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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 10 Aprile 2008, Causa C-412/06
CONSUMATORI - Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei
locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1
- Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso - Dir. 85/577/CEE.
La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei
consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere
che il diritto di recesso introdotto all’art. 5, n. 1, di detta direttiva
può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle
parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo
termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle
modalità di esercizio di detto diritto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 10 Aprile 2008, Causa C-412/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 aprile 2008 (*)
«Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 -
Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso»
Nel procedimento C‑412/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Stuttgart
(Germania), con decisione 2 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 10
ottobre 2006, nella causa tra
Annelore Hamilton
e
Volksbank Filder eG,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano,
A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 20 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la sig.ra Hamilton, dall’avv. K.‑O. Knops, Rechtsanwalt;
- per la Volksbank Filder eG, dagli avv.ti M. Siegmann e J. Höger,
Rechtsanwälte;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Günther, in qualità di
agenti;
- per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka‑Tamecka, in qualità
di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e V.
Kreuschitz, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 21 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei
consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(GU L 372, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva sulla conclusione di
contratti a domicilio»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone la
sig.ra Hamilton alla Volksbank Filder eG (in prosieguo: la «Volksbank»),
in merito ad una domanda di annullamento di un contratto di mutuo e di
rimborso degli interessi versati.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il quarto ‘considerando’ della direttiva sulla conclusione di
contratti a domicilio recita:
«(…) considerando che la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai
locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante
prende l’iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di
fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; (...) non ha
spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli
vengono proposti con altre offerte; (...) questo elemento di sorpresa è
generalmente presente non soltanto nel caso di contratti conclusi a
domicilio, ma anche in altre forme di contratti conclusi dal
commerciante fuori dai propri locali».
4 Ai termini del quinto ‘considerando’ di detta direttiva:
«(…) è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da
esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per
permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto».
5 L’art. 1, n. 1, della detta direttiva dispone:
«La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un
commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
(…)
- durante una visita del commerciante:
i) al domicilio del consumatore (…);
(…),
qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del
consumatore».
6 L’art. 4 della stessa direttiva così dispone:
«Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di
transazioni contemplate all’articolo 1, del suo diritto di rescindere il
contratto entro i termini di cui all’articolo 5, nonché del nome e
indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale
diritto. Detta informazione deve recare una data e menzionare gli
elementi che permettono d’individuare il contratto. Essa è consegnata al
consumatore:
a) al momento della stipulazione del contratto nel caso dell’articolo 1,
paragrafo 1;
(…)
Gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda
misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga
fornita l’informazione di cui al presente articolo».
7 L’art. 5 della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio
così dispone:
«1. Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno
indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal
momento in cui ha ricevuto l’informazione di cui all’articolo 4, e
secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione
nazionale.
(…)
Con l’invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto rescisso».
8 Ai termini dell’art. 7 della detta direttiva:
«Qualora il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli
effetti giuridici del recesso sono disciplinati a norma della
legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso
dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la
restituzione di merci ricevute».
9 L’art. 8 della stessa direttiva dispone:
«La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o
mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di
tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».
La normativa nazionale
10 L’art. 2, n. 1, quarta frase, della legge 16 gennaio 1986 relativa al
recesso dai contratti conclusi a domicilio e da transazioni simili (Gesetz
über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften) (BGBl.
I 1986, pag. 122; in prosieguo: lo «HWiG»), nella sua versione
applicabile alla causa principale, disponeva:
«In mancanza di comunicazione di tale informazione, il diritto di
recesso [(“Widerruf”)] del cliente si estingue soltanto dopo un mese dal
pieno adempimento, ad opera delle due parti, delle loro obbligazioni».
11 Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, un’informazione
inesatta equivale ad una mancanza di informazione.
Causa principale e questioni pregiudiziali
12 Il 17 novembre 1992 la sig.ra Hamilton ha sottoscritto un contratto
di mutuo presso il suo domicilio con la banca nei cui diritti è
subentrata la Volksbank, al fine di finanziare l’acquisto di quote di un
fondo immobiliare (in prosieguo: il «contratto di mutuo controverso»).
13 Detto contratto conteneva, conformemente alla legge 17 dicembre 1990
sul credito al consumo (Verbraucherkreditgesetz) (BGBl. I 1990, pag.
2840), la seguente informazione relativa al diritto di recesso secondo
la quale: «[q]ualora il mutuatario abbia ricevuto il prestito, il
recesso si considera non avvenuto ove egli non restituisca l’ammontare
del prestito entro le due settimane successive all’esercizio del diritto
di recesso o all’erogazione del prestito stesso».
14 Il 16 dicembre 1992 i funzionari della banca nei cui diritti è
subentrata la Volksbank hanno firmato detto contratto e la banca stessa
ha versato l’importo del prestito alla sig.ra Hamilton che in seguito ha
cominciato a versare gli interessi su detto prestito.
15 Poiché la società che gestisce il fondo immobiliare nel quale la
sig.ra Hamilton aveva acquistato quote aveva presentato istanza di
fallimento nell’anno 1997, i redditi mensili di detto fondo, che
coprivano una parte sostanziale degli interessi dovuti in base al
contratto di mutuo controverso, hanno subito una diminuzione notevole.
La sig.ra Hamilton ha quindi deciso di convertire il suo debito grazie
alla conclusione di un contratto di risparmio‑alloggio e ad un prestito
intermediario di modo che, alla fine dell’aprile 1998, essa aveva
interamente rimborsato il prestito alla banca nei cui diritti è
subentrata la Volksbank, la quale, di conseguenza, ha liberato le
garanzie del detto prestito.
16 Il 16 maggio 2002, la sig.ra Hamilton, in base alla sentenza 13
dicembre 2001, causa C‑481/99, Heininger (Racc. pag. I‑9945), ha
receduto dal contratto di mutuo controverso.
17 Il 27 dicembre 2004, la sig.ra Hamilton ha proposto ricorso contro la
Volksbank al fine di ottenere, da un lato, il rimborso degli interessi
versati in forza del contratto di mutuo di cui trattasi nonché
dell’importo del prestito concesso in forza di detto contratto e,
dall’altro, un risarcimento danni in ragione degli interessi versati
alla Cassa di risparmio presso la quale ella aveva sottoscritto il suo
contratto di risparmio‑alloggio.
18 Secondo l’Oberlandesgericht Stuttgart, il contratto di mutuo
controverso rientra nella sfera di applicazione dell’art. 1, n. 1,
secondo trattino, sub i), della direttiva sulla conclusione di contratti
a domicilio, poiché la sig.ra Hamilton lo ha negoziato e firmato nella
sfera del suo domicilio.
19 L’Oberlandesgericht Stuttgart si chiede tuttavia se le disposizioni
dell’art. 2, n. 1, quarta frase, della legge relativa alla rescissione
dei contratti conclusi a domicilio e di transazioni analoghe possano
essere considerate come «misure appropriate per la tutela dei
consumatori» poiché esse prevedono, in un caso come quello della causa
principale, l’estinzione del diritto di recesso.
20 Di conseguenza, l’Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere
il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 4, primo comma, e 5, n. 1, della direttiva [sulla
conclusione di contratti a domicilio] debbano essere interpretati nel
senso che il legislatore nazionale può limitare nel tempo il diritto di
recesso previsto dall’art. 5 della direttiva, benché il consumatore non
abbia ricevuto un’informazione corretta, di modo che tale diritto si
estingua dopo un mese dal pieno adempimento, ad opera di entrambe le
parti, degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di soluzione negativa della prima questione da parte della
Corte:
2) Se la direttiva [sulla conclusione di contratti a domicilio] debba
essere interpretata nel senso che il diritto di recesso - in particolare
dopo l’esecuzione del contratto - non può essere perduto dal consumatore
qualora egli non sia stato informato ai sensi dell’art. 4, primo comma,
della direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
21 La Volksbank dubita della ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale poiché, a suo avviso, il contratto di mutuo di cui
trattasi non è stato stipulato in un caso di conclusione di contratti a
domicilio. Essa sostiene che, di conseguenza, le questioni sollevate
restano ipotetiche.
22 Per contro, la Commissione delle Comunità europee considera che la
domanda di pronuncia pregiudiziale consiste nel chiedere alla Corte di
stabilire se, dopo che la sig.ra Hamilton è receduta dal contratto di
mutuo controverso procedendo al rimborso anticipato del mutuo, sia
possibile un nuovo recesso da detto contratto. La Commissione precisa al
riguardo, riferendosi in particolare ai punti 35 e 69‑70,
rispettivamente, delle sentenze Heininger, cit., e 25 ottobre 2005,
causa C‑350/03, Schulte (Racc. pag. I‑9215), nonché al punto 34 della
decisione di rinvio, che, anche se la questione del recesso da un
contratto di mutuo fondiario rientra nella sfera di applicazione della
direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio, le conseguenze di
detto recesso rientrano, per contro, nell’ambito del diritto nazionale,
il quale tuttavia deve essere interpretato per quanto possibile alla
luce del testo e della finalità della detta direttiva. Di conseguenza,
la domanda di pronuncia pregiudiziale, ad avviso della Commissione, è
ricevibile.
23 Si deve ricordare a questo proposito che spetta esclusivamente al
giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve
assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale,
valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia
la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che
sottopone alla Corte. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter
statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora
appaia in modo manifesto, in particolare, che l’interpretazione di una
norma comunitaria chiesta da tale giudice non abbia alcuna relazione con
l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il
problema sia di natura ipotetica (v. sentenza Schulte, cit., punto 43 e
la giurisprudenza citata).
24 Orbene, da un lato, poiché le questioni pregiudiziali proposte nella
causa in esame vertono sull’interpretazione della direttiva sulla
conclusione di contratti a domicilio e, dall’altro, poiché il contratto
di mutuo di cui trattasi, come si è ricordato al punto 18 della presente
sentenza, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 1, n. 1, secondo
trattino, sub i), della detta direttiva, non può essere possibile
affermare che dette questioni siano manifestamente ipotetiche oppure
senza relazione con l’effettività e con l’oggetto della causa
principale.
25 Pertanto, è giocoforza constatare che la domanda di pronuncia
pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
Osservazioni presentate alla Corte
26 La sig.ra Hamilton fa valere che il consumatore che non è stato
correttamente informato del suo diritto di recesso non acquista
conoscenza di quest’ultimo né mediante il pieno adempimento delle sue
obbligazioni né entro il termine di un mese dallo stesso. Così, la
normativa nazionale controversa nella causa principale non costituisce
una misura appropriata per la tutela dei consumatori. Essa aggiunge che
la direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio prevede che il
consumatore dev’essere informato dal commerciante del suo diritto di
recesso e che il termine di almeno 7 giorni di cui all’art. 5, n. 1,
della detta direttiva decorre soltanto a partire dal momento in cui il
consumatore ha ricevuto dal commerciante l’informazione relativa a tale
diritto.
27 La Volksbank sostiene che le misure appropriate per la tutela del
consumatore sono, in forza dell’art. 4, terzo comma, della direttiva
sulla conclusione di contratti a domicilio, quelle che possono sottrarre
il consumatore ai rischi inerenti all’investimento finanziario,
indipendentemente da un recesso dal contratto concluso mediante visita a
domicilio.
28 In ogni caso, la Volksbank fa valere, da un lato, che la citata
sentenza Heininger riguarda i mutui fondiari e non i contratti di mutuo
come quello di cui trattasi nella causa principale e, d’altro lato, che
il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre, nella causa
principale, a partire dalla piena esecuzione del contratto di mutuo
controverso e non a partire dalla sua conclusione, come avveniva nella
causa che ha dato luogo alla detta sentenza.
29 Il governo tedesco sottolinea, da un lato, che, essendosi
correttamente svolto il rapporto contrattuale di cui trattasi nella
causa principale, durato quasi sei anni, il commerciante deve poter
considerare, al termine dell’esecuzione del contratto e dopo la scadenza
del termine di un mese a partire da tale esecuzione, che tale rapporto
non può più costituire oggetto di contestazione. D’altro lato, la
normativa nazionale controversa nella causa principale dà al consumatore
abbastanza tempo, in particolare durante tutta la durata del contratto
nonché per un mese dopo l’esecuzione completa di questo, per decidere il
recesso dal contratto concluso mediante visita a domicilio. Peraltro, la
limitazione nel tempo di detto diritto di recesso è del pari prevista in
talune altre direttive miranti a tutelare il consumatore.
30 Il governo polacco sottolinea che la limitazione nel tempo del
diritto di recesso nel caso dei contratti stipulati fuori dei locali
commerciali, nonostante la mancanza di informazione o un’informazione
difettosa sull’esercizio di tale diritto, non è, in linea di principio,
in contrasto con la direttiva sulla conclusione di contratti a
domicilio. Tale limitazione deve tuttavia essere strutturata in modo
tale da consentire al consumatore di prendere conoscenza dei suoi
diritti mediante informazioni diverse da quella fornita dal
commerciante. Secondo detto governo, la detta limitazione, che comporta
del pari la definizione del periodo durante il quale il diritto di
recesso può essere esercitato, dev’essere prevista, conformemente
all’art. 4, terzo comma, della direttiva sulla conclusione di contratti
a domicilio, dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro.
31 La Commissione fa valere, in sostanza, che, anche se è illecito,
secondo la citata sentenza Heininger, limitare nel tempo il diritto di
recesso a partire dalla stipulazione del contratto, la normativa di cui
trattasi nella causa principale riguarda invece una limitazione di tale
diritto nel tempo a partire dalla piena esecuzione del detto contratto.
Risposta della Corte
32 Occorre subito rilevare come la direttiva sulla conclusione di
contratti a domicilio sia volta principalmente a tutelare il consumatore
contro il rischio derivante dalle circostanze specifiche inerenti alla
conclusione dei contratti fuori dei locali commerciali (v., in tal
senso, sentenza Schulte, cit., punto 66).
33 Così, il quinto ‘considerando’ della direttiva sulla conclusione di
contratti a domicilio precisa che si deve accordare al consumatore un
diritto di recesso per un periodo di almeno sette giorni, al fine di
dargli la possibilità di valutare gli obblighi che derivano dal
contratto. Il fatto che il termine minimo di sette giorni debba essere
calcolato a partire dal momento in cui il consumatore ha ricevuto dal
commerciante l’informazione relativa a tale diritto si spiega con la
considerazione che il consumatore, se non ha conoscenza dell’esistenza
di un diritto di recesso, si trova nell’impossibilità di esercitarlo
(sentenza Heininger, cit., punto 45).
34 Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che, secondo gli elementi
forniti dal giudice a quo, la sig.ra Hamilton ha ricevuto dalla
Volksbank un’informazione errata quanto al suo diritto di recesso dal
contratto di mutuo controverso, di modo che la stessa, secondo le sue
osservazioni scritte, è stata privata della possibilità di esercitare
tale diritto e, dall’altro, che le parti della causa principale hanno
dato piena esecuzione al detto contratto.
35 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 18 e 19 delle sue
conclusioni, il fatto di fornire per iscritto al consumatore
un’informazione errata circa l’esercizio del diritto di recesso dev’essere
equiparato alla mancanza di qualsiasi informazione al riguardo, dato che
queste due circostanze inducono allo stesso modo in errore il
consumatore sul suo diritto di recesso.
36 Per situazioni del genere la direttiva sulla conclusione di contratti
a domicilio prevede, all’art. 4, terzo comma, che «[g]li Stati membri
fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate
per la tutela dei consumatori».
37 Si pone pertanto, nella causa principale, la questione se una misura,
secondo la quale il diritto di recesso di cui all’art. 5, n. 1, della
detta direttiva si estingue un mese dopo il pieno adempimento, ad opera
delle parti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo
termine, quando il consumatore ha ricevuto un’informazione errata
riguardo all’esercizio di detto diritto, possa tuttavia essere
considerata, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della stessa direttiva,
come una misura appropriata per la tutela dei consumatori.
38 A questo proposito, occorre rilevare che la nozione di «misure
appropriate per la tutela dei consumatori» cui rinvia l’art. 4, terzo
comma, della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio mostra
che il legislatore nazionale ha voluto dare a tali misure una portata
uniforme a livello comunitario.
39 Peraltro, il termine «appropriate» contenuto in tale disposizione,
mostra che le dette misure non mirano ad una tutela assoluta dei
consumatori. Infatti, il margine discrezionale di cui dispongono gli
Stati membri dev’essere esercitato in conformità sia dell’obiettivo
principale della direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio
sia delle altre disposizioni della stessa.
40 Anche se, come si è ricordato al punto 32 della presente sentenza, la
direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio è volta
principalmente a tutelare il consumatore, occorre sottolineare che tanto
la struttura generale quanto il tenore letterale di varie disposizioni
della stessa direttiva mostrano che la detta tutela è soggetta a taluni
limiti.
41 Così, quanto in particolare all’obiettivo del termine di recesso, il
quinto ‘considerando’ della detta direttiva prevede, come si è ricordato
al punto 33 della presente sentenza, che il diritto di recesso dà al
consumatore «la possibilità di valutare gli obblighi che derivano dal
contratto» stipulato a domicilio. Infatti, il riferimento, in detto
‘considerando’, alla nozione degli «obblighi che derivano dal contratto»
mostra che il consumatore può rescindere tale contratto nel corso della
sua durata.
42 Del pari, la disposizione che disciplina l’esercizio del diritto di
recesso, vale a dire l’art. 5, n. 1, della direttiva sulla conclusione
di contratti a domicilio, prevede, fra l’altro, che «il consumatore ha
diritto di rescindere il proprio impegno». Infatti, l’uso in tale
disposizione del termine «impegno» mostra, come ha sostenuto la
Volksbank all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto di recesso può
essere esercitato a meno che non vi sia per il consumatore, al momento
dell’esercizio di detto diritto, alcun impegno derivante dal contratto
rescisso. Tale logica rientra nell’ambito di uno dei principi generali
del diritto civile, vale a dire che la piena esecuzione di un contratto
risulta, in linea di massima, dalla realizzazione delle reciproche
prestazioni delle parti di detto contratto e dalla fine dello stesso.
43 Del resto, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della stessa direttiva, che
disciplina le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso, la
notifica del recesso ha l’effetto di liberare il consumatore da «tutte
le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso». Il rinvio alla
nozione di «obbligazione», in detta disposizione, mostra che l’esistenza
delle dette conseguenze presuppone che il consumatore abbia esercitato
il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto che era in corso di
esecuzione, mentre dopo la piena esecuzione del contratto non esistono
più obbligazioni.
44 Peraltro, quanto agli effetti giuridici del recesso, in particolare
per quanto concerne il rimborso dei pagamenti relativi ai beni o alle
prestazioni di servizi e alla restituzione delle merci, l’art. 7 della
direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio rinvia alla
normativa nazionale.
45 Ne consegue che costituisce una «misura appropriata» ai sensi
dell’art. 4, terzo comma, della direttiva sulla conclusione di contratti
a domicilio una misura che preveda che il pieno adempimento, ad opera
delle parti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo
termine comporta l’estinzione del diritto di recesso.
46 Tale interpretazione non è inficiata dalle sentenze Heininger, cit.,
Schulte, cit., e 25 ottobre 2005, causa C‑229/04, Crailsheimer Volksbank
(Racc. pag. I‑9273). Infatti, dai punti 16 e 18 della sentenza Heininger,
cit., 26 della sentenza Schulte, cit., nonché 24 della sentenza
Crailsheimer Volksbank, cit., risulta che l’interpretazione della
direttiva sulla conclusione di contratti a domicilio data dalla Corte in
tali sentenze riguarda i contratti di mutuo che non sono stati
completamente eseguiti. Orbene ciò non si verifica nella causa
principale.
47 Per quanto riguarda in particolare la sentenza Heininger, cit., la
Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che la direttiva sulla
conclusione di contratti a domicilio osta a che il legislatore nazionale
applichi un termine di un anno a partire dalla conclusione del contratto
per l’esercizio del diritto di recesso introdotto dall’art. 5 della
detta direttiva, qualora il consumatore non abbia fruito
dell’informazione di cui all’art. 4 della stessa direttiva. Orbene, come
hanno fatto valere giustamente la Volksbank, il governo tedesco e la
Commissione, ciò non vale nella causa principale. Infatti, in
quest’ultima il legislatore nazionale applica un termine di un mese a
decorrere dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli
obblighi derivanti da un contratto.
48 Per quanto riguarda il termine di un mese previsto dalla normativa
nazionale controversa nella causa principale, occorre ricordare che, ai
sensi dell’art. 8 della direttiva sulla conclusione di contratti a
domicilio, quest’ultima non osta a che gli Stati membri adottino o
mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di
tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato.
49 Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla prima
questione sollevata dichiarando che la direttiva sulla conclusione di
contratti a domicilio dev’essere interpretata nel senso che il
legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto
all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva può essere esercitato entro un
mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli
obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il
consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle modalità di
esercizio di detto diritto.
50 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non si deve
rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela
dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, dev’essere interpretata nel senso che il legislatore
nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all’art. 5,
n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno
adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti
da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia
ricevuto un’informazione errata sulle modalità di esercizio di detto
diritto.
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