolino di marcia fornito da tale
società, è emerso che non è stato rispettato il periodo di riposo di
ventiquattro ore prescritto al punto 48, n. 5, del capitolo VII
dell’allegato della direttiva 91/628. La Viamex ha tuttavia fatto valere
che il mancato rispetto di tale disposizione era dovuto alla circostanza
che il veterinario ufficiale le aveva ordinato di riprendere il viaggio
prima di aver osservato il periodo di riposo di ventiquattro ore. Lo
Hauptzollamt ritiene che, malgrado tale circostanza, la Viamex avrebbe
dovuto informarsi sulla durata dei periodi di riposo prescritti dalla
direttiva 91/628. Inoltre, a causa di un verbale d’incidente e di un
controllo sugli automezzi pesanti, la Viamex non avrebbe osservato la
durata massima della seconda fase del viaggio fissata al punto 48, n. 4,
lett. d), del capitolo VII, dell’allegato della direttiva 91/628.
13 Nella seconda causa principale, la ZVK ha dichiarato, presso lo
Hauptzollamt Bamberg, l’esportazione in Egitto di 32 bovini vivi e, a
tale titolo, ha chiesto la concessione di una restituzione
all’esportazione anticipata che lo Hauptzollamt le ha accordato. Con
decisione modificativa 1° settembre 2003 lo Hauptzollamt ha tuttavia
deciso di reclamare il rimborso di tale restituzione, con una
maggiorazione del 10%, segnatamente in quanto gli animali erano stati
trasportati per più di quattordici ore, in violazione delle disposizioni
della direttiva 91/628. La seconda fase del viaggio sarebbe infatti
durata 15 ore e 45 minuti. Il superamento della durata massima della
seconda fase del viaggio avrebbe inoltre avuto come conseguenza la
violazione, da parte della ZVK, della norma prevista al punto 48, n. 5,
del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, secondo cui, dopo
un periodo di viaggio di massimo ventinove ore, gli animali devono
essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore.
14 Poiché i reclami presentati dalla Viamex e dalla ZVK avverso le
decisioni dello Hauptzollamt, rispettivamente, del 1° febbraio 2001 e
del 1° settembre 2003 non sono stati accolti, tali società hanno deciso
di proporre un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg, il quale,
ritenendo che la soluzione delle due cause di cui è investito dipendesse
dall’interpretazione di disposizioni comunitarie, ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali, formulate in termini identici in ciascuna delle dette
cause:
«1) Se l’art. 1 del regolamento (...) n. 615/98 sia valido nella parte
in cui subordina la concessione della restituzione all’esportazione
all’osservanza della direttiva 91/628 (...).
2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra: se sia
compatibile con il principio di proporzionalità il disposto di cui
all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo cui la restituzione
all’esportazione non viene versata per gli animali per i quali
l’autorità competente ‑ in base ad altre informazioni in merito al
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del regolamento n. 615/98
‑ ritiene che non sia stata rispettata la direttiva [91/628]».
15 Con ordinanza del Presidente della Corte 17 febbraio 2006, le cause
C‑37/06 e C‑58/06 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale
del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 1 del regolamento n. 615/98 sia valido laddove subordina il
versamento della restituzione all’esportazione di animali vivi
all’osservanza della direttiva 91/628. Il giudice del rinvio si pone, in
particolare, la questione dell’esistenza di un nesso fra il regime delle
restituzioni all’esportazione, rientrante nella politica agricola
comune, e il diritto comunitario relativo alla protezione degli animali.
17 L’art. 1 del regolamento n. 615/98, relativo alle modalità
particolari di applicazione del regime delle restituzioni
all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi
della specie bovina durante il trasporto, dispone che, per
l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento n.
805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi
della specie bovina di cui alla voce 0102 della nomenclatura combinata è
subordinato al rispetto, in particolare, delle disposizioni della
direttiva 91/628.
18 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28‑33 delle sue
conclusioni, giova rammentare, in primo luogo, che tale rinvio che viene
operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 e
che crea un collegamento tra il regime delle restituzioni
all’esportazione e la protezione degli animali durante il trasporto,
risulta dalla scelta effettuata dal Consiglio dell’Unione europea
nell’ambito del regolamento n. 805/68 e di cui la Commissione delle
Comunità europee si è limitata a precisare le modalità di applicazione
nel regolamento n. 615/98.
19 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 ha lo scopo di applicare l’art.
13, n. 9, del regolamento n. 805/68, in base al quale il pagamento della
restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto
delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al
benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali
durante il trasporto. Il detto art. 13, n. 9, è stato introdotto per
rimediare alla prassi secondo cui non sempre si è tenuto conto del
benessere degli animali durante il loro trasporto.
20 Infatti, dai due ‘considerando’ del regolamento n. 2634/97 che ha
provveduto all’inserimento dell’ultimo comma dell’art. 13, n. 9, del
regolamento n. 805/68, emerge che l’esperienza acquisita nell’attuazione
della direttiva 91/628 aveva mostrato che il benessere degli animali
vivi non era sempre rispettato nei casi di esportazione di animali e che
occorreva, per ragioni pratiche, affidare alla Commissione il compito di
definire le modalità di applicazione delle norme in materia. A tal
proposito, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 615/98 precisa
che qualora si constati, in base alle condizioni fisiche o allo stato di
salute di un certo numero di animali facenti parte di una partita, che
non sono state rispettate le disposizioni in materia di protezione degli
animali durante il trasporto, è necessario adottare e applicare
uniformemente misure sufficientemente dissuasive.
21 Considerazioni analoghe hanno peraltro indotto le istituzioni
comunitarie a sostituire la direttiva 91/628 con il regolamento (CE) del
Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU
2005, L 3, pag. 1).
22 In secondo luogo, è importante ricordare che la protezione del
benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse
generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione,
da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il
benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità
europea (GU 1997, C 340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della
Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei
trasporti internazionali (riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno
2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla
protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta), GU L
241, pag. 21]. L’importanza di tale obiettivo trova altresì riscontro
nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata
all’atto finale del Trattato sull’Unione europea.
23 La Corte ha d’altronde rilevato più volte l’interesse che la Comunità
nutre per la salute e la protezione degli animali (sentenze 1° aprile
1982, cause riunite da 141/81 a 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299,
punto 13, e 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc.
pag. 905, punto 17). Essa ha dichiarato, in particolare, che il
perseguimento delle finalità della politica agricola comune non può
prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della
salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni
comunitarie devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze e,
in particolare, nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
24 Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il
pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della
specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il
benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di
interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé,
condurre ad accertare l’invalidità dell’art. 1 del regolamento n.
615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di
garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni
effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al
benessere degli animali.
25 Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, sostanzialmente, che il
regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 perseguono obiettivi di
natura diversa e che un regolamento non può pertanto rinviare
globalmente ad una direttiva peraltro «gravemente indeterminata».
26 A tal riguardo, va sottolineato che il semplice fatto che il
pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della
specie bovina sia subordinato dal regolamento n. 615/98 all’osservanza
di una serie di condizioni definite da una normativa che persegue
obiettivi ad essa propri, non può, di per sé, essere considerato una
causa di invalidità di detto regolamento, poiché, come constatato dalla
Corte ai punti 22‑24 della presente sentenza, gli obiettivi così
perseguiti non solo sono perfettamente legittimi ma, in forza del
diritto comunitario, costituiscono inoltre obblighi gravanti in modo
costante e permanente sull’insieme degli Stati membri e delle
istituzioni nell’ambito della formulazione e dell’attuazione della
politica agricola comune.
27 Certo, in forza di una giurisprudenza costante, una direttiva non
può, di per sé stessa, creare obblighi a carico di singoli (v., in
particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc.
pag. 723, punto 48; 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a
C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 108; 3 maggio 2005,
cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag.
I‑3565, punto 73, nonché 7 giugno 2007, causa C‑80/06, Carp, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 20).
28 Tuttavia, in via di principio, non può essere escluso che le
disposizioni di una direttiva possano trovare applicazione tramite un
rinvio esplicito di un regolamento alle sue disposizioni, fermo restando
il rispetto dei principi generali di diritto e, in particolare, del
principio della certezza del diritto.
29 Inoltre, è giocoforza rilevare che il rinvio generale operato dal
regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 ha lo scopo di garantire,
per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, il
rispetto delle disposizioni di detta direttiva rilevanti in materia di
benessere degli animali vivi e, in particolare, di protezione degli
animali durante il trasporto. Detto rinvio, stabilendo le condizioni per
la concessione delle restituzioni, non può pertanto essere interpretato
come riferito all’insieme delle disposizioni della direttiva 91/628 e,
in particolare, a quelle che non hanno nessun nesso con lo scopo
principale perseguito da detta direttiva.
30 Di conseguenza, non può essere validamente sostenuto, come fatto
valere dalla ricorrente nella causa principale nel procedimento C‑58/06,
che detto rinvio è contrario al principio della certezza del diritto
poiché si riferisce all’insieme delle disposizioni della direttiva
91/628.
31 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’esame
della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare
la validità dell’art. 1 del regolamento n. 615/98.
Sulla seconda questione
32 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sia compatibile con il
principio di proporzionalità laddove, secondo la lettera di tale
disposizione, qualsiasi violazione di una delle disposizioni della
direttiva 91/628 è automaticamente sanzionata con la perdita totale
della restituzione all’esportazione, a prescindere dall’accertamento di
un pregiudizio al benessere degli animali.
33 Occorre anzitutto precisare che il principio di proporzionalità, che
costituisce un principio generale del diritto comunitario e che è stato
più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente
nell’ambito della politica agricola comune (v., in particolare, sentenze
12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., Racc. pag. I‑5689, punto
81, nonché 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc.
pag. I‑7285, punto 97), deve essere rispettato in quanto tale sia dal
legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che
applicano il diritto comunitario. Tale principio deve essere altresì
rispettato dalle autorità nazionali competenti nell’ambito
dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 615/98.
34 Si deve poi ricordare che il legislatore comunitario, pur essendo
vincolato dal principio di proporzionalità, dispone in materia di
politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente
alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE gli
attribuiscono. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve
limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia
viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che
l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del
suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza Jippes e a., cit.,
punto 80).
35 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso esige che
gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti di ciò che
è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente
perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora
sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere
alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso,
sentenze 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag.
I‑4023, punto 13, nonché Jippes e a., cit., punto 81).
36 Infine, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle
condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio
potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in
materia di politica agricola comune, solo il carattere manifestamente
inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo
scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la
legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Fedesa e a., punto
14, nonché Jippes e a., punto 82). Così, si tratta di sapere non se il
provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore
possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Jippes e
a., cit., punto 83).
37 Nel caso di specie, si deve ricordare che, alla luce della
formulazione degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 e della
finalità del detto regolamento, il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/628 costituisce una condizione preliminare al pagamento
delle restituzioni all’esportazione. Infatti, l’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98 sancisce la perdita del diritto alla restituzione
con il mancato pagamento di quest’ultima, come conseguenza
dell’inosservanza delle disposizioni della detta direttiva. Si deve
dunque accertare se le condizioni di concessione della restituzione
all’esportazione di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98
siano conformi al principio di proporzionalità.
38 Occorre rilevare a tale proposito che le autorità competenti degli
Stati membri possono decidere l’importo della restituzione
all’esportazione solo in ricorrenza delle due fattispecie ben distinte
previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98. Nel primo caso,
qualora la morte degli animali sia imputabile al mancato rispetto delle
disposizioni della direttiva 91/628, il legislatore comunitario non
concede alcun margine discrezionale all’autorità competente poiché
prevede espressamente che la restituzione non venga pagata. Per contro,
nel secondo caso, qualora detta autorità ritenga che la direttiva 91/628
non sia stata osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza abbia
comportato la morte degli animali, il legislatore comunitario concede un
certo margine discrezionale all’autorità competente per decidere se
l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva possa comportare
la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione
all’esportazione.
39 Un tale margine discrezionale non è tuttavia illimitato poiché viene
circoscritto dall’art. 5 del regolamento n. 615/98. È solo in base ai
documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, dei rapporti di controllo di
cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui
disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1
dello stesso regolamento, che l’autorità competente può ritenere che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
40 Orbene, i documenti di cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98 e i
rapporti di cui all’art. 4 del medesimo regolamento si riferiscono tutti
alle condizioni fisiche e/o alla salute degli animali durante il loro
trasporto. L’autorità competente può dunque considerare che la direttiva
91/628 non sia stata rispettata solo sulla base dei documenti relativi
alla salute degli animali che devono essere forniti dall’esportatore,
quali l’esemplare di controllo T5 che permette di verificare, in
particolare, se gli animali fossero idonei al viaggio e se il mezzo di
trasporto fosse conforme alle disposizioni della detta direttiva.
41 Tale interpretazione non può essere rimessa in questione dai termini
dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo i quali l’autorità
competente può altresì ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata
rispettata in base a qualsiasi altro elemento di cui disponga. Infatti,
tali termini devono anche essere interpretati nel senso che riguardano
elementi aventi un’incidenza sul benessere degli animali.
42 Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 deve essere
interpretato nel senso che l’inosservanza della direttiva 91/628, la
quale può comportare una riduzione o una perdita della restituzione
all’esportazione, riguarda le disposizioni di tale direttiva aventi
un’incidenza sul benessere degli animali, vale a dire sulle loro
condizioni fisiche e/o sulla loro salute e non quelle fra tali
disposizioni che, in linea di principio, non hanno una tale incidenza.
43 Le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98
sono dunque conformi al principio di proporzionalità.
44 Spetta all’autorità competente valutare se la trasgressione di una
disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza sul
benessere degli animali, se una tale trasgressione possa,
all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la
riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta
altresì a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la
restituzione all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a
suo giudizio, possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della
direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada pagata in quanto
l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva abbia avuto
ripercussioni sul benessere dell’insieme degli animali.
45 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, è
giocoforza concludere che l’esame delle condizioni di concessione delle
restituzioni all’esportazione non ha rivelato alcun elemento che
consenta di ritenere l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98,
manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, ossia quello
di garantire la protezione degli animali vivi durante il trasporto
nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione.
46 Ne consegue che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun
elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità.
Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità competenti
abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98
in modo conforme al detto principio.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad
inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione
18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del
regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il
benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.
2) L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto
ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98
alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del
rinvio verificare che le autorità competenti abbiano applicato le
disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al
detto principio.
Firme
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