AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 10/09/2008, causa T‑370/05
AGRICOLTURA - FEAOG – Sezione "Garanzia" – Spese escluse dal
finanziamento comunitario – Settore vitivinicolo – Aiuto alla
ristrutturazione e alla riconversione – Nozione di superficie ammissibile
agli aiuti. La decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE
che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati
membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui non ammette al
finanziamento comunitario la somma di euro 13.519.122,05, a titolo di una
rettifica imposta alla Repubblica francese riguardante la determinazione
delle superfici ammissibili agli aiuti alla ristrutturazione e alla
riconversione dei vigneti per l’esercizio 2001/2003. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 10/09/2008, causa T‑370/05
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 settembre 2008(*)
«FEAOG – Sezione "Garanzia" – Spese escluse dal finanziamento
comunitario – Settore vitivinicolo – Aiuto alla ristrutturazione e alla
riconversione – Nozione di superficie ammissibile agli aiuti»
Nella causa T‑370/05,
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dal sig. G. de Bergues e
dalla sig.ra A. Colomb, successivamente dal sig. de Bergues e dalla
sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in
qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della
Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento
comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione
«garanzia» (GU L 199, pag. 84) nella parte in cui rifiuta il
finanziamento comunitario a talune spese a titolo di una rettifica
relativa alla determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla
ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti con riguardo
all’esercizio 2001/2003,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J. D. Cooke e dalla sig.ra I.
Labucka (relatore), giudici
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14
maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola
comune (PAC) è costituita, per quanto attiene alle spese effettuate dal
1°gennaio 2000 in poi, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio
1999, n. 1258, relativo al finanziamento della PAC (GU L 160, pag. 103).
2 L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 enuncia quanto segue:
«La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento
comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese
non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i
risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato
membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in
base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la
soluzione da individuare.
In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una
procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di
quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla
Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del
finanziamento.
La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in
particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione
tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché
del danno finanziario causato alla Comunità (...)».
3 L’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995,
n. 1663, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n.
729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del
FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), dispone quanto segue:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono
effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica
allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i
provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle
norme stesse.
La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro
risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare
la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una
proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della
Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si
adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché
sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario
arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo
un’eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato
membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione
d’informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la
convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di
tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni
allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della
Commissione. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente
paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta
l’esclusione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 729/70.
Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei
provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme
comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione
adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’articolo
5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 per
escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le
spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie».
4 Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1,
rettifica GU L 271, pag. 47), prevede in particolare:
«Articolo 11
1. È istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti.
2. Il regime ha l’obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del
mercato.
3. Il regime si applica a uno o più dei seguenti casi:
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti
all’obiettivo del regime.
Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al
termine del loro ciclo di vita naturale.
(...)
Articolo 13
1. Possono usufruire di un sostegno alla ristrutturazione e alla
riconversione soltanto i piani che sono già stati elaborati e, se
necessario, approvati dallo Stato membro. Il sostegno viene erogato
nelle forme seguenti:
a) indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti
all’esecuzione del piano; e
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. L’indennizzo dei produttori per le perdite di entrate può assumere le
forme seguenti:
a) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un
periodo fissato non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni
del capo I del presente titolo, oppure
b) indennità finanziata dalla Comunità.
3. Il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e
alla riconversione non può superare il 50% di tali costi. Tuttavia,
nelle regioni classificate come regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali, il contributo comunitario
può giungere al 75 %. Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 4, gli Stati
membri non possono in alcun caso partecipare al finanziamento.
(...)
Articolo 15
Le modalità d’applicazione del presente capo sono adottate secondo la
procedura di cui all’articolo 75.
Esse possono riguardare in particolare:
a) la dimensione minima dei vigneti interessati,
b) disposizioni che regolano l’esercizio dei diritti di reimpianto in
generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani
di miglioramento materiale e ai giovani agricoltori nell’ambito
dell’applicazione dei programmi,
c) disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale
produttivo a seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente
capo, e
d) i massimali di sostegno per ettaro».
5 I nn. 1, 2 e 4 dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 31
maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento n. 1493/1999, in ordine al potenziale produttivo (GU L 143,
pag. 1), prevede segnatamente quanto segue:
«Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono la dimensione
minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno per la
ristrutturazione e la riconversione e la dimensione minima di superficie
vitata risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono:
a) le misure che devono figurare nei piani;
b) le scadenze di esecuzione, che non devono essere superiori a cinque
anni;
c) l’esigenza che in tutti i piani siano indicate, per ciascun esercizio
finanziario, le misure da eseguire in tale esercizio e la superficie
interessata da ciascuna misura;
d) le procedure per il controllo dell’esecuzione delle misure. (...)
4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le norme che
disciplinano il campo d’applicazione specifico e i livelli del sostegno
erogato. Fatte salve le disposizioni del capo III del titolo II del
regolamento (...) n. 1493/1999, tali norme possono prevedere
segnatamente il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di
sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri
obiettivi. Esse devono prevedere in particolare livelli più elevati di
sostegno nei casi in cui i diritti di reimpianto derivanti
dall’estirpazione come prevista nel piano siano utilizzati nell’ambito
dell’attuazione del piano stesso».
6 L’art. 15 bis del regolamento n. 1227/2000, che è stato introdotto dal
regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2002, n. 1342 (GU L 196,
pag. 23), il quale modifica il suddetto regolamento n. 1227/2000,
dispone quanto segue:
«1. In deroga all’articolo 15, gli Stati membri possono prevedere che
l’aiuto sia corrisposto subordinatamente alla verifica dell’esecuzione
di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto. Se dalla verifica
effettuata risulta che l’insieme delle misure indicate nella domanda di
aiuto non è stato realizzata interamente ma che è stato realizzato su
oltre l’80% delle superfici entro le scadenze previste, l’aiuto è
versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno
supplementare che sarebbe stato accordato per l’esecuzione dell’insieme
delle misure sulla totalità delle superfici.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il
pagamento anticipato dell’aiuto ai produttori per tutte le misure
indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a
condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il
produttore abbia costituito una cauzione pari al 120% dell’aiuto.
L’esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna
successiva alla concessione dell’anticipo costituisce l’esigenza
principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:
a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una
calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato
membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato
problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la
realizzazione della misura prevista.
Se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella
domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state
realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l’80 %
delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata
previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno
supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le
misure sulla totalità delle superfici.
Qualora il produttore rinunci all’anticipo, la cauzione è svincolata
nella misura del 95% nel termine fissato dallo Stato membro interessato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in
applicazione del presente comma.
Qualora il produttore rinunci alla realizzazione di tutte le misure
indicate nella domanda di aiuto, egli rimborsa l’anticipo se era già
stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura
del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del
presente comma.
3. Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle
superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5%».
Fatti
Metodo applicato dalla Repubblica francese per il calcolo dell’aiuto
7 Con decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che
esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati
membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199 pag. 84; in prosieguo: la
«decisione controversa»), sono state imposte alla Repubblica francese
alcune rettifiche finanziarie in quanto la Commissione ha ritenuto che
la Repubblica francese avesse incluso superfici non ammissibili nel
calcolo dei costi connessi a operazioni di ristrutturazione e di
riconversione dei vigneti.
8 Come emerge dal fascicolo di causa e, in particolare, dalla relazione
dell’organo di conciliazione nonché dai decreti interministeriali
relativi alle condizioni di assegnazione dell’aiuto alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per le campagne
2000/2001 e 2001/2002 (v., Journal officiel de la République française,
rispettivamente del 24 maggio 2001 e del 5 aprile 2002), le autorità
francesi avevano optato per il pagamento di importi forfettari. Gli
aiuti erano versati per ettaro di superficie parcellare ristrutturata
(euro per ettaro).
9 Il calcolo dei costi tiene conto delle superfici di viti che includono
le capezzagne, vale a dire gli spazi laterali e in fondo ai filari che
sono necessari per il passaggio e la virata dei macchinari per la
coltura delle viti quali i trattori e i macchinari per la vendemmia.
10 Detto calcolo è stato dunque effettuato sulla base di una descrizione
di una particella tipo definita come vigna di un ettaro, di forma
rettangolare e in pianura, che comprende le capezzagne necessarie alla
manovra dei macchinari agricoli nella misura del 10% della superficie,
ovvero 6 metri in fondo ai filari.
11 Al fine di tenere conto delle forme di particelle diverse e di
topografie particolari, per la procedura di calcolo delle superfici è
stato definito un abaco, ossia una tabella dei margini. Quest’ultimo
fissa una percentuale massima ammissibile di superfici non coltivate a
vite che, in via di esempio, è del 30% per le particelle la cui
superficie coltivate a vite sia inferiore a 35 are e del 5% per le
particelle la cui superficie coltivate a vite sia superiore a 15 ettari.
12 I vari costi inerenti all’impianto di vigneti sono stati individuati
in voci quali l’acquisto di piante, i trattamenti fitosanitari, la
manodopera. Peraltro, nel calcolo dell’importo forfettario sono stati
presi in considerazione soltanto i costi sistematici, ossia quelli non
occasionali. I dati relativi ai costi sono stati trasmessi dalle camere
dell’agricoltura e aggiornati ove necessario.
13 Il livello di indennizzo è stato modulato in funzione di quattro
criteri: l’appartenenza ad un raggruppamento di produttori, la qualità
di giovane agricoltore, la sottoscrizione di un contratto territoriale
di gestione agricola (CTE) e l’origine dei diritti di impianto. Il
livello massimo corrisponde ad un impianto realizzato, con diritti
derivanti da un’estirpazione sulla coltivazione intervenuta
posteriormente al 31 luglio 2000, da un giovane agricoltore appartenente
ad un raggruppamento di produttori e firmatario di un CTE.
14 Al fine di garantire che, conformemente all’art. 13, n. 3, del
regolamento n. 1493/1999, l’aiuto non superi il 50% dei costi di
ristrutturazione, i tassi forfettari sono stati fissati assicurandosi
che il livello di aiuto più elevato applicato non superasse il 50% del
costo meno elevato di un impianto.
Procedimento che ha condotto alla decisione controversa
15 Dal 23 al 27 settembre 2002, i servizi della Commissione hanno
proceduto, in Francia, ad un’indagine riguardante il sistema di
assegnazione dell’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei
vigneti.
16 In seguito a tale indagine, il 10 febbraio 2003, la Commissione ha
inviato alle autorità francesi una comunicazione ai sensi dell’art. 8,
n. 1, del regolamento n. 1663/95.
17 Il 20 maggio 2003, le autorità francesi hanno risposto a tale
comunicazione.
18 Il 30 settembre 2003, la Commissione ha organizzato una riunione
bilaterale con le autorità francesi.
19 In seguito a tale riunione, il 22 luglio 2004, la Commissione ha
trasmesso alle autorità francesi una comunicazione formale a norma
dell’art. 8 del regolamento n. 1663/95, nella quale essa confermava la
sua posizione secondo cui, per gli esercizi 2001 e seguenti, la
concessione di aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione del
vigneto non era stata effettuata nel rispetto delle norme comunitarie.
La Commissione faceva riferimento, in particolare, ai risultati del
controllo effettuato, a sua richiesta, su un campione aleatorio di 50
pratiche che hanno formato oggetto di un pagamento a titolo
dell’esercizio 2001, il quale ha evidenziato che la superficie dove
realmente insistono ceppi di vite rappresentava mediamente soltanto il
90% della superficie riconosciuta ammissibile agli aiuti. I servizi
della Commissione hanno dunque ritenuto che la differenza di superficie
del 10% corrispondesse alla parte non ammissibile delle spese sostenute
per la ristrutturazione del vigneto. Di conseguenza, la Commissione ha
concluso che una rettifica finanziaria del 10% doveva essere applicata
relativamente alle spese dichiarate durante il periodo oggetto di detto
controllo comunitario.
20 In data 4 ottobre 2004, le autorità francesi hanno adito l’organo di
conciliazione, il quale si è riunito il 2 marzo 2005 e ha consegnato la
sua relazione il 21 marzo 2005. L’organo di conciliazione ha concluso
che era possibile, soprattutto in caso di viti piccole, che l’aiuto
fosse stato erogato a superfici che non avevano sostenuto spese di
ristrutturazione. Esso ha inoltre constatato che, nel termine a lui
assegnato, non era possibile conciliare le posizioni delle due parti.
21 In seguito alla riunione dell’organo di conciliazione, ma in modo
troppo tardivo perché l’organo di conciliazione potesse tener conto di
tale informazione, le autorità francesi hanno comunicato l’informazione
supplementare riguardante l’asserito rischio di superamento della soglia
del finanziamento comunitario. Tale informazione verteva, in
particolare, sui risultati di calcoli che dimostravano che, anche
partendo da un’ipotesi estrema secondo il sistema di aiuti francese,
l’importo massimo di superamento dei costi riguardanti l’insieme del
territorio francese sarebbe di euro 2 294 e, per la campagna viticola
2000/2001, il livello medio di sostegno sarebbe di euro 4 751 per
ettaro, ovvero un importo ben inferiore a euro 7 716 per ettaro, poiché
quest’ultima somma corrisponde al 50% del costo di un’operazione di
ristrutturazione. Per le campagne viticole 2001 e 2002, gli importi
sarebbero rispettivamente di euro 6 197 per ettaro e di euro 8 371 per
ettaro.
22 Il 4 maggio 2005, la Commissione ha indirizzato alle autorità
francesi una lettera in cui esponeva la sua posizione definitiva.
23 Il 20 luglio 2005, la Commissione ha adottato la decisione
controversa, imponendo segnatamente alla Repubblica francese una
rettifica puntuale del 10% per la parte relativa alla superficie
ristrutturata o riconvertita.
Procedimento e conclusioni delle parti
24 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30
settembre 2005, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso.
25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha
deciso di avviare la fase orale del procedimento.
26 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti
orali del Tribunale all’udienza del 14 maggio 2008.
27 La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione controversa nella parte in cui esclude dal
finanziamento comunitario la somma di euro 13 519 122,05 a titolo di una
rettifica riguardante la determinazione delle superfici ammissibili
all’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per
l’esercizio 2001/2003;
– condannare la Commissione alle spese.
28 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso come infondato;
– condannare la Repubblica francese alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
29 La Repubblica francese invoca due motivi vertenti, il primo, sulla
violazione del regolamento n. 1258/1999 e, il secondo, sulla violazione
dell’obbligo di motivazione.
30 Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla violazione del
regolamento n. 1258/1999, la Repubblica francese afferma che la
Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario spese che tuttavia
erano state effettuate nel rispetto delle norme comunitarie e che, ad
ogni modo, tali spese non avevano causato alcun danno al bilancio
comunitario. Per tale motivo la Commissione avrebbe violato le
disposizioni di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999.
31 All’udienza e in linea con quanto riscontrato dall’organo di
conciliazione, la Commissione ha rilevato che la questione principale
che si poneva nel caso di specie riguardava il metodo di calcolo
applicato dalla Repubblica francese, poiché i danni rischiati dal
bilancio comunitario si limitano a uno o due casi puntuali che potevano
comportare il superamento del margine di finanziamento comunitario.
Sull’affermazione secondo cui le spese sono state eseguite nel rispetto
delle norme comunitarie.
32 La Repubblica francese rileva che secondo la giurisprudenza constante
della Corte in materia di liquidazione dei conti degli Stati membri a
titolo di spese finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», se spetta alla
Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme
comunitarie, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo
Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un
errore circa le conseguenze finanziarie da trarne. Nel caso di specie,
la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di una violazione
delle norme comunitarie.
33 La Repubblica francese considera che la definizione di superficie
ammissibile agli aiuti, su cui fa leva la Commissione e secondo cui la
superficie da prendere in considerazione per il finanziamento
comunitario è la superficie dove insistono ceppi di vite, non possa
essere ricavata dalla normativa comunitaria. Ciò posto, l’unico obbligo
incombente allo Stato membro sarebbe quello di garantire che il
contributo comunitario al finanziamento dei costi di ristrutturazione e
di riconversione non ecceda il 50% di tali costi.
34 La Repubblica francese sostiene che l’art. 13, n. 4, del regolamento
n. 1227/2000 autorizza gli Stati membri a prevedere il pagamento di
importi forfettari. Inoltre, la normativa comunitaria non preciserebbe
le modalità di calcolo di tali importi più di quanto definirebbe la
nozione di superficie ammissibile agli aiuti. Spetterebbe dunque agli
Stati membri fissare tali definizioni, con la sola riserva che l’aiuto
alla ricostruzione e alla riconversione dei vigneti non superi il 50% di
detti costi. La Repubblica francese ritiene di avere definito la nozione
di superficie ammissibile agli aiuti in modo coerente con l’insieme
delle disposizioni che disciplinano l’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo.
35 La Repubblica francese contesta l’affermazione della Commissione
secondo cui essa avrebbe ridotto l’importo dell’aiuto forfettario e
compensato tale riduzione con la concessione dell’aiuto ad una
superficie non ammissibile agli aiuti, tenendo illecitamente conto delle
capezzagne, mentre sarebbero ammissibili agli aiuti unicamente i ceppi
di vite. Essa sostiene parimenti che il sistema di finanziamento non
mira neppure a stabilire una qualsivoglia compensazione tra beneficiari.
Essa avrebbe, al contrario, calcolato l’importo forfettario sulla base
di costi reali, da essa applicati a superfici che considerava
ammissibili agli aiuti con riguardo al complesso delle disposizioni
applicabili all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
36 Per quanto attiene alle considerazioni pratiche, la Repubblica
francese rileva che tra le varie voci di spesa di un’operazione di
impianto, solamente la fornitura di piante di viti dipende
esclusivamente dalla superficie detentrice di viti. Le altre voci, quali
la preparazione del suolo che implica il drenaggio e lo sterramento,
riguardavano altresì le capezzagne.
37 Essa aggiunge che la mobilizzazione di mezzi tecnici ed umani, e
dunque i costi globali, riportati all’ettaro, aumenta man mano che
diminuisce la superficie e che la proporzione di capezzagne è tanto più
grande quanto più piccola è la superficie.
38 La Repubblica francese rileva parimenti che se, a titolo di
ristrutturazione dei vigneti, fossa presa in considerazione solo la
superficie detentrice di ceppi di vite, i viticoltori sarebbero tentati
di ridurre al massimo la superficie non detentrice aggiungendo ceppi di
vite, il che avrebbe come conseguenza un incremento del potenziale
produttivo.
39 Peraltro, la mancata considerazione delle capezzagne per la
concessione dell’aiuto non si tradurrebbe necessariamente in una
diminuzione delle spese. In effetti, l’importo forfettario dell’aiuto,
che viene calcolato in relazione ai costi di ristrutturazione di una
particella di un ettaro, capezzagne incluse, sarebbe d’ora in avanti
stanziato ad una superficie più piccola. La diminuzione della superficie
indennizzata sarebbe quindi compensata con l’aumento del livello di
indennizzo.
40 Contrariamente a quanto sosterebbe la Commissione, benché l’aiuto
alla ristrutturazione assuma la forma di una partecipazione ai costi di
ristrutturazione, non sarebbe possibile dissociarlo dalla nozione di
«superficie di viti con diritti di impianto». Infatti, dalle
disposizioni di cui agli artt. 15 del regolamento n. 1493/1999 e 13 del
regolamento n. 1227/2000 risulterebbe che compete agli Stati membri
stabilire le dimensioni di una superficie minima che possa usufruire di
un aiuto alla ricostruzione e alla riconversione. L’art. 15 bis del
regolamento n. 1227/2000 definirebbe le conseguenze finanziarie
derivanti dall’esecuzione parziale delle misure indicate nella domanda
di aiuto, stabilendo una soglia di lavori realizzati su oltre l’80% del
territorio per esecuzione dei pagamenti.
41 Del pari, sussisterebbe chiaramente un nesso tra il regime di aiuti e
lo schedario viticolo. Tanto per lo schedario quanto per l’assegnazione
dell’aiuto alla riconversione e alla ristrutturazione dei vigneti si
sarebbe tenuto conto della superficie coltivata. Per quanto riguarda
l’istituzione dello schedario, la particella di vite sarebbe definita
dall’art. 2, lett. f), del regolamento (CEE) della Commissione 3 marzo
1987, n. 649, recante modalità d’applicazione per l’istituzione dello
schedario vitivinicolo comunitario (GU L 62, pag. 10), come «un tratto
continuo di terreno delimitato come da catasto fondiario».
42 Secondo la Repubblica francese, da quanto precede emerge che la
Commissione ha erroneamente escluso dal finanziamento comunitario la
somma di euro 13 519 122,05, poiché tale somma corrisponde a spese
effettuate conformemente alle norme comunitarie.
43 La Commissione replica che la determinazione dell’importo dell’aiuto
risponde a criteri autonomi diversi dai criteri per l’ammissibilità
delle superfici a detti aiuti. Essa ritiene che non è perché le autorità
francesi hanno diminuito l’importo dell’aiuto forfettario che esse
potevano aumentare nella stessa proporzione le superfici ammissibili,
giacché queste due fasi del procedimento rispondono a criteri ben
specifici e a norme «ben distinte». Per corroborare tale affermazione,
la Commissione fa riferimento, per analogia, alla distinzione tra
criteri di selezione e criteri di aggiudicazione nell’ambito degli
appalti pubblici (sentenza della Corte 19 giugno 2003, causa C‑315/01,
GAT, Racc. pag. I‑6351).
44 Sul piano pratico la Commissione ricorda che, in taluni casi, l’aiuto
è stato concesso per la totalità della superficie rivendicata dal
produttore, allorché la superficie effettivamente detentrice di viti
rappresentava solo il 70% di detta superficie. Si tratterebbe molto
chiaramente di una «sovracompensazione» che andrebbe ben oltre quanto
affermato dalle autorità francesi.
45 La Commissione contesta parimenti l’equiparazione dei diritti di
impianto al regime di ristrutturazione e di riconversione e, di
conseguenza, la contabilizzazione secondo lo stesso metodo delle
superfici beneficiarie dei diritti di impianto e delle superfici
beneficiarie dell’aiuto. A tal riguardo, essa fa riferimento all’art.
13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1493/1999, il quale disporrebbe
che il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione assume la
forma di una partecipazione ai costi connessi alla ristrutturazione e
alla riconversione, allorché l’aiuto espresso in diritti di reimpianto
farebbe riferimento ad una superficie.
46 Lo stesso varrebbe per quanto riguarda l’equiparazione dello
schedario viticolo informatizzato a tale regime, tanto più che in forza
dell’art. 2, lett. f), del regolamento n. 649/87, la particella sarebbe
definita come un tratto continuo di terreno delimitato come da catasto
fondiario, incluse quindi le capezzagne. La Commissione fa riferimento
all’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre
2000, n. 2729, recante modalità d’applicazione per i controlli nel
settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 16), il quale prevedrebbe, in
particolare, che l’abbandono definitivo nonché le misure di
ristrutturazione e di riconversione che fruiscono di una partecipazione
finanziaria della Comunità formano oggetto di una verifica sistematica
sul posto. Secondo la Commissione tale disposizione ha introdotto una
distinzione formale ed esplicita tra gli aspetti generali del potenziale
produttivo e le misure specifiche relative all’abbandono e alla
ristrutturazione e alla riconversione. Per queste ultime, per le quali
esisterebbe una partecipazione finanziaria comunitaria, la verifica
sistematica in loco sarebbe obbligatoria. Orbene, tale verifica
verterebbe su due elementi sostanziali del regime, ossia la misurazione
delle superfici e l’effettività delle azioni che usufruiscono di una
partecipazione finanziaria.
47 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica francese relativo ai
rischi di aumento delle quantità effettivamente raccolte, la Commissione
indica che la legislazione comunitaria impone agli Stati membri di
assicurare che non vi sia un aumento globale del potenziale produttivo.
La Commissione respinge altresì l’argomento della Repubblica francese
inerente al rischio di aumento delle spese facendo valere che essa
adotta ogni anno una decisione recante determinazione delle dotazioni
finanziarie indicative agli Stati membri e che tale attribuzione
iniziale limita il rimborso da parte del FEAOG.
Sull’affermazione secondo cui il metodo di calcolo adottato dalle
autorità francesi non arreca danno al bilancio comunitario
48 La Repubblica francese ritiene che la Commissione non abbia
presentato indizi seri che dimostrino che il metodo applicato in Francia
poteva causare un danno al bilancio comunitario. La Repubblica francese
contesta l’affermazione della Commissione, contenuta nella nota del 17
febbraio 2005 presentata all’organo di conciliazione, secondo cui, in un
caso, l’aiuto versato avrebbe raggiunto il 51,6% e il superamento
sarebbe dunque stato pari all’1,6%.
49 La Repubblica francese fa notare che, affinché l’aiuto non possa in
alcun caso superare il 50% dei costi di ristrutturazione e di
riconversione, i tassi forfettari sono stati fissati assicurandosi che
il livello dell’aiuto più elevato adottato non superi il 50% del costo
meno elevato di un impianto. Pertanto, poiché per la campagna viticola
2000/2001, il costo meno elevato riscontrato per la ricostruzione e la
riconversione era di euro 15 432, il massimale da non superare sarebbe
ammontato a euro 7 716 e il livello di indennizzo massimo sarebbe stato
fissato a euro 7 170. Poiché per la campagna 2001/2002, il costo meno
elevato riscontrato era di euro 16 743, il massimale da non superare
sarebbe ammontato a euro 8 371 e l’importo massimo d’indennizzo sarebbe
stato fissato a euro 8 000. Di conseguenza, a causa del carattere
forfettario dell’aiuto, la grande maggioranza dei viticoltori che
procedono ad un’operazione di ristrutturazione o di riconversione del
loro vigneto avrebbe percepito aiuti che non hanno raggiunto il 50% dei
costi sostenuti.
50 La Repubblica francese aggiunge che, pur partendo dall’ipotesi
estrema del livello massimo di euro 7 170 per ettaro, paragonandolo al
costo di impianto del Languedoc‑Roussillon, il quale ha il costo di
impianto più basso di tutte le regioni francesi, e per una particella
inferiore a 80 are le cui capezzagne sarebbero pari al 25%, il rischio
di superamento del massimale del 50% dei costi di ristrutturazione può
essere stimato mediamente al 3,2% e riguarda soltanto 10 ettari per la
totalità del territorio francese. Conseguentemente, il superamento
massimo dei costi per l’insieme di detto territorio sarebbe il risultato
della formula che segue: 10 ettari x 0,032 x euro 7 170 per ettaro =
euro 2 294.
51 Secondo la Repubblica francese tale modesto importo deve essere
relativizzato in relazione agli aiuti inferiori al 50% che hanno potuto
essere corrisposti in diverse situazioni. Di conseguenza, essa considera
che anche qualora questa ipotesi estrema, accreditata dalla Commissione,
dovesse essere presa in considerazione, le conseguenze finanziarie sul
bilancio comunitario sono, comunque sia, inesistenti.
52 La Commissione ribatte che è del tutto indifferente che l’ammontare
dell’indennizzo massimo sia stato fissato al di sotto del costo meno
elevato di un impianto. A suo avviso, non è perché le autorità francesi
hanno minimizzato l’importo dell’aiuto forfettario che esse potevano
successivamente finanziare superfici non ammissibili. A sostegno dei
suoi argomenti, essa invoca la sentenza del Tribunale 25 luglio 2006,
causa T‑221/04, Belgio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),
facendo valere che in tale pronuncia è stato statuito che qualsiasi
versamento irregolare di un aiuto comportava un percepimento indebito e
dunque un pregiudizio per il FEAOG.
53 La Commissione rileva che l’esempio da essa addotto, il quale
dimostra che per una particella il livello di sovvenzione era stato del
51,6%, era utilizzato soltanto a titolo illustrativo e che, in nessun
caso, le autorità francesi potevano, sulla base di tale esempio,
giustificare il fatto che non sussisteva un danno per il bilancio
comunitario. Pertanto, la Commissione considera che il calcolo del danno
indicato nel ricorso, che si fonda su un superamento del 1,6%, non può
essere preso in considerazione.
54 La Commissione evidenzia che, per contro, in base al campione di 50
pratiche in cui ogni particella ristrutturata è stata nuovamente
misurata dalle autorità francesi su sua richiesta, è stato constatato
che all’incirca il 10% delle superfici non ammissibili hanno usufruito
dell’aiuto. Sarebbe incontestabile che ciò abbia causato un danno al
bilancio comunitario.
Giudizio del Tribunale
– Sulla nozione di superficie ammissibile agli aiuti
55 Occorre rilevare che la legislazione comunitaria, ossia più
particolarmente l’art. 13 del regolamento n. 1227/2000, prevede
espressamente che rientra nella competenza degli Stati membri adottare
le norme che disciplinano il campo di applicazione specifico e i livelli
del sostegno erogato, segnatamente quelle che prevedono il pagamento di
importi forfettari, i livelli massimi di sostegno per ettaro e la
modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi.
56 Dalla descrizione del metodo adottato dalle autorità francesi per il
calcolo dell’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione (v. punti
8‑15 di cui sopra) si evince che queste ultime hanno istituito un
sistema che risponde perfettamente ai criteri legislativi summenzionati.
Inoltre, occorre rilevare che la legislazione comunitaria non definisce
la nozione di «superficie ammissibile agli aiuti», cosa che la
Commissione non contesta.
57 Di conseguenza, non sussiste alcun fondamento normativo per vietare
alla Repubblica francese di includere le capezzagne nelle superfici di
riferimento al fine di determinare i pagamenti. Contrariamente a quanto
fa valere in sostanza la Commissione, l’art. 13, n. 1, lett. b) del
regolamento n. 1493/1999, non disciplina in alcun modo tale questione.
58 Rimane dunque da esaminare se, così facendo, il sistema francese
abbia effettivamente creato un rischio di danno per il bilancio
comunitario.
– Sul rischio di superamento della soglia di finanziamento comunitario
59 A titolo preliminare, per quanto riguarda il riferimento fatto dalla
Commissione alla citata sentenza Belgio/Commissione (punto 86) nella
quale è stato statuito che ogni versamento irregolare di un aiuto
comportava un pagamento in eccesso, e dunque un pregiudizio a titolo del
FEAOG, occorre rilevare che non essendo il sistema di concessione di
aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione di vigneti, istituito
in Francia, contrario alla legislazione comunitaria conformemente a
quanto messo in rilevo ai punti 56 e 57 di cui sopra, la soluzione
adottata in tale causa non si applica al caso di specie.
60 Del pari, per quanto riguarda i risultati del controllo del campione
aleatorio di 50 pratiche che hanno formato oggetto di un pagamento a
titolo dell’esercizio finanziario 2001, che dimostravano che la
superficie ammissibile agli aiuti comprensiva dello spazio di
piantagione, vale a dire di una larghezza equivalente alla metà della
distanza tra i ceppi di vite, rappresenta mediamente soltanto il 90%
della superficie ammissibile, va precisato che, come sopra constatato,
la legislazione comunitaria non esige che gli Stati membri escludano le
capezzagne dalle superfici di riferimento al fine di determinare i
pagamenti. L’argomento della Commissione inerente ai risultati del
controllo effettuato al fine di accertare un superamento della soglia di
superamento del finanziamento comunitario non è dunque, di per sé,
pertinente.
61 Da quanto precede risulta che, essendo esclusa una presunzione
automatica di’illegittimità delle spese effettuate nell’ambito del
sistema di pagamento francese, occorre valutare il rischio effettivo di
superamento della soglia di finanziamento comunitario corso dal FEAOG.
62 All’udienza la Commissione ha principalmente sostenuto che la
legislazione comunitaria prevede il finanziamento dei costi in modo tale
che le capezzagne, le quali non danno luogo a spese di ristrutturazione
e di riconversione, non siano ammissibili al finanziamento comunitario.
63 Per quanto riguarda questo argomento, va fatto notare che dal
fascicolo di causa non risulta che le parti abbiano esaminato nei
dettagli la questione se le capezzagne potevano effettivamente generare
determinati costi indennizzabili da parte dei fondi comunitari
nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione.
64 In aggiunta, nella comunicazione del 10 febbraio 2003, inviata alle
autorità francesi ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95
(v. punto 17 di cui sopra), la Commissione ha rilevato che «[l]’analisi
dei costi necessari alle operazioni di ristrutturazione e di
riconversione dei vigneti dimostra che l’aiuto forfettario erogato è
principalmente legato alla superficie effettivamente detentrice di ceppi
di vite». La medesima constatazione si rinviene nella lettera della
Commissione 22 luglio 2004, che costituisce la comunicazione formale ai
sensi degli artt. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 e 1, n. 1, lett.
a), della decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE,
relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro
della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182,
pag. 45).
65 Dalle due lettere sopra citate emerge quindi che, adottando la
decisione controversa, la Commissione non abbia escluso che le
capezzagne possano, in effetti, generare spese nell’ambito
dell’esercizio di ristrutturazione e di riconversione.
66 Sebbene la Commissione durante l’udienza abbia difeso una posizione
diversa, negando che le capezzagne possano generare spese ammissibili
all’aiuto in questione, non può escludersi che i costi inerenti alla
preparazione del suolo, tra cui il drenaggio e lo sterramento, ai quali
fa riferimento la Repubblica francese, si riferiscano ugualmente alle
capezzagne. Tali lavori, e pertanto i costi che implicano, possono
essere legati alle azioni coperte dal regime di ristrutturazione e di
riconversione dei vigneti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n.
1493/1999.
67 Poiché la Commissione ha contestato l’esistenza di spese connesse
alle capezzagne soltanto in fase di’ udienza, non si può accusare la
Repubblica francese di non aver presentato prove dettagliate che
permettano di dimostrare il contrario. Tenuto conto del fatto che non
può essere escluso che le capezzagne possano generare spese ammissibili
all’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione, tale argomento
della Commissione deve quindi essere respinto.
68 Peraltro, sul piano pratico, è poco probabile che il singolo
viticoltore gestisca il suo vigneto in relazione alle varie funzioni
delle varie particelle. È assai più probabile che l’importo lordo dei
costi sostenuti dal viticoltore sia diviso per il numero di ettari di
sua proprietà. La Repubblica francese ha rilevato dunque a giusto titolo
che l’esclusione delle capezzagne per la concessione dell’aiuto non si
traduce necessariamente in una diminuzione delle spese. Infatti,
l’importo forfettario dell’aiuto, calcolato in riferimento ai costi di
ristrutturazione di una particella di un ettaro, capezzagne incluse,
sarebbe d’ora in avanti stanziato ad una superficie più piccola. La
diminuzione della superficie indennizzata sarebbe quindi compensata
dall’aumento del livello d’indennizzo.
69 Di conseguenza, propugnando una stretta distinzione tra le varie
superfici del vigneto, la Commissione mira a creare un concetto
artificiale ed inutile, che inoltre non discende dalla legislazione
comunitaria applicabile.
70 Peraltro, quanto alla questione se il sistema di pagamento francese
presenti le garanzie necessarie per assicurare che la soglia del
finanziamento comunitario non venga superata, occorre rilevare quanto
segue.
71 In primo luogo, dal fascicolo di causa emerge che le spese prese in
considerazione dalla Repubblica francese per stabilire gli importi da
versare ai viticoltori siano ben effettive, essendo i rispettivi dati
raccolti da organizzazioni regionali agricole.
72 In secondo luogo, la Repubblica francese ha adottato due misure al
fine di garantire che la partecipazione della Comunità al finanziamento
dei costi di ristrutturazione e di riconversione non superi il 50% di
tali costi, ovvero che nel calcolo dell’importo forfettario siano presi
in considerazione solo i costi sistematici, escludendo dunque tutti i
costi occasionali sostenuti dai viticoltori, e che i tassi forfettari
siano fissati assicurandosi che il livello di aiuto più elevato
applicato non superi il 50% del costo meno elevato di un impianto.
73 Va rilevato che adottando il metodo del pagamento forfettario,
l’esistenza di un certo divario tra le spese effettive e l’aiuto erogato
sia inevitabile. Le capezzagne non dipendono dalle dimensioni della
particella, bensì dalla sua forma e dai vincoli inerenti alle colture e
al passaggio dei macchinari agricoli. Ne consegue che più piccola è la
particella, più elevata è la percentuale di superficie non detentrice di
ceppi di vite. È possibile che il proprietario di un piccolo vigneto di
forma irregolare riceva un importo proporzionalmente più elevato
rispetto ad un proprietario di un grande vigneto di forma rettangolare
ed in pianura, comprensivo di capezzagne che rappresentano il 5% o meno
della sua superficie. Ciò nondimeno, il regolamento n. 1493/1999
riconosce espressamente la legittimità dei pagamenti forfettari, che
implicano necessariamente una certa approssimazione delle indennità
versate ai vari viticoltori di cui ciascuno si trova in una situazione
diversa. Detta imprecisione, inevitabile nell’ambito dei calcoli di
importi forfettari, in sé, non può essere interpretata come fonte di un
pregiudizio al bilancio comunitario.
74 Per quanto riguarda il rischio di superamento della soglia di
finanziamento comunitario, la Repubblica francese ha sottoposto
un’informazione esaustiva che riguarda due aspetti rilevanti per la
presente causa.
75 In primo luogo, le autorità francesi avevano informato l’organo di
conciliazione che, per la campagna viticola 2000/2001, i livelli di
aiuto per le operazioni di ristrutturazione e di riconversione variavano
da euro 1 680 per ettaro a euro 7 170 per ettaro in funzione dei criteri
applicabili al richiedente e all’origine dei diritti di impianto fatti
valere. Il livello medio era di euro 4 751 per ettaro, ossia un importo
notevolmente inferiore a euro 7 716 per ettaro (importo corrispondente
al 50% del costo di un’operazione di ristrutturazione stimata a euro 15
432 per ettaro). Per quanto riguarda la campagna viticola 2001/2002, i
livelli di aiuto variavano da euro 2 170 a euro 8000 per ettaro e il
livello medio ammontava a euro 6 197 per ettaro, ovvero un importo
inferiore a euro 8 371 per ettaro (importo corrispondente al 50% del
costo di un’operazione di ristrutturazione stimata a euro 16 743 per
ettaro). Di conseguenza, secondo i dati presentati dalla Repubblica
francese, l’importo medio dell’aiuto erogato è ben inferiore al livello
massimo del 50% previsto dal regolamento n. 1493/1999.
76 In secondo luogo, le autorità francesi hanno dimostrato che, in un
caso teorico di applicazione di parametri quasi estremi, vale a dire del
livello massimo di aiuto erogato per la campagna 2000/2001, paragonato
al costo di impianto più basso della regione francese del Languedoc‑Roussillon
e per una particella inferiore a 80 are in cui le capezzagne
rappresenterebbero il 25% della sua superficie, il rischio di
superamento massimo dei costi sarebbe eccessivamente debole e
corrisponderebbe ad un importo di euro 2 294 per tutto il territorio
francese.
77 Per quanto riguarda le obiezioni della Commissione in ordine
all’ammissibilità di tale argomento (v. punto 53 di cui sopra), va
constatato che la Repubblica francese ha trasmesso l’informazione di cui
trattasi in risposta ad un calcolo presentato come esempio dalla
Commissione in una nota indirizzata all’organo di conciliazione.
Inoltre, tenuto conto del fatto che i parametri quasi estremi che
caratterizzano il sistema di pagamento francese sono stati impiegati per
effettuare tale calcolo, l’esempio così fornito dalle parti è
sufficientemente rivelatore per essere preso in considerazione.
78 Ad abundantiam, va rilevato che sebbene tale informazione sia stata
comunicata in ritardo all’organo di conciliazione, la Commissione era in
suo possesso al momento dell’adozione della decisione controversa. Ad
ogni modo, ai sensi dell’art. 1 della decisione 94/442, «la posizione
assunta dall’organo lascia impregiudicata la decisione definitiva della
Commissione». Pertanto, la Commissione era in grado di prendere in
considerazione detta informazione.
79 Va notato inoltre che la Commissione stessa ammette che il
superamento della soglia di finanziamento comunitario, qualora abbia
avuto luogo, riguarderebbe soltanto uno o due casi specifici.
80 Infine, poiché è già stato sufficientemente dimostrato di diritto che
il sistema francese è conforme agli artt. 13, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 1493/1999 nonché 13 del regolamento n. 1227/2000, gli
argomento sollevati dalle parti in merito all’asserita equiparazione dei
diritti di impianto al regime di ristrutturazione e di riconversione non
sono rilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia.
81 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare che
il sistema francese di concessione degli aiuti alla ristrutturazione e
alla riconversione dei vigneti è conforme alla legislazione comunitaria
e che non sussiste un rischio reale di superamento della soglia del
finanziamento comunitario ai sensi dell’art. 13 del regolamento n.
1493/1999.
82 Di conseguenza, escludendo dal finanziamento comunitario alcune spese
eseguite conformemente alle norme comunitarie, la Commissione ha violato
le disposizioni di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999.
83 Il presente motivo deve dunque essere accolto.
84 Ne consegue che la decisione controversa deve essere annullata senza
che sia necessario esaminare il secondo motivo.
Sulle spese
85 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del
Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Repubblica francese ne ha fatto domanda, la
Commissione rimasta soccombente, va condannata alla spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE che
esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati
membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui non ammette
al finanziamento comunitario la somma di euro 13 519 122,05, a titolo di
una rettifica imposta alla Repubblica francese riguardante la
determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l’esercizio
2001/2003.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Czúcz
Cooke
Labucka
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
O. Czúcz
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006