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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8 Maggio 2008, Proc. 491/06



AGRICOLTURA ZOOTECNIA - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasposizione - Margine di discrezionalità - Animali domestici della specie suina - Viaggi di durata superiore a otto ore - Altezza minima dei singoli livelli del veicolo - Densità di carico - Direttiva 91/628/CEE. Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, contenente valori numerici per quanto attiene all'altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano fare riferimento a norme più precise rispetto a quelle indicate dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 249 CE, a condizione che tale normativa, volta al rispetto dell'obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale direttiva, come modificata, non impedisca, in violazione del principio di proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, perseguiti anche essi dalla detta direttiva come modificata. Spetta al giudice del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8 Maggio 2008, Proc. 491/06

ZOOTECNIA - trasporto di durata superiore ad otto ore - Superficie disponibile per animali - Direttiva 91/628/CEE. Il capitolo VI, punto 47,parte D, dell'allegato alla direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali è quantomeno pari a 0,50 m2 per suini di 100 kg. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8/05/2008, Proc. 491/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 maggio 2008 (*)

«Direttiva 91/628/CEE - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasposizione - Margine di discrezionalità - Animali domestici della specie suina - Viaggi di durata superiore a otto ore - Altezza minima dei singoli livelli del veicolo - Densità di carico»

Nel procedimento C‑491/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 23 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2006 seguente, nella causa

Danske Svineproducenter

contro

Justitsministeriet,

con l'intervento di:

Den Europæiske Dyre- og Kødhandelsunion (UECBV),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klučka (relatore), A.Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all'udienza del 28 novembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

-        per la Danske Svineproducenter, dall'avv. H. Sønderby Christensen, advokat;

-        per il Den Europæiske Dyre- og Kødhandelsunion (UECBV), dal sig. J.‑L. Mériaux, assistito dall'avv. J. Seeger Perregaard, advokat;

-        per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente, assistita dall'avv. P. Biering, advokat;

-        per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

-        per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;

-        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei capitoli I, titolo A, punto 2, lett. b), VI, punto 47, parte D, e VII, punto 48, terzo comma, terzo trattino, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52) (in prosieguo: la «direttiva 91/628»).

2        Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra l'organizzazione di categoria Danske Svineproducenter e lo Justitsministeriet (Ministero della Giustizia) in merito alla trasposizione nell'ordinamento danese della direttiva 91/628.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

 La direttiva 91/628

3        Il terzo ed il quarto ‘considerando' della direttiva 95/29 così recitano:

«considerando che taluni Stati membri hanno regolamentato le durate di trasporto, gli intervalli ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, i periodi di riposo, nonché lo spazio, di cui dispongono; che in certi casi tali norme sono estremamente dettagliate e taluni Stati membri se ne avvalgono per imporre restrizioni agli scambi intracomunitari di animali vivi; che gli operatori del settore dei trasporti di animali devono potersi basare su criteri ben definiti, che permettano loro di esercitare l'attività su scala comunitaria senza violare le diverse norme nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato in questione, garantendo nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali, è necessario modificare, nell'ambito del mercato interno, le norme stabilite dalla direttiva 91/628/CEE allo scopo di armonizzare la durata massima del trasporto e gli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, i periodi di riposo, nonché lo spazio disponibile per taluni tipi di animali».

4        La direttiva 91/628 si applica, ai sensi del suo art. 1, n. 1, lett. a), agli animali domestici della specie suina.

5        L'art. 3, n. 1, lett. a) bis, della direttiva medesima dispone che gli Stati membri vigilano affinché «lo spazio (densità di carico) per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporti menzionati in tale capitolo» e che «le durate del trasporto e del periodo di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in ordine agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85».

6        A termini dell'art. 5, parte A, punto 1, lett. c), della direttiva 91/628, gli Stati membri vigilano affinché ogni trasportatore utilizzi per il trasporto di animali contemplati dalla direttiva di cui trattasi mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di benessere durante il trasporto, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato della direttiva medesima e di quelle emanane da determinare a norma dell'art. 13, n. 1, della direttiva stessa.

7        Il capitolo I dell'allegato della direttiva 91/628 contiene disposizioni in materia di trasporto, segnatamente, degli animali domestici della specie suina. Tale capitolo dispone, al titolo A, punto 2, lett. a)-c), quanto segue:

«a)      Gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.

b)      I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportata.

All'interno dello scompartimento [in prosieguo: lo «scompartimento»] degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in posizione eretta, che non ostacoli in alcun modo i loro movimenti naturali.

c)      I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza (…). Essi devono consentire l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria (…)».

8        Il capitolo VI, punto 47, parte D, dell'allegato della direttiva 91/628 prevede che, ai fini del trasporto ferroviario e stradale dei suini, «[t]utti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta» e che «[p]er soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m²». Inoltre, «[p]er la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima [così] richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio».

9        A termini del punto 48, nn. 2 e 3, del capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/628:

«2.      La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.

3.      La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

(…)

-        accesso diretto agli animali;

-        possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);

(…)».

10      Il 5 gennaio 2007 la direttiva 91/628 è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1).

 Il regolamento (CE) n. 411/98

11      L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 411, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (GU L 52, pag. 8), così dispone:

«Quando la durata del viaggio stabilita nel capitolo VII, punto 2 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE è superiore a otto ore, gli autoveicoli adibiti al trasporto dei solipedi domestici e degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina all'interno della Comunità devono essere conformi alle prescrizioni complementari di cui all'allegato del presente regolamento».

12      Il punto 3 dell'allegato del regolamento n. 411/98 così recita:

«Accesso

I veicoli adibiti al trasporto devono essere attrezzati in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a tutti gli animali trasportati per poterli ispezionare e prestare loro tutte le cure adeguate, compresi l'alimentazione e l'abbeveraggio».

 La normativa nazionale

13      La direttiva 91/628 è stata recepita nel diritto danese con il decreto 16 aprile 1993, n. 201, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto. Tale decreto è stato successivamente modificato dal decreto 13 luglio 2005, n. 734 (in prosieguo: il «decreto n. 734»), con il quale lo Justitsministeriet ha introdotto una nuova normativa in materia di trasporto di suini. Il decreto n. 734 è entrato in vigore, a norma dell'art. 2, n. 1, del medesimo, in data 15 agosto 2005, eccezion fatta per le disposizioni relative alla densità di carico, che sono entrate in vigore il 15 agosto 2006, come stabilito al n. 2 del medesimo articolo.

 Le disposizioni del decreto n. 734 relative all'altezza dei compartimenti

14      L'art. 6 bis del decreto n. 734 così dispone:

«1.      In caso di trasporto di suini del peso di 40 kg e oltre, l'altezza interna di ciascun piano di carico - calcolata dal punto più alto del pianale al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti) - deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Suini

 

Peso medio in Kg

Altezza interna con sistema di ventilazione meccanica

Altezza interna con diverso sistema di ventilazione

40

74 cm

89 cm

50

77 cm

92 cm

70

84 cm

99 cm

90

90 cm

105 cm

100

92 cm

107 cm

110

95 cm

110 cm

130

99 cm

114 cm

150

103 cm

118 cm

170

106 cm

121 cm

190

109 cm

124 cm

210

111 cm

126 cm

230

112 cm

127 cm


 

(…)

3.      Il sistema di ventilazione meccanica deve garantire una ventilazione sufficiente e regolarmente distribuita con una capacità di ventilazione nominale di almeno 61m3/h per 100 kg di peso di suino. Qualora la durata complessiva del trasporto di suini del peso di 40 kg o oltre superi le 8 ore, le norme di cui all'allegato 3, parte A, punto 2, devono essere parimenti soddisfatte nella misura in cui venga utilizzato un sistema di ventilazione meccanico.

4.      Nello spazio dove sono sistemati i suini e in tutti i piani di carico esistenti deve esservi sempre spazio sufficiente da rendere possibile una buona ventilazione al di sopra dei suini in posizione eretta normale e senza limitazione, in nessun caso, dei loro movimenti naturali.

5.      Se la durata complessiva del trasporto di suini del peso di 40 Kg o oltre eccede le 8 ore, il mezzo di trasporto utilizzato deve essere attrezzato in modo tale da garantire, in ogni momento, il rispetto di un'altezza interna per ispezioni di almeno 140 cm per ogni piano, misurato dal punto più alto del pianale fino al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti), ad esempio, mediante un tetto amovibile combinato con piani di carico mobili, o strutture analoghe. Nel predisporre l'altezza interna di 140 cm per ispezioni, nel caso di trasporto di animali su più piani, per gli altri piani deve essere rispettata quantomeno l'altezza minima netta di cui al menzionato paragrafo 1)».

15      L'art. 3 del decreto n. 734 contiene le seguenti disposizioni transitorie:

«1.      Per gli autofurgoni, camion e autorimorchi e semirimorchi ecc., immatricolati per la prima volta entro il 15 luglio 2005, i trasportatori possono, entro il 15 luglio 2010, in caso di trasporto di suini del peso di 40 kg o oltre della durata superiore a 8 ore, applicare le seguenti regole:

In caso di trasporto di suini di 40 kg o oltre, l'altezza interna tra ciascun piano di carico, calcolata dal punto più alto del pianale fino al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti), deve rispondere, durante il trasporto, ai seguenti requisiti minimi:

Suini

 

Peso medio in Kg

Altezza interna con impianto meccanico di ventilazione

Altezza interna con diverso sistema di ventilazione

Suini del peso da 40 Kg a 110 Kg

100 cm

107 cm

Suini del peso da 110 kg a 150 kg

110 cm

118 cm

Suini del peso da 150 kg a 230 kg

112 cm

127 cm

Suini del peso superiore a 230 kg

> 112 cm

> 127 cm


 

2.      Il sistema meccanico di ventilazione deve assicurare una ventilazione sufficiente e regolarmente distribuita nonché una capacità di ventilazione di almeno 61m3/h per 100 kg di suino.

3.      In ogni momento, negli spazi dove vengono sistemati gli animali e su ogni piano, deve esservi spazio sufficiente da consentire una buona ventilazione al di sopra degli animali nella loro naturale posizione eretta e da non ostacolare in alcun modo i loro movimenti naturali.

4.      Sino all'entrata in vigore dei requisiti di spazio di cui all'art. 2, n. 2, nel caso di trasporto di suini per il quale sia richiesta un'altezza interna minima di 100 cm, la superficie disponibile non deve essere inferiore a 0,42 m2 per 100 kg di peso di suino».

 Le disposizioni del decreto n. 734 relative alla densità di carico

16      L'allegato I del decreto n. 734, che sostituisce l'allegato II del decreto 16 aprile 1993, n. 201, dispone quanto segue:

«D. Suini

Trasporto per ferrovia e camion, inclusi autorimorchi

1.      Trasporto di durata inferiore a 8 ore


 

Peso vivo (in kg)

Superficie (in m2) per animale

25

0,17

50

0,26

75

0,33

100

0,42

200

0,70

250 o oltre

0,80


 

Può rendersi necessario aumentare la detta superficie minima in considerazione della razza, delle dimensioni nonché delle condizioni fisiche degli animali. Può anche rendersi necessario un aumento della superficie fino al 20% in base alle condizioni atmosferiche e alla durata del viaggio.

2.      Trasporto di durata superiore a 8 ore

Peso vivo (in kg)

Superficie (in m2) per animale

25

0,20

50

0,31

75

0,39

100

0,50

200

0,84

250 o oltre

0,96»

 Causa principale e questioni pregiudiziali

17      Dalla decisione di rinvio emerge che la Svineproducenter Danske è un'organizzazione di categoria che difende gli interessi degli allevatori di suini danesi. Essa rappresenta circa 1 700 allevatori, la cui produzione complessiva costituisce i due terzi della produzione suina danese.

18      In data 14 maggio 2005 la Svineproducenter Danske ha proposto ricorso contro lo Justitsministeriet dinanzi al Vestre Landsret (Corte regionale dell'Ovest), sostenendo che la normativa di trasposizione nell'ordinamento danese della direttiva 91/628, come modificata dal decreto n. 734, non sarebbe compatibile né con le disposizioni della direttiva medesima né con gli artt. 28 CE-30 CE nonché 49 CE, né con il regolamento n. 1/2005. La Svineproducenter Danske ritiene, in particolare, che diversi requisiti previsti dal decreto n. 734, non ancora promulgato alla data di proposizione del ricorso, siano illegittimi.

19      Il Vestre Landsret, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione di talune disposizioni della direttiva 91/628, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni del capitolo I, titolo A, punto 2, lett. b), e del capitolo VII, punto 48, n. 3, terzo trattino, dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE, (…), vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non può emanare norme nazionali transitorie in forza delle quali, nei trasporti di suini di peso compreso fra i 40 kg e i 110 kg, ove la durata del trasporto superi le 8 ore, debba essere garantita per ogni piano di carico un'altezza interna minima di 100 cm - calcolata dal punto più alto del pianale al punto più basso del soffitto - qualora venga utilizzato un sistema di ventilazione meccanica.

2)      Se le disposizioni del capitolo I, titolo A, punto 2, lett. b), e del capitolo VII, punto 48, n. 3, terzo trattino, dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE, (…), debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro non può emanare norme nazionali in forza delle quali, nei trasporti di suini di peso pari a 40 kg e oltre, qualora la durata complessiva del trasporto superi le 8 ore, devono essere obbligatoriamente utilizzati mezzi di trasporto che garantiscano in ogni momento - ad esempio, mediante un tetto di altezza variabile combinato con piani di carico mobili o strutture analoghe - la sussistenza, su ogni piano di carico, di un punto di ispezione di almeno 140 cm di altezza - calcolata dal punto più alto del pianale al punto più basso del soffitto -, laddove, nel trasporto di animali effettuato utilizzando più piani di carico, l'altezza minima di ogni singolo livello non può essere inferiore a 92 cm per suini trasportati di un peso medio di 100 kg con un sistema di ventilazione meccanico.

3)      Se le disposizioni del capitolo VI, punto 47,parte D, dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE, (…), debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro non può emanare norme nazionali in forza delle quali, nei trasporti di durata superiore a 8 ore, debba essere garantita una superficie disponibile quantomeno pari a 0,50 m2 per 100 kg di peso dei suini».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

20      Con lettera 27 dicembre 2007 la ricorrente nella causa principale ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, facendo valere che immediatamente prima dell'udienza sarebbero state trasmesse alla Corte talune fotografie da parte del governo danese, il che non avrebbe consentito alla ricorrente stessa di difendere i propri interessi in ordine a tale produzione di prove che essa considera ingiusta, tardiva e tendenziosa. La ricorrente deduce, inoltre, che la mancata trasmissione degli allegati acclusi alle sue osservazioni scritte agli altri interessati che hanno depositato osservazioni scritte costituisce una violazione del suo diritto di difesa.

21      Si deve anzitutto rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la Corte può disporre d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, la riapertura della fase orale del procedimento ai sensi dell'art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente istruita ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punto 18; sentenze 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 25, e 28 giugno 2007, causa C‑466/03, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, Racc. pag. I‑5357, punto 29).

22      L'art. 234 CE istituisce peraltro una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali mediante un procedimento non contenzioso, sottratto all'iniziativa delle parti, nel corso del quale queste dispongono della facoltà di presentare osservazioni scritte e possono essere invitate a svolgere osservazioni orali in udienza (v., in tal senso, ordinanza 14 luglio 1971, causa 6/71, Rheinmühlen, Düsseldorf, Racc. pag. 719, punto 1, e sentenza 14 settembre 2006, causa C‑496/04, Slob, Racc. pag. I‑8257, punto 34).

23      Inoltre, nell'ambito del procedimento ex art. 234 CE, basato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., segnatamente, sentenze 9 giugno 2005, cause riunite C‑211/03, causa C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03, HLH Warenvertrieb e Orthica, Racc. pag. I‑5141, punto 96, nonché 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199, punto 43). In particolare, la Corte può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario in base ai fatti indicati dal giudice nazionale (v., segnatamente, sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc. pag. 791, punto 4; nonché 28 settembre 2006, causa C‑467/04, Gasparini e a., Racc. pag. I‑9199, punto 41). In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua decisione (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz, Racc. pag. 1331, punto 12, nonché 11 dicembre 2007, causa C‑291/05, Eind, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).

24      Per quanto attiene alle fotografie di cui viene contestata la trasmissione alla Corte, è sufficiente rilevare che, in occasione della riunione svoltasi tra i giudici e gli avvocati preliminarmente all'udienza, la Corte ha informato questi ultimi che le dette fotografie non erano state trasmesse ai giudici e che la loro produzione all'udienza non sarebbe stata ammessa.

25      Per quanto attiene all'argomento relativo all'omessa trasmissione dei documenti allegati alle osservazioni della ricorrente nella causa principale, si deve rilevare che tali osservazioni sono state trasmesse, senza i detti documenti, in considerazione del volume dei medesimi, agli altri interessati che avevano depositato osservazioni scritte. È parimenti pacifico che questi ultimi erano a conoscenza dell'esistenza di tali allegati, il cui elenco dettagliato costituiva la parte finale delle osservazioni medesime, e che disponevano conseguentemente della possibilità di consultarli presso la cancelleria della Corte o di richiederne la trasmissione.

26      Alla luce delle suesposte considerazioni, non vi è motivo di accogliere la richiesta di riapertura della fase orale del procedimento, presentata dalla ricorrente nella causa principale.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Considerazioni preliminari

27      Si deve rammentare che, a termini dell'art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

28      Secondo costante giurisprudenza, ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva ha l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., segnatamente, sentenze 17 giugno 1999, causa C‑336/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3771, punto 19, nonché 5 luglio 2007, causa C‑321/05, Kofoed, Racc. pag. I‑5795, punto 41).

29      Si deve rilevare, a tal riguardo, che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l'obiettivo principale perseguito dalla direttiva 91/628 è la protezione degli animali durante il trasporto (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29). Resta tuttavia il fatto, come emerge dal secondo ‘considerando' della direttiva 91/128 e dal quarto ‘considerando' della direttiva 95/29, che la direttiva 91/628 è stata adottata nell'ambito della politica comunitaria diretta ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali viventi ed a consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato.

30      Inoltre, dal quarto ‘considerando' della direttiva 95/29 emerge che la direttiva 91/628 è volta a realizzare l'armonizzazione della durata del trasporto, degli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, dei periodi di riposo nonché dello spazio disponibile per taluni tipi di animali. Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che, se tale direttiva contiene talune disposizioni precise, altre sono generiche (v., in tal senso, sentenza 11 maggio 1999, causa C‑350/97, Monsees, Racc. pag. I‑2921, punto 26).

31      Ciò premesso, la trasposizione della direttiva 91/628 deve essere effettuata nel rispetto degli obiettivi da essa perseguiti ed il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri dipende dalla precisione delle disposizioni della direttiva stessa. Inoltre, la trasposizione deve essere effettuata nello stretto rispetto del principio di proporzionalità. La Corte ha dichiarato a tale riguardo, in particolare, che questo principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto comunitario più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte stessa, segnatamente nell'ambito della politica agricola comune (v., in particolare, sentenze 12 luglio 2001, causa C‑189/01 Jippes e a., Racc. pag. I‑5689, punto 81, nonché 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285, punto 97), deve essere rispettato sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e dai giudici nazionali che applicano il diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 33).

32      È quindi inerente alla procedura di trasposizione che gli Stati membri dovessero rispettare l'obiettivo principale di protezione degli animali durante il trasporto senza impedire la realizzazione degli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva 91/628.

33      Alla luce di tali rilievi occorre quindi valutare se provvedimenti nazionali come quelli oggetto della causa principale garantiscano piena efficacia alle disposizioni della direttiva 91/628, conformemente agli obiettivi che essa persegue ed al principio di proporzionalità.

 Sulla prima e sulla seconda questione

34      Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni del capitolo I, titolo A, punto 2, lett. b), e del capitolo VII, punto 48, n. 3, terzo trattino, dell'allegato della direttiva 91/628 debbano essere interpretate nel senso che consentono ad uno Stato membro di istituire:

-        un regime transitorio nazionale secondo cui, quando il periodo di trasporto di suini del peso compreso tra 40 e 110 kg ecceda le otto ore, lo spazio tra i singoli livelli del veicolo - misurato dal punto più alto del pianale al punto più basso del soffitto - deve essere quanto meno di 100 cm in caso di utilizzazione di un sistema di ventilazione meccanico;

-        un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di suini di peso pari o superiore a 40 kg, qualora la durata complessiva del viaggio sia superiore a otto ore, occorre obbligatoriamente utilizzare un sistema di trasporto che consenta di disporre, in qualsiasi momento, di un punto di ispezione ad ogni livello di altezza minima di 140 cm, mentre, qualora si tratti di un veicolo munito di un sistema di ventilazione meccanica e di più livelli, l'altezza minima di ognuno di essi deve essere di 92 cm in caso di trasporto di suini di peso medio pari a 100 kg.

35      Si deve rilevare che le disposizioni della direttiva 91/628 impongono agli Stati membri l'adozione di regole minime che garantiscano che i suini dispongano, in caso di trasporto su strada, di uno spazio in superficie ed in altezza e di una ventilazione sufficienti, requisiti rafforzati nel caso in cui la durata del trasporto superi le otto ore.

36      Infatti, l'art. 5, parte A, punto 1, lett. c), della direttiva 91/628 impone agli Stati membri di vigilare affinché qualsiasi trasportatore utilizzi per il trasporto di animali oggetto di tale direttiva mezzi di trasporto che consentano di assicurare il rispetto dei requisiti comunitari in materia di benessere durante il trasporto, in particolare i requisiti previsti all'allegato della detta direttiva e i requisiti da determinare conformemente all'art. 13, n. 1, della stessa direttiva. L'art. 3, n. 1, lett. a) bis, della direttiva 91/628 prevede che gli Stati membri vigilino affinché, in particolare, lo spazio (densità di carico) di cui dispongono gli animali sia quanto meno conforme ai valori indicati nel capitolo VI di tale allegato. Il detto capitolo VI, che stabilisce, al punto 47,parte D, le densità di carico per i suini prevede che, per il trasporto su strada, i suini devono potersi quanto meno coricare o tenersi nella loro posizione eretta naturale eretta. In esso viene parimenti precisato che, per consentire il rispetto di tali requisiti minimi, la densità di carico dei suini del peso di 100 kg circa nel trasporto non dovrebbe superare i 235 kg/m2. Tale disposizione prevede inoltre che la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini possono rendere necessario l'aumento della superficie al suolo minima richiesta, che può essere aumentata sino al 20% in considerazione delle condizioni meteorologiche e della durata del viaggio.

37      Si deve inoltre sottolineare che la direttiva 91/628 si limita a prevedere, al capitolo I, titolo A, punto 2, lett. b), del relativo allegato, che i mezzi di trasporto devono disporre, all'interno dello scompartimento e di ciascuno dei suoi livelli, di uno spazio libero sufficiente per consentire un'adeguata areazione al di sopra degli animali quando essi si trovino nella loro posizione naturale eretta, che non ostacoli in alcun modo i loro movimenti naturali. Quanto al capitolo VII, punto 48, n. 3, terzo trattino, dell'allegato medesimo, il trasporto di animali, quando la durata del viaggio è superiore a otto ore, è consentito solo se il mezzo di trasporto soddisfa requisiti supplementari, in particolare se vi sia un accesso diretto agli animali stessi.

38      Conseguentemente, considerato che il legislatore comunitario non ha fissato direttamente, nella direttiva 91/628, un'altezza precisa dei compartimenti, va riconosciuto agli Stati membri un certo margine discrezionale nell'adozione di disposizioni nazionali che consentano di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale direttiva, conformemente agli obiettivi perseguiti da questa e nel rispetto del diritto comunitario.

39      Per quanto attiene alle disposizioni oggetto della causa principale, dalle osservazioni sottoposte alla Corte nell'ambito dalle fasi scritta e orale del procedimento emerge che il Regno di Danimarca ha inteso convertire nel proprio ordinamento interno i requisiti del tutto generici previsti dalla direttiva 91/628 in materia di altezza dei compartimenti in obblighi precisi. A tal fine, ha ritenuto opportuno fondarsi sulle raccomandazioni contenute nel parere sul benessere degli animali durante il trasporto, emanato l'11 marzo 2002 dal comitato scientifico per la salute ed il benessere degli animali, che è un comitato comunitario, sulla base del rilievo che tale parere terrebbe conto di dati scientifici più recenti di quelli utilizzati nell'elaborazione della direttiva 91/628. Tali raccomandazioni costituiscono quindi, secondo il governo danese, la base più idonea per precisare le norme della direttiva e garantire la protezione degli animali.

40      Si deve ritenere che una normativa come quella oggetto della causa principale, contenente valori numerici per quanto attiene all'altezza dei compartimenti affinché i trasportatori possano fare riferimento a norme più precise di quelle indicate dalla direttiva 91/628, rientra, in linea di principio, nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 249 CE, a condizione, tuttavia, che tale normativa, in quanto può rimettere in discussione la realizzazione degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi ed al buon funzionamento delle organizzazioni di mercato perseguiti da tale direttiva, risulti obiettivamente necessaria e proporzionata per garantire il conseguimento dell'obiettivo principale di protezione degli animali durante il trasporto, perseguito dalla detta direttiva.

41      A tale riguardo, dalle osservazioni del governo danese emerge che il Regno di Danimarca, con la normativa di cui alla causa principale, ha attribuito priorità alla realizzazione dell'obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto, rispetto agli altri obiettivi della direttiva 91/628. Il detto governo sottolinea peraltro che, essendo il benessere degli animali una questione prioritaria, ha inteso evitare loro sofferenze inutili durante il trasporto tenendo conto al tempo stesso, nella misura del possibile, degli interessi economici in gioco, in particolare di quelli dei trasportatori e della loro capacità di adeguamento alle nuove esigenze.

42      Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge, inoltre, che uno degli obiettivi della detta normativa consiste nel rendere più difficili e onerose le condizioni per soddisfare i requisiti in materia di trasporto di animali e, pertanto, di ridurre indirettamente il numero di animali trasportati su lunghi tragitti verso i mattatoi. Le disposizioni di cui alla causa principale implicherebbero, in particolare, la trasformazione dei veicoli abitualmente utilizzati per il trasporto degli animali, il che, secondo le stime del governo danese, rappresenterebbe per gli esportatori un costo supplementare pari a 10 000-20 000 euro per ogni autotreno.

43      Ciò premesso, non può essere escluso che i maggiori costi che può comportare il rispetto di una normativa quale quella di cui trattasi nella causa principale nonché le difficoltà tecniche che ne possono derivare siano tali da impedire la realizzazione degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, restringendo in tal modo la libera circolazione delle merci tanto all'importazione quanto all'esportazione.

44      In assenza, negli atti di causa presentati alla Corte, di dati relativi all'impatto della normativa di cui trattasi nella causa principale sul buon funzionamento del mercato comune, particolarmente per quanto riguarda i produttori di suini di altri Stati membri che trasportano animali sul territorio danese, spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa sia fonte di difficoltà tecniche tali da impedire la realizzazione degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato perseguiti dalla direttiva 91/628 e valutare, alla luce di tali differenti elementi, se, adottando la detta normativa, il Regno di Danimarca abbia oltrepassato il margine di discrezionalità attribuitogli da tale direttiva. In particolare, il detto giudice dovrà accertare che tale normativa, in quanto può rimettere in discussione la realizzazione di questi due obiettivi, risulti obiettivamente necessaria e proporzionata per garantire la realizzazione dell'obiettivo principale di protezione degli animali durante il trasporto perseguito dalla detta direttiva.

45      A tal fine, il giudice nazionale dovrà anzitutto verificare che i maggiori costi nonché le difficoltà tecniche derivanti dalle disposizioni di cui alla causa principale non siano tali da svantaggiare i produttori di suini dello Stato membro che le ha adottato. Inoltre, dovrà accertare che queste disposizioni non siano atte a penalizzare i detti produttori che intendano esportare i loro prodotti rispetto agli esportatori degli altri Stati membri, i quali non sarebbero soggetti ai maggiori costi connessi alle trasformazioni tecniche degli autotreni. Infine, dovrà controllare che le dette disposizioni non svantaggino i produttori di suini di altri Stati membri che intendano trasportare animali in Danimarca, o attraverso il detto Stato membro, i quali sarebbero parimenti costretti ad adeguare gli autotreni al fine di conformarsi alla normativa danese.

46      Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima e la seconda questione pregiudiziale devono essere risolte nel senso che una normativa come quella oggetto della causa principale, contenente valori numerici per quanto attiene all'altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano far riferimento a norme più precise rispetto a quelle contenute nella direttiva 91/628, può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 249 CE, a condizione che tale normativa, volta al rispetto dell'obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale direttiva, non impedisca, in violazione del principio di proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali viventi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, anch'essi perseguiti dalla detta direttiva. Spetta al giudice del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi.

 Sulla terza questione

47      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il capitolo VI, punto 47,parte D, dell'allegato della direttiva 91/628 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore a otto ore, la superficie disponibile debba essere quanto meno pari a 0,50 m2 per 100 kg di peso di suino.

48      A tal riguardo, si deve rammentare, da un lato, che, a termini dell'art. 3, n. 1, lett. a) bis, della direttiva 91/628, gli Stati membri vigilano affinché lo spazio (densità di carico) di cui dispongono gli animali sia quantomeno conforme ai valori indicati al capitolo VI dell'allegato della direttiva stessa per gli animali e i mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo. D'altro canto, il punto 47, parte D, di tale capitolo prevede che, per poter soddisfare i requisiti minimi imposti dalla disposizione stessa, vale a dire che i suini possano coricarsi o tenersi nella loro posizione naturale eretta, la densità di carico di suini di peso pari a circa 100 kg nel trasporto non dovrebbe superare i 235 kg/m2, il che equivale a 0,42 m2 per un suino di 100 kg. Inoltre, la disposizione medesima afferma che la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini possono rendere necessario l'aumento della superficie al suolo minima richiesta, che può essere quindi aumentata sino al 20% in considerazione delle condizioni meteorologiche e della durata del viaggio.

49      Dal tenore del capitolo VI, punto 47, parte D, dell'allegato della direttiva 91/628 emerge, quindi, che il legislatore comunitario ha espressamente fissato norme minime di densità di carico per i suini di peso pari a circa 100 kg ed ha in particolare consentito agli Stati membri di aumentare tali requisiti normativi nel limite del 20%, in considerazione delle condizioni meteorologiche e della durata del viaggio.

50      Orbene, si deve necessariamente rilevare che una disposizione nazionale la quale esiga che, in caso di trasporto di durata superiore a otto ore, la superficie disponibile per animale sia quantomeno pari a 0,50 m2 per suini del peso di 100 kg, è conforme alle norme minime e massime prescritte dalle disposizioni della direttiva 91/628 richiamate supra al punto 48. Infatti, l'aumento dello spazio minimo imposto previsto da tale disposizione è giustificato dalla durata del viaggio e si colloca nel limite del 20% autorizzato dal legislatore comunitario in queste disposizioni.

51      Ciò premesso, la terza questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che il capitolo VI, punto 47, parte D, dell'allegato alla direttiva 91/628 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali sia quanto meno pari a 0,50 m2 per suini di 100 kg.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, contenente valori numerici per quanto attiene all'altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano fare riferimento a norme più precise rispetto a quelle indicate dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 249 CE, a condizione che tale normativa, volta al rispetto dell'obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale direttiva, come modificata, non impedisca, in violazione del principio di proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, perseguiti anche essi dalla detta direttiva come modificata. Spetta al giudice del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi.

2)      Il capitolo VI, punto 47,parte D, dell'allegato alla direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali è quantomeno pari a 0,50 m2 per suini di 100 kg.

Firme

 


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