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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008, causa C‑503/06
FAUNA E FLORA - CACCIA - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie
cacciabili - Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici -
Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva
79/409/CEE. A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della
Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di
protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite
all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008, causa
C‑503/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
15 maggio 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione
degli uccelli selvatici – Deroghe al regime di protezione degli uccelli
selvatici – Regione Liguria»
Nella causa C‑503/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 13 dicembre 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D.
Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dai sigg. J.
Makarczyk e J.-C. Bonichot (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, a seguito dell'adozione e dell'applicazione da
parte della Regione Liguria di una normativa che autorizza deroghe al
regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le
condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU
L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica italiana è
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Contesto normativo
2 La direttiva ha lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la
regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si
applica il Trattato CE.
3 L'art. 5 della direttiva prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di
protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che
comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di
asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche
vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di
riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative
in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
4 L'art. 7 della direttiva così dispone:
«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie
elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel
quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo
che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di
conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona
geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente
direttiva.
3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli
Stati membri per i quali esse sono menzionate.
(...)».
5 L'art. 9 della direttiva autorizza tuttavia talune deroghe alle
seguenti condizioni:
«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti
ragioni:
a) − nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
– nell'interesse della sicurezza aerea,
– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla
pesca e alle acque,
– per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della
reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
– le specie che formano oggetto delle medesime,
– i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione
autorizzati,
– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui
esse possono esser fatte,
– l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono
realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere
utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
– i controlli che saranno effettuati.
(...)».
6 Il fringuello (Fringilla coelebs ombriosa) è menzionato all'allegato I
della direttiva, che elenca le specie oggetto di misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di
distribuzione. L'allegato II/2, che enumera le specie cacciabili in
determinati Stati membri, non menziona lo storno (Sturnus vulgaris) tra
le specie cacciabili in Italia. L'eventuale caccia di queste specie in
tale Stato membro, in deroga ai divieti previsti agli artt. 5‑8 della
direttiva, deve quindi soddisfare le condizioni di cui all'art. 9 della
stessa.
7 Per la Regione Liguria, la legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34
[Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2
aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (BUR Liguria n.
10, del 10 ottobre 2001)], come modificata dalla legge regionale 13
agosto 2002, n. 31 (BUR Liguria n. 12, del 28 agosto 2002) (in
prosieguo: la «legge regionale n. 34/2001»), indica, al suo allegato I,
le specie che possono essere oggetto della deroga di cui all'art. 9
della direttiva. Ai sensi di tale allegato, lo storno ed il fringuello
sono cacciabili, per un prelievo massimo stagionale pari a 150 unità per
cacciatore per quanto riguarda lo storno e a 100 unità per cacciatore
per quanto riguarda il fringuello.
Procedimento precontenzioso
8 Con lettera di costituzione in mora inviata alla Repubblica italiana
in data 10 aprile 2006 la Commissione invitava tale Stato membro a
comunicarle le sue osservazioni in merito alla normativa regionale
menzionata al punto precedente entro un termine di due mesi dal
ricevimento di tale lettera. La Repubblica italiana richiedeva una
proroga di due mesi di tale termine, che non veniva concessa dalla
Commissione per l'imminente apertura della stagione venatoria.
9 Poiché la Repubblica italiana non aveva contestato gli addebiti
formulati in tale lettera di costituzione in mora né posto rimedio alla
situazione denunciata da questa, in data 4 luglio 2006 la Commissione le
inviava un parere motivato con il quale la invitava a conformarsi alle
disposizioni della direttiva nel termine di due mesi dal ricevimento di
tale parere.
10 Mediante comunicazione del 31 agosto 2006 le autorità italiane
informavano la Commissione del fatto che l'adozione del decreto legge 16
agosto 2006, n. 251 [Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di
conservazione della fauna selvatica (GURI n. 191 del 18 agosto 2006,
pag. 4)], aveva consentito di sanare gli addebiti formulati nel parere
motivato. Tuttavia, tale decreto è in seguito decaduto ex tunc, per
mancata conversione in legge nel termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione (GURI n. 243 del 18 ottobre 2006, pag. 58).
11 Il 7 novembre 2006 la Commissione veniva informata del fatto che la
Regione Liguria aveva adottato la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35
[Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2
aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di
salvaguardia per le zone di protezione speciale (BUR Liguria n. 16, del
2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge regionale n. 35/2006»)], con la
quale tale Regione intendeva conformarsi all'art. 9 della direttiva.
Tuttavia, in pari data, detta Regione adottava la legge regionale 31
ottobre 2006, n. 36 [Attivazione della deroga per la stagione venatoria
2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a, terzo alinea,
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici
(BUR Liguria n. 16 del 2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge
regionale n. 36/2006»)], che mantiene un regime di deroghe di cui
all'art. 9 della direttiva in un modo che la Commissione non ritiene
conforme a tale disposizione.
12 In tale contesto, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte
13 Con ordinanza 19 dicembre 2006, causa C‑503/06 R, Commissione/Italia,
il presidente della Corte ha disposto la sospensione dell'applicazione
della legge regionale n. 36/2006 fino alla pronuncia dell'ordinanza di
chiusura del procedimento sommario avviato con il ricorso contenente
domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori ai
sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, depositato dalla Commissione il 13
dicembre 2006.
14 Un'ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2007, causa
C‑503/06 R, Commissione/Italia, ha dichiarato il non luogo a provvedere
sul mantenimento della sospensione dell'applicazione della legge
regionale n. 36/2006.
15 Con ordinanza 19 giugno 2007, il presidente della Corte ha dichiarato
irricevibile l'istanza di intervento della Regione Liguria nella
presente causa, proposta con atto depositato presso la cancelleria della
Corte il 22 maggio 2007.
Sul ricorso
16 La Commissione fa valere, in primo luogo, che la legge regionale n.
34/2001, che costituisce il quadro normativo per l'esercizio delle
deroghe di cui all'art. 9 della direttiva, identifica le specie
cacciabili in maniera generale ed astratta, senza limiti di tempo, e che
l'allegato a tale legge che elenca dette specie non è sottoposto a
revisione annuale obbligatoria. Secondo la Commissione, tale quadro
normativo si colloca al di fuori dell'obiettivo della deroga definita
dall'art. 9 della direttiva, in quanto autorizza l'esercizio regolare
della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva.
17 In secondo luogo, la Commissione considera contraria all'art. 9 della
direttiva la possibilità, derivante da tale legge regionale, di adottare
una deroga ai sensi di detto articolo in base a un generico riferimento
a tutti i casi considerati dallo stesso, senza richiedere l'indicazione
precisa della ragione di tale deroga con riferimento a una delle ipotesi
contemplate all'art. 9, n. 1, e, peraltro, senza precisarne i motivi
concreti.
18 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la legge regionale n.
34/2001 non prevede il rispetto né della condizione relativa alla
mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né dell'indicazione delle
autorità abilitate a dichiarare che le condizioni stabilite sono
realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere
utilizzati, entro quali limiti e da quali persone.
19 La Commissione rileva inoltre che la legge regionale n. 34/2001 è
all'origine di provvedimenti esecutivi non conformi alla direttiva,
quali le delibere della Giunta Regionale della Regione Liguria 23
settembre 2005, n. 1085 [Modalità di attuazione del regime di deroga ai
sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979,
sulla conservazione degli uccelli selvatici – 2005/2006 (BUR Liguria,
parte II, n. 41, del 12 ottobre 2005)] e 14 ottobre 2005, n. 1195
[Modalità di attuazione del regime di deroga alla specie storno ai sensi
dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979
sulla conservazione degli uccelli selvatici 2005/2006 (BUR Liguria,
parte II, n. 45, del 9 novembre 2005)].
20 La Commissione mette altresì in discussione la legge regionale della
Regione Liguria 9 novembre 2005, n. 14 [Attivazione del regime di deroga
ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2
aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione
2005-2006 (BUR Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)], sostenendo che tale
legge non contiene un esame delle altre eventuali soluzioni
soddisfacenti e non menziona né la ragione astratta e i motivi concreti
della deroga accordata, né l'autorità abilitata a dichiarare che le
condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti
e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, e da quali
persone, né i controlli da effettuare.
21 Infine, se la Commissione riconosce che la legge regionale n.
35/2006, che abroga e sostituisce la legge regionale n. 34/2001 a
decorrere dal 1° novembre 2006, instaura un quadro generale per la
concessione di deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva che appare
conforme alla normativa comunitaria, essa osserva che la legge regionale
n. 36/2006, adottata lo stesso giorno, autorizza le deroghe di cui
all'art. 9 della direttiva in modo contrario alla direttiva per la
stagione venatoria 2006/2007 per quanto riguarda la specie storno.
22 La Repubblica italiana, nel controricorso presentato alla Corte, si
limita a trasmettere a quest'ultima gli argomenti della Regione Liguria
riproducendoli testualmente, ma senza farli propri. La Repubblica
italiana non presenta inoltre conclusioni volte al rigetto del ricorso
della Commissione e neppure alla condanna di quest'ultima alle spese.
Per giunta, la Repubblica italiana ha comunicato alla Corte, nell'ambito
del procedimento sommario, di condividere l'analisi della Commissione e
di aver proposto, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso con cui
contestava la costituzionalità della legge regionale n. 34/2001 sulle
stesse basi del presente ricorso per inadempimento.
23 Alla luce di tutti questi elementi, il ricorso proposto dalla
Commissione dev'essere considerato fondato, senza però che la Corte
esamini la conformità con la direttiva della legge regionale n. 36/2006,
che è stata emanata posteriormente al termine fissato nel parere
motivato.
24 Pertanto, si deve dichiarare che, a seguito dell'adozione e
dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che
autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza
rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza di quest'ultima.
Sulle spese
25 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne hanno fatta domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, dev'essere condannata alle spese, ivi comprese quelle
relative al procedimento sommario.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione
Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione
degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite
all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di
quest'ultima.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle
relative al procedimento sommario.
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