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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Causa C-96/06
AGRICOLTURA - Trasporto animali vivi - Pregiudizio al benessere degli
animali - Onere della prova - Assenza di elementi di prova - Regolamento
(CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all’esportazione -
Diniego - Inosservanza della direttiva 91/628/CEE. Nonostante i
documenti prodotti dall’esportatore in conformità all’art. 5, n. 2, del
regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità
particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina
durante il trasporto, l’autorità competente può ritenere che la direttiva
del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e
91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995,
95/29/CE, non sia stata rispettata, a norma dell’art. 5, n. 3, del suddetto
regolamento. Tuttavia, l’autorità competente può pervenire a tale
conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all’art. 5 del
regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all’art. 4 del medesimo
regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro
elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in
questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati
dall’esportatore; spetta eventualmente a quest’ultimo dimostrare per quale
motivo gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la
direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata
rispettata, sono privi di rilevanza. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Causa C-96/06
AGRICOLTURA - Salute degli animali - Pregiudizio al benessere degli
animali - Onere della prova. In applicazione dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98, l’autorità competente può negare la restituzione
all’esportazione a causa dell’inosservanza delle disposizioni della
direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, relative alla
salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il
benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13/03/2008, Causa
C-96/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 marzo 2008 (*)
«Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni
all’esportazione - Diniego - Inosservanza della direttiva 91/628/CEE -
Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova - Assenza di
elementi di prova»
Nel procedimento C‑96/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania)
con decisione 23 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio
2006, nella causa tra
Viamex Agrar Handels GmbH
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha
Rodrigues, J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 1° marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Viamex Agrar Handels GmbH, dal sig. W. Schedl, Rechtsanwalt;
- per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità
di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 15 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998,
n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag.
19).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Viamex Agrar Handels GmbH (in prosieguo: la «Viamex») e lo Hauptzollamt
Hamburg‑Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a restituzioni
all’esportazione di bovini vivi verso il Libano.
Contesto normativo
Il regolamento n. 615/98
3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27
giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2634 (GU L 356, pag.
13), prevede che il pagamento della restituzione all’esportazione di
animali vivi sia subordinato al rispetto della normativa comunitaria
riguardante il benessere degli animali e, in particolare, la protezione
di questi ultimi durante il trasporto.
4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68, come modificato
dal regolamento n. 2634/97, sono state precisate dal regolamento n.
615/98.
5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle
restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è
subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al
primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle
disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE,
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante
modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17),
come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU
L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle
disposizioni del detto regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento, si procede ad un controllo
degli animali all’uscita dal territorio doganale della Comunità. Un
veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali
siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle
disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale
gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità sia
conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio
conformemente alle disposizioni della detta direttiva.
7 L’art. 2, n. 3, del suddetto regolamento così dispone:
«Il veterinario del punto di uscita, se constata che le condizioni di
cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, certifica tale constatazione
apponendo l’indicazione
(…)
- Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 615/98
- (…)
nonché il proprio timbro e la propria firma sul documento che comprova
l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J
dell’esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del
documento nazionale. Se del caso, il veterinario ufficiale indica:
- il numero di animali che non sono più idonei ad effettuare il viaggio
previsto e sono stati pertanto ritirati dalla spedizione
e/o
- la menzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 3».
8 L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 615/98 prevede quanto segue:
«Il veterinario incaricato del controllo deve redigere un rapporto di
controllo in cui indica:
- il numero di animali vivi scaricati dal mezzo di trasporto;
- il numero di animali, tra quelli di cui al primo trattino, il cui
stato fisico e/o sanitario induce a concludere che non sono state
rispettate le disposizioni comunitarie in materia di protezione degli
animali durante il trasporto;
- se gli animali vivi siano stati messi in quarantena».
9 L’art. 5, n. 1, di tale regolamento recita:
«L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel
quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutti i particolari
necessari sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della
dichiarazione di esportazione.
Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza,
l’esportatore informa l’autorità competente di ogni eventuale
cambiamento dei mezzi di trasporto».
10 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, alla domanda
di pagamento delle restituzioni all’esportazione dev’essere aggiunta la
prova della conformità all’art. 1 del medesimo regolamento, prova
costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo T 5 e dal
rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del
certificato veterinario.
11 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 dispone tuttavia che la
restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti
durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità
competente, in base ai documenti di cui al paragrafo 2 del detto art. 5,
ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a
qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
12 L’art. 5, n. 6, del regolamento n. 615/98 così dispone:
«Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato
possibile effettuare il controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può
accettare altri documenti che giustifichino, con sua soddisfazione, che
sono state rispettate le disposizioni della direttiva [91/628]».
La direttiva 91/628
13 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 91/628,
gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o
giuridica che procede al trasporto di animali a scopo di lucro utilizzi
per il trasporto di animali contemplati da tale direttiva mezzi di
trasporto che permettano di rispettare le prescrizioni previste
dall’allegato di quest’ultima, e non trasporti o faccia trasportare
animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze
inutili.
14 Il punto 17 del suddetto allegato prevede che l’attrezzatura delle
navi debba consentire il trasporto degli animali senza che questi siano
esposti a ferite o a sofferenze evitabili.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 Dall’ordinanza di rinvio risulta che in data 8 marzo 1999 la Viamex
ha dichiarato allo Hauptzollamt Kiel l’esportazione verso il Libano di
35 bovini vivi a bordo della nave Al Haijj Moustafa II (in prosieguo: la
«nave») e ha chiesto all’ufficio suddetto, a tale titolo, la concessione
di una restituzione all’esportazione.
16 Lo Hauptzollamt ha respinto tale domanda con decisione 1° febbraio
2001, in quanto al momento del trasporto la nave era inserita in un
elenco negativo di imbarcazioni ritenute inidonee al trasporto di
animali vivi redatto dalla Commissione delle Comunità europee (in
prosieguo: l’«elenco negativo»). Invero, in occasione di un controllo
effettuato a bordo della nave il 18 e 19 febbraio 1997, i servizi
dell’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione hanno ritenuto
che la nave in questione presentasse serie lacune e che non rispettasse
le prescrizioni di cui alla direttiva 91/628.
17 L’Ufficio alimentare e veterinario riveste un ruolo importante in
sede di attuazione e di applicazione della normativa comunitaria in
materia di sicurezza alimentare, salute degli animali, salute dei
vegetali e benessere animale.
18 Il suo compito - che esso svolge tramite ispezioni negli Stati membri
e valutazioni - si sostanzia in particolare nella promozione di sistemi
di controllo efficaci nel settore della sicurezza e della qualità delle
derrate alimentari, nonché nei settori veterinario e fitosanitario, e
nel controllo del rispetto delle disposizioni della normativa
comunitaria in tali settori all’interno dell’Unione europea e nei paesi
terzi che esportano verso l’Unione. Esso ha altresì il compito di
contribuire all’elaborazione della politica comunitaria nei citati
settori.
19 In occasione del controllo effettuato a bordo della nave dai servizi
di tale Ufficio è emerso, da un lato, che le passerelle, gli accessi ai
passaggi, nonché i recinti si trovavano in condizioni tali da poter
procurare ferite agli animali, e, dall’altro, che essi non erano idonei
ad impedire l’eventuale fuga degli animali. Inoltre, tali medesime
passerelle, accessi ai passaggi e recinti erano consunti, arrugginiti, e
il loro stato ne rendeva difficile la pulizia o la disinfezione.
20 A tale proposito, dal fascicolo emerge che la Viamex ha accluso alla
sua domanda di restituzione all’esportazione, da un lato, una
dichiarazione scritta del capitano della nave, datata 16 ottobre 1997,
che faceva menzione di alcuni lavori di riparazione, controfirmata dal
capo del posto di controllo veterinario frontaliero di Capodistria
(Slovenia), e, dall’altro, una perizia dello studio di esperti marittimi
Kähler & Prinz AG del 22 settembre 1998.
21 Tuttavia, la nave ha cessato di comparire nell’elenco negativo della
Commissione soltanto a decorrere dal 24 gennaio 2000, in seguito ad un
controllo effettuato durante il mese di novembre del 1999, ossia circa
otto mesi dopo l’esportazione di cui trattasi nella causa principale.
22 Con decisione 18 maggio 2001, lo Hauptzollamt ha respinto il reclamo
presentato dalla Viamex contro la decisione 1° febbraio 2001.
23 La Viamex ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto, con
la motivazione che nessuna disposizione relativa alle restituzioni né
alcuna disposizione della direttiva 91/628 impone che una nave debba
essere autorizzata a trasportare animali vivi.
24 Dal canto suo, lo Hauptzollamt sottolinea che, in forza dell’art. 5,
n. 3, del regolamento n. 615/98, ai fini del diniego del diritto alla
restituzione è sufficiente che l’autorità competente disponga di
elementi che consentano di concludere che la direttiva 91/628 non è
stata rispettata. Esso ritiene, pertanto, che tale disposizione non
obblighi l’autorità competente a dimostrare l’inosservanza di tale
direttiva.
25 In ogni caso, lo Hauptzollamt precisa di avere ricevuto, in data 3
dicembre 1999, un aggiornamento dell’elenco negativo, secondo il quale,
ancora una volta, la nave non disponeva dei requisiti previsti dalla
direttiva 91/628.
26 Tale aggiornamento sarebbe stato effettuato in occasione di
un’ispezione condotta durante il mese di novembre 1999 da agenti del
Ministero britannico dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione.
Dal controllo operato dalle autorità britanniche era emerso, in
particolare, che l’autorizzazione concessa alla nave era soltanto
temporanea e circoscritta al trasporto di ovini. Orbene, considerata la
differenza di dimensioni tra ovini e bovini, l’idoneità della nave per
il trasporto di ovini non avrebbe consentito di concludere che essa
potesse trasportare anche dei bovini.
27 Di conseguenza, alla luce di tali informazioni, lo Hauptzollamt ha
ritenuto che la direttiva 91/628 non fosse stata rispettata durante il
trasporto in questione nella causa principale, e che fossero soddisfatte
le condizioni per il diniego della restituzione all’esportazione
previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.
28 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse
dall’interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, il
Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la disposizione di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n.
615/98 contenga una fattispecie di esclusione, con la conseguenza che
sullo Hauptzollamt incombe un onere di allegazione e di prova quanto
alla sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione suddetta.
2) Per il caso in cui la questione precedente sia risolta in senso
affermativo: se la conclusione, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98, riguardante il mancato rispetto della direttiva
[91/628] richieda la prova di una violazione di [tale] direttiva nel
caso concreto, oppure se sia sufficiente, per soddisfare l’onere di
allegazione e di prova ad essa incombente, che l’autorità adduca e
dimostri circostanze che, considerate complessivamente, indichino con
una notevole probabilità che la direttiva [91/628] non è stata
rispettata, (anche) riguardo all’esportazione di cui trattasi.
3) Indipendentemente dalle soluzioni alla prima e alla seconda
questione: se l’autorità possa negare (integralmente) ad un esportatore
la restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98 qualora, riguardo all’esportazione di cui
trattasi, non vi siano indizi del fatto che, a causa della (eventuale)
violazione della direttiva 91/628, sia stato pregiudicato il benessere
degli animali durante il trasporto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
29 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso
in cui l’esportatore abbia prodotto tutti i documenti di cui all’art. 5,
n. 2, del regolamento n. 615/98, spetti all’esportatore stesso o
all’autorità competente dimostrare che le condizioni previste dal
paragrafo 3 di tale articolo sono soddisfatte. Se l’onere della prova
incombesse all’autorità competente, il giudice del rinvio desidererebbe
conoscere gli elementi sui quali la suddetta autorità potrebbe basarsi
per ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata e se sia
sufficiente a tale autorità menzionare i suddetti elementi, o se essa
sia tenuta a fornire la prova di una violazione di tale direttiva nel
caso concreto.
30 A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, poiché il
sistema delle restituzioni all’esportazione è basato su dichiarazioni
facoltative, l’esportatore che decide di propria volontà di beneficiarne
deve fornire le pertinenti informazioni necessarie per dimostrare
l’esistenza del diritto a restituzione e per determinare l’importo di
quest’ultima. La Corte, con riferimento al regolamento (CEE) della
Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di
applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i
prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), ed al sistema di sanzioni previsto
da tale regolamento, ha già statuito che, trattandosi di un regime di
aiuti comunitario, la concessione dell’aiuto dev’essere subordinata alla
condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di
rettitudine e di affidabilità (v., in tal senso, sentenze 11 luglio
2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑6453,
punto 41, e 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-Winter, Racc. pag.
I‑10349, punto 31).
31 La Corte ha inoltre statuito che un esportatore, quando dichiara un
prodotto nell’ambito di un procedimento di restituzione
all’esportazione, sottintende che il prodotto in questione soddisfa
tutte le condizioni necessarie a tale restituzione. Nel caso in cui
l’autorità competente manifestasse dubbi in merito alla dichiarazione,
spetta all’esportatore dimostrare, secondo le norme di diritto nazionale
in materia probatoria, che le suddette condizioni sono state senz’altro
soddisfatte (v., in tal senso, sentenza Fleisch-Winter, cit., punti 32 e
35).
32 Tale sistema è previsto nell’ambito del regime delle restituzioni
all’esportazione per quanto attiene al benessere degli animali vivi
della specie bovina durante il trasporto, e spetta all’esportatore, in
conformità all’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 615/98, dimostrare
che le condizioni per la concessione della restituzione all’esportazione
sono soddisfatte.
33 A tal fine l’esportatore deve, da un lato, fornire all’autorità
competente dello Stato membro dove è accettata la dichiarazione le
informazioni necessarie relative al viaggio, al più tardi al momento del
deposito della dichiarazione di esportazione. Dall’altro, egli deve
fornire, al fine di ottenere il pagamento della restituzione
all’esportazione, la prova del rispetto dell’art. 1 del regolamento n.
615/98, nonché, di conseguenza, della direttiva 91/628, producendo i
documenti elencati, rispettivamente, agli artt. 2, n. 3, e 3, n. 2, di
tale regolamento. Inoltre, l’art. 5, n. 6, di quest’ultimo permette, a
determinate condizioni, che l’esportatore possa fornire altri documenti
a conferma del rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628.
34 Tuttavia, come risulta dalla finalità perseguita dagli artt. 3 e 5
del regolamento n. 615/98, la produzione dei citati documenti da parte
dell’esportatore non costituisce una prova inconfutabile del rispetto
dell’art. 1 di tale regolamento né della direttiva 91/628. Infatti, tale
prova è sufficiente solo nei limiti in cui l’autorità competente non
disponga di elementi in base ai quali possa ritenere che la suddetta
direttiva non sia stata rispettata.
35 Tale interpretazione è confermata dalla lettera dell’art. 5, n. 3,
del regolamento n. 615/98, secondo cui l’autorità competente può negare
il pagamento della restituzione all’esportazione per gli animali per i
quali essa, in base ai documenti di cui al paragrafo 2 del detto art. 5,
ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a
qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
36 È quindi giocoforza constatare che, nonostante l’esportatore abbia
prodotto i documenti in applicazione dell’art. 5, n. 2, del regolamento
n. 615/98, l’autorità competente può ritenere che egli non abbia
rispettato né l’art. 1 di tale regolamento né le disposizioni della
direttiva 91/628, a condizione che siano soddisfatti, segnatamente, i
presupposti stabiliti dall’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento.
37 Considerato il fatto che, in forza dell’art. 5, n. 2, del regolamento
n. 615/98, spetta all’esportatore fornire la prova del rispetto
dell’art. 1 di tale regolamento, l’obbligo che incombe all’autorità
competente consiste nell’analizzare tali prove e qualsiasi altro
elemento di cui essa disponga per concludere che le disposizioni della
direttiva 91/628 sono state o meno rispettate, nonché per decidere in
merito alla concessione della restituzione all’esportazione.
38 Tuttavia, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 non può essere
interpretato nel senso che esso consenta all’autorità competente di
rimettere arbitrariamente in discussione gli elementi di prova che
l’esportatore ha accluso alla sua domanda di restituzione
all’esportazione. A tale proposito, la Corte ha dichiarato che il
margine discrezionale di cui l’autorità competente dispone non è
illimitato, poiché incontra i limiti fissati dall’art. 5 del regolamento
n. 615/98 (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite
C‑37/06 e C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 39). Tale margine discrezionale risulta in
particolare limitato per quanto attiene alla natura e al valore
probatorio degli elementi che tale autorità adduce.
39 In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei suddetti elementi,
occorre rammentare che la Corte ha in particolare dichiarato che è solo
in base ai documenti relativi alla salute degli animali di cui all’art.
5, n. 2, del regolamento n. 615/98, ai rapporti dei controlli di cui
all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento
comportante ripercussioni sul benessere degli animali di cui l’autorità
competente disponga in merito al rispetto dell’art. 1 dello stesso
regolamento che l’autorità stessa può ritenere che la direttiva 91/628
non sia stata rispettata (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit.,
punti 39-41).
40 In secondo luogo, per quanto attiene al valore probatorio degli
elementi atti ad essere presi in considerazione, occorre considerare che
l’autorità competente non può limitarsi ad opporre mere supposizioni o
dubbi in merito al rispetto della direttiva 91/628, al fine di rimettere
in discussione le prove fornite dall’esportatore in conformità all’art.
5, n. 2, del regolamento n. 615/98. Una siffatta interpretazione
priverebbe inevitabilmente di qualsiasi effetto utile il citato art. 5,
n. 2, e creerebbe una situazione di incertezza giuridica per gli
esportatori riguardo alle condizioni richieste per il pagamento della
restituzione all’esportazione.
41 Spetta dunque all’autorità competente, in applicazione dell’art. 5,
n. 3, del regolamento n. 615/98, basarsi su elementi oggettivi e
concreti relativi al benessere degli animali, tali da dimostrare che i
documenti allegati dall’esportatore alla sua domanda di restituzione
all’esportazione non consentono di provare il rispetto delle
disposizioni della direttiva 91/628 al momento del trasporto; spetta
eventualmente all’esportatore dimostrare per quale motivo gli elementi
di prova addotti dall’autorità competente per concludere che il
regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 non sono stati rispettati,
sono privi di rilevanza (v., per analogia, sentenza Fleisch‑Winter,
cit., punto 35).
42 In ogni caso, l’autorità competente è tenuta a motivare la propria
decisione fornendo le ragioni per le quali essa ha ritenuto che le prove
prodotte dall’esportatore non consentano di concludere che le
disposizioni della direttiva 91/628 sono state rispettate. A tal fine,
la suddetta autorità è obbligata, in particolare, ad attenersi ad una
valutazione oggettiva dei documenti che le sono presentati, nonché a
dimostrare l’adeguatezza degli elementi da essa addotti per affermare
che la documentazione allegata alla domanda di restituzione
all’esportazione non vale a provare il rispetto delle disposizioni
pertinenti della direttiva 91/628. Tale decisione motivata è
particolarmente necessaria all’esportatore al fine di consentirgli di
proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto integrale o parziale
della sua domanda di restituzione all’esportazione.
43 Compete al giudice del rinvio verificare, nella causa principale, se,
alla luce segnatamente dei documenti acclusi dalla Viamex alla sua
domanda di restituzione all’esportazione e dell’elenco negativo di cui
ai punti 16, 21 e 25 della presente sentenza, la nave fosse conforme
alle disposizioni della direttiva 91/628 al momento del trasporto degli
animali.
44 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima e la seconda questione dichiarando che, nonostante i documenti
prodotti dall’esportatore in conformità all’art. 5, n. 2, del
regolamento n. 615/98, l’autorità competente può ritenere che la
direttiva 91/628 non sia stata rispettata, a norma dell’art. 5, n. 3,
del suddetto regolamento. Tuttavia, l’autorità competente può pervenire
a tale conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all’art. 5
del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all’art. 4 del medesimo
regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi
altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli
animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i
documenti presentati dall’esportatore; spetta eventualmente a
quest’ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti
dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628 non è
stata rispettata, sono privi di rilevanza.
Sulla terza questione
45 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’autorità competente possa negare la restituzione all’esportazione in
applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, sebbene
nessun elemento consenta di affermare concretamente che il benessere
degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato a causa
dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628.
46 A tale proposito occorre rammentare che, tenuto conto del tenore
letterale degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 e della
finalità di tale regolamento, il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/628 relative alla salute degli animali costituisce una
condizione preliminare al pagamento delle restituzioni all’esportazione
(v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 37).
47 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle
sue conclusioni, risulta chiaramente dal testo dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98 che il legislatore comunitario ha subordinato il
pagamento delle restituzioni all’esportazione al rispetto delle
disposizioni della direttiva 91/628, indipendentemente da qualsiasi
constatazione di un pregiudizio concreto subìto dagli animali durante il
trasporto.
48 Risulta infatti che il legislatore comunitario ha considerato, sulla
base di studi scientifici e veterinari nonché di valutazioni
sull’applicazione della normativa comunitaria, effettuati nel settore
della protezione degli animali, che il benessere di questi ultimi può
essere messo a rischio e non può più essere garantito a partire dal
momento in cui le disposizioni della direttiva 91/628 relative alla
salute degli animali non sono più rispettate.
49 Tale approccio risulta peraltro pienamente giustificato dal fatto
che, in pratica, l’autorità competente non è sempre in grado di
constatare che gli animali hanno concretamente sofferto o sono stati
feriti a causa dell’inosservanza delle suddette disposizioni.
50 Stanti tali premesse, l’autorità competente che constati che, in
violazione segnatamente del punto 17 dell’allegato della direttiva
91/628, l’attrezzatura di una nave non ha consentito il trasporto degli
animali senza che questi fossero esposti a ferite o a sofferenze
evitabili, avrebbe il diritto di rifiutare la restituzione
all’esportazione.
51 Spetta all’autorità competente valutare se la violazione di una
disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza sul
benessere degli animali, se una tale violazione possa, all’occorrenza,
essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il
mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì a
questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione
all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo
giudizio, possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della
direttiva 91/628, o se tale restituzione non debba essere versata in
quanto l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva ha
inevitabilmente avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli
animali (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 44).
52 Occorre, di conseguenza, risolvere la terza questione dichiarando
che, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98,
l’autorità competente può negare la restituzione all’esportazione a
causa dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628
relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di
affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato
concretamente pregiudicato.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Nonostante i documenti prodotti dall’esportatore in conformità
all’art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998,
n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto, l’autorità
competente può ritenere che la direttiva del Consiglio 19 novembre 1991,
91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto
e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, non
sia stata rispettata, a norma dell’art. 5, n. 3, del suddetto
regolamento. Tuttavia, l’autorità competente può pervenire a tale
conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all’art. 5 del
regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all’art. 4 del medesimo
regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi
altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli
animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i
documenti presentati dall’esportatore; spetta eventualmente a
quest’ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti
dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come
modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata, sono privi di
rilevanza.
2) In applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98,
l’autorità competente può negare la restituzione all’esportazione a
causa dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628, come
modificata dalla direttiva 95/29, relative alla salute degli animali,
sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli
animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato.
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