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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8 Maggio 2008, Proc. riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06



AGRICOLTURA - Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità d’applicazione del regime delle quote - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media. Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile considerata dal medesimo articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo. L’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev’essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire sia l’eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8 Maggio 2008, Procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06

AGRICOLTURA - Zucchero - Campagna di commercializzazione - Contributi alla produzione - Importi - Invalidità di regolamenti. I regolamenti (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi. L’esame del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8/05/2008, Procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C-36/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 maggio 2008 (*)

«Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità d’applicazione del regime delle quote - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media»



Nei procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) (C‑5/06) e dal tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) (da C‑23/06 a C‑36/06) rispettivamente con decisioni del 2 e del 5 gennaio 2006, pervenute in cancelleria il 9 e il 20 gennaio 2006, nelle cause tra

Zuckerfabrik Jülich AG, già Jülich AG (C‑5/06)

contro

Hauptzollamt Aachen,

e

Saint Louis Sucre SNC (C‑23/06),

Société des Sucreries du Marquenterre SA (C‑24/06),

SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA) (C‑25/06),

SA Lesaffre Frères (C‑26/06),

Tereos, succeduta alla Sucreries, Distilleries des Hauts de France (C‑27/06),

SA Sucreries & Distilleries de Souppes - Ouvré fils (C‑28/06),

SA Sucreries de Toury et Usines Annexes (C‑29/06),

Tereos (C‑30/06),

Tereos, succeduta alla SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF (C‑31/06),

Cristal Union (C‑32/06),

Sucrerie Bourdon (C‑33/06),

SA Sucrerie de Bourgogne (C‑34/06),

SAS Vermendoise Industries (C‑35/06),

SA Sucreries et Raffineries d’Erstein (C‑36/06)

contro

Directeur général des douanes et droits indirects,

Receveur principale des douanes et droits indirects de Gennevilliers,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), K. Schiemann, J. Makarczyk e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Zuckerfabrik Jülich AG (già Jülich AG), dall’avv. H.-J. Prieß, Rechtsanwalt;

- per la Saint Louis Sucre SNC, dall’avv. S. Le Roy, avocat;

- per la società des Sucreries du Marquenterre SA nonché per le società SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA), SA Lesaffre Frères, Tereos, succeduta alla Sucreries, Distilleries des Hauts de Francia, SA Sucreries & Distilleries de Souppes - Ouvré fils, SA Sucreries de Toury e Usines Annexes, Tereos, Tereos, succeduta alla SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF, Cristal Union, Sucrerie Bourdon, SA Sucrerie de Bourgogne, SAS Vermendoise Industries e SA Sucreries e Raffineries d’Erstein, dall’avv. N. Coutrelis, avocat;

- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e U. Forsthoff, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. L. Harings, Rechtsanwalt;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re A. Colomb e A.-L. During, in qualità di agenti;

- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos nonché dalle sig.re E. Svolopoulou e S. Charitaki, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Nolin e F. Erlbacher, nonché dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), la validità dell’art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 (GU L 160, pag. 33), nonché la validità del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1873, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4), e del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64).

2 Tali domande sono state proposte, rispettivamente, nell’ambito di una controversia fra la Zuckerfabrik Jülich AG (in prosieguo: la «Jülich»), produttrice di zucchero, e lo Hauptzollamt Aachen (Ufficio doganale centrale di Acquisgrana, Germania) relativamente all’ammontare dei contributi alla produzione richiesto per la campagna 2003/2004 nell’ambito del finanziamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e nell’ambito di controversie tra, da un lato, la Saint Louis Sucre SNC (in prosieguo: la «Saint Louis Sucre») nonché altre produttrici di zucchero, e cioè la società des Sucreries du Marquenterre SA, nonché le società SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA), SA Lesaffre Frères, Tereos, succeduta alla Sucreries, Distilleries des Hauts de France, SA Sucreries & Distilleries de Souppes - Ouvré fils, SA Sucreries de Toury et Usines Annexes, Tereos, Tereos, succeduta alla SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF, Cristal Union, Sucrerie Bourdon, SA Sucrerie de Bourgogne, SAS Vermendoise Industries e SA Sucreries et Raffineries d’Erstein (in prosieguo, congiuntamente: la «Sucreries du Marquenterre e altri») e, dall’altro, il directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale delle dogane e delle imposte indirette) e il receveur principale des douanes et droits indirects de Gennevilliers (esattoria principale delle dogane e delle imposte indirette di Gennevilliers, Francia), relativamente all’ammontare dei contributi versati per le campagne 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 nell’ambito del finanziamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Contesto normativo

3 Secondo il nono ‘considerando’ del regolamento n. 1260/2001:

«I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche per tener conto dell’andamento recente della produzione e per dotare la Comunità degli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo all’interno della Comunità sia completamente a carico dei produttori stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, in appresso “accordi GATT” (…)».

4 I ‘considerando’ dall’undicesimo al quindicesimo del regolamento n. 1260/2001 sono così formulati:

«(11) L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell’ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall’altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa. Nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo il principio della produzione effettiva nel corso di un determinato periodo di riferimento.

(12) Nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all’esportazione sono stati assunti nel corso del periodo transitorio, è opportuno fissare le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare, se del caso, le relative garanzie in modo da permettere di rispettare gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo [sull’agricoltura, concluso nell’ambito degli accordi GATT; in prosieguo: l’«accordo»] tenendo conto degli aspetti fondamentali della situazione del settore nella Comunità. È opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore attraverso i contributi alla produzione e il regime delle quote di produzione.

(13) In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della responsabilità finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limita al 2% del prezzo d’intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5% di quest’ultimo prezzo. I produttori di isoglucosio e di sciroppo d’inulina partecipano a determinate condizioni al versamento di tali contributi. I limiti suindicati non consentono, nelle suddette condizioni, di raggiungere l’obiettivo dell’autofinanziamento del settore campagna per campagna. Occorre quindi prevedere la riscossione di un contributo complementare.

(14) Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare deve essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro partecipazione al gettito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. A tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita complessiva constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

(15) Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione superiore a quello fissato dall’accordo, tenuto conto dei consumi, della produzione, delle importazioni, delle scorte, dei riporti, nonché della perdita media stimata da imputare al regime di autofinanziamento. È quindi necessario prevedere l’adeguamento delle garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione, per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità».

5 L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1260/2001 prevede che gli Stati membri attribuiscono una quota A e una quota B a tutte le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio le quali, durante la campagna di commercializzazione 2000/01, disponevano di una quota A e di una quota B.

6 Ai sensi dell’art. 11, n. 2, di detto regolamento, tali quote sono attribuite tenendo conto dei quantitativi di base A e B fissati per ogni regione di produzione.

7 Risulta in particolare dagli artt. 7, n. 1, 10, nn. 3-5, 13, n. 1, e 27, n. 1, del regolamento in parola che le quote A e B di zucchero costituiscono quantitativi garantiti che possono vuoi essere smaltiti sul mercato della Comunità o eventualmente consegnati per l’intervento, vuoi essere esportati beneficiando di restituzioni all’esportazione.

8 Dall’art. 15, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1260/2001, letto in combinato disposto con l’undicesimo e il tredicesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, risulta che le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria nell’ambito delle quote rispetto al consumo interno originano contributi alla produzione che devono essere versati, segnatamente, dai fabbricanti di zucchero.

9 Per quanto concerne il calcolo di tali contributi, detto art. 15 così dispone:

«1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:

a) la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso;

b) la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso;

c) l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b);

d) la perdita media stimata o l’entrata media stimata per tonnellata di zucchero destinata a soddisfare gli impegni all’esportazione a titolo della campagna in corso.

La perdita media o l’entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione suddetti;

e) la perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d).

2. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto segue:

a) l’eccedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina smerciati per il consumo interno della Comunità, dall’altro;

b) la perdita media o l’entrata media per tonnellata di zucchero risultante dalla totalità degli impegni all’esportazione di cui trattasi, determinata con il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera d), secondo comma;

c) la perdita complessiva o l’entrata complessiva, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l’entrata media di cui alla lettera b);

d) la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.

La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).

3. Qualora dagli importi constatati di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente al paragrafo 2 e fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1, risulti una perdita complessiva stimata, quest’ultima viene divisa per la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso. L’importo che ne risulta è il contributo alla produzione di base che i fabbricanti sono tenuti a versare sulle rispettive produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.

(…)

4. Qualora il massimale del contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo comma, il saldo restante viene diviso per la produzione stimata di zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B della campagna in corso. L’importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo B sulle rispettive produzioni di zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B.

(…)

6. Ai fini del calcolo della perdita complessiva di cui al paragrafo 1, lettera e) si tiene conto di tutte le perdite derivanti dalla concessione di restituzioni alla produzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

7. I contributi di cui al presente articolo sono riscossi dagli Stati membri.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle indicate in appresso, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2:

- importi dei contributi da riscuotere,

(…)».

10 L’art. 16 del regolamento n. 1260/2001 stabilisce che:

«1. Qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, non sia completamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione della stessa campagna, previa applicazione dell’articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, viene riscosso un contributo complementare dai fabbricanti, fatto salvo l’articolo 4, destinato a coprire integralmente la parte della perdita complessiva non coperta da detto gettito.

2. Il contributo complementare è determinato, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, applicando un coefficiente da stabilire alla somma dovuta dall’impresa per i contributi alla produzione della campagna di commercializzazione in causa. Tale coefficiente rappresenta, per la Comunità, il rapporto fra la perdita complessiva constatata per tale campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e il gettito del contributo per la produzione di base e del contributo B dovuti dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina a titolo della stessa campagna, previa detrazione di una unità.

(…)

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il coefficiente di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2».

11 In base, segnatamente, agli artt. 15, n. 8, e 16, n. 5, di detto regolamento, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento n. 314/2002.

12 Nella sua versione iniziale l’art. 6, n. 4, del citato regolamento così recitava:

«Il quantitativo da constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (...) n. 1260/2001, viene stabilito mediante la somma dei seguenti quantitativi:

a) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo previa trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici;

b) quantitativi di zucchero denaturati;

c) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.

Dalla somma di cui al primo comma viene detratta la somma dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati e dei quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 1260/2001».

13 Tale disposizione è stata modificata dal regolamento n. 1140/2003 nel modo seguente:

«Il quantitativo smerciato per il consumo all’interno della Comunità da constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1260/2001 è stabilito mediante la somma dei quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zuccheri e sciroppi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina:

a) in giacenza all’inizio della campagna;

b) prodotti nell’ambito delle quote A e B;

c) importati come tali;

d) contenuti in prodotti trasformati importati,

dalla quale sono detratti i quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina:

a) esportati come tali;

b) contenuti in prodotti trasformati esportati;

c) in giacenza a fine campagna;

d) oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 1260/2001.

(…)».

14 L’art. 6, n. 5, del regolamento n. 314/2002 dispone quanto segue:

«Sono considerati come impegni all’esportazione per la campagna di commercializzazione in corso, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (...) n. 1260/2001:

a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all’esportazione fissati mediante gare aperte per detta campagna;

b) tutti i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina da esportare come tali, con restituzioni o prelievi all’esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli d’esportazione rilasciati durante detta campagna;

c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all’esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna, previa ripartizione dei quantitativi in oggetto in modo uniforme su tutta la campagna.

Per il calcolo della perdita media prevedibile di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (...) n. 1260/2001, si prendono in considerazione anche le restituzioni alla produzione per i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali siano stati rilasciati nel corso della campagna considerata titoli di restituzione alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento suddetto».

15 Gli importi dei contributi alla produzione per le campagne 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 sono stati fissati rispettivamente dai regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004, in applicazione dei regolamenti nn. 1260/2001 e 314/2002, quest’ultimo, come modificato dal regolamento n. 1140/2003.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Il procedimento C‑5/06

16 Con decisione del 22 ottobre 2004 lo Hauptzollamt Aachen ha stabilito il contributo alla produzione della Jülich applicando, riguardo al contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B, l’importo per tonnellata di cui all’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1775/2004 e, relativamente al contributo B relativo allo zucchero B, l’importo per tonnellata di cui all’art. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

17 Dopo il rigetto del reclamo contro tale decisione presentato dalla Jülich, detta società ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Sezione tributaria del Tribunale di Düsseldorf), facendo valere che il regolamento n. 1775/2004 era invalido, poiché la Commissione avrebbe commesso errori nel calcolo dei contributi alla produzione. Essa, da un lato, avrebbe a torto incluso, nel calcolo dell’eccedenza esportabile, il quantitativo di 504 205 tonnellate di zucchero esportato dalla Comunità sotto forma di prodotti trasformati per il quale non erano state concesse restituzioni, dal momento che detto quantitativo non avrebbe del resto ingenerato alcuna perdita per il bilancio della Comunità. D’altro canto, la Commissione non avrebbe tenuto conto nel calcolo della perdita media del quantitativo in parola. Orbene, non vi sarebbe alcuna giustificazione oggettiva per prendere in considerazione due quantitativi diversi per stabilire l’eccedenza esportabile e la perdita media per tonnellata di zucchero.

18 Secondo il giudice del rinvio, se lo scopo cui è diretta la riscossione dei contributi alla produzione si limitasse ad addossare ai produttori i costi di smaltimento della produzione comunitaria eccedentaria, la fissazione dell’importo di contributi, prescindendo dalla circostanza che solo una parte dello zucchero esportato abbia beneficiato di restituzioni all’esportazione, andrebbe oltre quanto necessario per il raggiungimento di detto scopo. Il Finanzgericht Düsseldorf ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 15 del regolamento [n. 1260/2001] sia da interpretare nel senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili possono essere considerati solo i quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per i quali sono state concesse effettivamente restituzioni all’esportazione.

2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo: se l’art. 6, n. 4, del regolamento [n. 314/2002] come modificato dal regolamento [n. 1140/2003] sia invalido.

3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo: se l’art. 15 del regolamento [n. 1260/2001] sia da interpretare nel senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili, nonché nel calcolo della perdita media per tonnellata di zucchero, debbono essere considerate tutte le esportazioni, anche quando nella relativa campagna di commercializzazione per una parte di esse non siano state concesse restituzioni all’esportazione.

4) Qualora la prima, la seconda o la terza questione siano risolte in senso affermativo: se il regolamento [n. 1775/2004] sia invalido».

I procedimenti riuniti da C‑23/06 a C‑36/06

19 La Saint Louis Sucre e la Sucreries du Marquenterre e altri sono soggette, in quanto società produttrici di zucchero, al pagamento di contributi alla produzione per lo zucchero.

20 Ritenendo troppo elevati gli importi dei contributi alla produzione versati per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, esse hanno fatto richiesta di un rimborso parziale di tali contributi al receveur principale des douanes et des droits indirects de Gennevilliers incaricato della riscossione di questi ultimi.

21 Con decisioni del 23 febbraio di detto receveur principale i reclami presentati al fine del rimborso in parola sono stati respinti in quanto le aliquote dei contributi contestati risultavano dall’applicazione della normativa comunitaria.

22 In tale contesto la Saint Louis Sucre e la Sucreries du Marquenterre e altri hanno proposto ricorso dinanzi al tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di Nanterre) diretto all’annullamento delle decisioni in questione e al rimborso parziale dei contributi controversi, aumentato degli interessi moratori.

23 Le ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che la normativa comunitaria pertinente prevedeva una contabilizzazione diversa dello zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati e che non beneficia di restituzioni, per un verso sommandolo all’eccedenza esportabile da finanziare e, per altro verso, escludendolo dai quantitativi denominati «impegni all’esportazione di cui trattasi», che consentono il calcolo della «perdita media» per finanziare di fatto lo smaltimento di detta eccedenza. La Commissione avrebbe pertanto sovrastimato l’importo del contributo per le campagne 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 e non avrebbe rispettato l’obiettivo di autofinanziamento stabilito dal Consiglio dell’Unione europea.

24 Le ricorrenti nella causa principale hanno quindi contestato la validità dell’art. 6, n. 4, del regolamento n. 314/2002, il quale, nella sua versione vigente a partire dal regolamento n. 1140/2003, fornirebbe una definizione troppo ampia dell’eccedenza esportabile, contraria ai principi di proporzionalità, di gerarchia tra le norme e di limitazione delle competenze esecutive della Commissione. In via subordinata esse, per i medesimi motivi, hanno contestato la validità dei regolamenti che, in applicazione del regolamento n. 314/2002, stabiliscono gli importi dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione di cui alla causa principale.

25 In via subordinata, e nell’eventualità in cui prevalga una definizione lata dell’eccedenza esportabile, la Saint Louis Sucre e la Sucreries du Marquenterre e altri hanno fatto valere che l’obiettivo di stretto autofinanziamento sancito dal regolamento n. 1260/2001 non sarebbe comunque rispettato in quanto la Commissione, che nel 2002 aveva preso in considerazione, nei suoi calcoli annuali della perdita media, i prodotti esportati senza restituzione, trascura adesso, nei suoi calcoli, l’identità che deve sussistere tra gli elementi costitutivi dell’«eccedenza esportabile» e il calcolo della «perdita media».

26 In tale contesto il tribunal de grande instance de Nanterre ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 6, n. 4, del regolamento [n. 314/2002] e/o i regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004, adottati ai fini della sua applicazione, siano invalidi con riferimento all’art. 15 del regolamento [n. 1260/2001] e con riferimento al principio di proporzionalità, là dove, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, non prevedono di escludere dall’“eccedenza esportabile” i quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati esportati senza beneficiare di alcuna restituzione all’esportazione.

In caso di soluzione negativa a tale questione:

2) Se i regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004 siano invalidi con riferimento al regolamento [n. 314/2002] e all’art. 15 del regolamento [n. 1260/2001] nonché con riferimento ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, là dove stabiliscono un contributo alla produzione per lo zucchero calcolato a partire da una “perdita media” per tonnellata esportata, senza tener conto dei quantitativi esportati senza restituzione, quando invece questi stessi quantitativi sono inclusi nel totale considerato ai fini della valutazione della perdita complessiva da finanziarsi».

Sulla riunione dei procedimenti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06

27 Alla luce della connessione dei procedimenti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, gli stessi, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura in combinato disposto con l’art. 103 del medesimo, devono essere riuniti ai fini della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

28 Poiché le questioni pregiudiziali sottoposte dai due organi giurisdizionali remittenti sono sostanzialmente le medesime, è opportuno trattarle prendendo in considerazione la loro articolazione nella causa C‑5/06.

Sulla questione se, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1260/2001, tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detta disposizione debbano, per il calcolo dell’eccedenza esportabile, essere detratti dal consumo all’interno della Comunità

29 Giova ricordare che l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), prevedeva, come parimenti prevede il nono ‘considerando’ del regolamento n. 1260/2001, che occorreva adeguare il regime di quote di produzione, segnatamente, «[per] dotare la Comunità degli strumenti necessari per garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale, da parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo (…)».

30 L’art. 28 del regolamento n. 1785/81, che fissava i criteri per stabilire i contributi alla produzione sulle produzioni di zucchero A e B e di isoglucosio A e B, al suo n. 1 disponeva quanto segue:

«Prima della fine di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986 si constata:

a) i quantitativi prevedibili di zucchero A e B e di isoglucosio A e B prodotti in conto della campagna in corso,

b) il quantitativo prevedibile di zucchero e di glucosio smerciato per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso,

c) l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b),

d) la perdita media prevedibile o l’entrata media prevedibile per tonnellata di zucchero per gli impegni all’esportazione da realizzare a titolo della campagna in corso.

Questa perdita media o entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi riferiti al tonnellaggio totale degli impegni all’esportazione in causa,

e) la perdita complessiva prevedibile o l’entrata complessiva prevedibile, moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d)».

31 Tale disposizione, sebbene successivamente sostituita dall’art. 33, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1), e dall’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1260/2001, è rimasta sostanzialmente immutata.

32 L’art. 5, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17), prevedeva che i quantitativi di zucchero e di isoglucosio esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati fossero dedotti dai quantitativi di zucchero e di isoglucosio calcolati a titolo di consumo interno della Comunità.

33 In particolare, dagli atti relativi ai procedimenti da C‑23/06 a C‑36/06 risulta che, per quanto riguarda l’eccedenza esportabile, la Commissione ha costantemente considerato che quest’ultima corrispondesse alla produzione decurtata dello zucchero smerciato, comprendendo le esportazioni di zucchero sotto forma di prodotti trasformati, che abbiano beneficiato o meno di restituzioni, non nel consumo interno della Comunità, ma in detta eccedenza.

34 L’art. 15 del regolamento n. 1260/2001, che fissa i criteri per stabilire i contributi alla produzione sulle produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, al n. 1, lett. a)-c) prevede che l’eccedenza esportabile è costituita dalla differenza fra, da un lato, la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso e, dall’altro, la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso.

35 Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento, la perdita media stimata è pari alla differenza fra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione suddetti.

36 La perdita complessiva stimata, secondo l’art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1260/2001, è calcolata moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media.

37 Dal momento che l’eccedenza esportabile è costituita dalla differenza fra la produzione comunitaria nell’ambito delle quote A e B e il consumo interno, quest’ultimo non è tale da includere i quantitativi di prodotti esportati, che abbiano beneficiato o meno di restituzioni all’esportazione.

38 Non possono, infatti, essere considerati come smerciati per il consumo interno della Comunità, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1260/2001, i quantitativi di prodotti esportati.

39 Di fatto l’eccedenza esportabile include i quantitativi di prodotti per lo smaltimento dei quali sono previste misure comunitarie di sostegno. Così, ad esempio, i quantitativi di prodotti eventualmente in giacenza alla fine della campagna vanno contabilizzati a titolo di quantitativi non consumati al fine di stabilire l’eccedenza esportabile qualora, per ipotesi, essi non abbiano, in tale fase, beneficiato di misure di sostegno per lo smaltimento.

40 L’eccedenza esportabile non è confondibile con i quantitativi di prodotti esportati. Questi ultimi, anche se hanno originato restituzioni, non comportano sempre oneri finanziari per i produttori. Tale sarebbe segnatamente il caso allorché il quantitativo derivante, per ipotesi, dalla differenza fra, da un lato, le giacenze iniziali e la produzione comunitaria e, dall’altro, le giacenze finali è superiore alla produzione comunitaria e i quantitativi di prodotti che hanno dato diritto a restituzioni non superano la differenza fra la produzione comunitaria e detto quantitativo.

41 Come sostenuto, in sostanza, dalla Commissione, se lo scopo del regolamento n. 1260/2001 era di basare il calcolo dei contributi alla produzione sui costi di bilancio delle restituzioni, sarebbe stato sufficiente stabilire i contributi di cui trattasi partendo da una perdita complessiva calcolata su tutte le restituzioni all’esportazione e alla produzione.

42 Orbene, si deve rilevare che la perdita complessiva stimata, come definita all’art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1260/2001, non coincide con il totale delle restituzioni relative alla campagna in corso, ma è costituito dal prodotto dell’eccedenza esportabile per la perdita media stimata per tonnellata di zucchero relativamente agli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso.

43 Da quanto precede risulta che il metodo di calcolo della perdita complessiva stimata tende, in ogni caso, a stabilire convenzionalmente e in prospettiva le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria.

44 Orbene, se i quantitativi esportati senza restituzioni fossero conteggiati nel consumo interno, quest’ultimo verrebbe sovrastimato; di conseguenza, l’eccedenza esportabile sarebbe sottostimata. Inoltre, lo scopo del sistema di autofinanziamento degli oneri di smaltimento delle eccedenze, che, a partire dall’attuazione di detto sistema ad opera del regolamento n. 1785/81, consiste nel garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale da parte dei produttori stessi di tali oneri, e la cui applicazione da parte della Commissione si è sempre basata su una nozione di eccedenza esportabile comprensiva delle esportazioni di zucchero, che abbiano o meno beneficiato di restituzioni, rischierebbe di non essere raggiunto. Il mantenimento del sistema in parola quindi, contrariamente a quanto prevede il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1260/2001, rischierebbe di essere compromesso.

45 Alla luce di quanto precede si deve interpretare l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1260/2001 nel senso che, ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile, tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da tale articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo.

Sulla questione se, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1260/2001, si debba tener conto di tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detta disposizione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di zucchero

46 Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1260/2001, la perdita media è pari alla differenza fra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso.

47 La perdita complessiva stimata, secondo l’art. 15, n. 1, lett. e), di detto regolamento, è calcolata moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media.

48 In base all’art. 22, n. 1, del regolamento di cui trattasi, le esportazioni al di fuori della Comunità di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione, il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di esportare durante il periodo di validità del titolo.

49 Nell’ambito delle esportazioni considerate dal regolamento n. 1260/2001 occorre, in mancanza di ragioni specifiche in senso contrario, interpretare la nozione di «impegni all’esportazione [da soddisfare] a titolo della campagna in corso», citata all’art. 15, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento, in modo coerente con l’art. 22, n. 1, del medesimo regolamento, facendo riferimento all’impegno ad esportare.

50 Quindi, visto quanto precede, la nozione di cui trattasi tende a comprendere tutti i quantitativi di prodotti considerati dall’art. 15 di detto regolamento destinati all’esportazione al di fuori della Comunità.

51 A tale riguardo si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da vari interessati che hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento, la questione se restituzioni all’esportazione accompagnino o meno i quantitativi di prodotti destinati all’esportazione non è pertinente in relazione alla nozione di «impegni all’esportazione [da soddisfare] a titolo della campagna in corso». Tale nozione, infatti, considera solamente i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione.

52 Siffatta interpretazione dell’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n 1260/2001 è congruente con la nozione di «eccedenza esportabile» riportata a detto n. 1, lett. c), quale elaborata al punto 45 della presente sentenza e consente, del resto, di calcolare in modo coerente la perdita complessiva stimata come definita al n. 1, lett. e).

53 Come, infatti, asserito sostanzialmente dalle ricorrenti nella causa principale e parimenti dai governi francese e tedesco, la perdita complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media, sarebbe sovrastimata se si potesse ritenere esportato un prodotto ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile e non fosse corrispondentemente preso in considerazione per il calcolo della perdita media, il cui denominatore, come indicato all’art. 15, n. 1, lett. d), secondo comma, del regolamento n. 1260/2001, è costituito dal quantitativo totale degli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso.

54 Dagli atti di causa e, più specificamente, dal documento di lavoro dei servizi della Commissione D/32013/04, relativo al metodo di calcolo dei contributi «zucchero alla produzione», sottoposto al Comitato di gestione dello zucchero il 30 settembre 2004, risulta che taluni Stati membri hanno auspicato che lo zucchero esportato senza restituzioni sia incluso nel calcolo della perdita media. Secondo detto documento la perdita complessiva quale calcolata dalla Commissione, segnatamente in applicazione dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 314/2002, vale a dire, in particolare, escludendo dagli impegni all’esportazione i quantitativi esportati senza restituzioni, è pari o superiore alle spese delle restituzioni per lo zucchero.

55 La Commissione, tuttavia, indica che siffatto metodo di calcolo consente di scoraggiare la creazione di eccedenze che inciderebbero sul prezzo di mercato, destabilizzerebbero l’organizzazione comune dei mercati nel settore zucchero e potrebbero originare spese, segnatamente per l’acquisto all’intervento.

56 Tale argomento non può essere accolto.

57 Dal nono, dall’undicesimo e dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1260/2001 risulta, infatti, che il sistema realizzato da quest’ultimo mira a far sì che sia completamente a carico dei produttori, in modo giusto, ma efficace, l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria in base al principio di autofinanziamento.

58 Come constatato dalla Corte, in base al sistema di finanziamento degli oneri di smaltimento, sulla quota A, che rappresenta il consumo interno, viene riscosso solo un contributo minimo, mentre la quota B, destinata essenzialmente all’esportazione, è soggetta ad un contributo molto più elevato, tale da consentire il finanziamento delle restituzioni necessarie e, nel contempo, avere un effetto dissuasivo sui produttori (v. sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania zuccherifici nazionali e a., Racc. pag. 117, punto 19).

59 L’effetto dissuasivo che, in base a quanto accertato dalla Corte nella citata sentenza Eridania zuccherifici nazionali e a., il sistema di finanziamento degli oneri di smaltimento può avere sui produttori scaturisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 sue conclusioni, proprio dal fatto che il contributo alla produzione pone a carico dei produttori il finanziamento degli oneri per lo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria.

60 Orbene, salvo l’ipotesi in larga misura teorica in cui tutte le esportazioni abbiano beneficiato di restituzioni, il meccanismo attuato dalla Commissione, sfociando, in pratica, nella fissazione a priori della perdita complessiva in un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni, va al di là dello scopo del regolamento n. 1260/2001, e in particolare di un giusto finanziamento dell’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria ricordato al punto 57 della presente sentenza.

61 Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere che si deve interpretare l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1260/2001 nel senso che i tutti quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto.

Sulla validità dei regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004

62 I regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004 hanno fissato, per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

63 È pacifico che la Commissione, applicando l’art. 6, n. 5, del regolamento n. 314/2002, h preso in considerazione , per calcolare la perdita media per tonnellata di zucchero, solamente le esportazioni cui si accompagnavano restituzioni. Dal fascicolo risulta tuttavia che siffatto metodo di calcolo è stato applicato unicamente a partire dal 2003. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2001/2002, cui fa riferimento il regolamento n. 1837/2002, è pacifico che, per la fissazione dei contributi alla produzione, la Commissione aveva calcolato la perdita media basandosi sul complesso dei quantitativi di zucchero esportati sotto forma di prodotti trasformati, che tali esportazioni avessero o meno beneficiato di restituzioni. L’anno seguente la Commissione ha effettuato una correzione del calcolo della perdita media, tenendo conto solamente dei quantitativi di prodotti esportati per i quali erano state effettivamente versate restituzioni. Ciò ha comportato un aumento della perdita media in parola, il cui importo è stato fatto gravare sulla perdita complessiva della campagna di commercializzazione 2002/2003.

64 Orbene, dalla soluzione fornita al punto 61 della presente sentenza risulta che siffatto metodo di calcolo della perdita media non è conforme all’art. 15 del regolamento n. 1260/2001.

65 Di conseguenza i regolamenti nn. 1762/2003 e 1775/2004, che utilizzano detto metodo, sono invalidi.

66 Quanto al regolamento n. 1837/2002, alla luce di quanto precede, il suo esame non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

67 Ciò non di meno, dalle considerazioni suesposte discende che la correzione del calcolo della perdita media menzionata al punto 63 della presente sentenza, in quanto basata sul metodo di calcolo ricordato al medesimo punto, non è conforme all’art. 15 del regolamento n. 1260/2001.

68 Alla luce delle osservazioni che precedono occorre risolvere le questioni poste nel modo seguente:

- ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1260/2001, ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile considerata da detto articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo;

- l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev’essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire sia l’eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per tonnellata di prodotto;

- i regolamenti nn. 1762/2003 e 1775/2004 sono invalidi e

- l’esame del regolamento n. 1837/2002 non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

Sulle spese

69 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi agli organi giurisdizionali remittenti, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile considerata dal medesimo articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo.

L’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev’essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire sia l’eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per tonnellata di prodotto.

I regolamenti (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.

L’esame del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

Firme
 

 


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