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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 11 Marzo 2008, Causa C-420/06



AGRICOLTURA - Politica agricola comunitaria - Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti “per animali” - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza delle disposizioni applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d’aiuti - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell’aiuto - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve. L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di detto regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 11/03/2008, Causa C-420/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

11 marzo 2008 (*)

«Politica agricola comune - Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti “per animali” - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza delle disposizioni applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d’aiuti - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell’aiuto - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve»


Nel procedimento C‑420/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) con decisione 24 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2006, nella causa

Rüdiger Jager

contro

Amt für Landwirtschaft Bützow,


LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, A. Ó Caoimh (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Jager, dall’avv. K. Mueller, Rechtsanwältin;

- per l’Amt für Landwirtschaft Bützow, dal sig. E. Schäfer, in qualità di agente;

- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra E. Svolopoulou, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 57‑63 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), come modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239 (GU L 42, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004») nonché dall’art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Jager, agricoltore, e l’Amt für Landwirtschaft Bützow (Ufficio dell’agricoltura di Bützow; in prosieguo: l’«Amt»), in merito alla concessione di premi per vacca nutrice per l’anno 2001.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

Identificazione e registrazione dei bovini

3 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 820/97 (GU L 204, pag. 1), prevede, ai suoi artt. 1‑10, gli obblighi da rispettare in materia di identificazione e di registrazione dei bovini.

4 Ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1760/2000, i riferimenti al regolamento n. 820/97 devono intendersi come riferimenti a questo primo regolamento.

Il regime di aiuti applicabili ai bovini

- Il regolamento (CE) n. 1254/1999

5 In forza dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici, detto «premio per vacca nutrice», entro i limiti di massimali individuali per anno civile e per produttore.

6 Ai termini dell’art. 21 di tale regolamento, per aver diritto a tale premio, un animale deve essere identificato e registrato conformemente alle disposizioni del regolamento n. 820/97.

- Il regolamento (CE) n. 1782/2003

7 Con effetto dal 1° gennaio 2005, le due disposizioni sopra citate del regolamento n. 1254/1999 sono state abrogate dal regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica, GU 2004, L 94, pag. 70).

8 Ai sensi del secondo e del ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:

«(2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e le attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

(...)

(24) Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali».

9 L’art. 1 del regolamento n. 1782/2003 così dispone:

«Il presente regolamento istituisce:

- norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) [del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80)],

- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato “regime unico di pagamento”),

- regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono (...) carni bovine (...)».

10 La nozione di «pagamento diretto» viene definita dall’art. 2, lett. d), del regolamento n. 1782/2003 nel senso che si intende «un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell’allegato I» di questo stesso regolamento. Nel settore delle carni bovine, tale allegato menziona, in particolare, il premio per vacca nutrice.

11 Le norme comuni in materia di pagamenti diretti figurano nel titolo II del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Disposizioni generali», il cui capitolo 1, esso stesso intitolato «Condizionalità», contiene gli artt. 3‑9 di tale regolamento.

12 L’art. 3, n. 1, del detto regolamento enuncia quanto segue:

«Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5».

13 In forza dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, i criteri di gestione obbligatori di cui a tale allegato III riguardano la sanità pubblica nonché la salute degli animali e delle piante, l’ambiente e il benessere degli animali. Tra i criteri di gestione obbligatori contenuti in 18 direttive e regolamenti, il punto A, sub 8), del detto allegato menziona gli artt. 4 e 7 del regolamento n. 1760/2000.

14 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 prevede quanto segue:

«In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato (...)».

15 A tenore dell’art. 7, n. 1, di tale regolamento, le modalità d’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni sono adottate tenendo conto, in particolare, della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inottemperanza constatata.

16 L’art. 10, n. 1, di detto regolamento, contenuto nel capitolo 2, intitolato «Modulazione e disciplina finanziaria», di cui al titolo II del regolamento in parola, dispone che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle percentuali stabilite da tale disposizione.

17 A norma dell’art. 11 del regolamento n. 1782/2003, parimenti ripreso nel suddetto capitolo 2, ogni anno tali importi possono essere oggetto di un adattamento deciso dal Consiglio dell’Unione europea per ragioni di disciplina finanziaria.

18 Il titolo III del regolamento in parola, intitolato «Regime di pagamento unico», contiene nei suoi capitoli 1‑4 le norme di base applicabili a siffatto regime di sostegno al reddito degli agricoltori «disaccoppiato» dalla produzione. Dagli artt. 33, n. 1, lett. a), 37, n. 1, 38 e 41 di questo stesso regolamento risulta che gli agricoltori che durante il periodo di riferimento comprendente gli anni civili 2000‑2002 hanno fruito di un pagamento a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI di detto regolamento, tra cui il premio per vacca nutrice, hanno diritto ad un sostegno calcolato in base all’importo di riferimento ottenuto, per ciascun agricoltore, da una media annua relativa a tale periodo della somma dei pagamenti concessi a titolo di tali regimi. La somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale fissato per ciascuno Stato membro all’allegato VIII di detto regolamento.

19 Le disposizioni del capitolo 5 di detto titolo III, intitolato «Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale», consentono agli Stati membri di decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico di cui ai capitoli 1‑4 di questo stesso titolo III, in particolare a livello regionale o in modo parziale.

20 La sezione 1 del suddetto capitolo 5, intitolata «Attuazione a livello regionale», è composta dagli artt. 58‑63. In forza degli artt. 58, nn. 1 e 3, e 59, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003, uno Stato membro può procedere alla regionalizzazione del regime di pagamento unico ripartendo il suo massimale nazionale non individualmente tra gli agricoltori di tale Stato in base ai loro rispettivi importi di riferimento, bensì tra le varie regioni di cui è costituito il suo territorio, e distribuendo l’importo di ogni massimale regionale così ottenuto in modo forfetario a tutti gli agricoltori della regione considerata, ognuno dei quali beneficia di diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo tale massimale regionale per il numero di ettari ammissibile al beneficio dell’aiuto stabilito a livello regionale.

21 La sezione 2 di questo stesso capitolo 5, intitolata «Attuazione parziale», contiene gli artt. 64‑69. In forza delle disposizioni di tale sezione, gli Stati membri possono, a livello nazionale o regionale, mantenere in un sistema cosiddetto di «riaccoppiamento» taluni pagamenti diretti connessi alla produzione. L’art. 68 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Pagamenti per le carni bovine», prevede, a tal proposito, al suo n. 2, lett. a), sub i), primo e terzo comma, che gli Stati membri possano continuare a versare il premio per vacca nutrice alle condizioni previste dal titolo IV, capitolo 12, di questo regolamento.

22 Il suddetto titolo IV, intitolato «Altri regimi di aiuto», contiene le disposizioni applicabili a questi ultimi regimi di pagamento diretti «disaccoppiati». Incluso in tale titolo, l’art. 138 del regolamento n. 1782/2003, che rientra nel capitolo 12, intitolato «Pagamenti per le carni bovine», prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti per la carne bovina, tra cui il premio per vacca nutrice di cui agli artt. 125‑128 di detto regolamento, un animale debba essere identificato e registrato in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Le modalità di applicazione dei regimi di aiuti applicabili ai bovini

- Il regolamento (CEE) n. 3887/92

23 L’art. 10 quater del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801 (GU L 340, pag. 29; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»), stabilisce le norme applicabili in materia di riduzione degli aiuti in caso di mancato rispetto dei requisiti di registrazione dei bovini per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di aiuto. Tale articolo ha il seguente tenore:

«1. Per quanto riguarda i bovini diversi da quelli di cui all’articolo 10 ter, qualora da controlli in loco si constati che il numero di animali presenti nell’azienda ammissibili agli aiuti comunitari o ad essi pertinenti non corrisponde:

a) agli animali notificati alla base di dati informatizzata conformemente all’articolo 7 del regolamento (...) n. 820/97;

b) agli animali iscritti nel registro tenuto dall’imprenditore conformemente all’articolo 7 del regolamento (...) n. 820/97;

c) ai passaporti degli animali detenuti nell’azienda conformemente all’articolo 6 del regolamento (...) n. 820/97,

l’importo totale dell’aiuto concesso al richiedente nel quadro del regime di aiuto considerato per il periodo di 12 mesi precedenti il controllo in loco che ha dato luogo a tali risultanze viene ridotto proporzionalmente, salvo in casi di forza maggiore.

La riduzione è calcolata sulla base del numero totale di animali presenti per il regime in questione, delle registrazioni effettuate nella base di dati informatizzata conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, dei passaporti o delle iscrizioni nel registro tenuto dall’allevatore. A tale scopo si tiene conto della cifra più bassa.

(...)

3. Se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è superiore al 20% del numero di animali ammissibili accertati non viene concesso alcun premio per i dodici mesi precedenti il controllo in loco».

- Il regolamento (CE) n. 2419/2001

24 Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92 (GU L 327, pag. 11, e rettifica, GU 2002, L 7, pag. 48). A norma dell’art. 53, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2419/2001, il regolamento n. 3887/92 resta tuttavia applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che scadono anteriormente al 1° gennaio 2002.

25 Gli artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, che rientrano nel suo titolo IV, intitolato «Base per il calcolo degli aiuti, delle riduzioni e delle esclusioni», contiene norme applicabili agli accertamenti relativi alle domande di aiuto «per animali».

26 L’art. 39 di tale regolamento, intitolato «Mancato rispetto delle disposizioni relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto», al suo n. 1, primo comma, così dispone:

«Se a seguito di controllo in loco relativo agli animali che non formano oggetto di domanda vengono riscontrati casi di non conformità alle disposizioni del sistema per l’identificazione e la registrazione dei bovini, l’importo totale dell’aiuto a cui l’imprenditore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi di aiuto per i bovini, per il periodo di erogazione del premio in questione, ove del caso previa applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 38, viene ridotto di un importo da determinare sulla base della formula definita al paragrafo 2, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all’articolo 48».

27 A norma del n. 2, l’ammontare della riduzione viene determinato applicando all’importo totale degli aiuti, ai quali l’imprenditore avrebbe diritto per il periodo di erogazione dei premi in questione nel quadro dei regimi di aiuti per i bovini, un coefficiente corrispondente al rapporto tra il numero di casi di non conformità e il numero di bovini presenti nell’azienda al momento del controllo in loco, essendo tale coefficiente ponderato in modo da tener conto del numero medio di bovini presenti nell’azienda nel corso dell’anno in cui è effettuato il controllo in loco.

28 Il regolamento (CE) della Commissione 23 gennaio 2004, n. 118, che modifica il regolamento n. 2419/2001 (GU L 17, pag. 7), con il suo art. 1, punto 11, lett. a), ha aggiunto la seguente frase all’art. 39, n. 1, prima comma:

«Tuttavia l’importo dell’aiuto da ridurre non è superiore al 20% dell’importo totale [dell’aiuto] cui ha diritto l’imprenditore [per il periodo di erogazione dei premi in questione a titolo dei regimi di aiuti per i bovini]».

- Il regolamento n. 796/2004

29 Il regolamento n. 796/2004 ha abrogato il regolamento n. 2419/2001. In forza del suo art. 81, secondo comma, il regolamento n. 796/2004 si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2005.

30 Il dodicesimo, cinquantacinquesimo e cinquantaseiesimo ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004 sono formulati nel seguente modo:

«(12) Il regolamento (...) n. 1782/2003 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all’applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. Il presente regolamento deve quindi recare disposizioni in materia di gestione e di controllo che tengano conto di tutte le possibilità di scelta offerte. Tali disposizioni potranno applicarsi solo in funzione delle scelte operate dagli Stati membri.

(...)

(55) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione.

(56) Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento (...) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità».

31 Il titolo III del regolamento n. 796/2004, dedicato ai controlli, contiene un capitolo III, intitolato «Controlli relativi alla condizionalità». In tale capitolo figura l’art. 48, il cui n. 1, primo e secondo comma, lett. b) e c), prevede che ogni controllo in loco sia oggetto di una relazione, contenente più parti, redatta dall’autorità competente. Una di queste deve descrivere separatamente i controlli svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, mentre un’altra parte, detta di valutazione, deve contenere una valutazione dell’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione, con indicazione dei fattori che produrrebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

32 Il titolo IV del regolamento n. 796/2004 definisce le norme in materia di base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni.

33 Sotto tale titolo, il capitolo I, intitolato «Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità, contiene, agli artt. 57‑63, le norme applicabili a tal riguardo per quanto riguarda i premi «per animali», di cui l’art. 59 il quale determina le riduzioni e le esclusioni applicabili ai bovini oggetto di una domanda di aiuti.

34 Intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», il capitolo II di questo stesso titolo comporta, segnatamente, le seguenti disposizioni:

«Articolo 66

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (...) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.

2. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

3. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi ambiti di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

Tuttavia l’infrazione di una norma che costituisce nel contempo un requisito è considerata come un’unica infrazione.

Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve tuttavia superare il 5% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

4. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la prima ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al primo caso di infrazione al requisito o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15%, l’organismo pagatore informa l’agricoltore in questione che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che egli abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15%, come stabilito nell’ultima frase del secondo comma.

5. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, terzo comma, la riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

Articolo 67

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali

1. Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100% dell’importo complessivo in questione.

2. Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore viene escluso da tale regime per l’anno civile in questione.

In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo».

Applicazione nel tempo delle sanzioni amministrative previste dagli atti comunitari

35 L’art. 1 del regolamento n. 2988/95 prevede quanto segue:

«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

36 L’art. 2, n. 2, seconda frase, di questo stesso regolamento è formulato nei seguenti termini:

«In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».

Normativa nazionale

37 In Germania, la legge di attuazione della riforma della politica agricola comune 21 luglio 2004 (Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik) (BGBl. 2004 I, pag. 1763) dispone che il premio per vacca nutrice deve essere erogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, come parte del regime unico di pagamento di cui al titolo III del regolamento n. 1782/2003. Inoltre, tale legge procede all’attuazione regionale del regime unico di pagamento.

Causa principale e questione pregiudiziale

38 Durante il mese di maggio 2001, il sig. Jager ha chiesto all’Amt la concessione di premi per vacca nutrice per 71 bovini a titolo dell’anno 2001.

39 Con decisione 24 gennaio 2002, l’Amt ha respinto in toto tale domanda adducendo che, in occasione di un controllo in loco, erano state constatate irregolarità rientranti nella previsione dell’art. 10 quater, n. 1, del regolamento n. 3887/92, in quanto il divario riscontrato era superiore al 20% del numero di animali ammissibili.

40 In seguito ad un reclamo rimasto infruttuoso, il 25 luglio 2002, il sig. Jager ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Schwerin.

41 Nella decisione di rinvio, tale giudice osserva che, tenuto conto dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 nonché della sentenza 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken (Racc. pag. I‑6369), che sanciscono il principio di applicazione della sanzione più lieve, il regolamento n. 118/2004 sarebbe in ogni caso applicabile alla presente controversia, in quanto quest’ultimo regolamento ha introdotto, all’art. 39, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2419/2001 un limite massimo, ossia che la riduzione dell’aiuto non può oltrepassare il 20% dell’importo totale dell’aiuto al quale l’agricoltore ha diritto a titolo di regimi di aiuto ai bovini per il periodo di riferimento dei premi di cui trattasi.

42 Detto giudice considera tuttavia che il regolamento n. 796/2004, che si applica alle domande di aiuti presentate in relazione alle campagne di commercializzazione o a periodi di erogazione dei premi che iniziano il 1º gennaio 2005, è ancora più favorevole per il sig. Jager. Infatti, gli artt. 57‑63 di tale regolamento, i quali riporterebbero in gran parte le disposizioni di cui agli artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, non conterrebbero tuttavia una disposizione analoga all’art. 39 di quest’ultimo regolamento. Orbene, la mancanza di ogni sanzione sarebbe pertanto la sanzione meno rigorosa che si possa immaginare per il sig. Jager.

43 Il Verwaltungsgericht Schwerin si interroga tuttavia sulla questione se tale disposizione più favorevole si applichi al caso di specie nella causa principale, dal momento che, in Germania, dal 1º gennaio 2005 il premio per vacca nutrice è concesso come pagamento unico, di modo che le disposizioni relative ai premi «per animali» previste dagli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004 non sono più applicabili in tale Stato membro.

44 Alla luce di ciò, il Verwaltungsgericht Schwerin ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[S]e una disposizione sanzionatoria meno rigorosa (riguardante i premi per animali) sia applicabile retroattivamente anche laddove essa, in linea di principio, sia stata in vigore solo in un periodo di tempo, nel quale, nello Stato membro interessato, non erano più concessi premi per animali, ma era stato introdotto invece un regime di sostegno diretto».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari sulla portata della questione pregiudiziale

45 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004 si applichino retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di quest’ultimo regolamento, allorché le dette disposizioni del regolamento n. 796/2004 non sono applicabili ratione materiae nello Stato membro interessato.

46 Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte creata dal l’art. 234 CE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze 4 maggio 2006, causa C‑286/05, Haug, Racc. pag. I‑4121, punto 17, nonché 8 marzo 2007, causa C‑45/06, Campina, Racc. pag. I‑2089, punto 30).

47 Inoltre, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali sottoposte ad essa dal detto giudice (v. sentenze 19 novembre 2002, causa C‑304/00, Strawson e Gagg & Sons, Racc. pag. I‑10737, punto 58, nonché Campina, cit., punto 31).

48 Dalla decisione di rinvio emerge che la questione pregiudiziale si fonda sulla premessa secondo cui, per quanto riguarda l’irregolarità di cui trattasi nella causa principale, ovvero il mancato rispetto, in relazione a bovini non oggetto di domande di aiuti, delle norme d’identificazione e di registrazione previste dal regolamento n. 1760/2000, il regolamento n. 796/2004, che è entrato in vigore nel corso del procedimento principale, non prevedrebbe più la minima sanzione, contrariamente al regolamento n. 3887/92 nonché al regolamento n. 2419/2001, che ha abrogato e sostituito quest’ultimo.

49 Orbene, come fatto valere a giusto titolo dal sig. Jager, dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, tale premessa è erronea.

50 Certamente, come rilevato dal giudice del rinvio, a differenza degli artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, i quali contenevano disposizioni applicabili per quanto riguarda la base di calcolo, le riduzioni e le esclusioni relative alle domande di aiuto «per animali», gli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004, che hanno lo stesso oggetto, non contengono una disposizione analoga all’art. 39 del regolamento n. 2419/2001, il quale, al pari dell’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92 al quale è succeduto, verteva specificatamente sulla riduzione dell’importo degli aiuti per i bovini in caso di mancato rispetto, in relazione ad animali che non formano oggetto di domande di aiuti, delle norme di registrazione e di identificazione stabilite dal regolamento n. 1760/2000.

51 Tuttavia, non si può pertanto dedurre che il regolamento n. 796/2004 non contenga alcuna disposizione a tal riguardo.

52 Infatti, nell’ambito della riforma della politica agricola comune (PAC) istituita dal regolamento n. 1782/2003, di cui il regolamento n. 796/2004 precisa talune modalità d’applicazione, le norme in materia di registrazione e di identificazione dei bovini fissate dal regolamento n. 1760/2000 rientrano ormai, come risulta dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, letto in combinato disposto con l’allegato III, punto A, sub 8), di quest’ultimo, tra i criteri di gestione obbligatori che ogni beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare a titolo di condizionalità, e ciò tanto negli Stati membri che hanno adottato il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 1782/2003 quanto in quelli che hanno optato, a norma dell’art. 68 di detto regolamento, per il «riaccoppiamento» parziale dei pagamenti per la carne bovina di cui al titolo IV di questo stesso regolamento e, dunque, sia per quanto concerne i bovini non oggetto di domande di aiuto sia per quanto concerne quelli che ne sono oggetto.

53 Orbene, conformemente agli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1 del regolamento n. 1782/2003 e come emerge dal secondo ‘considerando’ di tale regolamento, la violazione delle norme relative alla condizionalità dà luogo alle riduzioni ed esclusioni enunciate agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004.

54 Di conseguenza, il mancato rispetto delle norme d’identificazione e di registrazione enunciate dal regolamento n. 1760/2000, in relazione a bovini che, come nella causa principale, non costituiscono oggetto di domanda di aiuti, rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 66 e 67, relativi alla condizionalità.

55 Per contro, gli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004, ai quali si riferisce il giudice del rinvio, non sono applicabili in una situazione come quella nella causa principale, in quanto prevedono le riduzioni e le esclusioni applicabili in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità concernenti le domande di aiuti «per animali».

56 Infatti, da un lato, come si evince dall’art. 138 del regolamento n. 1782/2003 e dall’art. 59 del regolamento n. 796/2004, tali disposizioni sono tali da trovare applicazione, in quanto regole relative alla violazione di criteri di ammissibilità, unicamente qualora i criteri in materia di identificazione e di registrazione di cui al regolamento n. 1760/2000 non vengano rispettati in relazione a bovini oggetto di domande di aiuti.

57 Dall’altro, e per la stessa ragione, come emerge dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004, tali disposizioni possono essere applicate unicamente negli Stati membri che hanno optato per il «riaccoppiamento» parziale dei pagamenti per le carni bovine, cosicché sono inapplicabili in quelli che, come la Repubblica federale di Germania, abbiano adottato fin dall’inizio il regime unico di pagamento.

58 Alla luce di quanto precede, al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile, si deve riformulare la questione posta e considerare che, con essa, detto giudice intende accertare se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 si applicano retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto a titolo dell’art. 10 quater di quest’ultimo regolamento.

Sull’interpretazione dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95

59 Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, cosicché esso deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve applicare (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69, nonché Campina, cit., punto 32).

60 Tale principio trova più particolarmente espressione all’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, norma in virtù della quale spetta alle autorità competenti applicare retroattivamente ad un comportamento costituente un’irregolarità ai sensi del n. 1 di tale articolo le modifiche successive apportate da disposizioni contenute in una normativa comunitaria settoriale che istituisce sanzioni amministrative meno rigorose (v., in tal senso, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑4559, punto 41; Gerken, cit., punto 61; Campina, cit., punto 33, e 24 maggio 2007, causa C‑45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag. I‑3997, punto 55).

61 Come già statuito dalla Corte, nel settore dei controlli e delle sanzioni delle irregolarità commesse nell’ambito del diritto comunitario, il legislatore comunitario, adottando il regolamento n. 2988/95, ha stabilito una serie di principi generali e ha richiesto che, come regola generale, tutte le normative settoriali rispettino tali principi (v., in tal senso, sentenza 16 marzo 2006, causa C‑94/05, Emsland‑Stärke, Racc. pag. I‑2619, punto 50, nonché giurisprudenza ivi citata).

62 Occorre dunque verificare se le condizioni enunciate ai punti 60 della presente sentenza siano soddisfatte in circostanze quali quelle ricorrenti nella causa principale.

63 A tal riguardo occorre in primo luogo constatare che, in relazione ai bovini non oggetto di domande di aiuti, il mancato rispetto delle norme di identificazione e di registrazione istituite dal regolamento n. 1760/2000, al quale l’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92 è applicabile ratione temporis nella causa principale, costituisce un’«irregolarità» ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, qualora tale violazione del diritto comunitario sia atta a recare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (v., per analogia, sentenza Gerken, cit., punto 49).

64 In secondo luogo, occorre rilevare che un’esclusione totale dal beneficio del regime di aiuti «per animali» di cui trattasi, ai sensi dell’art. 10 quater, n. 3, del regolamento n. 3887/92, per il periodo di dodici mesi precedente il controllo, come quella inflitta nella causa principale, costituisce, in tutta evidenza, una «sanzione amministrativa» a norma dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 (v., in tal senso, sentenze 16 maggio 2002, causa C‑63/00, Schilling e Nehring, Racc. pag. I‑4483, punti 26 e 27, nonché Gerken, cit., punto 50; v. parimenti, per analogia, citate sentenze National Farmers’ Union e a., punto 40, nonché Haug, punto 21).

65 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se tale regime sanzionatorio sia stato oggetto di una «modifica successiva» ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, giova rammentare che, in seguito all’introduzione della domanda di aiuti «per animali» di cui trattasi nella causa principale, il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 2419/2001.

66 Come rilevato dallo stesso giudice del rinvio, e come è stato ammesso altresì da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, l’art. 39, n. 1, di quest’ultimo regolamento, il quale nella sua versione modificata dall’art. 1, punto 11, lett. a), del regolamento n. 118/2004 ha introdotto un limite massimo alla riduzione applicabile in caso di mancato rispetto delle norme in materia di identificazione e di registrazione enunciate dal regolamento n. 1760/2000, in relazione a bovini non oggetto di domande di aiuti, costituisce una tale «modifica successiva» del regime sanzionatorio definito dall’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92. Infatti, detto art. 39, n. 1, che è stato sostituito dal suddetto art. 10 quater, ha lo scopo, nell’ambito dei regimi di aiuti per i bovini istituito dal regolamento n. 1254/1999, di circoscrivere l’intensità delle sanzioni applicabili a tale irregolarità (v., per analogia, sentenza Campina, cit., punti 36‑38).

67 I suddetti interessati sono invece in disaccordo sulla questione se il regime sanzionatorio delineato dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004, entrato in vigore dopo il regolamento n. 118/2004, costituisca altresì una «modifica successiva», ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.

68 La Commissione fa valere che l’applicazione di quest’ultima disposizione implica una valutazione modificata del legislatore comunitario rispetto all’irregolarità di cui trattasi. Orbene, essa rileva, alla stregua dell’Amt e del governo ellenico, che il regolamento n. 796/2004 ha completamente ristrutturato e adattato le disposizioni in materia di sanzioni ai requisiti modificati del regime unico di pagamento e della condizionalità istituiti dal regolamento n. 1782/2003. Né i ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004 né il contesto generale di quest’ultimo autorizzerebbero di giungere alla conclusione secondo cui le sanzioni contemplate dagli artt. 66 e 67 di detto regolamento sarebbero state adottate al fine di sanzionare in futuro in modo meno rigoroso talune irregolarità commesse in vigenza della normativa anteriore.

69 Il sig. Jager ritiene, invece, che l’applicazione del regolamento n. 796/2004 non possa essere esclusa fin da subito per il solo motivo che quest’ultimo s’inscrive nell’ambito della riforma della PAC. Nei limiti del possibile, spetterebbe, infatti, al giudice del rinvio nonché alle autorità nazionali competenti prendere in considerazione detto regolamento al fine di determinare, mediante un calcolo comparativo effettuato in base ai dati propri della controversia principale, se gli artt. 66 e 67 di quest’ultimo conducano ad una sanzione meno rigorosa di quella riguardante l’irregolarità riscontrata.

70 A tal proposito si deve però notare che, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 71‑73 delle sue conclusioni, il regime sanzionatorio istituito agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non ha lo scopo di modificare la natura o l’intensità delle sanzioni applicabili nell’ambito del regime di aiuti per i bovini posto in essere dal regolamento n. 1254/1999, bensì è unicamente inteso ad adattare queste ultime, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento n. 1782/2003, al nuovo contesto normativo risultante dalla riforma della PAC introdotta da quest’ultimo regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime sanzionatorio applicabile al regime di aiuti di cui trattasi, alla luce dei principi che sono alla base di tale riforma. Il regime istituito dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non riflette pertanto un mutamento nella valutazione del legislatore comunitario in ordine all’adeguatezza delle sanzioni rispetto alla gravità dell’irregolarità in questione.

71 Infatti, come emerge, in particolare, dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, dal secondo e ventiquattresimo ‘considerando’ di detto regolamento, nonché dal cinquantacinquesimo e cinquantaseiesimo ‘considerando’del regolamento n. 796/2004, il regime di riduzioni e di esclusioni applicabile in materia di condizionalità è preordinato al fine di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa comunitaria esistente nei vari settori di detta condizionalità al fine di integrare nella PAC le norme relative, in particolare, alla sanità pubblica e alla salute degli animali, all’ambiente e al benessere degli animali.

72 Certamente, come rilevato all’udienza dalla stessa Commissione, gli artt. 10 quater del regolamento n. 3887/92 e 39, n. 1, del regolamento n. 2419/2001, come modificato dal regolamento n. 118/2004, allorquando prevedono l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme di identificazione e di registrazione poste in essere dal regolamento n. 1760/2000 in relazione ai bovini non oggetto di domande di aiuto, possono essere considerati come preordinati ad un fine analogo alla condizionalità.

73 Tuttavia, è giocoforza constatare che, in seguito alla riforma della PAC, l’osservanza di queste stesse norme si inserisce ormai in un contesto normativo fondamentalmente diverso, il quale prevede un sistema di sostegno non più alla produzione bensì al produttore, sotto forma di un pagamento unico subordinato all’osservanza di una serie di norme in settori come la sanità pubblica e la salute degli animali, l’ambiente e il benessere degli animali. Così, dette norme rientrano ora in un sistema globale in cui, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, da una parte, si impongono all’insieme dei beneficiari di pagamenti diretti in quanto norme comuni applicabili a tutti i regimi di aiuti contemplati da tale regolamento e, pertanto, oltre l’ambito dei soli regimi di aiuti per i bovini e, dall’altra, costituiscono solo determinate norme da osservare a titolo di condizionalità.

74 Alla luce di tale obiettivo, il legislatore comunitario è stato indotto ad adottare il regime delle riduzioni e delle esclusioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme d’identificazione e di registrazione dei bovini poste in essere con il regolamento n. 1760/2000 per quanto riguarda sia la base della sanzione sia l’importo di quest’ultima, onde evitare una discordanza con le norme relative alla condizionalità istituite nel frattempo con il regolamento n. 1782/2003.

75 Pertanto, per quanto riguarda la base della sanzione, tali norme di identificazione e di registrazione dei bovini, giacché d’ora in poi fanno parte delle norme comuni che ogni beneficiario di pagamenti diretti deve rispettare, le riduzioni e le esclusioni applicabili in caso di mancato rispetto di dette norme, come quelle di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004, non si applicano più unicamente agli importi percepiti a titolo di regimi di aiuti per i bovini, bensì, come disposto dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, all’importo totale dei pagamenti diretti contemplati da quest’ultimo regolamento.

76 A tal proposito occorre altresì rilevare che l’importo totale dei pagamenti diretti concessi nell’ambito dell’attuazione della riforma della PAC non corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti ricevuti nell’ambito della normativa applicabile anteriormente ad essa.

77 Infatti, come emerge dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, l’importo totale dei pagamenti diretti sulla base del quale sono determinate le riduzioni stabilite dal regolamento n. 796/2004 è soggetto alla modulazione prevista dall’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 nonché, ove occorra, alla disciplina finanziaria di cui all’art. 11 di quest’ultimo.

78 Inoltre, può incidere su tale importo totale la scelta concessa agli Stati membri, a norma degli artt. 58‑63 del regolamento n. 1782/2003, di procedere, al pari della Repubblica federale di Germania, alla regionalizzazione del regime unico di pagamento, in quanto una siffatta regionalizzazione implica una determinazione forfetaria del pagamento unico in favore dei beneficiari stabiliti nelle regioni interessate.

79 Per quanto riguarda l’importo della sanzione, poiché le norme di identificazione e di registrazione dei bovini stabilite dal regolamento n. 1760/2000 costituiscono ormai solo determinate norme da rispettare a titolo della condizionalità, tale importo non consiste più in una riduzione automatica dell’aiuto, se necessario con un massimale, stabilita in funzione del numero di casi di non conformità in relazione al numero di animali presenti nell’azienda agricola, ma risulta dall’applicazione di percentuali di riduzione predefiniti, di cui varia l’intensità, conformemente all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, a seconda della gravità, portata, durata e frequenza di ogni caso di non conformità e sulla base del quale le autorità competenti, dopo aver stabilito, ai sensi dell’art. 48, n. 1, lett. c), del regolamento n. 796/2004, una valutazione dell’importanza dei casi di non conformità, tenuto conto di ogni norma relativa alla condizionalità, possono decidere di diminuire o di aumentare la percentuale della riduzione, ovvero di non imporre alcuna riduzione.

80 Peraltro, in forza dell’art. 66, n. 3, del regolamento n. 796/2004, qualora vengano constatati più casi di non conformità rientranti in vari ambiti soggetti alla condizionalità, le percentuali di riduzione afferenti a ogni caso sono addizionate nei limiti di un determinato massimale.

81 Orbene, poiché, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1782/2003, le norme ormai imposte a titolo di condizionalità diverse da quelle in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, poste in essere dal regolamento n. 1760/2000, non facevano parte delle condizioni da rispettare in materia di concessione degli aiuti per i bovini e, pertanto, non erano oggetto di controlli esercitati dalle autorità competenti, la loro violazione non poteva essere constatata da queste ultime ai fini dell’applicazione di sanzioni in ordine a tali aiuti.

82 Ciò posto, occorre constatare che il regime sanzionatorio previsto agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004, essendo direttamente e strettamente connesso con la riforma della PAC introdotta con il regolamento n. 1782/2003, non può, a pena di snaturare il regime della condizionalità quale concepito dal legislatore comunitario nell’ambito di detta riforma, essere trasposto ad un caso di inosservanza delle dette norme d’identificazione e di registrazione dei bovini rientranti ratione temporis nella previsione del regolamento n. 3887/92.

83 Conseguentemente, senza che ci sia bisogno di esaminare se l’applicazione, presumendola possibile, delle disposizioni di tale regime sanzionatorio o, ove occorra, di alcune di loro implicherebbe una sanzione amministrativa meno rigorosa in una situazione come quella del sig. Jager, si deve concludere che, poiché detto regime non costituisce una «modifica successiva» ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, del regime sanzionatorio contemplato dal regolamento n. 2419/2001, quale modificato dal regolamento n. 118/2004, esso non può essere invocato in un contesto come quello della causa principale.

84 Per contro, come rilevato dallo stesso giudice del rinvio e come ammesso da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, in un contesto del genere, il sig. Jager può fare valere l’art. 39, n. 1, del regolamento n. 2419/2001, nella sua versione risultante dal regolamento n. 118/2004. Infatti, tale disposizione, che, come constatato al punto 66 della presente sentenza, costituisce una siffatta «modifica successiva» di cui all’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92, comporta un regime di sanzioni meno rigorose di quelle enunciate in quest’ultima disposizione per il fatto di aver istituito, in particolare, un limite massimo alla riduzione applicabile. Spetta quindi al giudice del rinvio applicare retroattivamente al sig. Jager le disposizioni di detto art. 39, n. 1.

85 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di detto regolamento.

Sulle spese

86 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di detto regolamento.

Firme

 


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