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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8 Maggio 2008, Proc. riuniti
C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06
AGRICOLTURA - Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità
d’applicazione del regime delle quote - Determinazione delle eccedenze
esportabili - Determinazione della perdita media. Ai sensi dell’art. 15,
n. 1, lett c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile considerata dal medesimo
articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati, che siano state o meno
effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal
consumo. L’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev’essere
interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati
considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente versate
delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire sia
l’eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per tonnellata di
prodotto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8 Maggio
2008, Procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06
AGRICOLTURA - Zucchero - Campagna di commercializzazione - Contributi
alla produzione - Importi - Invalidità di regolamenti. I regolamenti
(CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna
di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione
nel settore dello zucchero, e (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n.
1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione campagna di
commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione
nel settore dello zucchero, sono invalidi. L’esame del regolamento (CE)
della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di
commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione
nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello
zucchero non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la
validità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8/05/2008,
Procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C-36/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 maggio 2008 (*)
«Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità d’applicazione del
regime delle quote - Determinazione delle eccedenze esportabili -
Determinazione della perdita media»
Nei procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf
(Germania) (C‑5/06) e dal tribunal de grande instance de Nanterre
(Francia) (da C‑23/06 a C‑36/06) rispettivamente con decisioni del 2 e
del 5 gennaio 2006, pervenute in cancelleria il 9 e il 20 gennaio 2006,
nelle cause tra
Zuckerfabrik Jülich AG, già Jülich AG (C‑5/06)
contro
Hauptzollamt Aachen,
e
Saint Louis Sucre SNC (C‑23/06),
Société des Sucreries du Marquenterre SA (C‑24/06),
SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA) (C‑25/06),
SA Lesaffre Frères (C‑26/06),
Tereos, succeduta alla Sucreries, Distilleries des Hauts de France
(C‑27/06),
SA Sucreries & Distilleries de Souppes - Ouvré fils (C‑28/06),
SA Sucreries de Toury et Usines Annexes (C‑29/06),
Tereos (C‑30/06),
Tereos, succeduta alla SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF (C‑31/06),
Cristal Union (C‑32/06),
Sucrerie Bourdon (C‑33/06),
SA Sucrerie de Bourgogne (C‑34/06),
SAS Vermendoise Industries (C‑35/06),
SA Sucreries et Raffineries d’Erstein (C‑36/06)
contro
Directeur général des douanes et droits indirects,
Receveur principale des douanes et droits indirects de Gennevilliers,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
L. Bay Larsen (relatore), K. Schiemann, J. Makarczyk e dalla sig.ra C.
Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15
marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Zuckerfabrik Jülich AG (già Jülich AG), dall’avv. H.-J. Prieß,
Rechtsanwalt;
- per la Saint Louis Sucre SNC, dall’avv. S. Le Roy, avocat;
- per la società des Sucreries du Marquenterre SA nonché per le società
SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA), SA
Lesaffre Frères, Tereos, succeduta alla Sucreries, Distilleries des
Hauts de Francia, SA Sucreries & Distilleries de Souppes - Ouvré fils,
SA Sucreries de Toury e Usines Annexes, Tereos, Tereos, succeduta alla
SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF, Cristal Union, Sucrerie Bourdon,
SA Sucrerie de Bourgogne, SAS Vermendoise Industries e SA Sucreries e
Raffineries d’Erstein, dall’avv. N. Coutrelis, avocat;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e U. Forsthoff, in qualità
di agenti, assistiti dall’avv. L. Harings, Rechtsanwalt;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re A.
Colomb e A.-L. During, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos nonché dalle sig.re
E. Svolopoulou e S. Charitaki, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Nolin e F.
Erlbacher, nonché dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 14 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione
dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero (GU L 178, pag. 1), la validità dell’art. 6, n. 4, del
regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che
stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore
dello zucchero (GU L 50, pag. 40), come modificato dal regolamento (CE)
della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 (GU L 160, pag. 33), nonché la
validità del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n.
1873, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli
importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del
contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13),
del regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che
fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei
contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag.
4), e del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775,
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi
dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316,
pag. 64).
2 Tali domande sono state proposte, rispettivamente, nell’ambito di una
controversia fra la Zuckerfabrik Jülich AG (in prosieguo: la «Jülich»),
produttrice di zucchero, e lo Hauptzollamt Aachen (Ufficio doganale
centrale di Acquisgrana, Germania) relativamente all’ammontare dei
contributi alla produzione richiesto per la campagna 2003/2004
nell’ambito del finanziamento dell’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero, e nell’ambito di controversie tra, da un lato,
la Saint Louis Sucre SNC (in prosieguo: la «Saint Louis Sucre») nonché
altre produttrici di zucchero, e cioè la società des Sucreries du
Marquenterre SA, nonché le società SA des Sucreries de Fontaine Le Dun,
Bolbec, Auffray (SAFBA), SA Lesaffre Frères, Tereos, succeduta alla
Sucreries, Distilleries des Hauts de France, SA Sucreries & Distilleries
de Souppes - Ouvré fils, SA Sucreries de Toury et Usines Annexes, Tereos,
Tereos, succeduta alla SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF, Cristal
Union, Sucrerie Bourdon, SA Sucrerie de Bourgogne, SAS Vermendoise
Industries e SA Sucreries et Raffineries d’Erstein (in prosieguo,
congiuntamente: la «Sucreries du Marquenterre e altri») e, dall’altro,
il directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale
delle dogane e delle imposte indirette) e il receveur principale des
douanes et droits indirects de Gennevilliers (esattoria principale delle
dogane e delle imposte indirette di Gennevilliers, Francia),
relativamente all’ammontare dei contributi versati per le campagne
2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 nell’ambito del finanziamento
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
Contesto normativo
3 Secondo il nono ‘considerando’ del regolamento n. 1260/2001:
«I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di
quote di produzione per i settori dello zucchero, dell’isoglucosio e
dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha
tuttavia subito modifiche per tener conto dell’andamento recente della
produzione e per dotare la Comunità degli strumenti necessari a
garantire in modo giusto, ma efficace, che l’onere connesso allo
smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e
consumo all’interno della Comunità sia completamente a carico dei
produttori stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli
accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali
dell’Uruguay Round, in appresso “accordi GATT” (…)».
4 I ‘considerando’ dall’undicesimo al quindicesimo del regolamento n.
1260/2001 sono così formulati:
«(11) L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si
fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria
integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per
le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione
comunitarie nell’ambito delle quote rispetto al consumo interno e,
dall’altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio
differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa.
Nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per
impresa, secondo il principio della produzione effettiva nel corso di un
determinato periodo di riferimento.
(12) Nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno
all’esportazione sono stati assunti nel corso del periodo transitorio, è
opportuno fissare le quantità di base di zucchero e di isoglucosio
esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità
di adeguare, se del caso, le relative garanzie in modo da permettere di
rispettare gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo
[sull’agricoltura, concluso nell’ambito degli accordi GATT; in
prosieguo: l’«accordo»] tenendo conto degli aspetti fondamentali della
situazione del settore nella Comunità. È opportuno mantenere il sistema
di autofinanziamento del settore attraverso i contributi alla produzione
e il regime delle quote di produzione.
(13) In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della
responsabilità finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che
consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base
che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limita al
2% del prezzo d’intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B,
che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del
37,5% di quest’ultimo prezzo. I produttori di isoglucosio e di sciroppo
d’inulina partecipano a determinate condizioni al versamento di tali
contributi. I limiti suindicati non consentono, nelle suddette
condizioni, di raggiungere l’obiettivo dell’autofinanziamento del
settore campagna per campagna. Occorre quindi prevedere la riscossione
di un contributo complementare.
(14) Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare
deve essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro
partecipazione al gettito dei contributi alla produzione versati per la
campagna di commercializzazione di cui trattasi. A tal fine, si deve
determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che
rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita complessiva
constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono
inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di
barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non
coperta della campagna di commercializzazione di cui trattasi.
(15) Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore
dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un
volume di esportazione superiore a quello fissato dall’accordo, tenuto
conto dei consumi, della produzione, delle importazioni, delle scorte,
dei riporti, nonché della perdita media stimata da imputare al regime di
autofinanziamento. È quindi necessario prevedere l’adeguamento delle
garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione,
per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità».
5 L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1260/2001 prevede che gli Stati
membri attribuiscono una quota A e una quota B a tutte le imprese
produttrici di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina
stabilite sul loro territorio le quali, durante la campagna di
commercializzazione 2000/01, disponevano di una quota A e di una quota
B.
6 Ai sensi dell’art. 11, n. 2, di detto regolamento, tali quote sono
attribuite tenendo conto dei quantitativi di base A e B fissati per ogni
regione di produzione.
7 Risulta in particolare dagli artt. 7, n. 1, 10, nn. 3-5, 13, n. 1, e
27, n. 1, del regolamento in parola che le quote A e B di zucchero
costituiscono quantitativi garantiti che possono vuoi essere smaltiti
sul mercato della Comunità o eventualmente consegnati per l’intervento,
vuoi essere esportati beneficiando di restituzioni all’esportazione.
8 Dall’art. 15, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1260/2001, letto in
combinato disposto con l’undicesimo e il tredicesimo ‘considerando’ di
quest’ultimo, risulta che le perdite dovute allo smaltimento delle
eccedenze di produzione comunitaria nell’ambito delle quote rispetto al
consumo interno originano contributi alla produzione che devono essere
versati, segnatamente, dai fabbricanti di zucchero.
9 Per quanto concerne il calcolo di tali contributi, detto art. 15 così
dispone:
«1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si
constata quanto segue:
a) la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di
sciroppo di inulina A e B della campagna in corso;
b) la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo
di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità
durante la campagna in corso;
c) l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla
lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b);
d) la perdita media stimata o l’entrata media stimata per tonnellata di
zucchero destinata a soddisfare gli impegni all’esportazione a titolo
della campagna in corso.
La perdita media o l’entrata media è pari alla differenza tra il totale
delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale
degli impegni all’esportazione suddetti;
e) la perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata, che
si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la
perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d).
2. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della
campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente
per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto
segue:
a) l’eccedenza esportabile determinata in funzione della produzione
definitiva di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di
inulina A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero,
isoglucosio e sciroppo di inulina smerciati per il consumo interno della
Comunità, dall’altro;
b) la perdita media o l’entrata media per tonnellata di zucchero
risultante dalla totalità degli impegni all’esportazione di cui
trattasi, determinata con il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1,
lettera d), secondo comma;
c) la perdita complessiva o l’entrata complessiva, che si ottiene
moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o
l’entrata media di cui alla lettera b);
d) la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B
riscossi.
La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al
paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra
gli importi di cui alle lettere c) e d).
3. Qualora dagli importi constatati di cui al paragrafo 1, adeguati
conformemente al paragrafo 2 e fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1,
risulti una perdita complessiva stimata, quest’ultima viene divisa per
la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di
sciroppo di inulina A e B della campagna in corso. L’importo che ne
risulta è il contributo alla produzione di base che i fabbricanti sono
tenuti a versare sulle rispettive produzioni di zucchero A e B, di
isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.
(…)
4. Qualora il massimale del contributo alla produzione di base non
consenta di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al
paragrafo 3, primo comma, il saldo restante viene diviso per la
produzione stimata di zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di
inulina B della campagna in corso. L’importo che ne risulta deve essere
pagato dai fabbricanti come contributo B sulle rispettive produzioni di
zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B.
(…)
6. Ai fini del calcolo della perdita complessiva di cui al paragrafo 1,
lettera e) si tiene conto di tutte le perdite derivanti dalla
concessione di restituzioni alla produzione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3.
7. I contributi di cui al presente articolo sono riscossi dagli Stati
membri.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare
quelle indicate in appresso, sono adottate secondo la procedura di cui
all’articolo 42, paragrafo 2:
- importi dei contributi da riscuotere,
(…)».
10 L’art. 16 del regolamento n. 1260/2001 stabilisce che:
«1. Qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, la
perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15,
paragrafi 1 e 2, non sia completamente coperta dal gettito dei
contributi alla produzione della stessa campagna, previa applicazione
dell’articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, viene riscosso un contributo
complementare dai fabbricanti, fatto salvo l’articolo 4, destinato a
coprire integralmente la parte della perdita complessiva non coperta da
detto gettito.
2. Il contributo complementare è determinato, per ciascuna impresa
produttrice di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina,
applicando un coefficiente da stabilire alla somma dovuta dall’impresa
per i contributi alla produzione della campagna di commercializzazione
in causa. Tale coefficiente rappresenta, per la Comunità, il rapporto
fra la perdita complessiva constatata per tale campagna di
commercializzazione a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e il
gettito del contributo per la produzione di base e del contributo B
dovuti dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di
inulina a titolo della stessa campagna, previa detrazione di una unità.
(…)
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il
coefficiente di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura
di cui all’articolo 42, paragrafo 2».
11 In base, segnatamente, agli artt. 15, n. 8, e 16, n. 5, di detto
regolamento, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il
regolamento n. 314/2002.
12 Nella sua versione iniziale l’art. 6, n. 4, del citato regolamento
così recitava:
«Il quantitativo da constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (...) n. 1260/2001, viene stabilito mediante
la somma dei seguenti quantitativi:
a) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina
smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo previa
trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici;
b) quantitativi di zucchero denaturati;
c) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina
importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.
Dalla somma di cui al primo comma viene detratta la somma dei
quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina
esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati e dei
quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali
sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione di cui
all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 1260/2001».
13 Tale disposizione è stata modificata dal regolamento n. 1140/2003 nel
modo seguente:
«Il quantitativo smerciato per il consumo all’interno della Comunità da
constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e
dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n.
1260/2001 è stabilito mediante la somma dei quantitativi, espressi in
zucchero bianco, di zuccheri e sciroppi di cui all’articolo 1, paragrafo
1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento, di isoglucosio e
di sciroppo d’inulina:
a) in giacenza all’inizio della campagna;
b) prodotti nell’ambito delle quote A e B;
c) importati come tali;
d) contenuti in prodotti trasformati importati,
dalla quale sono detratti i quantitativi, espressi in zucchero bianco,
di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina:
a) esportati come tali;
b) contenuti in prodotti trasformati esportati;
c) in giacenza a fine campagna;
d) oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui all’articolo
7, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 1260/2001.
(…)».
14 L’art. 6, n. 5, del regolamento n. 314/2002 dispone quanto segue:
«Sono considerati come impegni all’esportazione per la campagna di
commercializzazione in corso, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (...) n. 1260/2001:
a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con
restituzioni o prelievi all’esportazione fissati mediante gare aperte
per detta campagna;
b) tutti i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo
d’inulina da esportare come tali, con restituzioni o prelievi
all’esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli
d’esportazione rilasciati durante detta campagna;
c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di
sciroppo d’inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni
o prelievi all’esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna,
previa ripartizione dei quantitativi in oggetto in modo uniforme su
tutta la campagna.
Per il calcolo della perdita media prevedibile di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (...) n. 1260/2001, si prendono
in considerazione anche le restituzioni alla produzione per i
quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali
siano stati rilasciati nel corso della campagna considerata titoli di
restituzione alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del
regolamento suddetto».
15 Gli importi dei contributi alla produzione per le campagne 2001/2002,
2002/2003 e 2003/2004 sono stati fissati rispettivamente dai regolamenti
nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004, in applicazione dei regolamenti nn.
1260/2001 e 314/2002, quest’ultimo, come modificato dal regolamento n.
1140/2003.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Il procedimento C‑5/06
16 Con decisione del 22 ottobre 2004 lo Hauptzollamt Aachen ha stabilito
il contributo alla produzione della Jülich applicando, riguardo al
contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B,
l’importo per tonnellata di cui all’art. 1, lett. a), del regolamento n.
1775/2004 e, relativamente al contributo B relativo allo zucchero B,
l’importo per tonnellata di cui all’art. 1, lett. b), del medesimo
regolamento.
17 Dopo il rigetto del reclamo contro tale decisione presentato dalla
Jülich, detta società ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht
Düsseldorf (Sezione tributaria del Tribunale di Düsseldorf), facendo
valere che il regolamento n. 1775/2004 era invalido, poiché la
Commissione avrebbe commesso errori nel calcolo dei contributi alla
produzione. Essa, da un lato, avrebbe a torto incluso, nel calcolo
dell’eccedenza esportabile, il quantitativo di 504 205 tonnellate di
zucchero esportato dalla Comunità sotto forma di prodotti trasformati
per il quale non erano state concesse restituzioni, dal momento che
detto quantitativo non avrebbe del resto ingenerato alcuna perdita per
il bilancio della Comunità. D’altro canto, la Commissione non avrebbe
tenuto conto nel calcolo della perdita media del quantitativo in parola.
Orbene, non vi sarebbe alcuna giustificazione oggettiva per prendere in
considerazione due quantitativi diversi per stabilire l’eccedenza
esportabile e la perdita media per tonnellata di zucchero.
18 Secondo il giudice del rinvio, se lo scopo cui è diretta la
riscossione dei contributi alla produzione si limitasse ad addossare ai
produttori i costi di smaltimento della produzione comunitaria
eccedentaria, la fissazione dell’importo di contributi, prescindendo
dalla circostanza che solo una parte dello zucchero esportato abbia
beneficiato di restituzioni all’esportazione, andrebbe oltre quanto
necessario per il raggiungimento di detto scopo. Il Finanzgericht
Düsseldorf ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 15 del regolamento [n. 1260/2001] sia da interpretare nel
senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili possono essere
considerati solo i quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di
inulina per i quali sono state concesse effettivamente restituzioni
all’esportazione.
2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo: se
l’art. 6, n. 4, del regolamento [n. 314/2002] come modificato dal
regolamento [n. 1140/2003] sia invalido.
3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo: se l’art.
15 del regolamento [n. 1260/2001] sia da interpretare nel senso che nel
calcolo delle eccedenze esportabili, nonché nel calcolo della perdita
media per tonnellata di zucchero, debbono essere considerate tutte le
esportazioni, anche quando nella relativa campagna di
commercializzazione per una parte di esse non siano state concesse
restituzioni all’esportazione.
4) Qualora la prima, la seconda o la terza questione siano risolte in
senso affermativo: se il regolamento [n. 1775/2004] sia invalido».
I procedimenti riuniti da C‑23/06 a C‑36/06
19 La Saint Louis Sucre e la Sucreries du Marquenterre e altri sono
soggette, in quanto società produttrici di zucchero, al pagamento di
contributi alla produzione per lo zucchero.
20 Ritenendo troppo elevati gli importi dei contributi alla produzione
versati per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003 e
2003/2004, esse hanno fatto richiesta di un rimborso parziale di tali
contributi al receveur principale des douanes et des droits indirects de
Gennevilliers incaricato della riscossione di questi ultimi.
21 Con decisioni del 23 febbraio di detto receveur principale i reclami
presentati al fine del rimborso in parola sono stati respinti in quanto
le aliquote dei contributi contestati risultavano dall’applicazione
della normativa comunitaria.
22 In tale contesto la Saint Louis Sucre e la Sucreries du Marquenterre
e altri hanno proposto ricorso dinanzi al tribunal de grande instance de
Nanterre (Tribunale di Nanterre) diretto all’annullamento delle
decisioni in questione e al rimborso parziale dei contributi
controversi, aumentato degli interessi moratori.
23 Le ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che la normativa
comunitaria pertinente prevedeva una contabilizzazione diversa dello
zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati e che non
beneficia di restituzioni, per un verso sommandolo all’eccedenza
esportabile da finanziare e, per altro verso, escludendolo dai
quantitativi denominati «impegni all’esportazione di cui trattasi», che
consentono il calcolo della «perdita media» per finanziare di fatto lo
smaltimento di detta eccedenza. La Commissione avrebbe pertanto
sovrastimato l’importo del contributo per le campagne 2001/2002,
2002/2003 e 2003/2004 e non avrebbe rispettato l’obiettivo di
autofinanziamento stabilito dal Consiglio dell’Unione europea.
24 Le ricorrenti nella causa principale hanno quindi contestato la
validità dell’art. 6, n. 4, del regolamento n. 314/2002, il quale, nella
sua versione vigente a partire dal regolamento n. 1140/2003, fornirebbe
una definizione troppo ampia dell’eccedenza esportabile, contraria ai
principi di proporzionalità, di gerarchia tra le norme e di limitazione
delle competenze esecutive della Commissione. In via subordinata esse,
per i medesimi motivi, hanno contestato la validità dei regolamenti che,
in applicazione del regolamento n. 314/2002, stabiliscono gli importi
dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione di
cui alla causa principale.
25 In via subordinata, e nell’eventualità in cui prevalga una
definizione lata dell’eccedenza esportabile, la Saint Louis Sucre e la
Sucreries du Marquenterre e altri hanno fatto valere che l’obiettivo di
stretto autofinanziamento sancito dal regolamento n. 1260/2001 non
sarebbe comunque rispettato in quanto la Commissione, che nel 2002 aveva
preso in considerazione, nei suoi calcoli annuali della perdita media, i
prodotti esportati senza restituzione, trascura adesso, nei suoi
calcoli, l’identità che deve sussistere tra gli elementi costitutivi
dell’«eccedenza esportabile» e il calcolo della «perdita media».
26 In tale contesto il tribunal de grande instance de Nanterre ha deciso
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 6, n. 4, del regolamento [n. 314/2002] e/o i regolamenti
nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004, adottati ai fini della sua
applicazione, siano invalidi con riferimento all’art. 15 del regolamento
[n. 1260/2001] e con riferimento al principio di proporzionalità, là
dove, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, non prevedono
di escludere dall’“eccedenza esportabile” i quantitativi di zucchero
contenuti in prodotti trasformati esportati senza beneficiare di alcuna
restituzione all’esportazione.
In caso di soluzione negativa a tale questione:
2) Se i regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004 siano invalidi
con riferimento al regolamento [n. 314/2002] e all’art. 15 del
regolamento [n. 1260/2001] nonché con riferimento ai principi di parità
di trattamento e di proporzionalità, là dove stabiliscono un contributo
alla produzione per lo zucchero calcolato a partire da una “perdita
media” per tonnellata esportata, senza tener conto dei quantitativi
esportati senza restituzione, quando invece questi stessi quantitativi
sono inclusi nel totale considerato ai fini della valutazione della
perdita complessiva da finanziarsi».
Sulla riunione dei procedimenti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06
27 Alla luce della connessione dei procedimenti C‑5/06 e da C‑23/06 a
C‑36/06, gli stessi, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura
in combinato disposto con l’art. 103 del medesimo, devono essere riuniti
ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
28 Poiché le questioni pregiudiziali sottoposte dai due organi
giurisdizionali remittenti sono sostanzialmente le medesime, è opportuno
trattarle prendendo in considerazione la loro articolazione nella causa
C‑5/06.
Sulla questione se, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1260/2001,
tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detta
disposizione debbano, per il calcolo dell’eccedenza esportabile, essere
detratti dal consumo all’interno della Comunità
29 Giova ricordare che l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento (CEE)
del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4),
prevedeva, come parimenti prevede il nono ‘considerando’ del regolamento
n. 1260/2001, che occorreva adeguare il regime di quote di produzione,
segnatamente, «[per] dotare la Comunità degli strumenti necessari per
garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale, da
parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio
delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione
della Comunità e il suo consumo (…)».
30 L’art. 28 del regolamento n. 1785/81, che fissava i criteri per
stabilire i contributi alla produzione sulle produzioni di zucchero A e
B e di isoglucosio A e B, al suo n. 1 disponeva quanto segue:
«Prima della fine di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal
1981/1982 al 1985/1986 si constata:
a) i quantitativi prevedibili di zucchero A e B e di isoglucosio A e B
prodotti in conto della campagna in corso,
b) il quantitativo prevedibile di zucchero e di glucosio smerciato per
il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso,
c) l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla
lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b),
d) la perdita media prevedibile o l’entrata media prevedibile per
tonnellata di zucchero per gli impegni all’esportazione da realizzare a
titolo della campagna in corso.
Questa perdita media o entrata media è pari alla differenza tra il
totale delle restituzioni e il totale dei prelievi riferiti al
tonnellaggio totale degli impegni all’esportazione in causa,
e) la perdita complessiva prevedibile o l’entrata complessiva
prevedibile, moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la
perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d)».
31 Tale disposizione, sebbene successivamente sostituita dall’art. 33,
n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero (GU L 252, pag. 1), e dall’art. 15, n. 1, del regolamento n.
1260/2001, è rimasta sostanzialmente immutata.
32 L’art. 5, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno
1982, n. 1443, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle
quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17), prevedeva che i
quantitativi di zucchero e di isoglucosio esportati verso i paesi terzi
sotto forma di prodotti trasformati fossero dedotti dai quantitativi di
zucchero e di isoglucosio calcolati a titolo di consumo interno della
Comunità.
33 In particolare, dagli atti relativi ai procedimenti da C‑23/06 a
C‑36/06 risulta che, per quanto riguarda l’eccedenza esportabile, la
Commissione ha costantemente considerato che quest’ultima corrispondesse
alla produzione decurtata dello zucchero smerciato, comprendendo le
esportazioni di zucchero sotto forma di prodotti trasformati, che
abbiano beneficiato o meno di restituzioni, non nel consumo interno
della Comunità, ma in detta eccedenza.
34 L’art. 15 del regolamento n. 1260/2001, che fissa i criteri per
stabilire i contributi alla produzione sulle produzioni di zucchero A e
B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, al n. 1, lett.
a)-c) prevede che l’eccedenza esportabile è costituita dalla differenza
fra, da un lato, la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio
A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso e,
dall’altro, la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di
sciroppo di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della
Comunità durante la campagna in corso.
35 Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento, la
perdita media stimata è pari alla differenza fra il totale delle
restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli
impegni all’esportazione suddetti.
36 La perdita complessiva stimata, secondo l’art. 15, n. 1, lett. e),
del regolamento n. 1260/2001, è calcolata moltiplicando l’eccedenza
esportabile per la perdita media.
37 Dal momento che l’eccedenza esportabile è costituita dalla differenza
fra la produzione comunitaria nell’ambito delle quote A e B e il consumo
interno, quest’ultimo non è tale da includere i quantitativi di prodotti
esportati, che abbiano beneficiato o meno di restituzioni
all’esportazione.
38 Non possono, infatti, essere considerati come smerciati per il
consumo interno della Comunità, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 1260/2001, i quantitativi di prodotti esportati.
39 Di fatto l’eccedenza esportabile include i quantitativi di prodotti
per lo smaltimento dei quali sono previste misure comunitarie di
sostegno. Così, ad esempio, i quantitativi di prodotti eventualmente in
giacenza alla fine della campagna vanno contabilizzati a titolo di
quantitativi non consumati al fine di stabilire l’eccedenza esportabile
qualora, per ipotesi, essi non abbiano, in tale fase, beneficiato di
misure di sostegno per lo smaltimento.
40 L’eccedenza esportabile non è confondibile con i quantitativi di
prodotti esportati. Questi ultimi, anche se hanno originato
restituzioni, non comportano sempre oneri finanziari per i produttori.
Tale sarebbe segnatamente il caso allorché il quantitativo derivante,
per ipotesi, dalla differenza fra, da un lato, le giacenze iniziali e la
produzione comunitaria e, dall’altro, le giacenze finali è superiore
alla produzione comunitaria e i quantitativi di prodotti che hanno dato
diritto a restituzioni non superano la differenza fra la produzione
comunitaria e detto quantitativo.
41 Come sostenuto, in sostanza, dalla Commissione, se lo scopo del
regolamento n. 1260/2001 era di basare il calcolo dei contributi alla
produzione sui costi di bilancio delle restituzioni, sarebbe stato
sufficiente stabilire i contributi di cui trattasi partendo da una
perdita complessiva calcolata su tutte le restituzioni all’esportazione
e alla produzione.
42 Orbene, si deve rilevare che la perdita complessiva stimata, come
definita all’art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1260/2001, non
coincide con il totale delle restituzioni relative alla campagna in
corso, ma è costituito dal prodotto dell’eccedenza esportabile per la
perdita media stimata per tonnellata di zucchero relativamente agli
impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso.
43 Da quanto precede risulta che il metodo di calcolo della perdita
complessiva stimata tende, in ogni caso, a stabilire convenzionalmente e
in prospettiva le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di
produzione comunitaria.
44 Orbene, se i quantitativi esportati senza restituzioni fossero
conteggiati nel consumo interno, quest’ultimo verrebbe sovrastimato; di
conseguenza, l’eccedenza esportabile sarebbe sottostimata. Inoltre, lo
scopo del sistema di autofinanziamento degli oneri di smaltimento delle
eccedenze, che, a partire dall’attuazione di detto sistema ad opera del
regolamento n. 1785/81, consiste nel garantire in modo giusto ma
efficace il finanziamento integrale da parte dei produttori stessi di
tali oneri, e la cui applicazione da parte della Commissione si è sempre
basata su una nozione di eccedenza esportabile comprensiva delle
esportazioni di zucchero, che abbiano o meno beneficiato di
restituzioni, rischierebbe di non essere raggiunto. Il mantenimento del
sistema in parola quindi, contrariamente a quanto prevede il dodicesimo
‘considerando’ del regolamento n. 1260/2001, rischierebbe di essere
compromesso.
45 Alla luce di quanto precede si deve interpretare l’art. 15, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 1260/2001 nel senso che, ai fini del
calcolo dell’eccedenza esportabile, tutti i quantitativi di prodotti
esportati considerati da tale articolo, che siano state o meno
effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal
consumo.
Sulla questione se, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1260/2001,
si debba tener conto di tutti i quantitativi di prodotti esportati
considerati da detta disposizione per stabilire la perdita media stimata
per tonnellata di zucchero
46 Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1260/2001,
la perdita media è pari alla differenza fra il totale delle restituzioni
e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni
all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso.
47 La perdita complessiva stimata, secondo l’art. 15, n. 1, lett. e), di
detto regolamento, è calcolata moltiplicando l’eccedenza esportabile per
la perdita media.
48 In base all’art. 22, n. 1, del regolamento di cui trattasi, le
esportazioni al di fuori della Comunità di zucchero, di isoglucosio e di
sciroppo di inulina sono subordinate alla presentazione di un titolo di
esportazione, il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una
cauzione che garantisca l’impegno di esportare durante il periodo di
validità del titolo.
49 Nell’ambito delle esportazioni considerate dal regolamento n.
1260/2001 occorre, in mancanza di ragioni specifiche in senso contrario,
interpretare la nozione di «impegni all’esportazione [da soddisfare] a
titolo della campagna in corso», citata all’art. 15, n. 1, lett. d), del
medesimo regolamento, in modo coerente con l’art. 22, n. 1, del medesimo
regolamento, facendo riferimento all’impegno ad esportare.
50 Quindi, visto quanto precede, la nozione di cui trattasi tende a
comprendere tutti i quantitativi di prodotti considerati dall’art. 15 di
detto regolamento destinati all’esportazione al di fuori della Comunità.
51 A tale riguardo si deve rilevare che, contrariamente a quanto
sostenuto da vari interessati che hanno presentato osservazioni
nell’ambito del procedimento, la questione se restituzioni
all’esportazione accompagnino o meno i quantitativi di prodotti
destinati all’esportazione non è pertinente in relazione alla nozione di
«impegni all’esportazione [da soddisfare] a titolo della campagna in
corso». Tale nozione, infatti, considera solamente i quantitativi di
prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione.
52 Siffatta interpretazione dell’art. 15, n. 1, lett. d), del
regolamento n 1260/2001 è congruente con la nozione di «eccedenza
esportabile» riportata a detto n. 1, lett. c), quale elaborata al punto
45 della presente sentenza e consente, del resto, di calcolare in modo
coerente la perdita complessiva stimata come definita al n. 1, lett. e).
53 Come, infatti, asserito sostanzialmente dalle ricorrenti nella causa
principale e parimenti dai governi francese e tedesco, la perdita
complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza
esportabile per la perdita media, sarebbe sovrastimata se si potesse
ritenere esportato un prodotto ai fini del calcolo dell’eccedenza
esportabile e non fosse corrispondentemente preso in considerazione per
il calcolo della perdita media, il cui denominatore, come indicato
all’art. 15, n. 1, lett. d), secondo comma, del regolamento n.
1260/2001, è costituito dal quantitativo totale degli impegni
all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso.
54 Dagli atti di causa e, più specificamente, dal documento di lavoro
dei servizi della Commissione D/32013/04, relativo al metodo di calcolo
dei contributi «zucchero alla produzione», sottoposto al Comitato di
gestione dello zucchero il 30 settembre 2004, risulta che taluni Stati
membri hanno auspicato che lo zucchero esportato senza restituzioni sia
incluso nel calcolo della perdita media. Secondo detto documento la
perdita complessiva quale calcolata dalla Commissione, segnatamente in
applicazione dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 314/2002, vale a
dire, in particolare, escludendo dagli impegni all’esportazione i
quantitativi esportati senza restituzioni, è pari o superiore alle spese
delle restituzioni per lo zucchero.
55 La Commissione, tuttavia, indica che siffatto metodo di calcolo
consente di scoraggiare la creazione di eccedenze che inciderebbero sul
prezzo di mercato, destabilizzerebbero l’organizzazione comune dei
mercati nel settore zucchero e potrebbero originare spese, segnatamente
per l’acquisto all’intervento.
56 Tale argomento non può essere accolto.
57 Dal nono, dall’undicesimo e dal dodicesimo ‘considerando’ del
regolamento n. 1260/2001 risulta, infatti, che il sistema realizzato da
quest’ultimo mira a far sì che sia completamente a carico dei
produttori, in modo giusto, ma efficace, l’onere connesso allo
smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria in base al
principio di autofinanziamento.
58 Come constatato dalla Corte, in base al sistema di finanziamento
degli oneri di smaltimento, sulla quota A, che rappresenta il consumo
interno, viene riscosso solo un contributo minimo, mentre la quota B,
destinata essenzialmente all’esportazione, è soggetta ad un contributo
molto più elevato, tale da consentire il finanziamento delle
restituzioni necessarie e, nel contempo, avere un effetto dissuasivo sui
produttori (v. sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania
zuccherifici nazionali e a., Racc. pag. 117, punto 19).
59 L’effetto dissuasivo che, in base a quanto accertato dalla Corte
nella citata sentenza Eridania zuccherifici nazionali e a., il sistema
di finanziamento degli oneri di smaltimento può avere sui produttori
scaturisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 sue
conclusioni, proprio dal fatto che il contributo alla produzione pone a
carico dei produttori il finanziamento degli oneri per lo smaltimento
delle eccedenze di produzione comunitaria.
60 Orbene, salvo l’ipotesi in larga misura teorica in cui tutte le
esportazioni abbiano beneficiato di restituzioni, il meccanismo attuato
dalla Commissione, sfociando, in pratica, nella fissazione a priori
della perdita complessiva in un importo superiore a quello delle spese
relative alle restituzioni, va al di là dello scopo del regolamento n.
1260/2001, e in particolare di un giusto finanziamento dell’onere
connesso allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria
ricordato al punto 57 della presente sentenza.
61 Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere che si
deve interpretare l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n.
1260/2001 nel senso che i tutti quantitativi di prodotti esportati
considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano
state effettivamente versate restituzioni, devono essere presi in
considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di
prodotto.
Sulla validità dei regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004
62 I regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004 hanno fissato, per
le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, gli
importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.
63 È pacifico che la Commissione, applicando l’art. 6, n. 5, del
regolamento n. 314/2002, h preso in considerazione , per calcolare la
perdita media per tonnellata di zucchero, solamente le esportazioni cui
si accompagnavano restituzioni. Dal fascicolo risulta tuttavia che
siffatto metodo di calcolo è stato applicato unicamente a partire dal
2003. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2001/2002,
cui fa riferimento il regolamento n. 1837/2002, è pacifico che, per la
fissazione dei contributi alla produzione, la Commissione aveva
calcolato la perdita media basandosi sul complesso dei quantitativi di
zucchero esportati sotto forma di prodotti trasformati, che tali
esportazioni avessero o meno beneficiato di restituzioni. L’anno
seguente la Commissione ha effettuato una correzione del calcolo della
perdita media, tenendo conto solamente dei quantitativi di prodotti
esportati per i quali erano state effettivamente versate restituzioni.
Ciò ha comportato un aumento della perdita media in parola, il cui
importo è stato fatto gravare sulla perdita complessiva della campagna
di commercializzazione 2002/2003.
64 Orbene, dalla soluzione fornita al punto 61 della presente sentenza
risulta che siffatto metodo di calcolo della perdita media non è
conforme all’art. 15 del regolamento n. 1260/2001.
65 Di conseguenza i regolamenti nn. 1762/2003 e 1775/2004, che
utilizzano detto metodo, sono invalidi.
66 Quanto al regolamento n. 1837/2002, alla luce di quanto precede, il
suo esame non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la
validità.
67 Ciò non di meno, dalle considerazioni suesposte discende che la
correzione del calcolo della perdita media menzionata al punto 63 della
presente sentenza, in quanto basata sul metodo di calcolo ricordato al
medesimo punto, non è conforme all’art. 15 del regolamento n. 1260/2001.
68 Alla luce delle osservazioni che precedono occorre risolvere le
questioni poste nel modo seguente:
- ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1260/2001,
ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile considerata da detto
articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati, che
siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono
essere detratti dal consumo;
- l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev’essere
interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati
considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente
versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per
stabilire sia l’eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per
tonnellata di prodotto;
- i regolamenti nn. 1762/2003 e 1775/2004 sono invalidi e
- l’esame del regolamento n. 1837/2002 non ha rivelato l’esistenza di
elementi tali da inficiarne la validità.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi agli organi
giurisdizionali remittenti, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le
spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett c), del regolamento (CE) del Consiglio
19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero, ai fini del calcolo dell’eccedenza
esportabile considerata dal medesimo articolo, tutti i quantitativi di
prodotti esportati, che siano state o meno effettivamente versate delle
restituzioni, devono essere detratti dal consumo.
L’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev’essere
interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati
considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente
versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per
stabilire sia l’eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per
tonnellata di prodotto.
I regolamenti (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa,
per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei
contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) della
Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di
commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla
produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.
L’esame del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837,
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi
dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo
complementare nel settore dello zucchero non ha rivelato l’esistenza di
elementi tali da inficiarne la validità.
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