AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 11/12/2008, causa C‑486/07



AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco – Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Reg. (CEE) n. 2131/1993 - Reg. (CEE) n. 689/1992 - Reg. n. 2486/1992. Il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento, e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, quale modificato dal regolamento n. 2486/92. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 11/12/2008, causa C‑486/07


 www.AmbienteDiritto.it

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2008 (*)

«Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco – Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili»



Nel procedimento C‑486/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con decisione 19 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2007, nella causa

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

contro

Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.,


LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. B. Doherty, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 191, pag. 76), e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (GU L 74, pag. 18), quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486 (GU L 248, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 689/92»).

2 Tale domanda si inserisce nell'ambito di una controversia tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura («AGEA») e il Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.(in prosieguo: il «Consorzio») in merito all'importo della compensazione dovuta a quest'ultimo per l'acquisto di una partita di granoturco detenuta dall'AGEA in qualità di organismo d'intervento.

Contesto normativo

Il regolamento (CEE) n. 1766/92

3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21), applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, enuncia le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

4 Gli artt. 3‑5 di questo regolamento introducono un sistema di regolazione del prezzo dei cereali basato su un meccanismo che prevede l'acquisto di tali prodotti sul mercato da parte di organismi d'intervento e la loro successiva rivendita.

5 L'art. 4 di detto regolamento prevede in particolare che, in determinati periodi dell'anno, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri procedano all'acquisto di cereali raccolti nella Comunità europea e loro offerti, purché le offerte rispondano ad alcune condizioni, segnatamente di natura qualitativa e quantitativa. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento fissato all'art. 3 dello stesso regolamento, cui si applica eventualmente una maggiorazione o una detrazione in funzione della qualità dei cereali.

6 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1766/92, spetta alla Commissione delle Comunità europee, assistita da un comitato di gestione ad hoc, fissare le modalità di applicazione del regime d'intervento definito agli artt. 3 e 4 di tale regolamento, segnatamente le caratteristiche minime, relative in particolare alla qualità e alla quantità richieste per ciascun cereale affinché possa fruire dell'intervento, nonché le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento.

7 In conformità al mandato che le è stato conferito, la Commissione ha adottato i regolamenti nn. 689/92 e 2131/93.

Il regolamento n. 689/92

8 Il regolamento n. 689/92 stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi che certificano la qualità di tali prodotti. Tale regolamento stabilisce per ogni prodotto del settore dei cereali parametri quali il tasso massimo di umidità, la percentuale massima d'impurità e il peso specifico minimo. In particolare, l'art. 2, n. 1, di detto regolamento stabilisce che per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

9 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, primo comma, del regolamento n. 689/92, sono considerati di qualità sana, leale e mercantile segnatamente i cereali che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato I dello stesso regolamento.

10 Tra i requisiti previsti in questo allegato per tutti i cereali figura quello relativo ad un tasso massimo di umidità del 14,5%.

11 L'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 689/92 precisa a sua volta che il prezzo da pagare all'offerente è costituito dal prezzo d'intervento di cui all'art. 3 del regolamento n. 1766/92, adattato in modo da tener conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all'art. 4 bis del regolamento n. 689/92.

12 Detto art. 4 bis prevede quanto segue:

«1. Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo d'intervento sono calcolate applicando a tale prezzo, su cui non incidono le maggiorazioni mensili, le percentuali di cui al paragrafo 2.

2. a) Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al tasso di umidità considerato per la qualità tipo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato II.

Qualora il tasso d'umidità del frumento duro offerto all'intervento sia superiore al tasso d'umidità considerato per la qualità tipo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato II.

(...)».

Il regolamento n. 2131/93

13 Il regolamento n. 2131/93 fissa le modalità per le reimmissione sul mercato dei cereali acquistati dagli organismi d'intervento.

14 Ai sensi dell'art. 1 di tale regolamento, i cereali acquistati dagli organismi d'intervento ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1766/92 sono reimmessi sul mercato mediante gara; l'aggiudicazione ha luogo a favore della persona la cui offerta è, da un lato, più favorevole e, dall'altro, conforme alle disposizioni del regolamento n. 2131/93.

15 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2731, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (GU L 281, pag. 22). Se la qualità dei cereali non corrisponde alla «qualità tipo», il prezzo dell'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1766/92.

Causa principale e questione pregiudiziale

16 Nel corso del periodo 1994‑1995, a seguito dell'aggiudicazione di una partita di granoturco per l'ammasso, il Consorzio otteneva che il Tribunale di Roma ingiungesse all'AGEA di versargli la somma di ITL 70 283 780 a titolo di variazione del prezzo di aggiudicazione di una partita di granoturco. L'AGEA proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo, rilevando che, nel calcolo dell'importo dovuto al Consorzio, il tasso di umidità del granoturco era stato erroneamente incluso tra le caratteristiche che comportavano una riduzione del prezzo di aggiudicazione.

17 Detta opposizione veniva respinta dal Tribunale di Roma, che condannava l'AGEA a versare al Consorzio l'importo corrispondente alla detrazione del prezzo di aggiudicazione prevista in base al tasso di umidità.

18 L'AGEA proponeva un ricorso avverso tale decisione di condanna dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che lo respingeva. L'AGEA presentava quindi ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione.

19 A sostegno del suo ricorso l'AGEA ha richiamato il combinato disposto dell'art. 4 bis e della tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, applicabili, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93, alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento. L'AGEA ritiene che l'art. 4 bis del regolamento n. 689/92, il quale, all'epoca dei fatti, prevedeva detrazioni in base al tasso di umidità soltanto per il frumento duro, non è applicabile alla vendita di altri cereali. Secondo la stessa, soltanto nel corso del mese di aprile 2000 il regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 2000, n. 824, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100, pag. 31), abrogando il regolamento n. 689/92, ha esteso a tutti i cereali, compreso il granoturco, le detrazioni di cui trattasi.

20 Il Consorzio si è opposto a questa tesi rilevando che l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93 aveva stabilito, per l'aggiudicazione di tutti i cereali detenuti dagli organismi d'intervento, compreso quindi il granoturco, il principio dell'adeguamento del prezzo del prodotto venduto con riferimento alle sue qualità reali. Secondo lo stesso, il rinvio effettuato dalla disposizione in oggetto al regolamento n. 1766/92 opera con riferimento all'estensione delle maggiorazioni e detrazioni previste da quest'ultimo, e non al fine di limitare tali maggiorazioni o detrazioni ai soli casi di vendita del frumento duro.

21 Secondo il Consorzio, il Tribunale di Roma avrebbe quindi giustamente dichiarato applicabile alla vendita di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento la detrazione di prezzo prevista nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92. Il fatto che tale detrazione sia espressamente prevista soltanto per il frumento duro sarebbe giustificato, nel caso dell'acquisto di granoturco da parte degli organismi d'intervento, alla luce dei criteri di umidità massima stabiliti, per questo cereale, dal regolamento n. 689/92, vale a dire il 14,5%. Infatti, poiché l'esistenza di tali criteri rende meramente teorica l'ipotesi di una consegna di granoturco con un tasso di umidità superiore al tasso prescritto, sarebbe inutile prevedere detrazioni di prezzo per tale caso di specie.

22 Nella causa principale il granoturco sarebbe stato consegnato all'organismo d'intervento con un tasso di umidità compreso tra il 12% e il 14%, e sarebbe stato rivenduto da quest'ultimo al Consorzio con un tasso di umidità del 15,85%. In forza del combinato disposto dell'art. 4 bis e della tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, applicabili nel caso di specie per effetto dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93, il Consorzio sostiene che dovrebbe spettargli una detrazione del prezzo di aggiudicazione pari all'1,35%.

23 La Corte suprema di cassazione, considerando non manifestamente priva di fondamento la tesi del Consorzio, ha deciso di sospendere il procedimento in corso e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in base ai regolamenti comunitari vigenti all'epoca dei fatti di causa (1994‑1995) in materia di vendita di cereali detenuti dagli organismi di intervento, le detrazioni di prezzo previste per la presenza di un tasso di umidità maggiore rispetto a quello considerato per la qualità tipo si applichino anche nel caso di vendita di granoturco».

Sulla questione pregiudiziale

24 Con la questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di precisare se il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93 e dell'art. 4 bis del regolamento n. 689/92 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92.

25 Al riguardo, si deve rilevare che, come il governo italiano e la Commissione hanno giustamente sostenuto, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93 si limita a rinviare alle disposizioni adottate dalla Commissione in conformità agli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1766/92 per determinare quali maggiorazioni e detrazioni debbano essere applicate al prezzo di aggiudicazione in caso di divario tra la qualità dei cereali venduti e la qualità tipo. Orbene, tali disposizioni, che figurano nel regolamento n. 689/92, limitano al solo frumento duro le riduzioni di prezzo in base al tasso di umidità.

26 L'art. 4 bis, n. 2, lett. a), nonché le tabelle I e II dell'allegato II del regolamento n. 689/92 di detto regolamento, nella loro formulazione, operano una netta distinzione tra, da un lato, le «maggiorazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 4 bis del presente regolamento per cereali il cui tenore di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo» (tabella I di tale allegato II) e, dall'altro, le «detrazioni, calcolate in percentuale, del prezzo di cui all'articolo 4 bis del presente regolamento, per il frumento duro il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo» (tabella II di detto allegato II).

27 La differenza di formulazione tra le intestazioni di queste due tabelle dell'allegato II del regolamento n. 689/92 rivela la volontà del legislatore comunitario di applicare la maggiorazione per il tasso di umidità ai cereali in generale, mentre la detrazione per il tasso di umidità dev'essere riservata esclusivamente al frumento duro.

28 Quest'interpretazione è avvalorata da una modifica normativa successiva all'epoca dei fatti della causa principale. Infatti, il legislatore comunitario ha proceduto, attraverso il regolamento n. 824/2000, all'abrogazione del regolamento n. 689/92 e al riesame della normativa comunitaria riguardante le procedure di acquisto di cereali da parte degli organismi d'intervento, modificando le disposizioni relative alle maggiorazioni e alle detrazioni da applicare in relazione al tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento.

29 Al riguardo si deve rilevare, come ha fatto il governo italiano, che ormai l'art. 9, lett. a), del regolamento n. 824/2000 prevede che, «[q]ualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 14%, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia superiore al 14%, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII». Tale disposizione non riprende quindi la distinzione, contenuta nella corrispondente disposizione della normativa comunitaria precedentemente in vigore, tra i cereali e il frumento duro, ma si riferisce in modo generale alla categoria unitaria dei «cereali».

30 Si deve pertanto constatare che la differenza di terminologia osservata tra la formulazione delle disposizioni della normativa vigente all'epoca dei fatti di cui alla causa principale e la formulazione delle disposizioni del regolamento n. 824/2000 manifesta la deliberata volontà del legislatore comunitario di procedere ad una modifica di detta normativa. Infatti, soltanto con l'entrata in vigore del regolamento n. 824/2000 è stata introdotta, con riferimento a tutti i cereali, categoria che comprende anche il granoturco, la possibilità di applicare, nella fase del calcolo del prezzo di aggiudicazione dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento, la detrazione per un tasso di umidità superiore ad una percentuale determinata.

31 Pertanto, com'è stato esposto al punto 27 della presente sentenza, si deve considerare che tale possibilità sia stata inizialmente prevista soltanto per il frumento duro.

32 Di conseguenza, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93 e dell'art. 4 bis del regolamento n. 689/92 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92.

Sulle spese

33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:


Il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento, e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, quale modificato dal regolamento n. 2486/92.

Firme


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006