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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 31 Gennaio 2008, Causa C-69/07
INQUINAMENTO - V.I.A. - Tutela dell'ambiente - Piani e programmi in
materia ambientale - Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni
piani e programmi - Accesso alla giustizia ambientale - Convenzione di Århus
- Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di uno
Stato - Direttiva 2003/35/CE. Non attuando le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), la
Repubblica italiana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza
dell’art. 6 di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. VIII, 31 Gennaio 2008, Causa C-69/07
(n.d.r. - Alcuni ambiti di applicazione della Direttiva 2003/35/CE: Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose; Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi; Articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e alle decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri)
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
31 gennaio 2008
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/35/CE - Ambiente -
Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi
- Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Nella causa C‑69/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 9 febbraio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D.
Recchia e dal sig. J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász
(relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del
pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla
giustizia (GU L 156, pag. 17), è venuta meno agli obblighi che le
incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva.
2 L’art. 6, n. 1, della direttiva 2003/35 prevede che gli Stati membri
mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 25
giugno 2005 e ne informino immediatamente la Commissione. Ai sensi
dell’art. 6, n. 2, della direttiva, quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva
stessa o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro
pubblicazione ufficiale, e le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
3 Non essendo stata informata delle misure adottate dalla Repubblica
italiana per conformarsi alla direttiva 2003/35 e non disponendo di
altri elementi che le consentissero di concludere che le misure
necessarie alla trasposizione di quest’ultima nell’ordinamento giuridico
interno di detto Stato membro fossero state adottate, la Commissione ha
avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE.
4 Dopo aver inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida
datata 28 luglio 2005, alla quale non è stata fornita alcuna risposta
che secondo la Commissione potesse essere ritenuta soddisfacente, tale
istituzione ha emesso, in data 13 dicembre 2005, un parere motivato, con
il quale ha invitato detto Stato membro ad adottare i provvedimenti
necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dal suo
ricevimento.
5 La Repubblica italiana ha risposto a questo parere motivato
segnatamente mediante una comunicazione datata 16 maggio 2006, nella
quale ha fatto presente di aver trasmesso alla Commissione, con lettera
del 12 maggio 2006, il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006), recante
trasposizione della direttiva 2003/35.
6 La Commissione, ritenendo, da un lato, che la misura nazionale di
attuazione fosse stata adottata dopo la scadenza del termine fissato nel
parere motivato e, dall’altro, che essa non fosse completa, ha deciso di
presentare dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento ai sensi
dell’art. 226 CE.
7 Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione
precisa che la presente controversia ha ad oggetto la mancata
trasposizione della direttiva 2003/35.
8 La Repubblica italiana non contesta né la descrizione dell’evoluzione
della normativa nazionale compiuta dalla Commissione, né il fatto che la
trasposizione della direttiva 2003/35 non sia stata effettuata entro il
termine fissato nel parere motivato. Lo Stato membro interessato formula
però alcune osservazioni riguardo all’iter di trasposizione di tale
direttiva, il quale si è svolto dopo la scadenza del termine sopra
indicato.
9 Tuttavia, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare,
sentenze 14 settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc.
pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C‑23/05,
Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9).
10 Pertanto, l’iter legislativo nazionale posteriore alla scadenza di
tale termine non è oggetto dell’esame che viene effettuato dalla Corte.
11 Ciò considerato, è giocoforza constatare che, alla scadenza del
termine fissato nel parere motivato, le misure necessarie per garantire
la trasposizione della direttiva 2003/35 nell’ordinamento giuridico
nazionale non erano state adottate.
12 Di conseguenza, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla
Commissione.
13 Si deve quindi constatare che la Repubblica italiana, non avendo
messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35, è
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di
quest’ultima.
Sulle spese
14 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana,
quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003,
2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione
di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, è venuta meno
agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
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