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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 17/07/2008, Proc. C-51/05 P



AGRICOLTURA - Aiuti alla distillazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Termine di prescrizione - Dies a quo - Impugnazione - Organizzazione comune del mercato viticolo. Il diritto di proporre un’azione dinanzi al giudice comunitario può essere esercitato solo alle condizioni previste al riguardo dalle disposizioni che disciplinano ogni ricorso specifico, nella specie il ricorso per risarcimento danni di cui all’art. 235 CE. Di conseguenza, tale diritto può essere esercitato validamente dinanzi al Tribunale solo qualora quest’ultimo abbia correttamente applicato, in particolare, norme che regolamentano la disciplina della prescrizione attinente al detto ricorso (v., in tal senso, ordinanza 18/07/2002, causa C‑136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione). Nella specie, la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T‑166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, dalla Cantina Trexenta Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. Arl e dalla Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari e ha condannato la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno subito da queste ultime, a seguito del fallimento della Distilleria Agricola Industriale de Terralba, a causa dell’insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire - nell’ambito del regime istituito dall’art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 settembre 1982, n. 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 - il versamento dell’aiuto comunitario previsto da tale regolamento ai produttori interessati. Sicché, il ricorso nella causa T‑166/98 è respinto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 17/07/2008, Proc. C-51/05 P


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 luglio 2008 (*)

«Impugnazione - Organizzazione comune del mercato viticolo - Aiuti alla distillazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Termine di prescrizione - Dies a quo»



Nel procedimento C‑51/05 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 7 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, con sede in Dolianova,

Cantina Trexenta Soc. coop. arl, con sede in Senorbì,

Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, con sede in Sanluri,

Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, con sede in Santa Maria La Palma,

Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari, con sede in Monti,

rappresentate dagli avv.ti C. Dore e G. Dore,

ricorrenti in primo grado,



LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione (causa T‑166/98, Racc. pag. II‑3991; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in quanto, con tale sentenza, quest’ultimo ha condannato la Commissione a risarcire il danno subito dalla Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, dalla Cantina Trexenta Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl e dalla Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari (in prosieguo, congiuntamente: le «Cantine»), a seguito del fallimento della Distilleria Agricola Industriale di Terralba (in prosieguo: la «DAI»), a causa dell’insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire - nell’ambito del regime istituito dall’art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 settembre 1982, n. 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 (GU L 267, pag. 16) - il versamento dell’aiuto comunitario previsto da tale regolamento ai produttori interessati.

Contesto normativo

2 L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2499/82 fissa un prezzo minimo d’acquisto dei vini destinati alla distillazione.

3 Secondo l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2499/82, tale prezzo non consente, in genere, di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione. Di conseguenza, tale regolamento ha previsto un meccanismo di compensazione caratterizzato dal versamento, da parte dell’organismo d’intervento, di un aiuto fisso per il vino distillato, il cui importo è stabilito dall’art. 6 del detto regolamento.

4 L’art. 9 del regolamento n. 2499/82 così recita:

«1. Il prezzo minimo d’acquisto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è pagato dal distillatore al produttore entro novanta giorni dall’entrata in distilleria [del quantitativo totale di vino o, eventualmente, di ciascuna partita di vino].

2. L’organismo d’intervento versa al distillatore l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, la maggiorazione del prezzo minimo d’acquisto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, entro novanta giorni dalla presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato.

(…)

Il distillatore è tenuto a fornire all’organismo d’intervento la prova di aver pagato il prezzo minimo d’acquisto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, entro il termine previsto al paragrafo 1, nonché, se del caso, la maggiorazione di detto prezzo entro il termine di cui al quarto comma. Se tale prova non è fornita entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della prova di cui al primo comma, gli importi versati sono recuperati dall’organismo d’intervento.

(...)».

5 L’art. 11 del regolamento n. 2499/82 prevede quanto segue:

«1. Il distillatore, nel caso di cui all’articolo 9 (...), può chiedere che un importo pari all’aiuto previsto dall’articolo 6, primo comma, gli sia versato a titolo di anticipo a condizione che egli abbia costituito, a favore dell’organismo d’intervento, una cauzione pari al 110% di detto importo.

2. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell’organismo d’intervento.

3. L’anticipo è versato entro novanta giorni dalla presentazione della prova dell’avvenuta costituzione della cauzione e, comunque, dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

(…)».

6 Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia:

«Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente delle Comunità. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 230 del trattato CE e dall’articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 232, secondo comma, del trattato CE e dall’articolo 148, secondo comma, del trattato CEEA».

Fatti

7 I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti 16‑44 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

8 Le Cantine sono cooperative viticole produttrici di vino in Sardegna. Tra i mesi di gennaio e marzo 1983, nell’ambito della distillazione preventiva per la campagna 1982/1983, esse hanno consegnato alla DAI del vino che era stato distillato entro il termine stabilito dalle disposizioni dell’art. 4 del regolamento n. 2499/82. Il termine di 90 giorni impartito alla DAI dall’art. 9, n. 1, di detto regolamento per pagare le Cantine è scaduto nel giugno 1983.

9 Il 22 giugno 1983 la DAI ha chiesto all’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l’«AIMA») di procedere, in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 2499/82, al versamento anticipato dell’aiuto comunitario per il vino che era stato consegnato e distillato. A tal fine, la DAI ha costituito la cauzione prescritta da detta norma, pari al 110% dell’importo di tale aiuto, mediante una polizza emessa dall’Assicuratrice Edile SpA (in prosieguo: l’«Assedile») a favore dell’AIMA. Il 10 agosto 1983 l’AIMA ha proceduto al versamento dell’anticipo richiesto a favore della DAI, in conformità a detto art. 11.

10 A causa di difficoltà finanziarie, la DAI non ha provveduto, secondo i casi in tutto o in parte, a pagare i produttori, tra i quali le Cantine, che avevano consegnato il vino destinato alla distillazione. Nell’ottobre 1983 la DAI ha chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata prevista dalla legge fallimentare italiana. Poiché il giudice adito nel prosieguo, vale a dire il Tribunale di Oristano, ha accolto la domanda, la DAI ha sospeso l’insieme dei pagamenti, ivi compresi quelli ancora dovuti ai produttori che le avevano consegnato il vino.

11 L’AIMA ha chiesto alla DAI la restituzione dell’aiuto comunitario, dedotte le somme regolarmente versate ai citati produttori, affermando che la DAI non le aveva fornito entro il termine prescritto dall’art. 9, n. 2, del regolamento n. 2499/82 la prova del pagamento agli altri produttori del prezzo minimo d’acquisto del vino entro il termine di 90 giorni dall’entrata in distilleria previsto dall’art. 9, n. 1, di tale regolamento. Non avendo ottenuto la restituzione di tale aiuto da parte della DAI, l’AIMA ha chiesto all’Assedile di versarle l’importo della cauzione.

12 Su domanda della DAI, il 26 luglio 1984 il Pretore di Terralba ha emesso un provvedimento urgente inibendo all’Assedile di pagare la cauzione all’AIMA e impartendo alla DAI il termine di 60 giorni per instaurare il giudizio di merito.

13 Nel mese di settembre del 1984 la DAI ha instaurato il giudizio di merito dinanzi al Tribunale civile di Roma. In particolare essa ha chiesto a tale giudice di dichiarare che i produttori erano i destinatari ultimi della cauzione costituita presso l’Assedile, entro i limiti delle somme ancora dovute. Essa ha sostenuto che tale cauzione era destinata a garantire il pagamento del prezzo minimo di acquisto ai produttori, in proporzione alla produzione consegnata, in caso di inadempimento degli obblighi del distillatore. Essa ha suggerito di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dei regolamenti comunitari applicabili.

14 Le Cantine, un’altra cooperativa viticola ed un consorzio di cooperative viticole sono intervenuti nel procedimento aderendo alla tesi della DAI, sostenendo che le somme oggetto della cauzione costituita presso l’Assedile spettavano loro, in proporzione al vino consegnato, ed hanno pertanto chiesto al Tribunale civile di Roma di dichiarare che l’Assedile era tenuta a versare loro l’importo dei loro crediti rimasti insoluti nei confronti della DAI e, in subordine, che l’AIMA era tenuta a versare loro tali somme.

15 Nelle more, con sentenza 27 febbraio 1986, il Tribunale di Oristano ha dichiarato il fallimento della DAI.

16 Nella sua sentenza 27 gennaio 1989 il Tribunale civile di Roma ha dichiarato, in sostanza, che le pretese avanzate dalle cooperative intervenute a sostegno della DAI erano prive di fondamento, constatando in particolare che il regolamento n. 2499/82 risultava di chiara e agevole interpretazione, al pari delle clausole contrattuali relative alla garanzia prestata dall’Assedile in favore dell’AIMA, e che non era pertanto necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte. Escluso ogni asserito diritto delle suddette cooperative a percepire l’importo della cauzione costituita presso l’Assedile, il Tribunale civile di Roma ha ritenuto che la procedura fallimentare della DAI costituisse la sede appropriata affinché dette cooperative potessero ottenere il pagamento dei loro crediti.

17 Il 27 settembre 1989 le Cantine, ad eccezione della Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari, hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Con sentenza 19 novembre 1991 quest’ultima ha dichiarato la domanda inammissibile, in quanto l’atto introduttivo dell’appello non era stato notificato alla curatela fallimentare della DAI, bensì alla DAI stessa, allora in fallimento, e non era poi stata correttamente rinnovata la notifica entro il termine assegnato.

18 Frattanto, il 16 gennaio 1990, l’Assedile ha pagato le somme dovute all’AIMA.

19 Con sentenza 28 novembre 1994 la Corte suprema di cassazione ha respinto il ricorso proposto dalle Cantine, ad eccezione della Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma.

20 Le Cantine si sono ritualmente insinuate al passivo nell’ambito del procedimento fallimentare della DAI e, in esito a tale procedimento, nel 2000 hanno partecipato alla ripartizione in veste di creditori privilegiati. All’atto di tale ripartizione, esse hanno ottenuto il pagamento dei crediti riconosciuti nei confronti della DAI a concorrenza del 39% del loro importo.

21 Con lettera del 22 gennaio 1996 le Cantine hanno chiesto all’AIMA di soddisfare i crediti che esse vantavano nei confronti della DAI, sostenendo che l’AIMA si era ingiustamente arricchita per effetto dell’incameramento della cauzione costituita presso l’Assedile. L’AIMA ha respinto tale reclamo rilevando che tale cauzione le spettava e che i produttori non disponevano nei suoi confronti di alcuna azione diretta a recuperare i crediti che vantavano nei confronti della DAI. Il 16 febbraio 1996 le Cantine hanno promosso contro l’AIMA, dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, un’azione per arricchimento indebito; tale procedimento, tuttavia, è stato successivamente sospeso al fine di trovare un accordo transattivo tra le parti.

22 Il 13 novembre 1996 le Cantine hanno inviato alla Commissione un esposto in cui denunciavano l’asserita violazione, da parte dell’AIMA, della normativa comunitaria, segnatamente del regolamento n. 2499/82, chiedendo in particolare alla Commissione di invitare l’AIMA e la Repubblica italiana a rimborsare loro gli importi che esse non avevano ricevuto a titolo di aiuti comunitari per la campagna viticola 1982/1983.

23 Con lettera del 25 giugno 1997, la Commissione ha indicato alle Cantine che il 16 gennaio 1990 l’Assedile aveva versato l’importo della cauzione costituita presso la stessa all’AIMA, maggiorato di interessi. In seguito, con lettera dell’8 dicembre 1997 l’istituzione le ha informate che l’AIMA aveva incassato l’importo di tale cauzione nel febbraio 1991 e che lo aveva contabilizzato a favore del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) nell’ambito dell’esercizio 1991.

24 Con lettera del 23 gennaio 1998, pervenuta alla Commissione il 5 febbraio seguente, le Cantine hanno chiesto all’istituzione di versare loro la somma corrispondente all’importo dei crediti che esse vantavano nei confronti della DAI, in quanto la cauzione incamerata dall’AIMA era stata restituita al FEAOG. A loro parere, dalla finalità del regolamento n. 2499/82, diretto a favorire i produttori di vino, discendeva che essi dovevano essere considerati i destinatari effettivi e unici dell’aiuto istituito da tale regolamento.

25 Con lettera del 31 luglio 1998, firmata dal direttore generale della Direzione generale «Agricoltura» della Commissione e pervenuta alle Cantine il 14 agosto 1998, la Commissione ha respinto tale domanda. Essa ha affermato che, nel caso di specie, l’aiuto spettava in primo luogo al distillatore, per consentirgli di compensare l’elevato prezzo d’acquisto del vino. La cauzione sarebbe stata costituita presso l’Assedile a favore dell’AIMA e i produttori non avrebbe potuto vantare alcun diritto su tale importo.

26 In questa stessa lettera, la Commissione ha, inoltre, rilevato che l’approvazione, da parte dell’AIMA, dei contratti conclusi tra le Cantine e la DAI non modificava la natura privata di tali contratti, cosicché le asserite obbligazioni della Commissione verso le Cantine sarebbero state di natura extracontrattuale. Di conseguenza, qualunque azione contro la Commissione delle Comunità europee era ormai prescritta, in applicazione dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, atteso che la cauzione costituita presso l’Assedile è stata versata all’AIMA il 16 gennaio 1990 e restituita al FEAOG nel corso dell’esercizio 1991.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

27 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1998, le Cantine hanno proposto un ricorso volto, in primo luogo, all’annullamento della lettera della Commissione del 31 luglio 1998 ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), in secondo luogo, all’accertamento di una carenza di detta istituzione contraria all’art. 175 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 232 CE), che sarebbe costituita dal fatto che quest’ultima si è astenuta dall’adottare una decisione relativa alla concessione, a loro favore, dell’aiuto comunitario che avrebbe dovuto essere versato loro dalla DAI, e, in terzo luogo, alla condanna della Commissione sulla base dell’indebito arricchimento e/o ai sensi dell’art. 178 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 235 CE) a versare loro le somme equivalenti agli importi dei loro crediti rimasti insoluti vantati nei confronti della DAI.

28 La Commissione ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato irricevibile o, in subordine, respinto in quanto infondato.

29 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto - rispettivamente, ai punti 80 e 83 di quest’ultima - in quanto irricevibili le domande delle Cantine volte ad ottenere l’annullamento della lettera della Commissione del 31 luglio 1998 e l’accertamento della carenza dell’istituzione. Esso ha parimenti respinto, al punto 84 di detta sentenza, la domanda di condanna della Commissione fondata sull’indebito arricchimento.

30 Per contro, il Tribunale ha ritenuto, al punto 150 della sentenza impugnata, che la domanda di risarcimento presentata ai sensi dell’art. 235 CE fosse ricevibile e ha dichiarato, al punto 1 del dispositivo di detta sentenza, che «[l]a Commissione è tenuta a risarcire il danno subito dalle [Cantine, ] a seguito del fallimento della [DAI], a causa dell’insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire - nell’ambito del regime istituito dall’art. 9 del regolamento [n. 2499/82] - il versamento ai produttori interessati dell’aiuto comunitario previsto da tale regolamento».

31 In particolare, quanto alla ricevibilità della domanda proposta ai sensi dell’art. 235 CE, nell’ambito del motivo sollevato dalla Commissione e relativo alla prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale della Comunità, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 129 della sentenza impugnata, che il termine di prescrizione previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia non può iniziare a decorrere prima che si realizzino tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo del risarcimento, vale a dire l’esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, l’effettività del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno denunciato.

32 Il Tribunale ha poi precisato, al punto 130 di detta sentenza, che, ove si tratti di un caso, come nella fattispecie, in cui la responsabilità della Comunità deriva da un atto normativo, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell’atto e, quindi, prima del momento in cui gli interessati abbiano subito un danno certo.

33 Il Tribunale ha pertanto statuito, al punto 131 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal momento in cui il danno derivante dal mancato versamento, totale o parziale, dell’aiuto comunitario era stato subito in maniera certa dalle Cantine. Esso ha rilevato, al punto 132 di detta sentenza, che è pacifico, nella fattispecie, che le ultime consegne di vino delle Cantine avevano avuto luogo nel marzo 1983 e che il prezzo minimo d’acquisto del vino avrebbe dovuto essere pagato loro dalla DAI, in applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2499/82, entro 90 giorni dall’entrata del vino in distilleria, vale a dire entro la fine del mese di giugno 1983.

34 Al punto 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia statuito che, nelle particolari circostanze della fattispecie, non si può ritenere che il danno subito dalle Cantine alla fine del giugno 1983 a causa del mancato pagamento, totale o parziale, del prezzo minimo d’acquisto entro il termine prescritto presentasse fin da tale data un carattere certo, che fosse cioè imminente e prevedibile.

35 Il Tribunale ha aggiunto, ai punti 136 e 145 della sentenza impugnata, che, al fine di valutare tale certezza, occorreva prendere in considerazione i procedimenti, instaurati dalla DAI dinanzi ai giudici italiani, specificamente attinenti alla sorte della cauzione costituita presso l’Assedile, tenuto conto della complessità del sistema istituito dal regolamento n. 2499/82 e delle circostanze eccezionali del caso di specie nelle quali era estremamente difficile, per un operatore economico prudente e accorto, accorgersi, prima dell’esito di tali procedimenti, che non avrebbe potuto ottenere il pagamento degli aiuti in parola avvalendosi di detta cauzione dinanzi al giudice nazionale.

36 Al punto 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, nella fattispecie, il beneficiario della cauzione costituita presso l’Assedile è stato determinato in via definitiva dai giudici nazionali soltanto a seguito della sentenza della Corte di cassazione 28 novembre 1994 e che, di conseguenza, il danno subito dalle Cantine non poteva definirsi certo anteriormente a tale data.

37 Il Tribunale ha concluso, al punto 147 di detta sentenza, che il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia non poteva iniziare a decorrere prima del 28 novembre 1994, cosicché la domanda presentata in applicazione dell’art. 235 CE, proposta nel 1998, non poteva considerarsi tardiva. Esso ha pertanto dichiarato, al punto 148 della sentenza impugnata, che il motivo vertente sulla prescrizione, sollevato dalla Commissione, doveva essere respinto e, al punto 150 di detta sentenza, che detta domanda era ricevibile.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

38 La Commissione chiede alla Corte di:

- annullare la sentenza impugnata in quanto accoglie il ricorso per risarcimento danni proposto contro di essa;

- statuendo definitivamente sulla controversia, respingere detto ricorso in quanto irricevibile, e

- condannare le Cantine alle spese del presente procedimento e di quello avviato dinanzi al Tribunale.

39 Le Cantine chiedono alla Corte di:

- respingere il ricorso;

- in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, confermare la sentenza impugnata in quanto condanna la Commissione al risarcimento dei danni, rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata da quest’ultima, e

- condannare la Commissione alle spese.

Sull’impugnazione

40 A sostegno del ricorso la Commissione solleva un solo motivo, attinente alla violazione, ai punti 129‑150 della sentenza impugnata, dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia e del principio di certezza del diritto.

Argomenti delle parti

41 La Commissione rileva che la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale pone il principio secondo cui il termine di prescrizione di cinque anni dell’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità, previsto all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, non può iniziare a decorrere prima che si sia realizzato il danno da risarcire. Qualora detta responsabilità derivasse da un atto normativo, tale termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere prima che gli interessati abbiano subito un danno certo.

42 In particolare, la Commissione contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, nella sentenza impugnata, del fatto che dal 1983 il regolamento n. 2499/82, non prevedendo la possibilità di versare l’aiuto comunitario direttamente al produttore in caso d’insolvenza del distillatore, aveva arrecato un danno concreto alle Cantine. Il dies a quo del termine di prescrizione avrebbe, dunque, dovuto essere fissato al giorno in cui, a seguito dell’insolvenza della DAI, le Cantine non avevano potuto ottenere il pagamento dell’aiuto comunitario nel termine di 90 giorni dopo l’entrata in distilleria del vino, previsto da detto regolamento.

43 Secondo la Commissione, il Tribunale ha, per contro, basato la propria sentenza sulla percezione che le Cantine avrebbero avuto effetti dannosi dal regolamento n. 2499/82. A tale riguardo essa sostiene che il Tribunale, ritenendo insufficiente la circostanza che le Cantine sapessero di aver subito un danno derivante dall’applicazione di tale regolamento, ha ritenuto necessario un elemento del tutto soggettivo, cioè la consapevolezza, per queste ultime, di poter ottenere soddisfazione solo mediante un’azione di risarcimento danni nei confronti della Commissione, dopo il fallimento, nella fattispecie, dei loro tentativi di ottenere dinanzi ai giudici nazionali il pagamento dell’aiuto comunitario appropriandosi dell’importo della cauzione costituita presso l’Assedile.

44 La Commissione rileva, parimenti, che la sentenza impugnata non sarebbe neppure conforme ai principi enunciati nella sentenza della Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione (Racc. pag. 3539). Tale istituzione ritiene che le Cantine non potrebbero avvalersi di tale sentenza, in quanto essa tiene conto dell’ignoranza incolpevole del fatto all’origine del danno. Orbene, come si è rilevato ai punti 139 e 140 della sentenza impugnata, non ci sarebbe alcun dubbio quanto alla circostanza che le Cantine erano consapevoli delle modalità stabilite dal regolamento n. 2499/82.

45 La Commissione, inoltre, contesta al Tribunale di aver disatteso nella sentenza impugnata il principio di certezza del diritto, necessario per l’applicazione del termine di prescrizione. Infatti, se la determinazione del dies a quo del termine quinquennale di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia si dovesse far dipendere dalla percezione soggettiva che ciascun interessato può avere della certezza del danno subito, ciò si tradurrebbe nel rimettere alla discrezionalità della parte lesa la possibilità di decidere il momento in cui l’azione di risarcimento sarebbe definitivamente estinta. La Commissione aggiunge, a tal riguardo, che i giudizi di appello e di cassazione instaurati dalle Cantine non hanno, peraltro, contribuito in alcun modo, nella fattispecie, ad influenzare il loro convincimento circa la certezza del danno.

46 La Commissione rileva, inoltre, che la sentenza del Tribunale è viziata da contraddittorietà dei motivi. Il Tribunale, infatti, avrebbe, da un lato, rifiutato di considerare l’esaurimento dei rimedi offerti dall’ordinamento interno come una condizione di ricevibilità dell’azione di responsabilità extracontrattuale introdotto dalle Cantine contro la Commissione e, dall’altro, avrebbe fatto decorrere il dies a quo del termine di prescrizione applicabile a tale azione dalla data di una sentenza definitiva nazionale, nella fattispecie quella della Corte suprema di cassazione del 28 novembre 1994.

47 Le Cantine, dal canto loro, sostengono che l’impugnazione è infondata e che il Tribunale ha correttamente concluso, nella sentenza impugnata, che non ricorrevano le condizioni per la proposizione di un’azione di risarcimento danni nei confronti della Commissione finché la controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali non fosse risolta dalla sentenza della Corte suprema di cassazione.

48 Le Cantine ritengono che fossero tenute ad attendere l’esito del contenzioso interno prima di adire gli organi comunitari, tenuto conto in particolare dell’assenza, nella fattispecie, di qualsivoglia disposizione che disciplini la situazione del distillatore insolvente. A tale proposito, esse aggiungono che il Tribunale avrebbe sicuramente rigettato l’azione di risarcimento danni per il fatto che i rimedi interni non erano stati esauriti. Secondo le Cantine, non è pertanto maturata alcuna prescrizione, in quanto il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti della Commissione è iniziato a decorrere solamente dal rigetto, da parte della Corte suprema di cassazione, del loro ricorso, conferendo così alla sentenza del Tribunale civile di Roma il valore di cosa giudicata.

49 Le Cantine replicano peraltro alla Commissione che la sua argomentazione secondo cui la sentenza impugnata presenterebbe una contraddizione riguardo alla ricevibilità dell’azione di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti della Commissione e al dies a quo del termine di prescrizione applicabile a tale azione è in ogni caso infondata, in quanto si baserebbe sulla contrapposizione di due parti di tale sentenza relativi a nozioni giuridiche ed a fatti distinti.

50 Nell’ipotesi in cui la Corte accogliesse gli argomenti della Commissione relativi alla prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale esperita nei confronti della Commissione e dovesse fissare un nuovo dies a quo del termine di prescrizione di tale azione, le Cantine sostengono che tale termine non potrebbe iniziare a decorrere nei loro confronti prima che l’arricchimento indebito della Comunità si sia effettivamente realizzato con la restituzione della cauzione costituita presso l’Assedile, effettuata nel 1991, dall’AIMA al FEAOG. Le Cantine rilevano di aver appreso di tale restituzione al FEAOG e, pertanto, dell’arricchimento indebito della Comunità solo dopo aver ricevuto la lettera della Commissione dell’8 dicembre 1997. Il termine di prescrizione di detta azione, pertanto, dovrebbe decorrere da tale data.

51 Le Cantine si avvalgono, al riguardo, di una costante giurisprudenza della Corte e, in particolare, della sentenza Adams/Commissione, citata supra, secondo cui nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti della vittima del danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e, di conseguenza, non abbia potuto disporre di un termine ragionevole per proporre ricorso. Le Cantine sottolineano parimenti di non aver mai trascurato la tutela dei propri diritti, rivolgendosi all’AIMA per ottenere il pagamento dei loro crediti nei confronti della DAI per mezzo della cauzione costituita presso l’Assedile e, in seguito, rivolgendosi alla Commissione per far valere l’irregolarità commessa dall’AIMA. Pertanto, nel caso di specie non potrebbe essere loro imputato alcun ritardo colposo.

Giudizio della Corte

52 Occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto di proporre un’azione dinanzi al giudice comunitario può essere esercitato solo alle condizioni previste al riguardo dalle disposizioni che disciplinano ogni ricorso specifico, nella specie il ricorso per risarcimento danni di cui all’art. 235 CE. Di conseguenza, tale diritto può essere esercitato validamente dinanzi al Tribunale solo qualora quest’ultimo abbia correttamente applicato, in particolare, norme che regolamentano la disciplina della prescrizione attinente al detto ricorso (v., in tal senso, ordinanza 18 luglio 2002, causa C‑136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, Racc. pag. I‑6565, punto 26).

53 In conformità all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

54 Il termine di prescrizione quinquennale di cui a detta disposizione inizia a decorrere quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno e, in particolare, quando il danno da risarcire si è verificato. Pertanto, nei casi in cui, come nella fattispecie, la responsabilità della Comunità trova la sua origine in un atto normativo, tale termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere prima che gli effetti dannosi di tale atto si siano prodotti e, pertanto, prima che gli interessati abbiano subito un danno certo [v., in particolare, sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10, nonché 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I‑2941, punto 29].

55 Nella fattispecie, il Tribunale ha statuito, al punto 131 della sentenza impugnata, che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal momento in cui il danno derivante dal mancato versamento, totale o parziale, dell’aiuto comunitario in questione era stato subito in maniera certa dalle Cantine. Ha inoltre rilevato, al punto 132 di detta sentenza, che era pacifico che tale versamento avrebbe dovuto essere concesso loro dalla DAI entro la fine del giugno 1983, in applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2499/82. Tuttavia, nelle particolari circostanze della fattispecie, il Tribunale ha considerato, al punto 133 della sentenza impugnata, che non si potesse ritenere che il danno subito dalle Cantine alla fine del giugno 1983 presentasse fin da tale data un carattere certo, cioè che fosse imminente e prevedibile.

56 Al fine di valutare la certezza del danno, il Tribunale ha deciso, ai punti 136 e 145 della sentenza impugnata, che occorreva prendere in considerazione i procedimenti promossi dalla DAI dinanzi ai giudici italiani, specificamente attinenti alla sorte della cauzione costituita presso l’Assedile, tenuto conto della complessità del sistema istituito dal regolamento n. 2499/82 e delle circostanze eccezionali della fattispecie, nelle quali sarebbe stato estremamente difficile per un operatore economico prudente ed accorto rendersi conto, prima dell’esito di tali procedimenti, che non avrebbe potuto ottenere il pagamento degli aiuti in parola avvalendosi di tale cauzione dinanzi al giudice nazionale.

57 Il Tribunale ha pertanto concluso, ai punti 145‑147 della sentenza impugnata, che soltanto a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 28 novembre 1994 le Cantine avevano potuto rendersi conto che non avrebbero ottenuto il versamento degli aiuti in parola avvalendosi di detta cauzione e che, pertanto, il danno subito da queste ultime non poteva definirsi certo prima di tale data, cosicché il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia non potrebbe iniziare a decorrere prima della data medesima.

58 Al riguardo occorre ricordare che, così procedendo, il Tribunale ha accolto un approccio soggettivo della sussistenza dei requisiti perché ricorra la responsabilità extracontrattuale della Comunità, secondo cui il danno causato da un atto normativo illegittimo non può essere ritenuto certo se la parte asseritamente lesa non lo ritiene tale. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha subordinato la valutazione della certezza del danno causato alle Cantine alla consapevolezza, da parte delle stesse, che non avrebbero ottenuto il risarcimento del danno subito dinanzi ai giudici nazionali.

59 Orbene, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti dall’art. 288, secondo comma, CE - e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi - non possono non fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi. Diversamente ragionando, infatti, si rischierebbe di ledere il principio della certezza del diritto su cui si fondano proprio le norme sulla prescrizione, che esige che le norme giuridiche del diritto comunitario siano chiare e precise, affinché gli interessati possano orientarsi in situazioni e relazioni giuridiche che rientrano nell’ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenza 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., Racc. pag. I‑569, punto 20).

60 Occorre inoltre rilevare che il mancato decorso del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale della Comunità fintantoché la parte asseritamente lesa non abbia personalmente acquisito la convinzione di aver subito un danno ha come conseguenza che il momento in cui tale azione si estingue varierebbe secondo la percezione individuale che ogni parte potrebbe avere dell’effettività del danno, il che si pone in contraddizione con il principio della certezza del diritto necessario ai fini dell’applicazione dei termini di prescrizione.

61 A tale riguardo, si deve parimenti osservare che la Corte ha respinto la tesi secondo cui il termine di prescrizione di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia inizierebbe a decorrere solo dal momento in cui la vittima ha una conoscenza precisa e circostanziata dei fatti di causa, in quanto la conoscenza di tali fatti non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione (v. ordinanza Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, citata supra, punto 31). Non può tenersi conto della valutazione soggettiva dell’effettività del danno nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale della Comunità.

62 Ne consegue che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non poteva dichiarare il carattere certo del danno causato alle Cantine e, pertanto, determinare il dies a quo del termine di prescrizione della loro azione di responsabilità fondandosi sulla percezione che esse avevano avuto degli effetti dannosi del regolamento n. 2499/82. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto fondarsi, a tal fine, su criteri esclusivamente oggettivi.

63 Proprio su tali criteri si è già basata la Corte per fissare il dies a quo del termine di prescrizione previsto all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. Infatti, secondo quanto emerge dal punto 33 della sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, citata supra, la Corte ha stabilito che detto termine inizia a decorrere solo dal momento in cui il danno pecuniario subito dalla vittima si è effettivamente realizzato. Ne consegue, pertanto, che l’inizio del decorso di tale termine è connesso con la perdita oggettiva concretamente provocata nel patrimonio della parte asseritamente lesa.

64 Nella specie, il Tribunale avrebbe quindi dovuto, nella sentenza impugnata, far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità proposta dinanzi allo stesso dalle Cantine, in applicazione dell’art. 235 CE, dal momento in cui il danno causato dal regolamento n. 2499/82 si è oggettivamente materializzato, provocando una perdita nel loro patrimonio.

65 In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che detto termine di prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento in cui l’applicazione del regime illegittimo di versamento degli aiuti comunitari previsto dall’art. 9 del regolamento n. 2499/82 aveva effettivamente ed oggettivamente provocato un danno alle Cantine, non garantendo loro il versamento diretto dell’aiuto comunitario per l’insolvenza della DAI. Tale momento avrebbe dovuto così essere fissato nel giorno in cui queste ultime non hanno potuto ottenere detto versamento entro il termine di 90 giorni dall’entrata in distilleria del vino, di cui a detta disposizione, vale a dire entro la fine del mese di giugno del 1983, come emerge in particolare dal punto 132 della sentenza impugnata.

66 Orbene, affermando, al punto 147 della sentenza impugnata, che il termine di prescrizione previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia non poteva iniziare a decorrere prima del 28 novembre 1994 e, di conseguenza, dichiarando, al punto 150 di detta sentenza, ricevibile, in quanto non tardiva, l’azione di risarcimento danni proposta dinanzi ad esso il 12 ottobre 1998, vale a dire oltre quindici anni dopo l’effettiva realizzazione del danno, il Tribunale ha erroneamente applicato le disposizioni che disciplinano le norme sulla prescrizione di cui a tale articolo.

67 Occorre peraltro respingere l’argomento delle Cantine fondato sulla sentenza Adams/Commissione, citata supra, in cui la Corte ha affermato che non può opporsi la prescrizione alla vittima di un danno che avrebbe potuto avere conoscenza del suo fatto generatore solo tardivamente. Infatti, contrariamente alla causa sfociata in tale sentenza, le Cantine non possono sostenere, nella specie, di non aver avuto conoscenza, sin dalla fine del mese di giugno 1983, del fatto generatore del danno dalle stesse subito, atteso che erano perfettamente a conoscenza, sin da allora, del fatto che l’art. 9 del regolamento n. 2499/82 non garantiva loro in alcun modo il versamento diretto dell’aiuto comunitario di cui è causa nell’ipotesi di insolvenza del distillatore.

68 Occorre inoltre aggiungere che il fatto che le Cantine siano intervenute nel procedimento relativo alla cauzione promosso dalla DAI dinanzi ai giudici italiani non impediva loro di introdurre, parallelamente, un’azione di risarcimento danni dinanzi alla Corte ai sensi dell’art. 235 CE. Quest’ultima norma attribuisce proprio ai giudici comunitari una competenza esclusiva a conoscere delle azioni per risarcimento, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, esperite nei confronti della Comunità (v., in particolare, sentenza 27 settembre 1988, cause riunite 106/87‑120/87, Asteris e a., Racc. pag. 5515, punto 15).

69 Infine, occorre rilevare, come emerge dallo stesso disposto dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, che un ricorso presentato dinanzi a un giudice nazionale non può costituire un atto interruttivo della prescrizione dell’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 235 CE (v., in tal senso, ordinanza Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, citata supra, punto 56). Ne consegue che, del pari, l’introduzione di un ricorso a livello nazionale non può differire il dies a quo del termine di prescrizione di tale azione.

70 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile l’azione di responsabilità extracontrattuale proposta dalle Cantine ed ha condannato la Commissione al risarcimento del danno subito dalle medesime, in esito al fallimento della DAI, a causa dell’assenza di un meccanismo idoneo a garantire, nella vigenza del regime previsto dall’art. 9 del regolamento n. 2499/82, il versamento ai produttori interessati dell’aiuto comunitario previsto dal regolamento medesimo.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

71 Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Occorre rilevare che tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

72 Quanto alla domanda delle Cantine volta a condannare la Commissione, in applicazione dell’art. 235 CE, a versare loro le somme equivalenti agli importi dei loro crediti nei confronti della DAI rimasti insoluti non può essere accolta per i motivi enunciati ai punti 63‑66 della presente sentenza.

73 Infatti, come emerge, in particolare, dal punto 65 della presente sentenza, il termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia ha iniziato a decorrere dalla fine del mese di giugno 1983, cosicché detta domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 235 CE, proposta nel 1998, deve essere considerata come prescritta e, pertanto, respinta in quanto irricevibile.

74 Di conseguenza, atteso che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha già respinto in quanto irrecevibili le domande delle Cantine volte ad ottenere l’annullamento della lettera della Commissione del 31 luglio 1998 e l’accertamento della carenza di detta istituzione, nonché la loro domanda di condanna della Commissione per arricchimento indebito, il ricorso delle Cantine nella causa T‑166/98 deve essere respinto in toto.

Sulle spese

75 Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna delle Cantine, che sono rimaste soccombenti, queste ultime devono essere condannate alle spese afferenti al presente giudizio e a quello dinanzi al Tribunale.



Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:



1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T‑166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, dalla Cantina Trexenta Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. Arl e dalla Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari e ha condannato la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno subito da queste ultime, a seguito del fallimento della Distilleria Agricola Industriale de Terralba, a causa dell’insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire - nell’ambito del regime istituito dall’art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 settembre 1982, n. 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 - il versamento dell’aiuto comunitario previsto da tale regolamento ai produttori interessati.

2) Il ricorso nella causa T‑166/98 è respinto.

3) La Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, la Cantina Trexenta Soc. coop. arl, la Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, la Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl e la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari sono condannate alle spese del presente procedimento e di quello avviato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Firme
 


 


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