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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06
AGRICOLTURA - Protezione dei bovini durante il trasporto - Restituzioni
all'esportazione - Competenza di un organo amministrativo di uno Stato
membro a giudicare - Dichiarazione del veterinario - Mezzo di trasporto
degli animali non conforme alle disposizioni comunitarie - Regolamenti (CE)
nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 - Direttiva 91/628/CEE. Il regolamento
(CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari
di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto
riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il
trasporto, e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere
interpretati nel senso che l'autorità nazionale competente in materia di
restituzioni all'esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di
animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della
direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle
direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, mentre, in applicazione dell'art. 2, n.
3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che
tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione.
Per giungere a tale conclusione l'autorità di cui trattasi deve basarsi su
elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei
a rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore, salvo
che quest'ultimo non dimostri, eventualmente, che sono privi di rilevanza
gli elementi addotti dall'autorità competente per concludere che la
direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata
rispettata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. ,
25/11/2008, causa C‑455/06
AGRICOLTURA - Benessere degli animali - Trasporto degli animali su nave.
Quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al
trasporto degli animali per una determinata superficie, l'autorità
competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale
autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni
comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa
C‑455/06
AGRICOLTURA - Settore delle carni bovine - Benessere degli animali -
Trasporto - Normativa comunitaria - Art. 33, n. 9, Reg. (CE) n. 1254/1999 -
Dir. 91/628 e succ. mod. dir. 95/29. La nozione di «conformità con le
disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere
degli animali», di cui all'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio
17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine, dev'essere intesa nel senso che, quando risulti
dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati
rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al
capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva 91/628, come
modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere
nel senso dell'inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la
totalità degli animali vivi trasportati. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06
PROCEDURA E VARIE - Competenza dei giudici degli Stati membri - Esame
d'ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario - Regola nazionale di
divieto della reformatio in peius. Il diritto comunitario non
obbliga il giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione di
diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a
derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto
della reformatio in peius. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
25 novembre 2008 (*)
«Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 -Direttiva 91/628/CEE
- Restituzioni all'esportazione - Protezione dei bovini durante il
trasporto - Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a
giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale,
il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni
comunitarie - Competenza dei giudici degli Stati membri - Esame
d'ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario - Regola nazionale di
divieto della reformatio in peius»
Nel procedimento C‑455/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 9 novembre 2006, pervenuta in
cancelleria il 14 novembre 2006, nella causa
Heemskerk BV,
Firma Schaap
contro
Productschap Vee en Vlees,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A.
Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di
sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský, J. Klučka (relatore), A.
Arabadjiev e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 27 novembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten
Dam, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dai sigg. V. Kontolaimos e G. Kanellopoulos
nonché dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;
- per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T.
van Rijn nonché dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 6 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del
regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante
modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni
all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi
della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19), della
direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle
direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata
dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag.
52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), del regolamento (CE) della
Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di
applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i
prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), nonché dell'art. 33, n. 9, del
regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU
L 160, pag. 21).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che
oppone la Heemskerk BV e la Firma Schaap, da un lato, alla Productschap
Vee en Vlees (in prosieguo: il «Productschap»), dall'altro, avente ad
oggetto il rimborso di una parte della restituzione all'esportazione che
quest'ultimo ritiene essere stata indebitamente versata a tali due
società.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1254/1999
3 Il regolamento n. 1254/1999 ha abrogato il regolamento (CEE) del
Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24).
4 Ai sensi dell'art. 33, n. 9, secondo comma, del regolamento n.
1254/1999, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali
vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite dalla
normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in
particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.
Il regolamento n. 615/98
5 L'art. 1 del regolamento n. 615/98 così dispone:
«(...) il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi
della specie bovina, di cui alla voce NC 0102 (in appresso denominati
“animali”), è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli
animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione
finale:
- delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e
- delle disposizioni del presente regolamento».
6 Ai sensi dell'art. 2 dello stesso regolamento:
«1. L'uscita dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi
esclusivamente attraverso i seguenti punti:
- un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una
decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli
ungulati vivi provenienti dai paesi terzi, oppure
- un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.
2. Un veterinario ufficiale del punto di uscita verifica e certifica,
conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio
[17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti
di origine animale (GU 1997, L 13, pag. 28)] che:
- gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto
conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE;
- il mezzo di trasporto sul quale gli animali vivi lasceranno il
territorio doganale della Comunità è conforme alle disposizioni della
direttiva 91/628/CEE;
- siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali
durante il viaggio conformemente alle disposizioni della direttiva
91/628/CEE.
3. Il veterinario del punto di uscita, se constata che le condizioni di
cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, certifica tale constatazione
apponendo l'indicazione
(...)
- Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 615/98
(...)».
7 Ai sensi dell'art. 5, nn. 2, 3 e 7, del regolamento n. 615/98:
«2. Alle domande di pagamento relative alle restituzioni
all'esportazione, redatte a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE)
n. 3665/87 [della Commissione 27 novembre 1987, recante modalità comuni
di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i
prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1)], dev'essere aggiunta, entro i
termini previsti da tale articolo, la prova della conformità
all'articolo 1.
Tale prova è costituita:
- dal documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, debitamente
compilato, e
- eventualmente, dal rapporto di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
(...)
3. La restituzione all'esportazione non è versata per gli animali
deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l'autorità
competente, in base ai documenti di cui al paragrafo 2, ai rapporti dei
controlli di cui all'articolo 4 e/o a qualsiasi altro elemento di cui
disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
ritenga che non è stata rispettata la direttiva relativa alla protezione
degli animali durante il trasporto.
(...)
7. Qualora si constati che non è stata rispettata la normativa
comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto
dopo il pagamento della restituzione, la parte corrispondente della
restituzione, compresa, se necessario, la riduzione prevista al
paragrafo 4, è considerata indebitamente pagata e deve essere recuperata
conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3‑6, del
regolamento (CEE) n. 3665/87».
La direttiva 91/628
8 L'art. 5, A, punto 1, lett. a)‑c), della direttiva 91/628 dispone
quanto segue:
«A. Gli Stati membri provvedono affinché:
1) ogni trasportatore:
a) sia stato:
(...)
ii) oggetto di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali
vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I
della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall'autorità competente dello
Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti
di un'impresa stabilita in un paese terzo, da un'autorità competente di
uno Stato membro dell'Unione, purché il responsabile dell'impresa di
trasporto abbia sottoscritto l'impegno di rispettare le prescrizioni
della normativa veterinaria comunitaria vigente.
(...)
b) non trasporti o non faccia trasportare animali in condizioni tali da
poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
c) utilizzi per trasporto di animali contemplati dalla presente
direttiva, dei mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle
prescrizioni comunitarie in materia di benessere durante il trasporto
(...)».
La normativa nazionale
9 L'art. 8:69 del testo unico sul diritto amministrativo (Algemene Wet
Bestuursrecht) è così formulato:
«1. Il giudice adito si pronuncia in base al ricorso, ai documenti
presentati, all'istruttoria e al dibattimento all'udienza.
2. Il giudice è tenuto ad integrare d'ufficio i motivi di diritto.
3. Il giudice può integrare d'ufficio i fatti».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Dalla decisione di rinvio risulta che ciascuna delle ricorrenti nella
causa principale ha dichiarato, il 25 gennaio 2000, di aver esportato in
Marocco 300 giovenche gravide, operazione per cui esse hanno chiesto ed
ottenuto il pagamento della restituzione all'esportazione ai sensi del
regolamento n. 800/1999.
11 Le 600 giovenche gravide, insieme a 40 giovenche gravide di un'altra
azienda, sono state caricate lo stesso giorno a Moerdijk (Paesi Bassi)
su una nave battente bandiera irlandese, la M/S Irish Rose (in
prosieguo: la «nave»), per il trasporto a Casablanca (Marocco). Il
veterinario ufficiale che controllava l'operazione d'imbarco ha
attestato che le condizioni dell'art. 2 del regolamento n. 615/98 erano
soddisfatte.
12 Detta nave era stata autorizzata dalle autorità irlandesi a
trasportare animali su una superficie di 986 m².
13 In occasione di un controllo svolto in base al regolamento (CEE) del
Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4045, relativo ai controlli, da parte
degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag.
18), nei fascicoli amministrativi delle ricorrenti nella causa
principale è stato rinvenuto un documento da cui sarebbe risultato che
la capacità per il trasporto di animali vivi della nave era stata
superata di 111 bovini. Un'inchiesta più approfondita, effettuata dal
servizio generale di ispezione, ha dimostrato che il veterinario
ufficiale non aveva effettuato alcun controllo, al punto di uscita, del
rispetto delle norme in materia di densità di carico, di cui al capitolo
VI dell'allegato della direttiva 91/628. Sulla base di tale indagine,
nonché di una dichiarazione della persona che aveva accompagnato gli
animali nel viaggio verso il Marocco, tale servizio generale di
ispezione ha concluso che le condizioni di benessere dei bovini durante
il loro trasporto, come previste dalla direttiva 91/628, non erano state
rispettate e che la nave era palesemente sovraccarica.
14 Con decisioni 26 marzo 2004 il Productschap ha proceduto alla revoca
della restituzione all'esportazione concessa alle ricorrenti nella causa
principale e ha chiesto il rimborso degli importi già versati, aumentati
del 10%. Inoltre, esso ha fissato gli interessi legali dovuti.
15 Con lettere 13 aprile 2004 ciascuna delle dette ricorrenti ha
presentato un reclamo avverso le decisioni del 26 marzo 2004.
16 Con decisioni 2 e 25 agosto 2005 il Productschap ha stabilito, dopo
aver sentito le ricorrenti nella causa principale in data 6 maggio 2004,
di confermare la revoca e il recupero della restituzione, diminuendo
tuttavia l'importo delle somme da recuperare. Considerando che il numero
di bovini che superavano quello consentito per i 986 m² autorizzati era
stato trasportato in violazione delle norme stabilite dalla direttiva
91/628, tra cui quelle relative alla densità di carico, il Productschap
ha ritenuto che la restituzione dovesse essere revocata e recuperata con
riferimento alla parte del carico che non aveva rispettato gli obblighi
relativi al benessere degli animali.
17 A tal fine esso ha stabilito che, conformemente al punto 47
dell'allegato della direttiva 91/628, la norma di carico per il
trasporto via mare delle giovenche gravide era pari a 1,70775 m2. Per
calcolare il numero di animali trasportati in violazione di tale norma
di carico, esso ha suddiviso la superficie autorizzata della nave,
ovvero 986 m2, per la superficie prescritta per animale. Ne ha concluso
che il numero di animali in eccedenza trasportati su tale nave in
occasione dell'operazione di esportazione era pari a 62.
18 Il Productschap ha calcolato la parte da recuperare della
restituzione all'esportazione percepita dalle ricorrenti nella causa
principale sulla base di quella concessa per il numero di animali
trasportati in eccedenza, in proporzione alla loro parte nell'operazione
complessiva. Secondo tale calcolo, ad ognuna delle ricorrenti nella
causa principale è stato richiesto il rimborso della restituzione per 29
animali. Ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento n. 615/98, in
combinato disposto con l'art. 5, n. 4, dello stesso regolamento, la
restituzione concessa è stata ridotta inoltre per un importo pari a
quello della restituzione revocata.
19 Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto ricorso avverso
le summenzionate decisioni 2 e 25 agosto 2005 dinanzi al giudice del
rinvio. A sostegno dei loro ricorsi, esse hanno dedotto vari motivi
consistenti, in sostanza, da un lato, nell'avvalersi del carattere
probatorio della certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale e,
dall'altro, nel sostenere che la condizione posta dalla normativa
irlandese, secondo cui la nave poteva trasportare animali solo su una
superficie di 986 m², non era applicabile ad un trasporto effettuato dai
Paesi Bassi al Marocco.
20 Emerge inoltre dalla decisione di rinvio che il College van Beroep
voor het bedrijfsleven ha individuato altri argomenti che potrebbero
influire sulla soluzione della controversia principale. Tuttavia, dal
momento che tali argomenti non sono stati sollevati dinanzi al detto
giudice, le norme processuali nazionali osterebbero a che essi siano
presi in considerazione. Dall'art. 8:69 del testo unico sul diritto
amministrativo emergerebbe che il giudice si limita a decidere in ordine
ai punti della controversia che gli vengono sottoposti dalle parti. Se è
vero che, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, il giudice è
tenuto ad integrare d'ufficio i motivi di diritto, occorrerebbe tuttavia
interpretare tale disposizione nel senso che il giudice procede
all'inquadramento giuridico delle censure dedotte dal ricorrente avverso
l'atto amministrativo contestato. Occorrerebbe operare una distinzione
fra tale obbligo di integrare d'ufficio i detti motivi e la valutazione
cui il giudice deve procedere di propria iniziativa. Una tale
valutazione si imporrebbe solo nell'ipotesi di applicazione delle norme
di ordine pubblico, vale a dire le norme relative ai poteri degli organi
amministrativi e a quelli del giudice stesso, nonché le disposizioni in
materia di ricevibilità.
21 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se sia tenuto, alla luce del
diritto comunitario, a tener conto degli argomenti tratti da tale
diritto che non siano stati dedotti dalle ricorrenti nella causa
principale.
22 In tale contesto il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) a) Se un'autorità amministrativa abbia la facoltà di decidere, in
contrasto con la dichiarazione del veterinario ufficiale ai sensi
dell'art. 2, n. 2, del regolamento (...) n. 615/98, che il trasporto
degli animali a cui siffatta dichiarazione si riferisce non è conforme
ai requisiti prescritti dal disposto della direttiva [91/628].
b) In caso di soluzione affermativa della prima questione, sub a):
Se il diritto comunitario assoggetti a limiti specifici l'esercizio di
tale potere da parte dell'autorità amministrativa e, in caso
affermativo, quali siano questi limiti.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se un organo amministrativo di uno Stato membro, per valutare se esista
un diritto alla restituzione, ad esempio come previsto dal regolamento
(...) n. 800/1999, debba dirimere la questione se un trasporto di
animali vivi sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia di
benessere degli animali alla luce dei requisiti imposti nello Stato
membro oppure di quelli imposti dallo Stato di bandiera della nave con
cui gli animali vivi vengono trasportati e che ha rilasciato
un'autorizzazione per tale nave.
3) Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio - ossia un esame
di motivi che esorbitano dall'oggetto fondamentale delle liti - di
motivi ricavati dai regolamenti (...) nn. 1254/1999 e (...) 800/1999.
4) Se l'inciso "conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa
comunitaria relativa al benessere degli animali", di cui all'art. 33, n.
9, del regolamento (...) n. 1254/1999 debba essere inteso nel senso che,
ove venga accertato che una nave durante il trasporto di animali vivi
era talmente carica da eccedere il carico consentito per la nave stessa
in forza delle rilevanti norme relative al benessere degli animali, la
difformità rispetto alle disposizioni comunitarie riguardi solo il
numero degli animali per cui è stato superato il carico consentito,
oppure tutti gli animali vivi trasportati.
5) Se l'effettiva applicazione del diritto comunitario comporti che, a
causa della verifica d'ufficio alla luce delle disposizioni comunitarie,
si deroghi al principio - ancorato nel diritto processuale
amministrativo olandese - secondo cui l'impugnazione di una decisione
non può mettere chi esercita questo diritto in una posizione più
sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato se non avesse proceduto
ad impugnazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se il regolamento n. 615/98 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3
e 7, debbano essere interpretati nel senso che l'autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all'esportazione ha la facoltà di
decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato
conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, mentre, in
applicazione dell'art. 2, n. 3, del citato regolamento, il veterinario
ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle
disposizioni della direttiva in questione. In caso di soluzione
affermativa, tale giudice chiede se la competenza di tale autorità sia
sottoposta a taluni limiti.
24 Si deve rammentare che, considerato il tenore letterale degli artt. 1
e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l'osservanza delle disposizioni
della direttiva 91/628 rappresenta una condizione per il pagamento delle
restituzioni all'esportazione. È onere dell'esportatore dimostrare, ai
sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento, che ricorrono le
condizioni cui è subordinata la concessione della restituzione
all'esportazione. Occorre sottolineare che l'esportatore, al fine di
ottenere il pagamento della restituzione all'esportazione, deve fornire
all'autorità competente dello Stato membro in cui la dichiarazione è
accettata la prova del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del
citato regolamento, nonché, di conseguenza, di quelle della direttiva di
cui sopra, producendo i documenti elencati, rispettivamente, agli artt.
2, n. 3, e 3, n. 2, di tale regolamento. Tra tali documenti vi è,
segnatamente, il certificato del veterinario ufficiale.
25 Per quanto riguarda il carattere probatorio di siffatti documenti, la
Corte ha stabilito che, come risulta dalla finalità perseguita dagli
artt. 3 e 5 del regolamento n. 615/98, la produzione dei citati
documenti da parte dell'esportatore non costituisce una prova
inconfutabile del rispetto dell'art. 1 di tale regolamento né della
direttiva 91/628. Infatti, tale prova è sufficiente solo nei limiti in
cui l'autorità competente non disponga di elementi in base ai quali
possa ritenere che la suddetta direttiva non sia stata rispettata. Tale
interpretazione è confermata dalla lettera dell'art. 5, n. 3, del
medesimo regolamento, secondo cui l'autorità competente può negare il
pagamento della restituzione all'esportazione per gli animali per i
quali essa, in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, ai
rapporti dei controlli di cui all'art. 4 di tale regolamento e/o a
qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata (v. sentenza 13 marzo 2008,
causa C‑96/06, Viamex Agrar Handel, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punti 34 e 35).
26 Nonostante la produzione, da parte dell'esportatore, di un
certificato rilasciato dal veterinario ufficiale, in applicazione
dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, l'autorità competente può
ritenere che egli non abbia rispettato né l'art. 1 di tale regolamento
né le disposizioni della direttiva 91/628, a condizione che siano
soddisfatti, segnatamente, i presupposti stabiliti dall'art. 5, n. 3,
del suddetto regolamento (sentenza Viamex Agrar Handel, cit., punto 36).
27 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue
conclusioni, si deve ritenere che tale ragionamento, secondo cui
l'autorità competente può decidere, nonostante i documenti forniti
dall'esportatore, di non effettuare il pagamento della restituzione,
valga altresì nell'ipotesi in cui la restituzione sia già stata versata
a quest'ultimo.
28 Ogni altra interpretazione priverebbe di effetto utile, per un verso,
l'art. 5, n. 7, del regolamento n. 615/98, in forza del quale, qualora
si constati che non è stata rispettata la normativa comunitaria in
materia di protezione degli animali durante il trasporto dopo il
pagamento della restituzione, quest'ultima deve essere recuperata
conformemente alle disposizioni dell'art. 11, nn. 3‑6, del regolamento
n. 3665/87, e, per altro verso, i controlli a posteriori organizzati dal
regolamento n. 4045/89.
29 Quanto alla questione se una siffatta competenza sia soggetta a
taluni limiti, la Corte ha già dichiarato che l'art. 5 del regolamento
n. 615/98 non può essere interpretato nel senso che esso consenta
all'autorità competente di rimettere arbitrariamente in discussione gli
elementi di prova che l'esportatore ha accluso alla sua domanda di
restituzione all'esportazione. Infatti il margine discrezionale di cui
l'autorità competente dispone non è illimitato, poiché incontra i limiti
fissati dal citato art. 5. Tale margine discrezionale risulta in
particolare limitato per quanto attiene alla natura e al valore
probatorio degli elementi che tale autorità adduce (v. sentenza Viamex
Agrar Handel, cit., punto 38).
30 La Corte ha stabilito che spetta all'autorità competente, in
applicazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, basarsi su
elementi oggettivi e concreti relativi al benessere degli animali, tali
da dimostrare che i documenti allegati dall'esportatore alla sua domanda
di restituzione all'esportazione non consentono di provare il rispetto
delle disposizioni della direttiva 91/628 al momento del trasporto;
spetta eventualmente all'esportatore dimostrare per quale motivo gli
elementi di prova addotti da tale autorità, per concludere che tale
regolamento e tale direttiva non sono stati rispettati, sono privi di
rilevanza (sentenza Viamex Agrar Handel, cit., punto 41).
31 La Corte ha deciso che, in ogni caso, l'autorità competente è tenuta
a motivare la propria decisione fornendo le ragioni per le quali essa ha
ritenuto che le prove fornite dall'esportatore non consentano di
concludere che le disposizioni della direttiva 91/628 sono state
rispettate. A tal fine, la suddetta autorità è obbligata, in
particolare, ad attenersi ad una valutazione oggettiva dei documenti che
le sono presentati dall'esportatore, nonché a dimostrare l'adeguatezza
degli elementi da essa addotti per affermare che la documentazione
allegata alla domanda di restituzione all'esportazione non vale a
provare il rispetto delle disposizioni pertinenti di tale direttiva
(sentenza Viamex Agrar Handel, cit., punto 42).
32 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima questione dichiarando che il regolamento n. 615/98 e, in
particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati
nel senso che l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni
all'esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali
non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva
91/628, mentre, in applicazione dell'art. 2, n. 3, del medesimo
regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che tale
trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione.
Per giungere a tale conclusione l'autorità di cui trattasi deve basarsi
su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione,
tali da rimettere in discussione i documenti presentati
dall'esportatore, salvo che quest'ultimo non dimostri, eventualmente,
che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall'autorità
competente per concludere che la direttiva 91/628 non è stata
rispettata.
Sulla seconda questione
33 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se nell'ambito della valutazione dell'esistenza del diritto
alla restituzione nei casi previsti dal regolamento n. 800/1999,
l'autorità competente dello Stato membro di esportazione debba, per
stabilire se sono state rispettate le disposizioni comunitarie relative
al benessere degli animali durante il trasporto, tener conto della
superficie disponibile della nave basandosi sulle norme vigenti in tale
Stato membro ovvero di quella menzionata in occasione dell'emissione
dell'autorizzazione in base alle norme vigenti nello Stato di bandiera.
34 Occorre rammentare in proposito che lo Stato di esportazione nonché
lo Stato di bandiera, indicati dal giudice del rinvio, sono entrambi
Stati membri dell'Unione europea.
35 Per quanto concerne la superficie totale di una nave idonea ad essere
destinata al trasporto degli animali, occorre rilevare che la direttiva
91/628 non contiene alcuna espressa disposizione in proposito.
36 In tale contesto, nell'ipotesi in cui una nave sia stata oggetto di
un'autorizzazione per una determinata superficie da parte dell'autorità
competente dello Stato membro di bandiera, si deve rilevare che la
superficie indicata in tale autorizzazione corrisponde alla superficie
all'interno della quale è garantito il benessere degli animali. Infatti
è pacifico che, per rilasciare un'autorizzazione, l'autorità competente
deve necessariamente effettuare controlli approfonditi al fine di
calcolare la superficie utile complessiva della nave che sia idonea a
garantire il benessere degli animali durante il loro trasporto.
37 Pertanto, l'autorità competente dello Stato membro di esportazione
deve prendere in considerazione tale superficie utile per stabilire se
il trasporto degli animali sulla nave sia stato effettuato nel rispetto
delle disposizioni della direttiva 91/628 relative al benessere degli
animali.
38 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la
seconda questione nel senso che, quando una nave sia stata autorizzata
dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una
determinata superficie, l'autorità competente dello Stato membro di
esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano
state rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli
animali durante il trasporto.
Sulla quarta questione
39 Con la sua quarta questione, che deve essere esaminata prima della
terza e della quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se la nozione di «conformità con le disposizioni stabilite
dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui
all'art. 33, n. 9, del regolamento n. 1254/1999, debba essere intesa nel
senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli
animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di
densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato
della direttiva 91/628, occorre concludere nel senso dell'inosservanza
di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi
trasportati.
40 Ai sensi del capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della citata
direttiva, la densità di carico per ciascun animale è determinata, nel
caso del trasporto via mare, in metri quadrati.
41 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle
sue conclusioni, se il totale della superficie disponibile sulla nave
per il trasporto di animali suddivisa per il numero di animali
effettivamente trasportati non è conforme alla superficie per animale
prevista dal capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva
91/628, si deve rilevare che le norme comunitarie in materia di densità
di carico non sono state rispettate per nessuno degli animali
trasportati. È infatti pacifico che, in caso di superamento della
densità di carico, lo spazio disponibile per ogni animale diminuisce per
il fatto che il numero di animali a bordo della nave è superiore al
numero autorizzato in forza di tali norme.
42 Occorre inoltre rilevare che il sovraccarico di una nave interessa,
in linea di principio, tutti gli animali, in quanto determina una
limitazione dei movimenti fisici degli stessi, la riduzione dello spazio
necessario per il loro comfort, un aumento del rischio che detti animali
si feriscano nonché condizioni penose di trasporto per tutti gli animali
trasportati e non solo per gli animali eccedenti il carico consentito.
43 Si deve di conseguenza risolvere la quarta questione nel senso che la
nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa
comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all'art. 33, n.
9, del regolamento n. 1254/1999, dev'essere intesa nel senso che, quando
risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono
stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico,
di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva
91/628, occorre, in linea di principio, concludere nel senso
dell'inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità
degli animali vivi trasportati.
Sulla terza e sulla quinta questione
44 Con la sua terza e quinta questione, che devono essere esaminate
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto
comunitario imponga al giudice nazionale un esame d'ufficio dei motivi
ricavati dai regolamenti nn. 1254/1999 e 800/1999 che eccedano i limiti
della controversia, quando un siffatto esame porterebbe a derogare al
principio di diritto olandese secondo cui il soggetto che propone
ricorso non può trovarsi in una posizione più sfavorevole di quella in
cui si sarebbe trovato in assenza di ricorso (principio che vieta la
reformatio in peius).
45 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven precisa che, in
conformità all'art. 8:69 del testo unico sul diritto amministrativo, non
può, in via di principio, tener conto di argomenti che eccedano i limiti
della controversia quale definita dalle parti. Esso sottolinea inoltre
che, se il diritto comunitario gli imponesse di sollevare d'ufficio i
motivi ricavati dai regolamenti nn. 1254/1999 e 800/1999, potrebbe
essere confrontato alla regola procedurale del divieto della reformatio
in peius, sancita dal diritto amministrativo olandese, secondo cui il
soggetto che propone un ricorso non può trovarsi in una posizione più
sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato in assenza di ricorso.
Egli non esclude infatti che la considerazione dei detti regolamenti
possa comportare un aggravio degli obblighi delle ricorrenti nella causa
principale.
46 A tal proposito, occorre rilevare che il diritto comunitario non può
obbligare il giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione
comunitaria quando una siffatta applicazione avrebbe come conseguenza
una deroga al principio, insito nel suo diritto processuale nazionale,
del divieto della reformatio in peius.
47 Un tale obbligo, infatti, non solo contrasterebbe con i principi del
rispetto dei diritti della difesa, della certezza del diritto e della
tutela del legittimo affidamento, sottesi al divieto di cui sopra, ma
esporrebbe il singolo che ha proposto ricorso avverso un atto a lui
pregiudizievole al rischio che un tale ricorso lo ponga in una posizione
più sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato se si fosse astenuto
dal proporre tale ricorso.
48 Alla luce di quanto sopra, la terza e la quinta questione devono
essere risolte nel senso che il diritto comunitario non obbliga il
giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione di diritto
comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare
al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della
reformatio in peius.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante
modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni
all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi
della specie bovina durante il trasporto, e, in particolare, i suoi
artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che
l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni
all'esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali
non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva
del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione
degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive
90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio
29 giugno 1995, 95/29/CE, mentre, in applicazione dell'art. 2, n. 3, del
medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che
tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in
questione. Per giungere a tale conclusione l'autorità di cui trattasi
deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali
in questione, idonei a rimettere in discussione i documenti presentati
dall'esportatore, salvo che quest'ultimo non dimostri, eventualmente,
che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall'autorità
competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla
direttiva 95/29, non è stata rispettata.
2) Quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera
al trasporto degli animali per una determinata superficie, l'autorità
competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale
autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni
comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.
3) La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla
normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui
all'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n.
1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni bovine, dev'essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato
che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i
requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo
VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata
dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere nel
senso dell'inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la
totalità degli animali vivi trasportati.
4) Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare
d'ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta
applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto
nazionale rilevante, del divieto della reformatio in peius.
Firme
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