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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 11/12/2008, causa C‑486/07
AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco –
Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili – Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA) - Reg. (CEE) n. 2131/1993 - Reg. (CEE) n. 689/1992 - Reg.
n. 2486/1992. Il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento
(CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le
condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento,
e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n.
689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei
cereali da parte degli organismi d'intervento, quale modificato dal
regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486, deve essere
interpretato nel senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di
granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano
le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento
duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, quale
modificato dal regolamento n. 2486/92. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. V, 11/12/2008, causa C‑486/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2008 (*)
«Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco –
Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili»
Nel procedimento C‑486/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con
decisione 19 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 novembre
2007, nella causa
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
contro
Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg
Barthet (relatore) e J.‑J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga
e dal sig. B. Doherty, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione del
combinato disposto dell'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione
28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la
vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 191,
pag. 76), e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19
marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa
in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (GU L 74,
pag. 18), quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27
agosto 1992, n. 2486 (GU L 248, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n.
689/92»).
2 Tale domanda si inserisce nell'ambito di una controversia tra
l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura («AGEA») e il Consorzio
Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.(in prosieguo: il «Consorzio») in
merito all'importo della compensazione dovuta a quest'ultimo per
l'acquisto di una partita di granoturco detenuta dall'AGEA in qualità di
organismo d'intervento.
Contesto normativo
Il regolamento (CEE) n. 1766/92
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181,
pag. 21), applicabile all'epoca dei fatti della causa principale,
enuncia le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali.
4 Gli artt. 3‑5 di questo regolamento introducono un sistema di
regolazione del prezzo dei cereali basato su un meccanismo che prevede
l'acquisto di tali prodotti sul mercato da parte di organismi
d'intervento e la loro successiva rivendita.
5 L'art. 4 di detto regolamento prevede in particolare che, in
determinati periodi dell'anno, gli organismi d'intervento designati
dagli Stati membri procedano all'acquisto di cereali raccolti nella
Comunità europea e loro offerti, purché le offerte rispondano ad alcune
condizioni, segnatamente di natura qualitativa e quantitativa. Gli
acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento fissato all'art.
3 dello stesso regolamento, cui si applica eventualmente una
maggiorazione o una detrazione in funzione della qualità dei cereali.
6 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1766/92, spetta alla
Commissione delle Comunità europee, assistita da un comitato di gestione
ad hoc, fissare le modalità di applicazione del regime d'intervento
definito agli artt. 3 e 4 di tale regolamento, segnatamente le
caratteristiche minime, relative in particolare alla qualità e alla
quantità richieste per ciascun cereale affinché possa fruire
dell'intervento, nonché le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni
applicabili all'intervento.
7 In conformità al mandato che le è stato conferito, la Commissione ha
adottato i regolamenti nn. 689/92 e 2131/93.
Il regolamento n. 689/92
8 Il regolamento n. 689/92 stabilisce le procedure e le condizioni di
presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento
nonché i metodi di analisi che certificano la qualità di tali prodotti.
Tale regolamento stabilisce per ogni prodotto del settore dei cereali
parametri quali il tasso massimo di umidità, la percentuale massima
d'impurità e il peso specifico minimo. In particolare, l'art. 2, n. 1,
di detto regolamento stabilisce che per essere accettati all'intervento
i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.
9 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, primo comma, del regolamento n. 689/92,
sono considerati di qualità sana, leale e mercantile segnatamente i
cereali che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati
nell'allegato I dello stesso regolamento.
10 Tra i requisiti previsti in questo allegato per tutti i cereali
figura quello relativo ad un tasso massimo di umidità del 14,5%.
11 L'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 689/92 precisa a sua
volta che il prezzo da pagare all'offerente è costituito dal prezzo
d'intervento di cui all'art. 3 del regolamento n. 1766/92, adattato in
modo da tener conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui
all'art. 4 bis del regolamento n. 689/92.
12 Detto art. 4 bis prevede quanto segue:
«1. Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il
prezzo d'intervento sono calcolate applicando a tale prezzo, su cui non
incidono le maggiorazioni mensili, le percentuali di cui al paragrafo 2.
2. a) Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia
inferiore al tasso di umidità considerato per la qualità tipo, le
detrazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato II.
Qualora il tasso d'umidità del frumento duro offerto all'intervento sia
superiore al tasso d'umidità considerato per la qualità tipo, le
detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato II.
(...)».
Il regolamento n. 2131/93
13 Il regolamento n. 2131/93 fissa le modalità per le reimmissione sul
mercato dei cereali acquistati dagli organismi d'intervento.
14 Ai sensi dell'art. 1 di tale regolamento, i cereali acquistati dagli
organismi d'intervento ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1766/92
sono reimmessi sul mercato mediante gara; l'aggiudicazione ha luogo a
favore della persona la cui offerta è, da un lato, più favorevole e,
dall'altro, conforme alle disposizioni del regolamento n. 2131/93.
15 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93, le offerte
sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal
regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2731, che fissa le
qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco
e del frumento duro (GU L 281, pag. 22). Se la qualità dei cereali non
corrisponde alla «qualità tipo», il prezzo dell'offerta preso in
considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni
stabilite a norma degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1766/92.
Causa principale e questione pregiudiziale
16 Nel corso del periodo 1994‑1995, a seguito dell'aggiudicazione di una
partita di granoturco per l'ammasso, il Consorzio otteneva che il
Tribunale di Roma ingiungesse all'AGEA di versargli la somma di ITL 70
283 780 a titolo di variazione del prezzo di aggiudicazione di una
partita di granoturco. L'AGEA proponeva opposizione contro il decreto
ingiuntivo, rilevando che, nel calcolo dell'importo dovuto al Consorzio,
il tasso di umidità del granoturco era stato erroneamente incluso tra le
caratteristiche che comportavano una riduzione del prezzo di
aggiudicazione.
17 Detta opposizione veniva respinta dal Tribunale di Roma, che
condannava l'AGEA a versare al Consorzio l'importo corrispondente alla
detrazione del prezzo di aggiudicazione prevista in base al tasso di
umidità.
18 L'AGEA proponeva un ricorso avverso tale decisione di condanna
dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che lo respingeva. L'AGEA
presentava quindi ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione.
19 A sostegno del suo ricorso l'AGEA ha richiamato il combinato disposto
dell'art. 4 bis e della tabella II dell'allegato II del regolamento n.
689/92, applicabili, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n.
2131/93, alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
L'AGEA ritiene che l'art. 4 bis del regolamento n. 689/92, il quale,
all'epoca dei fatti, prevedeva detrazioni in base al tasso di umidità
soltanto per il frumento duro, non è applicabile alla vendita di altri
cereali. Secondo la stessa, soltanto nel corso del mese di aprile 2000
il regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 2000, n. 824, che
stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli
organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione
della qualità (GU L 100, pag. 31), abrogando il regolamento n. 689/92,
ha esteso a tutti i cereali, compreso il granoturco, le detrazioni di
cui trattasi.
20 Il Consorzio si è opposto a questa tesi rilevando che l'art. 13, n.
1, del regolamento n. 2131/93 aveva stabilito, per l'aggiudicazione di
tutti i cereali detenuti dagli organismi d'intervento, compreso quindi
il granoturco, il principio dell'adeguamento del prezzo del prodotto
venduto con riferimento alle sue qualità reali. Secondo lo stesso, il
rinvio effettuato dalla disposizione in oggetto al regolamento n.
1766/92 opera con riferimento all'estensione delle maggiorazioni e
detrazioni previste da quest'ultimo, e non al fine di limitare tali
maggiorazioni o detrazioni ai soli casi di vendita del frumento duro.
21 Secondo il Consorzio, il Tribunale di Roma avrebbe quindi giustamente
dichiarato applicabile alla vendita di granoturco detenuto dagli
organismi d'intervento la detrazione di prezzo prevista nella tabella II
dell'allegato II del regolamento n. 689/92. Il fatto che tale detrazione
sia espressamente prevista soltanto per il frumento duro sarebbe
giustificato, nel caso dell'acquisto di granoturco da parte degli
organismi d'intervento, alla luce dei criteri di umidità massima
stabiliti, per questo cereale, dal regolamento n. 689/92, vale a dire il
14,5%. Infatti, poiché l'esistenza di tali criteri rende meramente
teorica l'ipotesi di una consegna di granoturco con un tasso di umidità
superiore al tasso prescritto, sarebbe inutile prevedere detrazioni di
prezzo per tale caso di specie.
22 Nella causa principale il granoturco sarebbe stato consegnato
all'organismo d'intervento con un tasso di umidità compreso tra il 12% e
il 14%, e sarebbe stato rivenduto da quest'ultimo al Consorzio con un
tasso di umidità del 15,85%. In forza del combinato disposto dell'art. 4
bis e della tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92,
applicabili nel caso di specie per effetto dell'art. 13, n. 1, del
regolamento n. 2131/93, il Consorzio sostiene che dovrebbe spettargli
una detrazione del prezzo di aggiudicazione pari all'1,35%.
23 La Corte suprema di cassazione, considerando non manifestamente priva
di fondamento la tesi del Consorzio, ha deciso di sospendere il
procedimento in corso e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se, in base ai regolamenti comunitari vigenti all'epoca dei fatti di
causa (1994‑1995) in materia di vendita di cereali detenuti dagli
organismi di intervento, le detrazioni di prezzo previste per la
presenza di un tasso di umidità maggiore rispetto a quello considerato
per la qualità tipo si applichino anche nel caso di vendita di
granoturco».
Sulla questione pregiudiziale
24 Con la questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla
Corte di precisare se il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del
regolamento n. 2131/93 e dell'art. 4 bis del regolamento n. 689/92 debba
essere interpretato nel senso che, nel caso di vendita per
aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento
nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di
umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II
del regolamento n. 689/92.
25 Al riguardo, si deve rilevare che, come il governo italiano e la
Commissione hanno giustamente sostenuto, l'art. 13, n. 1, del
regolamento n. 2131/93 si limita a rinviare alle disposizioni adottate
dalla Commissione in conformità agli artt. 4 e 5 del regolamento n.
1766/92 per determinare quali maggiorazioni e detrazioni debbano essere
applicate al prezzo di aggiudicazione in caso di divario tra la qualità
dei cereali venduti e la qualità tipo. Orbene, tali disposizioni, che
figurano nel regolamento n. 689/92, limitano al solo frumento duro le
riduzioni di prezzo in base al tasso di umidità.
26 L'art. 4 bis, n. 2, lett. a), nonché le tabelle I e II dell'allegato
II del regolamento n. 689/92 di detto regolamento, nella loro
formulazione, operano una netta distinzione tra, da un lato, le
«maggiorazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo
4 bis del presente regolamento per cereali il cui tenore di umidità
differisce da quello considerato per la qualità tipo» (tabella I di tale
allegato II) e, dall'altro, le «detrazioni, calcolate in percentuale,
del prezzo di cui all'articolo 4 bis del presente regolamento, per il
frumento duro il cui tasso di umidità differisce da quello considerato
per la qualità tipo» (tabella II di detto allegato II).
27 La differenza di formulazione tra le intestazioni di queste due
tabelle dell'allegato II del regolamento n. 689/92 rivela la volontà del
legislatore comunitario di applicare la maggiorazione per il tasso di
umidità ai cereali in generale, mentre la detrazione per il tasso di
umidità dev'essere riservata esclusivamente al frumento duro.
28 Quest'interpretazione è avvalorata da una modifica normativa
successiva all'epoca dei fatti della causa principale. Infatti, il
legislatore comunitario ha proceduto, attraverso il regolamento n.
824/2000, all'abrogazione del regolamento n. 689/92 e al riesame della
normativa comunitaria riguardante le procedure di acquisto di cereali da
parte degli organismi d'intervento, modificando le disposizioni relative
alle maggiorazioni e alle detrazioni da applicare in relazione al tasso
di umidità dei cereali offerti all'intervento.
29 Al riguardo si deve rilevare, come ha fatto il governo italiano, che
ormai l'art. 9, lett. a), del regolamento n. 824/2000 prevede che, «[q]ualora
il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al
14%, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I
dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti
all'intervento sia superiore al 14%, le detrazioni da applicare sono
indicate nella tabella II dell'allegato VII». Tale disposizione non
riprende quindi la distinzione, contenuta nella corrispondente
disposizione della normativa comunitaria precedentemente in vigore, tra
i cereali e il frumento duro, ma si riferisce in modo generale alla
categoria unitaria dei «cereali».
30 Si deve pertanto constatare che la differenza di terminologia
osservata tra la formulazione delle disposizioni della normativa vigente
all'epoca dei fatti di cui alla causa principale e la formulazione delle
disposizioni del regolamento n. 824/2000 manifesta la deliberata volontà
del legislatore comunitario di procedere ad una modifica di detta
normativa. Infatti, soltanto con l'entrata in vigore del regolamento n.
824/2000 è stata introdotta, con riferimento a tutti i cereali,
categoria che comprende anche il granoturco, la possibilità di
applicare, nella fase del calcolo del prezzo di aggiudicazione dei
prodotti detenuti dagli organismi d'intervento, la detrazione per un
tasso di umidità superiore ad una percentuale determinata.
31 Pertanto, com'è stato esposto al punto 27 della presente sentenza, si
deve considerare che tale possibilità sia stata inizialmente prevista
soltanto per il frumento duro.
32 Di conseguenza, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando
che il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2131/93
e dell'art. 4 bis del regolamento n. 689/92 deve essere interpretato nel
senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto
dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni
di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro
nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) della
Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le
condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi
d'intervento, e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione
19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di
presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento,
quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992,
n. 2486, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita per
aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento
nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di
umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II
del regolamento n. 689/92, quale modificato dal regolamento n. 2486/92.
Firme
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