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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sez. V,, 11/12/2008, causa T-339/06
AGRICOLTURA - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Fissazione delle
dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri - Carattere
vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n.
1227/2000 - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona
amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile - Decisione
2006/669/CE - Regolamento (CE) n. 1493/1999. L’aggiunta all'art. 16, n.
1, del regolamento n. 1227/2000, delle parole «termine improrogabile» non è
necessaria per conferire un carattere vincolante al termine previsto.
Pertanto, si deduce facilmente dall’art. 16, n. 1, del regolamento n.
1227/2000 nonché dal sistema generale e dallo scopo della normativa di cui
esso costituisce un elemento che il termine previsto da detto articolo è un
termine tassativo. Peraltro, quanto alla menzione dell’espressione «entro»,
si deve rilevare che il testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n.
1227/2000, in quasi tutte le sue versioni linguistiche, stabilisce che gli
Stati membri trasmettono alla Commissione, «entro» il 10 luglio di ciascun
anno, i dati considerati da detta disposizione. Sicché, la fissazione di un
termine tassativo si impone per consentire l’adozione della decisione della
Commissione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate
agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario considerato.
Di conseguenza, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica,
l’effetto utile di dette disposizioni non osta all’applicazione di un
termine tassativo e al rifiuto di prendere in considerazione i dati
comunicati da uno Stato membro dopo tale termine, anche se ciò comporta la
riduzione degli aiuti accordati allo Stato membro interessato. TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sez. V,, 11/12/2008, causa T-339/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2008 (*)
«Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti
alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Regolamento
(CE) n. 1493/1999 - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive
accordate agli Stati membri - Decisione 2006/669/CE - Carattere
vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n.
1227/2000 - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona
amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile»
Nella causa T‑339/06,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra
S. Papaioannou, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra H.
Tserepa-Lacombe, dai sigg. M. Konstantinidis e F. Jimeno Fernández, in
qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della
Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione per
l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive
assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai
fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 275, pag. 62),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. M. Prek e V.
Ciucă (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10
luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei
vigneti sono stabilite con il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio
1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e con il regolamento (CE) della
Commissione 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in ordine
al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1), come modificato.
2 L’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 così dispone:
«1. La Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione
finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle
situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere
in funzione dell’obiettivo del regime.
2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive
e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri,
tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi
disponibili.
(…)».
3 L’art. 16 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in
particolare con il regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2003,
n. 1841, che modifica il regolamento n. 1227/2000 (GU L 268, pag. 58).
Quindi, ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1227/2000, nella
versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:
«1. Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla
Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:
a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno
dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie
totale di cui trattasi;
b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio
finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui
trattasi;
(…)
2. Fatte salve le norme generali della disciplina di bilancio, qualora
le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla
Commissione a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non
sia rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese
agricole su base temporanea e forfettaria».
4 L’art. 17 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in
particolare con il regolamento (CE) della Commissione 19 febbraio 2003,
n. 315 (GU L 46, pag. 9), e con il regolamento (CE) della Commissione 4
luglio 2003, n. 1203 (GU L 168, pag. 9). Infatti, ai sensi dell’art. 17
del regolamento n. 1227/2000, nella sua versione applicabile
all’esercizio finanziario 2006:
«1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e
liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite
degli importi notificati alla Commissione conformemente all’articolo 16,
paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino
complessivamente l’importo assegnato allo Stato membro a norma
dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999.
(…)
3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale
utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti
gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione
complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell’articolo 14
del regolamento (...) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati
membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le
richieste possono essere accolte.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero
di ettari indicato nell’assegnazione fatta allo Stato membro per tale
esercizio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...)
n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l’esercizio di cui trattasi è
finanziata soltanto entro un limite calcolato moltiplicando la
superficie totale notificata per l’importo medio dell’aiuto per ettaro,
ottenuto dividendo l’importo assegnato allo Stato membro a norma
dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999 per il
numero di ettari previsti.
In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo si considera una
tolleranza del 5% sulla superficie totale notificata rispetto a quella
che figura nella dotazione dell’esercizio finanziario di cui trattasi.
Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono
disponibili ai fini dell’applicazione del paragrafo 3.
(…)
8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a
pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e
il 15 ottobre successivo.
(…)».
5 L’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n.
1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L
160, pag. 103), dispone quanto segue:
«2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi
effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.
Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1°
al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi
sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del
secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.
(…)».
Fatti
6 Per l’esercizio finanziario 2006 (16 ottobre 2005 - 15 ottobre 2006),
la ripartizione indicativa degli stanziamenti assegnati in forza del
regolamento n. 1493/1999 per la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti è stata stabilita con la decisione della Commissione 10 ottobre
2005, n. 716, che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni
finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato
numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione
dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU
L 271, pag. 45). Nell’allegato della detta decisione l’importo della
dotazione finanziaria indicativa per la Repubblica ellenica è stato
fissato a EUR 8 574 504 per una superficie di 1 249 ha.
7 Il 10 luglio 2006, a norma dell’art 14 del regolamento n. 1493/1999 e
dell’art. 16, del regolamento n. 1227/2000, le autorità greche
comunicavano alla Commissione la situazione delle spese legate alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti in Grecia nel corso
dell’esercizio finanziario 2006, al fine di ottenere dotazioni
finanziarie. In base a tale comunicazione, dette spese ammontavano
complessivamente a EUR 6 829 204,46 e la superficie corrispondente era
di 788,002 ha.
8 Il 22 settembre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla
Commissione al fine di comunicarle un errore nella raccolta dei dati
informatici, in quanto la superficie da prendere in considerazione
ammontava a 1 102,271 ha. Esse precisavano che tale superficie
corrispondeva alla somma della superficie complessiva indicata nella
tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di
ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia effettivamente
sostenute al 30 giugno 2006, vale a dire 1 085,391 ha, e della
superficie totale indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio
2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei
vigneti in Grecia liquidate al 30 giugno 2006, vale a dire 16,88 ha.
Esse hanno del pari ricordato che le spese complessive ammontavano a EUR
6 829 204,46.
9 Il 26 settembre 2006, in occasione della 890ª riunione del Comitato di
gestione vitivinicolo, le autorità greche reiterevano la loro domanda
presso la Commissione al fine di prendere in considerazione i dati
rettificati. La Commissione respingeva oralmente la domanda delle
autorità greche, rilevando la tardività del deposito degli elementi
modificati.
10 Il 4 ottobre 2006 la Commissione adottava la decisione 2006/669/CE,
recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni
finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato
numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione
dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 (GU
L 275, pag. 62) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Alla stessa
data un rappresentante della Commissione incontrava rappresentanti delle
autorità greche cui spiegava che era impossibile, dati i termini,
accogliere la loro domanda di prendere in considerazione i dati
rettificati comunicati il 22 settembre 2006.
11 Il 16 ottobre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla
Commissione chiedendole che venisse modificato l’allegato della
decisione impugnata. La Commissione non accoglieva tale domanda.
Decisione impugnata
12 Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato, per la
Repubblica ellenica, i dati comunicati dalle autorità greche il 10
luglio 2006.
13 Al punto 6 della decisione impugnata si afferma che la Commissione ha
applicato alla Repubblica ellenica la penale di cui l’art. 17, n. 4, del
regolamento n. 1227/2000, per un importo di EUR 1 129 015.
14 Nell’allegato della decisione impugnata, l’importo della dotazione
finanziaria definitiva alla Repubblica ellenica per la ristrutturazione
e la riconversione dei vigneti in Grecia è stato fissato a EUR 5 700 190
per una superficie di 788 ha.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre
2006, la Repubblica ellenica ha proposto il ricorso in esame.
16 La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale annulli o riformi la
decisione impugnata, nella sua parte relativa alle dotazioni di aiuti
per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia,
affinché siano presi in esame gli elementi modificati inviati alla
Commissione il 22 settembre 2006 e le siano distribuiti i fondi
corrispondenti.
17 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.
In diritto
18 Al sostegno del suo ricorso la Repubblica ellenica deduce cinque
motivi. Il primo motivo riguarda il carattere indicativo del termine di
cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e che scade il 10
luglio di ciascun anno. Il secondo motivo attiene ad una violazione del
principio di cooperazione leale, il terzo motivo concerne una violazione
dei principi di buona fede e di buona amministrazione, il quarto motivo
riguarda una violazione del principio di proporzionalità e il quinto una
violazione del principio dell’effetto utile.
Sul primo motivo, relativo al carattere indicativo del termine di cui
all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000
Argomenti delle parti
19 In primo luogo, la Repubblica ellenica afferma che, per conferire un
carattere vincolante al termine di cui all’art. 16, n. 1, del
regolamento n. 1227/2000, si dovrebbe appositamente aggiungere
l’espressione «termine improrogabile». Essa si riferisce in particolare
alle sentenze della Corte 30 novembre 1972, causa 32/72, Wasaknäcke
Knäckebrotfabrik (Racc. pag. 1181), e 13 dicembre 1972, causa 52/72,
Walzenmühle Magstadt (Racc. pag. 1267).
20 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che il carattere
meramente indicativo del detto termine discende del pari dall’art. 16,
n. 2, del regolamento n. 1227/2000, poiché tale disposizione consente
alla Commissione di diminuire l’importo degli anticipi su base
temporanea e forfettaria qualora le informazioni siano incomplete o il
termine non sia stato rispettato.
21 In terzo luogo, tale interpretazione sarebbe confermata dall’art. 17,
n. 1, del regolamento n. 1227/2000, che prevede il finanziamento delle
spese effettivamente sostenute, il che implicherebbe la possibilità,
anche dopo il 10 luglio di ciascun anno, di rettificare gli errori
manifesti.
22 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica
ellenica.
Giudizio del Tribunale
23 La Repubblica ellenica sostiene che i dati trasmessi alla Commissione
in data 22 settembre 2006 dovevano essere presi in esame nel calcolo
dell’importo delle dotazioni finanziarie definitive, poiché il termine
di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 non è vincolante.
24 In primo luogo, la Repubblica ellenica, riferendosi alle due sentenze
della Corte, sostiene che detto termine presenta soltanto un carattere
indicativo, in mancanza dell’espressa menzione del suo carattere
vincolante.
25 Tuttavia, dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000
nonché dal sistema generale e dallo scopo della normativa di cui esso
costituisce un elemento risulta chiaramente che il termine previsto da
detto articolo è un termine tassativo.
26 Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica ellenica,
l’aggiunta delle parole «termine improrogabile» non è necessaria per
conferire un carattere vincolante al termine previsto. Al riguardo, è
giocoforza constatare che, nelle due sentenze sulle quali la Repubblica
ellenica basa la sua argomentazione, la Corte ha concluso per il
carattere vincolante del termine previsto, mentre la menzione «termine
improrogabile» non figurava nelle disposizioni considerate.
27 Peraltro, quanto alla menzione dell’espressione «entro», si deve
rilevare che il testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000,
in quasi tutte le sue versioni linguistiche, stabilisce che gli Stati
membri trasmettono alla Commissione, «entro» il 10 luglio di ciascun
anno, i dati considerati da detta disposizione. Tre versioni
linguistiche (vale a dire le versioni greca, portoghese e rumena)
dispongono che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, «fino» al
10 luglio di ciascun anno, i detti dati.
28 A questo proposito, da un lato, va considerato che le versioni greca,
portoghese e rumena dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 non
gli conferiscono un senso diverso da quello delle altre versioni
linguistiche e, dall’altro, è giocoforza constatare che il carattere
vincolante del termine previsto è confermato dalla funzione di detto
termine nell’ambito del sistema di ristrutturazione e di riconversione
dei vigneti, nonché dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle
spese e delle superfici considerate, menzionate all’art. 16, n. 1, del
regolamento n. 1227/2000, per la quale tale termine è previsto
nell’ambito del detto sistema (v., per analogia, sentenze Wasaknäcke
Knäckebrotfabrik, cit., punti 2 e 3, e Walzenmühle Magstadt, cit., punti
2 e 3; sentenza del Tribunale 6 giugno 2007, causa T-232/04,
Grecia/Commissione, punto 48).
29 Infatti, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1841/2003, che
ha inserito la data 10 luglio di ciascun anno nell’art. 16, n. 1, del
regolamento n. 1227/2000, risulta che il termine previsto da detta
disposizione è volto a consentire un’applicazione efficace della
determinazione delle dotazioni previste dall’art. 14, nn. 1 e 2, del
regolamento n. 1493/1999. Quindi, la data alla quale gli Stati membri
sono tenuti a comunicare annualmente le informazioni alla Commissione
deve essere rispettata affinché le dotazioni finanziarie indicative, di
cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, siano adattate, in
particolare in funzione delle spese reali, ai sensi dell’art. 14, n. 2,
del detto regolamento.
30 Quanto all’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e
delle superfici considerate, va ricordato che tali spese sono legate ad
un esercizio finanziario. Infatti, l’art. 16, n. 1, lett. a) e b), del
regolamento n. 1227/2000 menziona le dichiarazioni delle spese
effettivamente sostenute e liquidate al 30 giugno dell’esercizio
finanziario in corso. Inoltre, in forza dell’art. 17, n. 8, del
regolamento n. 1227/2000, i riferimenti a un determinato esercizio
finanziario si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli
Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.
31 Pertanto, deve essere respinto l’argomento della Repubblica ellenica
secondo cui il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n.
1227/2000 non sarebbe collegato ad alcun evento immediatamente
successivo. Come la Commissione giustamente sostiene, la data del 10
luglio è legata a quella del 15 ottobre dello stesso anno ed è stata
stabilita al fine di consentirle di disporre del tempo necessario per
adottare e pubblicare la decisione che stabilisce le dotazioni
finanziarie definitive di cui all’art. 14, n. 2, del regolamento n.
1493/1999 prima del 15 ottobre.
32 Infatti, il periodo che va dal 10 luglio al 15 ottobre è stato
considerato necessario, a causa degli obblighi procedurali gravanti
sulla Commissione, elencati e descritti da questa all’udienza, al fine
di consentirle di preparare, adottare e pubblicare la decisione che
stabilisce le dotazioni finanziarie definitive prima della fine
dell’esercizio finanziario.
33 Inoltre, va constatato che, contrariamente all’argomentazione della
Repubblica ellenica, un possibile rinvio dell’adozione della decisione
impugnata dopo la fine dell’esercizio finanziario, per tutti gli Stati
membri considerati o per un solo Stato membro, sarebbe in contrasto con
l’effetto utile della normativa di cui trattasi.
34 Infatti, da un lato, ai sensi dell’art. 17, n. 8, del regolamento n.
1227/2000, i riferimenti ad un determinato esercizio finanziario si
intendono fatti ai pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri
tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell’anno successivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la
Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi
effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti, e le spese d’ottobre
sono imputate al mese di ottobre se effettuate dal 1° al 15 ottobre e al
mese di novembre se effettuate dal 16 al 31 ottobre. Peraltro, gli
anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo
del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.
35 Di conseguenza, va constatato che, al fine di consentire agli Stati
membri di effettuare gli ultimi pagamenti, relativi alle spese
dichiarate in forza all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000,
prima della fine dell’esercizio finanziario in corso e di ottenerne il
rimborso dalla Commissione prima della fine dell’esercizio di bilancio,
sulla base delle linee di bilancio disponibili per tale esercizio
finanziario, l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi implica
che la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli
Stati membri per l’esercizio finanziario debba essere adottata prima
della fine di quest’ultimo, vale a dire il 15 ottobre.
36 Pertanto, dal testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000
e dall’effetto utile di tale articolo risulta che il termine da esso
previsto è vincolante.
37 In secondo luogo, tale conclusione non viene rimessa in discussione
dagli argomenti della Repubblica ellenica concernenti l’art. 16, n. 2, e
l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.
38 Innanzitutto, a questo proposito la Repubblica ellenica sostiene che
l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che consente alla
Commissione di diminuire l’importo degli anticipi su base temporanea e
forfettaria qualora le informazioni siano incomplete o qualora il
termine non sia stato rispettato, conferma il carattere meramente
indicativo del termine previsto.
39 Tale argomento non può essere accolto. L’art. 16, n. 2, del
regolamento n. 1227/2000 riguarda le conseguenze derivanti da
un’eventuale trasmissione da parte dello Stato membro interessato alla
Commissione di dati incompleti o da un’eventuale inosservanza, ad opera
dello stesso Stato, del termine previsto per tale trasmissione. Nessun
argomento relativo al carattere vincolante o meno di quest’ultimo
termine può essere ricavato da tale disposizione.
40 Pertanto, non può essere accolto l’argomento della Repubblica
ellenica basato sull’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 al fine
di dimostrare il carattere indicativo del termine del 10 luglio di
ciascun anno.
41 Inoltre, la Repubblica ellenica fa valere che l’art. 17, n. 1, del
regolamento n. 1227/2000 conferma il carattere indicativo del termine
previsto, stabilendo il principio secondo cui la Commissione è tenuta a
finanziare le spese effettivamente sostenute dagli Stati membri, il che
implica la possibilità per gli Stati membri di correggere i loro errori
dopo la data del 10 luglio di ciascun anno.
42 Tuttavia, si deve constatare che l’art. 17, n. 1, del regolamento n.
1227/2000 riguarda il finanziamento delle spese effettivamente sostenute
e liquidate, dichiarate per un determinato esercizio finanziario, e non
soltanto delle spese effettivamente sostenute. È quindi inoperante
l’argomento della Repubblica ellenica basato su un’incompleta citazione
dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.
43 Da quanto precede risulta che, a causa del carattere vincolante di
detto termine, uno Stato membro non ha diritto di esigere dalla
Commissione che siano presi in considerazione dati comunicati dopo la
scadenza di detto termine. Di conseguenza, va respinto il primo motivo.
Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente ad una violazione
del principio di leale cooperazione e ad una violazione dei principi di
buona fede e di buona amministrazione
Argomenti delle parti
44 In primo luogo, la Repubblica ellenica fa valere che l’obbligo di
lealtà, di cui all’art. 10 CE, impone agli Stati membri di adottare
tutte le misure atte a garantire l’efficacia del diritto comunitario e
alle istituzioni comunitarie di cooperare lealmente e costruttivamente
con gli Stati membri.
45 Da un lato, la Repubblica ellenica afferma che la Commissione avrebbe
potuto in ogni momento controllare e verificare i dati comunicati. La
differenza di 214,269 ha fra i dati menzionati nella decisione 2005/716,
che stabilisce indicativamente la ripartizione delle dotazioni e delle
superfici da ristrutturare, e quelli figuranti nella decisione
impugnata, che stabilisce definitivamente tali dotazioni, sarebbe
notevole e ingiustificata, il che avrebbe dovuto far sorgere
interrogativi da parte della Commissione.
46 D’altro lato, la Repubblica ellenica rileva che la Commissione ha
violato il principio di leale cooperazione considerando dati
manifestamente errati, e non i dati corretti che le sono stati
comunicati il 22 settembre 2006, mentre essa disponeva del tempo
necessario per farlo e le modifiche avrebbero richiesto solo poco tempo.
A questo proposito la Repubblica ellenica sostiene che, contrariamente a
quanto affermato dalla Commissione, questa non doveva nella fattispecie
procedere ad una valutazione complessa né esercitare un potere
discrezionale. Inoltre, la decisione che stabilisce le dotazioni
finanziarie definitive avrebbe potuto essere adottata con un leggero
ritardo o riguardare tutti gli Stati membri salvo la Repubblica
ellenica. In mancanza, la Commissione avrebbe potuto adottare una
decisione modificativa in base a elementi nuovi, poiché la rettifica dei
dati concernenti la Repubblica ellenica non avrebbe inciso sui dati
degli altri Stati membri.
47 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che vige un
principio generale e che vi sono disposizioni esplicite di vari
regolamenti secondo i quali una domanda di aiuto o qualsiasi altro
documento possono essere rettificati in qualunque momento dopo la loro
produzione, in caso di errore manifesto. Essa cita, in via
esemplificativa, l’art. 12 del regolamento (CE) della Commissione 11
dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del
sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di
aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio (GU L 327, pag. 11). Detto principio, applicabile agli
agricoltori beneficiari, si applicherebbe imperativamente e, tenuto
conto dei principi di buona fede e di buona amministrazione, ancora di
più nei rapporti fra gli uffici della Commissione e quelli degli Stati
membri.
48 Inoltre, un ragionevole superamento della data del 10 luglio di
ciascun anno, di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000,
sarebbe consentito qualora le informazioni siano presentate prima del 15
ottobre dello stesso anno, data della fine dell’esercizio finanziario, e
si tratti di rettificare dati presentati entro i termini o di produrre
dati 24 giorni prima di detta data. Il fatto che i documenti siano stati
consegnati durante il periodo delle vacanze estive consentirebbe ad uno
Stato membro, entro un termine ragionevole e prima della fine
dell’esercizio finanziario, di correggere gli errori di calcolo
manifesti nei dati informatici comunicati entro il 10 luglio dell’anno
considerato. Peraltro, la Repubblica ellenica rileva che la Commissione
afferma di essere disposta a utilizzare per quanto possibile persino
dati presentati o rettificati dopo il 10 luglio dell’anno considerato.
49 La Commissione contesta gli argomenti addotti dalla Repubblica
ellenica.
Giudizio del Tribunale
50 Occorre esaminare congiuntamente questi due motivi con i quali la
Repubblica ellenica fa valere, in sostanza, che era manifesto il
carattere asseritamente errato dei dati da essa comunicati alla
Commissione prima della scadenza del termine di cui all’art. 16, n. 1,
del regolamento n. 1227/2000 e che, di conseguenza, in forza dei
principi invocati, la Commissione doveva tener conto dei dati
rettificati comunicati dopo la scadenza del detto termine.
51 È assodato, anzitutto, che le autorità greche hanno inviato alla
Commissione, il 10 luglio 2006, a norma dell’art. 16 del regolamento n.
1227/2000, una dichiarazione delle spese effettivamente sostenute e
liquidate al 30 giugno 2006, nonché una dichiarazione delle superfici
totali in questione, che ammontavano a 788,002 ha. È del pari assodato
che le autorità greche hanno inviato alla Commissione, il 22 settembre
2006, dati rettificati concernenti la superficie totale relativa alle
spese effettivamente sostenute al 30 giugno 2006 e che, a causa di tale
correzione, il totale delle superfici considerate era di 1 102,271 ha.
52 Infine, è assodato che la Commissione ha considerato che i dati
rettificati erano stati inviati troppo tardi e che essa ha preso in
esame, nella decisione impugnata, i dati comunicati il 10 luglio 2006,
vale a dire 788,002 ha.
53 In primo luogo, occorre rilevare che, nell’ambito del regime di
ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, al fine di ottenere una
partecipazione alle spese, gli Stati membri inviano e comunicano alla
Commissione, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 e
dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, le loro spese per
l’esercizio finanziario in corso, nonché la superficie totale
considerata.
54 Pertanto, la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle
spese per l’esercizio finanziario in corso, nonché alla superficie
totale considerata, affinché essa fissi le dotazioni finanziarie
definitive agli Stati membri, rientra nella responsabilità di questi
ultimi. Inoltre, la Repubblica ellenica non apporta alcun elemento che
dimostri come la Commissione avrebbe potuto rendersi conto di un errore
nei dati comunicati il 10 luglio 2006.
55 Per di più, nella lettera 16 ottobre 2006 alla Commissione, la
Repubblica ellenica sottolinea, al fine di giustificare il suo errore,
che il programma di riconversione e di ristrutturazione dei vigneti le
crea difficoltà collegate al controllo dei dati. Non si può rimproverare
alla Commissione di non essersi accorta di un errore che la Repubblica
ellenica qualifica evidente e manifesto, allorché quest’ultima lo ha
rilevato essa stessa solamente a settembre, vale a dire oltre due mesi
dopo la trasmissione dei dati iniziali.
56 Infine, l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 considera la
situazione in cui la superficie totale notificata conformemente all’art.
16, n. 1, del detto regolamento è inferiore al numero di ettari indicato
nella dotazione finanziaria indicativa accordata allo Stato membro ai
sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999.
57 Dunque, l’erroneità dei dati comunicati il 10 luglio 2006 dalle
autorità greche non era affatto evidente. Pertanto, l’argomento della
Repubblica ellenica si basa su una premessa di fatto errata.
58 In secondo luogo, come già rilevato supra al punto 43, tenuto conto
del carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del
regolamento n. 1227/2000, uno Stato membro non ha diritto di esigere
dalla Commissione che essa consideri i dati comunicati dopo la scadenza
del detto termine.
59 È vero, come la stessa Commissione ammette, che non è affatto escluso
che essa prenda in esame dati comunicati tardivamente da uno Stato
membro, qualora si tratti di un breve superamento del termine previsto e
qualora sia possibile l’adozione, prima del 15 ottobre, della decisione
che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per
l’esercizio finanziario considerato. Per contro, la Commissione può
rifiutare di prendere in considerazione dati comunicati tardivamente da
uno Stato membro, se ciò può impedire l’adozione, in tempo utile, di
detta decisione. Nella fattispecie la Repubblica ellenica ha comunicato
i dati rettificati soltanto il 22 settembre 2006, vale a dire oltre due
mesi dopo la comunicazione dei dati iniziali asseritamente errati e
soltanto tre settimane prima del termine per l’adozione della decisione,
vale a dire il 15 ottobre 2006. In tali circostanze, la Commissione non
ha violato i principi invocati decidendo di non tenere conto dei dati
rettificati.
60 Di conseguenza, si devono respingere il secondo ed il terzo motivo.
Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di
proporzionalità
Argomenti delle parti
61 In primo luogo, secondo la Repubblica ellenica, l’applicazione
dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che prevede sanzioni
quando le informazioni trasmesse sono incomplete o il «termine» del 10
luglio di ciascun anno non è stato rispettato, e dell’art. 17, n. 4, del
suddetto regolamento, che prevede sanzioni in caso di superamento delle
spese effettive di uno Stato, porta, in violazione del principio ne bis
in idem, a infliggerle due sanzioni per lo stesso atto.
62 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che la sanzione
della perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015 è sproporzionata
rispetto all’errore informatico commesso dalle autorità greche.
63 In terzo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che, contrariamente
alle affermazioni della Commissione, questa non doveva, nella
fattispecie, né procedere ad una valutazione complessa né esercitare un
potere discrezionale.
64 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica
ellenica.
Giudizio del Tribunale
65 In primo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che la Commissione ha
violato il principio di proporzionalità in quanto le ha inflitto una
duplice sanzione, applicando cumulativamente l’art. 16, n. 2, e l’art.
17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, in violazione del principio ne
bis in idem.
66 Orbene, ammesso che le misure previste dall’art. 16, n. 2, e
dall’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 possano essere
qualificate «sanzioni», se dal ‘considerando’ 6 della decisione
impugnata risulta che l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 è
stato applicato alla Repubblica ellenica, dalla decisione impugnata non
risulta che la Commissione le ha applicato l’art. 16, n. 2, di detto
regolamento.
67 Infatti, dal testo di tale disposizione risulta che essa non si
applica quando dati completi sono inviati dallo Stato membro interessato
alla Commissione entro il termine previsto per tale trasmissione, anche
se, in seguito e dopo la scadenza del detto termine, lo Stato membro
considerato invia alla Commissione dati modificati.
68 In secondo luogo, la Repubblica ellenica afferma che la Commissione
ha violato il principio di proporzionalità, poiché la sanzione della
perdita di aiuti di un importo di EUR 1 129 015 sarebbe sproporzionata
rispetto all’errore informatico delle autorità greche.
69 Va rilevato che nella fattispecie, essendo la superficie totale
notificata il 10 luglio 2006 inferiore a quella indicata nella decisione
che stabilisce le dotazioni finanziarie indicative, la Commissione ha
applicato l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000. Come la stessa
Repubblica ellenica osserva, la Commissione non dispone di un potere
discrezionale nell’applicazione di tale articolo, poiché tale
applicazione discende dalla dichiarazione della superficie totale
considerata ai sensi dell’art. 16, n. 1, del detto regolamento.
70 Di conseguenza, da un lato, qualora la Repubblica ellenica sostenga
che è la perdita di aiuti per un importo di EUR 1 129 015 che
costituisce una misura sproporzionata, occorre constatare che la
fissazione dell’importo della dotazione finanziaria definitiva per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia nella
decisione impugnata è l’inevitabile conseguenza del fatto che le
autorità greche hanno comunicato una superficie totale inferiore a
quella indicata nella decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie
indicative assegnate agli Stati membri e un costo per ettaro superiore a
quello della dotazione finanziaria indicativa.
71 D’altro lato, qualora la Repubblica ellenica sostenga che il fatto di
aver preso in considerazione i dati comunicati il 10 luglio 2006
costituisce una misura sproporzionata, con la conseguenza di una perdita
di aiuti per un importo di EUR 1 129 015, si deve rilevare che essa non
ha dimostrato che ciò costituisce una misura sproporzionata in quanto
manifestamente inadeguata.
72 Si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte
dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti
delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e
necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla
normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una
scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno
restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza della Corte 4
ottobre 2007, causa C‑375/05, Geuting, Racc. pag. I‑7983, punto 45 e la
giurisprudenza ivi citata].
73 Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale delle condizioni di
attuazione di un siffatto principio, solo il carattere manifestamente
inidoneo del provvedimento adottato, in relazione allo scopo che la
Commissione intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale
provvedimento (v., in tal senso, cit. sentenza Geuting, punto 46 e la
giurisprudenza ivi citata).
74 Tenuto conto della necessità di adottare la decisione che stabilisce
le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima
della fine dell’esercizio finanziario il 15 ottobre 2006, al fine di
consentire a questi ultimi di procedere ai pagamenti corrispondenti e di
preservare così l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi (v.
supra punti 31‑35), la Commissione ha adottato una misura adeguata
considerando i dati comunicati entro il termine previsto, e non i dati
rettificati comunicati alla Commissione il 22 settembre 2006.
75 Pertanto, la riduzione della dotazione finanziaria definitiva alla
Repubblica ellenica per la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti nella decisione impugnata, ammontante a EUR 1 129 015 rispetto
alle spese dichiarate e risultante da una superficie totale dei vigneti
in Grecia notificata inferiore a quella indicata nella decisione
2005/716, non costituisce una misura sproporzionata.
76 Di conseguenza, si deve respingere il quarto motivo.
Sul quinto motivo, relativo ad una violazione del principio dell’effetto
utile
Argomenti delle parti
77 La Repubblica ellenica sostiene che la Commissione ha violato il
principio dell’effetto utile delle pertinenti disposizioni
regolamentari, vale a dire gli artt. 11, 13 e 14 del regolamento n.
1493/1999 e gli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1227/2000. Il regime di
ristrutturazione e di riconversione dei vigneti costituirebbe una misura
importante per migliorare l’equilibrio del mercato, per stabilizzare e
migliorare qualitativamente il vigneto comunitario e per meglio adattare
l’offerta alla domanda. La riduzione sostanziale degli aiuti accordati
alla Repubblica ellenica a causa di un manifesto errore di raccolta dei
dati nuocerebbe gravemente a tali obiettivi comunitari. Inoltre, la
Commissione non spiegherebbe in quale misura l’accoglimento della
domanda presentata tardivamente dalla Repubblica ellenica porrebbe in
pericolo l’efficace applicazione del sistema di assegnazione degli
stanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
78 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica
ellenica.
Giudizio del Tribunale
79 Si deve rilevare che, come si è già rilevato supra ai punti 31-35, al
fine di preservare l’effetto utile della normativa di cui trattasi, la
fissazione di un termine tassativo si impone per consentire l’adozione
della decisione della Commissione che stabilisce le dotazioni
finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine
dell’esercizio finanziario considerato. Di conseguenza, contrariamente
all’argomentazione della Repubblica ellenica, l’effetto utile di dette
disposizioni non osta all’applicazione di un termine tassativo e al
rifiuto di prendere in considerazione i dati comunicati da uno Stato
membro dopo tale termine, anche se ciò comporta la riduzione degli aiuti
accordati allo Stato membro interessato.
80 Pertanto, non considerando i dati rettificati che sono stati
comunicati dalla Repubblica ellenica dopo la scadenza del termine
tassativo di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, la
Commissione non ha violato il principio dell’effetto utile delle
disposizioni della normativa di cui trattasi.
81 Di conseguenza, va respinto il quinto motivo.
82 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere
integralmente respinto.
Sulle spese
83 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del
Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata
fatta domanda. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente, deve
essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della
Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Vilaras
Prek
Ciucă
Firme
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