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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
AGRICOLTURA - FEAOG – Sezione “Garanzia" – Spese escluse dal
finanziamento comunitario – Aiuti alla trasformazione di pomodori e alla
produzione di olio d'oliva - Impresa Columbus - Art. 8, n. 1, Reg. n. 729/70
- Art. 8, n. 1, Reg. n. 1258/1999. L'art. 8, n. 1, del regolamento n.
729/70, di tenore identico all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1258/1999,
impone agli Stati membri l'obbligo generale di prendere le misure necessarie
per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni
finanziate dal FEAOG, di prevenire e di perseguire le irregolarità e di
recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o di negligenza, anche
se la normativa comunitaria in materia non prevede esplicitamente l'adozione
di questa o quella modalità di controllo. Peraltro, da tale disposizione,
considerata alla luce dell'obbligo di collaborazione leale con la
Commissione sancito dall'art. 10 CE, risulta che gli Stati membri sono
tenuti a garantire che i requisiti sostanziali e formali per la concessione
dei premi di cui trattasi vengano correttamente rispettati (v. sentenza
della Corte 11/01/2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione). Nella specie,
l'efficacia del controllo dei registri dei trasformatori, al fine di
verificare se i quantitativi di materie prime utilizzati corrispondano a
quelli indicati nella domanda di aiuto, risulterebbe seriamente compromessa
in assenza di un controllo tanto sulla resa delle materie prime utilizzate
quanto sulla chiusura delle scorte. Pertanto, in mancanza di tale sistema di
controlli o qualora il sistema istituito da uno Stato membro presenti lacune
tali da lasciar sussistere dubbi quanto all'osservanza dei requisiti formali
e sostanziali di concessione degli aiuti, la Commissione è autorizzata a
negare il riconoscimento di talune spese effettuate dallo Stato membro
interessato (v. sentenza della Corte 14/04/2005, causa C-468/02,
Spagna/Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
AGRICOLTURA - Produzione di olio d'oliva - Irregolarità - Sistema di
controllo e di sorveglianza - Capacità di produzione dei frantoi – Verifiche
incrociate. In tema di controlli, gli Stati membri sono obbligati ad
istituire le misure di riscontro e sorveglianza prescritte (dalla
Commissione nella relazione di sintesi) al fine di porre rimedio alle
eventuali irregolarità (v., sentenza della Corte 24/04/2008, causa C-418/06
P, Belgio/Commissione). Nella specie, la contabilità di magazzino dei
frantoi istituita dalle autorità italiane si limita ad indicare i
quantitativi suddivisi per lotto e per mese, senza indicazione, peraltro,
dei totali giornalieri, unici dati che consentirebbero di verificare se la
produzione e le scorte giornaliere fossero più elevate rispetto alle
capacità produttive e di magazzinaggio dei frantoi. Inoltre, nella relazione
venivano evidenziate le carenze seguenti: la difficoltà di ottenere
informazioni sulla manodopera impiegata nei frantoi, tenuto conto che
l'assunzione avveniva secondo modalità informali; l'assenza, negli estratti
mensili della contabilità di magazzino trasmessi dai frantoi, di indicazioni
relative agli intermediari e agli acquirenti di olio o di residuo, nonché ai
totali giornalieri dei quantitativi e delle ore di lavoro prestate e,
infine, alle giacenze; la scarsità delle informazioni relative agli
intermediari; l'assenza di controlli sulle relazioni trimestrali elaborate
dalle organizzazioni dei produttori, che erano troppo brevi, standardizzate
e prive di qualsiasi informazione in ordine ai controlli operati sulle
dichiarazioni dei loro membri. Pertanto, quando un regolamento istituisce
misure specifiche di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle
senza che sia necessario valutare la fondatezza della loro tesi secondo cui
un diverso sistema di controllo sarebbe più efficace (v. sentenza del
Tribunale 28/03/2007, causa T-220/04, Spagna/Commissione). Inoltre, si
rileva che, in ogni caso, da un lato, le registrazioni giornaliere relative
ai quantitativi di olive entrati, ai quantitativi di olive triturate, ai
quantitativi di olio ottenuti, ai quantitativi di sansa ottenuti nonché i
dati relativi all'utilizzazione della manodopera sono essenziali ai fini del
raffronto della produzione giornaliera con la capacità di produzione dei
frantoi e, dall'altro, che gli obblighi di natura fiscale, all'osservanza
dei quali i frantoi sarebbero tenuti, non potrebbero in alcun caso offrire
lo stesso grado di affidabilità e di rappresentatività garantito dalla
contabilità di magazzino e dal raffronto tra i singoli dati forniti dai
frantoi con l'utilizzazione della manodopera. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati agricoli - Organizzazione
comune dei mercati agricoli - Controllo e di sorveglianza – Compiti. In
materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, spetta alla
Commissione dimostrare l'esistenza di una violazione delle norme, nondimeno,
una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro
dimostrare, se del caso, che la Commissione abbia commesso un errore circa
le conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza del Tribunale 12/09/2007,
causa T-230/04, Finlandia/Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
PROCEDURA E VARIE - Diritto comunitario - Diritto di difesa - Principio
fondamentale riguardante qualsiasi procedimento. Il rispetto del diritto
di difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e
che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio
fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in
mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi.
Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in
maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far
conoscere utilmente il proprio punto di vista (v. sentenza della Corte
9/06/2005, causa C-287/02, Spagna/Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
PROCEDURA E VARIE - Diritto comunitario - Ricorso introduttivo del
procedimento – Contenuti - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura. Dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
emerge che il ricorso introduttivo del procedimento deve sempre contenere
l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e
che tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per
consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di
esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di
fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo
coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (v. sentenza del
Tribunale 22/11/2006, causa T-282/04, Italia/Commissione). Orbene, ciò non
si è verificato nella specie, in quanto la Repubblica italiana non ha
indicato le osservazioni e le riformulazioni di cui trattasi. Ne consegue
che il motivo attinente alla violazione delle garanzie procedurali dev'essere
respinto, senza che occorra accogliere la domanda di misure istruttorie
formulata dalla Repubblica italiana, poiché tale domanda resta, allo stato,
priva di interesse ai fini della soluzione della controversia [v. sentenza
del Tribunale 25/06/2002, causa T-311/00, British American Tobacco (Investments)/Commissione].
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008,
cause T-224/04
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
13 novembre 2008 (*)
«FEAOG – Sezione “Garanzia" – Spese escluse dal finanziamento
comunitario – Aiuti alla trasformazione di pomodori e alla produzione di
olio d'oliva»
Nella causa T-224/04,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello
Stato,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e
dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione
della Commissione 22 luglio 2003, 2003/536/CE, che esclude dal
finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a
titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG),
sezione «Garanzia» (GU L 184, pag. 42), nella parte in cui ha introdotto
rettifiche finanziarie a carico dell'Italia per gli esercizi finanziari
compresi tra il 1999 e il 2002,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),
composto dai sigg. N. J. Forwood, presidente, D. Šváby e E. Moavero
Milanesi (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 30
aprile 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
A – Normativa concernente il finanziamento della politica agricola
comune
1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola
comune è costituita, per quanto riguarda le spese effettuate prima del
1° gennaio 2000, dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n.
729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94,
pag. 13), e, per quanto riguarda le spese effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2000, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n.
1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L
160, pag. 103).
2 Secondo l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70 e la
stessa disposizione del regolamento n. 1258/1999, la sezione «Garanzia»
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [in
prosieguo: il «FEAOG»] finanzia gli interventi destinati a regolarizzare
i mercati agricoli. L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 729/70 e l'art.
2, n. 2, del regolamento n. 1258/1999 precisano che sono finanziati a
norma dell'art. 1, n. 2, lett. b), gli interventi destinati a
regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
3 Conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70,
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1975, n.
1287 (GU L 125, pag. 1), e conformemente all'art. 7, n. 4, del
regolamento n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese non
ammesse al finanziamento comunitario di cui agli artt. 2 e 3 laddove
rilevi che alcune spese non siano state eseguite in conformità alle
norme comunitarie. Prima dell'adozione di qualsiasi decisione di diniego
del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le
risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di
comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di
raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare. In assenza di
accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura di
conciliazione, conformemente alla decisione della Commissione 1° luglio
1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di
conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
«Garanzia» (GU L 182, pag. 45). L'esito di tale procedura costituisce
oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una
decisione di diniego del finanziamento. La Commissione valuta gli
importi da escludere tenendo conto, in particolare, del tipo e della
gravità dell'inosservanza constatata, nonché del danno finanziario
causato alla Comunità.
4 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 e della stessa
disposizione del regolamento n. 1268/1999, gli Stati membri adottano, in
conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le
operazioni del FEAOG siano reali e regolari, prevenire e perseguire le
irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di
negligenze.
5 Il regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663,
stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto
riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
«Garanzia» (GU L 158, pag. 6).
6 Le linee guida relative all'applicazione delle rettifiche forfettarie
sono state definite nel documento della Commissione 23 dicembre 1997, n.
VI/5330/97, recante revisione del precedente documento n. VI/216/93 e
intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie
nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei
conti della sezione Garanzia del FEAOG» (in prosieguo: le «linee
guida»). Secondo tali linee guida, qualora, nel corso di un'indagine,
vengano rilevate carenze nel sistema di controllo o di gestione di uno
Stato membro, la rettifica finanziaria trova fondamento
nell'inosservanza delle norme comunitarie da parte dello Stato membro,
con le conseguenze finanziarie che ne derivano per le spese comunitarie.
7 Secondo l'allegato 2 delle linee guida, devono applicarsi rettifiche
finanziarie quando la Commissione rilevi che gli Stati membri non hanno
effettuato i controlli specificamente richiesti dai regolamenti
applicabili o, in ogni caso, essenziali per garantire la regolarità
della spesa effettuata a titolo della sezione «Garanzia» del FEAOG.
Qualora non sia possibile determinare il livello reale delle spese
irregolari e, quindi, l'entità delle perdite finanziarie subite, la
Commissione applica rettifiche forfettarie in base alla valutazione del
rischio cui sono stati esposti i fondi comunitari a causa della carenza
di controllo.
8 Pertanto, qualora uno o più controlli essenziali non vengano applicati
o siano applicati in modo tanto carente o sporadico da risultare del
tutto inefficaci ai fini della decisione sull'ammissibilità della
domanda o della prevenzione delle irregolarità, occorre, secondo le
linee guida, applicare una rettifica del 10%. Qualora vengano applicati
tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o
l'intensità imposti dalla normativa, occorre applicare una rettifica del
5%. Qualora uno Stato membro abbia effettuato correttamente i controlli
essenziali, ma abbia completamente tralasciato uno o più controlli
complementari, occorre applicare una rettifica del 2%. In casi
eccezionali, si può decidere di applicare una percentuale di rettifica
più elevata.
9 Secondo le linee guida, la percentuale di rettifica dev'essere
applicata alla quota di spesa esposta al rischio. Pertanto, qualora la
carenza sia dovuta alla mancata adozione di un adeguato sistema di
controllo da parte di uno Stato membro, la rettifica dev'essere
applicata al totale della spesa oggetto della misura di cui trattasi.
10 Infine, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del
Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), i controlli
nonché le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora
risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto
comunitario. Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e
dissuasivo per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari
delle Comunità.
B – Normativa in materia di aiuti alla produzione destinati ai
trasformatori di pomodori
11 Il regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29), ha istituito
un regime di aiuto alla produzione per i prodotti figuranti nel relativo
allegato I, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.
12 Il regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 1997, n. 504, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio
per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 78, pag. 14),
costituisce il regime applicabile alle campagne di commercializzazione
oggetto della presente causa. Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del
regolamento n. 504/97:
«Per ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti
esaminano i registri dei trasformatori ed effettuano in loco controlli
per campione su un numero di domande d'aiuto equivalente almeno al 25%
dei quantitativi di prodotti finiti in questione, allo scopo di
verificare, in particolare:
a) se i prodotti finiti per i quali può essere chiesto l'aiuto alla
produzione sono conformi alle vigenti norme di qualità; qualora
l'analisi effettuata sui campioni ufficialmente prelevati dia risultati
che differiscono dai risultati indicati nel registro del trasformatore e
riveli che non sono state rispettate le norme minime di qualità
comunitarie, nessun aiuto verrà versato per la trasformazione di cui
trattasi;
b) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione
corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto;
c) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella
trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al
prezzo minimo stabilito;
d) se le materie prime sono conformi alle norme di qualità».
13 Ai sensi dell'art. 15, n. 5, del regolamento n. 504/97, «[g]li Stati
membri adottano tutte le misure opportune per garantire la corretta
applicazione del regime di aiuti alla produzione e per prevenire e
reprimere le frodi al regime stesso».
14 A partire dalla campagna 2001/2002, il regolamento n. 504/97 è stato
sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 449,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del
Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 64, pag. 16). Come
risulta dagli artt. 18 e 19 del regolamento n. 449/2001, gli Stati
membri sono tenuti a effettuare controlli per ogni organizzazione di
produttori, per ciascun prodotto e per ciascuna campagna.
C – Disciplina degli aiuti destinati ai produttori di olio d'oliva
15 L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi è stata
istituita mediante il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n.
136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025).
16 L'art. 5 del regolamento n. 136/66, come modicato dal regolamento
(CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638 (GU L 210, pag. 32),
istituisce un aiuto alla produzione di olio d'oliva destinato a
contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori. L'aiuto
viene concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio d'oliva
effettivamente prodotto.
17 Il regolamento n. 136/66 è stato integrato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali
relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori
di olio d'oliva (GU L 208, pag. 3). L'art. 2, nn. 3 e 4, di quest'ultimo
regolamento, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20
luglio 1998, n. 1639 (GU L 210, pag. 38), dispone che l'aiuto è concesso
su domanda presentata dagli interessati nello Stato membro nel quale
l'olio è stato prodotto e per il quantitativo di olio effettivamente
prodotto in un frantoio riconosciuto.
18 Ai termini dell'art. 13 del regolamento n. 2261/84, modificato dal
regolamento n. 1639/98, i frantoi si impegnano, segnatamente, a tenere
una contabilità di magazzino standardizzata conforme a criteri da
stabilire, a presentare alle autorità competenti estratti mensili di
tale contabilità, a sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito
dell'applicazione del regime d'aiuto e ad accettare nei propri
stabilimenti qualsiasi mezzo di controllo ritenuto necessario, compreso
il controllo della contabilità finanziaria.
19 L'art. 14 del regolamento n. 2261/84, modificato dal regolamento
(CEE) del Consiglio 27 novembre 1990, n. 3500 (GU L 338, pag. 3), nonché
dal regolamento n. 1639/98, impone agli Stati membri precisi obblighi di
controllo. In virtù di tale disposizione, gli Stati membri controllano
in loco l'attività e la contabilità di magazzino di una percentuale di
frantoi riconosciuti da stabilire.
20 Sempre ai termini di tale disposizione, ai fini del versamento
dell'aiuto agli oleicoltori, gli Stati membri controllano i seguenti
elementi:
– l'esattezza delle dichiarazioni di coltura, su base di criteri da
determinare;
– la corrispondenza tra la quantità di olio indicata nella domanda
d'aiuto e quella risultante dalla contabilità di magazzino dei frantoi
riconosciuti;
– la compatibilità tra la produzione di olive dichiarata da ogni
oleicoltore come triturata presso un frantoio riconosciuto ed i dati
risultanti dalla sua dichiarazione di coltura, su base di criteri da
determinare.
21 Le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione
previste dai regolamenti nn. 136/66 e 2261/84 sono indicate, per quanto
rileva ai fini della presente causa, nel regolamento (CE) della
Commissione 30 ottobre 1998, n. 2366, recante modalità di applicazione
del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di
commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 (GU L 293, pag. 50). Gli
artt. 8 e 9 di quest'ultimo regolamento disciplinano, in particolare, i
controlli effettuati dagli Stati membri sui frantoi riconosciuti.
22 Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 2366/98, gli Stati membri
devono disporre, segnatamente, a decorrere dalla campagna 1998/1999, la
tenuta di una contabilità di magazzino, connessa alla contabilità
finanziaria, comprendente almeno le informazioni specificate al
precedente art. 9, n. 1, di detto regolamento e, eventualmente, i
riferimenti alle analisi effettuate. Essi devono disporre, inoltre,
l'invio all'organismo competente e, se del caso, all'agenzia di
controllo, dell'estratto mensile di tali informazioni entro il giorno 10
del mese successivo a quello di cui trattasi; tuttavia, per i frantoi
che nella campagna precedente abbiano prodotto meno di venti tonnellate
di olio, in tale estratto mensile dovranno figurare soltanto le
informazioni quantitative specificate al precedente art. 9, lett. b) e
d)-f).
23 Infine, altre disposizioni particolareggiate relative agli obblighi
di controllo degli Stati membri sono contenute nell'art. 30 del
regolamento n. 2366/98, ai termini delle quali è istituito un controllo
accurato in ordine alla coerenza delle informazioni e dei dati forniti,
ove tale controllo implica, in particolare:
a) un'ispezione in loco degli impianti, dei quantitativi e della natura
delle scorte, della contabilità e di altri documenti pertinenti;
b) raffronti tra i diversi dati forniti dai frantoi o di altra origine,
segnatamente con gli approvvigionamenti, le destinazioni degli oli e
della sansa, il consumo di elettricità e di acqua e la manodopera
impiegata;
c) un raffronto tra i quantitativi risultanti dalla contabilità di
magazzino e il totale dei quantitativi indicati nelle domande di aiuto
degli oleicoltori interessati.
Fatti
24 Nel periodo compreso tra il 4 e l'8 settembre nonché tra il 20 e il
24 novembre 2000, i servizi della Commissione effettuavano in Italia due
ispezioni in relazione all'aiuto alla produzione destinato ai
trasformatori di pomodori. Detti servizi rilevavano, in conclusione, la
sussistenza di anomalie nei controlli effettuati dalle autorità
italiane.
25 Nel periodo compreso tra l'11 e il 15 dicembre 2000, i servizi della
Commissione effettuavano in Italia due ispezioni in relazione all'aiuto
alla produzione di olio d'oliva. Detti servizi rilevavano, in
conclusione, la sussistenza di irregolarità nel sistema di gestione e di
controllo applicato in Italia.
26 A seguito di scambio di corrispondenza, di riunioni bilaterali
svoltesi in data 22 gennaio e 22 febbraio 2002, riguardanti,
rispettivamente, l'aiuto alla produzione destinato ai trasformatori di
pomodori e l'aiuto alla produzione di olio d'oliva, nonché di un
tentativo di conciliazione ai sensi della decisione 94/442, la
Commissione adottava, in data 30 aprile 2003, una relazione di sintesi
(in prosieguo: la «relazione di sintesi»).
27 Il 22 luglio 2003 la Commissione adottava la decisione 2003/536/CE,
escludendo dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli
Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «Garanzia» (GU L 184, pag. 42;
in prosieguo: la «decisione impugnata»), segnatamente, per quanto
riguarda l'Italia, le spese seguenti:
– EUR 22 251 827,08, a titolo di rettifica forfettaria dell'aiuto
destinato ai trasformatori di pomodori per gli esercizi finanziari
1999-2002, corrispondenti ad una rettifica del 5% per la campagna di
commercializzazione 2000/2001 e al 10% per la campagna 1999/2000, in
ragione di «carenze nei controlli»;
– EUR 13 048 335, a titolo di rettifica forfettaria del 2% dell'aiuto
destinato ai produttori di olio d'oliva per l'esercizio finanziario
2000, in ragione di «lacune nella gestione e inefficacia nei controlli».
28 Per quanto attiene alla prima di dette rettifiche, la Commissione
contesta alla Repubblica italiana di non avere effettuato taluni
controlli essenziali o complementari previsti dalla normativa
comunitaria ovvero di averli effettuati in modo incompleto, sporadico o
inadeguato.
29 Quanto alla seconda rettifica, la Commissione contesta alla
Repubblica italiana di non aver messo in atto taluni elementi essenziali
per controllare il regime di aiuto di cui trattasi, esponendo in tal
modo il FEAOG ad un rischio finanziario.
Procedimento e conclusioni delle parti
30 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9
ottobre 2003, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso, registrato
con il numero C-430/03, diretto a ottenere l'annullamento parziale della
decisione impugnata.
31 Con ordinanza 8 giugno 2004, la Corte ha rinviato la causa C-430/03
dinanzi al Tribunale, presso il quale è stata registrata con il numero
T-224/04.
32 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare
alla fase orale. La Repubblica italiana, pur essendo stata regolarmente
invitata, non ha partecipato all'udienza del 30 aprile 2008.
33 La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia annullare la
decisione impugnata nella parte in cui esclude dal finanziamento
comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica italiana medesima.
34 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
In diritto
A – Rettifica relativa all'aiuto alla produzione destinato ai
trasformatori di pomodoro
35 La Repubblica italiana deduce, sostanzialmente, due motivi. Il primo
attiene alla violazione di garanzie procedurali in ragione, da un lato,
della mancata indicazione delle operazioni di ispezione effettuate dalla
Commissione e, dall'altro, della riformulazione delle osservazioni
presentate dall'istituzione stessa. Il secondo motivo attiene al mancato
rispetto, da parte della Commissione, dei requisiti indicati nelle linee
guide in ordine alle carenze significative nell'applicazione della
normativa comunitaria. Quest'ultimo motivo si articola su sei capi
riguardanti, in primo luogo, il carattere non vincolante dell'attuazione
della verifica della resa delle materie prime nonché del controllo della
chiusura delle scorte; in secondo luogo, l'attuazione effettiva di un
sistema di verifica della resa delle materie prime; in terzo luogo,
l'attuazione effettiva di un sistema di controllo della chiusura delle
scorte; in quarto luogo, i controlli fisici presso l'impresa di
trasformazione Columbus; in quinto luogo, il controllo del trasferimento
del prezzo minimo; in sesto luogo, altri controlli previsti dai
regolamenti nn. 504/97 e 1663/95.
1. Sul primo motivo, relativo alla violazione di garanzie procedurali
a) Argomenti delle parti
36 La Repubblica italiana sostiene che la decisione impugnata è
illegittima per violazione del principio del contraddittorio e del
diritto di difesa. A suo parere, l'istituzione non avrebbe indicato le
operazioni da essa effettuate durante le ispezioni indicate supra al
punto 24, il che avrebbe impedito di instaurare un effettivo
contraddittorio. Essa chiede, pertanto, alla Commissione di produrre il
verbale delle operazioni giornaliere di controllo. Inoltre, la
Commissione avrebbe formulato in modo incompleto ovvero avrebbe
addirittura riformulato a più riprese talune osservazioni, rendendo così
impossibile il corretto esercizio del diritto di difesa.
37 La Commissione sottolinea che le visite di ispezione effettuate nei
mesi di settembre e novembre del 2000 sono state condotte in stretta
cooperazione con le competenti autorità italiane. Inoltre, le
osservazioni dei servizi della Commissione sarebbero state
specificamente formulate in una serie di documenti (lettere n. 18261 del
31 luglio 2001; n. 33683 del 12 dicembre 2001; n. 4385 del 13 febbraio
2002; n. 25646 del 29 ottobre 2002 e n. 15012 del 10 giugno 2003), in
merito ai quali le autorità italiane avrebbero avuto modo di far valere
il loro punto di vista. Ne consegue, secondo la Commissione, che le
richieste istruttorie formulate dalla ricorrente sono ingiustificate e
prive d'ogni utilità pratica. Quanto alla pretesa riformulazione delle
osservazioni dei servizi della Commissione nel corso del procedimento
amministrativo, la Commissione ritiene che tale censura sia
irricevibile, in quanto imprecisa e indeterminata.
b) Giudizio del Tribunale
38 Secondo consolidata giurisprudenza, il rispetto del diritto di difesa
in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che
possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio
fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in
mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi.
Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino
in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far
conoscere utilmente il proprio punto di vista (v. sentenza della Corte 9
giugno 2005, causa C-287/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-5093,
punto 37 e la giurisprudenza ivi richiamata).
39 Nella specie, si deve necessariamente rilevare che lo scambio di
corrispondenza che ha avuto luogo tra le autorità italiane e la
Commissione, nonché la riunione bilaterale svoltasi il 22 gennaio 2002 e
il procedimento di conciliazione che hanno preceduto l'adozione della
decisione impugnata, hanno consentito alle autorità medesime di esporre
il loro punto di vista in ordine alle carenze accertate in occasione
delle ispezioni effettuate nel settembre e nel novembre del 2000. Ciò
premesso, si deve ritenere che la Commissione abbia dato
sufficientemente modo alla Repubblica italiana di prendere posizione in
ordine alle irregolarità accertate dai servizi della Commissione stessa
nel corso del procedimento sfociato nella decisione impugnata,
soddisfacendo così le esigenze del rispetto del diritto di difesa.
40 Quanto alla censura dedotta dal governo italiano, secondo cui la
Commissione avrebbe formulato in modo incompleto, se non addirittura
riformulato a più riprese, talune osservazioni, si deve rilevare che il
ricorso non contiene elementi che consentano di valutarne la fondatezza.
41 A tal riguardo si deve rammentare che dall'art. 44, n. 1, lett. c),
del regolamento di procedura emerge che il ricorso introduttivo del
procedimento deve sempre contenere l'oggetto della controversia e
l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e che tale indicazione dev'essere
sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di
preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo.
Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali
un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal
testo del ricorso stesso (v. sentenza del Tribunale 22 novembre 2006,
causa T-282/04, Italia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto
60 e la giurisprudenza ivi richiamata). Orbene, ciò non si è verificato
nella specie, in quanto la Repubblica italiana non ha indicato le
osservazioni e le riformulazioni di cui trattasi.
42 Ne consegue che il motivo attinente alla violazione delle garanzie
procedurali dev'essere respinto, senza che occorra accogliere la domanda
di misure istruttorie formulata dalla Repubblica italiana, poiché tale
domanda resta, allo stato, priva di interesse ai fini della soluzione
della controversia [v. sentenza del Tribunale 25 giugno 2002, causa
T-311/00, British American Tobacco (Investments)/Commissione, Racc. pag.
II-2781, punto 50].
2. Sul secondo motivo, attinente al mancato rispetto da parte della
Commissione dei requisiti indicati nelle linee guida relativi alle
significative carenze nell'applicazione della normativa comunitaria
43 Poiché i primi tre capi del secondo motivo attengono alla verifica
dei registri dei trasformatori, appare opportuno esaminarli
congiuntamente. Gli altri tre capi saranno invece esaminati
separatamente.
a) Sul primo, secondo e terzo capo del secondo motivo, attinenti alla
verifica dei registri dei trasformatori
44 Secondo il punto B.2.2.1 della relazione di sintesi, le autorità
italiane non avrebbero applicato una procedura di controllo della resa
delle materie prime utilizzate per la trasformazione, al fine di
esaminare la sussistenza di una ragionevole corrispondenza tra i
quantitativi di pomodori dichiarati come consegnati alla trasformazione
e i quantitativi di prodotto trasformati. Le autorità italiane non
avrebbero nemmeno posto in essere una procedura di controllo dei flussi
dei prodotti transitati presso i trasformatori, procedura detta di
«controllo di chiusura delle scorte», diretta a verificare se le
giacenze finali presenti in azienda corrispondessero alle giacenze
iniziali aumentate della produzione e degli eventuali acquisti di
prodotti finiti, detratte le vendite, sulla base della formula seguente:
«giacenze finali = giacenze iniziali + entrate (produzione + acquisti) -
vendite».
Argomenti delle parti
45 La Repubblica italiana sostiene che essa non era tenuta a porre in
essere i controlli di cui la Commissione le contesta la mancata
attuazione. Tale obbligo sarebbe in contrasto con la distinzione tra
controlli essenziali e controlli complementari, prevista dalle linee
guida, e non rispetterebbe il principio, parimenti enunciato nelle linee
guida medesime, secondo cui una rettifica finanziaria può essere
giustificata solamente in presenza di una significativa carenza
nell'applicazione di norme comunitarie espresse che esponga il FEAOG ad
un rischio effettivo di perdite.
46 Infatti, a parere della Repubblica italiana, non sussisterebbe nella
specie alcuna carenza significativa, in quanto il controllo di cui la
Commissione contesta alle autorità la mancata attuazione non sarebbe
minimamente previsto dalla normativa comunitaria e non potrebbe essere
pertanto opposto ad uno Stato membro. Secondo la Repubblica italiana,
tale ragionamento risulta confortato dal fatto che il regolamento n.
2988/95 prevede, all'art. 2, n. 1, che «i controlli e le misure e
sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari
per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario» e che
«essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per
assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle
Comunità».
47 La Repubblica italiana sostiene, in ogni caso, di aver effettivamente
posto in essere un sistema di controllo della resa dei pomodori
interessati dall'aiuto, quantunque non fosse obbligata ad attuarlo,
considerato che la circolare ministeriale 6 agosto 1998, n. 7 (in
prosieguo: la «circolare n. 7/98»), impone alle autorità regionali
territorialmente competenti di controllare, segnatamente, la resa al
fine di ottenere ogni elemento utile alla valutazione complessiva
dell'attività di produzione e di trasformazione dei pomodori. Inoltre,
tale sistema di controllo attuato dalla Repubblica italiana sarebbe
stato approvato dalla Commissione con la nota 7 agosto 2000, n. 20578.
48 Lo stesso ragionamento vale, a parere della Repubblica italiana, per
quanto attiene al controllo della chiusura delle scorte, in quanto, pur
non essendovi obbligata, essa avrebbe nondimeno effettivamente
provveduto alla sua attuazione, in applicazione della normativa
nazionale, segnatamente delle circolari nn. 5/97 e 7/98, ai termini
delle quali le autorità regionali verificano le giacenze e qualsiasi
altro elemento utile alla valutazione complessiva dell'attività di
produzione, di conferimento e di trasformazione. In particolare, i
quantitativi di prodotti finiti immagazzinati ad inizio e fine campagna
sarebbero stati oggetto di regolari controlli sia all'inizio (con la
verifica delle giacenze esistenti prima dell'inizio della campagna di
commercializzazione), sia durante la campagna di trasformazione
(verifica a sondaggio) e a conclusione della lavorazione (verbale di
chiusura). I controlli delle giacenze avrebbero comunque riguardato
tutto il prodotto finito esistente nei magazzini dell'industria di
trasformazione, ancorché nelle rispettive verbalizzazioni non sia stata
fatta specifica indicazione della formula di calcolo della chiusura
delle scorte e sebbene tale menzione sia stata fatta unicamente nei casi
di divergenze con le scritture contabili, conformemente a quanto
disposto dall'art. 8 del regolamento n. 2988/95, ai termini del quale le
misure di controllo sono determinate in modo tale da non dar luogo a
vincoli economici e a costi amministrativi eccessivi.
49 Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che il controllo delle
giacenze effettuato dalle autorità regionali competenti è stato
integrato dai controlli settimanali effettuati in ogni singola impresa
dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), che procede
ad una verifica quantitativa dopo aver selezionato un lotto dal registro
di produzione, riscontrando l'effettiva presenza all'interno del
magazzino e verificando ogni eventuale discordanza. Per contro, dette
autorità non potrebbero esaminare i registri relativi alla
commercializzazione dei prodotti e le relative fatture, atteso che per
l'ispezione delle scritture contabili sarebbe competente unicamente la
polizia giudiziaria e la Guardia di Finanza.
50 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica
italiana.
Giudizio del Tribunale
51 Secondo costante giurisprudenza, l'art. 8, n. 1, del regolamento n.
729/70, di tenore identico all'art. 8, n. 1, del regolamento n.
1258/1999, impone agli Stati membri l'obbligo generale di prendere le
misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità
delle operazioni finanziate dal FEAOG, di prevenire e di perseguire le
irregolarità e di recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità
o di negligenza, anche se la normativa comunitaria in materia non
prevede esplicitamente l'adozione di questa o quella modalità di
controllo. Peraltro, da tale disposizione, considerata alla luce
dell'obbligo di collaborazione leale con la Commissione sancito
dall'art. 10 CE, risulta che gli Stati membri sono tenuti a garantire
che i requisiti sostanziali e formali per la concessione dei premi di
cui trattasi vengano correttamente rispettati (v. sentenza della Corte
11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-1,
punto 81 e la giurisprudenza ivi citata)
52 Si tratta dunque di esaminare se gli obblighi cui fa riferimento la
Commissione nella relazione di sintesi discendano implicitamente dal
fatto che, in base alla normativa de qua, incomba agli Stati membri
attuare un efficace sistema di controlli e di sorveglianza. A tal
riguardo si deve rammentare che, ai termini dell'art. 15, n. 1, del
regolamento n. 504/97, per ciascuna campagna di commercializzazione le
autorità competenti devono, da un lato, verificare i registri dei
trasformatori e, dall'altro, effettuare in loco controlli per campione
su un numero di domande di aiuto equivalente almeno al 25% dei
quantitativi dei prodotti finiti in questione. Tali controlli sono
intesi a verificare, in particolare, che i quantitativi di materie prime
utilizzati nella trasformazione corrispondano a quelli indicati nella
domanda d'aiuto. Inoltre, il successivo n. 5 impone agli Stati membri di
adottare tutte le misure opportune per garantire la corretta
applicazione del regime di aiuti e per prevenire e reprimere le frodi al
regime stesso.
53 Pertanto, se è pur vero che la normativa vigente all'epoca dei fatti
non imponeva espressamente agli Stati membri di istituire le misure di
controllo prescritte dalla Commissione nella relazione di sintesi al
fine di porre rimedio alle irregolarità rilevate, resta il fatto che
tali obblighi derivavano, implicitamente, dal fatto che, in forza della
normativa di cui trattasi, spetta agli Stati membri organizzare un
sistema efficace di controllo e di sorveglianza (v., in tal senso,
sentenza della Corte 24 aprile 2008, causa C-418/06 P,
Belgio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70 e la
giurisprudenza ivi richiamata).
54 Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione, l'efficacia
del controllo dei registri dei trasformatori, al fine di verificare se i
quantitativi di materie prime utilizzati corrispondano a quelli indicati
nella domanda di aiuto, risulterebbe seriamente compromessa in assenza
di un controllo tanto sulla resa delle materie prime utilizzate quanto
sulla chiusura delle scorte.
55 Pertanto, in mancanza di tale sistema di controlli o qualora il
sistema istituito da uno Stato membro presenti lacune tali da lasciar
sussistere dubbi quanto all'osservanza dei requisiti formali e
sostanziali di concessione degli aiuti, la Commissione è autorizzata a
negare il riconoscimento di talune spese effettuate dallo Stato membro
interessato (v. sentenza della Corte 14 aprile 2005, causa C-468/02,
Spagna/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 36).
56 Conseguentemente, occorre verificare se il sistema di controllo
attuato dalla Repubblica italiana soddisfi gli obblighi impliciti sopra
descritti. A tal riguardo si deve rammentare, in limine, che il FEAOG
finanzia unicamente gli interventi effettuati conformemente alla
normativa comunitaria nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati
agricoli (v. sentenza della Corte 23 settembre 2004, causa C-297/02,
Italia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45 e la
giurisprudenza ivi richiamata). Si deve parimenti ricordare che spetta
alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle
norme concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Tuttavia, la Commissione è obbligata non a dimostrare esaurientemente
l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali
o l'inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì a corroborare con
elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a
proposito di tali controlli o di tali dati (v. sentenza 22 novembre
2006, Italia/Commissione, punto 41 supra, punti 95 e 96 nonché la
giurisprudenza ivi richiamata).
57 Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può confutare le
constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate
da elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli
affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che le
constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime
costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi
sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di
sorveglianza e di controllo (v. sentenza 22 novembre 2006,
Italia/Commissione, punto 41 supra, punto 97 e la giurisprudenza ivi
richiamata).
58 Tale temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione,
è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori
possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della
liquidazione dei conti del FEAOG ed è, quindi, lo Stato che deve fornire
la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri
controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza
delle affermazioni della Commissione (v. sentenza 22 novembre 2006,
Italia/Commissione, punto 41 supra, punto 97 e la giurisprudenza ivi
richiamata).
59 Occorre dunque esaminare, alla luce di tali considerazioni,
l'argomento dedotto dal governo italiano contro la motivazione sulla
quale la Commissione ha fondato la decisione impugnata.
– Sul controllo della resa
60 Dal punto B.2.2.1 della relazione di sintesi emerge che la Repubblica
italiana non avrebbe istituito, sino alla campagna di
commercializzazione 1999/2000 inclusa, una procedura sistematica di
controllo della resa, diretta ad assicurare la sussistenza di una
corrispondenza ragionevole tra le materie prime trasformate e il
prodotto finito che ne risulta.
61 La Repubblica italiana si è limitata ad affermare che la circolare n.
7/98 affidava alle autorità regionali territorialmente competenti il
controllo della resa delle materie prime. Essa non ha quindi fornito
elementi pertinenti che consentissero di contrastare i rilievi della
Commissione quanto alla mancanza di affidabilità dei controlli
effettuati sulla resa.
62 Per quanto attiene alla nota della Commissione n. 20578, si deve
necessariamente rilevare, come l'istituzione correttamente rileva, che
essa non contiene alcun riconoscimento del fatto che la Regione Campania
avesse effettivamente istituito un sistema di controllo della resa.
– Sul controllo della chiusura delle scorte
63 Come già rilevato supra al punto 44, il controllo della chiusura
delle scorte serve a verificare se le giacenze finali presenti in
azienda corrispondano alle giacenze iniziali, aumentate della produzione
e degli eventuali acquisti di prodotti finiti, detratte le vendite.
64 A tal riguardo, si deve rilevare che i pretesi controlli istituiti
dalla Repubblica italiana vertono unicamente sulle giacenze esistenti
prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, durante la
campagna stessa e in esito alla trasformazione, senza alcun riferimento
all'acquisizione di prodotti finiti. La Repubblica italiana stessa
riconosce che le autorità regionali, cui sarebbe stato affidato il
controllo delle giacenze, non sono autorizzate a verificare la
sussistenza di eventuali acquisti di prodotti finiti mediante esame
delle scritture contabili, tenuto conto che tale potere compete
unicamente alle autorità di polizia.
65 La circostanza che le autorità regionali non siano autorizzate ad
esaminare le scritture contabili non costituisce ragione sufficiente per
modificare gli obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti della
Comunità nell'ambito della ripartizione dell'onere della prova di una
violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,
ove i criteri di ripartizione dell'onere della prova tra la Commissione
e gli Stati membri trovano applicazione indipendentemente dalla
struttura interna di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza della
Corte 4 marzo 2004, causa C-344/01, Germania/Commissione, Racc. pag.
I-2081, punti 58-60 e la giurisprudenza ivi richiamata). Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può invocare
difficoltà pratiche per giustificare la mancata attuazione di controlli
adeguati (v. sentenza del Tribunale 25 luglio 2006, causa T-221/04,
Belgio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 56 e la
giurisprudenza ivi richiamata).
66 Infine, come già rilevato supra al punto 48, la Repubblica italiana
stessa riconosce che i verbali dei controlli che essa sostiene essere
stati istituiti dalle autorità regionali non attestano minimamente
l'utilizzazione della formula di calcolo della chiusura delle scorte.
Pertanto, considerato che la Repubblica italiana non ha fornito elementi
pertinenti atti a dimostrare, ai sensi della giurisprudenza richiamata
supra al punto 57, l'inesattezza dei rilievi della Commissione, questi
ultimi costituiscono elementi idonei a far sorgere dubbi seri quanto
all'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di
controllo relative alla chiusura delle scorte.
67 Da tutti i suesposti elementi emerge che il primo, il secondo e il
terzo capo del secondo motivo devono essere respinti in toto.
b) Sul quarto capo del secondo motivo, riguardante i controlli fisici
presso l'impresa Columbus
Argomenti delle parti
68 La Repubblica italiana, replicando alle censure formulate dalla
Commissione a seguito dell'ispezione nell'impresa Columbus, afferma che
tanto dalla certificazione finale rilasciata dalla Regione
Emilia-Romagna quanto dai verbali dei servizi regionali dell'INCA
risulta che sono stati effettuati in loco i controlli fisici per quanto
riguarda il succo di pomodoro sfuso ottenuto dal trasformatore Columbus
e che tutte le condizioni di ammissibilità dell'aiuto sono state
pienamente rispettate, ivi comprese le comunicazioni previste per il
trasformatore.
69 La Commissione deduce che i verbali che, a parere della Repubblica
italiana, dimostrerebbero l'effettuazione, da parte dei funzionari
dell'INCA, dei controlli fisici sul peso del succo di pomodoro venduto
sfuso dall'impresa Columbus non contengono, in realtà, alcun elemento
idoneo a provare che tali controlli siano realmente avvenuti.
Giudizio del Tribunale
70 Dal punto B.2.2.1 della relazione di sintesi emerge che sui
quantitativi di succo di pomodoro venduto sfuso dall'impresa di
trasformazione Columbus non sarebbe stato effettuato alcun controllo
fisico.
71 A tal riguardo, si deve rilevare che i documenti cui la Repubblica
italiana fa riferimento (verbali di prelievo di campioni, relazioni di
analisi e certificati di conformità dell'INCA, prodotti in allegato al
ricorso) riguardano unicamente controlli di qualità. Essi non possono
quindi minimamente sostituire i controlli fisici necessari per
determinare il quantitativo di prodotto finito trasformato dall'impresa
Columbus.
72 Ne consegue che il quarto capo del secondo motivo dev'essere
respinto.
c) Sul quinto capo del secondo motivo, relativo al mancato controllo del
trasferimento del prezzo minimo
Argomenti delle parti
73 La Repubblica italiana, dopo aver rammentato che la circolare n. 7/98
affida alle unioni delle organizzazioni dei produttori il controllo
sistematico e complementare del pagamento del prezzo minimo e che tali
unioni sono sottoposte al potere di vigilanza e di controllo da parte
dell'amministrazione centrale ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n.
674, sottolinea che le regioni competenti e l'agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) hanno puntualmente verificato il rispetto del
requisito essenziale dell'effettivo pagamento del prezzo minimo da parte
del trasformatore all'organizzazione dei produttori nonché da parte di
quest'ultima ai soci, ricordando che, nel caso in cui i soci siano
costituiti da società cooperative, queste accreditano in bilancio la
somma da pagare al socio e l'esecuzione del pagamento è garantita dal
controllo del bilancio, sia preventivo sia consuntivo, da parte di un
revisore dei conti.
74 La Commissione replica che i controlli cui la Repubblica italiana fa
riferimento, effettuati dalle unioni dei produttori e dalle regioni, non
garantiscono il trasferimento del prezzo minimo ai singoli produttori
interessati. Inoltre, i documenti forniti dalla Repubblica italiana al
fine di dimostrare la corretta esecuzione dei controlli da parte delle
autorità regionali sarebbero privi di qualsiasi pertinenza, sia in
quanto riguardanti la campagna 2000/2001, non oggetto della presente
controversia, sia in quanto attinenti ai controlli eseguiti presso i
trasformatori in ordine al trasferimento del prezzo minimo, da parte di
questi ultimi, alle organizzazioni dei produttori e non attinenti ai
controlli del trasferimento, di cui si discute nella specie, dalle
organizzazioni dei produttori ai singoli produttori interessati.
Giudizio del Tribunale
75 Dal punto B.2.2.1 della relazione di sintesi risulta che gli enti cui
è stato affidato il controllo del versamento del prezzo minimo da parte
delle organizzazioni dei produttori ai singoli produttori interessati,
vale a dire le unioni delle organizzazioni dei produttori, non
rivestirebbero l'indipendenza necessaria rispetto agli enti controllati.
76 Dalla stessa relazione di sintesi emerge che tale rilievo riguarda
unicamente la campagna 1999/2000. Ne consegue che, anche ammesso che la
circolare n. 7/98 abbia istituito l'obbligo di controllare il
trasferimento del prezzo minimo, come sostenuto dalla Repubblica
italiana, quest'ultima non è riuscita a fornire alcuna prova quanto
all'effettiva istituzione di tale sistema, in quanto l'unico documento
diretto ad avvalorare tale dichiarazione è costituito da un certificato
della Regione Campania attinente alla campagna di commercializzazione
2000/2001.
77 Conseguentemente, il quinto capo del secondo motivo dev'essere
parimenti respinto.
d) Sul sesto capo del secondo motivo, relativo agli altri controlli
previsti dai regolamenti nn. 504/97 e 1663/95
Argomenti delle parti
78 La Repubblica italiana sottolinea che la riforma radicale del regime
di aiuto alla trasformazione di pomodori a decorrere dalla campagna
2001/2002, risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre
2000, n. 2699, che modifica il regolamento n. 2200/96 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,
dal regolamento n. 2201/96 nonché dal regolamento n. 2202/96, che
istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (GU L 311,
pag. 9), ha certamente contribuito ad aggravare la situazione di
incertezza risultante da una mancanza di chiarezza della normativa
comunitaria in materia, giustificando in parte il mancato rafforzamento
e la non immediata attivazione di talune procedure interne di gestione e
di controllo previste dalla circolare ministeriale 4 agosto 2000,
E-1027, relativa ad un regime ancora vigente, ma di imminente
abrogazione.
79 La Commissione deduce che la riforma imminente del regime di aiuto in
questione non dispensava gli Stati membri dallo scrupoloso assolvimento
degli obblighi loro imposti dalla normativa vigente.
Giudizio del Tribunale
80 Dal punto B.2.2.1 della relazione di sintesi risulta che le autorità
italiane non avrebbero rispettato gli obblighi di controllo e di
sorveglianza previsti dai regolamenti nn. 504/97 e 1663/95, in
particolare per quanto attiene all'analisi dei rischi, ai manuali di
procedura a livello nazionale e regionale nonché ai dati statistici da
utilizzare ai fini del controllo.
81 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la Repubblica italiana non
contesta che l'obbligo di adottare e di porre in essere le misure
indicate dalla Commissione discenda dalla normativa comunitaria vigente
al momento dei fatti. Inoltre, sostenendo che tali misure sarebbero
state previste dalla circolare ministeriale E-1027, la Repubblica
italiana riconosce che esse non sono state applicate, essendo destinate
a dare attuazione ad una normativa comunitaria che, a decorrere dalla
campagna 2000/2001, sarebbe stata sostituita dal regolamento n.
2699/2000.
82 Orbene, va osservato che uno Stato membro non può giustificare il
mancato assolvimento di un obbligo derivante da una normativa
comunitaria vigente unicamente in base al rilievo che tale normativa non
produrrebbe più effetti per le campagne di commercializzazione
successive a quella di cui trattasi. Pertanto, il sesto capo del secondo
motivo dev'essere respinto.
83 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo dev'essere
respinto in toto.
B – Rettifica relativa all'aiuto alla produzione di olio d'oliva
84 Per quanto attiene alla rettifica relativa all'aiuto alla produzione
di olio d'oliva, la Repubblica italiana invoca, sostanzialmente, il
mancato rispetto da parte della Commissione dei requisiti indicati nelle
linee guida relativi, da un lato, ad una significativa carenza
nell'applicazione della normativa comunitaria e, dall'altro, ad un
effettivo rischio di perdite per il FEAOG. Appare opportuno esaminare
congiuntamente gli argomenti dedotti a sostegno di tali censure.
1. Argomenti delle parti
85 La Repubblica italiana contesta la tesi della Commissione secondo cui
due importanti elementi di controllo di aiuto alla produzione di olio
d'oliva, vale a dire i controlli di compatibilità e le ispezioni presso
i frantoi, non sarebbero stati applicati con il numero, la frequenza o
il livello di accuratezza richiesti dalla normativa comunitaria. A
parere della ricorrente, la Commissione dedurrebbe le deficienze del
sistema di controllo istituito dalla Repubblica italiana stessa
unicamente dalla circostanza che notevoli miglioramenti sarebbero stati
introdotti a decorrere dalla campagna ulivicola successiva a quella di
cui trattasi, vale a dire a decorrere dalla campagna 2001/2002. La
Repubblica italiana contesta tale conclusione, da un lato, in quanto il
perfezionamento successivo di un sistema di controllo, a seguito di
consultazione con i servizi della Commissione, non potrebbe minimamente
provare che il sistema precedente non fosse idoneo a rispondere alle
finalità per le quali era stato istituito e, dall'altro, poiché
l'istituzione avrebbe violato tanto le linee guida – ai termini delle
quali la procedura di liquidazione dovrebbe implicare conseguenze
finanziarie solamente in presenza di carenze gravi nell'applicazione di
norme comunitarie espresse che espongano il FEAOG ad un rischio reale di
danno finanziario –, quanto l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/95,
ai sensi del quale i controlli nonché le misure e sanzioni
amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per
garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Inoltre,
l'attuazione, da parte delle autorità italiane, di una procedura di
sospensione preventiva dei pagamenti non avrebbe comportato rischi
finanziari per il FEAOG.
86 La Repubblica italiana deduce che la Commissione non avrebbe
proceduto ad un'istruttoria adeguata diretta ad accertare se si fossero
verificati abusi da parte dei beneficiari dell'aiuto nonché a dimostrare
una significatività degli abusi stessi, al fine di legittimare la
presunzione della lesione degli interessi finanziari della Comunità.
Essa sottolinea che la rettifica proposta risulta motivata da
argomentazioni piuttosto generiche, come dimostrato dai rinvii a
procedimenti successivi al momento della redazione delle contestazioni,
quale il rinvio alla riunione bilaterale relativa alla missione
effettuata in Italia dal 10 al 14 aprile 2002, o a fasi successive
mediante l'indicazione «quando tutti gli elementi necessari saranno
disponibili» (nota della Commissione 28 ottobre 2002, AGR 25518).
87 Inoltre, secondo la Repubblica italiana, le informazioni richieste
per effetto delle nuove disposizioni, adottate a decorrere dalla
campagna ulivicola 2001/2002, figuravano già negli strumenti
precedentemente in vigore ovvero potevano essere, segnatamente, desunti
dall'utilizzazione dei medesimi. Inoltre, la Commissione non avrebbe
affermato che le prescrizioni in materia di contabilità dei frantoi,
applicabili alla campagna di cui trattasi, costituissero ostacolo ai
controlli, bensì si sarebbe limitata a far presente che esse porrebbero
gravi limiti, senza precisare se tali limiti abbiano impedito ai
funzionari dell'istituzione di procedere alle verifiche, così da fondare
il dubbio della sussistenza di un concreto pericolo per gli interessi
finanziari della Comunità. Al contrario, a parere della Repubblica
italiana, gli strumenti contabili la cui tenuta era imposta ai frantoi
al momento dell'effettuazione della missione corrispondevano ad obblighi
di natura fiscale ed erano tali da consentire l'accertamento di
eventuali frodi comunitarie.
88 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica
italiana.
2. Giudizio del Tribunale
89 Dal punto B.8.2.1 della relazione di sintesi emerge che la
Commissione contesta alla Repubblica italiana che la contabilità di
magazzino dei frantoi istituita dalle autorità italiane si limitasse ad
indicare i quantitativi suddivisi per lotto e per mese, senza
indicazione, peraltro, dei totali giornalieri, unici dati che
consentirebbero di verificare se la produzione e le scorte giornaliere
fossero più elevate rispetto alle capacità produttive e di magazzinaggio
dei frantoi. Inoltre, nella detta relazione venivano evidenziate le
carenze seguenti: la difficoltà di ottenere informazioni sulla
manodopera impiegata nei frantoi, tenuto conto che l'assunzione avveniva
secondo modalità informali; l'assenza, negli estratti mensili della
contabilità di magazzino trasmessi dai frantoi, di indicazioni relative
agli intermediari e agli acquirenti di olio o di residuo, nonché ai
totali giornalieri dei quantitativi e delle ore di lavoro prestate e,
infine, alle giacenze; la scarsità delle informazioni relative agli
intermediari; l'assenza di controlli sulle relazioni trimestrali
elaborate dalle organizzazioni dei produttori, che erano troppo brevi,
standardizzate e prive di qualsiasi informazione in ordine ai controlli
operati sulle dichiarazioni dei loro membri.
90 Come esposto supra al punto 56, il FEAOG finanzia unicamente gli
interventi effettuati conformemente alla normativa comunitaria
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Occorre
quindi esaminare le pretese carenze dei controlli, da cui è scaturita la
rettifica finanziaria contestata, alla luce degli specifici obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria in materia di controlli e di
contabilità di magazzino nonché di controlli relativi all'utilizzazione
della manodopera.
91 A tal riguardo, a norma dell'art. 8, lett. b), primo trattino, del
regolamento n. 2366/98, a decorrere dalla campagna 1998/1999 gli Stati
membri devono disporre la tenuta di una contabilità di magazzino,
comprendente quantomeno talune registrazioni giornaliere determinate, in
particolare i quantitativi di olive entrati, i quantitativi di olive
triturate, i quantitativi di olio ottenuti e i quantitativi di sansa
ottenuti.
92 Inoltre, ai termini del successivo art. 30, nn. 1 e 2, lett. b), gli
Stati membri devono disporre, a decorrere dalla campagna 1998/1999, un
controllo accurato della coerenza delle informazioni e dei dati forniti
dai frantoi, segnatamente i dati relativi all'utilizzazione della
manodopera.
93 Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, quando un
regolamento istituisce misure specifiche di controllo, gli Stati membri
sono tenuti ad applicarle senza che sia necessario valutare la
fondatezza della loro tesi secondo cui un diverso sistema di controllo
sarebbe più efficace (v. sentenza del Tribunale 28 marzo 2007, causa
T-220/04, Spagna/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 89 e
la giurisprudenza ivi richiamata).
94 È quindi sufficiente rilevare che la Repubblica italiana non contesta
che i frantoi non abbiano fornito tale documentazione, bensì si limita
ad affermare che le stesse informazioni potevano essere desunte dalla
documentazione fiscale dei frantoi stessi.
95 Si deve necessariamente rilevare che, in ogni caso, da un lato, le
registrazioni giornaliere relative ai quantitativi di olive entrati, ai
quantitativi di olive triturate, ai quantitativi di olio ottenuti, ai
quantitativi di sansa ottenuti nonché i dati relativi all'utilizzazione
della manodopera sono essenziali ai fini del raffronto della produzione
giornaliera con la capacità di produzione dei frantoi e, dall'altro, che
gli obblighi di natura fiscale, all'osservanza dei quali i frantoi
sarebbero tenuti, non potrebbero in alcun caso offrire lo stesso grado
di affidabilità e di rappresentatività garantito dalla contabilità di
magazzino e dal raffronto tra i singoli dati forniti dai frantoi con
l'utilizzazione della manodopera.
96 La Repubblica italiana non ha, del resto, minimamente provato che la
documentazione fiscale che, a suo parere, potrebbe sostituire la
contabilità di magazzino e i dati relativi alla manodopera fosse a
disposizione delle autorità incaricate dei controlli ovvero che sia
stata effettivamente presa in considerazione dalle autorità medesime.
97 Dalle suesposte considerazioni emerge, da un lato, che la Commissione
ha fornito la prova della sussistenza di dubbi seri e ragionevoli, ai
sensi della giurisprudenza richiamata supra al punto 56, e, dall'altro,
che la Repubblica italiana non è stata in grado di fornire la prova più
circostanziata e completa in ordine all'effettività dei suoi controlli
ovvero delle sue cifre ed in ordine all'inesattezza delle affermazioni
della Commissione, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al
punto 57.
98 Ne consegue che l'argomento della Repubblica italiana, secondo cui la
Commissione non avrebbe provato la sussistenza di un pregiudizio per il
bilancio comunitario, è privo di pertinenza. Infatti, secondo costante
giurisprudenza, se è pur vero che spetta alla Commissione dimostrare
l'esistenza di una violazione delle norme in materia di organizzazione
comune dei mercati agricoli, nondimeno, una volta che tale violazione
sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la
Commissione abbia commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da
trarne (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-230/04,
Finlandia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 159 e la
giurisprudenza ivi richiamata).
99 Nella specie, gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana non
sono idonei a dimostrare la sussistenza di un siffatto errore.
100 Tale è il caso per quanto riguarda l'argomento relativo
all'attuazione, da parte delle autorità italiane, di una procedura di
sospensione preventiva dei pagamenti, in ordine alla quale la Repubblica
italiana non ha precisato il numero di casi nei quali, per quanto
attiene alla campagna di cui trattasi, tale procedura avrebbe trovato
attuazione (v., in tal senso, sentenza 23 settembre 2004,
Italia/Commissione, punto 56 supra, punto 129).
101 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica
italiana, la decisione impugnata risulta conforme all'art. 2, n. 1, del
regolamento n. 2988/95. Infatti, non può ritenersi che la Repubblica
italiana abbia assolto gli obblighi imposti da detto articolo per il
fatto che l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro
del regime di aiuto all'olio d'oliva abbia consultato i servizi della
Commissione in ordine all'attuazione dei propri programmi di attività.
102 Infine, per quanto attiene al tasso di rettifica, si deve rilevare
che, sebbene la Commissione abbia sottolineato aspetti del tutto
positivi nel sistema di controllo italiano, emerge che i servizi
dell'istituzione hanno nondimeno constatato carenze nella corretta
esecuzione di controlli che presentano un'incidenza fondamentale ai fini
dell'accertamento della regolarità delle spese. Alla luce della natura
delle irregolarità accertate, la rettifica del 2% operata dalla
Commissione appare quindi giustificata.
103 Alla luce delle suesposte considerazioni, le allegazioni della
Repubblica italiana in ordine alla rettifica finanziaria relativa alla
produzione di olio di oliva devono essere respinte in quanto infondate.
104 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso
della Repubblica italiana dev'essere respinto.
Sulle spese
105 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La
Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere pertanto condannata
alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla
Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Forwood Šváby
Moavero Milanesi
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2008.
Firme
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