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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA C.E.E., Sez. I, 17 Aprile 2008, Cause C‑373/06 P, C‑379/06 P e
C‑382/06 P
PESCA - Misure di conservazione delle risorse - Ristrutturazione del
settore della pesca - Domande di aumento degli obiettivi del programma
d’orientamento pluriennale ‘POP IV’ in termini di stazza - Impugnazione -
Rigetto della domanda. E' annullata la sentenza del Tribunale di primo
grado delle Comunità europee 13 giugno 2006, cause riunite da T‑218/03 a
T‑240/03, Boyle e a./Commissione, da un lato, nella parte in cui ha
dichiarato irricevibili i ricorsi dei sigg. Flaherty e Murphy nonché della
società Ocean Trawlers Ltd diretti all’annullamento della decisione della
Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute
alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei
miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità
dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori
tutto superiore a 12 metri, e, dall’altro, nella parte in cui ha condannato
i ricorrenti a sopportare le proprie spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 17/04/2008, Cause C‑373/06 P, C‑379/06 P e
C‑382/06 P
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 aprile 2008 (*)
«Impugnazione - Misure di conservazione delle risorse -
Ristrutturazione del settore della pesca - Domande di aumento degli
obiettivi del programma d’orientamento pluriennale ‘POP IV’ in termini
di stazza - Rigetto della domanda»
Nei procedimenti riuniti C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P,
aventi ad oggetto le impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, proposte il 5 settembre 2006,
Thomas Flaherty (C‑373/06 P), residente a Mainster (Irlanda),
Larry Murphy (C‑379/06 P), residente a Brandyhill (Irlanda),
Ocean Trawlers Ltd (C‑382/06 P), con sede a Killybegs (Irlanda),
rappresentati dal sig. D. Barry, solicitor, e dal sig. A. Collins, SC
(procedimenti riuniti C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P), nonché da
questi ultimi e dal sig. P. Gallagher, SC (procedimento C‑379/06 P),
ricorrenti,
procedimenti in cui l’altra parte è:
Irlanda,
interveniente in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Doherty e
dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano,
A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20
settembre 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
dell’11 dicembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con le loro impugnazioni i sigg. Flaherty e Murphy nonché la società
Ocean Trawlers Ltd chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee 13 giugno 2006, cause riunite da
T‑218/03 a T‑240/03, Boyle e a./Commissione (Racc. pag. II‑1699; in
prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da una
parte, ha dichiarato irricevibili i loro ricorsi diretti ad ottenere
l’annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003,
2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di
aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in
materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti
e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto
superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48; in prosieguo: la «decisione
controversa»), e, dall’altra, li ha condannati a sopportare le proprie
spese.
2 Con ordinanza del presidente della Corte 5 marzo 2007, i procedimenti
C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P sono stati riuniti ai fini delle
fasi orale del procedimento nonché della sentenza.
Contesto normativo
3 Il 26 giugno 1997 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la
decisione 97/413/CE relativa agli obiettivi e alle modalità della
ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1°
gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio
durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).
4 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, di detta decisione:
«Nei programmi pluriennali di orientamento per gli Stati membri, gli
aumenti di capacità risultanti unicamente da miglioramenti concernenti
la sicurezza giustificano, caso per caso, un identico aumento degli
obiettivi dei segmenti di flotta allorché questi non aumentano lo sforzo
di pesca dei pescherecci in questione».
5 Il punto 3.3, primo comma, dell’allegato alla decisione della
Commissione 16 dicembre 1997, 98/125/CE, recante approvazione del
programma d’orientamento pluriennale per la flotta peschereccia
dell’Irlanda relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001
(GU 1998, L 39, pag. 41; in prosieguo: il «POP IV»), è così redatto:
«Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in qualsiasi
momento, un programma di miglioramenti concernenti la sicurezza.
Conformemente agli articoli 3 e 4 della decisione 97/413/CE, la
Commissione deciderà se eventuali aumenti di capacità previsti da questi
programmi giustifichino un corrispondente incremento degli obiettivi del
POP IV».
Fatti
6 I fatti all’origine della controversia che ha dato luogo alla sentenza
impugnata, così come in essa enunciati, possono essere riassunti nei
seguenti termini.
7 Tra il 1999 e il 2001, vi è stato uno scambio di lettere tra il
Dipartimento della Marina e delle Risorse naturali irlandese (in
prosieguo: il «Dipartimento») e la Commissione in merito all’art. 4, n.
2, della decisione 97/413.
8 Durante questo periodo, ciascuno dei 23 ricorrenti in primo grado
chiedeva al Dipartimento un aumento della capacità a seguito dei
miglioramenti conseguiti in materia di sicurezza, in applicazione
dell’art. 4, n. 2, della decisione 97/413 e del punto 3.3 dell’allegato
alla decisione 98/125.
9 Con lettera in data 14 dicembre 2001 il Dipartimento chiedeva alla
Commissione un aumento di 1 304 tonnellate lorde del segmento
polivalente e di 5 335 tonnellate lorde del segmento pelagico della
flotta irlandese, in applicazione dell’art. 4, n. 2, della decisione
97/413. Tale lettera completava una richiesta precedente del
Dipartimento riguardante due imbarcazioni, inviata alla Commissione come
«procedimento pilota».
10 La summenzionata lettera del Dipartimento specificava di far seguito
alle richieste di 38 proprietari di imbarcazioni che avevano modificato
o sostituito la propria imbarcazione o che avevano l’intenzione di
farlo. Essa era accompagnata da una documentazione dettagliata
riguardante queste 38 imbarcazioni. Da una tabella allegata a tale
lettera risulta che tra questi proprietari figuravano 18 dei ricorrenti
in primo grado.
11 Il dispositivo della decisione controversa è formulato nel modo
seguente:
«Articolo 1
Ammissibilità delle domande
Le domande di aumento degli obiettivi dei POP IV in termini di stazza
sono considerate ammissibili alle seguenti condizioni:
1) Le domande sono state presentate caso per caso dallo Stato membro
prima del 31 dicembre 2001;
2) l’imbarcazione è stata adeguatamente registrata nel registro
comunitario delle navi da pesca;
3) l’imbarcazione interessata ha una lunghezza fuori tutto pari o
superiore a 15 metri;
4) l’aumento della stazza è il risultato dei lavori di ammodernamento
eseguiti o da eseguire sul ponte principale di un’imbarcazione
registrata esistente che abbia almeno cinque anni di età alla data di
inizio dei lavori. Nel caso di perdita in mare di un peschereccio,
l’aumento della stazza è il risultato di un volume più grande sul ponte
principale del peschereccio sostitutivo rispetto al peschereccio
perduto;
5) l’aumento della stazza è giustificato dall’obiettivo di migliorare la
sicurezza, la navigazione in mare, l’igiene, la qualità dei prodotti e
le condizioni di lavoro;
6) non è aumentato il volume sottostante al ponte principale del
peschereccio modificato o di quello sostitutivo.
Le domande di aumento degli obiettivi dei POP IV in termini di potenza
motrice non sono ammissibili.
Articolo 2
Le domande accolte in base ai criteri di cui all’articolo 1 sono quelle
elencate nell’allegato I.
Le domande respinte in base ai criteri di cui all’articolo 1 sono quelle
elencate nell’allegato II.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, l’Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di
Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono i
destinatari della presente decisione».
12 L’elenco delle «domande respinte» riportata nell’allegato II alla
decisione controversa 2003/245 include le richieste presentate dai
ricorrenti nel procedimento in esame, relativamente alle nuove
imbarcazioni destinate a sostituire, rispettivamente, la MFV Westward
Isle (Flaherty), la MFV Menhaden (Murphy) e la MFV Golden Rose (Ocean
Trawlers), nessuna delle quali era stata perduta in mare.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13 Dinanzi al Tribunale di primo grado hanno proposto ricorso 23
ricorrenti chiedendo l’annullamento della decisione controversa nella
parte in cui respingeva le loro richieste di aumento della capacità
delle loro imbarcazioni. Tali richieste si riferivano tutte alla
costruzione di nuove imbarcazioni destinate a sostituire imbarcazioni
esistenti che non erano state perdute in mare. A sostegno delle loro
conclusioni tali ricorrenti deducevano l’incompetenza della Commissione,
il difetto di motivazione di tale decisione e la violazione del
principio della parità di trattamento.
14 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto esaminato
l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, intesa a far
dichiarare che la decisione controversa non riguardava detti ricorrenti
direttamente e individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
Il Tribunale ha respinto tale eccezione, adducendo sostanzialmente che,
da una parte, detta decisione deve essere considerata come un insieme di
decisioni individuali, riguardanti ognuna la situazione giuridica dei
proprietari delle imbarcazioni incluse nell’allegato della stessa
decisione, compresa quella dei ricorrenti, che erano individuati
rispetto a qualsiasi altra persona e distinti in maniera analoga a
quella di un destinatario, e che, d’altra parte, detta decisione
produceva direttamente effetti sulla situazione giuridica dei
ricorrenti, senza lasciare alcun potere discrezionale ai suoi
destinatari in relazione al loro obbligo di eseguirla.
15 Il Tribunale ha tuttavia dichiarato irricevibili i ricorsi di quattro
ricorrenti in primo grado, tre dei quali autori delle presenti
impugnazioni. A tale riguardo, il Tribunale ha statuito quanto segue ai
punti 61 e 62 della sentenza impugnata:
«61 Tuttavia, alla luce delle risposte dell’Irlanda alle questioni
evocate nell’ambito dei provvedimenti di organizzazione del
procedimento, il Tribunale ha sollevato d’ufficio la questione se
quattro dei ricorrenti avessero un interesse ad agire nella fattispecie
(...). Si tratta di Thomas Flaherty (T‑224/03), dell’Ocean Trawlers Ltd
(T‑226/03), di Larry Murphy (T‑236/03) e dell’O’Neil Fishing Co. Ltd
(T‑239/03).
62 Da tali risposte risulta che le domande proposte da questi quattro
ricorrenti si basavano sull’intenzione che essi avevano a quell’epoca di
far costruire delle imbarcazioni e di attribuire loro i nomi indicati
all’allegato II della decisione [controversa]. Tuttavia, si è verificato
che i detti ricorrenti non [avevano] intrapreso la costruzione di tali
imbarcazioni per cui, alla data della decisione [controversa], essi non
erano, effettivamente proprietari delle imbarcazioni in questione. Ne
consegue che tali ricorrenti non hanno un interesse ad agire. Comunque,
essi non sono individualmente riguardati dalla decisione [controversa],
poiché le imbarcazioni in questione non esistono».
16 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la portata della
decisione controversa rispetto alle imbarcazioni degli altri 19
ricorrenti in primo grado nel modo seguente:
«105 Occorre constatare che l’art. 4, n. 2, della decisione 97/413 (...)
non prevede alcun limite per quanto riguarda l’età dell’imbarcazione che
può usufruire di un aumento di capacità in materia di sicurezza. La
formulazione di tale disposizione permette, a prima vista, qualsiasi
aumento di capacità risultante da miglioramenti in materia di sicurezza,
purché tali aumenti non comportino un aumento dello sforzo di pesca. Se
il Consiglio avesse voluto escludere le nuove imbarcazioni, l’avrebbe
probabilmente precisato (...)
(…)
108 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la nozione di
miglioramenti prevista all’art. 4, n. 2, della decisione 97/413 non deve
essere intesa come se si riferisse a miglioramenti apportati a
un’imbarcazione particolare, ma deve essere intesa come se riguardasse
la flotta nazionale. A tale proposito, occorre rilevare, in particolare,
che il punto 3.3 dell’allegato della decisione 98/125 si riferisce ad
“un programma di miglioramento della sicurezza” della flotta nazionale
in generale.
109 Occorre anche prendere in considerazione gli obiettivi della
decisione 97/413. Tale decisione ha effettivamente l’obiettivo della
conservazione degli stock di pesce nelle acque comunitarie. Tuttavia, il
Consiglio ha considerato “la necessità di assicurare l’osservanza delle
più rigorose norme di sicurezza possibili da parte della flotta della
Comunità” (dodicesimo ‘considerando’). Pertanto, esso ha incluso l’art.
3 (che riguarda le imbarcazioni da pesca di meno di 12 metri di
lunghezza fuori tutto diverse dai pescherecci) e l’art. 4, n. 2, in
detta decisione.
110 Contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione, non è
necessario, per assicurare il detto obiettivo della decisione 97/413,
che le nuove imbarcazioni siano escluse dal regime stabilito dall’art.
4, n. 2, di tale decisione. Il Tribunale sottolinea, a tale proposito,
che quest’ultima disposizione è conforme a tale obiettivo in quanto
vieta qualsiasi aumento dello sforzo di pesca. La Commissione, che
allega aumenti rilevanti delle dimensioni non giustificati da ragioni di
sicurezza, avrebbe potuto esaminare le imbarcazioni, caso per caso, per
stabilire se vi fosse o meno un aumento dello sforzo di pesca. In
effetti, essa stessa dichiara che il divieto di tale aumento è diretto a
soddisfare l’obiettivo generale della decisione 97/413 che è quello di
ridurre la quantità di pesce pescato nella Comunità (…)
(…)
134 Alla luce di quanto precede, occorre giudicare che la Commissione,
adottando nella decisione [controversa] criteri non previsti dalla
normativa applicabile nel caso di specie, ha oltrepassato le sue
competenze. Pertanto, il primo motivo deve essere accolto e la decisione
[controversa] deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare
gli altri motivi».
Le impugnazioni
17 Nelle loro impugnazioni i ricorrenti sostengono che il giudizio del
Tribunale sulla ricevibilità dei loro ricorsi è errato in diritto. Essi
chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in
cui ha respinto i loro ricorsi e li ha condannati a sopportare le
proprie spese del procedimento di primo grado. Essi chiedono parimenti
alla Corte di annullare la decisione controversa e di condannare la
Commissione a sopportare le suddette spese nonché quelle del presente
procedimento.
18 La Commissione chiede il rigetto delle impugnazioni in quanto
infondate e la condanna dei ricorrenti alle spese.
Argomenti delle parti
19 Dinanzi alla Corte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha
erroneamente concluso che essi non hanno dimostrato di possedere un
interesse ad agire e che la decisione controversa non li riguardava
individualmente per il fatto che le imbarcazioni per le quali erano
state presentate richieste di aumento della capacità erano fittizie.
20 In primo luogo, gli autori delle impugnazioni fanno notare che la
ricevibilità dei loro ricorsi deve essere valutata alla luce del loro
interesse ad agire alla data di deposito della richiesta di aumento
della capacità e non in relazione ad un avvenimento futuro e ipotetico.
Valutando l’interesse ad agire con riferimento alla data di adozione
della decisione controversa, il Tribunale avrebbe pertanto applicato un
criterio giuridico errato.
21 In secondo luogo, essi sostengono che dai documenti prodotti dinanzi
al Tribunale emerge chiaramente che, sia alla data di deposito dei loro
ricorsi dinanzi quest’ultimo sia a quella di adozione della decisione
controversa, anche ammettendo che quest’ultima data possa essere
ritenuta come la data pertinente, essi erano a tutti gli effetti
proprietari delle imbarcazioni per le quali la Commissione aveva
ricevuto e rifiutato le richieste di aumento della capacità. Il
Tribunale pertanto avrebbe commesso, nel valutare i documenti prodotti
in primo grado, un errore sostanziale, che, secondo una costante
giurisprudenza, dovrebbe comportare l’annullamento della sentenza
impugnata.
22 In terzo luogo, gli autori delle impugnazioni rilevano che il
Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata che tutte le richieste
di aumento della capacità riguardavano nuove imbarcazioni e che molte di
esse erano state presentate per imbarcazioni la cui costruzione era in
progetto. Ciò emergerebbe chiaramente dalle richieste presentate a loro
nome alla Commissione. Peraltro, il Tribunale non avrebbe verificato se
ogni imbarcazione per la quale era stata depositata una richiesta
risultava costruita alla data di adozione della decisione controversa o
a quella di presentazione dei ricorsi di annullamento, dato che tale
elemento non sarebbe pertinente. Inoltre, essi sostengono che, nei
limiti in cui il Tribunale ha statuito che la Commissione era tenuta a
esaminare le domande di costruzione delle nuove imbarcazioni, il
Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su tali domande ai sensi della
normativa applicabile. La conclusione in base alla quale la decisione
non riguarda i ricorrenti individualmente per il fatto che le
imbarcazioni in questione sono fittizie sarebbe perciò infondata in
diritto e in contraddizione con la motivazione stessa della sentenza
impugnata.
23 La Commissione afferma che la ricevibilità dei ricorsi non può essere
valutata sulla base di un avvenimento futuro e ipotetico. Tuttavia, il
Tribunale non avrebbe invocato un avvenimento di tal genere ma, al
contrario, avrebbe preso in considerazione il fatto incontestato che gli
autori delle impugnazioni non hanno mai costruito le imbarcazioni
registrate all’allegato II della decisione controversa. Secondo la
Commissione, nessun elemento consentirebbe pertanto di conoscere i
proprietari di tali imbarcazioni.
Giudizio della Corte
24 La questione se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel
dichiarare irricevibili i ricorsi dinanzi ad esso presentati dagli
autori delle impugnazioni deve essere esaminata tenendo conto del
giudizio del Tribunale in merito all’interesse ad agire di questi ultimi
e al fatto che la decisione controversa li riguardasse o meno
individualmente.
Sull’interesse ad agire
25 Secondo una costante giurisprudenza, l’interesse ad agire di un
ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella
fase della presentazione dello stesso pena l’irricevibilità. Tale
oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad
agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non
luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo
esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v., in tal
senso, sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie
UK/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, nonché, per analogia,
sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc.
pag. I‑3319, punto 13; 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P,
Parlamento/Richard, Racc. pag. I‑6189, punto 33, e 7 giugno 2007, causa
C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punto 42).
26 Dai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, letti in combinato
disposto con il punto 17 di detta sentenza, emerge che il Tribunale ha
preso in considerazione come elemento cruciale per determinare
l’interesse ad agire dei ricorrenti la loro qualità di proprietari, alla
data della decisione controversa, delle imbarcazioni di cui all’allegato
II di tale decisione.
27 Il Tribunale è così partito dal presupposto che 19 ricorrenti,
rispetto ai quali esso ha implicitamente constatato che avevano già
costruito o iniziato a costruire le imbarcazioni in questione, potevano
essere considerati proprietari di dette imbarcazioni alla data della
decisione controversa e, quindi, avevano un interesse ad ottenere
l’annullamento, mentre ciò non avveniva per gli altri quattro
ricorrenti. Per quanto riguarda questi ultimi, il Tribunale ha concluso
che, alla data di detta decisione, essi non avevano ancora intrapreso la
costruzione delle imbarcazioni di cui all’allegato II di quest’ultima,
per cui non ne erano proprietari. Il Tribunale ne ha dedotto che essi
non avevano, quindi, interesse ad agire.
28 A tale riguardo, occorre ricordare che le presenti controversie
vertono su una procedura di autorizzazione. Per la flotta peschereccia
di ciascuno Stato membro è autorizzata una determinata stazza e
incrementi specifici di tale stazza possono essere accordati con
decisione della Commissione qualora siano soddisfatti taluni criteri.
Tali criteri implicano, in particolare, che l’aumento della capacità in
termini di stazza risulti da lavori di ammodernamento delle imbarcazioni
interessate, con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza.
29 Occorre altresì rilevare che non è stato neppure sostenuto dinanzi al
Tribunale che tale procedura esiga che i lavori necessari siano
effettuati, o quantomeno avviati, prima del rilascio dell’autorizzazione
in questione. Così come emerge dal punto 61 della sentenza impugnata, in
combinato disposto con il punto 17 della stessa, è il Tribunale stesso
che ha sollevato d’ufficio tale questione.
30 Orbene, nell’ambito dell’esame di detta questione il Tribunale non ha
fatto riferimento ad alcuna disposizione della normativa comunitaria
vigente, dalla quale risulti un siffatto obbligo.
31 Il Tribunale ha peraltro dichiarato, ai punti 100‑134 della sentenza
impugnata, ed è pacifico nell’ambito delle presenti impugnazioni, che i
miglioramenti in materia di sicurezza che giustificano un aumento della
capacità in termini di stazza possono dipendere dalla costruzione di
un’imbarcazione sostitutiva.
32 Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha ignorato il fatto che
chiunque abbia richiesto, nel rispetto delle regole vigenti, un aumento
della capacità per miglioramenti in materia di sicurezza risultanti
dalla costruzione di un’imbarcazione sostitutiva ha manifestatamene un
interesse all’annullamento di una decisione di rifiuto
dell’autorizzazione medesima. Se è vero che tale interesse è più
impellente per chi, alla data di adozione della decisione, ha già
sostenuto le spese per la costruzione di un’imbarcazione, un interesse
di tal genere sussiste tuttavia anche per chi non ha ancora avviato una
simile costruzione.
33 L’annullamento di una decisione con cui la Commissione neghi
l’autorizzazione richiesta ha, infatti, come conseguenza per tutti
coloro le cui richieste sono state respinte che il rilascio di
un’autorizzazione divenga nuovamente possibile al termine del nuovo
esame di tali richieste, cui la Commissione è tenuta a procedere.
Qualora avvenga, tale rilascio implica che tutte le ulteriori misure
necessarie per realizzare o utilizzare l’aumento della capacità
richiesto possano essere intraprese nel rispetto delle condizioni e dei
termini eventualmente applicabili.
34 Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando,
al punto 62 della sentenza impugnata, che gli autori delle impugnazioni
non avevano un interesse ad agire per il fatto che, alla data della
decisione controversa, non avevano ancora intrapreso la costruzione
delle imbarcazioni di cui all’allegato II di questa, cosicché, a quella
stessa data, non ne erano proprietari.
35 Si deve pertanto constatare che tutti i ricorrenti in primo grado
avevano un interesse ad agire avverso la decisione controversa.
Se la decisione riguardi i ricorrenti individualmente
36 Innanzitutto, occorre ricordare che da una costante giurisprudenza
della Corte emerge che i soggetti diversi dai destinatari di una
decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente
solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate
qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza
rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai
destinatari (sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione,
Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; 17 gennaio 1985, causa 11/82,
Piraiki-Patraiki, e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 11, e 22
novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 53).
37 Per dichiarare irricevibili i ricorsi dei quattro ricorrenti, nel
novero dei quali figurano gli autori delle presenti impugnazioni, il
Tribunale ha anche considerato che la decisione non li riguardava
individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Il Tribunale
ha certamente riconosciuto che la decisione controversa riguardava
direttamente tutti i ricorrenti in primo grado direttamente e che il
fatto che questi ultimi fossero proprietari delle imbarcazioni
menzionate negli allegati di questa era sufficiente a dimostrare che la
decisione li riguardava individualmente, ma ha tuttavia operato una
distinzione riguardo gli autori delle impugnazioni unicamente perché le
loro imbarcazioni erano «fittizie».
38 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 31 e 32 delle sue
conclusioni, il termine «fittizio» ha due possibili significati. Nella
sua accezione comune, tale termine indica una cosa non autentica o
qualcosa di cui si finge l’esistenza che, pertanto, esiste soltanto
nell’immaginazione. Nelle fattispecie, l’uso di tale termine
implicherebbe che i ricorrenti non avevano realmente l’intenzione di
sostituire le imbarcazioni che possedevano inizialmente con nuove
imbarcazioni dotate di una maggior capacità in termini di sicurezza,
oppure che essi avevano solo una vaga idea o progetto di sostituirle,
cui non è stato dato concretamente seguito.
39 Dal punto 62 della sentenza impugnata emerge che, per quanto riguarda
gli autori delle impugnazioni, il Tribunale ha dedotto un siffatto
carattere «fittizio» delle loro imbarcazioni dal fatto che queste non
erano state costruite alla data della decisione controversa.
40 Orbene, è pur vero che, come rileva la Commissione, la circostanza
che una determinata imbarcazione sia stata o meno costruita è una
questione di fatto che non può formare oggetto di impugnazione, salvo
uno snaturamento dei fatti a tale riguardo da parte del Tribunale. Per
contro, accertare se il fatto che un’imbarcazione progettata non sia
stata ancora costruita dimostri che la decisione non riguarda il
ricorrente individualmente è una questione di diritto che può formare
oggetto di impugnazione.
41 Per le stesse ragioni indicate al punti 25‑32 della presente sentenza
a proposito dell’interesse ad agire, si deve constatare che il Tribunale
ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 62 della sentenza
impugnata, che la decisione non riguardava individualmente gli autori
delle impugnazioni per il fatto che, alla data della sua adozione, essi
non avevano intrapreso la costruzione delle imbarcazioni di cui
all’allegato II di questa, cosicché, a quella stessa data, non ne erano
proprietari. Infatti, dato che essi avevano presentato richieste
individuali di aumento della stazza di sicurezza in relazione a
imbarcazioni menzionate nel detto allegato II, basta rilevare che ciò
costituiva, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 36
della presente sentenza, una circostanza in grado di caratterizzarli
rispetto a chiunque altro e di distinguerli in modo analogo ai
destinatari di detta decisione.
42 Ne consegue che la sentenza impugnata dev’essere annullata nella
parte in cui dichiara irricevibili i ricorsi introdotti dinanzi al
Tribunale dagli autori delle presenti impugnazioni.
43 Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando
l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. In
tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora
lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale
affinché sia decisa da quest’ultimo.
44 Orbene, nella fattispecie, poiché lo stato degli atti lo consente, la
Corte deve statuire definitivamente sulle conclusioni degli autori delle
impugnazioni volte all’annullamento della decisione controversa.
45 Dall’esame degli atti processuali prodotti dinanzi al Tribunale
emerge che, una volta che si ammette la ricevibilità dei ricorsi
presentati dinnanzi a quest’ultimo dagli autori delle impugnazioni,
nulla differenzia questi ultimi dagli altri 19 ricorrenti i cui ricorsi
erano stati dichiarati ricevibili. Infatti, tutti i ricorsi vertevano
sullo stesso oggetto e tutti i ricorrenti, rappresentati dagli stessi
avvocati, hanno sollevato gli stessi motivi.
46 Per quanto riguarda il motivo dedotto dai ricorrenti dinanzi al
Tribunale relativo ad un difetto di competenza della Commissione, per
aver applicato all’art. 1, n. 2, della decisione controversa un criterio
non previsto dalle norme comunitarie vigenti, occorre constatare, per
gli stessi motivi già esposti ai punti 100‑134 della sentenza impugnata,
in particolare ai punti 105 e 108‑110 della stessa, che l’art. 4, n. 2,
della decisione 97/413 non prevede alcun limite per quanto riguarda
l’età dell’imbarcazione che può usufruire di un aumento di capacità in
materia di sicurezza e che la nozione di miglioramenti accolta da tale
disposizione si riferisce a miglioramenti apportati non a
un’imbarcazione particolare, ma alla flotta nazionale. Non è quindi
necessario, per assicurare l’obiettivo della conservazione degli stock
ittici nelle acque comunitarie, perseguito dalla stessa disposizione,
che le nuove imbarcazioni siano escluse dal regime previsto da detta
disposizione.
47 Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che la Commissione,
adottando nella decisione controversa criteri non previsti dalla
normativa applicabile nel caso di specie, ha ecceduto le sue competenze.
Tale motivo deve quindi essere accolto e, senza che sia necessario
esaminare gli altri motivi dedotti dagli autori delle impugnazioni, la
decisione controversa deve essere annullata nella parte in cui si
applica alle imbarcazioni di questi ultimi.
Sulle spese
48 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del
medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché gli autori delle impugnazioni ne hanno
fatta domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere
condannata alle spese da essi sostenute tanto in primo grado quanto in
sede di impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13
giugno 2006, cause riunite da T‑218/03 a T‑240/03, Boyle e
a./Commissione, è annullata, da un lato, nella parte in cui ha
dichiarato irricevibili i ricorsi dei sigg. Flaherty e Murphy nonché
della società Ocean Trawlers Ltd diretti all’annullamento della
decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle
richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP
IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza,
navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro
per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, e,
dall’altro, nella parte in cui ha condannato i ricorrenti a sopportare
le proprie spese.
2) La decisione 2003/245 è annullata nella parte in cui si applica alle
imbarcazioni dei sigg. Flaherty e Murphy nonché della società Ocean
Trawlers Ltd.
3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese
sostenute dai sigg. Flaherty e Murphy nonché dalla società Ocean
Trawlers Ltd tanto in primo grado quanto in sede di impugnazione.
Firme
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