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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Causa C-96/06



AGRICOLTURA - Trasporto animali vivi - Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova - Assenza di elementi di prova - Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all’esportazione - Diniego - Inosservanza della direttiva 91/628/CEE. Nonostante i documenti prodotti dall’esportatore in conformità all’art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, l’autorità competente può ritenere che la direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, non sia stata rispettata, a norma dell’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento. Tuttavia, l’autorità competente può pervenire a tale conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all’art. 4 del medesimo regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore; spetta eventualmente a quest’ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata, sono privi di rilevanza. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Causa C-96/06

AGRICOLTURA - Salute degli animali - Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova. In applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l’autorità competente può negare la restituzione all’esportazione a causa dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13/03/2008, Causa C-96/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 marzo 2008 (*)

«Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all’esportazione - Diniego - Inosservanza della direttiva 91/628/CEE - Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova - Assenza di elementi di prova»



Nel procedimento C‑96/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con decisione 23 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2006, nella causa tra

Viamex Agrar Handels GmbH

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,


LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Viamex Agrar Handels GmbH, dal sig. W. Schedl, Rechtsanwalt;

- per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Viamex Agrar Handels GmbH (in prosieguo: la «Viamex») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a restituzioni all’esportazione di bovini vivi verso il Libano.

Contesto normativo

Il regolamento n. 615/98

3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2634 (GU L 356, pag. 13), prevede che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sia subordinato al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali e, in particolare, la protezione di questi ultimi durante il trasporto.

4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2634/97, sono state precisate dal regolamento n. 615/98.

5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle disposizioni del detto regolamento.

6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento, si procede ad un controllo degli animali all’uscita dal territorio doganale della Comunità. Un veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità sia conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle disposizioni della detta direttiva.

7 L’art. 2, n. 3, del suddetto regolamento così dispone:

«Il veterinario del punto di uscita, se constata che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, certifica tale constatazione apponendo l’indicazione

(…)

- Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 615/98

- (…)

nonché il proprio timbro e la propria firma sul documento che comprova l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell’esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale. Se del caso, il veterinario ufficiale indica:

- il numero di animali che non sono più idonei ad effettuare il viaggio previsto e sono stati pertanto ritirati dalla spedizione

e/o

- la menzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 3».

8 L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 615/98 prevede quanto segue:

«Il veterinario incaricato del controllo deve redigere un rapporto di controllo in cui indica:

- il numero di animali vivi scaricati dal mezzo di trasporto;

- il numero di animali, tra quelli di cui al primo trattino, il cui stato fisico e/o sanitario induce a concludere che non sono state rispettate le disposizioni comunitarie in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

- se gli animali vivi siano stati messi in quarantena».

9 L’art. 5, n. 1, di tale regolamento recita:

«L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutti i particolari necessari sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.

Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l’esportatore informa l’autorità competente di ogni eventuale cambiamento dei mezzi di trasporto».

10 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, alla domanda di pagamento delle restituzioni all’esportazione dev’essere aggiunta la prova della conformità all’art. 1 del medesimo regolamento, prova costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo T 5 e dal rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del certificato veterinario.

11 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 dispone tuttavia che la restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità competente, in base ai documenti di cui al paragrafo 2 del detto art. 5, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.

12 L’art. 5, n. 6, del regolamento n. 615/98 così dispone:

«Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può accettare altri documenti che giustifichino, con sua soddisfazione, che sono state rispettate le disposizioni della direttiva [91/628]».

La direttiva 91/628

13 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 91/628, gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che procede al trasporto di animali a scopo di lucro utilizzi per il trasporto di animali contemplati da tale direttiva mezzi di trasporto che permettano di rispettare le prescrizioni previste dall’allegato di quest’ultima, e non trasporti o faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili.

14 Il punto 17 del suddetto allegato prevede che l’attrezzatura delle navi debba consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 Dall’ordinanza di rinvio risulta che in data 8 marzo 1999 la Viamex ha dichiarato allo Hauptzollamt Kiel l’esportazione verso il Libano di 35 bovini vivi a bordo della nave Al Haijj Moustafa II (in prosieguo: la «nave») e ha chiesto all’ufficio suddetto, a tale titolo, la concessione di una restituzione all’esportazione.

16 Lo Hauptzollamt ha respinto tale domanda con decisione 1° febbraio 2001, in quanto al momento del trasporto la nave era inserita in un elenco negativo di imbarcazioni ritenute inidonee al trasporto di animali vivi redatto dalla Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: l’«elenco negativo»). Invero, in occasione di un controllo effettuato a bordo della nave il 18 e 19 febbraio 1997, i servizi dell’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione hanno ritenuto che la nave in questione presentasse serie lacune e che non rispettasse le prescrizioni di cui alla direttiva 91/628.

17 L’Ufficio alimentare e veterinario riveste un ruolo importante in sede di attuazione e di applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali, salute dei vegetali e benessere animale.

18 Il suo compito - che esso svolge tramite ispezioni negli Stati membri e valutazioni - si sostanzia in particolare nella promozione di sistemi di controllo efficaci nel settore della sicurezza e della qualità delle derrate alimentari, nonché nei settori veterinario e fitosanitario, e nel controllo del rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in tali settori all’interno dell’Unione europea e nei paesi terzi che esportano verso l’Unione. Esso ha altresì il compito di contribuire all’elaborazione della politica comunitaria nei citati settori.

19 In occasione del controllo effettuato a bordo della nave dai servizi di tale Ufficio è emerso, da un lato, che le passerelle, gli accessi ai passaggi, nonché i recinti si trovavano in condizioni tali da poter procurare ferite agli animali, e, dall’altro, che essi non erano idonei ad impedire l’eventuale fuga degli animali. Inoltre, tali medesime passerelle, accessi ai passaggi e recinti erano consunti, arrugginiti, e il loro stato ne rendeva difficile la pulizia o la disinfezione.

20 A tale proposito, dal fascicolo emerge che la Viamex ha accluso alla sua domanda di restituzione all’esportazione, da un lato, una dichiarazione scritta del capitano della nave, datata 16 ottobre 1997, che faceva menzione di alcuni lavori di riparazione, controfirmata dal capo del posto di controllo veterinario frontaliero di Capodistria (Slovenia), e, dall’altro, una perizia dello studio di esperti marittimi Kähler & Prinz AG del 22 settembre 1998.

21 Tuttavia, la nave ha cessato di comparire nell’elenco negativo della Commissione soltanto a decorrere dal 24 gennaio 2000, in seguito ad un controllo effettuato durante il mese di novembre del 1999, ossia circa otto mesi dopo l’esportazione di cui trattasi nella causa principale.

22 Con decisione 18 maggio 2001, lo Hauptzollamt ha respinto il reclamo presentato dalla Viamex contro la decisione 1° febbraio 2001.

23 La Viamex ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto, con la motivazione che nessuna disposizione relativa alle restituzioni né alcuna disposizione della direttiva 91/628 impone che una nave debba essere autorizzata a trasportare animali vivi.

24 Dal canto suo, lo Hauptzollamt sottolinea che, in forza dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, ai fini del diniego del diritto alla restituzione è sufficiente che l’autorità competente disponga di elementi che consentano di concludere che la direttiva 91/628 non è stata rispettata. Esso ritiene, pertanto, che tale disposizione non obblighi l’autorità competente a dimostrare l’inosservanza di tale direttiva.

25 In ogni caso, lo Hauptzollamt precisa di avere ricevuto, in data 3 dicembre 1999, un aggiornamento dell’elenco negativo, secondo il quale, ancora una volta, la nave non disponeva dei requisiti previsti dalla direttiva 91/628.

26 Tale aggiornamento sarebbe stato effettuato in occasione di un’ispezione condotta durante il mese di novembre 1999 da agenti del Ministero britannico dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione. Dal controllo operato dalle autorità britanniche era emerso, in particolare, che l’autorizzazione concessa alla nave era soltanto temporanea e circoscritta al trasporto di ovini. Orbene, considerata la differenza di dimensioni tra ovini e bovini, l’idoneità della nave per il trasporto di ovini non avrebbe consentito di concludere che essa potesse trasportare anche dei bovini.

27 Di conseguenza, alla luce di tali informazioni, lo Hauptzollamt ha ritenuto che la direttiva 91/628 non fosse stata rispettata durante il trasporto in questione nella causa principale, e che fossero soddisfatte le condizioni per il diniego della restituzione all’esportazione previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.

28 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la disposizione di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 contenga una fattispecie di esclusione, con la conseguenza che sullo Hauptzollamt incombe un onere di allegazione e di prova quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione suddetta.

2) Per il caso in cui la questione precedente sia risolta in senso affermativo: se la conclusione, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, riguardante il mancato rispetto della direttiva [91/628] richieda la prova di una violazione di [tale] direttiva nel caso concreto, oppure se sia sufficiente, per soddisfare l’onere di allegazione e di prova ad essa incombente, che l’autorità adduca e dimostri circostanze che, considerate complessivamente, indichino con una notevole probabilità che la direttiva [91/628] non è stata rispettata, (anche) riguardo all’esportazione di cui trattasi.

3) Indipendentemente dalle soluzioni alla prima e alla seconda questione: se l’autorità possa negare (integralmente) ad un esportatore la restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 qualora, riguardo all’esportazione di cui trattasi, non vi siano indizi del fatto che, a causa della (eventuale) violazione della direttiva 91/628, sia stato pregiudicato il benessere degli animali durante il trasporto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

29 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui l’esportatore abbia prodotto tutti i documenti di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, spetti all’esportatore stesso o all’autorità competente dimostrare che le condizioni previste dal paragrafo 3 di tale articolo sono soddisfatte. Se l’onere della prova incombesse all’autorità competente, il giudice del rinvio desidererebbe conoscere gli elementi sui quali la suddetta autorità potrebbe basarsi per ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata e se sia sufficiente a tale autorità menzionare i suddetti elementi, o se essa sia tenuta a fornire la prova di una violazione di tale direttiva nel caso concreto.

30 A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, poiché il sistema delle restituzioni all’esportazione è basato su dichiarazioni facoltative, l’esportatore che decide di propria volontà di beneficiarne deve fornire le pertinenti informazioni necessarie per dimostrare l’esistenza del diritto a restituzione e per determinare l’importo di quest’ultima. La Corte, con riferimento al regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), ed al sistema di sanzioni previsto da tale regolamento, ha già statuito che, trattandosi di un regime di aiuti comunitario, la concessione dell’aiuto dev’essere subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑6453, punto 41, e 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-Winter, Racc. pag. I‑10349, punto 31).

31 La Corte ha inoltre statuito che un esportatore, quando dichiara un prodotto nell’ambito di un procedimento di restituzione all’esportazione, sottintende che il prodotto in questione soddisfa tutte le condizioni necessarie a tale restituzione. Nel caso in cui l’autorità competente manifestasse dubbi in merito alla dichiarazione, spetta all’esportatore dimostrare, secondo le norme di diritto nazionale in materia probatoria, che le suddette condizioni sono state senz’altro soddisfatte (v., in tal senso, sentenza Fleisch-Winter, cit., punti 32 e 35).

32 Tale sistema è previsto nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto attiene al benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, e spetta all’esportatore, in conformità all’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 615/98, dimostrare che le condizioni per la concessione della restituzione all’esportazione sono soddisfatte.

33 A tal fine l’esportatore deve, da un lato, fornire all’autorità competente dello Stato membro dove è accettata la dichiarazione le informazioni necessarie relative al viaggio, al più tardi al momento del deposito della dichiarazione di esportazione. Dall’altro, egli deve fornire, al fine di ottenere il pagamento della restituzione all’esportazione, la prova del rispetto dell’art. 1 del regolamento n. 615/98, nonché, di conseguenza, della direttiva 91/628, producendo i documenti elencati, rispettivamente, agli artt. 2, n. 3, e 3, n. 2, di tale regolamento. Inoltre, l’art. 5, n. 6, di quest’ultimo permette, a determinate condizioni, che l’esportatore possa fornire altri documenti a conferma del rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628.

34 Tuttavia, come risulta dalla finalità perseguita dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 615/98, la produzione dei citati documenti da parte dell’esportatore non costituisce una prova inconfutabile del rispetto dell’art. 1 di tale regolamento né della direttiva 91/628. Infatti, tale prova è sufficiente solo nei limiti in cui l’autorità competente non disponga di elementi in base ai quali possa ritenere che la suddetta direttiva non sia stata rispettata.

35 Tale interpretazione è confermata dalla lettera dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo cui l’autorità competente può negare il pagamento della restituzione all’esportazione per gli animali per i quali essa, in base ai documenti di cui al paragrafo 2 del detto art. 5, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.

36 È quindi giocoforza constatare che, nonostante l’esportatore abbia prodotto i documenti in applicazione dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, l’autorità competente può ritenere che egli non abbia rispettato né l’art. 1 di tale regolamento né le disposizioni della direttiva 91/628, a condizione che siano soddisfatti, segnatamente, i presupposti stabiliti dall’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento.

37 Considerato il fatto che, in forza dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, spetta all’esportatore fornire la prova del rispetto dell’art. 1 di tale regolamento, l’obbligo che incombe all’autorità competente consiste nell’analizzare tali prove e qualsiasi altro elemento di cui essa disponga per concludere che le disposizioni della direttiva 91/628 sono state o meno rispettate, nonché per decidere in merito alla concessione della restituzione all’esportazione.

38 Tuttavia, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 non può essere interpretato nel senso che esso consenta all’autorità competente di rimettere arbitrariamente in discussione gli elementi di prova che l’esportatore ha accluso alla sua domanda di restituzione all’esportazione. A tale proposito, la Corte ha dichiarato che il margine discrezionale di cui l’autorità competente dispone non è illimitato, poiché incontra i limiti fissati dall’art. 5 del regolamento n. 615/98 (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39). Tale margine discrezionale risulta in particolare limitato per quanto attiene alla natura e al valore probatorio degli elementi che tale autorità adduce.

39 In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei suddetti elementi, occorre rammentare che la Corte ha in particolare dichiarato che è solo in base ai documenti relativi alla salute degli animali di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento comportante ripercussioni sul benessere degli animali di cui l’autorità competente disponga in merito al rispetto dell’art. 1 dello stesso regolamento che l’autorità stessa può ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punti 39-41).

40 In secondo luogo, per quanto attiene al valore probatorio degli elementi atti ad essere presi in considerazione, occorre considerare che l’autorità competente non può limitarsi ad opporre mere supposizioni o dubbi in merito al rispetto della direttiva 91/628, al fine di rimettere in discussione le prove fornite dall’esportatore in conformità all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98. Una siffatta interpretazione priverebbe inevitabilmente di qualsiasi effetto utile il citato art. 5, n. 2, e creerebbe una situazione di incertezza giuridica per gli esportatori riguardo alle condizioni richieste per il pagamento della restituzione all’esportazione.

41 Spetta dunque all’autorità competente, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, basarsi su elementi oggettivi e concreti relativi al benessere degli animali, tali da dimostrare che i documenti allegati dall’esportatore alla sua domanda di restituzione all’esportazione non consentono di provare il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 al momento del trasporto; spetta eventualmente all’esportatore dimostrare per quale motivo gli elementi di prova addotti dall’autorità competente per concludere che il regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 non sono stati rispettati, sono privi di rilevanza (v., per analogia, sentenza Fleisch‑Winter, cit., punto 35).

42 In ogni caso, l’autorità competente è tenuta a motivare la propria decisione fornendo le ragioni per le quali essa ha ritenuto che le prove prodotte dall’esportatore non consentano di concludere che le disposizioni della direttiva 91/628 sono state rispettate. A tal fine, la suddetta autorità è obbligata, in particolare, ad attenersi ad una valutazione oggettiva dei documenti che le sono presentati, nonché a dimostrare l’adeguatezza degli elementi da essa addotti per affermare che la documentazione allegata alla domanda di restituzione all’esportazione non vale a provare il rispetto delle disposizioni pertinenti della direttiva 91/628. Tale decisione motivata è particolarmente necessaria all’esportatore al fine di consentirgli di proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto integrale o parziale della sua domanda di restituzione all’esportazione.

43 Compete al giudice del rinvio verificare, nella causa principale, se, alla luce segnatamente dei documenti acclusi dalla Viamex alla sua domanda di restituzione all’esportazione e dell’elenco negativo di cui ai punti 16, 21 e 25 della presente sentenza, la nave fosse conforme alle disposizioni della direttiva 91/628 al momento del trasporto degli animali.

44 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che, nonostante i documenti prodotti dall’esportatore in conformità all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, l’autorità competente può ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata, a norma dell’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento. Tuttavia, l’autorità competente può pervenire a tale conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all’art. 4 del medesimo regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore; spetta eventualmente a quest’ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628 non è stata rispettata, sono privi di rilevanza.

Sulla terza questione

45 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità competente possa negare la restituzione all’esportazione in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, sebbene nessun elemento consenta di affermare concretamente che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato a causa dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628.

46 A tale proposito occorre rammentare che, tenuto conto del tenore letterale degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 e della finalità di tale regolamento, il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 relative alla salute degli animali costituisce una condizione preliminare al pagamento delle restituzioni all’esportazione (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 37).

47 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, risulta chiaramente dal testo dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 che il legislatore comunitario ha subordinato il pagamento delle restituzioni all’esportazione al rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628, indipendentemente da qualsiasi constatazione di un pregiudizio concreto subìto dagli animali durante il trasporto.

48 Risulta infatti che il legislatore comunitario ha considerato, sulla base di studi scientifici e veterinari nonché di valutazioni sull’applicazione della normativa comunitaria, effettuati nel settore della protezione degli animali, che il benessere di questi ultimi può essere messo a rischio e non può più essere garantito a partire dal momento in cui le disposizioni della direttiva 91/628 relative alla salute degli animali non sono più rispettate.

49 Tale approccio risulta peraltro pienamente giustificato dal fatto che, in pratica, l’autorità competente non è sempre in grado di constatare che gli animali hanno concretamente sofferto o sono stati feriti a causa dell’inosservanza delle suddette disposizioni.

50 Stanti tali premesse, l’autorità competente che constati che, in violazione segnatamente del punto 17 dell’allegato della direttiva 91/628, l’attrezzatura di una nave non ha consentito il trasporto degli animali senza che questi fossero esposti a ferite o a sofferenze evitabili, avrebbe il diritto di rifiutare la restituzione all’esportazione.

51 Spetta all’autorità competente valutare se la violazione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale violazione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio, possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della direttiva 91/628, o se tale restituzione non debba essere versata in quanto l’inosservanza di una disposizione di detta direttiva ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli animali (v. sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK, cit., punto 44).

52 Occorre, di conseguenza, risolvere la terza questione dichiarando che, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l’autorità competente può negare la restituzione all’esportazione a causa dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628 relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


1) Nonostante i documenti prodotti dall’esportatore in conformità all’art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, l’autorità competente può ritenere che la direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, non sia stata rispettata, a norma dell’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento. Tuttavia, l’autorità competente può pervenire a tale conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all’art. 4 del medesimo regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore; spetta eventualmente a quest’ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata, sono privi di rilevanza.

2) In applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l’autorità competente può negare la restituzione all’esportazione a causa dell’inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato.

Firme

 


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