AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 10 Aprile 2008, Causa C-412/06



CONSUMATORI - Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 - Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso - Dir. 85/577/CEE. La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all’art. 5, n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 10 Aprile 2008, Causa C-412/06


 www.AmbienteDiritto.it

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 aprile 2008 (*)

«Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 - Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso»



Nel procedimento C‑412/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 2 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2006, nella causa tra

Annelore Hamilton

e

Volksbank Filder eG,



LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la sig.ra Hamilton, dall’avv. K.‑O. Knops, Rechtsanwalt;

- per la Volksbank Filder eG, dagli avv.ti M. Siegmann e J. Höger, Rechtsanwälte;

- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Günther, in qualità di agenti;

- per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka‑Tamecka, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone la sig.ra Hamilton alla Volksbank Filder eG (in prosieguo: la «Volksbank»), in merito ad una domanda di annullamento di un contratto di mutuo e di rimborso degli interessi versati.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il quarto ‘considerando’ della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio recita:

«(…) considerando che la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l’iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; (...) non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; (...) questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di contratti conclusi dal commerciante fuori dai propri locali».

4 Ai termini del quinto ‘considerando’ di detta direttiva:

«(…) è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto».

5 L’art. 1, n. 1, della detta direttiva dispone:

«La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

(…)

- durante una visita del commerciante:

i) al domicilio del consumatore (…);

(…),

qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».

6 L’art. 4 della stessa direttiva così dispone:

«Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di transazioni contemplate all’articolo 1, del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all’articolo 5, nonché del nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto. Detta informazione deve recare una data e menzionare gli elementi che permettono d’individuare il contratto. Essa è consegnata al consumatore:

a) al momento della stipulazione del contratto nel caso dell’articolo 1, paragrafo 1;

(…)

Gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l’informazione di cui al presente articolo».

7 L’art. 5 della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio così dispone:

«1. Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l’informazione di cui all’articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale.

(…)

Con l’invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso».

8 Ai termini dell’art. 7 della detta direttiva:

«Qualora il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli effetti giuridici del recesso sono disciplinati a norma della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di merci ricevute».

9 L’art. 8 della stessa direttiva dispone:

«La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

La normativa nazionale

10 L’art. 2, n. 1, quarta frase, della legge 16 gennaio 1986 relativa al recesso dai contratti conclusi a domicilio e da transazioni simili (Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften) (BGBl. I 1986, pag. 122; in prosieguo: lo «HWiG»), nella sua versione applicabile alla causa principale, disponeva:

«In mancanza di comunicazione di tale informazione, il diritto di recesso [(“Widerruf”)] del cliente si estingue soltanto dopo un mese dal pieno adempimento, ad opera delle due parti, delle loro obbligazioni».

11 Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, un’informazione inesatta equivale ad una mancanza di informazione.

Causa principale e questioni pregiudiziali

12 Il 17 novembre 1992 la sig.ra Hamilton ha sottoscritto un contratto di mutuo presso il suo domicilio con la banca nei cui diritti è subentrata la Volksbank, al fine di finanziare l’acquisto di quote di un fondo immobiliare (in prosieguo: il «contratto di mutuo controverso»).

13 Detto contratto conteneva, conformemente alla legge 17 dicembre 1990 sul credito al consumo (Verbraucherkreditgesetz) (BGBl. I 1990, pag. 2840), la seguente informazione relativa al diritto di recesso secondo la quale: «[q]ualora il mutuatario abbia ricevuto il prestito, il recesso si considera non avvenuto ove egli non restituisca l’ammontare del prestito entro le due settimane successive all’esercizio del diritto di recesso o all’erogazione del prestito stesso».

14 Il 16 dicembre 1992 i funzionari della banca nei cui diritti è subentrata la Volksbank hanno firmato detto contratto e la banca stessa ha versato l’importo del prestito alla sig.ra Hamilton che in seguito ha cominciato a versare gli interessi su detto prestito.

15 Poiché la società che gestisce il fondo immobiliare nel quale la sig.ra Hamilton aveva acquistato quote aveva presentato istanza di fallimento nell’anno 1997, i redditi mensili di detto fondo, che coprivano una parte sostanziale degli interessi dovuti in base al contratto di mutuo controverso, hanno subito una diminuzione notevole. La sig.ra Hamilton ha quindi deciso di convertire il suo debito grazie alla conclusione di un contratto di risparmio‑alloggio e ad un prestito intermediario di modo che, alla fine dell’aprile 1998, essa aveva interamente rimborsato il prestito alla banca nei cui diritti è subentrata la Volksbank, la quale, di conseguenza, ha liberato le garanzie del detto prestito.

16 Il 16 maggio 2002, la sig.ra Hamilton, in base alla sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑481/99, Heininger (Racc. pag. I‑9945), ha receduto dal contratto di mutuo controverso.

17 Il 27 dicembre 2004, la sig.ra Hamilton ha proposto ricorso contro la Volksbank al fine di ottenere, da un lato, il rimborso degli interessi versati in forza del contratto di mutuo di cui trattasi nonché dell’importo del prestito concesso in forza di detto contratto e, dall’altro, un risarcimento danni in ragione degli interessi versati alla Cassa di risparmio presso la quale ella aveva sottoscritto il suo contratto di risparmio‑alloggio.

18 Secondo l’Oberlandesgericht Stuttgart, il contratto di mutuo controverso rientra nella sfera di applicazione dell’art. 1, n. 1, secondo trattino, sub i), della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, poiché la sig.ra Hamilton lo ha negoziato e firmato nella sfera del suo domicilio.

19 L’Oberlandesgericht Stuttgart si chiede tuttavia se le disposizioni dell’art. 2, n. 1, quarta frase, della legge relativa alla rescissione dei contratti conclusi a domicilio e di transazioni analoghe possano essere considerate come «misure appropriate per la tutela dei consumatori» poiché esse prevedono, in un caso come quello della causa principale, l’estinzione del diritto di recesso.

20 Di conseguenza, l’Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 4, primo comma, e 5, n. 1, della direttiva [sulla conclusione di contratti a domicilio] debbano essere interpretati nel senso che il legislatore nazionale può limitare nel tempo il diritto di recesso previsto dall’art. 5 della direttiva, benché il consumatore non abbia ricevuto un’informazione corretta, di modo che tale diritto si estingua dopo un mese dal pieno adempimento, ad opera di entrambe le parti, degli obblighi derivanti dal contratto.

Nel caso di soluzione negativa della prima questione da parte della Corte:

2) Se la direttiva [sulla conclusione di contratti a domicilio] debba essere interpretata nel senso che il diritto di recesso - in particolare dopo l’esecuzione del contratto - non può essere perduto dal consumatore qualora egli non sia stato informato ai sensi dell’art. 4, primo comma, della direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

21 La Volksbank dubita della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale poiché, a suo avviso, il contratto di mutuo di cui trattasi non è stato stipulato in un caso di conclusione di contratti a domicilio. Essa sostiene che, di conseguenza, le questioni sollevate restano ipotetiche.

22 Per contro, la Commissione delle Comunità europee considera che la domanda di pronuncia pregiudiziale consiste nel chiedere alla Corte di stabilire se, dopo che la sig.ra Hamilton è receduta dal contratto di mutuo controverso procedendo al rimborso anticipato del mutuo, sia possibile un nuovo recesso da detto contratto. La Commissione precisa al riguardo, riferendosi in particolare ai punti 35 e 69‑70, rispettivamente, delle sentenze Heininger, cit., e 25 ottobre 2005, causa C‑350/03, Schulte (Racc. pag. I‑9215), nonché al punto 34 della decisione di rinvio, che, anche se la questione del recesso da un contratto di mutuo fondiario rientra nella sfera di applicazione della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, le conseguenze di detto recesso rientrano, per contro, nell’ambito del diritto nazionale, il quale tuttavia deve essere interpretato per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della detta direttiva. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale, ad avviso della Commissione, è ricevibile.

23 Si deve ricordare a questo proposito che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto, in particolare, che l’interpretazione di una norma comunitaria chiesta da tale giudice non abbia alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v. sentenza Schulte, cit., punto 43 e la giurisprudenza citata).

24 Orbene, da un lato, poiché le questioni pregiudiziali proposte nella causa in esame vertono sull’interpretazione della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio e, dall’altro, poiché il contratto di mutuo di cui trattasi, come si è ricordato al punto 18 della presente sentenza, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 1, n. 1, secondo trattino, sub i), della detta direttiva, non può essere possibile affermare che dette questioni siano manifestamente ipotetiche oppure senza relazione con l’effettività e con l’oggetto della causa principale.

25 Pertanto, è giocoforza constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.


Nel merito


Osservazioni presentate alla Corte

26 La sig.ra Hamilton fa valere che il consumatore che non è stato correttamente informato del suo diritto di recesso non acquista conoscenza di quest’ultimo né mediante il pieno adempimento delle sue obbligazioni né entro il termine di un mese dallo stesso. Così, la normativa nazionale controversa nella causa principale non costituisce una misura appropriata per la tutela dei consumatori. Essa aggiunge che la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio prevede che il consumatore dev’essere informato dal commerciante del suo diritto di recesso e che il termine di almeno 7 giorni di cui all’art. 5, n. 1, della detta direttiva decorre soltanto a partire dal momento in cui il consumatore ha ricevuto dal commerciante l’informazione relativa a tale diritto.

27 La Volksbank sostiene che le misure appropriate per la tutela del consumatore sono, in forza dell’art. 4, terzo comma, della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, quelle che possono sottrarre il consumatore ai rischi inerenti all’investimento finanziario, indipendentemente da un recesso dal contratto concluso mediante visita a domicilio.

28 In ogni caso, la Volksbank fa valere, da un lato, che la citata sentenza Heininger riguarda i mutui fondiari e non i contratti di mutuo come quello di cui trattasi nella causa principale e, d’altro lato, che il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre, nella causa principale, a partire dalla piena esecuzione del contratto di mutuo controverso e non a partire dalla sua conclusione, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla detta sentenza.

29 Il governo tedesco sottolinea, da un lato, che, essendosi correttamente svolto il rapporto contrattuale di cui trattasi nella causa principale, durato quasi sei anni, il commerciante deve poter considerare, al termine dell’esecuzione del contratto e dopo la scadenza del termine di un mese a partire da tale esecuzione, che tale rapporto non può più costituire oggetto di contestazione. D’altro lato, la normativa nazionale controversa nella causa principale dà al consumatore abbastanza tempo, in particolare durante tutta la durata del contratto nonché per un mese dopo l’esecuzione completa di questo, per decidere il recesso dal contratto concluso mediante visita a domicilio. Peraltro, la limitazione nel tempo di detto diritto di recesso è del pari prevista in talune altre direttive miranti a tutelare il consumatore.

30 Il governo polacco sottolinea che la limitazione nel tempo del diritto di recesso nel caso dei contratti stipulati fuori dei locali commerciali, nonostante la mancanza di informazione o un’informazione difettosa sull’esercizio di tale diritto, non è, in linea di principio, in contrasto con la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio. Tale limitazione deve tuttavia essere strutturata in modo tale da consentire al consumatore di prendere conoscenza dei suoi diritti mediante informazioni diverse da quella fornita dal commerciante. Secondo detto governo, la detta limitazione, che comporta del pari la definizione del periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato, dev’essere prevista, conformemente all’art. 4, terzo comma, della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro.

31 La Commissione fa valere, in sostanza, che, anche se è illecito, secondo la citata sentenza Heininger, limitare nel tempo il diritto di recesso a partire dalla stipulazione del contratto, la normativa di cui trattasi nella causa principale riguarda invece una limitazione di tale diritto nel tempo a partire dalla piena esecuzione del detto contratto.

Risposta della Corte

32 Occorre subito rilevare come la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio sia volta principalmente a tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalle circostanze specifiche inerenti alla conclusione dei contratti fuori dei locali commerciali (v., in tal senso, sentenza Schulte, cit., punto 66).

33 Così, il quinto ‘considerando’ della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio precisa che si deve accordare al consumatore un diritto di recesso per un periodo di almeno sette giorni, al fine di dargli la possibilità di valutare gli obblighi che derivano dal contratto. Il fatto che il termine minimo di sette giorni debba essere calcolato a partire dal momento in cui il consumatore ha ricevuto dal commerciante l’informazione relativa a tale diritto si spiega con la considerazione che il consumatore, se non ha conoscenza dell’esistenza di un diritto di recesso, si trova nell’impossibilità di esercitarlo (sentenza Heininger, cit., punto 45).

34 Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che, secondo gli elementi forniti dal giudice a quo, la sig.ra Hamilton ha ricevuto dalla Volksbank un’informazione errata quanto al suo diritto di recesso dal contratto di mutuo controverso, di modo che la stessa, secondo le sue osservazioni scritte, è stata privata della possibilità di esercitare tale diritto e, dall’altro, che le parti della causa principale hanno dato piena esecuzione al detto contratto.

35 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 18 e 19 delle sue conclusioni, il fatto di fornire per iscritto al consumatore un’informazione errata circa l’esercizio del diritto di recesso dev’essere equiparato alla mancanza di qualsiasi informazione al riguardo, dato che queste due circostanze inducono allo stesso modo in errore il consumatore sul suo diritto di recesso.

36 Per situazioni del genere la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio prevede, all’art. 4, terzo comma, che «[g]li Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori».

37 Si pone pertanto, nella causa principale, la questione se una misura, secondo la quale il diritto di recesso di cui all’art. 5, n. 1, della detta direttiva si estingue un mese dopo il pieno adempimento, ad opera delle parti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, quando il consumatore ha ricevuto un’informazione errata riguardo all’esercizio di detto diritto, possa tuttavia essere considerata, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della stessa direttiva, come una misura appropriata per la tutela dei consumatori.

38 A questo proposito, occorre rilevare che la nozione di «misure appropriate per la tutela dei consumatori» cui rinvia l’art. 4, terzo comma, della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio mostra che il legislatore nazionale ha voluto dare a tali misure una portata uniforme a livello comunitario.

39 Peraltro, il termine «appropriate» contenuto in tale disposizione, mostra che le dette misure non mirano ad una tutela assoluta dei consumatori. Infatti, il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri dev’essere esercitato in conformità sia dell’obiettivo principale della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio sia delle altre disposizioni della stessa.

40 Anche se, come si è ricordato al punto 32 della presente sentenza, la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio è volta principalmente a tutelare il consumatore, occorre sottolineare che tanto la struttura generale quanto il tenore letterale di varie disposizioni della stessa direttiva mostrano che la detta tutela è soggetta a taluni limiti.

41 Così, quanto in particolare all’obiettivo del termine di recesso, il quinto ‘considerando’ della detta direttiva prevede, come si è ricordato al punto 33 della presente sentenza, che il diritto di recesso dà al consumatore «la possibilità di valutare gli obblighi che derivano dal contratto» stipulato a domicilio. Infatti, il riferimento, in detto ‘considerando’, alla nozione degli «obblighi che derivano dal contratto» mostra che il consumatore può rescindere tale contratto nel corso della sua durata.

42 Del pari, la disposizione che disciplina l’esercizio del diritto di recesso, vale a dire l’art. 5, n. 1, della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, prevede, fra l’altro, che «il consumatore ha diritto di rescindere il proprio impegno». Infatti, l’uso in tale disposizione del termine «impegno» mostra, come ha sostenuto la Volksbank all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto di recesso può essere esercitato a meno che non vi sia per il consumatore, al momento dell’esercizio di detto diritto, alcun impegno derivante dal contratto rescisso. Tale logica rientra nell’ambito di uno dei principi generali del diritto civile, vale a dire che la piena esecuzione di un contratto risulta, in linea di massima, dalla realizzazione delle reciproche prestazioni delle parti di detto contratto e dalla fine dello stesso.

43 Del resto, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della stessa direttiva, che disciplina le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso, la notifica del recesso ha l’effetto di liberare il consumatore da «tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso». Il rinvio alla nozione di «obbligazione», in detta disposizione, mostra che l’esistenza delle dette conseguenze presuppone che il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto che era in corso di esecuzione, mentre dopo la piena esecuzione del contratto non esistono più obbligazioni.

44 Peraltro, quanto agli effetti giuridici del recesso, in particolare per quanto concerne il rimborso dei pagamenti relativi ai beni o alle prestazioni di servizi e alla restituzione delle merci, l’art. 7 della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio rinvia alla normativa nazionale.

45 Ne consegue che costituisce una «misura appropriata» ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio una misura che preveda che il pieno adempimento, ad opera delle parti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine comporta l’estinzione del diritto di recesso.

46 Tale interpretazione non è inficiata dalle sentenze Heininger, cit., Schulte, cit., e 25 ottobre 2005, causa C‑229/04, Crailsheimer Volksbank (Racc. pag. I‑9273). Infatti, dai punti 16 e 18 della sentenza Heininger, cit., 26 della sentenza Schulte, cit., nonché 24 della sentenza Crailsheimer Volksbank, cit., risulta che l’interpretazione della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio data dalla Corte in tali sentenze riguarda i contratti di mutuo che non sono stati completamente eseguiti. Orbene ciò non si verifica nella causa principale.

47 Per quanto riguarda in particolare la sentenza Heininger, cit., la Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio osta a che il legislatore nazionale applichi un termine di un anno a partire dalla conclusione del contratto per l’esercizio del diritto di recesso introdotto dall’art. 5 della detta direttiva, qualora il consumatore non abbia fruito dell’informazione di cui all’art. 4 della stessa direttiva. Orbene, come hanno fatto valere giustamente la Volksbank, il governo tedesco e la Commissione, ciò non vale nella causa principale. Infatti, in quest’ultima il legislatore nazionale applica un termine di un mese a decorrere dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto.

48 Per quanto riguarda il termine di un mese previsto dalla normativa nazionale controversa nella causa principale, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 8 della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, quest’ultima non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato.

49 Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio dev’essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

50 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non si deve rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev’essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all’art. 5, n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

Firme

 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006