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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 28 Febbraio 2008, Causa C-446/06
AGRICOLTURA - Carni bovine - Organizzazione comune dei mercati -
Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Art. 3, lett. f) - Concessione di un premio
per vacca nutrice - Condizioni relative a una pratica usuale di allevamento.
L’art. 3, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n.
1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001,
n. 1512, non osta ad una normativa nazionale che subordina il diritto al
premio per vacca nutrice a condizioni conformi a pratiche usuali di
allevamento che prevedono, da un lato, una determinata frequenza di
figliatura e, dall’altro, che il vitello sia stato allattato dalla madre per
un periodo di quattro mesi dopo la nascita. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 28/02/2008, Causa C-446/06
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 febbraio 2008 (*)
«Carni bovine - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE)
n. 1254/1999 - Art. 3, lett. f) - Concessione di un premio per vacca
nutrice - Condizioni relative a una pratica usuale di allevamento»
Nel procedimento C‑446/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 13 ottobre 2006, pervenuta in
cancelleria il 31 ottobre 2006, nella causa tra
A. G. Winkel
e
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus,
J.N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Winkel, da lui medesimo;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C.M.
Wissels, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L.
During, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e
dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 6 dicembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 3, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio
1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512 (GU L 201, pag.
1; in prosieguo: il «regolamento n. 1254/1999»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Winkel e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Ministro olandese per l’agricoltura, la natura e la qualità degli
alimenti; in prosieguo: il «Ministro dell’Agricoltura»), riguardo al
rifiuto di quest’ultimo di accordargli un premio per vacca nutrice per
talune vacche in quanto detti animali non avrebbero soddisfatto i
requisiti previsti dalla normativa nazionale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1254/1999
3 L’art. 3, lett. f) e g), del regolamento n. 1254/1999 definisce
rispettivamente i termini «vacca nutrice» e «giovenca» nel modo
seguente:
«f) “vacca nutrice”: una vacca appartenente ad una razza ad orientamento
“carne” od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente
a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di
carne;
g) “giovenca”: un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi
che non ha ancora figliato».
4 L’art. 6, nn. 2, primo e quinto comma, 3 e 7, del regolamento n.
1254/1999 così dispone:
«2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:
(…)
purché detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data
di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno
al 60% e un numero di giovenche pari al massimo al 40% di quello per il
quale è richiesto il premio.
(…)
Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del
premio (…), l’appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a
una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di
riferimento individuale di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo all’organizzazione comune del latte e dei prodotti
lattiero-caseari [GU L 160, pag. 48], e alla resa lattiera media.
3. Il diritto al premio per produttore viene limitato applicando il
massimale individuale definito all’articolo 7.
(…)
7. Secondo la procedura di cui all’articolo 43, la Commissione adotta le
modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle
relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui
all’articolo 3, e stabilisce la resa media di latte».
Il regolamento (CE) n. 2342/1999
5 Il regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1999, n. 2342,
recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1254/1999
relativamente ai regimi di premi (GU L 281, pag. 30; in prosieguo: il
«regolamento di applicazione»), precisa la nozione di «vacche a
orientamento “carne”» al suo art. 14:
«Le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell’allegato I del
presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad
orientamento “carne” di cui all’articolo 3, lettera f), (...) del
regolamento (CE) n. 1254/1999».
6 Ai sensi dell’art. 45 di tale regolamento, gli Stati membri adottano
tutte le misure utili per la corretta esecuzione di detto regolamento.
Il regolamento (CE) n. 2419/2001
7 Il regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che
fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), all’art.
38 prevede riduzioni, e finanche esclusioni dall’aiuto domandato, quando
dei controlli facciano emergere irregolarità nelle domande di aiuto.
8 Tuttavia, l’art. 41 di tale regolamento consente di tenere conto
dell’impatto di circostanze naturali quali il decesso di un animale in
seguito a malattia o di un incidente non imputabile alla responsabilità
dell’imprenditore. L’art. 48 del detto regolamento prevede peraltro la
considerazione di casi di forza maggiore ovvero di circostanze
eccezionali.
La normativa nazionale
9 Il regolamento relativo ai premi comunitari per gli animali (Regeling
dierlijke EG-premies), come modificato dalla decisione 30 luglio 2002 (Stcrt.
2002, n. 43, pag. 10; in prosieguo: la «normativa olandese»), al suo
art. 1, lett. p), definisce la nozione di «vacca nutrice» in termini
identici a quelli dell’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999.
10 In base all’art. 6, n. 1, lett. d), della normativa olandese, nella
sua versione applicabile fino al 2 giugno 2003, un premio viene
accordato ai produttori soltanto per le vacche nutrici che, nel corso
dell’anno considerato, abbiano figliato almeno una volta e i cui vitelli
siano rimasti nella mandria per almeno quattro mesi dopo la nascita.
11 A decorrere dal 2 giugno 2003, l’art. 6, n. 1, lett. d), della
normativa olandese è stato modificato come segue:
«Un premio viene concesso al produttore soltanto per il mantenimento di
vacche nutrici che abbiano figliato almeno una volta nel periodo
compreso tra i venti mesi precedenti e i quattro mesi successivi alla
data di apertura del relativo periodo di domanda e i cui vitelli non
siano stati rimossi dalla mandria in questione entro quattro mesi dalla
nascita».
Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali
12 Il sig. Winkel ha presentato domande di premio per sette vacche
nutrici, per gli anni 2002 e 2003.
13 Per quanto riguarda il 2002, il Ministro dell’Agricoltura aveva
inizialmente accolto la domanda del sig. Winkel, versandogli un premio
di euro 1 300 circa, salvo modificare in seguito la sua decisione e
intimargli la restituzione della somma percepita, in ragione del fatto
che quattro delle vacche per le quali era stato chiesto il premio non
avevano allattato i rispettivi vitelli per almeno quattro mesi dopo la
nascita. Il Ministro dell’Agricoltura escludeva altresì il sig. Winkel
dalla prestazione di sostegno al reddito per un importo pari a circa
euro 900 da scontare dagli aiuti da percepire per gli anni 2003-2005, in
forza dell’art. 38 del regolamento n. 2419/2001.
14 Per quanto riguarda il 2003, il Ministro dell’Agricoltura accordava
al sig. Winkel un premio di euro 1 100 circa per sei vacche nutrici. Il
premio veniva negato per una vacca in quanto quest’ultima non aveva
allattato il proprio vitello per quattro mesi dopo la nascita.
15 Il sig. Winkel presentava reclami contro la richiesta di restituzione
del premio in relazione al 2002, l’esclusione dalla prestazione di
sostegno al reddito per il medesimo anno e il rigetto della sua domanda
di premio per una vacca del 2003. Il Ministro dell’Agricoltura
respingeva tale reclamo con decisione 26 ottobre 2004, avverso cui il
sig. Winkel ha proposto ricorso dinanzi al College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Tribunale commerciale olandese).
16 Tale organo giurisdizionale segnala che il Ministro dell’Agricoltura
ha prodotto due documenti, il primo dei quali è una nota interpretativa
della direzione generale «Agricoltura» della Commissione del 16 dicembre
1999, in cui quest’ultima indica che i vitelli nati da vacche nutrici
devono restare presso la madre, salvo casi eccezionali.
17 Il secondo documento è una relazione, datata 3 giugno 2002, della
medesima direzione generale relativa ai risultati delle verifiche svolte
dalle autorità olandesi in seguito ad un controllo dei servizi della
Commissione. Ivi è indicato che quasi il 25% dei vitelli nati nel 2000 e
appartenenti a mandrie destinate alla produzione di carne hanno lasciato
la mandria nel corso dei quattro mesi successivi alla loro nascita. I
servizi della Commissione precisano che, fatti salvi casi eccezionali
debitamente motivati, ogni vitello dovrebbe restare mediamente quattro
mesi presso la madre ai fini della concessione del premio per vacca
nutrice.
18 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, imponendo condizioni
attinenti alla frequenza della figliatura e alla durata
dell’allattamento relativamente ad ogni vacca nutrice e non alla mandria
nel suo complesso, uno Stato membro non introduca requisiti
incompatibili con la normativa comunitaria.
19 In tale contesto il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con l’art. 3, n. 1, lett. f), del regolamento
(CE) n. 1254/1999 un regime che, per il riconoscimento del diritto al
premio per vacche nutrici, in forza delle pratiche usuali nel settore
dell’allevamento, impone che la vacca nutrice abbia figliato almeno una
volta nel periodo compreso tra i venti mesi precedenti e i quattro mesi
successivi alla data di apertura del periodo in cui si può presentare la
domanda di premio e che il suo vitello non sia stato allontanato dalla
mandria di riferimento nei quattro mesi successivi alla nascita.
2) Nell’ipotesi in cui la prima questione vada risolta in senso
negativo, quali criteri debbano essere osservati per stabilire se la
mandria è destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di
carne e quali vacche appartengono a siffatta mandria».
Sulla prima questione
Osservazioni preliminari
20 Dagli atti emerge che le condizioni applicabili ai Paesi Bassi per
beneficiare del premio per vacca nutrice sono relative, da un lato, alla
frequenza della figliatura e, dall’altro, alla durata dell’allattamento.
21 Nel corso del periodo oggetto del reclamo del sig. Winkel, la
condizione relativa alla frequenza della figliatura è stata modificata.
Fino al 2 giugno 2003, per essere qualificate vacche nutrici, le vacche
per le quali era stato chiesto un premio dovevano aver figliato almeno
una volta nel corso dell’anno interessato. A partire dal 2 giugno 2003
era invece sufficiente che le vacche interessate avessero figliato nel
corso di un periodo stabilito in due anni.
22 Per contro, la condizione relativa alla durata dell’allattamento è
rimasta immutata e prevede che i vitelli debbano rimanere presso la
madre per un periodo di quattro mesi dopo la nascita.
23 La seconda questione dev’essere quindi intesa come volta a stabilire,
in sostanza, se l’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 osti ad
una normativa nazionale che subordina il diritto al premio per vacca
nutrice a condizioni conformi a pratiche usuali di allevamento che
prevedono, da un lato, una determinata frequenza di figliatura e,
dall’altro, che il vitello sia stato allattato dalla madre per un
periodo di quattro mesi dopo la nascita.
Osservazioni delle parti
24 Il sig. Winkel e la Commissione sostengono che l’art. 3, lett. f),
del regolamento n. 1254/1999 si oppone a requisiti quali quelli previsti
dalla normativa olandese.
25 Il sig. Winkel ritiene che la pratica usuale di allevamento su cui
sono basate le condizioni di cui trattasi sia indefinita e variabile,
come sarebbe dimostrato dal cambiamento occorso rispetto alla condizione
relativa alla frequenza della figliatura.
26 La Commissione considera, innanzi tutto, che la definizione presente
nell’art. 3, lett. f), in questione è esaustiva e che gli Stati membri
non potevano aggiungere ulteriori condizioni. Inoltre, la qualità di
nutrice dovrebbe essere valutata facendo riferimento all’intera mandria
e non ad ogni singola vacca. Da ultimo, requisiti quali quelli
introdotti dalla normativa olandese impedirebbero di prendere in
considerazione i casi eccezionali nei quali la durata dell’allattamento
o la frequenza della figliatura non hanno potuto essere rispettati.
27 I governi dei Paesi Bassi e francese sono di parere contrario.
28 Il governo dei Paesi Bassi indica di aver introdotto le condizioni di
cui trattasi, segnatamente quella relativa alla durata
dell’allattamento, al fine di tenere conto delle critiche espresse dai
servizi della Commissione in seguito ad un controllo effettuato da
questi ultimi. Inoltre, detto governo fa valere che la condizione
d’allattamento non impedirebbe in alcun modo di prendere in
considerazione casi eccezionali, quali la macellazione d’urgenza che
implichi l’esclusione accidentale di un vitello, conformemente alle
disposizioni del regolamento n. 2419/2001.
29 Il governo francese ritiene che, in mancanza di precisazioni a
livello comunitario, spetti agli Stati membri definire la nozione di
vacca appartenente a una mandria destinata all’allevamento di vitelli
per la produzione di carne, nel rispetto degli obiettivi della normativa
comunitaria. Le condizioni fissate dalla normativa olandese sarebbero
pienamente conformi a questi ultimi.
Soluzione della Corte
30 Al fine di risolvere la questione posta, occorre esaminare il dettato
degli artt. 3, lett. f), e 6 del regolamento n. 1254/1999, nonché l’art.
14 del regolamento di applicazione, alla luce dello scopo di tali
regolamenti e del regolamento n. 2419/2001 relativo al controllo del
pagamento dei premi.
31 L’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 definisce la nozione
di «vacca nutrice» con riferimento a due criteri. In base al primo di
essi, la vacca deve avere un orientamento «carne», determinato dalla sua
appartenenza ad una razza con detto orientamento o dalla sua origine
derivata da un incrocio con una tale razza. Il secondo criterio impone
che tale vacca appartenga ad una mandria destinata all’allevamento di
vitelli per la produzione di carne.
32 L’art. 6 del regolamento in parola fissa le condizioni di
ammissibilità per il premio da vacca nutrice e quindi, al suo n. 2,
prevede l’obbligo per il produttore di detenere un numero di vacche
nutrici pari almeno al 60% e un numero di giovenche pari al massimo al
40% di quello per il quale è richiesto il premio da vacche nutrici
durante un periodo di almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla
data di tale domanda.
33 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue
conclusioni, detta disposizione rende necessario individuare
precisamente che cosa sia una vacca nutrice, al fine di poterla
distinguere dalle altre vacche, come quelle da latte o le giovenche.
34 A tale riguardo, l’art. 6, n. 7, del regolamento n. 1254/1999 affida
alla Commissione il compito di decidere le modalità di applicazione del
regime di premio previsto dall’articolo di cui trattasi, e in
particolare di definire la nozione di «vacca nutrice» di cui all’art. 3,
lett. f), di tale regolamento.
35 La Commissione, all’art. 14 del regolamento di applicazione, ha
precisato quali vacche non si considerano appartenenti a una razza ad
orientamento «carne» ai sensi del citato art. 3, lett. f), pur
richiedendo agli Stati membri, all’art. 45 di tale regolamento, di
adottare tutte le misure utili per garantire la corretta esecuzione
dello stesso.
36 Occorre constatare che, al detto art. 14, la Commissione si limita ad
escludere dalla nozione di vacca nutrice le vacche appartenenti a talune
razze bovine, senza ulteriormente precisare i termini della nozione ai
fini della determinazione delle condizioni per ottenere il premio. In
particolare, la Commissione non indica i criteri secondo i quali una
vacca può essere considerata appartenente a una mandria destinata
all’allevamento di vitelli per la produzione di carne.
37 La Commissione, tuttavia, impone agli Stati membri di adottare misure
idonee a garantire la corretta attuazione del regolamento di
applicazione. È quindi su di essi che grava, da ultimo, l’onere di
precisare, a tal fine, la nozione di vacche nutrici.
38 È pertanto necessario verificare se, al fine di precisare la nozione
in discussione, gli Stati membri possano fare riferimento alle pratiche
usuali di allevamento sul loro territorio.
39 A tale riguardo, dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che
le pratiche nel settore dell’allevamento variano da uno Stato membro
all’altro. Il governo francese sostiene che, in Francia, la durata
minima di allattamento di un vitello destinato alla produzione di carne
è stimata in quattro settimane. Il governo dei Paesi Bassi e la
Commissione affermano che, nei Paesi Bassi, la durata dell’allattamento
è in linea generale di quattro mesi.
40 Come risulta dalla relazione del 3 giugno 2002, menzionata al punto
17 della presente sentenza, la stessa direzione generale «Agricoltura»
della Commissione ha fatto riferimento a dette pratiche, rimproverando
alle autorità olandesi di aver considerato che potessero beneficiare del
premio vacche che non avevano allattato i loro vitelli per un periodo di
almeno quattro mesi secondo la pratica abituale in questo Stato membro.
41 Occorre considerare che, in mancanza di una definizione precisa della
nozione di vacche nutrici nel regolamento di applicazione ai fini della
determinazione delle condizioni per beneficiare del premio, gli Stati
membri possono benissimo apportare dette precisazioni in base alle
pratiche usuali di allevamento sul loro territorio. L’applicazione delle
condizioni con riferimento ad ogni singola vacca e non con riferimento
alla mandria nel complesso rafforza con la sua chiarezza la certezza del
diritto e rende più agevole alle autorità nazionali competenti
controllare la regolarità delle domande di premio. Essa, pertanto, non è
in via di principio contraria né ai regolamenti nn. 1254/1999 e
2419/2001, né al regolamento di applicazione.
42 Occorre, tuttavia, verificare se condizioni come quelle presenti
nella normativa olandese rispettino l’obiettivo dei regolamenti di cui
trattasi.
43 Per quanto riguarda il requisito della figliatura entro un lasso di
tempo determinato, esso è diretto ad assicurare che le vacche che danno
diritto al premio contribuiscano al mantenimento di una mandria
destinata all’allevamento di vitelli, condizione necessaria alla
produzione di carne conformemente all’art. 3, lett. f), del regolamento
n. 1254/1999.
44 Per quanto riguarda il requisito della permanenza dei vitelli nella
mandria allo scopo di garantire un periodo di allattamento minimo, detto
requisito mira ad assicurare che la mandria sia effettivamente destinata
alla produzione di carne e non alla produzione di latte. Infatti, come
fatto valere dal governo francese, nelle mandrie di vacche da latte, a
differenza delle mandrie di vacche nutrici destinata alla produzione di
carne, i vitelli sono generalmente separati dalla madre e venduti subito
dopo la nascita per migliorare l’efficienza della produzione di latte.
45 Da ciò discende che le condizioni relative alla frequenza della
figliatura ed alla durata dell’allattamento basate sulle pratiche
abituali in uno Stato membro, quali quelle oggetto della causa
principale, consentono di precisare la nozione di vacca nutrice ai fini
della determinazione delle condizioni per ottenere il premio e di
accertare che le domande di premio riguardino animali che ne possono
beneficiare nel rispetto degli obiettivi del regolamento n. 1254/1999,
del regolamento di applicazione e del regolamento n. 2419/2001.
46 L’adozione da parte degli Stati membri di siffatte condizioni può
quindi costituire una precisazione utile per l’entrata in vigore della
normativa comunitaria, senza comunque impedire di prendere in
considerazione circostanze eccezionali previste da detta normativa.
47 A tale riguardo, nelle sue osservazioni scritte, il governo dei Paesi
Bassi ha sottolineato che nulla vieta alle autorità nazionali di
derogare, in particolare, alla condizione della durata del periodo di
allattamento di quattro mesi in considerazione di circostanze naturali
ai sensi dell’art. 41 del regolamento n. 2419/2001 o di circostanze
eccezionali ai sensi dell’art. 48 di detto regolamento.
48 Di conseguenza, la critica della Commissione secondo cui
l’applicazione di siffatte condizioni rende impossibile tenere conto di
circostanze eccezionali, quali il decesso di un vitello poco dopo la sua
nascita, non appare fondata.
49 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la
questione posta nel senso che l’art. 3, lett. f), del regolamento n.
1254/1999 non osta ad una normativa nazionale che subordina il diritto
al premio per vacca nutrice a condizioni conformi a pratiche usuali di
allevamento che prevedono, da un lato, una determinata frequenza di
figliatura e, dall’altro, che il vitello sia stato allattato dalla madre
per un periodo di quattro mesi dopo la nascita.
Sulla seconda questione
50 Tenuto conto della soluzione alla prima questione, non occorre
risolvere la seconda questione, la quale era stata posta solamente
nell’ipotesi che il detto art. 3, lett. f), ostasse a che uno Stato
membro fissi condizioni di figliatura e di durata dell’allattamento
quali quelle stabilite dalla normativa olandese.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 3, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999,
n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio
23 luglio 2001, n. 1512, non osta ad una normativa nazionale che
subordina il diritto al premio per vacca nutrice a condizioni conformi a
pratiche usuali di allevamento che prevedono, da un lato, una
determinata frequenza di figliatura e, dall’altro, che il vitello sia
stato allattato dalla madre per un periodo di quattro mesi dopo la
nascita.
Firme
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