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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06
ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Libero accesso dei
terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica -
Art. 20, n. 1 Direttiva 2003/54/CE. L'art. 20, n. 1, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione
come l'art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa
all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla
gestione razionale dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts- und
Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], che dispensa taluni gestori
di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di concedere ai
terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati
in una zona operativa che costituisce un'area geografica unitaria e che sono
utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno
di una determinata impresa e verso imprese collegate. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06
PROCEDURE E VARIE - Pronuncia di compatibilità di norme del diritto
interno con il diritto comunitario - Giurisdizione. Non spetta alla
Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con il
diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo
tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto
comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per
pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (v., in particolare,
sentenze 21/09/2000, causa C‑124/99, Borawitz; 8/06/2006, causa C‑60/05, WWF
Italia, e 24/01/2008, causa C‑257/06, Roby Profumi). CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06
PROCEDURE E VARIE - Giudice nazionale - Necessità di una decisione
pregiudiziale - Rilevanza delle questioni - Valutazione del Giudice e della
Corte CE. Spetta al solo giudice nazionale, che è investito della
controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle circostanze particolari della
controversia, sia la necessità di una decisione pregiudiziale ai fini della
pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso
sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15/12/1995, causa
C‑415/93, Bosman, e 15/06/2006, causa C‑466/04, Acereda Herrera). Tuttavia,
la Corte può respingere una questione pregiudiziale posta da un giudice
nazionale solo qualora appaia manifesto che l'interpretazione o la
valutazione della validità di una norma comunitaria, richiesta dal giudice
nazionale, non ha nessun rapporto con le circostanze concrete o l'oggetto
della causa principale ovvero quando il problema è di natura ipotetica (v.
sentenze citate). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III,
22/05/2008, Proc. C‑439/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 maggio 2008 (*)
«Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art.
20, n. 1 - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di
distribuzione di energia elettrica»
Nel procedimento C‑439/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Dresden
(Germania), con decisione 17 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il
24 ottobre 2006, nella controversia in materia di gestione dell'energia
citiworks AG
con l'intervento di:
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als
Landesregulierungsbehörde,
Flughafen Leipzig/Halle GmbH,
Bundesnetzagentur,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha
Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 20 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la citiworks AG, dall'avv. C. Haellmigk, Rechtsanwalt;
- per il Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als
Landesregulierungsbehörde, dal sig. R. Huber, in qualità di agente;
- per la Flughafen Leipzig/Halle GmbH, dagli avv.ti R. Wagner e J. Kloos,
Rechtsanwälte;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di
agenti;
- per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka‑Tamecka, in qualità
di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di
agente, assistita dal sig. A. Henshaw, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 13 dicembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE (GU L 176, pag. 37).
2 La domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avente ad
oggetto il ricorso proposto dalla citiworks AG (in prosieguo: la «citiworks»)
avverso la decisione con cui il Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde (Ministero
dell'Economia e del Lavoro del Land Sassonia, nella sua qualità di
autorità di regolamentazione competente a livello del Land; in
prosieguo: l'«autorità di regolamentazione»), ha qualificato come
«sistema di approvvigionamento privato» ai sensi dell'art. 110, n. 1,
punto 1, della legge 7 luglio 2005 relativa all'approvvigionamento di
energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale
dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz),
BGBl. 2005 I, pag. 1970; in prosieguo: l'«EnWG»], il sistema di
approvvigionamento energetico gestito dalla Flughafen Leipzig/Halle GmbH
(in prosieguo: la «FLH»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 A termini dell'art. 1 della direttiva n. 2003/54:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la
trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica.
Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore
dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure
da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni
nonché nella gestione dei sistemi».
4 Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo ed il ventiseiesimo
‘considerando' della direttiva 2003/54 recitano quanto segue:
«(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi
e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal
trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato
completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta
dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
(5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno
pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle
questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai
differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.
(6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia
fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi
ragionevoli.
(7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di
fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi
di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore
di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o
più imprese.
(...)
(26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un
elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in
essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli
Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune,
della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e
di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È
importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere
interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e
fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria».
5 L'art. 2 della direttiva 2003/54, rubricato «Definizioni», così
recita:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
3) “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema
interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della
consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la
fornitura;
4) “gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o
giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di
assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
5) “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di
distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai
clienti, ma non comprendente la fornitura;
6) “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o
giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di
assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
7) “clienti”: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
8) “clienti grossisti”: qualsiasi persona fisica o giuridica che
acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o
all'esterno del sistema in cui è stabilita;
9) “clienti finali”: i clienti che acquistano energia elettrica per uso
proprio;
(...)
19) “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica
ai clienti;
(...)
26) “piccolo sistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a
3000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del suo consumo annuo è ottenuto
dall'interconnessione con altri sistemi;
27) “microsistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 500
GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;
(…)».
6 L'art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54, rubricato «Obblighi relativi
al servizio pubblico e tutela dei consumatori», prevede quanto segue:
«8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni
degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione
osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che
incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e
nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente
compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi
della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti
dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86
del trattato».
7 L'art. 20 della detta direttiva, rubricato «Accesso dei terzi», così
recita:
«1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso
dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su
tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato
obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli
Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo,
siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente
all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste
ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata
in vigore
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può
rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto
deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo
3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga
rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di
distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per
rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere
tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del
rilascio dell'informazione».
8 L'art. 26 della direttiva medesima, rubricato «Deroghe», così prevede:
«1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente
direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la
gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe
alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, (...), per
quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della
capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione.
Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri
delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della
riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. (...)
(...)».
La normativa nazionale
9 L'EnWG è stato adottato per trasporre la direttiva 2003/54.
10 L'art. 3, punti 16 e 17, di tale legge definisce i sistemi di
approvvigionamento energetico come «sistemi di approvvigionamento di
energia elettrica e gas che passano per uno o più piani di tensione o
livelli di pressione» e i sistemi di approvvigionamento energetico
destinati all'approvvigionamento generale come «sistemi di
approvvigionamento che sono destinati alla distribuzione di energia ai
terzi e che, per le loro dimensioni, non sono a priori destinati
esclusivamente all'approvvigionamento di consumatori finali determinati
o identificabili al momento della costruzione del sistema, ma che, in
linea di principio, possono approvvigionare tutti i consumatori finali».
11 L'art. 3, punto 18, della stessa legge definisce l'impresa che
gestisce sistemi di approvvigionamento energetico come ogni persona
fisica o giuridica che gestisca un sistema di approvvigionamento
energetico.
12 La parte 3 dell'EnWG comprende, in particolare, gli artt. 20 e 21.
Detto art. 20, al n. 1, prima frase, prevede che i gestori di sistemi di
approvvigionamento energetico «devono garantire a chiunque l'accesso al
sistema sulla base di criteri oggettivi e senza discriminazioni; essi
sono altresì tenuti a pubblicare su internet le condizioni di accesso al
sistema, compresi i contratti tipo e le tariffe».
13 L'art. 21, n. 1, dell'EnWG, così recita:
«Le condizioni e le tariffe per l'accesso al sistema devono essere
ragionevoli, non discriminatorie, trasparenti e non meno favorevoli
rispetto a quelle che, effettivamente o a fini di calcolo, i gestori di
reti di approvvigionamento energetico applicano e impongono in
situazioni analoghe a fronte di prestazioni rese all'interno della loro
impresa o fornite ad imprese collegate o associate».
14 L'art. 110, n. l, dell'EnWG disciplina i requisiti per conseguire lo
status di sistema di approvvigionamento privato ed enuncia le
conseguenze giuridiche di tale status come segue:
«Le parti 2 e 3, nonché gli artt. 4, 52 e 92 della presente legge non si
applicano alla gestione di sistemi di approvvigionamento energetico
1. ubicati in una zona operativa che costituisce un'area geografica
unitaria e utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di
energia all'interno di una determinata impresa o verso imprese collegate
ai sensi dell'art. 3, punto 38, della presente legge;
2. ubicati in un'area privata che costituisce un'area geografica
unitaria e utilizzati dal gestore di rete o da un suo mandatario per
l'approvvigionamento di energia di consumatori finali definibili da un
comune obiettivo preminente a carattere commerciale,
a) che va oltre un mero rapporto di locazione e di affitto e
b) per il cui perseguimento costituirebbe un inammissibile aggravio
l'applicazione delle disposizioni menzionate nella parte introduttiva
del presente paragrafo,
o
3. ubicati in un'area geografica strettamente unitaria e utilizzati
principalmente a fini di auto-approvvigionamento,
purché il sistema di approvvigionamento energetico non sia destinato
all'approvvigionamento generale di energia ai sensi dell'art. 3, punto
17, della presente legge e il gestore della rete delimitata o un suo
mandatario disponga delle risorse umane, tecniche ed economiche per
assicurare il funzionamento a lungo termine del sistema in conformità
delle disposizioni della presente legge».
Causa principale e questione pregiudiziale
15 La citiworks è una società di diritto tedesco che esercita
un'attività di approvvigionamento di energia. Dall'inizio dell'anno
2004, essa fornisce elettricità all'antenna della DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH, situata nell'area dell'aeroporto di Leipzig/Halle.
Quest'ultima società appartiene al 100% allo Stato federale ed è
incaricata del controllo del traffico aereo in Germania.
16 La FLH è la società che gestisce l'aeroporto di Leipzig/Halle. In
tale contesto, essa gestisce un sistema di approvvigionamento di energia
mediante il quale provvede al proprio fabbisogno di energia elettrica e
a quello di altre 93 imprese stabilite nell'area dell'aeroporto (in
prosieguo: il «sistema oggetto della causa principale»). Nel 2004, tale
sistema ha fornito un volume complessivo di energia elettrica pari,
approssimativamente, a 22 200 MWh, di cui l'85,4% era stato consumato
dalla stessa FLH.
17 La FLH ha chiesto che il sistema oggetto della causa principale sia
riconosciuto quale sistema di approvvigionamento privato ai sensi
dell'art. 110 dell'EnWG. Nel contesto dell'istruzione di tale domanda,
l'autorità di regolamentazione, in data 20 gennaio 2006, ha invitato la
citiworks ad intervenire nel procedimento.
18 Con decisione del 12 luglio 2006, l'autorità di regolamentazione ha
accolto la domanda della FLH. La citiworks ha proposto ricorso avverso
tale decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Dresden.
19 Dinanzi a tale giudice, la citiworks ha dedotto che l'art. 110 dell'EnWG
è incompatibile con l'art. 20 della direttiva 2003/54.
20 Pertanto, l'Oberlandesgericht Dresden ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'[EnWG] sia compatibile con l'art.
20, n. 1, della direttiva (...) 2003/54 (...) nei limiti in cui, in base
alle condizioni stabilite all'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG, una
cosiddetta “rete operativa” è esclusa dall'applicazione delle
disposizioni generali sull'accesso al sistema (artt. 20‑28a dell'EnWG),
anche nell'ipotesi in cui il libero accesso al detto sistema non
comporti alcun inammissibile aggravio».
Sulla questione pregiudiziale
21 In via preliminare, occorre ricordare che, nell'ambito di un rinvio
pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di
norme del diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia
competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi di
interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a
consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa
per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenze 21 settembre
2000, causa C‑124/99, Borawitz, Racc. pag. I‑7293, punto 17; 8 giugno
2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I‑5083, punto 18, e 24
gennaio 2008, causa C‑257/06, Roby Profumi, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 11).
22 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l'art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 vada interpretato nel senso che
osta ad una disposizione quale l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG, che
dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico
dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi
argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce
un'area geografica unitaria e che sono principalmente utilizzati per
provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata
impresa e verso imprese collegate senza che risulti accertato che il
libero accesso dei terzi a tali sistemi comporterebbe inammissibili
aggravi.
Osservazioni presentate alla Corte
23 La citiworks ritiene che l'art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 sia
in contrasto con l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG. Infatti, uno dei
principali obiettivi di tale direttiva sarebbe quello di garantire ai
fornitori di energia il diritto di accedere liberamente ai sistemi di
approvvigionamento energetico in modo da consentire ai clienti la libera
scelta dei fornitori.
24 La disposizione nazionale che deroga al principio del libero accesso
dei terzi ai sistemi di approvvigionamento energetico sarebbe in
contrasto con tale obiettivo. Nessuna disposizione della direttiva
2003/54 consentirebbe agli Stati membri di stabilire liberamente in
quali situazioni essi possano derogare a tale principio.
25 La citiworks fa valere, inoltre, che l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG
opera automaticamente quando sono soddisfatti i requisiti che esso
prevede.
26 In limine, la FLH sostiene l'irricevibilità della questione proposta
in quanto essa avrebbe carattere ipotetico. Nella detta questione,
infatti, ci si riferirebbe ad una formulazione dell'art. 110, n. 1,
punto 1, dell'EnWG che non corrisponde alla realtà, atteso che tale
disposizione non si riferisce al concetto di «inammissibile aggravio».
Inoltre, tale questione non sarebbe rilevante ai fini della soluzione
della controversia principale.
27 Nel merito, la FLH, l'autorità di regolamentazione, nonché i governi
tedesco e del Regno Unito ritengono che il sistema oggetto della causa
principale non costituisca né un sistema di trasmissione né un sistema
di distribuzione e che, pertanto, non ricada nella sfera di applicazione
della direttiva 2003/54. Un sistema siffatto sarebbe un sistema interno
creato dalle società allo scopo di provvedere al proprio fabbisogno di
energia, che avrebbe un consumo limitato e che non inciderebbe sulla
concorrenza. L'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG costituirebbe la
semplice espressione del potere discrezionale di cui godeva il
legislatore tedesco allorché ha recepito la direttiva 2003/54. A ciò si
aggiunge che la fornitura di elettricità sarebbe accessoria rispetto
all'attività principale della FLH, che consiste nella gestione di un
aeroporto.
28 Il governo tedesco sostiene che il sistema oggetto della causa
principale costituisce un «impianto gestito dal cliente» che
distribuisce energia all'interno di un impianto chiuso. L'impresa che lo
gestisce non sarebbe assoggettata agli obblighi imposti dalla direttiva
2003/54 ai gestori di sistemi di distribuzione.
29 Il governo polacco ritiene che l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG
sia incompatibile con la direttiva 2003/54. Sussisterebbe, in tale
direttiva, un sistema di deroghe connesse a circostanze particolari, che
esclude deroghe aventi carattere generale.
30 La Commissione sostiene che l'art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54
osta all'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG. Infatti, il sistema oggetto
della causa principale costituirebbe un sistema di distribuzione ai
sensi della detta direttiva e la libertà di accesso a tale sistema
dovrebbe essere pertanto garantita. La Commissione ricorda che il
principio del libero accesso dei terzi ai sistemi di approvvigionamento
energetico è essenziale e che le deroghe a tale principio sono ammesse
solo in situazioni chiaramente definite. A tal fine, la dimensione del
sistema rileva ai soli fini delle questioni relative alla separazione
giuridica tra gestori di sistemi di distribuzione, come emerge dall'art.
15, n. 2, della direttiva 2003/54.
Soluzione della Corte
Sulla ricevibilità
31 Secondo costante giurisprudenza, spetta al solo giudice nazionale,
che è investito della controversia e che deve assumersi la
responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla
luce delle circostanze particolari della controversia, sia la necessità
di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria
sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte
(v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman,
Racc. pag. I‑4921, punto 59, e 15 giugno 2006, causa C‑466/04, Acereda
Herrera, Racc. pag. I‑5341, punto 47).
32 La Corte può respingere una questione pregiudiziale posta da un
giudice nazionale solo qualora appaia manifesto che l'interpretazione o
la valutazione della validità di una norma comunitaria, richiesta dal
giudice nazionale, non ha nessun rapporto con le circostanze concrete o
l'oggetto della causa principale ovvero quando il problema è di natura
ipotetica (v. sentenze citate supra Bosman, punto 61, e Acereda Herrera,
punto 48).
33 Nella controversia oggetto della causa principale, il giudice
nazionale è adito di una contestazione di un fornitore di energia
elettrica che fa valere che l'art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54,
osta ad una disposizione di diritto nazionale che dispensa taluni
gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di
concedere ai terzi il libero accesso al loro sistema.
34 Secondo tale giudice, la disposizione di diritto nazionale di cui è
causa prevede che la detta deroga si applichi a sistemi di
approvvigionamento energetico senza essere subordinata alla sussistenza
di inammissibili aggravi, mentre tale condizione è presente per le reti
di servizio previste dall'art. 110, n. 1, punto 2, dell'EnWG.
35 Il giudice del rinvio si chiede, di conseguenza, se l'art. 20, n. 1,
della direttiva 2003/54 osti a tale regime derogatorio che dispensa
dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a taluni sistemi di
approvvigionamento energetico senza che si tenga conto delle capacità
tecniche di tali reti.
36 Ne consegue che la questione sollevata è pertinente, non è ipotetica
e, pertanto, è ricevibile.
Nel merito
37 Al fine di risolvere la questione sollevata, occorre interpretare
l'art. 20 della direttiva 2003/54 alla luce degli obiettivi della
direttiva stessa e delle sue disposizioni, al fine di verificare se il
sistema oggetto della causa principale ricada nella sfera di
applicazione di tale direttiva e se detto art. 20 osti ad una
disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG, che dispensa
dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a taluni sistemi di
approvvigionamento energetico.
38 Occorre ricordare che la direttiva 2003/54 ha abrogato e sostituito
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996,
96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20). Dal primo e dal secondo
‘considerando' della direttiva 2003/54 risulta che essa è stata adottata
in ragione delle lacune sussistenti, per pervenire alla creazione di un
mercato interno dell'energia elettrica successivamente all'attuazione
della direttiva 96/92. L'obiettivo della direttiva 2003/54, pertanto,
consiste nel miglioramento di tale mercato.
39 Secondo il quinto ‘considerando' della direttiva 2003/54, uno dei
principali ostacoli al conseguimento di un mercato interno pienamente
operativo e competitivo è connesso alle questioni di accesso alla rete,
alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del
mercato tra i vari Stati membri.
40 Il sesto e il settimo ‘considerando' della stessa direttiva precisano
che l'accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi
ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed
è di fondamentale importanza per completare il mercato interno
dell'energia elettrica.
41 La direttiva 96/92 prevedeva, agli artt. 16‑20, un sistema di accesso
negoziato alla rete di trasmissione e di distribuzione dell'elettricità.
Il legislatore comunitario ha deciso di porre fine a tale sistema al
fine di migliorare l'apertura nel mercato interno dell'elettricità, come
risulta dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 13
marzo 2001 [COM(2001) 125 def., GU C 240 E, pag. 60].
42 Occorre ricordare, in proposito, che la Corte, nel contesto
dell'interpretazione degli artt. 7, n. 5, e 16 della direttiva 96/92, ha
sottolineato il carattere generale del principio di non discriminazione
tra gli utenti della rete (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2005,
causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punti 42‑46).
43 Il quarto ‘considerando' della direttiva 2003/54 ricorda che un
mercato completamente aperto deve consentire al consumatore la libera
scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri
clienti. Come correttamente sottolineato dall'avvocato generale al
paragrafo 72 delle sue conclusioni, i due suddetti diritti sono
necessariamente collegati. Infatti, se ai clienti dev'essere consentito
di scegliere liberamente i fornitori, è necessario che i fornitori
abbiano il diritto di accedere ai diversi sistemi di trasmissione e di
distribuzione che trasportano l'elettricità ai clienti.
44 Alla luce delle suesposte considerazioni, il libero accesso ai terzi
alla rete di trasmissione e di distribuzione costituisce una delle
misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per
completare il mercato interno dell'elettricità.
45 Il principio del libero accesso si applica, ai sensi dell'art. 20, n.
1, della direttiva 2003/54, ai sistemi di trasmissione e di
distribuzione dell'elettricità. L'art. 2, punti 3 e 5, della stessa
direttiva, contiene le definizioni delle nozioni di «trasmissione» e di
«distribuzione». La trasmissione è definita come trasporto di energia
elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione o ad alta
tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori. La
distribuzione è il trasporto di energia elettrica su sistemi di
distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai
clienti. La trasmissione e la distribuzione non comprendono la
fornitura. La nozione di «fornitura» è definita all'art. 2, punto 19,
della direttiva 2003/54 come la vendita di energia elettrica ai clienti.
46 Da tali definizioni risulta, da una parte, che un sistema di
trasmissione è un sistema interconnesso che serve ad inoltrare corrente
elettrica ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della
consegna ai clienti finali o ai distributori e, d'altra parte, che un
sistema di distribuzione è un sistema che serve ad inoltrare corrente
elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti
grossisti o a clienti finali.
47 Secondo talune delle osservazioni presentate alla Corte, il sistema
oggetto della causa principale non sarebbe né un sistema di trasmissione
né un sistema di distribuzione e non ricadrebbe, pertanto, nella sfera
di applicazione della direttiva 2003/54. Infatti, da un canto, esso
costituirebbe un sistema interno privato e non inciderebbe sulla
concorrenza in ragione del suo limitato consumo e, dall'altro, la
gestione di tale sistema costituirebbe solo un'attività accessoria
rispetto all'attività principale di gestione dell'aeroporto.
48 Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura dei sistemi di
trasmissione e di distribuzione ai sensi della direttiva 2003/54 e la
quantità di energia elettrica trasportata da detti sistemi, occorre
rilevare che solo la tensione di tale energia elettrica costituisce il
criterio distintivo tra la trasmissione e la distribuzione.
49 Infatti, ai sensi dell'art. 2, punti 3 e 5, di tale direttiva, un
sistema di trasmissione riguarda l'energia elettrica ad altissima
tensione e ad alta tensione e un sistema di distribuzione garantisce il
trasporto di energia elettrica ad alta, media e bassa tensione. La
direttiva 2003/54 si riferisce al consumo di elettricità esclusivamente
per definire le nozioni di «piccolo sistema isolato» e di «microsistema
isolato», che giustificano la concessione di deroghe a taluni obblighi
previsti da tale direttiva. Il legislatore comunitario, pertanto, non ha
inteso escludere taluni sistemi di trasmissione o di distribuzione dalla
sfera di applicazione della direttiva 2003/54 in ragione delle loro
dimensioni o del loro consumo di energia elettrica.
50 Occorre sottolineare che l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG non
definisce i sistemi che ricadono nella sua sfera di applicazione in
ragione del loro consumo di energia elettrica. Tale disposizione,
infatti, concerne sistemi «ubicati in una zona operativa che costituisce
un'area geografica unitaria e utilizzati principalmente per provvedere
al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa o verso
imprese collegate».
51 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gestione e la finalità dei
sistemi di trasmissione e di distribuzione, la direttiva 2003/54
precisa, per entrambi i tipi di sistemi, che l'energia elettrica è
trasportata per la fornitura, senza comprendere la fornitura stessa, e
che il gestore è responsabile della gestione, della manutenzione e dello
sviluppo del sistema in una data zona, al fine di assicurare la capacità
a lungo termine del sistema.
52 Peraltro, ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2003/54, i
proprietari o i responsabili dei sistemi di distribuzione designano uno
o più gestori di tali sistemi. Non risulta, né da tale disposizione, né
da alcuna altra disposizione della stessa direttiva, che solo le imprese
che esercitano attività di gestione di sistemi di distribuzione a titolo
principale sono obbligate a concedere libero accesso ai sistemi.
53 Occorre sottolineare, sotto questo profilo, che l'art. 110, n. 1,
punto 1, dell'EnWG non fornisce alcuna precisazione quanto al carattere
principale o accessorio, per il gestore, dell'attività di gestione del
sistema di approvvigionamento di energia elettrica, per definire i
sistemi che ricadono nella sua sfera di applicazione.
54 Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte
risulta che il sistema oggetto della causa principale fornisce energia
elettrica alla FLH stessa e ad altre 93 società, tutte situate nella
zona dell'aeroporto di Leipzig/Halle. Il consumo di tale sistema per il
2004 è stato di 22 200 MWh, di cui 3 800 MWh sono stati consumati da
società diverse dalla FLH. Secondo la decisione di rinvio, era previsto
che la quota di consumo di tali società sarebbe arrivata a 8 000 MWh per
il 2007. Ne consegue che la FLH non gestisce un sistema di trasmissione,
atteso che l'energia elettrica trasportata non è ad altissima tensione o
ad alta tensione, ma gestisce un sistema che trasporta energia elettrica
a fini di forniture ai clienti e che va analizzato nel contesto del
sistema di distribuzione di elettricità ai sensi dell'art. 2, punto 5,
della direttiva 2003/54.
55 L'art. 20, n. 1, di tale direttiva lascia agli Stati membri l'onere
di adottare le misure necessarie per l'attuazione di un sistema di
accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione. Ne
consegue che, conformemente all'art. 249 CE, gli Stati membri sono
competenti quanto alla forma e ai mezzi da adoperare per conseguire tale
attuazione. In considerazione dell'importanza del principio del libero
accesso ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, tale margine di
discrezionalità non li autorizza, tuttavia, a eludere detto principio,
fatte salve le ipotesi in cui la direttiva 2003/54 prevede eccezioni o
deroghe.
56 Pertanto, solo nell'ipotesi in cui una disposizione come l'art. 110,
n. 1, punto 1, dell'EnWG ricadesse nella sfera di applicazione di tali
eccezioni o deroghe, essa sarebbe compatibile con la direttiva 2003/54.
57 In primo luogo, l'art. 20, n. 2, della direttiva 2003/54 prevede che
un gestore del sistema di distribuzione possa rifiutare l'accesso al suo
sistema ove manchi della necessaria capacità, con riserva che motivi e
giustifichi tale rifiuto. Detta possibilità di negare l'accesso al
sistema va valutata, tuttavia, caso per caso e non autorizza gli Stati
membri a prevedere deroghe siffatte in termini generali e in mancanza di
una valutazione concreta, per ogni gestore, dell'incapacità tecnica
della rete di soddisfare la richiesta di accesso proveniente da terzi.
58 In secondo luogo, l'art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54 consente
agli Stati membri di non applicare le disposizioni di cui al suo art. 20
nella misura in cui tale applicazione osti all'adempimento degli
obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico
generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga
talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità.
59 Occorre precisare che l'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 2003/54
riguarda, infatti, obblighi relativi al servizio pubblico che gli Stati
membri possono imporre alle società elettriche nell'interesse economico
generale. Dal ventiseiesimo ‘considerando' di detta direttiva risulta
che gli obblighi relativi al servizio pubblico si interpretano su base
nazionale.
60 Dall'art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54 emerge che gli Stati
membri possono decidere di limitare il diritto di accesso dei terzi ai
sistemi di trasmissione e distribuzione al fine di garantire la
fornitura di un servizio pubblico di elettricità. Tuttavia, a tal fine,
gli Stati membri devono, da un canto, verificare se il diritto di
accesso illimitato ai sistemi rischi di ostacolare l'adempimento, da
parte dei gestori dei sistemi, dei loro obblighi di pubblico servizio e,
dall'altro, verificare che tale adempimento possa essere realizzato con
altri mezzi atti a non ledere il diritto di accesso ai sistemi, che
costituisce un diritto codificato dalla direttiva 2003/54.
61 Occorre sottolineare che la deroga al principio del libero accesso ai
sistemi di approvvigionamento di energia contenuta nell'art. 110, n. 1,
punto 1, dell'EnWG, non si giustifica con il rischio che si impedirebbe
ai gestori di sistemi ricompresi nella sfera di applicazione di tale
disposizione di adempiere i propri obblighi di pubblico servizio a causa
del libero accesso. Tale deroga, infatti, si giustifica esclusivamente
per la configurazione geografica o giuridica della zona in cui tali
sistemi sono gestiti. Né il governo tedesco deduce che la Repubblica
federale di Germania abbia adottato l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG
per attuare l'art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54.
62 In terzo luogo, ai sensi dell'art. 26, n. 1, di detta direttiva, gli
Stati membri che possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la
gestione dei loro piccoli sistemi isolati possono richiedere deroghe a
talune disposizioni della direttiva 2003/54, segnatamente all'art. 20
della direttiva medesima.
63 Tuttavia, per tali deroghe è necessario l'accordo della Commissione,
in forma di decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Deroghe siffatte sono state concesse alla Repubblica di Cipro
con decisione 25 settembre 2006 (GU L 270, pag. 72) e alla Repubblica di
Malta con decisione 28 novembre 2006 (GU L 332, pag. 32). È giocoforza
rilevare che la Repubblica federale di Germania non ha sollecitato né
ottenuto dalla Commissione alcuna decisione di deroga ai sensi dell'art.
26, n. 1, della direttiva 2003/54.
64 Ne consegue che una disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1,
dell'EnWG non è ricompresa nella sfera di applicazione di alcuna delle
eccezioni o deroghe al principio del libero accesso ai sistemi di
trasmissione o di distribuzione di energia elettrica previste dalla
direttiva 2003/54.
65 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'art. 20, n. 1,
della direttiva 2003/54 va interpretato nel senso che osta ad una
disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, dell'EnWG, che dispensa
taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo
di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che
essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un'area
geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere
al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa e verso
imprese collegate.
Sulle spese
66 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va
interpretato nel senso che osta ad una disposizione come l'art. 110, n.
1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all'approvvigionamento
di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale
dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)],
che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico
dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi,
argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce
un'area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per
provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata
impresa e verso imprese collegate.
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