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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008, causa C‑442/04
PESCA – Novellame di nasello – Gestione dello sforzo di pesca –
Fissazione del livello massimo annuale dello sforzo di pesca – Periodo di
riferimento – Zone e risorse di pesca comunitarie – Zone biologicamente
sensibili – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati – Eccezione di
illegittimità – Ricevibilità – Principio di non discriminazione – Sviamento
di potere - Nozione - Regolamento (CE) n. 1954/2003 – Regolamento (CE) n.
1415/2004. Secondo costante giurisprudenza, un atto è viziato da
sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e
concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno
determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere
una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle
circostanze del caso di specie (v. sentenze 13/11/1990, causa C‑331/88, e
22/11/2001, causa C‑110/97, Paesi Bassi/Consiglio). L'eccezione di
illegittimità del regolamento n. 1954/2003 sollevata, nella specie dal Regno
di Spagna è stata respinta, (non dimostrando che il regime specifico di
gestione dello sforzo di pesca previsto dall'art. 6 del regolamento n.
1954/2003 per la zona biologicamente sensibile sia stato adottato allo scopo
esclusivo o determinante di raggiungere fini diversi dalla conservazione del
novellame di nasello) e che, non essendo stato dedotto alcun altro motivo
quanto alla legittimità del regolamento n. 1415/2004, il ricorso intero è da
respingere. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI,
15/05/2008, causa C‑442/04
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 maggio 2008 (*)
« Pesca – Regolamento (CE) n. 1954/2003 – Regolamento (CE) n.
1415/2004 – Gestione dello sforzo di pesca – Fissazione del livello
massimo annuale dello sforzo di pesca – Periodo di riferimento – Zone e
risorse di pesca comunitarie – Zone biologicamente sensibili – Atto
relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati – Eccezione di
illegittimità – Ricevibilità – Principio di non discriminazione –
Sviamento di potere»
Nella causa C‑442/04,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE,
proposto il 21 ottobre 2004,
Regno di Spagna, rappresentato dai sigg. E. Braquehais Conesa e A.
Sampol Pucurull, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Monteiro e F.
Florindo Gijón, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn e
dal sig. F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
interveniente,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.
Makarczyk, P. Kūris (relatore), J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 31 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, il Regno di Spagna chiede l'annullamento
degli artt. 1‑6 del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 2004, n.
1415, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e
attività di pesca (GU L 258, pag. 1).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1954/2003
2 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune
della pesca (GU L 358, pag. 59), «il Consiglio stabilisce misure
comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e
l'esercizio sostenibile delle attività di pesca». L'art. 4, n. 2, lett.
f), di tale regolamento menziona, tra dette misure, quelle dirette al
contenimento dello sforzo di pesca che, per un peschereccio, è il
prodotto della sua capacità e della sua attività e, per un gruppo di
navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi
del gruppo.
3 Il regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo
alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca
comunitarie, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga i
regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1),
costituisce una di tali misure; a termini del suo art. 1, tale
regolamento stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un
sistema di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM V, VI, VII,
VIII, IX e X, nonché nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
4 Ai sensi del suo secondo e del suo quarto ‘considerando', il
regolamento n. 1954/2003 è volto in particolare – dopo la scadenza,
intervenuta il 31 dicembre 2002, delle disposizioni dell'atto relativo
alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in
prosieguo: l'«atto di adesione»), che disciplina l'accesso ad alcune
zone e risorse – ad adeguare alla nuova situazione giuridica alcune
disposizioni dei regolamenti (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685,
relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e
risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5) e (CE) del Consiglio 15
giugno 1995, n. 2027, che istituisce un regime di gestione dello sforzo
di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L
199, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19
gennaio 1999, n. 149 (GU L 18, pag. 3), nonché a garantire che il
livello generale dello sforzo di pesca non aumenti affatto nelle zone
interessate.
5 L'art. 3 del regolamento n. 1954/2003, intitolato «Misure riguardanti
le catture delle specie demersali e taluni molluschi e crostacei»,
prevede quanto segue:
«1. Fatte salve le zone definite nell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati
membri provvedono a:
a) valutare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci
aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri quale media
annuale del periodo dal 1998 al 2002 in ciascuna delle zone CIEM e delle
zone COPACE di cui all'articolo 1 per quanto concerne le specie
demersali, escluse le specie demersali contemplate dal regolamento (CE)
n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le
disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca
di stock di acque profonde (...), e la pesca di cappesante, granciporri
e granseole, come previsto nell'allegato del presente regolamento. Per
il calcolo dello sforzo di pesca, la capacità di pesca delle navi è
misurata in funzione della loro potenza motrice in kW;
b) attribuire il livello dello sforzo di pesca valutato ai sensi della
lettera a) in ogni zona CIEM o zona COPACE per quanto riguarda ognuna
delle attività di pesca di cui alla lettera a).
(…)».
6 A termini dell'art. 4 del regolamento n. 1954/2003:
«1. Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto
inferiore o pari a 15 metri, è valutato globalmente per ciascuna
attività di pesca e zona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel periodo
1998-2002.
2. Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto
inferiore o pari a 10 metri, è valutato globalmente per ciascuna
attività di pesca e zona di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel periodo
1998-2002.
3. Gli Stati membri assicurano che lo sforzo di pesca di questi
pescherecci sia limitato al livello di sforzo di pesca definito a norma
dei paragrafi 1 e 2».
7 L'art. 6 del regolamento n. 1954/2003 istituisce peraltro un regime
specifico di gestione dello sforzo di pesca per una zona delimitata
biologicamente sensibile al largo delle coste irlandesi, per la quale
«gli Stati membri valutano i livelli degli sforzi di pesca esercitati da
pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10
metri, quale media annuale del periodo 1998-2002 per la pesca delle
specie demersali, escluse quelle contemplate nel regolamento [n.
2347/2002] e la pesca di cappesante, granciporri e granseole e assegnano
i livelli di sforzo di pesca così valutati per ognuna di queste attività
di pesca».
8 Infine, l'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1954/2003 prevede
che, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri alla
Commissione delle Comunità europee, quest'ultima presenti al Consiglio
dell'Unione europea una proposta di regolamento che stabilisca lo sforzo
di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività
di pesca di cui agli articoli 3 e 6, e che il Consiglio stabilisca tali
livelli a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Sulla
base di tale disposizione, il Consiglio ha adottato il regolamento n.
1415/2004.
Il regolamento n. 1415/2004
9 Il regolamento n. 1415/2004 prevede quanto segue:
«Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per
ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui
agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.
Articolo 2
Livelli massimi
1. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie,
zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n.
1954/2003, figurano nell'allegato I del presente regolamento.
2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie,
zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano
nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Transito in una zona
1. Ciascuno Stato membro assicura che l'uso delle attribuzioni per zona
di sforzi di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n.
1954/2003 non si tradurrà in un maggiore tempo di pesca rispetto ai
livelli dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento.
2. Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in
una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di
riferimento non dev'essere utilizzato per compiere operazioni di pesca
in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo
di pesca.
Articolo 4
Metodologia
Ciascun[o] Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo
sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione
dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli articoli 3 e 6 del
regolamento (CE) n. 1954/2003.
Articolo 5
Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e
II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate
nell'ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di
gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a
condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di
pesca.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(...)».
Procedimento e conclusioni delle parti
10 Atteso che il Regno di Spagna, in data 29 gennaio 2004, ha presentato
un ricorso, iscritto a ruolo con il numero C‑36/04, chiedendo
l'annullamento degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003, il 2
marzo 2005 si è deciso di sospendere il presente procedimento sino alla
pronuncia della sentenza che decide in ordine a detto ricorso.
11 Con ordinanza del Presidente della Corte 9 marzo 2005, è stato
ammesso l'intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni del
Consiglio nell'ambito della presente causa.
12 La Corte, con sentenza 30 marzo 2006, causa C‑36/04, Spagna/Consiglio
(Racc. pag. I‑2981), ha respinto il ricorso di annullamento dei soli
artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003, ritenendo che tali
disposizioni fossero inscindibili dal resto di detto regolamento e che
il ricorso fosse pertanto irricevibile.
13 In esito a tale sentenza ed alla riassunzione del presente
procedimento, il Regno di Spagna ha formalmente sollevato, nella
replica, eccezione d'illegittimità del regolamento n. 1954/2003,
mantenendo le proprie domande di annullamento degli artt. 1‑6 del
regolamento n. 1415/2004, nonché di condanna dell'istituzione convenuta
alle spese.
14 Il Consiglio e la Commissione hanno chiesto il rigetto del ricorso e
la condanna del Regno di Spagna alle spese.
Sulla ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità
Argomenti delle parti
15 Secondo il Consiglio, l'eccezione di illegittimità del regolamento n.
1954/2003 sollevata dal Regno di Spagna è irricevibile, poiché, da un
canto, sarebbe stata invocata tardivamente, vale a dire in sede di
replica e non nell'atto di ricorso e, dall'altro, lo Stato membro non
potrebbe, in ogni caso, contestare la validità di detto regolamento
successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 230, quinto
comma, CE.
16 Esso afferma, da una parte, che l'art. 42, n. 2, del regolamento di
procedura vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, e che il
rigetto del ricorso presentato dal Regno di Spagna nella causa che ha
dato origine alla citata sentenza Spagna/Consiglio, non può essere
considerato come un fatto nuovo ai sensi di tale disposizione.
17 D'altra parte, il Consiglio considera che, se uno Stato membro fosse
autorizzato a contestare la validità di un regolamento comunitario una
volta scaduto il termine fissato dall'art. 230, quinto comma, CE,
sollevando un'eccezione di illegittimità ogni volta che un'istituzione
adotta un atto di esecuzione di tale regolamento, ciò consentirebbe di
rimettere in discussione indefinitamente atti comunitari che producono
effetti giuridici, il che sarebbe contrario all'obiettivo perseguito dai
termini di ricorso, vale a dire la tutela della certezza del diritto.
Nonostante il regolamento n. 1954/2003 sia stato impugnato entro
suddetto termine dal Regno di Spagna nella causa che ha dato origine
alla citata sentenza Spagna/Consiglio, e malgrado non si trattasse di
una decisione, occorrerebbe tuttavia applicare, nel caso di specie, la
giurisprudenza da cui risulta che il destinatario di una decisione
adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata da esso
impugnata entro i termini stabiliti dall'art. 230, quinto comma, CE, non
può farne valere l'illegittimità, in quanto una tale decisione è
diventata definitiva nei suoi confronti (sentenze 15 novembre 1983,
causa 52/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 3707, punto 10; 9 marzo
1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I‑833,
punto 13, e 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, Nachi Europe, Racc. pag.
I‑1197, punto 29).
18 La Commissione, intervenuta nel giudizio a sostegno del Consiglio al
fine di sentir dichiarare il ricorso infondato, deduce che il
regolamento n. 1954/2003 ed il regolamento n. 1415/2004, che si limita a
dar attuazione al precedente, sono così strettamente connessi che il
presente ricorso non è che una ripetizione, pressoché letterale, del
ricorso da cui è scaturita la menzionata sentenza Spagna/Consiglio. Il
presente ricorso, in realtà, non sarebbe diretto avverso il regolamento
n. 1415/2004, ma piuttosto avverso gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n.
1954/2003, atteso che nessuno dei motivi dedotti menziona specificamente
o direttamente il regolamento n. 1415/2004. In definitiva, chiedendo la
prosecuzione del presente procedimento dopo la pronuncia della citata
sentenza Spagna/Consiglio, il Regno di Spagna tenterebbe di eludere gli
effetti di tale sentenza. Avendo quest'ultima respinto il suo ricorso,
il presente ricorso sarebbe «privo di oggetto».
19 Inoltre, secondo la Commissione, la parte ricorrente non potrebbe
eccepire l'illegittimità di un atto contro il quale essa ha potuto
presentare ricorso di annullamento. A ciò si aggiunge che detta
eccezione, non implicando una questione di ordine pubblico, avrebbe
dovuto essere sollevata esplicitamente nell'atto di ricorso. Essa
sarebbe stata sollevata tardivamente e costituirebbe deduzione di un
motivo nuovo, nonché modifica della domanda iniziale, in violazione
dell'art. 42 del regolamento di procedura. Per tali motivi, la
Commissione reputa che il presente ricorso dovrebbe essere respinto
senza che occorra esaminare il merito della causa.
20 Il Regno di Spagna sostiene che i regolamenti nn. 1954/2003 e
1415/2004 presentino un legame giuridico diretto e che la citata
sentenza Spagna/Consiglio costituisca un elemento di fatto e di diritto
nuovo emerso durante il procedimento, sicché l'eccezione di
illegittimità che esso solleva sarebbe ricevibile. Esso aggiunge che
tale eccezione non pregiudicherebbe né il principio di certezza del
diritto né quello dell'autorità della cosa giudicata, atteso che il
ricorso contro il regolamento di base ed il regolamento di esecuzione
sono stati da esso proposti tempestivamente e che la Corte, nella sua
precedente sentenza, non ha deciso nel merito.
Giudizio della Corte
21 A termini dell'art. 241 CE, «[n]ell'eventualità di una controversia
che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della
Commissione o della [Banca centrale europea], ciascuna parte può, anche
dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma,
valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per
invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del
regolamento stesso».
22 Da tale disposizione discende che uno Stato membro può,
nell'eventualità di una controversia, contestare la legittimità di un
regolamento contro il quale non ha proposto ricorso di annullamento
prima della scadenza del termine previsto dall'art. 230, quinto comma,
CE. Si deve osservare, al riguardo, che, avendo gli Stati membri un
diritto illimitato di proporre ricorso di annullamento contro un
regolamento, l'eccezione di irricevibilità opposta dal Consiglio e dalla
Commissione secondo cui, in sostanza, uno Stato membro non può eccepire
l'illegittimità di un regolamento dopo la scadenza di suddetto termine,
poiché poteva chiederne l'annullamento entro il termine stesso, si
risolverebbe, se l'eccezione venisse accolta, nel negare agli Stati
membri il diritto di mettere in discussione, in occasione di una
controversia, la legittimità di un regolamento per dedurre dinanzi alla
Corte la sua inapplicabilità. Atteso che una soluzione siffatta, come
rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 61 delle conclusioni, è in
contrasto con lo stesso tenore letterale dell'art. 241 CE, che
conferisce tale diritto a «ciascuna parte» (v. sentenza 10 luglio 2003,
causa C‑11/00, Commissione/BCE, Racc. pag. I‑7147, punto 76), occorre
respingere tale eccezione di irricevibilità.
23 Quanto all'eccezione di irricevibilità opposta dal Consiglio e dalla
Commissione, relativa alla tardività dell'eccezione di illegittimità
sollevata dal Regno di Spagna, è pacifico che tale eccezione è stata
formalmente presentata nella replica, dopo la pronuncia della citata
sentenza Spagna/Consiglio, recante rigetto del ricorso presentato dal
ricorrente contro gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003,
mentre, da una parte, tale eccezione, per essere ricevibile, deve essere
formulata nell'atto di ricorso e, dall'altra, il rigetto di tale ricorso
non può, contrariamente a quanto asserito dal Regno di Spagna, essere
considerato come un elemento di fatto o di diritto emerso in corso di
causa ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura (v., in
tal senso, sentenza 1° aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione,
Racc. pag. 1251, punto 17).
24 Tuttavia, nel caso di specie, dall'atto di ricorso risulta che il
Regno di Spagna chiede con tale strumento l'annullamento degli artt. 1‑6
del regolamento n. 1415/2004, che costituiscono l'insieme delle
disposizioni di tale regolamento, in base all'unico rilievo che esso
applica gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003, di cui il Regno
di Spagna contesta la legittimità sostenendo che tali articoli violino
il principio di non discriminazione e che il Consiglio sia incorso in
uno sviamento di potere adottando l'art. 6 di quest'ultimo regolamento.
Orbene, pur sollevando esplicitamente, nella replica, un'eccezione di
illegittimità del regolamento n. 1954/2003 complessivamente inteso, il
Regno di Spagna non introduce, a sostegno di tale eccezione, motivi
diversi da quelli già sollevati nell'atto di ricorso, sui quali il
Consiglio ha avuto modo di prendere posizione sin dal controricorso.
Risulta, pertanto, che l'eccezione di illegittimità del regolamento n.
1954/2003 era implicitamente ma chiaramente contenuta nell'atto di
ricorso, sicché l'eccezione di irricevibilità relativa alla sua
tardività deve parimenti essere respinta.
25 Si deve inoltre osservare che l'eccezione di illegittimità del
regolamento n. 1954/2003 sollevata dal Regno di Spagna non si pone in
contrasto con l'autorità di cosa giudicata; quest'ultima, infatti,
riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati
effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di
cui trattasi (sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e
C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag.
I‑8375, punto 44, nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Orbene, con
la citata sentenza Spagna/Consiglio la Corte non si è pronunciata in
ordine alla legittimità degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n.
1954/2003, oggetto dell'eccezione di illegittimità sollevata nella
presente controversia, ma ha respinto la relativa domanda di
annullamento in quanto irricevibile.
26 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'eccezione di
illegittimità sollevata dal Regno di Spagna è ricevibile ed occorre
esaminare nel merito i motivi dedotti a sostegno di essa, attinenti, in
primo luogo, alla violazione del principio di non discriminazione e, in
secondo luogo, allo sviamento di potere.
Sulla fondatezza dell'eccezione di illegittimità
Sul motivo attinente alla violazione del principio di non
discriminazione
Argomenti delle parti
27 Invocando gli artt. 12 CE e 34, n. 2, CE, il Regno di Spagna sostiene
che gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003, attuato dal
regolamento n. 1415/2004, contengano elementi discriminatori nei
confronti della flotta spagnola rispetto a quella degli altri Stati
membri, atteso che il Consiglio non avrebbe tenuto conto della
situazione peculiare di tale flotta derivante dall'atto di adesione.
Detti elementi discriminatori si ravviserebbero nel periodo di
riferimento scelto in tali articoli ai fini del calcolo dello sforzo di
pesca, nonché nella delimitazione della zona biologicamente sensibile di
cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1954/2003.
28 Infatti, in primo luogo, il periodo di riferimento adottato, dal 1998
al 2002, corrisponderebbe ad un periodo durante il quale il Regno di
Spagna era assoggettato, a causa del regime transitorio instaurato
dall'atto di adesione, che scadeva il 31 dicembre 2002, a restrizioni in
materia di pesca più incisive rispetto ad altri Stati membri. Dal 1996,
successivamente alla revisione del regime transitorio realizzata nel
corso del 1995 con i regolamenti nn. 685/95 e 2027/95, unicamente alla
flotta spagnola sarebbe stato applicato un regime che protraeva, da una
parte, le limitazioni d'accesso alle zone CIEM V b, VI, VII e VIII a, b,
d ed e, previste dall'art. 158 dell'atto di adesione e che limitava,
d'altra parte, la presenza simultanea di imbarcazioni nella zona
sensibile denominata «Irish Box», ormai parzialmente ricompresa dalla
zona biologicamente sensibile definita dall'art. 6, n. 1, del
regolamento n. 1954/2003. Di conseguenza, atteso che la situazione degli
Stati membri durante il periodo di riferimento non era identica, il
fatto di fondarsi su tale situazione per calcolare lo sforzo di pesca
avrebbe la conseguenza di perpetuare misure transitorie e, pertanto, una
discriminazione in ragione della nazionalità.
29 In secondo luogo, l'istituzione della zona biologicamente sensibile e
la procedura di calcolo del livello massimo annuale dello sforzo di
pesca per tale zona sarebbero discriminatorie per la flotta spagnola e
costituirebbero un tentativo di mantenere l'applicazione di misure
analoghe a quelle che erano applicabili alla vecchia zona Irish Box,
parimenti discriminatorie per la flotta spagnola. La ragione della
delimitazione di tale zona indicata dal settimo ‘considerando' del
regolamento n. 1954/2003, vale a dire l'elevata concentrazione, in detta
zona, di novellame di nasello, in realtà, varrebbe solo a giustificare
il mantenimento di tali misure discriminatorie.
30 Il Consiglio espone che la limitazione dello sforzo di pesca
costituisce una misura volta a limitare il numero di giorni di pesca di
talune imbarcazioni in determinate acque, allo scopo di garantire la
conservazione delle risorse alieutiche, rendendo al contempo più
efficaci i limiti di catture istituiti per taluni stock di pesci. Esso
deduce che la limitazione dello sforzo di pesca in funzione dello sforzo
compiuto da ogni flotta nazionale in ogni zona e per ogni specie durante
il periodo dal 1998 al 2002, fissato dal regolamento n. 1954/2003, si
applica a tutte le imbarcazioni da pesca comunitarie, indipendentemente
dalla loro nazionalità, sicché non sussisterebbe alcuna discriminazione
palese in ragione della nazionalità. È pur vero che tutte le forme di
discriminazione sono parimenti vietate; occorre, tuttavia, secondo il
Consiglio, tener conto della giurisprudenza secondo la quale una misura
deve essere considerata come discriminazione solo se è arbitraria, vale
a dire priva di giustificazione e non fondata su criteri obiettivi
(sentenze 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, Racc. pag. 2885,
punto 22; 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc. pag. 2301, punto
34, e 14 luglio 1994, causa C‑353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag.
I‑3411, punto 25). Orbene, il criterio utilizzato nella specie per
limitare lo sforzo di pesca, e cioè lo sforzo dispiegato in un periodo
precedente recente, sarebbe pienamente giustificato, adeguato e
proporzionato al fine perseguito.
31 Inoltre, secondo il Consiglio, il ricorrente non dimostra né che le
limitazioni allo sforzo di pesca imposte dai regolamenti nn. 685/95 e
2027/95 erano più rigorose di quelle imposte agli altri Stati membri né
che, in assenza di tali limitazioni, lo sforzo compiuto dalle
imbarcazioni spagnole sarebbe stato superiore a quello effettivamente
compiuto durante il periodo dal 1998 al 2002.
32 Quanto alla limitazione dello sforzo di pesca nella zona
biologicamente sensibile definita dall'art. 6 del regolamento n.
1954/2003, il Consiglio sostiene che una restrizione specifica dello
sforzo di pesca in tale zona è volta a prevenire il rischio che, a causa
della restrizione operante su vaste zone, quali le zone CIEM e COPACE,
lo sforzo di pesca si concentri su zone specifiche, come quella di cui è
causa, in cui è presente un'elevata concentrazione di novellame di
nasello. Tale zona non coinciderebbe con l'Irish Box, atteso che
costituirebbe meno della metà di essa, sicché, anche a voler ritenere
che i limiti imposti al Regno di Spagna in quest'ultima zona con i
regolamenti nn. 685/95 e 2027/95 fossero più rigidi di quelli applicati
agli altri Stati membri e che lo sforzo della flotta spagnola sarebbe
stato superiore in tale zona durante il periodo dal 1998 al 2002 se non
fossero state imposte tali restrizioni, ciò non dimostrerebbe che ne
siano derivate conseguenze negative per la flotta spagnola.
33 La Commissione, nel far rilevare che le modalità di calcolo dello
sforzo di pesca determinate dal regolamento n. 1954/2003 sono identiche
per tutti gli Stati membri, sostiene che il periodo di riferimento dal
1998 al 2002 non comporti alcuna discriminazione a danno della flotta
spagnola. Al riguardo l'Istituzione osserva che, mentre i limiti massimi
dello sforzo di pesca erano stati fissati nel contesto del regime
instaurato nel 1995 sulla base di dati teorici, i livelli massimi dello
sforzo di pesca devono essere ormai calcolati, in applicazione del
regolamento n. 1954/2003, in funzione di un criterio obiettivo, vale a
dire lo sforzo di pesca effettivamente compiuto durante un periodo
recente e rappresentativo.
34 Riguardo alla zona biologicamente sensibile, secondo la Commissione
il periodo dal 1998 al 2002 può validamente costituire un periodo di
riferimento per il calcolo dello sforzo di pesca in tale zona, che non
coincide del tutto con l'Irish Box, atteso che riflette lo sforzo
effettivamente compiuto dalla flotta spagnola e non le provoca alcun
danno. Tale flotta avrebbe sviluppato un'intensa attività di pesca in
talune zone adiacenti all'Irish Box, attualmente incluse nella zona
biologicamente sensibile, e dello sforzo di pesca che essa ha così
compiuto si terrebbe conto, ormai, nell'ambito dello sforzo di pesca che
essa può dispiegare in tutta questa zona. Il Regno di Spagna,
d'altronde, non apporterebbe alcun elemento che dimostri che il limite
in vigore nell'Irish Box abbia provocato una riduzione dell'attività
della propria flotta e anche che quest'ultima abbia raggiunto il limite
medesimo.
Giudizio della Corte
35 Il principio di non discriminazione, come enunciato dall'art. 34, n.
2, CE, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera
diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a
meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v.
sentenze 17 ottobre 1995, causa C‑44/94, Fishermen's Organisations e a.,
Racc. pag. I‑3115, punto 46; 9 settembre 2004, causa C‑304/01,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7655, punto 31, e 8 novembre 2007,
causa C‑141/05, Spagna/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 40).
36 Nella specie, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 del
regolamento n. 1954/2003, di cui il Regno di Spagna deduce
l'illegittimità, sono applicabili in modo identico a tutti gli Stati
membri. In particolare, il periodo di riferimento che va dal 1998 al
2002 e che serve, in forza di tali disposizioni, ai fini della
valutazione e poi dell'attribuzione del livello di sforzo di pesca per
le specie e le zone contemplate dalle disposizioni medesime, è lo stesso
per tutta la Comunità europea. La limitazione dello sforzo di pesca
determinata in funzione dello sforzo effettivamente compiuto durante
detto periodo da ogni flotta nazionale in tali zone e per tali specie si
applica, dunque, a tutte le imbarcazioni da pesca comunitarie,
indipendentemente dalla loro nazionalità. Pertanto, le misure contenute
in tali disposizioni possono essere ritenute discriminatorie nei
confronti del Regno di Spagna solo se, da un lato, esso si trovava, come
asserisce, in una situazione differente da quella degli altri Stati
membri quando le misure stesse sono state adottate, e se, dall'altro,
non risulta obiettivamente giustificato, eventualmente, che il Regno di
Spagna sia assoggettato al medesimo regime di gestione dello sforzo di
pesca applicabile agli altri Stati membri.
37 Al riguardo occorre constatare che, come è stato rilevato ai
paragrafi 61 e 62 delle conclusioni dell'avvocato generale Léger nella
causa che ha dato origine alla citata sentenza 30 marzo 2006,
Spagna/Consiglio, alle quali si richiama il paragrafo 95 delle
conclusioni dell'avvocato generale nella presente controversia, il Regno
di Spagna, dal momento dell'adesione all'Unione europea fino al 31
dicembre 2002, è stato assoggettato a talune limitazioni in materia di
accesso a determinate zone e risorse di pesca e che la sua situazione,
pur essendosi progressivamente allineata a quella degli altri Stati
membri, ha mantenuto alcune peculiarità fino alla scadenza di tale
periodo, e dunque durante il periodo di riferimento dal 1998 al 2002,
preso in considerazione dalle disposizioni di cui è causa ai fini della
determinazione dello sforzo di pesca.
38 L'atto di adesione, infatti, ha definito, agli artt. 156‑166, un
regime di accesso alle acque comunitarie ed alle loro risorse che
limitava le possibilità di pesca delle imbarcazioni spagnole in talune
zone delle acque comunitarie. In tal senso, l'art. 158 dell'atto di
adesione, menzionato dal Regno di Spagna nel ricorso, prevedeva che 300
navi, determinate con le loro caratteristiche tecniche nell'elenco
nominativo che figura nell'allegato IX dell'atto di adesione, potevano
essere autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone
CIEM V b, VI, VII, VIII a, b e d, e fissava i requisiti che
disciplinavano la compresenza delle navi di cui a tale elenco in dette
zone. L'art. 158 escludeva, inoltre, l'accesso all'Irish Box. L'art. 166
dell'atto di adesione precisava che il regime definito dagli artt.
156‑164 di tale atto sarebbe rimasto applicabile fino alla data di
scadenza del periodo previsto all'articolo 8, n. 3, del regolamento
(CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime
comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU
L 24, pag. 1), vale a dire il 31 dicembre 2002. L'art. 162 dell'atto di
adesione prevedeva, tuttavia, una procedura di valutazione e di
adattamento di tale regime, indicando che gli adattamenti che si fossero
resi necessari avrebbero preso effetto dal 1° gennaio 1996.
39 È in tale contesto che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE)
30 maggio 1994, n. 1275, relativo agli adattamenti del regime previsto
ai capitoli «Pesca» dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo
(GU L 140, pag. 1), nonché i regolamenti nn. 685/95 e 2027/95, abrogati
dal regolamento n. 1954/2003. L'art. 1 del regolamento n. 1275/94
prevede, riguardo al Regno di Spagna, che, a decorrere dal 1° gennaio
1996, i regimi di accesso alle acque ed alle risorse stabiliti agli
artt. 156-166 dell'atto di adesione sono, conformemente agli articoli
successivi del regolamento medesimo, adattati e inseriti nelle misure
comunitarie di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento stesso che si
applicano a tutte le navi comunitarie. L'art. 3 di detto regolamento
prevede che il Consiglio adotti, conformemente agli artt. 4 e 8 del
regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che
istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L
389, pag. 1), le misure comunitarie che fissano le condizioni di accesso
alle zone ed alle risorse soggette a normative specifiche ai sensi degli
artt. 156-166 dell'atto di adesione e che tali misure rispettino il
principio del non aumento dello sforzo di pesca, il cui livello è
stabilito dagli artt. 158, 160, 164 e 165 dell'atto di adesione.
Conformemente a tale art. 3, il Consiglio ha adottato il regolamento n.
685/95 che fissava, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, i
criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione
dello sforzo di pesca nelle zone CIEM V b, VI, VII, VIII, IX e X, nonché
COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Tale regime è stato poi istituito dal
regolamento n. 2027/95 che fissava, per ogni Stato membro, il livello
massimo dello sforzo di pesca per specie. Quanto all'Irish Box, l'art.
3, n. 5, del regolamento n. 685/95 prevedeva che gli Stati membri
interessati valutassero lo sforzo di pesca in tale zona sulla base dei
livelli di attività allora esistenti dei loro pescherecci, ad eccezione
di quelli battenti bandiera spagnola, il cui numero, in tale zona, non
poteva essere superiore a 40.
40 Di conseguenza, come esso stesso deduce, il Regno di Spagna si
trovava, all'epoca dell'adozione del regolamento n. 1954/2003, in una
situazione diversa da quella degli altri Stati membri, caratterizzata,
in particolare, dal mancato aumento, nel periodo dal 1998 al 2002, delle
possibilità di pesca, come limitate dall'atto di adesione e dalla
limitazione del numero delle imbarcazioni spagnole che potevano essere
simultaneamente presenti nell'Irish Box ad un massimo di 40.
41 Tuttavia, l'assoggettamento del Regno di Spagna al medesimo regime di
gestione dello sforzo di pesca applicabile agli altri Stati membri,
previsto dal regolamento n. 1954/2003, risulta obiettivamente
giustificato. Da una parte, tale regime prevede un metodo di valutazione
dello sforzo di pesca che si fondi su dati obiettivi, vale a dire lo
sforzo di pesca effettivamente esercitato da ogni Stato membro nelle
zone e per le specie interessate nel corso di un periodo recente di
cinque anni. Dall'altra, tale regime ha lo scopo di garantire la
conservazione delle risorse alieutiche, facendo sì, secondo il quarto
‘considerando' di detto regolamento, che il livello generale dello
sforzo di pesca attualmente esercitato non aumenti.
42 Al riguardo, si deve osservare che lo scopo della conservazione delle
risorse della pesca ed il principio di stabilità relativa delle attività
di pesca sono sottesi a tutta la normativa comunitaria del settore, ivi
compresa, dall'atto di adesione sino all'adozione del regolamento n.
1954/2003, quella intesa all'integrazione del Regno di Spagna nel regime
generale della politica comune della pesca. In tal senso, il terzo
‘considerando' del regolamento n. 1275/94 prevede «che le nuove
disposizioni devono consentire la piena integrazione della Spagna […]
nel sistema normativo generale della politica comune della pesca, nel
pieno rispetto dell'“acquis” comunitario e in particolare del principio
della stabilità relativa, nonché delle deroghe al principio della
libertà di accesso alle acque previste dal regolamento (CEE) n.
3760/92». Ai sensi del quarto e del quinto ‘considerando' del
regolamento n. 1275/94, inoltre, «il libero accesso alle acque deve
essere accompagnato dall'organizzazione delle capacità di pesca
dispiegate, affinché i mezzi siano commisurati alle risorse disponibili»
e «tali adattamenti non devono comportare un aumento dei livelli globali
delle attuali attività di pesca nelle singole zone CIEM e COPACE, né
arrecare pregiudizio alle risorse soggette a limitazioni quantitative
delle catture». Del pari, ai sensi del terzo e del quarto ‘considerando'
del regolamento n. 685/95, «è necessario rispettare gli equilibri
esistenti e l'acquis comunitario, in particolare il principio della
stabilità relativa» e «occorre impedire un aumento dello sforzo di pesca
globale attualmente in essere nelle zone e per le risorse contemplate
dall'atto di adesione».
43 Peraltro, quanto alla zona biologicamente sensibile assoggettata ad
un regime specifico di gestione dello sforzo di pesca definita dall'art.
6 del regolamento n. 1954/2003, dagli atti di causa emerge, anzitutto,
che la sovrapposizione di detta zona con l'Irish Box riguarda un'area
limitata, dal momento che essa copre meno della metà di quest'ultima.
Pertanto, non si può asserire che l'istituzione di tale zona
biologicamente sensibile e la procedura di calcolo del livello massimo
annuale dello sforzo di pesca per la zona medesima costituiscano un
tentativo di proseguire nell' applicazione di misure analoghe a quelle
che erano applicabili all'Irish Box. Risulta poi dal settimo
‘considerando' e dall'art. 6 del regolamento n. 1954/2003 che la
limitazione specifica dello sforzo di pesca prevista da tale articolo
persegue del pari l'obiettivo di conservazione delle risorse della pesca
in una zona avente un'elevata concentrazione di novellame di nasello e
che il metodo di valutazione del livello dello sforzo di pesca si fonda
anch'esso su un criterio obiettivo, vale a dire lo sforzo di pesca
compiuto da imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o superiore a
dieci metri, media annuale del periodo 1998-2002 per la pesca delle
specie demersali.
44 Ne consegue che, anche se il Regno di Spagna si trovava, all'atto
dell'adozione del regolamento n. 1954/2003, in una situazione diversa da
quella degli altri Stati membri, gli artt. 3, 4 e 6 di tale regolamento
non possono essere considerati costitutivi di una violazione del
principio di non discriminazione nei suoi confronti.
45 Pertanto, il presente motivo dev'essere respinto in quanto infondato.
Sul motivo attinente ad uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
46 Il Regno di Spagna asserisce che il reale obiettivo dell'istituzione
della zona biologicamente sensibile prevista dall'art. 6 del regolamento
n. 1954/2003 non sarebbe la conservazione del novellame di nasello,
bensì l'attuazione di una discriminazione nei confronti della flotta
spagnola in tale zona. Sulla base di uno studio presentato dalla
delegazione spagnola nel mese di maggio del 2003, esso sostiene che
esistevano altre zone dotate di caratteristiche biologiche simili e che
l'adozione di tale tipo di misure volte alla conservazione del novellame
di nasello è disciplinata dal regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo
1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso
misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1).
Adottando l'art. 6 del regolamento n. 1954/2003, il Consiglio sarebbe
pertanto incorso in uno sviamento di potere.
47 Il Consiglio fa valere, in sostanza, che tale motivo è inoperante,
atteso che il regolamento n. 1415/2004, che costituisce l'oggetto del
presente ricorso, si limita a prevedere misure di esecuzione del
regolamento n. 1954/2003 ed è stato adottato conformemente alla
procedura prevista da quest'ultimo, sicché non è stata elusa alcuna
procedura.
48 La Commissione rileva che la circostanza che possano esistere altre
zone biologicamente sensibili o che possano essere prese in
considerazione altre misure non dimostrerebbe l'esistenza di uno
sviamento di potere.
Giudizio della Corte
49 Secondo costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di
potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti,
risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di
raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura
appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze
del caso di specie (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa
e a., Racc. pag. I‑4023, punto 24, e 22 novembre 2001, causa C‑110/97,
Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I‑8763, punto 137).
50 Orbene, nel caso di specie il Regno di Spagna non dimostra che il
regime specifico di gestione dello sforzo di pesca previsto dall'art. 6
del regolamento n. 1954/2003 per la zona biologicamente sensibile di cui
è causa sia stato adottato allo scopo esclusivo o determinante di
raggiungere fini diversi dalla conservazione del novellame di nasello.
Inoltre, come fa valere la Commissione e come sottolinea l'avvocato
generale al paragrafo 102 delle conclusioni, la circostanza che misure
tecniche volte alla protezione del novellame possano essere parimenti
contemplate da un altro regolamento ed il fatto che possano esistere
altre zone biologicamente sensibili non valgono a dimostrare che il
Consiglio sia incorso in uno sviamento di potere con l'adozione
dell'art. 6 del regolamento n. 1954/2003.
51 Ne consegue che tale motivo deve pertanto essere anch'esso respinto
in quanto infondato.
52 Risulta da quanto precede che l'eccezione di illegittimità del
regolamento n. 1954/2003 sollevata dal Regno di Spagna a sostegno del
suo ricorso deve essere respinta e che, non essendo stato dedotto alcun
altro motivo quanto alla legittimità del regolamento n. 1415/2004, il
ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
53 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto
soccombente, dev'essere condannato alle spese. In forza del n. 4, primo
comma, del medesimo articolo, la Commissione sopporterà le proprie
spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
Firme
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