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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 11 Marzo 2008, Causa C-420/06
AGRICOLTURA - Politica agricola comunitaria - Regolamenti (CE) n.
1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione
e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti
(CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti
“per animali” - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza
delle disposizioni applicabili all’identificazione e alla registrazione dei
bovini che non sono oggetto di domande d’aiuti - Regolamento (CE) n.
1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell’aiuto - Art. 2, n. 2, del
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell’applicazione
retroattiva della sanzione più lieve. L’art. 2, n. 2, seconda frase, del
regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere
interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del
regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità
di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del
Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come
modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio
2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di
aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis
del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante
modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che ha dato
luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater
di detto regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande
Sezione, 11/03/2008, Causa C-420/06
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
11 marzo 2008 (*)
«Politica agricola comune - Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n.
1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione e di controllo
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n.
3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti “per
animali” - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza delle
disposizioni applicabili all’identificazione e alla registrazione dei
bovini che non sono oggetto di domande d’aiuti - Regolamento (CE) n.
1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell’aiuto - Art. 2, n. 2, del
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell’applicazione
retroattiva della sanzione più lieve»
Nel procedimento C‑420/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin
(Germania) con decisione 24 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 16
ottobre 2006, nella causa
Rüdiger Jager
contro
Amt für Landwirtschaft Bützow,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A.
Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano, presidenti di sezione,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, A. Ó Caoimh
(relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 18 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Jager, dall’avv. K. Mueller, Rechtsanwältin;
- per l’Amt für Landwirtschaft Bützow, dal sig. E. Schäfer, in qualità
di agente;
- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra E.
Svolopoulou, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 27 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 57‑63 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n.
796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), come modificato
e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005,
n. 239 (GU L 42, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»)
nonché dall’art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18
dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Jager, agricoltore, e l’Amt für Landwirtschaft Bützow (Ufficio
dell’agricoltura di Bützow; in prosieguo: l’«Amt»), in merito alla
concessione di premi per vacca nutrice per l’anno 2001.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Identificazione e registrazione dei bovini
3 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio
2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE)
del Consiglio n. 820/97 (GU L 204, pag. 1), prevede, ai suoi artt. 1‑10,
gli obblighi da rispettare in materia di identificazione e di
registrazione dei bovini.
4 Ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1760/2000, i
riferimenti al regolamento n. 820/97 devono intendersi come riferimenti
a questo primo regolamento.
Il regime di aiuti applicabili ai bovini
- Il regolamento (CE) n. 1254/1999
5 In forza dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17
maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), il produttore che
detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta,
di un premio per il mantenimento di vacche nutrici, detto «premio per
vacca nutrice», entro i limiti di massimali individuali per anno civile
e per produttore.
6 Ai termini dell’art. 21 di tale regolamento, per aver diritto a tale
premio, un animale deve essere identificato e registrato conformemente
alle disposizioni del regolamento n. 820/97.
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003
7 Con effetto dal 1° gennaio 2005, le due disposizioni sopra citate del
regolamento n. 1254/1999 sono state abrogate dal regolamento (CE) del
Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n.
1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE)
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e
(CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica, GU 2004, L 94, pag.
70).
8 Ai sensi del secondo e del ventiquattresimo ‘considerando’ del
regolamento n. 1782/2003:
«(2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere
subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la
produzione e le attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese
ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di
requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare,
di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e
ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli
Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti
diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale
revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da
altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
(...)
(24) Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e
la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela
ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali
dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le
aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e
promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato,
è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al
produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del
reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto
effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà
notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno
subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme
relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla
salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone
condizioni agronomiche e ambientali».
9 L’art. 1 del regolamento n. 1782/2003 così dispone:
«Il presente regolamento istituisce:
- norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di
sostegno del reddito della politica agricola comune finanziati dalla
sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) [del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80)],
- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito
denominato “regime unico di pagamento”),
- regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono (...)
carni bovine (...)».
10 La nozione di «pagamento diretto» viene definita dall’art. 2, lett.
d), del regolamento n. 1782/2003 nel senso che si intende «un pagamento
corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi
di sostegno del reddito elencati nell’allegato I» di questo stesso
regolamento. Nel settore delle carni bovine, tale allegato menziona, in
particolare, il premio per vacca nutrice.
11 Le norme comuni in materia di pagamenti diretti figurano nel titolo
II del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Disposizioni generali», il
cui capitolo 1, esso stesso intitolato «Condizionalità», contiene gli
artt. 3‑9 di tale regolamento.
12 L’art. 3, n. 1, del detto regolamento enuncia quanto segue:
«Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a
rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III,
conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la
terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’articolo 5».
13 In forza dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, i criteri
di gestione obbligatori di cui a tale allegato III riguardano la sanità
pubblica nonché la salute degli animali e delle piante, l’ambiente e il
benessere degli animali. Tra i criteri di gestione obbligatori contenuti
in 18 direttive e regolamenti, il punto A, sub 8), del detto allegato
menziona gli artt. 4 e 7 del regolamento n. 1760/2000.
14 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 prevede quanto segue:
«In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle
buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o
di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore,
l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno
civile in cui si è verificata l’inosservanza è, previa applicazione
degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato (...)».
15 A tenore dell’art. 7, n. 1, di tale regolamento, le modalità
d’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni sono adottate tenendo
conto, in particolare, della gravità, della portata, della durata e
della frequenza dell’inottemperanza constatata.
16 L’art. 10, n. 1, di detto regolamento, contenuto nel capitolo 2,
intitolato «Modulazione e disciplina finanziaria», di cui al titolo II
del regolamento in parola, dispone che tutti gli importi dei pagamenti
diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in
un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in
ragione delle percentuali stabilite da tale disposizione.
17 A norma dell’art. 11 del regolamento n. 1782/2003, parimenti ripreso
nel suddetto capitolo 2, ogni anno tali importi possono essere oggetto
di un adattamento deciso dal Consiglio dell’Unione europea per ragioni
di disciplina finanziaria.
18 Il titolo III del regolamento in parola, intitolato «Regime di
pagamento unico», contiene nei suoi capitoli 1‑4 le norme di base
applicabili a siffatto regime di sostegno al reddito degli agricoltori
«disaccoppiato» dalla produzione. Dagli artt. 33, n. 1, lett. a), 37, n.
1, 38 e 41 di questo stesso regolamento risulta che gli agricoltori che
durante il periodo di riferimento comprendente gli anni civili 2000‑2002
hanno fruito di un pagamento a titolo di almeno uno dei regimi di
sostegno menzionati nell’allegato VI di detto regolamento, tra cui il
premio per vacca nutrice, hanno diritto ad un sostegno calcolato in base
all’importo di riferimento ottenuto, per ciascun agricoltore, da una
media annua relativa a tale periodo della somma dei pagamenti concessi a
titolo di tali regimi. La somma degli importi di riferimento non deve
superare il massimale nazionale fissato per ciascuno Stato membro
all’allegato VIII di detto regolamento.
19 Le disposizioni del capitolo 5 di detto titolo III, intitolato
«Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale», consentono agli
Stati membri di decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il
regime di pagamento unico di cui ai capitoli 1‑4 di questo stesso titolo
III, in particolare a livello regionale o in modo parziale.
20 La sezione 1 del suddetto capitolo 5, intitolata «Attuazione a
livello regionale», è composta dagli artt. 58‑63. In forza degli artt.
58, nn. 1 e 3, e 59, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003, uno Stato
membro può procedere alla regionalizzazione del regime di pagamento
unico ripartendo il suo massimale nazionale non individualmente tra gli
agricoltori di tale Stato in base ai loro rispettivi importi di
riferimento, bensì tra le varie regioni di cui è costituito il suo
territorio, e distribuendo l’importo di ogni massimale regionale così
ottenuto in modo forfetario a tutti gli agricoltori della regione
considerata, ognuno dei quali beneficia di diritti il cui valore
unitario è calcolato dividendo tale massimale regionale per il numero di
ettari ammissibile al beneficio dell’aiuto stabilito a livello
regionale.
21 La sezione 2 di questo stesso capitolo 5, intitolata «Attuazione
parziale», contiene gli artt. 64‑69. In forza delle disposizioni di tale
sezione, gli Stati membri possono, a livello nazionale o regionale,
mantenere in un sistema cosiddetto di «riaccoppiamento» taluni pagamenti
diretti connessi alla produzione. L’art. 68 del regolamento n.
1782/2003, intitolato «Pagamenti per le carni bovine», prevede, a tal
proposito, al suo n. 2, lett. a), sub i), primo e terzo comma, che gli
Stati membri possano continuare a versare il premio per vacca nutrice
alle condizioni previste dal titolo IV, capitolo 12, di questo
regolamento.
22 Il suddetto titolo IV, intitolato «Altri regimi di aiuto», contiene
le disposizioni applicabili a questi ultimi regimi di pagamento diretti
«disaccoppiati». Incluso in tale titolo, l’art. 138 del regolamento n.
1782/2003, che rientra nel capitolo 12, intitolato «Pagamenti per le
carni bovine», prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti
per la carne bovina, tra cui il premio per vacca nutrice di cui agli
artt. 125‑128 di detto regolamento, un animale debba essere identificato
e registrato in base alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1760/2000.
Le modalità di applicazione dei regimi di aiuti applicabili ai bovini
- Il regolamento (CEE) n. 3887/92
23 L’art. 10 quater del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre
1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU
L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
21 dicembre 1999, n. 2801 (GU L 340, pag. 29; in prosieguo: il
«regolamento n. 3887/92»), stabilisce le norme applicabili in materia di
riduzione degli aiuti in caso di mancato rispetto dei requisiti di
registrazione dei bovini per i quali non sia stata presentata alcuna
domanda di aiuto. Tale articolo ha il seguente tenore:
«1. Per quanto riguarda i bovini diversi da quelli di cui all’articolo
10 ter, qualora da controlli in loco si constati che il numero di
animali presenti nell’azienda ammissibili agli aiuti comunitari o ad
essi pertinenti non corrisponde:
a) agli animali notificati alla base di dati informatizzata
conformemente all’articolo 7 del regolamento (...) n. 820/97;
b) agli animali iscritti nel registro tenuto dall’imprenditore
conformemente all’articolo 7 del regolamento (...) n. 820/97;
c) ai passaporti degli animali detenuti nell’azienda conformemente
all’articolo 6 del regolamento (...) n. 820/97,
l’importo totale dell’aiuto concesso al richiedente nel quadro del
regime di aiuto considerato per il periodo di 12 mesi precedenti il
controllo in loco che ha dato luogo a tali risultanze viene ridotto
proporzionalmente, salvo in casi di forza maggiore.
La riduzione è calcolata sulla base del numero totale di animali
presenti per il regime in questione, delle registrazioni effettuate
nella base di dati informatizzata conformemente all’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 820/97, dei passaporti o delle iscrizioni nel
registro tenuto dall’allevatore. A tale scopo si tiene conto della cifra
più bassa.
(...)
3. Se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è
superiore al 20% del numero di animali ammissibili accertati non viene
concesso alcun premio per i dodici mesi precedenti il controllo in
loco».
- Il regolamento (CE) n. 2419/2001
24 Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato dal regolamento (CE) della
Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) del
Consiglio n. 3508/92 (GU L 327, pag. 11, e rettifica, GU 2002, L 7, pag.
48). A norma dell’art. 53, n. 1, seconda frase, del regolamento n.
2419/2001, il regolamento n. 3887/92 resta tuttavia applicabile alle
domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di
commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che scadono
anteriormente al 1° gennaio 2002.
25 Gli artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, che rientrano nel suo
titolo IV, intitolato «Base per il calcolo degli aiuti, delle riduzioni
e delle esclusioni», contiene norme applicabili agli accertamenti
relativi alle domande di aiuto «per animali».
26 L’art. 39 di tale regolamento, intitolato «Mancato rispetto delle
disposizioni relative all’identificazione e alla registrazione dei
bovini non oggetto di domanda di aiuto», al suo n. 1, primo comma, così
dispone:
«Se a seguito di controllo in loco relativo agli animali che non formano
oggetto di domanda vengono riscontrati casi di non conformità alle
disposizioni del sistema per l’identificazione e la registrazione dei
bovini, l’importo totale dell’aiuto a cui l’imprenditore avrebbe diritto
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi di aiuto per
i bovini, per il periodo di erogazione del premio in questione, ove del
caso previa applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 38, viene
ridotto di un importo da determinare sulla base della formula definita
al paragrafo 2, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze
eccezionali di cui all’articolo 48».
27 A norma del n. 2, l’ammontare della riduzione viene determinato
applicando all’importo totale degli aiuti, ai quali l’imprenditore
avrebbe diritto per il periodo di erogazione dei premi in questione nel
quadro dei regimi di aiuti per i bovini, un coefficiente corrispondente
al rapporto tra il numero di casi di non conformità e il numero di
bovini presenti nell’azienda al momento del controllo in loco, essendo
tale coefficiente ponderato in modo da tener conto del numero medio di
bovini presenti nell’azienda nel corso dell’anno in cui è effettuato il
controllo in loco.
28 Il regolamento (CE) della Commissione 23 gennaio 2004, n. 118, che
modifica il regolamento n. 2419/2001 (GU L 17, pag. 7), con il suo art.
1, punto 11, lett. a), ha aggiunto la seguente frase all’art. 39, n. 1,
prima comma:
«Tuttavia l’importo dell’aiuto da ridurre non è superiore al 20%
dell’importo totale [dell’aiuto] cui ha diritto l’imprenditore [per il
periodo di erogazione dei premi in questione a titolo dei regimi di
aiuti per i bovini]».
- Il regolamento n. 796/2004
29 Il regolamento n. 796/2004 ha abrogato il regolamento n. 2419/2001.
In forza del suo art. 81, secondo comma, il regolamento n. 796/2004 si
applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di
commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal
1° gennaio 2005.
30 Il dodicesimo, cinquantacinquesimo e cinquantaseiesimo ‘considerando’
del regolamento n. 796/2004 sono formulati nel seguente modo:
«(12) Il regolamento (...) n. 1782/2003 lascia agli Stati membri una
certa discrezionalità quanto all’applicazione di alcuni dei regimi di
aiuto ivi previsti. Il presente regolamento deve quindi recare
disposizioni in materia di gestione e di controllo che tengano conto di
tutte le possibilità di scelta offerte. Tali disposizioni potranno
applicarsi solo in funzione delle scelte operate dagli Stati membri.
(...)
(55) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della
Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e
le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità
riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di
aiuto in questione.
(56) Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento
(...) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è
tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli
agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della
condizionalità».
31 Il titolo III del regolamento n. 796/2004, dedicato ai controlli,
contiene un capitolo III, intitolato «Controlli relativi alla
condizionalità». In tale capitolo figura l’art. 48, il cui n. 1, primo e
secondo comma, lett. b) e c), prevede che ogni controllo in loco sia
oggetto di una relazione, contenente più parti, redatta dall’autorità
competente. Una di queste deve descrivere separatamente i controlli
svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, mentre un’altra
parte, detta di valutazione, deve contenere una valutazione
dell’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in
base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione, con
indicazione dei fattori che produrrebbero l’aumento o la diminuzione
della riduzione da applicare.
32 Il titolo IV del regolamento n. 796/2004 definisce le norme in
materia di base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni.
33 Sotto tale titolo, il capitolo I, intitolato «Accertamenti relativi
ai criteri di ammissibilità, contiene, agli artt. 57‑63, le norme
applicabili a tal riguardo per quanto riguarda i premi «per animali», di
cui l’art. 59 il quale determina le riduzioni e le esclusioni
applicabili ai bovini oggetto di una domanda di aiuti.
34 Intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», il capitolo
II di questo stesso titolo comporta, segnatamente, le seguenti
disposizioni:
«Articolo 66
Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia
dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione
all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti
all’articolo 2, lettera d) del regolamento (...) n. 1782/2003, che sono
stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in
seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso
dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la
riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di
controllo competente conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera
c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1%
o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi
di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non
imporre alcuna riduzione.
2. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione
a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini
della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti
casi sono considerati come un unico caso di infrazione.
3. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione
a diversi ambiti di condizionalità, la procedura di fissazione della
riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a
ogni caso di infrazione.
Tuttavia l’infrazione di una norma che costituisce nel contempo un
requisito è considerata come un’unica infrazione.
Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La
riduzione massima non deve tuttavia superare il 5% dell’importo totale
di cui al paragrafo 1.
4. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67,
qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la
percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di
infrazione deve, per quanto riguarda la prima ripetizione
dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale
percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo
pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al
primo caso di infrazione al requisito o alla norma in questione.
In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della
riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere
moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni
caso superare il 15% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15%, l’organismo pagatore
informa l’agricoltore in questione che, in caso di ulteriore
accertamento della stessa infrazione, si considera che egli abbia agito
intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in
seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione
da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della
precedente moltiplicazione, se del caso, prima dell’applicazione del
limite del 15%, come stabilito nell’ultima frase del secondo comma.
5. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra
infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le percentuali delle
riduzioni risultanti vengono addizionate. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 4, terzo comma, la riduzione massima non deve in ogni caso
superare il 15% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
Articolo 67
Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di
infrazioni intenzionali
1. Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata
commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare
all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo
comma, deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di
controllo competente conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera
c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un
livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100%
dell’importo complessivo in questione.
2. Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare
regime di aiuto, l’agricoltore viene escluso da tale regime per l’anno
civile in questione.
In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state
accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre
escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile
successivo».
Applicazione nel tempo delle sanzioni amministrative previste dagli atti
comunitari
35 L’art. 1 del regolamento n. 2988/95 prevede quanto segue:
«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli
omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti
irregolarità relative al diritto comunitario.
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del
diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un
operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un
pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste
gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate
provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle
Comunità, ovvero una spesa indebita».
36 L’art. 2, n. 2, seconda frase, di questo stesso regolamento è
formulato nei seguenti termini:
«In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni
amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano
retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
Normativa nazionale
37 In Germania, la legge di attuazione della riforma della politica
agricola comune 21 luglio 2004 (Gesetz zur Umsetzung der Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik) (BGBl. 2004 I, pag. 1763) dispone che il
premio per vacca nutrice deve essere erogato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2005, come parte del regime unico di pagamento di cui al titolo
III del regolamento n. 1782/2003. Inoltre, tale legge procede
all’attuazione regionale del regime unico di pagamento.
Causa principale e questione pregiudiziale
38 Durante il mese di maggio 2001, il sig. Jager ha chiesto all’Amt la
concessione di premi per vacca nutrice per 71 bovini a titolo dell’anno
2001.
39 Con decisione 24 gennaio 2002, l’Amt ha respinto in toto tale domanda
adducendo che, in occasione di un controllo in loco, erano state
constatate irregolarità rientranti nella previsione dell’art. 10 quater,
n. 1, del regolamento n. 3887/92, in quanto il divario riscontrato era
superiore al 20% del numero di animali ammissibili.
40 In seguito ad un reclamo rimasto infruttuoso, il 25 luglio 2002, il
sig. Jager ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Schwerin.
41 Nella decisione di rinvio, tale giudice osserva che, tenuto conto
dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 nonché
della sentenza 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken (Racc. pag.
I‑6369), che sanciscono il principio di applicazione della sanzione più
lieve, il regolamento n. 118/2004 sarebbe in ogni caso applicabile alla
presente controversia, in quanto quest’ultimo regolamento ha introdotto,
all’art. 39, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2419/2001 un limite
massimo, ossia che la riduzione dell’aiuto non può oltrepassare il 20%
dell’importo totale dell’aiuto al quale l’agricoltore ha diritto a
titolo di regimi di aiuto ai bovini per il periodo di riferimento dei
premi di cui trattasi.
42 Detto giudice considera tuttavia che il regolamento n. 796/2004, che
si applica alle domande di aiuti presentate in relazione alle campagne
di commercializzazione o a periodi di erogazione dei premi che iniziano
il 1º gennaio 2005, è ancora più favorevole per il sig. Jager. Infatti,
gli artt. 57‑63 di tale regolamento, i quali riporterebbero in gran
parte le disposizioni di cui agli artt. 36‑43 del regolamento n.
2419/2001, non conterrebbero tuttavia una disposizione analoga all’art.
39 di quest’ultimo regolamento. Orbene, la mancanza di ogni sanzione
sarebbe pertanto la sanzione meno rigorosa che si possa immaginare per
il sig. Jager.
43 Il Verwaltungsgericht Schwerin si interroga tuttavia sulla questione
se tale disposizione più favorevole si applichi al caso di specie nella
causa principale, dal momento che, in Germania, dal 1º gennaio 2005 il
premio per vacca nutrice è concesso come pagamento unico, di modo che le
disposizioni relative ai premi «per animali» previste dagli artt. 57‑63
del regolamento n. 796/2004 non sono più applicabili in tale Stato
membro.
44 Alla luce di ciò, il Verwaltungsgericht Schwerin ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«[S]e una disposizione sanzionatoria meno rigorosa (riguardante i premi
per animali) sia applicabile retroattivamente anche laddove essa, in
linea di principio, sia stata in vigore solo in un periodo di tempo, nel
quale, nello Stato membro interessato, non erano più concessi premi per
animali, ma era stato introdotto invece un regime di sostegno diretto».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari sulla portata della questione pregiudiziale
45 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se
l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 debba essere
interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 57‑63 del
regolamento n. 796/2004 si applichino retroattivamente ad una domanda di
aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione
temporis del regolamento n. 3887/92, che ha dato luogo ad un’esclusione
dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di quest’ultimo
regolamento, allorché le dette disposizioni del regolamento n. 796/2004
non sono applicabili ratione materiae nello Stato membro interessato.
46 Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e
la Corte creata dal l’art. 234 CE, spetta a quest’ultima fornire al
giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la
controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se
necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze 4
maggio 2006, causa C‑286/05, Haug, Racc. pag. I‑4121, punto 17, nonché 8
marzo 2007, causa C‑45/06, Campina, Racc. pag. I‑2089, punto 30).
47 Inoltre, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di
diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al
fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora
tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni
pregiudiziali sottoposte ad essa dal detto giudice (v. sentenze 19
novembre 2002, causa C‑304/00, Strawson e Gagg & Sons, Racc. pag.
I‑10737, punto 58, nonché Campina, cit., punto 31).
48 Dalla decisione di rinvio emerge che la questione pregiudiziale si
fonda sulla premessa secondo cui, per quanto riguarda l’irregolarità di
cui trattasi nella causa principale, ovvero il mancato rispetto, in
relazione a bovini non oggetto di domande di aiuti, delle norme
d’identificazione e di registrazione previste dal regolamento n.
1760/2000, il regolamento n. 796/2004, che è entrato in vigore nel corso
del procedimento principale, non prevedrebbe più la minima sanzione,
contrariamente al regolamento n. 3887/92 nonché al regolamento n.
2419/2001, che ha abrogato e sostituito quest’ultimo.
49 Orbene, come fatto valere a giusto titolo dal sig. Jager, dal governo
ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, tale premessa è
erronea.
50 Certamente, come rilevato dal giudice del rinvio, a differenza degli
artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, i quali contenevano
disposizioni applicabili per quanto riguarda la base di calcolo, le
riduzioni e le esclusioni relative alle domande di aiuto «per animali»,
gli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004, che hanno lo stesso
oggetto, non contengono una disposizione analoga all’art. 39 del
regolamento n. 2419/2001, il quale, al pari dell’art. 10 quater del
regolamento n. 3887/92 al quale è succeduto, verteva specificatamente
sulla riduzione dell’importo degli aiuti per i bovini in caso di mancato
rispetto, in relazione ad animali che non formano oggetto di domande di
aiuti, delle norme di registrazione e di identificazione stabilite dal
regolamento n. 1760/2000.
51 Tuttavia, non si può pertanto dedurre che il regolamento n. 796/2004
non contenga alcuna disposizione a tal riguardo.
52 Infatti, nell’ambito della riforma della politica agricola comune
(PAC) istituita dal regolamento n. 1782/2003, di cui il regolamento n.
796/2004 precisa talune modalità d’applicazione, le norme in materia di
registrazione e di identificazione dei bovini fissate dal regolamento n.
1760/2000 rientrano ormai, come risulta dall’art. 3, n. 1, del
regolamento n. 1782/2003, letto in combinato disposto con l’allegato III,
punto A, sub 8), di quest’ultimo, tra i criteri di gestione obbligatori
che ogni beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare a
titolo di condizionalità, e ciò tanto negli Stati membri che hanno
adottato il regime di pagamento unico di cui al titolo III del
regolamento n. 1782/2003 quanto in quelli che hanno optato, a norma
dell’art. 68 di detto regolamento, per il «riaccoppiamento» parziale dei
pagamenti per la carne bovina di cui al titolo IV di questo stesso
regolamento e, dunque, sia per quanto concerne i bovini non oggetto di
domande di aiuto sia per quanto concerne quelli che ne sono oggetto.
53 Orbene, conformemente agli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1 del regolamento
n. 1782/2003 e come emerge dal secondo ‘considerando’ di tale
regolamento, la violazione delle norme relative alla condizionalità dà
luogo alle riduzioni ed esclusioni enunciate agli artt. 66 e 67 del
regolamento n. 796/2004.
54 Di conseguenza, il mancato rispetto delle norme d’identificazione e
di registrazione enunciate dal regolamento n. 1760/2000, in relazione a
bovini che, come nella causa principale, non costituiscono oggetto di
domanda di aiuti, rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 66 e
67, relativi alla condizionalità.
55 Per contro, gli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004, ai quali si
riferisce il giudice del rinvio, non sono applicabili in una situazione
come quella nella causa principale, in quanto prevedono le riduzioni e
le esclusioni applicabili in caso di mancato rispetto dei criteri di
ammissibilità concernenti le domande di aiuti «per animali».
56 Infatti, da un lato, come si evince dall’art. 138 del regolamento n.
1782/2003 e dall’art. 59 del regolamento n. 796/2004, tali disposizioni
sono tali da trovare applicazione, in quanto regole relative alla
violazione di criteri di ammissibilità, unicamente qualora i criteri in
materia di identificazione e di registrazione di cui al regolamento n.
1760/2000 non vengano rispettati in relazione a bovini oggetto di
domande di aiuti.
57 Dall’altro, e per la stessa ragione, come emerge dal dodicesimo
‘considerando’ del regolamento n. 796/2004, tali disposizioni possono
essere applicate unicamente negli Stati membri che hanno optato per il «riaccoppiamento»
parziale dei pagamenti per le carni bovine, cosicché sono inapplicabili
in quelli che, come la Repubblica federale di Germania, abbiano adottato
fin dall’inizio il regime unico di pagamento.
58 Alla luce di quanto precede, al fine di fornire al giudice del rinvio
una soluzione utile, si deve riformulare la questione posta e
considerare che, con essa, detto giudice intende accertare se l’art. 2,
n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 debba essere
interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del
regolamento n. 796/2004 si applicano retroattivamente ad una domanda di
aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione
temporis del regolamento n. 3887/92, che ha dato luogo ad un’esclusione
dal beneficio dell’aiuto a titolo dell’art. 10 quater di quest’ultimo
regolamento.
Sull’interpretazione dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del
regolamento n. 2988/95
59 Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio dell’applicazione
retroattiva della sanzione più lieve fa parte delle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, cosicché esso deve essere
considerato un principio generale del diritto comunitario, di cui la
Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve applicare
(v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02,
C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69,
nonché Campina, cit., punto 32).
60 Tale principio trova più particolarmente espressione all’art. 2, n.
2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, norma in virtù della quale
spetta alle autorità competenti applicare retroattivamente ad un
comportamento costituente un’irregolarità ai sensi del n. 1 di tale
articolo le modifiche successive apportate da disposizioni contenute in
una normativa comunitaria settoriale che istituisce sanzioni
amministrative meno rigorose (v., in tal senso, sentenze 17 luglio 1997,
causa C‑354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑4559, punto
41; Gerken, cit., punto 61; Campina, cit., punto 33, e 24 maggio 2007,
causa C‑45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag. I‑3997, punto
55).
61 Come già statuito dalla Corte, nel settore dei controlli e delle
sanzioni delle irregolarità commesse nell’ambito del diritto
comunitario, il legislatore comunitario, adottando il regolamento n.
2988/95, ha stabilito una serie di principi generali e ha richiesto che,
come regola generale, tutte le normative settoriali rispettino tali
principi (v., in tal senso, sentenza 16 marzo 2006, causa C‑94/05,
Emsland‑Stärke, Racc. pag. I‑2619, punto 50, nonché giurisprudenza ivi
citata).
62 Occorre dunque verificare se le condizioni enunciate ai punti 60
della presente sentenza siano soddisfatte in circostanze quali quelle
ricorrenti nella causa principale.
63 A tal riguardo occorre in primo luogo constatare che, in relazione ai
bovini non oggetto di domande di aiuti, il mancato rispetto delle norme
di identificazione e di registrazione istituite dal regolamento n.
1760/2000, al quale l’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92 è
applicabile ratione temporis nella causa principale, costituisce
un’«irregolarità» ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n.
2988/95, qualora tale violazione del diritto comunitario sia atta a
recare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (v., per
analogia, sentenza Gerken, cit., punto 49).
64 In secondo luogo, occorre rilevare che un’esclusione totale dal
beneficio del regime di aiuti «per animali» di cui trattasi, ai sensi
dell’art. 10 quater, n. 3, del regolamento n. 3887/92, per il periodo di
dodici mesi precedente il controllo, come quella inflitta nella causa
principale, costituisce, in tutta evidenza, una «sanzione
amministrativa» a norma dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95
(v., in tal senso, sentenze 16 maggio 2002, causa C‑63/00, Schilling e
Nehring, Racc. pag. I‑4483, punti 26 e 27, nonché Gerken, cit., punto
50; v. parimenti, per analogia, citate sentenze National Farmers’ Union
e a., punto 40, nonché Haug, punto 21).
65 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se tale regime
sanzionatorio sia stato oggetto di una «modifica successiva» ai sensi
dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, giova
rammentare che, in seguito all’introduzione della domanda di aiuti «per
animali» di cui trattasi nella causa principale, il regolamento n.
3887/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 2419/2001.
66 Come rilevato dallo stesso giudice del rinvio, e come è stato ammesso
altresì da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla
Corte, l’art. 39, n. 1, di quest’ultimo regolamento, il quale nella sua
versione modificata dall’art. 1, punto 11, lett. a), del regolamento n.
118/2004 ha introdotto un limite massimo alla riduzione applicabile in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di identificazione e di
registrazione enunciate dal regolamento n. 1760/2000, in relazione a
bovini non oggetto di domande di aiuti, costituisce una tale «modifica
successiva» del regime sanzionatorio definito dall’art. 10 quater del
regolamento n. 3887/92. Infatti, detto art. 39, n. 1, che è stato
sostituito dal suddetto art. 10 quater, ha lo scopo, nell’ambito dei
regimi di aiuti per i bovini istituito dal regolamento n. 1254/1999, di
circoscrivere l’intensità delle sanzioni applicabili a tale irregolarità
(v., per analogia, sentenza Campina, cit., punti 36‑38).
67 I suddetti interessati sono invece in disaccordo sulla questione se
il regime sanzionatorio delineato dagli artt. 66 e 67 del regolamento n.
796/2004, entrato in vigore dopo il regolamento n. 118/2004, costituisca
altresì una «modifica successiva», ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda
frase, del regolamento n. 2988/95.
68 La Commissione fa valere che l’applicazione di quest’ultima
disposizione implica una valutazione modificata del legislatore
comunitario rispetto all’irregolarità di cui trattasi. Orbene, essa
rileva, alla stregua dell’Amt e del governo ellenico, che il regolamento
n. 796/2004 ha completamente ristrutturato e adattato le disposizioni in
materia di sanzioni ai requisiti modificati del regime unico di
pagamento e della condizionalità istituiti dal regolamento n. 1782/2003.
Né i ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004 né il contesto generale
di quest’ultimo autorizzerebbero di giungere alla conclusione secondo
cui le sanzioni contemplate dagli artt. 66 e 67 di detto regolamento
sarebbero state adottate al fine di sanzionare in futuro in modo meno
rigoroso talune irregolarità commesse in vigenza della normativa
anteriore.
69 Il sig. Jager ritiene, invece, che l’applicazione del regolamento n.
796/2004 non possa essere esclusa fin da subito per il solo motivo che
quest’ultimo s’inscrive nell’ambito della riforma della PAC. Nei limiti
del possibile, spetterebbe, infatti, al giudice del rinvio nonché alle
autorità nazionali competenti prendere in considerazione detto
regolamento al fine di determinare, mediante un calcolo comparativo
effettuato in base ai dati propri della controversia principale, se gli
artt. 66 e 67 di quest’ultimo conducano ad una sanzione meno rigorosa di
quella riguardante l’irregolarità riscontrata.
70 A tal proposito si deve però notare che, come indicato dall’avvocato
generale ai paragrafi 71‑73 delle sue conclusioni, il regime
sanzionatorio istituito agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004
non ha lo scopo di modificare la natura o l’intensità delle sanzioni
applicabili nell’ambito del regime di aiuti per i bovini posto in essere
dal regolamento n. 1254/1999, bensì è unicamente inteso ad adattare
queste ultime, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento n.
1782/2003, al nuovo contesto normativo risultante dalla riforma della
PAC introdotta da quest’ultimo regolamento, al fine di mantenere la
coerenza del regime sanzionatorio applicabile al regime di aiuti di cui
trattasi, alla luce dei principi che sono alla base di tale riforma. Il
regime istituito dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non
riflette pertanto un mutamento nella valutazione del legislatore
comunitario in ordine all’adeguatezza delle sanzioni rispetto alla
gravità dell’irregolarità in questione.
71 Infatti, come emerge, in particolare, dall’art. 4, n. 1, del
regolamento n. 1782/2003, dal secondo e ventiquattresimo ‘considerando’
di detto regolamento, nonché dal cinquantacinquesimo e cinquantaseiesimo
‘considerando’del regolamento n. 796/2004, il regime di riduzioni e di
esclusioni applicabile in materia di condizionalità è preordinato al
fine di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa
comunitaria esistente nei vari settori di detta condizionalità al fine
di integrare nella PAC le norme relative, in particolare, alla sanità
pubblica e alla salute degli animali, all’ambiente e al benessere degli
animali.
72 Certamente, come rilevato all’udienza dalla stessa Commissione, gli
artt. 10 quater del regolamento n. 3887/92 e 39, n. 1, del regolamento
n. 2419/2001, come modificato dal regolamento n. 118/2004, allorquando
prevedono l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle
norme di identificazione e di registrazione poste in essere dal
regolamento n. 1760/2000 in relazione ai bovini non oggetto di domande
di aiuto, possono essere considerati come preordinati ad un fine analogo
alla condizionalità.
73 Tuttavia, è giocoforza constatare che, in seguito alla riforma della
PAC, l’osservanza di queste stesse norme si inserisce ormai in un
contesto normativo fondamentalmente diverso, il quale prevede un sistema
di sostegno non più alla produzione bensì al produttore, sotto forma di
un pagamento unico subordinato all’osservanza di una serie di norme in
settori come la sanità pubblica e la salute degli animali, l’ambiente e
il benessere degli animali. Così, dette norme rientrano ora in un
sistema globale in cui, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento
n. 1782/2003, da una parte, si impongono all’insieme dei beneficiari di
pagamenti diretti in quanto norme comuni applicabili a tutti i regimi di
aiuti contemplati da tale regolamento e, pertanto, oltre l’ambito dei
soli regimi di aiuti per i bovini e, dall’altra, costituiscono solo
determinate norme da osservare a titolo di condizionalità.
74 Alla luce di tale obiettivo, il legislatore comunitario è stato
indotto ad adottare il regime delle riduzioni e delle esclusioni
applicabili in caso di mancato rispetto delle norme d’identificazione e
di registrazione dei bovini poste in essere con il regolamento n.
1760/2000 per quanto riguarda sia la base della sanzione sia l’importo
di quest’ultima, onde evitare una discordanza con le norme relative alla
condizionalità istituite nel frattempo con il regolamento n. 1782/2003.
75 Pertanto, per quanto riguarda la base della sanzione, tali norme di
identificazione e di registrazione dei bovini, giacché d’ora in poi
fanno parte delle norme comuni che ogni beneficiario di pagamenti
diretti deve rispettare, le riduzioni e le esclusioni applicabili in
caso di mancato rispetto di dette norme, come quelle di cui agli artt.
66 e 67 del regolamento n. 796/2004, non si applicano più unicamente
agli importi percepiti a titolo di regimi di aiuti per i bovini, bensì,
come disposto dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003,
all’importo totale dei pagamenti diretti contemplati da quest’ultimo
regolamento.
76 A tal proposito occorre altresì rilevare che l’importo totale dei
pagamenti diretti concessi nell’ambito dell’attuazione della riforma
della PAC non corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti
ricevuti nell’ambito della normativa applicabile anteriormente ad essa.
77 Infatti, come emerge dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003,
l’importo totale dei pagamenti diretti sulla base del quale sono
determinate le riduzioni stabilite dal regolamento n. 796/2004 è
soggetto alla modulazione prevista dall’art. 10, n. 1, del regolamento
n. 1782/2003 nonché, ove occorra, alla disciplina finanziaria di cui
all’art. 11 di quest’ultimo.
78 Inoltre, può incidere su tale importo totale la scelta concessa agli
Stati membri, a norma degli artt. 58‑63 del regolamento n. 1782/2003, di
procedere, al pari della Repubblica federale di Germania, alla
regionalizzazione del regime unico di pagamento, in quanto una siffatta
regionalizzazione implica una determinazione forfetaria del pagamento
unico in favore dei beneficiari stabiliti nelle regioni interessate.
79 Per quanto riguarda l’importo della sanzione, poiché le norme di
identificazione e di registrazione dei bovini stabilite dal regolamento
n. 1760/2000 costituiscono ormai solo determinate norme da rispettare a
titolo della condizionalità, tale importo non consiste più in una
riduzione automatica dell’aiuto, se necessario con un massimale,
stabilita in funzione del numero di casi di non conformità in relazione
al numero di animali presenti nell’azienda agricola, ma risulta
dall’applicazione di percentuali di riduzione predefiniti, di cui varia
l’intensità, conformemente all’art. 7, n. 1, del regolamento n.
1782/2003, a seconda della gravità, portata, durata e frequenza di ogni
caso di non conformità e sulla base del quale le autorità competenti,
dopo aver stabilito, ai sensi dell’art. 48, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 796/2004, una valutazione dell’importanza dei casi di non
conformità, tenuto conto di ogni norma relativa alla condizionalità,
possono decidere di diminuire o di aumentare la percentuale della
riduzione, ovvero di non imporre alcuna riduzione.
80 Peraltro, in forza dell’art. 66, n. 3, del regolamento n. 796/2004,
qualora vengano constatati più casi di non conformità rientranti in vari
ambiti soggetti alla condizionalità, le percentuali di riduzione
afferenti a ogni caso sono addizionate nei limiti di un determinato
massimale.
81 Orbene, poiché, prima dell’entrata in vigore del regolamento n.
1782/2003, le norme ormai imposte a titolo di condizionalità diverse da
quelle in materia di identificazione e di registrazione dei bovini,
poste in essere dal regolamento n. 1760/2000, non facevano parte delle
condizioni da rispettare in materia di concessione degli aiuti per i
bovini e, pertanto, non erano oggetto di controlli esercitati dalle
autorità competenti, la loro violazione non poteva essere constatata da
queste ultime ai fini dell’applicazione di sanzioni in ordine a tali
aiuti.
82 Ciò posto, occorre constatare che il regime sanzionatorio previsto
agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004, essendo direttamente e
strettamente connesso con la riforma della PAC introdotta con il
regolamento n. 1782/2003, non può, a pena di snaturare il regime della
condizionalità quale concepito dal legislatore comunitario nell’ambito
di detta riforma, essere trasposto ad un caso di inosservanza delle
dette norme d’identificazione e di registrazione dei bovini rientranti
ratione temporis nella previsione del regolamento n. 3887/92.
83 Conseguentemente, senza che ci sia bisogno di esaminare se
l’applicazione, presumendola possibile, delle disposizioni di tale
regime sanzionatorio o, ove occorra, di alcune di loro implicherebbe una
sanzione amministrativa meno rigorosa in una situazione come quella del
sig. Jager, si deve concludere che, poiché detto regime non costituisce
una «modifica successiva» ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del
regolamento n. 2988/95, del regime sanzionatorio contemplato dal
regolamento n. 2419/2001, quale modificato dal regolamento n. 118/2004,
esso non può essere invocato in un contesto come quello della causa
principale.
84 Per contro, come rilevato dallo stesso giudice del rinvio e come
ammesso da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla
Corte, in un contesto del genere, il sig. Jager può fare valere l’art.
39, n. 1, del regolamento n. 2419/2001, nella sua versione risultante
dal regolamento n. 118/2004. Infatti, tale disposizione, che, come
constatato al punto 66 della presente sentenza, costituisce una siffatta
«modifica successiva» di cui all’art. 10 quater del regolamento n.
3887/92, comporta un regime di sanzioni meno rigorose di quelle
enunciate in quest’ultima disposizione per il fatto di aver istituito,
in particolare, un limite massimo alla riduzione applicabile. Spetta
quindi al giudice del rinvio applicare retroattivamente al sig. Jager le
disposizioni di detto art. 39, n. 1.
85 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la questione
pregiudiziale dichiarando che l’art. 2, n. 2, seconda frase, del
regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che le
disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non
possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per
animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis del
regolamento n. 3887/92, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio
dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di detto regolamento.
Sulle spese
86 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del
Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso
che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento (CE) della
Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di
gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come
modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11
febbraio 2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una
domanda di aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione
ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre
1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari,
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999,
n. 2801, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai
sensi dell’art. 10 quater di detto regolamento.
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