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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Cause C-383/06 -
384/06 - 385/06
AGRICOLTURA - Fondi strutturali - Art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) n.
4253/88 - Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario -
Art. 249 CE - Tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
L’art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988,
n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.
2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari
Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti,
dall’altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio
1993, n. 2082, crea un obbligo per gli Stati membri, senza che vi sia
necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di recuperare i fondi
persi a causa di un abuso o di una negligenza. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13/03/2008, Cause C-383/06 - 384/06 - 385/06
PROCEDURE E VARIE - AGRICOLTURA - Recupero dei fondi persi - Recupero
delle somme irregolarmente concesse - Giurisdizione - Giudice nazionale -
Principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento. Il recupero dei fondi persi a causa di un abuso o di una
negligenza va operato sul fondamento dell’art. 23, n. 1, del regolamento n.
4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, e secondo le modalità
del diritto nazionale, purché l’applicazione di tale diritto non leda
l’applicazione e l’efficacia del diritto comunitario e non abbia l’effetto
di rendere praticamente impossibile il recupero delle somme irregolarmente
concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la piena applicazione del
diritto comunitario disapplicando o interpretando, ove occorra, una norma
nazionale quale la legge generale sul diritto amministrativo (Algemene wet
bestruursrecht) che vi si opponga. Il giudice nazionale può attuare i
principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento valutando il comportamento sia dei beneficiari dei fondi persi,
sia quello dell’amministrazione, purché si tenga pienamente conto
dell’interesse della Comunità europea. La qualità di ente pubblico del
beneficiario dei fondi non incide a tale riguardo. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Cause C-383/06 - 384/06 -
385/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 marzo 2008 (*)
«Fondi strutturali - Art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88
- Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario - Art.
249 CE - Tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto»
Nei procedimenti riuniti da C‑383/06 a C‑385/06,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi),
con decisioni 30 agosto 2006, pervenute in cancelleria il 18 settembre
2006, nelle cause
Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C‑383/06),
Gemeente Rotterdam (C‑384/06)
contro
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
e
Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C‑385/06)
contro
Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka,
A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 28 giugno 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per il Gemeente Rotterdam, dal sig. J.M. Cartigny, advocaat;
- per la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant, dal sig. G.A.
van der Ween, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten
Dam, in qualità di agenti;
- per le governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. L. Flynn e A.
Weimar, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione
dell’art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre
1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi
dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli
della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag.
20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di tre controversie che
oppongono due associazioni e un comune olandese all’amministrazione
olandese. Dette controversie oppongono rispettivamente, da un lato, la
Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e il Gemeente
Rotterdam al Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero
degli Affari sociali e dell’Occupazione; in prosieguo: il «ministero»)
e, dall’altro, la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant all’Algemene
Directie voor de Arbeidsvoorziening (Direzione centrale
dell’organizzazione per l’occupazione; in prosieguo: la «direzione
generale») e riguardano alcune decisioni con cui il ministero o la
direzione generale hanno revocato talune decisioni di fissazione di
sovvenzioni concesse a favore delle convenute nella causa principale o
hanno richiesto la restituzione di dette sovvenzioni.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 2052/88
3 L’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052,
relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari
esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il
«regolamento n. 2052/88»), prevede che la Comunità europea conduca,
attraverso, in particolare, i Fondi strutturali, un’azione per
conseguire gli obiettivi di cui agli artt. 130 A del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 158 CE) e 130 C del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 160 CE). Detto art. 1 elenca vari
obiettivi prioritari al cui conseguimento contribuiscono i Fondi
strutturali. Fra detti obiettivi rientra il n. 3, diretto a lottare
contro la disoccupazione di lunga durata e a facilitare l’inserimento
professionale dei giovani e l’integrazione delle persone minacciate di
esclusione dal mercato del lavoro.
4 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88 così recita:
«1. L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali
corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta
concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le
autorità e gli organismi competenti - comprese, nell’ambito delle
modalità offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti
proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali -
designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o
altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un
obiettivo comune (...)».
5 L’art. 10 del medesimo regolamento, relativamente all’obiettivo n. 3,
precisa quanto segue:
«Gli Stati membri sottopongono alla Commissione piani relativi ad azioni
volte a lottare contro la disoccupazione di lunga durata ed agevolare
l’inserimento professionale dei giovani e delle persone minacciate di
esclusione dal mercato del lavoro (obiettivo n. 3).
I pian[i] contengono:
- la descrizione della situazione attuale, l’indicazione dei
finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate
nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli
aiuti strutturali comunitari ricevuti, tenuto conto dei risultati delle
valutazioni disponibili;
- la descrizione di un’adeguata strategia per conseguire gli obiettivi
di cui all’articolo 1 e delle linee principali scelte per la
realizzazione dell’obiettivo n. 3, con la quantificazione dei progressi
da realizzare, per quanto la loro natura lo consente; una valutazione ex
ante dell’impatto atteso, anche in materia di occupazione, delle
pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi
socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie
mobilizzate;
- indicazioni sull’utilizzazione dei contributi del [Fondo sociale
europeo (in prosieguo: il “FSE”)] prevista nell’ambito della
realizzazione dei piani, all’occorrenza in combinazione con interventi
di altri strumenti comunitari di finanziamento esistenti.
(…)».
Il regolamento n. 4253/88
6 Il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 2082/93, che ha modificato
il regolamento n. 4253/88, precisa che:
«(...) in virtù del principio di sussidiarietà, e fatte salve le
competenze della Commissione a cui spetta in particolare gestire le
risorse finanziarie della Comunità, la responsabilità di applicare le
forme d’intervento menzionato nei quadri comunitari di sostegno deve
incombere principalmente agli Stati membri al livello territoriale
adeguato secondo la specificità di ciascuno Stato membro».
7 L’art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 è così formulato:
«Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori
pubblici o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle
azioni, adottano le misure necessarie per:
- verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità
siano state attuate correttamente,
- prevenire e sanzionare le irregolarità,
- ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza.
Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l’intermediario e/o il
promotore apportano la prova che l’abuso o la negligenza non è loro
imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il
rimborso delle somme indebitamente versate. Per le sovvenzioni globali
l’intermediario può ricorrere, con l’accordo dello Stato membro e della
Commissione, a una garanzia bancaria od a qualunque altra forma di
assicurazione contro tale rischio.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal
fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di
controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace
delle azioni. Essi informano regolarmente la Commissione circa
l’evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
(…)»
8 L’art. 24 del medesimo regolamento precisa quanto segue:
«Riduzione, sospensione o soppressione del contributo
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non
giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel
quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o
alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di
presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il
contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma
l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi
la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per
la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito dev’essere
restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate
degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento
finanziario e in base alle modalità che saranno adottate dalla
Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».
9 Il regolamento n. 4253/88 è stato abrogato con effetto dal 1º gennaio
2000, in applicazione dell’art. 54 del regolamento (CE) del Consiglio 21
giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali (GU L 161, pag. 1). L’art. 52, n. 1, del regolamento n.
1260/1999 precisa che:
«Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione,
compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato
dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n.
2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo
applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999».
Il regolamento n. 1681/94
10 L’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 11 luglio 1994, n.
1681, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente
pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché
all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore (GU L
178, pag. 43), così precisa:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento:
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle misure di cui all’articolo 23, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 4253/88;
(...)
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le
modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del
paragrafo 1.
(...)».
11 L’art. 5, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento è così formulato:
«2. Quando uno Stato membro ritenga che non si possa eseguire o
prevedere il recupero di una somma, mediante una comunicazione speciale
segnala alla Commissione l’importo non recuperato e i motivi per cui
tale somma è, a suo parere, a carico suo oppure della Comunità. Queste
informazioni devono essere sufficientemente dettagliate da consentire
alla Commissione di decidere nel più breve termine possibile, di
concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa
l’imputabilità delle conseguenze finanziarie a norma dell’articolo 23,
paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 4253/88.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere
espressamente allo Stato membro interessato la prosecuzione del
procedimento di recupero».
La normativa nazionale
12 Nel 1994 l’Ufficio centrale olandese per l’occupazione ha adottato un
provvedimento relativo al Fondo sociale europeo (Regeling Europees
Sociaal Fonds CBA 1994, Stcrt. 1994, n. 239; in prosieguo: l’«ESF
Regeling»), concernente le regole di attribuzione delle sovvenzioni
ottenute dalla Commissione delle Comunità europee nell’ambito del FSE.
13 L’ESF Regeling prevede varie regole quanto alla sorveglianza delle
azioni e al loro controllo. L’art. 2 dell’ESF Regeling stabilisce che
una sovvenzione può essere concessa ad un richiedente a carico del FSE.
L’art. 3 di tale provvedimento dispone che la sovvenzione è concessa
solamente se la normativa europea e quella nazionale sono rispettate.
L’art. 10 di questo stesso provvedimento prevede che il richiedente di
una sovvenzione faccia sì che per il progetto vi sia un’amministrazione
separata, consegnando in tempo utile tutti i dati che devono essere
verificati, e prevede inoltre controlli da parte dell’amministrazione.
Infine, l’art. 14 dell’ESF Regeling precisa che l’importo della
sovvenzione è fissato correlativamente alla realizzazione del progetto e
l’art. 15 del medesimo provvedimento stabilisce l’abrogazione della
sovvenzione in caso di inosservanza delle condizioni legate a
quest’ultima.
14 Peraltro, il titolo 4.2 della legge generale sul diritto
amministrativo (Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1995, n. 315; in
prosieguo: l’«Awb») fissa un contesto normativo per la concessione, la
fissazione e la restituzione delle sovvenzioni. Secondo questa legge, il
regime delle sovvenzioni comprende due fasi, vale a dire la concessione
e la fissazione. La decisione relativa alla concessione della
sovvenzione è la decisione che precede l’inizio dell’attività da
sovvenzionare. Tale decisione conferisce al richiedente di un aiuto un
diritto alle prestazioni finanziarie per eseguire il progetto
sovvenzionato, purché si attenga agli eventuali obblighi imposti. Se le
attività sono svolte e il richiedente rispetta detti obblighi, l’organo
amministrativo non può riconsiderare la decisione di concessione di
aiuto. Esso si obbliga quindi ad una prestazione finanziaria sin a
partire da questa fase del procedimento.
15 Le disposizioni dell’Awb relative alla fissazione e alla restituzione
delle sovvenzioni sono le seguenti:
«Art. 4:46
1. Se è stata adottata una decisione di concessione di sovvenzione,
l’organo amministrativo fissa la sovvenzione ai sensi della decisione di
concessione.
2. La sovvenzione può essere fissata ad un importo inferiore qualora:
a. le attività per cui la sovvenzione è stata concessa non hanno avuto
luogo, o non completamente;
b. il beneficiario della sovvenzione non ha rispettato gli impegni
legati all’aiuto;
c. il beneficiario della sovvenzione ha fornito dati inesatti o
incompleti, mentre se i dati forniti fossero stati corretti o completi
la decisione sulla domanda di concessione di sussidio sarebbe stata
diversa, o
d. la concessione di sovvenzione non era corretta sotto altri aspetti e
il beneficiario lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo.
(...)
Art. 4:49
1. L’organo amministrativo può revocare la decisione di fissazione della
sovvenzione, o modificarla a svantaggio del beneficiario:
a. in forza di fatti o circostanze di cui al momento della fissazione
della sovvenzione non poteva ragionevolmente essere a conoscenza e in
base ai quali la sovvenzione sarebbe stata fissata ad un livello
inferiore a quello stabilito ai sensi della decisione di concessione;
b. qualora la fissazione della sovvenzione non fosse corretta e il
beneficiario della medesima lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo, o
c. qualora il beneficiario dopo la fissazione della sovvenzione non
abbia rispettato le condizioni da cui essa dipendeva.
2. Salvo disposizioni al riguardo in senso contrario, la revoca o la
modifica hanno effetto retroattivo alla data in cui la sovvenzione é
stata fissata.
3. La decisione di fissazione della sovvenzione non può essere revocata
né modificata a svantaggio del beneficiario dopo che siano trascorsi
cinque anni dal giorno della sua comunicazione o, nel caso di cui al n.
1, lett. c), dal giorno della violazione dell’obbligo o dal giorno in
cui tale obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto.
(...)
Art. 4:57
Le sovvenzioni e gli anticipi indebitamente corrisposti possono essere
recuperati purché non siano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in
cui la sovvenzione è stata fissata, o dal giorno in cui si sono
verificati gli eventi di cui all’art. 4:49, n. 1, lett. c).
(…)».
Cause principali e questioni pregiudiziali
16 I fatti delle cause principali, come emergono dalle decisioni di
rinvio, sono i seguenti:
Causa C‑383/06
17 Nel corso del 1998 la Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale
Werkvoorziening ha domandato una sovvenzione per un progetto intitolato
«Formazione di partners per lavori sociali» nell’ambito del progetto di
apprendimento e di formazione del FSE. Questo progetto era considerato
all’allegato 1 dell’ESF Regeling, che concerne il reinserimento nel
mercato del lavoro, mediante attività formative, dei disoccupati molto
lontani dal mercato del lavoro. Con decisione dell’8 dicembre 1998, la
direzione generale ha quindi concesso sovvenzioni fissate in un importo
massimo pari a NLG 3 000 000 per il 1998 e a NLG 4 140 849 per il 1999.
Con decisione del 3 dicembre 1999, l’importo della sovvenzione per il
1999 é stato modificato e innalzato a NLG 6 686 850. Infine, con
decisione del 16 giugno 2000, l’importo delle sovvenzioni è stato
fissato in NLG 2 900 000 per il 1999 e in NLG 3 786 850 per il 2000
poiché le attività sovvenzionate erano proseguite nel corso del 2000.
Dette tre decisioni precisavano che alla concessione delle sovvenzioni
si accompagnava l’obbligo di realizzare il progetto in parola
conformemente alla domanda e di osservare quanto prescritto dell’ESF
Regeling.
18 Con decisione del 28 gennaio 2002, presa sulla base dell’art. 4:46,
n. 2, dell’Awb, il ministero ha azzerato l’importo delle sovvenzioni per
gli anni 1998, 1999 e 2000 e ha chiesto la restituzione dell’importo di
NLG 6 434 469,80. Il ministero ha ritenuto che, in contrasto con le
disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’ESF Regeling, non fosse stata
depositata alcuna dichiarazione sinottica finale esatta e concordante
dei dati relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. Inoltre, non sarebbe
stata operata alcuna sintesi degli effetti dell’azione intrapresa,
contrariamente alle regole di tale provvedimento. Infine, il ministero
ha considerato che il progetto non era diretto alla transizione
dall’occupazione sociale al mercato del lavoro tradizionale,
contrariamente al tenore della domanda di sovvenzione, e che il numero
di ore effettuate da ogni partecipante era nettamente inferiore a quello
previsto dal progetto.
19 Il ministero ha dichiarato infondata l’opposizione proposta dalla
Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening avverso la
decisione del 28 gennaio 2002. Il ministero ha rilevato, in particolare,
che la circostanza di non aver adempiuto l’obbligo di realizzare il
progetto conformemente alla domanda non è sanato dalla regolarizzazione
a posteriori delle regole di forma. Poiché il ricorso proposto contro
tale decisione è stato respinto dal Rechtbank te’s-Gravenhagen, la
Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening ha adito il
giudice del rinvio.
20 Il Raad van State [Consiglio di Stato dei Paesi Bassi] espone che, in
applicazione dell’art. 4:46 dell’Awb, l’organo amministrativo verifica,
in generale nella fase di fissazione delle sovvenzioni, se l’attività
sovvenzionata sia stata portata a termine correttamente e se gli
obblighi relativi agli aiuti siano stati rispettati. Nel caso di
sovvenzioni accordate nell’ambito dell’ESF Regeling, tale giudice
ritiene che l’art. 4:46, n. 2, dell’Awb non attribuisca margine di
manovra all’organo amministrativo e che la sovvenzione debba essere
azzerata qualora risulti che quanto prescritto dall’ESF Regeling non è
stato osservato. Il Raad van State reputa che ciò sia avvenuto nel caso
di specie, dal momento che l’obiettivo descritto nel progetto non è
stato raggiunto.
21 Cionondimeno il giudice a quo considera che l’art. 4:46 dell’Awb
consente solamente di fissare una sovvenzione e non di recuperare un
importo già versato. Detto giudice ritiene ugualmente che tale recupero
sia consentito unicamente dall’art. 4:57 dell’Awb, il quale conferisce
all’organo amministrativo che ad esso procede un potere discrezionale
per provvedervi, e quindi un margine di manovra per ponderare i
rispettivi interessi dell’amministrazione e del beneficiario dell’aiuto.
Tuttavia, a parere del Raad van State, nessuna norma giuridica nazionale
vieta che la decisione di azzerare la sovvenzione e quella di recupero
degli importi già versati siano adottate con un unico e medesimo atto
decisionale. Il giudice in parola precisa che il ministero ha ammesso
che avrebbe dovuto sapere, fin dall’inizio, che l’obiettivo perseguito
non poteva essere raggiunto e, di conseguenza, detto giudice osserva che
il mancato rispetto delle regole dell’ESF Regeling, che discendono dalla
normativa comunitaria, è imputabile a tale organo amministrativo. Il
giudice del rinvio ne conclude che, tenuto conto del principio di
diritto nazionale di tutela del legittimo affidamento, il ministero
avrebbe dovuto astenersi dal recuperare la totalità delle sovvenzioni e
che, di conseguenza, il diritto nazionale non offre, nel caso di specie,
alcun fondamento per il recupero.
22 Il Raad van State ritiene nondimeno sussistere una negligenza ai
sensi dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Dopo aver
constatato che il Regno dei Paesi Bassi non ha adottato alcun
provvedimento per recuperare i fondi persi ai sensi di detto art. 23, n.
1, il giudice in parola si domanda se tale disposizione di diritto
comunitario possa attribuire una competenza diretta allo Stato membro o
ad un organo amministrativo per recuperare detti fondi. Inoltre, esso si
chiede se al principio di tutela del legittimo affidamento come inteso
in diritto nazionale possa riconoscersi una portata più ampia di quella
attribuita al medesimo principio in diritto comunitario.
Causa C‑384/06
23 Nel corso del 1998 il Gemeente Rotterdam ha domandato una sovvenzione
per un progetto di formazione a titolo dell’ESF Regeling. L’aiuto è
stato concesso per un importo di NLG 483 108 ed era subordinato
all’obbligo di assoggettare il progetto ad un’amministrazione separata.
Con decisione del 28 maggio 1999 la sovvenzione per il 1998 è stata
stabilita nell’importo di NLG 122 612,81, a condizione tuttavia che
l’amministrazione dei progetti fosse conforme ai dettami dell’ESF
Regeling. Il Gemeente Rotterdam ha proposto un reclamo al ministero che,
con decisione del 18 luglio 2001, adottata sul fondamento dell’art.
4:49, n. 1, lett. a), dell’Awb e dell’art. 14 dell’ESF Regeling, ha
revocato la decisione del 28 maggio 1999, azzerato la sovvenzione e
reclamato il rimborso degli importi già versati. Il ministero ha
dichiarato infondato il reclamo presentato dal Gemeente Rotterdam contro
le decisioni del 28 maggio 1999 e del 18 luglio 2001. Dal momento che il
ricorso proposto avverso quest’ultima decisione è stato respinto dal
Rechtbank te Rotterdam, il Gemeente Rotterdam ha adito il giudice del
rinvio.
24 Il Raad van State osserva, in primo luogo, che la fissazione della
sovvenzione non poteva essere sottoposta a condizione, e che la revoca
operata non poteva fondarsi sul mancato rispetto di detta condizione. In
secondo luogo, esso constata che il Gemeente Rotterdam non ha
assoggettato il suo progetto ad un’amministrazione separata,
conformemente a quanto richiesto dall’ESF Regeling.
25 Il giudice del rinvio rileva che l’amministrazione ha deliberatamente
omesso di procedere a controlli approfonditi e, pertanto, reputa che non
vi siano fatti o circostanze che il ministero avrebbe ignorato prima di
adottare la decisione di fissare la sovvenzione ai sensi dell’art. 4:49,
n. 1, lett. a), dell’Awb. Il Raad van State ritiene che la decisione di
revoca non poteva quindi essere fondata sulle disposizioni dell’art.
4:49, n. 1, lett. a), dell’Awb né su alcuno degli altri casi previsti al
n. 1 di detto articolo.
Causa C‑385/06
26 Nel corso del 1998 la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant
ha chiesto una sovvenzione a titolo dell’ESF Regeling per un progetto
diretto a reinserire sul mercato del lavoro disoccupati di lungo
periodo. La sovvenzione è stata concessa per un importo di NLG 410 772
ed era subordinata all’obbligo di sottoporre il progetto ad
un’amministrazione separata. Con decisione del 22 luglio 1999 la
sovvenzione è stata fissata in un importo di NLG 185 892, e in seguito
azzerata con decisione della direzione generale del 21 settembre 2000,
fondata sull’art. 4:46 dell’Awb. Inoltre, la direzione generale ha
chiesto il rimborso degli importi già versati. Con decisione del 23
novembre 2001, la direzione generale ha dichiarato infondata
l’opposizione della Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant,
precisando altresì che la decisione di azzeramento della sovvenzione
doveva ritenersi d’ora in avanti fondata sull’art. 4:49 dell’Awb e non
più sull’art. 4:46 della medesima legge. La decisione del 23 novembre
2001 è motivata dalla circostanza che, alla data della decisione del 22
luglio 1999, la direzione generale ignorava che le regole dell’ESF
Regeling non erano state osservate. Dal momento che il ricorso proposto
avverso la decisione del 23 novembre 2001 è stato respinto dal Rechtbank
Breda, la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant ha adito il
giudice del rinvio.
27 Il Raad van State constata che la Sociaal Economische Samenwerking
West-Brabant non ha rispettato l’obbligo di condurre un’amministrazione
separata, conformemente a quanto richiesto dall’ESF Regeling. Tale
organo giurisdizionale, tuttavia, reputa che la direzione generale non
potesse ignorare il mancato rispetto dell’obbligo in parola al momento
della decisione di fissazione dell’aiuto. La direzione generale,
infatti, avrebbe consapevolmente fissato la sovvenzione senza verificare
la documentazione fornita dalla Sociaal Economische Samenwerking
West-Brabant. Il Raad van State conclude che la direzione generale non
poteva fondare la sua decisione di revoca né su uno dei casi di cui
all’art. 4:49 dell’Awb né sull’art. 15 dell’ESF Regeling. Pertanto, esso
ritiene che il diritto nazionale non offriva nessuna possibilità di
revocare la sovvenzione dopo che fosse stata fissata. Tali limiti posti
dal diritto nazionale alle possibilità di recupero discenderebbero dai
principi di diritto interno di certezza del diritto e di tutela del
legittimo affidamento.
28 Il Raad van State ritiene cionondimeno che il mancato rispetto delle
regole dell’ESF Regeling costituisca una negligenza ai sensi dell’art.
23, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Detto organo giurisdizionale
rileva altresì che il Regno dei Paesi Bassi non ha adottato alcun
provvedimento per recuperare i fondi già erogati, ai sensi di detto art.
23, n. 1. Esso si domanda, da un lato, se tale Stato membro possa far
discendere un potere direttamente dal citato regolamento comunitario e,
dall’altro, se il potere eventualmente conferito possa consentire allo
Stato membro o ad uno dei suoi organi amministrativi di recuperare i
fondi già versati. Il giudice del rinvio si interroga infine sulla
circostanza se al principio di tutela del legittimo affidamento come
inteso in diritto nazionale possa riconoscersi una portata più ampia di
quella attribuita al medesimo principio in diritto comunitario.
29 Ciò premesso, il Raad van State ha deciso di sospendere i
procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
Questioni identiche nelle tre cause
«1) a) Se uno Stato membro o un organo amministrativo di tale Stato
possa far discendere un potere direttamente da un regolamento, pertanto
senza fondamento nel diritto nazionale.
b) In caso di soluzione affermativa, se l’art. 23, n. 1, del regolamento
n. 4253/88 (…) conferisca il potere di revocare una decisione di
fissazione della sovvenzione e di recuperare quindi fondi indebitamente
erogati, ammesso che [detto] art. 23 (…) obbliga gli Stati membri a far
ciò, in caso di abuso o di negligenza ai sensi dell’articolo medesimo».
Questione specifica della causa C‑383/06
«2) In caso di soluzione negativa, se l’art. 10 CE, in combinato
disposto con l’art. 249 CE, comporti che una norma nazionale quale
l’art. 4:57 dell’[Awb] - in forza della quale può essere disposto il
recupero di fondi e di anticipi indebitamente pagati - debba essere
interpretata in modo conforme al regolamento [n. 4253/88]».
Questione identica nelle cause C‑384/06 e C‑385/06
«2) In caso di soluzione negativa, se l’art. 10 CE, in combinato
disposto con l’art. 249 CE, comporti che una norma nazionale quale
l’art. 4:49, n. 1, dell’[Awb] - in forza della quale l’organo
amministrativo può revocare o modificare a svantaggio del beneficiario
la fissazione di un aiuto a) in forza di fatti o circostanze di cui al
momento della fissazione dell’aiuto non poteva ragionevolmente essere a
conoscenza e in base ai quali la sovvenzione sarebbe stata prevista ad
un livello inferiore a quello stabilito dalla decisione di concessione,
b) qualora la fissazione dell’aiuto non fosse corretta e il beneficiario
del medesimo lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo, o c) qualora il
beneficiario, dopo la fissazione dell’aiuto, non abbia rispettato le
condizioni da cui esso dipendeva - debba essere interpretata in modo
conforme al regolamento [n. 4253/88]».
Questione identica nelle tre cause
«3) In caso di soluzione affermativa, se siffatta interpretazione trovi
il suo limite nei principi generali del diritto facenti parte del
diritto comunitario, segnatamente i principi della certezza del diritto
e della tutela del legittimo affidamento».
Questioni specifiche della causa C‑383/06
«4) a) In caso di soluzione affermativa della terza questione,
relativamente a siffatta limitazione si pone ancora la questione se ai
principi giuridici nazionali della certezza del diritto e della tutela
del legittimo affidamento debba riconoscersi una portata più ampia di
quella attribuita ai principi generali del diritto comunitario,
segnatamente quelli della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento, il cui rispetto deve essere garantito ai fini
dell’applicazione del regolamento [n. 4253/88].
b) Se, in sede di applicazione dei principi di diritto comunitario della
certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sia
rilevante che la circostanza che l’inosservanza da parte del
beneficiario della sovvenzione degli obblighi derivanti dal relativo
settore del diritto comunitario sia imputabile allo stesso Stato membro
competente a concedere l’aiuto».
Questioni identiche nelle cause C‑384/06 e C‑385/06
«4) In caso di soluzione affermativa della terza questione,
relativamente a siffatta limitazione si pone ancora la seguente
questione: se ai principi giuridici nazionali della certezza del diritto
e della tutela del legittimo affidamento, posti a fondamento dell’art.
4:49, n. 1, dell’[Awb], debba riconoscersi una portata più ampia di
quella attribuita ai principi generali del diritto comunitario,
segnatamente quelli della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento, il cui rispetto deve essere garantito ai fini
dell’applicazione del regolamento [n. 4253/88].
5) Se, tenendo conto dell’art. 10 CE, in sede di applicazione dei
principi comunitari della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento sia rilevante che il beneficiario della
sovvenzione sia una persona giuridica di diritto pubblico».
Questioni specifiche della causa C‑385/06
«6) Allorché si debba procedere alla revoca della fissazione dell’aiuto
e al recupero dei fondi erogati, in forza dell’art. 23, n. 1, del
regolamento [n. 4253/88], o a norma dell’art. 4:49, n. 1, dell’[Awb]
interpretato in conformità del regolamento [n. 4253/88], se l’art. 23,
n. 1, del [detto] regolamento (...) imponga dette misure anche se è
accertato che lo Stato membro ha già restituito al [FSE] il sussidio
indebitamente pagato, ovvero che è stato preso un accordo a questo fine.
7) Nell’ipotesi in cui l’art. 23, n. 1, del regolamento [n. 4253/88] non
obblighi alla revoca e alla restituzione, se nel diritto comunitario si
possano individuare altre norme, come l’art. 4, n. 1, del regolamento 18
dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari
della Comunità (GU L 312, pag. 1), in forza delle quali lo Stato membro,
direttamente o a norma dell’interpretazione conforme al regolamento
dell’art. 4:49, n. 1, dell’[Awb] è tenuto a procedere alla revoca e al
recupero di sovvenzioni erogate in violazione del diritto europeo, come
nella fattispecie in esame».
30 Con ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2006 le cause da
C‑383/06 a C‑385/05 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e
orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni relative all’applicazione dell’art. 23, n. 1, del
regolamento n. 4253/88 nonché degli artt. 10 CE e 249 CE
31 Con la prima questione in ognuna delle cause principali il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se un regolamento comunitario, e più
specificamente l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, costituisca
un fondamento normativo pertinente affinché l’amministrazione nazionale
possa recuperare importi indebitamente erogati nell’ambito dei Fondi
strutturali europei. In caso di soluzione in senso negativo di tali
questioni, detto giudice, con le seconde questioni, chiede se gli artt.
10 CE e 249 CE possano essere un fondamento normativo per interpretare
la normativa nazionale in modo conforme al regolamento. Con la settima
questione e nell’ipotesi in cui l’art. 23, n. 1, del regolamento n.
4253/88 non obblighi né alla revoca né al recupero dei fondi
indebitamente erogati, l’organo giurisdizionale in parola si domanda
peraltro se il regolamento n. 2988/95 non costituisca un fondamento
normativo pertinente per recuperare detti fondi.
Osservazioni presentate alla Corte
32 Secondo il Gemeente Rotterdam e la Sociaal Economische Samenwerking
West-Brabant l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 non conferisce
agli Stati membri alcuna prerogativa per recuperare fondi indebitamente
erogati. Per contro, la disposizione di cui trattasi imporrebbe a detti
Stati membri di prevedere delle procedure a tal fine.
33 I governi ceco e tedesco propongono di risolvere le prime questioni
in senso positivo. Il governo olandese ritiene che, anche se uno Stato
membro può far discendere un potere direttamente da un regolamento
comunitario, ciò non valga per l’art. 23, n. 1, del regolamento n.
4253/88, in quanto la disposizione in parola, pur imponendo il principio
del recupero dei fondi, rinvia al diritto nazionale l’onere di stabilire
le modalità di detto recupero. Il governo tedesco è tuttavia del parere
che l’applicazione di detto art. 23, n. 1, non osti a che le autorità
nazionali si avvalgano di detta disposizione per il recupero, nella
misura in cui ciò sia consentito dal diritto interno. Secondo il governo
ceco, un fondamento di diritto nazionale non sarebbe necessario, dal
momento che quest’ultimo si limita a fissare le modalità procedurali.
34 A proposito della settima questione il governo dei Paesi Bassi e la
Commissione fanno valere che il regolamento n. 2988/95 non costituisce
un fondamento normativo autonomo che consente alle autorità nazionali di
adottare misure in caso di irregolarità. Tale testo, infatti,
conterrebbe solamente disposizioni generali, mentre il regolamento n.
4253/88 si applicherebbe specificamente ai Fondi strutturali europei.
Pronuncia della Corte
35 Occorre innanzi tutto constatare che dal tenore stesso dell’art. 249,
secondo comma, CE risulta che i regolamenti comunitari sono direttamente
applicabili negli Stati membri.
36 Per quanto riguarda l’utilizzo dei Fondi strutturali si deve
ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88,
l’azione comunitaria è il risultato della stretta concertazione tra la
Commissione, lo Stato membro interessato e i competenti enti ed autorità
designati da quest’ultimo a livello nazionale, regionale, locale o
altro. Peraltro, secondo il sesto ‘considerando’ del regolamento n.
2082/93, in applicazione del principio di sussidiarietà, e fatte salve
le competenze della Commissione, a cui spetta in particolare gestire le
risorse finanziarie della Comunità, la responsabilità di applicare le
forme d’intervento deve incombere principalmente agli Stati membri al
livello territoriale adeguato secondo la specificità di ciascuno Stato
membro.
37 La Corte ha dichiarato che detto principio è sancito dall’art. 23, n.
1, primo comma, del regolamento n. 4253/88, il quale prevede che, al
fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici
o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle azioni,
adottino le misure necessarie per verificare periodicamente che le
azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente, per
prevenire e sanzionare le irregolarità, e per recuperare i fondi persi a
causa di un abuso o di una negligenza (v. sentenza 22 gennaio 2004,
causa C‑271/01, COPPI, Racc. pag. I‑1029, punto 40).
38 Allo stesso modo l’esercizio, da parte dello Stato membro, di un
potere discrezionale circa l’opportunità di pretendere o meno la
restituzione di fondi comunitari indebitamente o irregolarmente concessi
sarebbe incompatibile con l’obbligo stabilito all’art. 23, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 4253/88 per le amministrazioni nazionali di
recuperare i fondi indebitamente o irregolarmente erogati [v., per
analogia, relativamente all’art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del
Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della
politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), sentenza 21 settembre 1983,
cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag.
2633, punto 22].
39 Occorre infine aggiungere che il fondamento normativo pertinente
dell’obbligo di recupero di cui trattasi è costituito dal regolamento n.
4253/88 e non dal regolamento n. 2988/95, che, come sottolineato dalla
Commissione, si limita a fissare le regole generali per i controlli e le
sanzioni allo scopo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
Il recupero va quindi effettuato sulla base di detto art. 23, n. 1.
40 Da tutte le precedenti considerazioni risulta che si devono risolvere
le prime questioni poste nonché la settima nel senso che l’art. 23, n.
1, del regolamento n. 4253/88 crea un obbligo per gli Stati membri,
senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di
recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza.
41 La soluzione di tali questioni dispensa dal risolvere le seconde
questioni.
Sulle questioni relative all’applicazione dei principi di tutela del
legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché sull’incidenza
della qualità di ente pubblico del beneficiario delle sovvenzioni e del
rimborso di queste ultime alla Comunità
42 In quanto il tenore delle questioni pregiudiziali lascia sussistere
un dubbio sulla necessità di risolvere la terza e la quarta questione,
si deve rilevare che, per quanto riguarda tali questioni, poiché spetta
alla Corte, nell’ambito della procedura di collaborazione istituita
dall’art. 234 CE, fornire al giudice nazionale una soluzione utile che
gli consenta di dirimere la controversia per cui è adito, spetta alla
Corte stessa, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (v.
sentenze 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquette Frères, Racc. pag.
I‑10465, punto 18; 20 maggio 2003, causa C‑469/00, Ravil, Racc. pag.
I‑5053, punto 27; 4 maggio 2006, causa C‑286/05, Haug, Racc. pag.
I‑4121, punto 17, nonché 4 ottobre 2007, causa C‑429/05, Rampion e
Godard, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).
43 Si deve quindi intendere che risulta utile per il giudice a quo
chiarire se l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 vada applicato
tenendo conto dei principi della tutela del legittimo affidamento e
della certezza del diritto come intesi in diritto comunitario. In caso
affermativo, detto giudice si domanda se tali principi possano essere
intesi in senso più ampio nel diritto nazionale rispetto al diritto
comunitario e, in particolare, se un beneficiario di fondi che ha
commesso abusi o negligenze ai sensi di detto art. 23, n. 1, possa far
valere tali principi quando l’amministrazione, che di ciò si occupava,
ha commesso un errore nella concessione di tali fondi. Il giudice del
rinvio, peraltro, con la quinta e sesta questione, mira ad accertare se
la qualità di ente pubblico del beneficiario dei fondi o la circostanza
che lo Stato membro abbia rimborsato i fondi in parola alla Comunità
possa incidere sui principi medesimi che disciplinano il recupero di
questi ultimi.
Osservazioni presentate alla Corte
44 Il Gemeente Rotterdam e la Sociaal Economische Samenwerking
West-Brabant sostengono che, nel caso di specie, non vi sarebbe
legittimo affidamento comunitario che prevarrebbe sul principio
nazionale di legittimo affidamento. La Sociaal Economische Samenwerking
West-Brabant, peraltro, reputa che il mancato recupero dei fondi dal
beneficiario non incida sugli interessi della Comunità.
45 Il governo dei Paesi Bassi osserva che, effettuandosi il recupero
sulla base di norme di diritto nazionale, i principi interni di certezza
del diritto e di tutela del legittimo affidamento possono avere una
portata più ampia dei medesimi principi generali considerati a livello
comunitario. A tale riguardo, si potrebbe tenere conto,
nell’applicazione dei principi in parola, dell’atteggiamento
dell’autorità che ha concesso i fondi. Questo governo, in udienza, ha
precisato che gli importi, irregolarmente concessi, provenienti dai
Fondi strutturali sono stati rimborsati alla Comunità.
46 La Commissione propone di raggruppare le questioni e di risolverle
alla luce dei principi delineati dalla Corte nelle sentenze Deutsche
Milchkontor e a., cit., e 19 settembre 2002, causa C‑336/00, Huber
(Racc. pag. I‑7699). La Commissione sostiene che l’art. 23, n. 1, del
regolamento n. 4253/88 osta ad un’applicazione dei principi di certezza
del diritto e di tutela del legittimo affidamento riconosciuti dal
diritto nazionale di uno Stato membro che condurrebbe a tralasciare di
recuperare fondi indebitamente erogati quando il beneficiario non è in
buona fede. Nel caso opposto, il diritto comunitario non osterebbe a che
detti principi siano presi in considerazione per il recupero dei fondi
indebitamente erogati allorché errori e negligenze siano stati commessi
dalle autorità nazionali, purché, tuttavia, si tenga pienamente conto
dell’interesse comunitario.
47 Tutti gli intervenienti dinanzi alla Corte considerano che la qualità
di ente pubblico del beneficiario dei fondi non incida sull’applicazione
delle regole di recupero.
Pronuncia della Corte
48 Occorre subito ricordare come dalla giurisprudenza della Corte
risulti che le controversie relative alla restituzione degli importi
indebitamente concessi in forza del diritto comunitario vanno risolte,
ove il diritto comunitario non abbia disposto in materia, dai giudici
nazionali a norma del loro diritto interno, fatti salvi i limiti posti
dal diritto comunitario (v. sentenze Deutsche Milchkontor e a., cit.,
punto 19; Huber, cit., punto 55, e 21 giugno 2007, causa C‑158/06,
ROM-projecten, Racc. pag. I‑5103, punto 23). La Corte ha enunciato
taluni di questi limiti.
49 Innanzi tutto, l’applicazione del diritto nazionale non deve ledere
l’applicazione e l’efficacia del diritto comunitario. Ciò avverrebbe in
particolare allorché siffatta applicazione rendesse la ripetizione degli
aiuti irregolarmente concessi praticamente impossibile (v. sentenza
Deutsche Milchkontor e a., cit., punti 21 e 22). Ne consegue che è
compito del giudice nazionale applicare, in via di principio, il suo
diritto nazionale vegliando nel contempo a garantire la piena efficacia
del diritto comunitario, il che può indurlo a disapplicare, ove occorra,
una norma nazionale che vi si opponga o ad interpretare una norma
nazionale adottata unicamente ai fini di una situazione puramente
interna (v., in particolare, sentenza 8 novembre 2005, causa C‑443/03,
Leffler, Racc. pag. I‑9611, punto 51).
50 L’applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non
discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di
controversie nazionali dello stesso tipo e le autorità nazionali devono
procedere, nel campo di cui trattasi, con la stessa diligenza e secondo
modalità che non rendano il recupero delle somme più difficile che in
casi analoghi riguardanti l’applicazione di norme nazionali
corrispondenti (v. sentenza Deutsche Milchkontor e a., cit., punto 23).
51 Nelle cause principali il giudice nazionale è quindi tenuto ad
applicare l’obbligo derivante dalle disposizioni dell’art. 23, n. 1, del
regolamento n. 4253/88 quando è investito di una domanda diretta a
recuperare fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza e,
eventualmente, a disapplicare o ad interpretare una norma di diritto
nazionale quale l’Awb, formulata allo scopo di disciplinare situazioni
puramente interne, che si opporrebbe al recupero in parola.
52 È pacifico che la Corte ha altresì dichiarato che non si può
considerare contrario al diritto comunitario il fatto che il diritto
interno, in materia di revoca di atti amministrativi e di ripetizione di
prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall’amministrazione
pubblica, prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, i
principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto,
dato che questi ultimi fanno parte dell’ordinamento giuridico
comunitario (v. sentenze Deutsche Milchkontor e a., cit., punto 30; 9
ottobre 2001, cause riunite da C‑80/99 a C‑82/99, Flemmer e a., Racc.
pag. I‑7211, punto 60; Huber, cit., punto 56, nonché ROM-projecten,
cit., punto 24). Detti principi si impongono con particolare rigore in
presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie
(v. sentenze 16 marzo 2006, causa C‑94/05, Emsland-Stärke, Racc. pag.
I‑2619, punto 43; 26 ottobre 2006, causa C‑248/04, Koninklijke
Coöperatie Cosun, Racc. pag. I‑10211, punto 79, e ROM-projecten, cit.,
punto 26).
53 Tuttavia, come menzionato al punto 40 della presente sentenza, l’art.
23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 crea un obbligo per gli Stati
membri, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto
nazionale, di recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una
negligenza. Da ciò risulta che l’applicazione dei principi di certezza
del diritto e di tutela del legittimo affidamento va effettuata secondo
il diritto comunitario.
54 A tale riguardo occorre ricordare che, in materia di Fondi
strutturali, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88 precisa che
l’azione comunitaria è il risultato della stretta concertazione tra la
Commissione, gli Stati membri nonché le competenti autorità ed enti di
detti Stati. Siffatta concertazione comporta inoltre un sistema di
responsabilità residuale degli Stati membri verso la Comunità in caso di
perdita di somme provenienti dai Fondi strutturali a causa di abusi o
negligenze. Le modalità di attuazione di tale responsabilità sono
contemplate agli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, a proposito
dei quali la Corte ha dichiarato che la loro interpretazione è
indissociabile (v. sentenza COPPI, cit., punti 27-29), nonché all’art.
5, n. 2, del regolamento n. 1681/94. A tal proposito la qualità di ente
pubblico del beneficiario dei fondi non incide sull’applicazione dei
principi in parola.
55 Peraltro, il principio in base al quale l’applicazione del diritto
nazionale non deve ledere l’applicazione e l’efficacia del diritto
comunitario richiede che l’interesse della Comunità sia pienamente preso
in considerazione quando si applicano disposizioni quali gli artt. 4:49
e 4:57 dell’Awb che, a parere del giudice del rinvio, conferirebbero un
potere discrezionale alle autorità amministrative nazionali per
procedere al recupero di fondi indebitamente erogati e che
consentirebbero al beneficiario di tali fondi di opporre il principio di
tutela del legittimo affidamento (v., in questo senso, citate sentenze
Deutsche Milchkontor e a., punto 32; Flemmer e a., punto 61, nonché
Huber, punto 57).
56 Sotto tale profilo si deve ricordare che è stato dichiarato che il
sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa
in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie
di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario
previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi,
dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 risulta che la
Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi. Quanto
all’applicazione dell’art. 23, n. 1, del medesimo regolamento, nel caso
in cui tale beneficiario non abbia svolto l’azione di formazione nel
rispetto delle condizioni cui la concessione del contributo era
subordinata, egli non può far valere il principio di tutela del
legittimo affidamento e dei diritti acquisiti al fine di ottenere il
pagamento del saldo dell’importo globale del contributo inizialmente
concesso [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 15 settembre 1998,
causa T‑142/97, Branco/Commissione, Racc. pag. II‑3567, punti 97 e 105
(impugnazione respinta con ordinanza della Corte 12 novembre 1999, causa
C‑453/98 P, Branco/Commissione, Racc. pag. I‑8037), nonché 16 settembre
1999, causa T‑182/96, Partex/Commissione, Racc. pag. II‑2673, punto 190
(impugnazione respinta con ordinanza della Corte 8 marzo 2001, causa
C‑465/99 P, Partex/Commissione, non pubblicata nella Raccolta)]. Infine,
il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere
invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta
della normativa vigente (v. sentenza della Corte 12 dicembre 1985, causa
67/84, Sideradria/Commissione, Racc. pag. 3983, punto 21).
57 Nelle cause principali dalle precisazioni operate dal giudice a quo
emerge, da un lato, che le decisioni di concessione dei fondi erano
subordinate all’osservanza da parte dei beneficiari delle regole dell’ESF
Regeling e, segnatamente, dell’obbligo di assoggettare i progetti ad
amministrazioni separate e, dall’altro, che tali regole, più o meno
deliberatamente, non sono state rispettate. Spetta quindi al giudice
nazionale valutare se, tenuto conto del comportamento sia dei
beneficiari dei fondi sia dell’amministrazione, i principi di certezza
del diritto e di tutela del legittimo affidamento, come intesi in
diritto comunitario, possano essere legittimamente opposti alle
richieste di rimborso.
58 Peraltro, dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi e della
Commissione in udienza risulta che i fondi irregolarmente concessi sono
stati rimborsati alla Comunità. Cionondimeno, poiché l’art. 23, n. 1,
del regolamento n. 4253/88 crea un obbligo per gli Stati membri di
recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza, la
circostanza che la Comunità sia stata rimborsata dallo Stato membro non
dispensa, di per sé, dal procedere al recupero di detti fondi.
59 Pertanto, da tutte le precedenti considerazioni risulta che si devono
risolvere le questioni sottoposte nel senso che il recupero dei fondi
persi a causa di un abuso o di una negligenza va operato sul fondamento
dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 e secondo le modalità del
diritto nazionale, purché l’applicazione di tale diritto non leda
l’applicazione e l’efficacia del diritto comunitario e non abbia
l’effetto di rendere praticamente impossibile il recupero delle somme
irregolarmente concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la piena
applicazione del diritto comunitario disapplicando o interpretando, ove
occorra, una norma nazionale quale l’Awb che vi si opponga. Il giudice
nazionale può attuare i principi comunitari di certezza del diritto e di
tutela del legittimo affidamento valutando il comportamento sia dei
beneficiari dei fondi persi, sia quello dell’amministrazione, purché si
tenga pienamente conto dell’interesse della Comunità. La qualità di ente
pubblico del beneficiario dei fondi non incide a tale riguardo.
Sulle spese
60 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre
1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi
dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli
della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento (CEE)
del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, crea un obbligo per gli Stati
membri, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto
nazionale, di recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una
negligenza.
2) Il recupero dei fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza
va operato sul fondamento dell’art. 23, n. 1, del regolamento n.
4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, e secondo le
modalità del diritto nazionale, purché l’applicazione di tale diritto
non leda l’applicazione e l’efficacia del diritto comunitario e non
abbia l’effetto di rendere praticamente impossibile il recupero delle
somme irregolarmente concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la
piena applicazione del diritto comunitario disapplicando o
interpretando, ove occorra, una norma nazionale quale la legge generale
sul diritto amministrativo (Algemene wet bestruursrecht) che vi si
opponga. Il giudice nazionale può attuare i principi comunitari di
certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento valutando il
comportamento sia dei beneficiari dei fondi persi, sia quello
dell’amministrazione, purché si tenga pienamente conto dell’interesse
della Comunità europea. La qualità di ente pubblico del beneficiario dei
fondi non incide a tale riguardo.
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