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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 11/12/2008, causa C‑387/07
RIFIUTI - Nozione di "deposito temporaneo" - Possibilità di commistione
di rifiuti riconducibili a diversi codici - Deposito separato dei rifiuti -
Nozione di "imballaggi in materiali misti" - Direttiva 75/442/CEE -
Decisione 2000/532/CE. La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la
decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la
decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente
all’articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE
relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce
un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non
ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti
riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla decisione 2000/532
al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad
adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al
deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima
della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine
i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano
necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma,
della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 11/12/2008, causa
C‑387/07
RIFIUTI - Nozione di "imballaggi in materiali misti" - Possibilità di
commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici - Decisione
2000/532/CE. Poiché la normativa nazionale riprende l’elenco dei rifiuti
allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli
«imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare
rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 11/12/2008, causa
C‑387/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 dicembre 2008 (*)
«Rifiuti - Nozione di "deposito temporaneo" - Direttiva 75/442/CEE -
Decisione 2000/532/CE - Possibilità di commistione di rifiuti
riconducibili a diversi codici - Nozione di "imballaggi in materiali
misti"»
Nel procedimento C‑387/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Ancona con ordinanza
26 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2007, nella causa
MI.VER Srl,
Daniele Antonelli
contro
Provincia di Macerata,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e dalla sig.ra C.
Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11
settembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Provincia di Macerata, dal sig. L. Filippucci, procuratore;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y.
de Vries, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.‑B. Laignelot e
dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti
(GU L 194, pag. 39), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in
prosieguo: la «direttiva 75/442»), nonché della decisione della
Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione
94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo
1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai
rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco
di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L
226, pag. 3).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso promosso
dalla MI.VER Srl (in prosieguo: la «MI.VER») e dal sig. Antonelli
avverso un’ordinanza‑ingiunzione emessa dalla Provincia di Macerata a
seguito di un processo verbale redatto il 18 novembre 2005, che accerta
una violazione dell’art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, relativo all’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio (Supplemento ordinario alla GURI n. 38 del 15
febbraio 1997), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997,
n. 389 (GURI n. 261 dell’8 novembre 1997; in prosieguo: il «decreto
legislativo n. 22/97»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1 della direttiva 75/442 enuncia quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l’obbligo di disfarsi.
La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18,
preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano
nelle categorie di cui all’allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un
riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa
procedura;
b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti
("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di detti rifiuti;
c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il ricupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il
controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell’allegato II A;
f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell’allegato II B;
g) "raccolta": l’operazione di raccolta, di cernita e/o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto».
4 L’art. 4 di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i
rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente, ed in particolare:
- senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la
flora,
- senza causare inconvenienti da rumori od odori,
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Gli Stati membri adottano, inoltre, le misure necessarie per vietare
l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
5 L’allegato II A della direttiva 75/442 elenca le operazioni di
smaltimento e, tra queste, il deposito effettuato prima delle altre
operazioni di smaltimento, «escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti». Nell’ambito di questa stessa
esclusione figura anche, all’allegato II B della suddetta direttiva che
riepiloga le operazioni di recupero, il deposito di rifiuti effettuato
prima di altre operazioni di recupero.
6 Con decisione 2000/532 la Commissione ha adottato un elenco dei
rifiuti istituito conformemente agli artt. 1, lett. a), della direttiva
75/442 e 1, n. 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991,
91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20). In tale elenco,
allegato alla predetta decisione, i rifiuti sono classificati per
sezioni alle quali corrisponde un codice. La sezione «imballaggi in
materiali misti» corrisponde al codice 15 01 06. Detto elenco comprende
anche una sezione «imballaggi composti», corrispondente al codice 15 01
05.
7 Un imballaggio composto è definito dall’art. 2, n. 1, lett. a), della
decisione della Commissione 22 marzo 2005, 2005/270/CE, che stabilisce
le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio (GU L 86, pag. 6), come «l’imballaggio costituito da
materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei
quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio».
La normativa nazionale
8 La normativa comunitaria sui rifiuti è stata recepita nell’ordinamento
giuridico italiano dal decreto legislativo n. 22/97. L’art. 6, primo
comma, lett. a), di tale decreto riprende la definizione di rifiuto
contenuta nella direttiva 75/442, rinviando all’allegato A di detto
decreto che, nella sua versione originale, comprendeva un «Catalogo
Europeo dei Rifiuti», il quale è stato sostituito da un elenco dei
rifiuti che, al pari di quello istituito con decisione 2000/532,
classifica i rifiuti per sezioni alle quali corrisponde un codice. La
sezione «imballaggi in materiali misti» corrisponde, come nella
decisione 2000/532, al codice 15 01 06.
9 L’art. 6, primo comma, lett. m), del decreto legislativo n. 22/97
definisce il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Esso
determina le condizioni del deposito temporaneo, in particolare la sua
durata massima prima del recupero o dello smaltimento, e dispone,
segnatamente, che tale deposito deve essere effettuato per tipi omogenei
e nel rispetto delle relative norme tecniche. Gli allegati B e C del
decreto legislativo n. 22/97 elencano, rispettivamente, le operazioni di
smaltimento e le operazioni di recupero, che comprendono il deposito
effettuato prima di tali operazioni, con la stessa esclusione di quella
prevista nella direttiva 75/442 riguardante il deposito temporaneo.
10 L’art. 15 del decreto legislativo n. 22/97 prevede che il trasporto
di rifiuti effettuato da enti o imprese debba essere accompagnato da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare, in
particolare, il nome e l’indirizzo del produttore o del detentore,
l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto, l’impianto di
destinazione, la data e il percorso dell’istradamento, nonché il nome e
l’indirizzo del destinatario. Il modello di formulario di
identificazione contiene una sezione volta, in particolare, alla
descrizione dei rifiuti e all’indicazione del loro codice europeo. In
base all’art. 20 del decreto legislativo n. 22/97, le province hanno
competenza in materia di controllo dell’applicazione della normativa
pertinente. L’art. 52 del medesimo decreto prevede sanzioni
amministrative, in particolare in caso di violazione delle disposizioni
di cui all’art. 15 del decreto in parola.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 In occasione di un controllo effettuato il 17 novembre 2005, la
Polizia provinciale di Macerata ha accertato che un autotreno, condotto
dal sig. Antonelli, trasportava rifiuti costituiti da diverse tipologie
di imballaggi, come sacchi di nylon, cassette in polistirolo, palletts e
imballaggi di cartone. Tale carico era accompagnato da un formulario di
identificazione dei rifiuti che indicava il codice 15 01 06
corrispondente agli «imballaggi in materiali misti». Ritenendo che tale
codice non potesse essere attribuito ai rifiuti trasportati, trattandosi
di imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati, gli agenti
accertatori hanno redatto dei processi verbali in cui riscontravano una
violazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, da un lato,
nei confronti del produttore dei rifiuti, e, dall’altro, nei confronti
del sig. Antonelli e della MI.VER, rispettivamente conducente
dell’autotreno e trasportatore dei rifiuti. All’esito del procedimento
amministrativo, la Provincia di Macerata ha emesso
un’ordinanza-ingiunzione nei confronti del sig. Antonelli e della MI.VER,
ordinando loro di pagare in solido la somma complessiva di EUR 540. Il 4
dicembre 2006 il sig. Antonelli e la MI.VER hanno presentato un ricorso
avverso tale ordinanza-ingiunzione dinanzi al Tribunale di Ancona.
12 Dinanzi a detto giudice, i ricorrenti nella causa principale hanno
sostenuto che il codice indicato nel formulario di identificazione era
corretto e, in via subordinata, che la responsabilità dell’eventuale
errore era imputabile soltanto al produttore dei rifiuti. Quanto alla
Provincia di Macerata, essa ha affermato che, all’interno di un deposito
temporaneo, non è consentita la commistione di rifiuti riconducibili a
diversi codici. Sarebbe configurabile, altrimenti, un’attività di
gestione, soggetta ad autorizzazione. Essa ha inoltre fatto valere che,
supponendo che tale commistione di rifiuti sia ammessa, il codice 15 01
06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», si applica
esclusivamente agli imballaggi «multimateriali» e non ai rifiuti
costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.
13 Interrogandosi sulla questione se il produttore di rifiuti
d’imballaggio abbia l’obbligo di separarli per categorie, utilizzando i
rispettivi codici dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, prima di
consegnarli al loro trasportatore o al loro destinatario, il Tribunale
di Ancona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il concetto di "deposito temporaneo" previsto nella direttiva
75/442 (...) sia tale da consentire, al produttore, la commistione o la
miscelazione di rifiuti riconducibili a diversi codici nell’ambito del
Catalogo Europeo dei Rifiuti così come previsto dalla decisione 2000/532
(...).
2) In caso affermativo, se il codice (...) 15 01 06 "imballaggi in
materiali misti" possa essere utilizzato per identificare rifiuti
costituiti da imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati o se
tale codice identifichi esclusivamente gli imballaggi multimateriali
ovvero costituiti da componenti autonome di diverso materiale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
14 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione s’interroga sulla
pertinenza delle questioni poste per risolvere la controversia
principale, poiché esse riguardano gli obblighi del produttore di
rifiuti, mentre, da una parte, l’art. 15 del decreto legislativo n.
22/97, la cui violazione costituisce l’infrazione contestata nella causa
principale, tratta del trasporto dei rifiuti e, dall’altra, secondo
l’ordinanza di rinvio, soltanto il sig. Antonelli e la MI.VER, e non il
produttore dei rifiuti di cui trattasi, hanno impugnato
l’ordinanza-ingiunzione relativa a questa infrazione.
15 Giova ricordare a tal riguardo che la presunzione di rilevanza
inerente alle questioni poste in via pregiudiziale dai giudici nazionali
può essere esclusa soltanto in casi eccezionali, in particolare qualora
risulti manifestamente che l’interpretazione delle disposizioni di
diritto comunitario richiesta in tali questioni non abbia alcun nesso
con l’effettività o l’oggetto della causa principale (v., in
particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc.
pag. I‑4921, punto 61, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a
C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 22).
16 Nella specie, benché l’ordinanza di rinvio non indichi le conseguenze
giuridiche che possono essere tratte per la risoluzione della
controversia principale dalle soluzioni apportate alle questioni poste,
da predetta ordinanza nonché dalle osservazioni scritte e orali della
Provincia di Macerata emerge che quest’ultima ha inflitto una sanzione
amministrativa tanto al produttore quanto al trasportatore dei rifiuti
di cui trattasi, ritenendo che essi fossero corresponsabili
dell’infrazione addebitata, il che è contestato dal sig. Antonelli e
dalla MI.VER. Di conseguenza, non sembra che l’interpretazione del
diritto comunitario richiesta non abbia alcun nesso con l’effettività di
tale causa, il che è stato peraltro ammesso dalla Commissione
all’udienza.
17 Ciò premesso, le due questioni poste dal Tribunale di Ancona sono
ricevibili.
Nel merito
Sulla prima questione
18 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
la direttiva 75/442 e la decisione 2000/532 debbano essere interpretate
nel senso che il produttore di rifiuti può miscelare rifiuti
riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato a detta decisione al
momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti ovvero, al contrario, nel senso che, già in
questa fase, egli deve farne una cernita e depositarli separatamente
utilizzando a tal fine detti codici.
19 La Provincia di Macerata e il governo italiano ritengono che la
nozione di deposito temporaneo implichi che, per poterli depositare
temporaneamente, il produttore di rifiuti debba raggrupparli per
categorie, seguendo i codici dell’elenco allegato alla decisione
2000/532.
20 Essi osservano, in sostanza, che dalla giurisprudenza della Corte
(sentenza 5 ottobre 1999, cause riunite C‑175/98 e C‑177/98, Lirussi e
Bizzaro, Racc. pag. I‑6881, punto 54) si evince che il deposito
temporaneo, benché preceda l’effettiva gestione dei rifiuti e non
necessiti dunque di un’autorizzazione, deve essere regolamentato dagli
Stati membri in modo da raggiungere gli obiettivi di cui alla direttiva
75/442 riguardanti la protezione della salute umana e dell’ambiente.
Orbene, ammettere che il produttore di rifiuti possa miscelare senza
autorizzazione rifiuti riconducibili a diversi codici potrebbe
presentare dei pericoli e sarebbe un freno al loro recupero concreto e
completo, il che sarebbe contrario tanto agli obiettivi fissati dalla
suddetta direttiva quanto alle finalità della codificazione stabilita
dalla decisione 2000/532.
21 A tale proposito, va rilevato che il deposito temporaneo è menzionato
soltanto negli allegati II A e II B della predetta direttiva, che
elencano rispettivamente le operazioni di smaltimento e le operazioni di
recupero dei rifiuti. Da tali allegati, rispettivamente ai punti D 15 e
R 13, si ricava che il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti, è escluso dall’elenco delle operazioni
qualificate dalla direttiva 75/442 come operazioni di smaltimento o
operazioni di recupero. Come ricordato dalla Corte al punto 45 della
citata sentenza Lirussi e Bizzaro, esso deve essere definito come
l’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 1, lett. d), della direttiva in parola.
22 La decisione 2000/532, con cui è stato adottato l’elenco dei rifiuti
istituito conformemente agli artt. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e
1, n. 4, della direttiva 91/689, non prescrive d’altronde alcuna misura
relativa al deposito temporaneo dei rifiuti, prima della loro raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti.
23 Di conseguenza, va constatato che né la direttiva 75/442 né la
decisione 2000/532 impongono agli Stati membri di adottare misure che
obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato
dei rifiuti, utilizzando a tal fine i codici dell’elenco allegato a
detta decisione, al momento del loro deposito temporaneo, prima della
loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
24 Tuttavia, nella citata sentenza Lirussi e Bizzaro, la Corte ha
statuito che le autorità nazionali competenti sono tenute, per quanto
riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto
degli obblighi derivanti dall’art. 4 della direttiva 75/442, il quale
prevede, al suo primo comma, che gli Stati membri adottano le misure
necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti
senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. Come statuito
dalla Corte al punto 53 della summenzionata sentenza, nei limiti in cui
i rifiuti, anche temporaneamente depositati, possono provocare rilevanti
danni all’ambiente, si deve considerare, infatti, che le disposizioni di
cui all’art. 4 della direttiva 75/442, che mirano ad attuare il
principio di precauzione, siano anche applicabili all’operazione di
deposito temporaneo.
25 Tuttavia, come già rilevato più volte dalla Corte, l’art. 4, primo
comma, della direttiva 75/442 non precisa il contenuto concreto delle
misure che devono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano
smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza recare
pregiudizio all’ambiente, bensì vincola gli Stati membri in ordine agli
obiettivi da raggiungere, pur lasciando loro un potere discrezionale
nella valutazione della necessità di tali misure (v., in particolare,
sentenze 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag.
I‑7773, punto 67; 18 novembre 2004, causa C‑420/02, Commissione/Grecia,
Racc. pag. I‑11175, punto 21, e 26 aprile 2007, causa C‑135/05,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3475, punto 37).
26 Ne discende che, sebbene la direttiva 75/442 non imponga agli Stati
membri di adottare misure specifiche che obblighino il produttore di
rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti, utilizzando a
tal fine i codici dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, al
momento del loro deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare siffatte
misure qualora ritengano che esse siano necessarie per raggiungere gli
obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della citata direttiva.
27 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione va
risolta nel senso che la direttiva 75/442 e la decisione 2000/532 non
ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti
riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla suddetta
decisione al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri
sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti
alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro
deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora
ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli
obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della suddetta direttiva.
Sulla seconda questione
28 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se, in caso di
risposta affermativa alla prima questione, il codice 15 01 06
dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, corrispondente agli
«imballaggi in materiali misti», possa essere utilizzato per
identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra
loro ammassati, ovvero se esso identifichi esclusivamente gli imballaggi
«multimateriali».
29 Come rilevato al punto 22 della presente sentenza, la decisione
2000/532 non contiene alcuna prescrizione relativa al deposito
temporaneo dei rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti. Essa ha semplicemente lo scopo di istituire una nomenclatura
dei rifiuti, conformemente agli artt. 1, lett. a), della direttiva
75/442 e 1, n. 4, della direttiva 91/689, e non crea alcun obbligo.
30 Nondimeno, essendo tale nomenclatura ripresa nella normativa
italiana, occorre risolvere la seconda questione e interpretare a tal
fine la nozione di «imballaggi in materiali misti», corrispondente al
codice 15 01 06 dell’elenco allegato a detta decisione, al fine di
assicurare un’interpretazione uniforme della suddetta nozione, per il
caso in cui il giudice del rinvio giudichi che essa trova applicazione
nella causa principale, tenuto conto, in particolare, della soluzione
data alla prima questione (v., in tal senso, segnatamente, sentenza 14
dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de
Estaciones de Servicio, Racc. pag. I‑11987, punto 20 e giurisprudenza
ivi citata).
31 A tal riguardo va osservato che, istituendo solamente una
nomenclatura dei rifiuti, la decisione 2000/532 non definisce le nozioni
corrispondenti ai vari codici dell’elenco dei rifiuti ad essa allegato.
Per contro, la decisione 2005/270 fornisce una serie di definizioni, tra
cui quella di «imballaggio composto» che è pertinente nella misura in
cui la decisione 2000/532 cita il codice 15 01 05 corrispondente a
questo tipo di imballaggio. Un imballaggio composto è dunque definito
dall’art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 2005/270 come
«l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile
separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata
percentuale del peso dell’imballaggio».
32 Poiché siffatta definizione di imballaggio composto corrisponde a
quello che il giudice del rinvio qualifica come imballaggi «multimateriali»
e poiché nell’elenco allegato alla decisione 2000/532 sono stati
attribuiti codici diversi a questo tipo di imballaggi e agli imballaggi
in materiali misti, se ne deduce che la nozione di imballaggi in
materiali misti non comprende gli imballaggi «multimateriali», ma si
applica ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra
loro raggruppati.
33 Conseguentemente, occorre risolvere la seconda questione dichiarando
che, poiché la normativa nazionale riprende l’elenco dei rifiuti
allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente
agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per
identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra
loro raggruppati.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai
rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la decisione della
Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione
94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo
1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai
rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco
di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non
ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti
riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla decisione
2000/532 al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri
sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti
alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro
deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora
ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli
obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442,
quale modificata dal regolamento n. 1882/2003.
2) Poiché la normativa nazionale riprende l’elenco dei rifiuti allegato
alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli
«imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare
rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro
raggruppati.
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