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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sez. V,, 11/12/2008, causa T-339/06



AGRICOLTURA - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri - Carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile - Decisione 2006/669/CE - Regolamento (CE) n. 1493/1999.
L’aggiunta all'art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, delle parole «termine improrogabile» non è necessaria per conferire un carattere vincolante al termine previsto. Pertanto, si deduce facilmente dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 nonché dal sistema generale e dallo scopo della normativa di cui esso costituisce un elemento che il termine previsto da detto articolo è un termine tassativo. Peraltro, quanto alla menzione dell’espressione «entro», si deve rilevare che il testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, in quasi tutte le sue versioni linguistiche, stabilisce che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, «entro» il 10 luglio di ciascun anno, i dati considerati da detta disposizione. Sicché, la fissazione di un termine tassativo si impone per consentire l’adozione della decisione della Commissione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario considerato. Di conseguenza, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica, l’effetto utile di dette disposizioni non osta all’applicazione di un termine tassativo e al rifiuto di prendere in considerazione i dati comunicati da uno Stato membro dopo tale termine, anche se ciò comporta la riduzione degli aiuti accordati allo Stato membro interessato. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sez. V,, 11/12/2008, causa T-339/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2008 (*)

«Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri - Decisione 2006/669/CE - Carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile»



Nella causa T‑339/06,

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe, dai sigg. M. Konstantinidis e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 275, pag. 62),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. M. Prek e V. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


Contesto normativo

1 Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite con il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e con il regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in ordine al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1), come modificato.

2 L’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 così dispone:

«1. La Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.

2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.

(…)».

3 L’art. 16 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in particolare con il regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2003, n. 1841, che modifica il regolamento n. 1227/2000 (GU L 268, pag. 58). Quindi, ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1227/2000, nella versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:

«1. Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:

a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi;

b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi;

(…)

2. Fatte salve le norme generali della disciplina di bilancio, qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non sia rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole su base temporanea e forfettaria».

4 L’art. 17 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in particolare con il regolamento (CE) della Commissione 19 febbraio 2003, n. 315 (GU L 46, pag. 9), e con il regolamento (CE) della Commissione 4 luglio 2003, n. 1203 (GU L 168, pag. 9). Infatti, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1227/2000, nella sua versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:

«1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite degli importi notificati alla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino complessivamente l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999.

(…)

3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (...) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste possono essere accolte.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero di ettari indicato nell’assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l’esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l’importo medio dell’aiuto per ettaro, ottenuto dividendo l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999 per il numero di ettari previsti.

In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5% sulla superficie totale notificata rispetto a quella che figura nella dotazione dell’esercizio finanziario di cui trattasi.

Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell’applicazione del paragrafo 3.

(…)

8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.

(…)».

5 L’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), dispone quanto segue:

«2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.

Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.

(…)».

Fatti

6 Per l’esercizio finanziario 2006 (16 ottobre 2005 - 15 ottobre 2006), la ripartizione indicativa degli stanziamenti assegnati in forza del regolamento n. 1493/1999 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è stata stabilita con la decisione della Commissione 10 ottobre 2005, n. 716, che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 271, pag. 45). Nell’allegato della detta decisione l’importo della dotazione finanziaria indicativa per la Repubblica ellenica è stato fissato a EUR 8 574 504 per una superficie di 1 249 ha.

7 Il 10 luglio 2006, a norma dell’art 14 del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 16, del regolamento n. 1227/2000, le autorità greche comunicavano alla Commissione la situazione delle spese legate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti in Grecia nel corso dell’esercizio finanziario 2006, al fine di ottenere dotazioni finanziarie. In base a tale comunicazione, dette spese ammontavano complessivamente a EUR 6 829 204,46 e la superficie corrispondente era di 788,002 ha.

8 Il 22 settembre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla Commissione al fine di comunicarle un errore nella raccolta dei dati informatici, in quanto la superficie da prendere in considerazione ammontava a 1 102,271 ha. Esse precisavano che tale superficie corrispondeva alla somma della superficie complessiva indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia effettivamente sostenute al 30 giugno 2006, vale a dire 1 085,391 ha, e della superficie totale indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia liquidate al 30 giugno 2006, vale a dire 16,88 ha. Esse hanno del pari ricordato che le spese complessive ammontavano a EUR 6 829 204,46.

9 Il 26 settembre 2006, in occasione della 890ª riunione del Comitato di gestione vitivinicolo, le autorità greche reiterevano la loro domanda presso la Commissione al fine di prendere in considerazione i dati rettificati. La Commissione respingeva oralmente la domanda delle autorità greche, rilevando la tardività del deposito degli elementi modificati.

10 Il 4 ottobre 2006 la Commissione adottava la decisione 2006/669/CE, recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 (GU L 275, pag. 62) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Alla stessa data un rappresentante della Commissione incontrava rappresentanti delle autorità greche cui spiegava che era impossibile, dati i termini, accogliere la loro domanda di prendere in considerazione i dati rettificati comunicati il 22 settembre 2006.

11 Il 16 ottobre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla Commissione chiedendole che venisse modificato l’allegato della decisione impugnata. La Commissione non accoglieva tale domanda.

Decisione impugnata

12 Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato, per la Repubblica ellenica, i dati comunicati dalle autorità greche il 10 luglio 2006.

13 Al punto 6 della decisione impugnata si afferma che la Commissione ha applicato alla Repubblica ellenica la penale di cui l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, per un importo di EUR 1 129 015.

14 Nell’allegato della decisione impugnata, l’importo della dotazione finanziaria definitiva alla Repubblica ellenica per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia è stato fissato a EUR 5 700 190 per una superficie di 788 ha.

Procedimento e conclusioni delle parti

15 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2006, la Repubblica ellenica ha proposto il ricorso in esame.

16 La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale annulli o riformi la decisione impugnata, nella sua parte relativa alle dotazioni di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia, affinché siano presi in esame gli elementi modificati inviati alla Commissione il 22 settembre 2006 e le siano distribuiti i fondi corrispondenti.

17 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

In diritto

18 Al sostegno del suo ricorso la Repubblica ellenica deduce cinque motivi. Il primo motivo riguarda il carattere indicativo del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e che scade il 10 luglio di ciascun anno. Il secondo motivo attiene ad una violazione del principio di cooperazione leale, il terzo motivo concerne una violazione dei principi di buona fede e di buona amministrazione, il quarto motivo riguarda una violazione del principio di proporzionalità e il quinto una violazione del principio dell’effetto utile.

Sul primo motivo, relativo al carattere indicativo del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000

Argomenti delle parti

19 In primo luogo, la Repubblica ellenica afferma che, per conferire un carattere vincolante al termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, si dovrebbe appositamente aggiungere l’espressione «termine improrogabile». Essa si riferisce in particolare alle sentenze della Corte 30 novembre 1972, causa 32/72, Wasaknäcke Knäckebrotfabrik (Racc. pag. 1181), e 13 dicembre 1972, causa 52/72, Walzenmühle Magstadt (Racc. pag. 1267).

20 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che il carattere meramente indicativo del detto termine discende del pari dall’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, poiché tale disposizione consente alla Commissione di diminuire l’importo degli anticipi su base temporanea e forfettaria qualora le informazioni siano incomplete o il termine non sia stato rispettato.

21 In terzo luogo, tale interpretazione sarebbe confermata dall’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, che prevede il finanziamento delle spese effettivamente sostenute, il che implicherebbe la possibilità, anche dopo il 10 luglio di ciascun anno, di rettificare gli errori manifesti.

22 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica.

Giudizio del Tribunale

23 La Repubblica ellenica sostiene che i dati trasmessi alla Commissione in data 22 settembre 2006 dovevano essere presi in esame nel calcolo dell’importo delle dotazioni finanziarie definitive, poiché il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 non è vincolante.

24 In primo luogo, la Repubblica ellenica, riferendosi alle due sentenze della Corte, sostiene che detto termine presenta soltanto un carattere indicativo, in mancanza dell’espressa menzione del suo carattere vincolante.

25 Tuttavia, dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 nonché dal sistema generale e dallo scopo della normativa di cui esso costituisce un elemento risulta chiaramente che il termine previsto da detto articolo è un termine tassativo.

26 Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica ellenica, l’aggiunta delle parole «termine improrogabile» non è necessaria per conferire un carattere vincolante al termine previsto. Al riguardo, è giocoforza constatare che, nelle due sentenze sulle quali la Repubblica ellenica basa la sua argomentazione, la Corte ha concluso per il carattere vincolante del termine previsto, mentre la menzione «termine improrogabile» non figurava nelle disposizioni considerate.

27 Peraltro, quanto alla menzione dell’espressione «entro», si deve rilevare che il testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, in quasi tutte le sue versioni linguistiche, stabilisce che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, «entro» il 10 luglio di ciascun anno, i dati considerati da detta disposizione. Tre versioni linguistiche (vale a dire le versioni greca, portoghese e rumena) dispongono che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, «fino» al 10 luglio di ciascun anno, i detti dati.

28 A questo proposito, da un lato, va considerato che le versioni greca, portoghese e rumena dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 non gli conferiscono un senso diverso da quello delle altre versioni linguistiche e, dall’altro, è giocoforza constatare che il carattere vincolante del termine previsto è confermato dalla funzione di detto termine nell’ambito del sistema di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, nonché dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e delle superfici considerate, menzionate all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, per la quale tale termine è previsto nell’ambito del detto sistema (v., per analogia, sentenze Wasaknäcke Knäckebrotfabrik, cit., punti 2 e 3, e Walzenmühle Magstadt, cit., punti 2 e 3; sentenza del Tribunale 6 giugno 2007, causa T-232/04, Grecia/Commissione, punto 48).

29 Infatti, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1841/2003, che ha inserito la data 10 luglio di ciascun anno nell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, risulta che il termine previsto da detta disposizione è volto a consentire un’applicazione efficace della determinazione delle dotazioni previste dall’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1493/1999. Quindi, la data alla quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le informazioni alla Commissione deve essere rispettata affinché le dotazioni finanziarie indicative, di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, siano adattate, in particolare in funzione delle spese reali, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del detto regolamento.

30 Quanto all’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e delle superfici considerate, va ricordato che tali spese sono legate ad un esercizio finanziario. Infatti, l’art. 16, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1227/2000 menziona le dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute e liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso. Inoltre, in forza dell’art. 17, n. 8, del regolamento n. 1227/2000, i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

31 Pertanto, deve essere respinto l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 non sarebbe collegato ad alcun evento immediatamente successivo. Come la Commissione giustamente sostiene, la data del 10 luglio è legata a quella del 15 ottobre dello stesso anno ed è stata stabilita al fine di consentirle di disporre del tempo necessario per adottare e pubblicare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive di cui all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 prima del 15 ottobre.

32 Infatti, il periodo che va dal 10 luglio al 15 ottobre è stato considerato necessario, a causa degli obblighi procedurali gravanti sulla Commissione, elencati e descritti da questa all’udienza, al fine di consentirle di preparare, adottare e pubblicare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive prima della fine dell’esercizio finanziario.

33 Inoltre, va constatato che, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica, un possibile rinvio dell’adozione della decisione impugnata dopo la fine dell’esercizio finanziario, per tutti gli Stati membri considerati o per un solo Stato membro, sarebbe in contrasto con l’effetto utile della normativa di cui trattasi.

34 Infatti, da un lato, ai sensi dell’art. 17, n. 8, del regolamento n. 1227/2000, i riferimenti ad un determinato esercizio finanziario si intendono fatti ai pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell’anno successivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti, e le spese d’ottobre sono imputate al mese di ottobre se effettuate dal 1° al 15 ottobre e al mese di novembre se effettuate dal 16 al 31 ottobre. Peraltro, gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.

35 Di conseguenza, va constatato che, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare gli ultimi pagamenti, relativi alle spese dichiarate in forza all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, prima della fine dell’esercizio finanziario in corso e di ottenerne il rimborso dalla Commissione prima della fine dell’esercizio di bilancio, sulla base delle linee di bilancio disponibili per tale esercizio finanziario, l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi implica che la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario debba essere adottata prima della fine di quest’ultimo, vale a dire il 15 ottobre.

36 Pertanto, dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e dall’effetto utile di tale articolo risulta che il termine da esso previsto è vincolante.

37 In secondo luogo, tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti della Repubblica ellenica concernenti l’art. 16, n. 2, e l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.

38 Innanzitutto, a questo proposito la Repubblica ellenica sostiene che l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che consente alla Commissione di diminuire l’importo degli anticipi su base temporanea e forfettaria qualora le informazioni siano incomplete o qualora il termine non sia stato rispettato, conferma il carattere meramente indicativo del termine previsto.

39 Tale argomento non può essere accolto. L’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 riguarda le conseguenze derivanti da un’eventuale trasmissione da parte dello Stato membro interessato alla Commissione di dati incompleti o da un’eventuale inosservanza, ad opera dello stesso Stato, del termine previsto per tale trasmissione. Nessun argomento relativo al carattere vincolante o meno di quest’ultimo termine può essere ricavato da tale disposizione.

40 Pertanto, non può essere accolto l’argomento della Repubblica ellenica basato sull’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 al fine di dimostrare il carattere indicativo del termine del 10 luglio di ciascun anno.

41 Inoltre, la Repubblica ellenica fa valere che l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 conferma il carattere indicativo del termine previsto, stabilendo il principio secondo cui la Commissione è tenuta a finanziare le spese effettivamente sostenute dagli Stati membri, il che implica la possibilità per gli Stati membri di correggere i loro errori dopo la data del 10 luglio di ciascun anno.

42 Tuttavia, si deve constatare che l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 riguarda il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un determinato esercizio finanziario, e non soltanto delle spese effettivamente sostenute. È quindi inoperante l’argomento della Repubblica ellenica basato su un’incompleta citazione dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.

43 Da quanto precede risulta che, a causa del carattere vincolante di detto termine, uno Stato membro non ha diritto di esigere dalla Commissione che siano presi in considerazione dati comunicati dopo la scadenza di detto termine. Di conseguenza, va respinto il primo motivo.

Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente ad una violazione del principio di leale cooperazione e ad una violazione dei principi di buona fede e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

44 In primo luogo, la Repubblica ellenica fa valere che l’obbligo di lealtà, di cui all’art. 10 CE, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire l’efficacia del diritto comunitario e alle istituzioni comunitarie di cooperare lealmente e costruttivamente con gli Stati membri.

45 Da un lato, la Repubblica ellenica afferma che la Commissione avrebbe potuto in ogni momento controllare e verificare i dati comunicati. La differenza di 214,269 ha fra i dati menzionati nella decisione 2005/716, che stabilisce indicativamente la ripartizione delle dotazioni e delle superfici da ristrutturare, e quelli figuranti nella decisione impugnata, che stabilisce definitivamente tali dotazioni, sarebbe notevole e ingiustificata, il che avrebbe dovuto far sorgere interrogativi da parte della Commissione.

46 D’altro lato, la Repubblica ellenica rileva che la Commissione ha violato il principio di leale cooperazione considerando dati manifestamente errati, e non i dati corretti che le sono stati comunicati il 22 settembre 2006, mentre essa disponeva del tempo necessario per farlo e le modifiche avrebbero richiesto solo poco tempo. A questo proposito la Repubblica ellenica sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, questa non doveva nella fattispecie procedere ad una valutazione complessa né esercitare un potere discrezionale. Inoltre, la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive avrebbe potuto essere adottata con un leggero ritardo o riguardare tutti gli Stati membri salvo la Repubblica ellenica. In mancanza, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione modificativa in base a elementi nuovi, poiché la rettifica dei dati concernenti la Repubblica ellenica non avrebbe inciso sui dati degli altri Stati membri.

47 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che vige un principio generale e che vi sono disposizioni esplicite di vari regolamenti secondo i quali una domanda di aiuto o qualsiasi altro documento possono essere rettificati in qualunque momento dopo la loro produzione, in caso di errore manifesto. Essa cita, in via esemplificativa, l’art. 12 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11). Detto principio, applicabile agli agricoltori beneficiari, si applicherebbe imperativamente e, tenuto conto dei principi di buona fede e di buona amministrazione, ancora di più nei rapporti fra gli uffici della Commissione e quelli degli Stati membri.

48 Inoltre, un ragionevole superamento della data del 10 luglio di ciascun anno, di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, sarebbe consentito qualora le informazioni siano presentate prima del 15 ottobre dello stesso anno, data della fine dell’esercizio finanziario, e si tratti di rettificare dati presentati entro i termini o di produrre dati 24 giorni prima di detta data. Il fatto che i documenti siano stati consegnati durante il periodo delle vacanze estive consentirebbe ad uno Stato membro, entro un termine ragionevole e prima della fine dell’esercizio finanziario, di correggere gli errori di calcolo manifesti nei dati informatici comunicati entro il 10 luglio dell’anno considerato. Peraltro, la Repubblica ellenica rileva che la Commissione afferma di essere disposta a utilizzare per quanto possibile persino dati presentati o rettificati dopo il 10 luglio dell’anno considerato.

49 La Commissione contesta gli argomenti addotti dalla Repubblica ellenica.

Giudizio del Tribunale

50 Occorre esaminare congiuntamente questi due motivi con i quali la Repubblica ellenica fa valere, in sostanza, che era manifesto il carattere asseritamente errato dei dati da essa comunicati alla Commissione prima della scadenza del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e che, di conseguenza, in forza dei principi invocati, la Commissione doveva tener conto dei dati rettificati comunicati dopo la scadenza del detto termine.

51 È assodato, anzitutto, che le autorità greche hanno inviato alla Commissione, il 10 luglio 2006, a norma dell’art. 16 del regolamento n. 1227/2000, una dichiarazione delle spese effettivamente sostenute e liquidate al 30 giugno 2006, nonché una dichiarazione delle superfici totali in questione, che ammontavano a 788,002 ha. È del pari assodato che le autorità greche hanno inviato alla Commissione, il 22 settembre 2006, dati rettificati concernenti la superficie totale relativa alle spese effettivamente sostenute al 30 giugno 2006 e che, a causa di tale correzione, il totale delle superfici considerate era di 1 102,271 ha.

52 Infine, è assodato che la Commissione ha considerato che i dati rettificati erano stati inviati troppo tardi e che essa ha preso in esame, nella decisione impugnata, i dati comunicati il 10 luglio 2006, vale a dire 788,002 ha.

53 In primo luogo, occorre rilevare che, nell’ambito del regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, al fine di ottenere una partecipazione alle spese, gli Stati membri inviano e comunicano alla Commissione, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, le loro spese per l’esercizio finanziario in corso, nonché la superficie totale considerata.

54 Pertanto, la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle spese per l’esercizio finanziario in corso, nonché alla superficie totale considerata, affinché essa fissi le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri, rientra nella responsabilità di questi ultimi. Inoltre, la Repubblica ellenica non apporta alcun elemento che dimostri come la Commissione avrebbe potuto rendersi conto di un errore nei dati comunicati il 10 luglio 2006.

55 Per di più, nella lettera 16 ottobre 2006 alla Commissione, la Repubblica ellenica sottolinea, al fine di giustificare il suo errore, che il programma di riconversione e di ristrutturazione dei vigneti le crea difficoltà collegate al controllo dei dati. Non si può rimproverare alla Commissione di non essersi accorta di un errore che la Repubblica ellenica qualifica evidente e manifesto, allorché quest’ultima lo ha rilevato essa stessa solamente a settembre, vale a dire oltre due mesi dopo la trasmissione dei dati iniziali.

56 Infine, l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 considera la situazione in cui la superficie totale notificata conformemente all’art. 16, n. 1, del detto regolamento è inferiore al numero di ettari indicato nella dotazione finanziaria indicativa accordata allo Stato membro ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999.

57 Dunque, l’erroneità dei dati comunicati il 10 luglio 2006 dalle autorità greche non era affatto evidente. Pertanto, l’argomento della Repubblica ellenica si basa su una premessa di fatto errata.

58 In secondo luogo, come già rilevato supra al punto 43, tenuto conto del carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, uno Stato membro non ha diritto di esigere dalla Commissione che essa consideri i dati comunicati dopo la scadenza del detto termine.

59 È vero, come la stessa Commissione ammette, che non è affatto escluso che essa prenda in esame dati comunicati tardivamente da uno Stato membro, qualora si tratti di un breve superamento del termine previsto e qualora sia possibile l’adozione, prima del 15 ottobre, della decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario considerato. Per contro, la Commissione può rifiutare di prendere in considerazione dati comunicati tardivamente da uno Stato membro, se ciò può impedire l’adozione, in tempo utile, di detta decisione. Nella fattispecie la Repubblica ellenica ha comunicato i dati rettificati soltanto il 22 settembre 2006, vale a dire oltre due mesi dopo la comunicazione dei dati iniziali asseritamente errati e soltanto tre settimane prima del termine per l’adozione della decisione, vale a dire il 15 ottobre 2006. In tali circostanze, la Commissione non ha violato i principi invocati decidendo di non tenere conto dei dati rettificati.

60 Di conseguenza, si devono respingere il secondo ed il terzo motivo.

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

61 In primo luogo, secondo la Repubblica ellenica, l’applicazione dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che prevede sanzioni quando le informazioni trasmesse sono incomplete o il «termine» del 10 luglio di ciascun anno non è stato rispettato, e dell’art. 17, n. 4, del suddetto regolamento, che prevede sanzioni in caso di superamento delle spese effettive di uno Stato, porta, in violazione del principio ne bis in idem, a infliggerle due sanzioni per lo stesso atto.

62 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che la sanzione della perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015 è sproporzionata rispetto all’errore informatico commesso dalle autorità greche.

63 In terzo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, questa non doveva, nella fattispecie, né procedere ad una valutazione complessa né esercitare un potere discrezionale.

64 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica.

Giudizio del Tribunale

65 In primo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto le ha inflitto una duplice sanzione, applicando cumulativamente l’art. 16, n. 2, e l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, in violazione del principio ne bis in idem.

66 Orbene, ammesso che le misure previste dall’art. 16, n. 2, e dall’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 possano essere qualificate «sanzioni», se dal ‘considerando’ 6 della decisione impugnata risulta che l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 è stato applicato alla Repubblica ellenica, dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione le ha applicato l’art. 16, n. 2, di detto regolamento.

67 Infatti, dal testo di tale disposizione risulta che essa non si applica quando dati completi sono inviati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il termine previsto per tale trasmissione, anche se, in seguito e dopo la scadenza del detto termine, lo Stato membro considerato invia alla Commissione dati modificati.

68 In secondo luogo, la Repubblica ellenica afferma che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, poiché la sanzione della perdita di aiuti di un importo di EUR 1 129 015 sarebbe sproporzionata rispetto all’errore informatico delle autorità greche.

69 Va rilevato che nella fattispecie, essendo la superficie totale notificata il 10 luglio 2006 inferiore a quella indicata nella decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie indicative, la Commissione ha applicato l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000. Come la stessa Repubblica ellenica osserva, la Commissione non dispone di un potere discrezionale nell’applicazione di tale articolo, poiché tale applicazione discende dalla dichiarazione della superficie totale considerata ai sensi dell’art. 16, n. 1, del detto regolamento.

70 Di conseguenza, da un lato, qualora la Repubblica ellenica sostenga che è la perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015 che costituisce una misura sproporzionata, occorre constatare che la fissazione dell’importo della dotazione finanziaria definitiva per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia nella decisione impugnata è l’inevitabile conseguenza del fatto che le autorità greche hanno comunicato una superficie totale inferiore a quella indicata nella decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri e un costo per ettaro superiore a quello della dotazione finanziaria indicativa.

71 D’altro lato, qualora la Repubblica ellenica sostenga che il fatto di aver preso in considerazione i dati comunicati il 10 luglio 2006 costituisce una misura sproporzionata, con la conseguenza di una perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015, si deve rilevare che essa non ha dimostrato che ciò costituisce una misura sproporzionata in quanto manifestamente inadeguata.

72 Si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza della Corte 4 ottobre 2007, causa C‑375/05, Geuting, Racc. pag. I‑7983, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata].

73 Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, solo il carattere manifestamente inidoneo del provvedimento adottato, in relazione allo scopo che la Commissione intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v., in tal senso, cit. sentenza Geuting, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

74 Tenuto conto della necessità di adottare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario il 15 ottobre 2006, al fine di consentire a questi ultimi di procedere ai pagamenti corrispondenti e di preservare così l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi (v. supra punti 31‑35), la Commissione ha adottato una misura adeguata considerando i dati comunicati entro il termine previsto, e non i dati rettificati comunicati alla Commissione il 22 settembre 2006.

75 Pertanto, la riduzione della dotazione finanziaria definitiva alla Repubblica ellenica per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nella decisione impugnata, ammontante a EUR 1 129 015 rispetto alle spese dichiarate e risultante da una superficie totale dei vigneti in Grecia notificata inferiore a quella indicata nella decisione 2005/716, non costituisce una misura sproporzionata.

76 Di conseguenza, si deve respingere il quarto motivo.

Sul quinto motivo, relativo ad una violazione del principio dell’effetto utile

Argomenti delle parti

77 La Repubblica ellenica sostiene che la Commissione ha violato il principio dell’effetto utile delle pertinenti disposizioni regolamentari, vale a dire gli artt. 11, 13 e 14 del regolamento n. 1493/1999 e gli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1227/2000. Il regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti costituirebbe una misura importante per migliorare l’equilibrio del mercato, per stabilizzare e migliorare qualitativamente il vigneto comunitario e per meglio adattare l’offerta alla domanda. La riduzione sostanziale degli aiuti accordati alla Repubblica ellenica a causa di un manifesto errore di raccolta dei dati nuocerebbe gravemente a tali obiettivi comunitari. Inoltre, la Commissione non spiegherebbe in quale misura l’accoglimento della domanda presentata tardivamente dalla Repubblica ellenica porrebbe in pericolo l’efficace applicazione del sistema di assegnazione degli stanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

78 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica.

Giudizio del Tribunale

79 Si deve rilevare che, come si è già rilevato supra ai punti 31-35, al fine di preservare l’effetto utile della normativa di cui trattasi, la fissazione di un termine tassativo si impone per consentire l’adozione della decisione della Commissione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario considerato. Di conseguenza, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica, l’effetto utile di dette disposizioni non osta all’applicazione di un termine tassativo e al rifiuto di prendere in considerazione i dati comunicati da uno Stato membro dopo tale termine, anche se ciò comporta la riduzione degli aiuti accordati allo Stato membro interessato.

80 Pertanto, non considerando i dati rettificati che sono stati comunicati dalla Repubblica ellenica dopo la scadenza del termine tassativo di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, la Commissione non ha violato il principio dell’effetto utile delle disposizioni della normativa di cui trattasi.

81 Di conseguenza, va respinto il quinto motivo.

82 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese

83 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.



Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)


dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Vilaras


Prek


Ciucă

Firme


 


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