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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13 Marzo 2008, Causa C-78/07



AGRICOLTURA - Agricoltori titolari di una pensione di anzianità - Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti - Diritto all’indennità compensativa - Limiti - Artt. 17 e 18, Reg. (CEE) nn. 2328/91 e 950/97. Gli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 950, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole, conferiscono agli Stati membri la facoltà di concedere un’indennità compensativa all’imprenditore agricolo che soddisfi le condizioni enunciate da questi due articoli. Tuttavia, essi non ostano a che uno Stato membro rifiuti il pagamento di una siffatta indennità in caso di riscossione, da parte di tale imprenditore agricolo, di una pensione e, in particolare, di una pensione di anzianità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/03/2008, Causa C-78/07


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

13 marzo 2008 (*)

«Agricoltura - Regolamento (CEE) nn. 2328/91 e 950/97 - Artt. 17 e 18 - Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti - Agricoltori titolari di una pensione di anzianità - Diritto all’indennità compensativa - Limiti»



Nel procedimento C‑78/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza 18 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2007, nella causa tra

Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna,

Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia,

Regione Sicilia

e

Domenico Valvo,


LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 950, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole (GU L 142, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Valvo all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna, all’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia nonché alla Regione Sicilia in merito al rigetto, da parte di detto Ispettorato, delle sue domande d’ammissione all’indennità compensativa per gli anni 1996‑1998.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 Durante gli anni 1996‑1998, il versamento di un’indennità compensativa nelle regioni agricole svantaggiate è stato disciplinato, in un primo momento, dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3669 (GU L 338, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento n. 2328/91»), poi, in un secondo momento, dal regolamento n. 950/97, il quale ha abrogato e sostituito il regolamento n. 2328/91.

4 Gli artt. 17‑19 del regolamento n. 950/97, che figurano nel suo titolo IX, intitolato «Aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate», e il sottotitolo I «Indennità compensativa», riprendono in sostanza le disposizioni degli artt. 17 e 18 del regolamento n. 2328/91. Detti articoli prevedono quanto segue:

«Articolo 17

1. Al fine di assicurare il proseguimento dell’attività agricola e, di conseguenza, il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell’ambiente naturale in talune zone svantaggiate, il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all’articolo 21, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti destinati ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone.

L’applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione.

2. Nelle zone di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un’indennità compensativa annua, stabilita in funzione degli svantaggi naturali permanenti.

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono concedere l’indennità compensativa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) e che si impegnano a proseguire un’attività agricola conforme agli obiettivi di cui all’articolo 17 per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa. Può essere esonerato da tale impegno l’imprenditore che cessi l’attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l’imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità; è esonerato inoltre dall’impegno l’imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.

Tuttavia, nella regione italiana del Mezzogiorno, comprese le isole, nelle regioni dei dipartimenti francesi d’oltremare, e nelle regioni spagnole, greche e portoghesi, la SAU minima è […] di 2 ettari.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell’indennità compensativa, anche a favore di pratiche rispondenti alle esigenze della tutela dell’ambiente e della conservazione dello spazio naturale.

Articolo 19

(…)

3. Le spese relative all’indennità compensativa non danno luogo ad alcun cofinanziamento del Fondo [europeo agricolo di orientamento e di garanzia] se l’imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.

È vietata la concessione di un’indennità compensativa che ecceda i limiti o deroghi alle condizioni di cui al presente titolo.

(…)».

Normativa nazionale

5 Le disposizioni comunitarie in materia di indennità compensative sono state recepite nella normativa vigente nella Regione Sicilia dal programma operativo plurifondo (POP 2) (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 13 gennaio 1996; in prosieguo: il «programma operativo»).

6 I beneficiari di dette indennità sono definiti, nel programma operativo, come gli imprenditori agricoli che coltivino almeno due ettari di superficie agricola utilizzata e s’impegnano a proseguire la loro attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dalla presentazione della prima istanza nonché dalla erogazione dell’aiuto e non percepiscano una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata.

7 Secondo il programma operativo, possono essere esonerati dall’impegno quinquennale, di cui al punto precedente, gli imprenditori agricoli che:

- cessino l’attività agricola, a condizione che sia garantita la continuità dell’attività aziendale;

- cessino l’attività agricola per causa di forza maggiore e, in particolare, in caso di espropriazione o acquisizione per pubblica utilità;

- nel corso dell’impegno percepiscano una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata.

Causa principale e questione pregiudiziale

8 Il sig. Valvo, ex impiegato di banca, si è dimesso dal suo impiego all’età di 44 anni per dedicarsi all’attività di imprenditore agricolo. Successivamente alle sue dimissioni egli ha beneficiato del trattamento previdenziale di anzianità erogato dal fondo pensioni del suo ex datore di lavoro, costituito dai contributi dei dipendenti.

9 Il sig. Valvo ha chiesto un’indennità compensativa per gli anni 1994‑1998. Egli l’ha ottenuta per gli anni 1994 e 1995, ma il beneficio di questo aiuto gli è stato rifiutato per i tre anni successivi. Infatti, con decisione 4 giugno 1999, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna ha respinto la sua domanda volta alla concessione dell’indennità compensativa per i tre anni 1996‑1998, adducendo che il sig. Valvo percepiva una prestazione di vecchiaia anticipata.

10 Il sig. Valvo ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di questa decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, il quale ha accolto detto ricorso. Secondo tale giudice, la pensione di anzianità versata al sig. Valvo non è equiparabile ad una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata e quest’ultimo soddisfa tutte le condizioni richieste per beneficiare dell’indennità compensativa. L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna, l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia e la Regione Sicilia hanno impugnato tale sentenza di primo grado dinanzi al giudice del rinvio.

11 Nutrendo dubbi sull’interpretazione che occorre dare agli artt. 17 e 18 del regolamento n. 950/97, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’indennità compensativa possa essere esclusa nei confronti di un imprenditore quando questi percepisca anche una pensione e in particolare una pensione di anzianità»

Sulla questione pregiudiziale

Osservazione preliminare

12 I fatti della causa principale sono disciplinati, per una parte del periodo di cui trattasi, dal regolamento n. 950/97 e, per un’altra parte, dal regolamento n. 2328/91. Tuttavia, poiché le disposizioni pertinenti di questi due regolamenti sono sostanzialmente identiche e dal momento che il giudice del rinvio, il governo italiano nonché la Commissione delle Comunità europee fanno riferimento unicamente al regolamento n. 950/97, è sufficiente risolvere la questione sottoposta fondandosi solo sulle disposizioni di quest’ultimo regolamento.

Osservazioni sottoposte alle Corte

13 Il governo italiano e la Commissione ritengono entrambi che il regolamento n. 950/97 conferisca agli Stati membri la facoltà di versare un’indennità compensativa ad un agricoltore che riceve, peraltro, una pensione di vecchiaia o un altro trattamento previdenziale.

14 Tuttavia, il governo italiano afferma che, nel caso in cui lo Stato membro considerato abbia scelto di non erogare un’indennità compensativa qualora l’imprenditore agricolo percepisca una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, il pagamento di tale indennità è escluso se l’imprenditore agricolo beneficia di una pensione, in particolare una pensione di anzianità. Dal canto suo, la Commissione ritiene che detto regolamento non osti a che uno Stato membro conceda un’indennità compensativa all’imprenditore agricolo che, pur proseguendo la sua attività, percepisca al contempo una pensione, ivi compresa una pensione di anzianità.

Soluzione della Corte

15 A norma dell’art. 17 del regolamento n. 950/97, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti, sotto forma di indennità compensativa, destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori in determinate zone svantaggiate.

16 L’art. 18, n. 1, di detto regolamento prevede che gli Stati membri possano concedere tale indennità compensativa agli imprenditori agricoli sempre che soddisfino due condizioni, ovvero, da un lato, la coltivazione di una superficie agricola utilizzata di una estensione minima, la quale è di due ettari nella regione italiana del Mezzogiorno, comprese le isole, e, dall’altro, l’impegno di proseguire per almeno un quinquennio un’attività agricola conforme agli obiettivi di cui all’art. 17 del medesimo regolamento.

17 Dai termini stessi di tali artt. 17 e 18, in particolare dal ripetuto impiego del verbo «potere», risulta che gli Stati membri dispongono della facoltà di concedere un’indennità compensativa agli imprenditori agricoli che soddisfano le condizioni previste dai detti articoli. Peraltro, l’art. 18, n. 2, del regolamento n. 950/97 autorizza espressamente gli Stati membri a prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione di tale indennità. Il legislatore comunitario ha dunque conferito a questi ultimi un potere discrezionale in tale ambito (v. sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑9/97 e C‑118/97, Jokela e Pitkäranta, Racc. pag. I‑6267, punti 36 e 37).

18 Inoltre, gli artt. 18, n. 1, primo comma, e 19, n. 3, primo comma, del regolamento n. 950/97 contengono disposizioni specifiche relative alla riscossione, da parte dell’imprenditore agricolo, di una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Qualora percepisca una tale pensione, l’imprenditore agricolo è esonerato dal suo impegno di proseguire per cinque anni l’attività agricola. In aggiunta, non è allora possibile alcun cofinanziamento comunitario dell’indennità compensativa.

19 Dette disposizioni non riguardano la facoltà degli Stati membri di concedere un’indennità compensativa qualora l’imprenditore agricolo percepisca una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, bensì solo le conseguenze di una tale riscossione tanto per l’imprenditore agricolo quanto per la Comunità europea.

20 Ne consegue che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere o di non concedere un’indennità compensativa nel caso in cui l’imprenditore agricolo percepisca una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Tale considerazione vale altresì qualora detto imprenditore agricolo usufruisca di altri trattamenti previdenziali, quali una pensione di anzianità, che nel regolamento n. 950/97 non costituiscono oggetto di un regime specifico e sono pertanto soggetti al regime di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo regolamento. Di conseguenza, nel caso in cui l’imprenditore agricolo usufruisca di un altro tipo di trattamento, quale una pensione di anzianità, gli Stati membri mantengono la facoltà di concedergli o meno un’indennità compensativa.

21 Si evince dalla normativa nazionale, quale esposta alla Corte, che l’indennità compensativa non viene concessa se l’imprenditore agricolo riceve una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Per contro, non pare che tale esclusione si estenda al caso in cui una pensione di anzianità, quale quella di cui trattasi nella causa principale, venga percepita da tale imprenditore.

22 Tuttavia, non compete alla Corte pronunciarsi sulla portata delle disposizioni nazionali, in quanto tale compito spetta al giudice del rinvio. Quest’ultimo dovrà quindi verificare se il legislatore nazionale, il quale si è avvalso della sua facoltà di concedere un’indennità compensativa agli imprenditori agricoli che soddisfano le condizioni ricordate al punto 16 della presente sentenza e della possibilità di includere condizioni supplementari al versamento di una tale indennità, abbia escluso la concessione della medesima non soltanto in caso di riscossione di una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, ma anche in caso di riscossione di una pensione di anzianità.

23 Alla luce delle osservazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che gli artt. 17 e 18 del regolamento n. 950/97 conferiscono agli Stati membri la facoltà di concedere un’indennità compensativa all’imprenditore agricolo che soddisfi le condizioni enunciate da questi due articoli. Tuttavia, essi non ostano a che uno Stato membro rifiuti il pagamento di una siffatta indennità in caso di riscossione, da parte di tale imprenditore agricolo, di una pensione e, in particolare, di una pensione di anzianità.

Sulle spese

24 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:


Gli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 950, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole, conferiscono agli Stati membri la facoltà di concedere un’indennità compensativa all’imprenditore agricolo che soddisfi le condizioni enunciate da questi due articoli. Tuttavia, essi non ostano a che uno Stato membro rifiuti il pagamento di una siffatta indennità in caso di riscossione, da parte di tale imprenditore agricolo, di una pensione e, in particolare, di una pensione di anzianità.

Firme

 


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