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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 10/09/2008, causa T‑370/05



AGRICOLTURA - FEAOG – Sezione "Garanzia" – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Settore vitivinicolo – Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione – Nozione di superficie ammissibile agli aiuti. La decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui non ammette al finanziamento comunitario la somma di euro 13.519.122,05, a titolo di una rettifica imposta alla Repubblica francese riguardante la determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l’esercizio 2001/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 10/09/2008, causa T‑370/05


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 settembre 2008(*)

«FEAOG – Sezione "Garanzia" – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Settore vitivinicolo – Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione – Nozione di superficie ammissibile agli aiuti»



Nella causa T‑370/05,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, successivamente dal sig. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199, pag. 84) nella parte in cui rifiuta il finanziamento comunitario a talune spese a titolo di una rettifica relativa alla determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti con riguardo all’esercizio 2001/2003,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J. D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka (relatore), giudici

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola comune (PAC) è costituita, per quanto attiene alle spese effettuate dal 1°gennaio 2000 in poi, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della PAC (GU L 160, pag. 103).

2 L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 enuncia quanto segue:

«La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità (...)».

3 L’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), dispone quanto segue:

«1. Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.

La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un’eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione d’informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta l’esclusione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70.

Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie».

4 Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1, rettifica GU L 271, pag. 47), prevede in particolare:

«Articolo 11

1. È istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

2. Il regime ha l’obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.

3. Il regime si applica a uno o più dei seguenti casi:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all’obiettivo del regime.

Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

(...)

Articolo 13

1. Possono usufruire di un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione soltanto i piani che sono già stati elaborati e, se necessario, approvati dallo Stato membro. Il sostegno viene erogato nelle forme seguenti:

a) indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti all’esecuzione del piano; e

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. L’indennizzo dei produttori per le perdite di entrate può assumere le forme seguenti:

a) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo fissato non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni del capo I del presente titolo, oppure

b) indennità finanziata dalla Comunità.

3. Il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 50% di tali costi. Tuttavia, nelle regioni classificate come regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il contributo comunitario può giungere al 75 %. Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 4, gli Stati membri non possono in alcun caso partecipare al finanziamento.

(...)

Articolo 15

Le modalità d’applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 75.

Esse possono riguardare in particolare:

a) la dimensione minima dei vigneti interessati,

b) disposizioni che regolano l’esercizio dei diritti di reimpianto in generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale e ai giovani agricoltori nell’ambito dell’applicazione dei programmi,

c) disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale produttivo a seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, e

d) i massimali di sostegno per ettaro».

5 I nn. 1, 2 e 4 dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999, in ordine al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1), prevede segnatamente quanto segue:

«Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono la dimensione minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione e la dimensione minima di superficie vitata risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono:

a) le misure che devono figurare nei piani;

b) le scadenze di esecuzione, che non devono essere superiori a cinque anni;

c) l’esigenza che in tutti i piani siano indicate, per ciascun esercizio finanziario, le misure da eseguire in tale esercizio e la superficie interessata da ciascuna misura;

d) le procedure per il controllo dell’esecuzione delle misure. (...)

4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le norme che disciplinano il campo d’applicazione specifico e i livelli del sostegno erogato. Fatte salve le disposizioni del capo III del titolo II del regolamento (...) n. 1493/1999, tali norme possono prevedere segnatamente il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi. Esse devono prevedere in particolare livelli più elevati di sostegno nei casi in cui i diritti di reimpianto derivanti dall’estirpazione come prevista nel piano siano utilizzati nell’ambito dell’attuazione del piano stesso».

6 L’art. 15 bis del regolamento n. 1227/2000, che è stato introdotto dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2002, n. 1342 (GU L 196, pag. 23), il quale modifica il suddetto regolamento n. 1227/2000, dispone quanto segue:

«1. In deroga all’articolo 15, gli Stati membri possono prevedere che l’aiuto sia corrisposto subordinatamente alla verifica dell’esecuzione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto. Se dalla verifica effettuata risulta che l’insieme delle misure indicate nella domanda di aiuto non è stato realizzata interamente ma che è stato realizzato su oltre l’80% delle superfici entro le scadenze previste, l’aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per l’esecuzione dell’insieme delle misure sulla totalità delle superfici.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell’aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120% dell’aiuto. L’esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell’anticipo costituisce l’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

Se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l’80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all’anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95% nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto, egli rimborsa l’anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

3. Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5%».

Fatti

Metodo applicato dalla Repubblica francese per il calcolo dell’aiuto

7 Con decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199 pag. 84; in prosieguo: la «decisione controversa»), sono state imposte alla Repubblica francese alcune rettifiche finanziarie in quanto la Commissione ha ritenuto che la Repubblica francese avesse incluso superfici non ammissibili nel calcolo dei costi connessi a operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti.

8 Come emerge dal fascicolo di causa e, in particolare, dalla relazione dell’organo di conciliazione nonché dai decreti interministeriali relativi alle condizioni di assegnazione dell’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 (v., Journal officiel de la République française, rispettivamente del 24 maggio 2001 e del 5 aprile 2002), le autorità francesi avevano optato per il pagamento di importi forfettari. Gli aiuti erano versati per ettaro di superficie parcellare ristrutturata (euro per ettaro).

9 Il calcolo dei costi tiene conto delle superfici di viti che includono le capezzagne, vale a dire gli spazi laterali e in fondo ai filari che sono necessari per il passaggio e la virata dei macchinari per la coltura delle viti quali i trattori e i macchinari per la vendemmia.

10 Detto calcolo è stato dunque effettuato sulla base di una descrizione di una particella tipo definita come vigna di un ettaro, di forma rettangolare e in pianura, che comprende le capezzagne necessarie alla manovra dei macchinari agricoli nella misura del 10% della superficie, ovvero 6 metri in fondo ai filari.

11 Al fine di tenere conto delle forme di particelle diverse e di topografie particolari, per la procedura di calcolo delle superfici è stato definito un abaco, ossia una tabella dei margini. Quest’ultimo fissa una percentuale massima ammissibile di superfici non coltivate a vite che, in via di esempio, è del 30% per le particelle la cui superficie coltivate a vite sia inferiore a 35 are e del 5% per le particelle la cui superficie coltivate a vite sia superiore a 15 ettari.

12 I vari costi inerenti all’impianto di vigneti sono stati individuati in voci quali l’acquisto di piante, i trattamenti fitosanitari, la manodopera. Peraltro, nel calcolo dell’importo forfettario sono stati presi in considerazione soltanto i costi sistematici, ossia quelli non occasionali. I dati relativi ai costi sono stati trasmessi dalle camere dell’agricoltura e aggiornati ove necessario.

13 Il livello di indennizzo è stato modulato in funzione di quattro criteri: l’appartenenza ad un raggruppamento di produttori, la qualità di giovane agricoltore, la sottoscrizione di un contratto territoriale di gestione agricola (CTE) e l’origine dei diritti di impianto. Il livello massimo corrisponde ad un impianto realizzato, con diritti derivanti da un’estirpazione sulla coltivazione intervenuta posteriormente al 31 luglio 2000, da un giovane agricoltore appartenente ad un raggruppamento di produttori e firmatario di un CTE.

14 Al fine di garantire che, conformemente all’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1493/1999, l’aiuto non superi il 50% dei costi di ristrutturazione, i tassi forfettari sono stati fissati assicurandosi che il livello di aiuto più elevato applicato non superasse il 50% del costo meno elevato di un impianto.

Procedimento che ha condotto alla decisione controversa

15 Dal 23 al 27 settembre 2002, i servizi della Commissione hanno proceduto, in Francia, ad un’indagine riguardante il sistema di assegnazione dell’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti.

16 In seguito a tale indagine, il 10 febbraio 2003, la Commissione ha inviato alle autorità francesi una comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.

17 Il 20 maggio 2003, le autorità francesi hanno risposto a tale comunicazione.

18 Il 30 settembre 2003, la Commissione ha organizzato una riunione bilaterale con le autorità francesi.

19 In seguito a tale riunione, il 22 luglio 2004, la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi una comunicazione formale a norma dell’art. 8 del regolamento n. 1663/95, nella quale essa confermava la sua posizione secondo cui, per gli esercizi 2001 e seguenti, la concessione di aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione del vigneto non era stata effettuata nel rispetto delle norme comunitarie. La Commissione faceva riferimento, in particolare, ai risultati del controllo effettuato, a sua richiesta, su un campione aleatorio di 50 pratiche che hanno formato oggetto di un pagamento a titolo dell’esercizio 2001, il quale ha evidenziato che la superficie dove realmente insistono ceppi di vite rappresentava mediamente soltanto il 90% della superficie riconosciuta ammissibile agli aiuti. I servizi della Commissione hanno dunque ritenuto che la differenza di superficie del 10% corrispondesse alla parte non ammissibile delle spese sostenute per la ristrutturazione del vigneto. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che una rettifica finanziaria del 10% doveva essere applicata relativamente alle spese dichiarate durante il periodo oggetto di detto controllo comunitario.

20 In data 4 ottobre 2004, le autorità francesi hanno adito l’organo di conciliazione, il quale si è riunito il 2 marzo 2005 e ha consegnato la sua relazione il 21 marzo 2005. L’organo di conciliazione ha concluso che era possibile, soprattutto in caso di viti piccole, che l’aiuto fosse stato erogato a superfici che non avevano sostenuto spese di ristrutturazione. Esso ha inoltre constatato che, nel termine a lui assegnato, non era possibile conciliare le posizioni delle due parti.

21 In seguito alla riunione dell’organo di conciliazione, ma in modo troppo tardivo perché l’organo di conciliazione potesse tener conto di tale informazione, le autorità francesi hanno comunicato l’informazione supplementare riguardante l’asserito rischio di superamento della soglia del finanziamento comunitario. Tale informazione verteva, in particolare, sui risultati di calcoli che dimostravano che, anche partendo da un’ipotesi estrema secondo il sistema di aiuti francese, l’importo massimo di superamento dei costi riguardanti l’insieme del territorio francese sarebbe di euro 2 294 e, per la campagna viticola 2000/2001, il livello medio di sostegno sarebbe di euro 4 751 per ettaro, ovvero un importo ben inferiore a euro 7 716 per ettaro, poiché quest’ultima somma corrisponde al 50% del costo di un’operazione di ristrutturazione. Per le campagne viticole 2001 e 2002, gli importi sarebbero rispettivamente di euro 6 197 per ettaro e di euro 8 371 per ettaro.

22 Il 4 maggio 2005, la Commissione ha indirizzato alle autorità francesi una lettera in cui esponeva la sua posizione definitiva.

23 Il 20 luglio 2005, la Commissione ha adottato la decisione controversa, imponendo segnatamente alla Repubblica francese una rettifica puntuale del 10% per la parte relativa alla superficie ristrutturata o riconvertita.

Procedimento e conclusioni delle parti

24 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2005, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso.

25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

26 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 14 maggio 2008.

27 La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione controversa nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario la somma di euro 13 519 122,05 a titolo di una rettifica riguardante la determinazione delle superfici ammissibili all’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l’esercizio 2001/2003;

– condannare la Commissione alle spese.

28 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso come infondato;

– condannare la Repubblica francese alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

29 La Repubblica francese invoca due motivi vertenti, il primo, sulla violazione del regolamento n. 1258/1999 e, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

30 Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla violazione del regolamento n. 1258/1999, la Repubblica francese afferma che la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario spese che tuttavia erano state effettuate nel rispetto delle norme comunitarie e che, ad ogni modo, tali spese non avevano causato alcun danno al bilancio comunitario. Per tale motivo la Commissione avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999.

31 All’udienza e in linea con quanto riscontrato dall’organo di conciliazione, la Commissione ha rilevato che la questione principale che si poneva nel caso di specie riguardava il metodo di calcolo applicato dalla Repubblica francese, poiché i danni rischiati dal bilancio comunitario si limitano a uno o due casi puntuali che potevano comportare il superamento del margine di finanziamento comunitario.

Sull’affermazione secondo cui le spese sono state eseguite nel rispetto delle norme comunitarie.

32 La Repubblica francese rileva che secondo la giurisprudenza constante della Corte in materia di liquidazione dei conti degli Stati membri a titolo di spese finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», se spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di una violazione delle norme comunitarie.

33 La Repubblica francese considera che la definizione di superficie ammissibile agli aiuti, su cui fa leva la Commissione e secondo cui la superficie da prendere in considerazione per il finanziamento comunitario è la superficie dove insistono ceppi di vite, non possa essere ricavata dalla normativa comunitaria. Ciò posto, l’unico obbligo incombente allo Stato membro sarebbe quello di garantire che il contributo comunitario al finanziamento dei costi di ristrutturazione e di riconversione non ecceda il 50% di tali costi.

34 La Repubblica francese sostiene che l’art. 13, n. 4, del regolamento n. 1227/2000 autorizza gli Stati membri a prevedere il pagamento di importi forfettari. Inoltre, la normativa comunitaria non preciserebbe le modalità di calcolo di tali importi più di quanto definirebbe la nozione di superficie ammissibile agli aiuti. Spetterebbe dunque agli Stati membri fissare tali definizioni, con la sola riserva che l’aiuto alla ricostruzione e alla riconversione dei vigneti non superi il 50% di detti costi. La Repubblica francese ritiene di avere definito la nozione di superficie ammissibile agli aiuti in modo coerente con l’insieme delle disposizioni che disciplinano l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

35 La Repubblica francese contesta l’affermazione della Commissione secondo cui essa avrebbe ridotto l’importo dell’aiuto forfettario e compensato tale riduzione con la concessione dell’aiuto ad una superficie non ammissibile agli aiuti, tenendo illecitamente conto delle capezzagne, mentre sarebbero ammissibili agli aiuti unicamente i ceppi di vite. Essa sostiene parimenti che il sistema di finanziamento non mira neppure a stabilire una qualsivoglia compensazione tra beneficiari. Essa avrebbe, al contrario, calcolato l’importo forfettario sulla base di costi reali, da essa applicati a superfici che considerava ammissibili agli aiuti con riguardo al complesso delle disposizioni applicabili all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

36 Per quanto attiene alle considerazioni pratiche, la Repubblica francese rileva che tra le varie voci di spesa di un’operazione di impianto, solamente la fornitura di piante di viti dipende esclusivamente dalla superficie detentrice di viti. Le altre voci, quali la preparazione del suolo che implica il drenaggio e lo sterramento, riguardavano altresì le capezzagne.

37 Essa aggiunge che la mobilizzazione di mezzi tecnici ed umani, e dunque i costi globali, riportati all’ettaro, aumenta man mano che diminuisce la superficie e che la proporzione di capezzagne è tanto più grande quanto più piccola è la superficie.

38 La Repubblica francese rileva parimenti che se, a titolo di ristrutturazione dei vigneti, fossa presa in considerazione solo la superficie detentrice di ceppi di vite, i viticoltori sarebbero tentati di ridurre al massimo la superficie non detentrice aggiungendo ceppi di vite, il che avrebbe come conseguenza un incremento del potenziale produttivo.

39 Peraltro, la mancata considerazione delle capezzagne per la concessione dell’aiuto non si tradurrebbe necessariamente in una diminuzione delle spese. In effetti, l’importo forfettario dell’aiuto, che viene calcolato in relazione ai costi di ristrutturazione di una particella di un ettaro, capezzagne incluse, sarebbe d’ora in avanti stanziato ad una superficie più piccola. La diminuzione della superficie indennizzata sarebbe quindi compensata con l’aumento del livello di indennizzo.

40 Contrariamente a quanto sosterebbe la Commissione, benché l’aiuto alla ristrutturazione assuma la forma di una partecipazione ai costi di ristrutturazione, non sarebbe possibile dissociarlo dalla nozione di «superficie di viti con diritti di impianto». Infatti, dalle disposizioni di cui agli artt. 15 del regolamento n. 1493/1999 e 13 del regolamento n. 1227/2000 risulterebbe che compete agli Stati membri stabilire le dimensioni di una superficie minima che possa usufruire di un aiuto alla ricostruzione e alla riconversione. L’art. 15 bis del regolamento n. 1227/2000 definirebbe le conseguenze finanziarie derivanti dall’esecuzione parziale delle misure indicate nella domanda di aiuto, stabilendo una soglia di lavori realizzati su oltre l’80% del territorio per esecuzione dei pagamenti.

41 Del pari, sussisterebbe chiaramente un nesso tra il regime di aiuti e lo schedario viticolo. Tanto per lo schedario quanto per l’assegnazione dell’aiuto alla riconversione e alla ristrutturazione dei vigneti si sarebbe tenuto conto della superficie coltivata. Per quanto riguarda l’istituzione dello schedario, la particella di vite sarebbe definita dall’art. 2, lett. f), del regolamento (CEE) della Commissione 3 marzo 1987, n. 649, recante modalità d’applicazione per l’istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario (GU L 62, pag. 10), come «un tratto continuo di terreno delimitato come da catasto fondiario».

42 Secondo la Repubblica francese, da quanto precede emerge che la Commissione ha erroneamente escluso dal finanziamento comunitario la somma di euro 13 519 122,05, poiché tale somma corrisponde a spese effettuate conformemente alle norme comunitarie.

43 La Commissione replica che la determinazione dell’importo dell’aiuto risponde a criteri autonomi diversi dai criteri per l’ammissibilità delle superfici a detti aiuti. Essa ritiene che non è perché le autorità francesi hanno diminuito l’importo dell’aiuto forfettario che esse potevano aumentare nella stessa proporzione le superfici ammissibili, giacché queste due fasi del procedimento rispondono a criteri ben specifici e a norme «ben distinte». Per corroborare tale affermazione, la Commissione fa riferimento, per analogia, alla distinzione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione nell’ambito degli appalti pubblici (sentenza della Corte 19 giugno 2003, causa C‑315/01, GAT, Racc. pag. I‑6351).

44 Sul piano pratico la Commissione ricorda che, in taluni casi, l’aiuto è stato concesso per la totalità della superficie rivendicata dal produttore, allorché la superficie effettivamente detentrice di viti rappresentava solo il 70% di detta superficie. Si tratterebbe molto chiaramente di una «sovracompensazione» che andrebbe ben oltre quanto affermato dalle autorità francesi.

45 La Commissione contesta parimenti l’equiparazione dei diritti di impianto al regime di ristrutturazione e di riconversione e, di conseguenza, la contabilizzazione secondo lo stesso metodo delle superfici beneficiarie dei diritti di impianto e delle superfici beneficiarie dell’aiuto. A tal riguardo, essa fa riferimento all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1493/1999, il quale disporrebbe che il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione assume la forma di una partecipazione ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione, allorché l’aiuto espresso in diritti di reimpianto farebbe riferimento ad una superficie.

46 Lo stesso varrebbe per quanto riguarda l’equiparazione dello schedario viticolo informatizzato a tale regime, tanto più che in forza dell’art. 2, lett. f), del regolamento n. 649/87, la particella sarebbe definita come un tratto continuo di terreno delimitato come da catasto fondiario, incluse quindi le capezzagne. La Commissione fa riferimento all’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2000, n. 2729, recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 16), il quale prevedrebbe, in particolare, che l’abbandono definitivo nonché le misure di ristrutturazione e di riconversione che fruiscono di una partecipazione finanziaria della Comunità formano oggetto di una verifica sistematica sul posto. Secondo la Commissione tale disposizione ha introdotto una distinzione formale ed esplicita tra gli aspetti generali del potenziale produttivo e le misure specifiche relative all’abbandono e alla ristrutturazione e alla riconversione. Per queste ultime, per le quali esisterebbe una partecipazione finanziaria comunitaria, la verifica sistematica in loco sarebbe obbligatoria. Orbene, tale verifica verterebbe su due elementi sostanziali del regime, ossia la misurazione delle superfici e l’effettività delle azioni che usufruiscono di una partecipazione finanziaria.

47 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica francese relativo ai rischi di aumento delle quantità effettivamente raccolte, la Commissione indica che la legislazione comunitaria impone agli Stati membri di assicurare che non vi sia un aumento globale del potenziale produttivo. La Commissione respinge altresì l’argomento della Repubblica francese inerente al rischio di aumento delle spese facendo valere che essa adotta ogni anno una decisione recante determinazione delle dotazioni finanziarie indicative agli Stati membri e che tale attribuzione iniziale limita il rimborso da parte del FEAOG.

Sull’affermazione secondo cui il metodo di calcolo adottato dalle autorità francesi non arreca danno al bilancio comunitario

48 La Repubblica francese ritiene che la Commissione non abbia presentato indizi seri che dimostrino che il metodo applicato in Francia poteva causare un danno al bilancio comunitario. La Repubblica francese contesta l’affermazione della Commissione, contenuta nella nota del 17 febbraio 2005 presentata all’organo di conciliazione, secondo cui, in un caso, l’aiuto versato avrebbe raggiunto il 51,6% e il superamento sarebbe dunque stato pari all’1,6%.

49 La Repubblica francese fa notare che, affinché l’aiuto non possa in alcun caso superare il 50% dei costi di ristrutturazione e di riconversione, i tassi forfettari sono stati fissati assicurandosi che il livello dell’aiuto più elevato adottato non superi il 50% del costo meno elevato di un impianto. Pertanto, poiché per la campagna viticola 2000/2001, il costo meno elevato riscontrato per la ricostruzione e la riconversione era di euro 15 432, il massimale da non superare sarebbe ammontato a euro 7 716 e il livello di indennizzo massimo sarebbe stato fissato a euro 7 170. Poiché per la campagna 2001/2002, il costo meno elevato riscontrato era di euro 16 743, il massimale da non superare sarebbe ammontato a euro 8 371 e l’importo massimo d’indennizzo sarebbe stato fissato a euro 8 000. Di conseguenza, a causa del carattere forfettario dell’aiuto, la grande maggioranza dei viticoltori che procedono ad un’operazione di ristrutturazione o di riconversione del loro vigneto avrebbe percepito aiuti che non hanno raggiunto il 50% dei costi sostenuti.

50 La Repubblica francese aggiunge che, pur partendo dall’ipotesi estrema del livello massimo di euro 7 170 per ettaro, paragonandolo al costo di impianto del Languedoc‑Roussillon, il quale ha il costo di impianto più basso di tutte le regioni francesi, e per una particella inferiore a 80 are le cui capezzagne sarebbero pari al 25%, il rischio di superamento del massimale del 50% dei costi di ristrutturazione può essere stimato mediamente al 3,2% e riguarda soltanto 10 ettari per la totalità del territorio francese. Conseguentemente, il superamento massimo dei costi per l’insieme di detto territorio sarebbe il risultato della formula che segue: 10 ettari x 0,032 x euro 7 170 per ettaro = euro 2 294.

51 Secondo la Repubblica francese tale modesto importo deve essere relativizzato in relazione agli aiuti inferiori al 50% che hanno potuto essere corrisposti in diverse situazioni. Di conseguenza, essa considera che anche qualora questa ipotesi estrema, accreditata dalla Commissione, dovesse essere presa in considerazione, le conseguenze finanziarie sul bilancio comunitario sono, comunque sia, inesistenti.

52 La Commissione ribatte che è del tutto indifferente che l’ammontare dell’indennizzo massimo sia stato fissato al di sotto del costo meno elevato di un impianto. A suo avviso, non è perché le autorità francesi hanno minimizzato l’importo dell’aiuto forfettario che esse potevano successivamente finanziare superfici non ammissibili. A sostegno dei suoi argomenti, essa invoca la sentenza del Tribunale 25 luglio 2006, causa T‑221/04, Belgio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), facendo valere che in tale pronuncia è stato statuito che qualsiasi versamento irregolare di un aiuto comportava un percepimento indebito e dunque un pregiudizio per il FEAOG.

53 La Commissione rileva che l’esempio da essa addotto, il quale dimostra che per una particella il livello di sovvenzione era stato del 51,6%, era utilizzato soltanto a titolo illustrativo e che, in nessun caso, le autorità francesi potevano, sulla base di tale esempio, giustificare il fatto che non sussisteva un danno per il bilancio comunitario. Pertanto, la Commissione considera che il calcolo del danno indicato nel ricorso, che si fonda su un superamento del 1,6%, non può essere preso in considerazione.

54 La Commissione evidenzia che, per contro, in base al campione di 50 pratiche in cui ogni particella ristrutturata è stata nuovamente misurata dalle autorità francesi su sua richiesta, è stato constatato che all’incirca il 10% delle superfici non ammissibili hanno usufruito dell’aiuto. Sarebbe incontestabile che ciò abbia causato un danno al bilancio comunitario.

Giudizio del Tribunale

– Sulla nozione di superficie ammissibile agli aiuti

55 Occorre rilevare che la legislazione comunitaria, ossia più particolarmente l’art. 13 del regolamento n. 1227/2000, prevede espressamente che rientra nella competenza degli Stati membri adottare le norme che disciplinano il campo di applicazione specifico e i livelli del sostegno erogato, segnatamente quelle che prevedono il pagamento di importi forfettari, i livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi.

56 Dalla descrizione del metodo adottato dalle autorità francesi per il calcolo dell’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione (v. punti 8‑15 di cui sopra) si evince che queste ultime hanno istituito un sistema che risponde perfettamente ai criteri legislativi summenzionati. Inoltre, occorre rilevare che la legislazione comunitaria non definisce la nozione di «superficie ammissibile agli aiuti», cosa che la Commissione non contesta.

57 Di conseguenza, non sussiste alcun fondamento normativo per vietare alla Repubblica francese di includere le capezzagne nelle superfici di riferimento al fine di determinare i pagamenti. Contrariamente a quanto fa valere in sostanza la Commissione, l’art. 13, n. 1, lett. b) del regolamento n. 1493/1999, non disciplina in alcun modo tale questione.

58 Rimane dunque da esaminare se, così facendo, il sistema francese abbia effettivamente creato un rischio di danno per il bilancio comunitario.

– Sul rischio di superamento della soglia di finanziamento comunitario

59 A titolo preliminare, per quanto riguarda il riferimento fatto dalla Commissione alla citata sentenza Belgio/Commissione (punto 86) nella quale è stato statuito che ogni versamento irregolare di un aiuto comportava un pagamento in eccesso, e dunque un pregiudizio a titolo del FEAOG, occorre rilevare che non essendo il sistema di concessione di aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione di vigneti, istituito in Francia, contrario alla legislazione comunitaria conformemente a quanto messo in rilevo ai punti 56 e 57 di cui sopra, la soluzione adottata in tale causa non si applica al caso di specie.

60 Del pari, per quanto riguarda i risultati del controllo del campione aleatorio di 50 pratiche che hanno formato oggetto di un pagamento a titolo dell’esercizio finanziario 2001, che dimostravano che la superficie ammissibile agli aiuti comprensiva dello spazio di piantagione, vale a dire di una larghezza equivalente alla metà della distanza tra i ceppi di vite, rappresenta mediamente soltanto il 90% della superficie ammissibile, va precisato che, come sopra constatato, la legislazione comunitaria non esige che gli Stati membri escludano le capezzagne dalle superfici di riferimento al fine di determinare i pagamenti. L’argomento della Commissione inerente ai risultati del controllo effettuato al fine di accertare un superamento della soglia di superamento del finanziamento comunitario non è dunque, di per sé, pertinente.

61 Da quanto precede risulta che, essendo esclusa una presunzione automatica di’illegittimità delle spese effettuate nell’ambito del sistema di pagamento francese, occorre valutare il rischio effettivo di superamento della soglia di finanziamento comunitario corso dal FEAOG.

62 All’udienza la Commissione ha principalmente sostenuto che la legislazione comunitaria prevede il finanziamento dei costi in modo tale che le capezzagne, le quali non danno luogo a spese di ristrutturazione e di riconversione, non siano ammissibili al finanziamento comunitario.

63 Per quanto riguarda questo argomento, va fatto notare che dal fascicolo di causa non risulta che le parti abbiano esaminato nei dettagli la questione se le capezzagne potevano effettivamente generare determinati costi indennizzabili da parte dei fondi comunitari nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione.

64 In aggiunta, nella comunicazione del 10 febbraio 2003, inviata alle autorità francesi ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 (v. punto 17 di cui sopra), la Commissione ha rilevato che «[l]’analisi dei costi necessari alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti dimostra che l’aiuto forfettario erogato è principalmente legato alla superficie effettivamente detentrice di ceppi di vite». La medesima constatazione si rinviene nella lettera della Commissione 22 luglio 2004, che costituisce la comunicazione formale ai sensi degli artt. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 e 1, n. 1, lett. a), della decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45).

65 Dalle due lettere sopra citate emerge quindi che, adottando la decisione controversa, la Commissione non abbia escluso che le capezzagne possano, in effetti, generare spese nell’ambito dell’esercizio di ristrutturazione e di riconversione.

66 Sebbene la Commissione durante l’udienza abbia difeso una posizione diversa, negando che le capezzagne possano generare spese ammissibili all’aiuto in questione, non può escludersi che i costi inerenti alla preparazione del suolo, tra cui il drenaggio e lo sterramento, ai quali fa riferimento la Repubblica francese, si riferiscano ugualmente alle capezzagne. Tali lavori, e pertanto i costi che implicano, possono essere legati alle azioni coperte dal regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1493/1999.

67 Poiché la Commissione ha contestato l’esistenza di spese connesse alle capezzagne soltanto in fase di’ udienza, non si può accusare la Repubblica francese di non aver presentato prove dettagliate che permettano di dimostrare il contrario. Tenuto conto del fatto che non può essere escluso che le capezzagne possano generare spese ammissibili all’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione, tale argomento della Commissione deve quindi essere respinto.

68 Peraltro, sul piano pratico, è poco probabile che il singolo viticoltore gestisca il suo vigneto in relazione alle varie funzioni delle varie particelle. È assai più probabile che l’importo lordo dei costi sostenuti dal viticoltore sia diviso per il numero di ettari di sua proprietà. La Repubblica francese ha rilevato dunque a giusto titolo che l’esclusione delle capezzagne per la concessione dell’aiuto non si traduce necessariamente in una diminuzione delle spese. Infatti, l’importo forfettario dell’aiuto, calcolato in riferimento ai costi di ristrutturazione di una particella di un ettaro, capezzagne incluse, sarebbe d’ora in avanti stanziato ad una superficie più piccola. La diminuzione della superficie indennizzata sarebbe quindi compensata dall’aumento del livello d’indennizzo.

69 Di conseguenza, propugnando una stretta distinzione tra le varie superfici del vigneto, la Commissione mira a creare un concetto artificiale ed inutile, che inoltre non discende dalla legislazione comunitaria applicabile.

70 Peraltro, quanto alla questione se il sistema di pagamento francese presenti le garanzie necessarie per assicurare che la soglia del finanziamento comunitario non venga superata, occorre rilevare quanto segue.

71 In primo luogo, dal fascicolo di causa emerge che le spese prese in considerazione dalla Repubblica francese per stabilire gli importi da versare ai viticoltori siano ben effettive, essendo i rispettivi dati raccolti da organizzazioni regionali agricole.

72 In secondo luogo, la Repubblica francese ha adottato due misure al fine di garantire che la partecipazione della Comunità al finanziamento dei costi di ristrutturazione e di riconversione non superi il 50% di tali costi, ovvero che nel calcolo dell’importo forfettario siano presi in considerazione solo i costi sistematici, escludendo dunque tutti i costi occasionali sostenuti dai viticoltori, e che i tassi forfettari siano fissati assicurandosi che il livello di aiuto più elevato applicato non superi il 50% del costo meno elevato di un impianto.

73 Va rilevato che adottando il metodo del pagamento forfettario, l’esistenza di un certo divario tra le spese effettive e l’aiuto erogato sia inevitabile. Le capezzagne non dipendono dalle dimensioni della particella, bensì dalla sua forma e dai vincoli inerenti alle colture e al passaggio dei macchinari agricoli. Ne consegue che più piccola è la particella, più elevata è la percentuale di superficie non detentrice di ceppi di vite. È possibile che il proprietario di un piccolo vigneto di forma irregolare riceva un importo proporzionalmente più elevato rispetto ad un proprietario di un grande vigneto di forma rettangolare ed in pianura, comprensivo di capezzagne che rappresentano il 5% o meno della sua superficie. Ciò nondimeno, il regolamento n. 1493/1999 riconosce espressamente la legittimità dei pagamenti forfettari, che implicano necessariamente una certa approssimazione delle indennità versate ai vari viticoltori di cui ciascuno si trova in una situazione diversa. Detta imprecisione, inevitabile nell’ambito dei calcoli di importi forfettari, in sé, non può essere interpretata come fonte di un pregiudizio al bilancio comunitario.

74 Per quanto riguarda il rischio di superamento della soglia di finanziamento comunitario, la Repubblica francese ha sottoposto un’informazione esaustiva che riguarda due aspetti rilevanti per la presente causa.

75 In primo luogo, le autorità francesi avevano informato l’organo di conciliazione che, per la campagna viticola 2000/2001, i livelli di aiuto per le operazioni di ristrutturazione e di riconversione variavano da euro 1 680 per ettaro a euro 7 170 per ettaro in funzione dei criteri applicabili al richiedente e all’origine dei diritti di impianto fatti valere. Il livello medio era di euro 4 751 per ettaro, ossia un importo notevolmente inferiore a euro 7 716 per ettaro (importo corrispondente al 50% del costo di un’operazione di ristrutturazione stimata a euro 15 432 per ettaro). Per quanto riguarda la campagna viticola 2001/2002, i livelli di aiuto variavano da euro 2 170 a euro 8000 per ettaro e il livello medio ammontava a euro 6 197 per ettaro, ovvero un importo inferiore a euro 8 371 per ettaro (importo corrispondente al 50% del costo di un’operazione di ristrutturazione stimata a euro 16 743 per ettaro). Di conseguenza, secondo i dati presentati dalla Repubblica francese, l’importo medio dell’aiuto erogato è ben inferiore al livello massimo del 50% previsto dal regolamento n. 1493/1999.

76 In secondo luogo, le autorità francesi hanno dimostrato che, in un caso teorico di applicazione di parametri quasi estremi, vale a dire del livello massimo di aiuto erogato per la campagna 2000/2001, paragonato al costo di impianto più basso della regione francese del Languedoc‑Roussillon e per una particella inferiore a 80 are in cui le capezzagne rappresenterebbero il 25% della sua superficie, il rischio di superamento massimo dei costi sarebbe eccessivamente debole e corrisponderebbe ad un importo di euro 2 294 per tutto il territorio francese.

77 Per quanto riguarda le obiezioni della Commissione in ordine all’ammissibilità di tale argomento (v. punto 53 di cui sopra), va constatato che la Repubblica francese ha trasmesso l’informazione di cui trattasi in risposta ad un calcolo presentato come esempio dalla Commissione in una nota indirizzata all’organo di conciliazione. Inoltre, tenuto conto del fatto che i parametri quasi estremi che caratterizzano il sistema di pagamento francese sono stati impiegati per effettuare tale calcolo, l’esempio così fornito dalle parti è sufficientemente rivelatore per essere preso in considerazione.

78 Ad abundantiam, va rilevato che sebbene tale informazione sia stata comunicata in ritardo all’organo di conciliazione, la Commissione era in suo possesso al momento dell’adozione della decisione controversa. Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 1 della decisione 94/442, «la posizione assunta dall’organo lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione». Pertanto, la Commissione era in grado di prendere in considerazione detta informazione.

79 Va notato inoltre che la Commissione stessa ammette che il superamento della soglia di finanziamento comunitario, qualora abbia avuto luogo, riguarderebbe soltanto uno o due casi specifici.

80 Infine, poiché è già stato sufficientemente dimostrato di diritto che il sistema francese è conforme agli artt. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1493/1999 nonché 13 del regolamento n. 1227/2000, gli argomento sollevati dalle parti in merito all’asserita equiparazione dei diritti di impianto al regime di ristrutturazione e di riconversione non sono rilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia.

81 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare che il sistema francese di concessione degli aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è conforme alla legislazione comunitaria e che non sussiste un rischio reale di superamento della soglia del finanziamento comunitario ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1493/1999.

82 Di conseguenza, escludendo dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite conformemente alle norme comunitarie, la Commissione ha violato le disposizioni di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999.

83 Il presente motivo deve dunque essere accolto.

84 Ne consegue che la decisione controversa deve essere annullata senza che sia necessario esaminare il secondo motivo.

Sulle spese

85 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica francese ne ha fatto domanda, la Commissione rimasta soccombente, va condannata alla spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui non ammette al finanziamento comunitario la somma di euro 13 519 122,05, a titolo di una rettifica imposta alla Repubblica francese riguardante la determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l’esercizio 2001/2003.

2) La Commissione è condannata alle spese.

Czúcz


Cooke


Labucka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2008.

Il cancelliere


Il presidente

E. Coulon


O. Czúcz


 


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