AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 10/09/2008, causa T‑381/04
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 settembre 2008 (*)
«FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento
comunitario - Premi animali e sviluppo rurale - Carenze nel sistema
nazionale di gestione e di controllo»
Nella causa T‑381/04,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello
Stato,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C.
Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione
della Commissione 16 luglio 2004, 2004/561/CE, che esclude dal
finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a
titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione
«garanzia» (GU L 250, pag. 21), nella parte in cui esclude talune spese
eseguite dalla Repubblica italiana nei settori dei premi animali e dello
sviluppo rurale,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra I.
Labucka (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21
novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Normativa generale applicabile al finanziamento della politica agricola
comune
1 Il finanziamento della politica agricola comune (PAC) è assicurato dal
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito
dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25, relativo al
finanziamento della PAC (GU 1962, n. 30, pag. 991), conformemente alle
disposizioni dell’art. 34, n. 3, CE.
2 Le norme generali relative al funzionamento del FEAOG applicabili al
caso di specie sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 21
aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della PAC (GU L 94, pag.
13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995,
n. 1287 (GU L 125, pag. 1), applicabile alle spese eseguite fino al 31
dicembre 1999, nonché nel regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999,
n. 1258, relativo al finanziamento della PAC (GU L 160, pag. 103),
applicabile alle spese eseguite a partire dal 1° gennaio 2000.
3 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e
dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione, previa
consultazione del comitato del FEAOG, decide in merito alle spese non
ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che esse non sono
state effettuate in conformità alle norme comunitarie. Prima che sia
adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle
verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato
sono oggetto di comunicazioni scritte e, in difetto di accordo, lo Stato
membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le
rispettive posizioni.
4 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 e dell’art. 8,
n. 1, del regolamento n. 1258/1999, gli Stati membri adottano, in
conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le
operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, prevenire e
perseguire le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di
irregolarità o di negligenze.
5 Il regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663 (GU L
158, pag. 6), stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento n.
729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del
FEAOG, sezione «garanzia». Il suo art. 8, n. 1, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 22 ottobre 1999 n. 2245 (GU L 273,
pag. 5), fissa norme specifiche in merito alla procedura applicabile
qualora, a seguito di un’indagine, la Commissione ritenga che le spese
non siano state effettuate nel rispetto delle norme comunitarie.
6 Il documento di lavoro della Commissione 23 dicembre 1997, VI/5330/97,
intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie
nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei
conti della sezione garanzia del FEAOG» (in prosieguo: il «documento di
lavoro»), illustra gli orientamenti che l’istituzione si propone di
seguire nell’applicazione di rettifiche finanziarie forfettarie nel
quadro della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG. Il documento
di lavoro prevede che, qualora non sia possibile determinare l’entità
reale dei pagamenti irregolari e, quindi, l’entità del danno finanziario
a carico della Comunità, la Commissione applica rettifiche finanziarie
forfettarie, di regola pari al 2%, al 5%, al 10% o al 25% della spesa
dichiarata, in funzione dell’entità del rischio di danno. Per quanto
riguarda le rettifiche finanziarie legate all’inadeguatezza dei
controlli effettuati dalle autorità degli Stati membri, il documento di
lavoro distingue i controlli essenziali dai controlli complementari.
Sulla base di tali criteri, la Commissione applica varie aliquote di
rettifiche forfettarie, che possono condurre, nei casi più gravi, ad una
maggiorazione del 100%.
Normativa applicabile ai premi nel settore delle carni bovine
7 L’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,
disciplinata, per quanto riguarda il presente procedimento, fino al 31
dicembre 1999 dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805
(GU L 148, pag. 24), come modificato, nella sua versione applicabile
alle domande di premi per il 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2000,
dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254 (GU L 160,
pag. 21), prevede un sistema di premi e di misure di sostegno diretto
agli allevatori. Ai fini del presente procedimento, rilevano sei di
queste misure: il premio speciale per i produttori di tori e di manzi
(in prosieguo: il «premio speciale»), il premio alla macellazione, il
premio al mantenimento delle vacche nutrici o «premio per vacca
nutrice», il pagamento per l’estensivizzazione (denominato, nel
regolamento n. 805/68, «importo complementare»), il premio nazionale
supplementare per vacca nutrice e i pagamenti comunitari supplementari
(in prosieguo: i «pagamenti supplementari»).
Il premio speciale
8 Il premio speciale è concesso, su domanda del produttore di maschi
bovini, due volte nella vita di ciascun manzo [all’età di 10 e di 22
mesi, secondo l’art. 4 b del regolamento n. 805/68, e all’età di 9 e di
21 mesi, secondo l’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999]
e una volta nella vita di ciascun toro [a partire dall’età di 10 mesi ed
entro l’età di 21 mesi, secondo l’art. 4 b del regolamento n. 805/68, e
a partire dall’età di 9 mesi secondo l’art. 4, n. 2, lett. a), del
regolamento n. 1254/1999]. Tuttavia, in applicazione del regolamento
(CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512, che modifica il regolamento
n. 1254/1999 (GU L 201, pag. 1), per il 2001 il secondo pagamento del
premio previsto per i manzi all’età di 21 mesi può essere concesso anche
ai tori che hanno fruito del pagamento di tale premio una prima volta a
partire dall’età di 9 mesi.
9 Per fruire di tale premio l’animale deve essere detenuto dal
produttore a fini di ingrasso per almeno due mesi a partire dal giorno
successivo a quello della domanda e deve essere accompagnato da un
documento amministrativo diretto a garantire che venga concesso un solo
premio per singolo capo e per singola fascia di età. Tale documento,
denominato «documento amministrativo nazionale» nel regolamento n.
805/68, è costituito, secondo il regolamento n. 1254/1999, dal
passaporto previsto all’art. 6 del regolamento (CE) del Consiglio 21
aprile 1997, n. 820, che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117, pag. 1), o, in mancanza
di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente. Il
regolamento n. 820/97 è stato abrogato dal regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine (GU L 204, pag. 1), applicabile, conformemente al suo art.
25, alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1°
settembre 2000.
10 Il numero totale di animali che possono beneficiare del premio
speciale è limitato dall’applicazione di un coefficiente di densità dei
capi detenuti nell’azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per
ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è correlato alla superficie
foraggera aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti
nell’azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato
dall’applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi
detenuti nell’azienda da prendere in considerazione per determinare il
coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA [art. 4 g del
regolamento n. 805/68 e art. 12 del regolamento n. 1254/1999].
11 Conformemente a tali disposizioni, per calcolare il coefficiente di
densità si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli
ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di
premio, delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo
globale di riferimento di latte assegnato al produttore e delle
giovenche.
12 Nel calcolo di tale coefficiente si tiene conto inoltre della
superficie foraggera, ossia della superficie dell’azienda disponibile
durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e degli ovini
e/o dei caprini La superficie foraggera comprende le superfici
utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.
Il premio per vacca nutrice
13 Il premio per vacca nutrice è concesso, entro i limiti di un
massimale individuale stabilito conformemente all’art. 7 del regolamento
n. 1254/1999, al produttore che per un anno a decorrere dalla data di
presentazione della domanda non consegni né latte né prodotti
lattiero‑caseari provenienti dalla sua azienda o il cui quantitativo
globale di riferimento individuale di cui all’art. 4 del regolamento
(CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero‑caseari (GU L 405, pag. 1), sia inferiore o uguale a 120 000
kg. Ciò purché il produttore in questione detenga per almeno sei mesi
consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno
all’80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% di quello per il
quale è richiesto il premio.
14 Le nozioni di «vacca nutrice» e di «giovenca» sono definite all’art.
3, lett. f) e g), del regolamento n. 1254/1999. Secondo tali
disposizioni, si intende per vacca nutrice «una vacca appartenente ad
una razza ad orientamento “carne” od ottenuta da un incrocio con una di
tali razze ed appartenente a una mandria destinata all’allevamento di
vitelli per la produzione di carne». La «giovenca», invece, è definita
come «un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi che non ha
ancora figliato».
15 Come il numero di bovini ammessi al premio speciale, anche quello
degli animali che beneficiano del premio per vacca nutrice è limitato
applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti in azienda. Il
calcolo di tale coefficiente segue le stesse regole sopra descritte in
relazione al premio speciale.
Il premio nazionale supplementare per vacca nutrice e il pagamento per
l’estensivizzazione
16 Gli Stati membri possono assegnare un premio nazionale supplementare
per vacca nutrice alle condizioni fissate agli artt. 14-20 del
regolamento n. 1254/1999.
17 I produttori che beneficiano del premio speciale per vacca nutrice
e/o del premio speciale possono inoltre ricevere un pagamento per l’estensivizzazione,
a condizione che il coefficiente di densità dell’azienda per l’anno
civile in questione sia inferiore o uguale ad una certa soglia. Secondo
l’art. 4 h del regolamento n. 805/68, tale soglia è fissata a 1,4 UBA
per ettaro a seconda dell’ammontare del premio. L’art. 13 del
regolamento n. 1254/1999, invece, fissa la soglia a 1,4 UBA per ettaro.
È tuttavia previsto che gli Stati membri, per il 2000 e il 2001, possano
fissare il pagamento per l’estensivizzazione a due livelli: uno, più
basso, per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,6 UBA per
ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e un altro, più elevato, per un
coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA per ettaro.
18 Ai sensi dell’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1254/1999, in deroga
a quanto previsto per la determinazione del coefficiente di densità
applicabile al premio speciale e al premio per vacca nutrice, il
coefficiente di densità dell’azienda è determinato sulla base del numero
dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell’azienda
stessa durante l’anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei
caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo
stesso anno civile. Inoltre, la superficie foraggera da prendere in
considerazione per il calcolo del coefficiente di densità deve
consistere per almeno il 50% di pascoli.
19 La definizione delle superfici di pascolo è lasciata alla
discrezionalità degli Stati membri, che la comunicano alla Commissione,
conformemente all’art. 32, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione
28 ottobre 1999, n. 2342, recante modalità d’applicazione del
regolamento n. 1254/1999 (GU L 281, pag. 30). Tuttavia, è previsto che
tale definizione tenga conto almeno del criterio secondo cui per pascolo
si intendono i terreni erbosi che, alla luce delle prassi locali di
allevamento, sono destinati all’allevamento di animali della razza
bovina e/o ovina e del fatto che ciò non esclude l’utilizzazione mista
dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).
20 Per accertare che il numero di animali calcolato conformemente alle
disposizioni del regolamento n. 1254/1999 rispetti il coefficiente o i
coefficienti di densità ivi previsti, gli Stati membri devono stabilire
ogni anno almeno cinque date di censimento degli animali e informarne la
Commissione (art. 32, n. 3, del regolamento n. 2342/1999).
21 Il censimento degli animali in tali date può aver luogo, a scelta
degli Stati membri, secondo uno dei due metodi previsti dall’art. 32 del
regolamento n. 2342/1999. Secondo il primo metodo, lo Stato membro
chiede al produttore di dichiarare, sulla base del proprio registro di
stalla, entro una data determinata dallo Stato membro, il numero di UBA
o il numero di animali di ciascuna delle due categorie di bovini di cui
all’allegato III del regolamento n. 1254/1999, cioè, da un lato, i
bovini maschi e le giovenche di età superiore a 24 mesi, le vacche
nutrici e le vacche da latte, e, dall’altro, i bovini maschi e le
giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi. Il secondo metodo,
riservato agli Stati membri che dispongono di una banca dati
informatizzata conforme ai requisiti previsti dal regolamento n. 820/97
e ritengono che essa offra sufficienti garanzie di esattezza ai fini
dell’applicazione del regime del pagamento per l’estensivizzazione,
implica l’utilizzazione delle informazioni contenute in tale banca dati
per determinare il numero di UBA.
Il premio alla macellazione
22 Il premio alla macellazione può essere concesso ai produttori che
detengono nella loro azienda tori, manzi, vacche e giovenche di età pari
ad almeno otto mesi, o vitelli di età compresa tra uno e sette mesi, il
cui peso carcassa sia inferiore a 160 kg. Tale premio è attribuito alla
macellazione o all’esportazione in un paese terzo entro i limiti dei
massimali nazionali indicati nell’allegato III regolamento n. 2342/1999.
23 Il premio è versato al produttore che ha detenuto l’animale per un
periodo minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della
macellazione o dell’esportazione. Per i vitelli macellati prima dell’età
di tre mesi il periodo di detenzione è di un mese (art. 37 del
regolamento n. 2342/1999).
24 Oltre a quanto prescritto nell’ambito un sistema integrato di
gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 27
novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione
e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1),
ogni domanda contiene, nel caso di concessione del premio al momento
della macellazione, un attestato del macello o un altro documento
compilato o vistato dal macello con il quale si certifica il nome e
l’indirizzo del macello (o un codice equivalente), la data di
macellazione, nonché i numeri di identificazione e i numeri di
macellazione degli animali, e ove si tratti di vitelli, il loro peso
carcassa. Nel caso di esportazione dell’animale verso un paese terzo, la
domanda contiene il nome e l’indirizzo del macello (o un codice
equivalente), i numeri di identificazione degli animali, la
dichiarazione di esportazione, nella quale si precisa l’età per gli
animali nati dopo il 1° gennaio 1998 e, per i vitelli, il peso vivo, che
non può superare i 290 kg, nonché la prova dell’uscita dal territorio
doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le
restituzioni all’esportazione.
25 Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle
informazioni di cui sopra venga effettuata, eventualmente per via
elettronica, per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo
Stato membro.
26 Le autorità nazionali accertano l’esattezza degli attestati o dei
documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni trasmesse per il
tramite dell’organismo o degli organismi riconosciuti, procedendo a
controlli regolari e non preannunciati.
I pagamenti supplementari
27 Gli Stati membri possono versare, alle condizioni fissate dagli artt.
14‑20 del regolamento n. 1254/1999, pagamenti supplementari per capo e/o
per superficie a concorrenza di importi globali indicati nell’allegato
IV dello stesso regolamento. I pagamenti per capo possono essere
concessi per i bovini maschi di età superiore a 8 mesi, per le vacche
nutrici, per le vacche da latte e per le giovenche. I pagamenti per
superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente a determinate
condizioni.
Registrazione e controllo
Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
28 Secondo l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, per poter beneficiare
dei regimi di premi previsti da tale regolamento gli animali devono
essere identificati e registrati conformemente al sistema di
identificazione e registrazione dei bovini previsto dal regolamento n.
820/97 e, dopo l’abrogazione di tale regolamento, dal regolamento n.
1760/2000.
29 Tale sistema si fonda su quattro elementi chiave: i marchi auricolari
per l’identificazione dei singoli animali, i passaporti per gli animali,
i registri individuali tenuti presso ciascuna azienda e le banche dati
informatizzate costituite in ciascuno Stato membro (art. 3 del
regolamento n. 820/97 e art. 3 del regolamento n. 1760/2000).
30 Le banche dati informatizzate dei bovini dovevano essere operative in
tutti gli Stati membri dal 31 dicembre 1999 (art. 5 del regolamento n.
820/97 e art. 5 del regolamento n. 1760/2000). Per ciascun capo, la
banca dati comprende il codice d’identificazione, la data di nascita, il
sesso, la razza o il mantello dell’animale nonché il codice
d’identificazione della madre, il numero d’identificazione dell’azienda
di nascita, i numeri d’identificazione di tutte le aziende presso cui è
stato detenuto l’animale e le date di ciascun movimento. La banca dati
riprende anche la data di morte o di macellazione. Per ogni azienda, la
banca dati fornisce il nome e l’indirizzo del detentore e un numero
d’identificazione che comprende, oltre al codice del paese, un codice
che non deve superare i 12 caratteri [art. 14 della direttiva del
Consiglio 26 giugno 1964, 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina (GU 1964, n. 121, pag. 1977), come modificata].
31 La banca dati deve permettere di conoscere, in ogni momento, i numeri
d’identificazione di tutti i bovini presenti in un’azienda, l’insieme
dei movimenti di tutti i bovini dalla nascita, oppure, nel caso di
animali importati da paesi terzi, a partire dall’azienda di entrata
nello Stato membro (art. 14 della direttiva 64/432).
Regolamento (CEE) n. 3887/92
32 Il regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887 (GU
L 391, pag. 36), come modificato, nella sua versione applicabile
all’epoca dei fatti, dispone le modalità di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti
comunitari. Tale regolamento è stato successivamente abrogato e
sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n.
2419 (GU L 327, pag. 11). Il regolamento n. 3887/92 è tuttavia rimasto
applicabile, ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2419/2001, alle
domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di
commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi scaduti
anteriormente al 1° gennaio 2002 e, di conseguenza, alla rettifica
finanziaria di cui trattasi.
33 In particolare, l’art. 6 del regolamento n. 3887/92 fissa i criteri e
le procedure tecniche applicabili ai controlli che gli Stati membri
devono effettuare nell’ambito di tale sistema. Il n. 3 di tale
disposizione prevede che i controlli in loco vertano almeno su un
campione significativo delle domande e fissa la dimensione minima di
tale campione. Per quanto riguarda le domande di aiuti versati per
animale, c.d. aiuti «animali», detto campione è pari almeno al 10% delle
domande presentate. In virtù del n. 5, secondo comma, dello stesso
articolo, almeno il 50% del numero minimo di controlli in loco dev’essere
effettuato durante il periodo di detenzione degli animali. Le modalità
pratiche di svolgimento dei controlli in loco sono stabilite dal n. 6
della stessa disposizione.
34 L’art. 6, n. 6 bis, del regolamento n. 3887/92 detta disposizioni
specifiche per i controlli relativi alla concessione del premio
speciale, quando esso è pagato alla macellazione, e per la concessione
del premio alla macellazione. A norma di tale disposizione, gli Stati
membri sono tenuti a procedere a controlli in loco su almeno il 30% di
tutti i macelli partecipanti. Tali controlli comprendono una verifica a
posteriori dei documenti e dei controlli materiali, nonché un confronto
con i dati inseriti nella banca dati informatizzata, conformemente
all’art. 7 del regolamento n. 820/97.
35 I controlli nei macelli riguardano almeno il 5% del numero totale di
animali per i quali sono state presentate domande di premio per un
determinato anno. Se del caso, i controlli materiali nei macelli
comprendono anche la verifica dell’ammissibilità al premio delle
carcasse presentate alla pesata. L’autorità competente tiene un registro
di tali controlli annotando, in particolare, i numeri di identificazione
e il peso delle carcasse di tutti gli animali macellati e controllati
nell’ambito del controllo in loco.
36 Per quanto riguarda i premi concessi per gli animali esportati verso
paesi terzi, gli Stati membri garantiscono che almeno il 10% degli
animali per i quali è stata presentata una domanda di premio siano
soggetti a un controllo di identificazione al momento del carico per
l’esportazione e dell’uscita dal territorio comunitario.
37 Gli artt. 10-10 octies del regolamento n. 3887/92 indicano le
conseguenze da trarre nel caso della scoperta di irregolarità relative
al numero di animali dichiarati o alle condizioni di ammissibilità agli
aiuti comunitari.
Fatti
38 Tra la fine del 2000 e il secondo semestre del 2002 i servizi della
Commissione hanno proceduto a diverse missioni di controllo in loco
aventi ad oggetto l’applicazione in Italia del regime di premi per i
bovini previsto dal regolamento n. 805/68 e dal regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari (GU L
160, pag. 48). Tali missioni si sono svolte tanto a Roma, presso la sede
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quanto in diverse
regioni italiane.
39 Nel corso di tali missioni, i servizi della Commissione hanno
constatato che il sistema di controllo applicato in Italia nel settore
dei premi per i bovini presentava numerose carenze.
40 Il 18 maggio 2001 la Commissione, in applicazione dell’art. 8, n. 1,
del regolamento n. 1663/95, ha inviato alle autorità italiane una
lettera contenente, in allegato, osservazioni in dettaglio e domande di
informazioni complementari in seguito alla missione svolta in Italia.
41 In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra le parti (lettere
della Commissione del 16 gennaio e del 15 febbraio 2002) ed alle
riunioni bilaterali del 22 novembre 2001 e del 3 ottobre 2002, la
Commissione ha confermato la sua posizione finale, sopra descritta, con
la lettera del 19 settembre 2003. Come emerge dalla sua lettera del 21
aprile 2004 la Commissione ha ribadito tale posizione in seguito al
rapporto finale dell’organo di conciliazione dell’8 marzo 2004.
42 Su un piano generale, la Commissione ha rilevato che la banca dati
per l’identificazione e la registrazione degli animali prevista dal
regolamento n. 820/97 non era pienamente operativa. Sono stati
constatati ritardi nell’aggiornamento dei dati in essa contenuti, nonché
errori nella registrazione degli animali (con riferimento tanto ai
movimenti quanto al sesso degli stessi). Sono stati riscontrati ritardi
anche nell’identificazione e nell’apposizione dei marchi auricolari sui
nuovi nati, nel rilascio dei passaporti e, quindi, nella prima
registrazione dei bovini nella banca dati. La Commissione ha altresì
constatato che per il 2000 e il 2001 non era stata verificata la
corrispondenza tra il numero complessivo di animali presenti in azienda
e il numero di animali risultanti nella banca dati. Di conseguenza, la
Commissione ha ritenuto che non fossero state applicate le sanzioni
previste all’art. 10 del regolamento n. 3887/92 e che fosse aumentato il
rischio che le verifiche incrociate con la banca dati non rivelassero
tutte le anomalie. È risultato infine che le autorità italiane avevano
spesso respinto delle domande di premio se nei controlli in loco erano
state riscontrate delle irregolarità nel registro aziendale tenuto dal
produttore, senza tuttavia applicare sanzioni per le domande presentate
nei dodici mesi precedenti.
43 Per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, i servizi della
Commissione hanno rilevato che, sebbene ai sensi dell’art. 3 del
regolamento n. 1254/1999 dovessero essere considerate «vacche nutrici»
ammissibili al premio le vacche che hanno figliato, a prescindere dalla
loro età, le istruzioni nazionali per i controlli in loco indicavano
come vacche nutrici ammissibili al premio le giovenche di età superiore
ai 24 mesi o le vacche che hanno figliato almeno una volta. Secondo la
Commissione, benché l’errore contenuto nelle istruzioni di controllo
fosse stato portato all’attenzione delle autorità italiane e queste
avessero affermato di avervi posto rimedio, alcuni ispettori
continuavano ad applicare i criteri errati.
44 Per quanto attiene al premio speciale, nel 1999 e nel 2000, in
occasione dei controlli in loco, dovevano essere sottoposti a controllo
solo i bovini presenti in azienda per i quali fossero state presentate o
potessero essere presentate domande di premio per la campagna in corso.
Secondo la Commissione, ciò era in contrasto con l’art. 6, n. 6, del
regolamento n. 3887/92, dato che tale disposizione assoggettava al
controllo tutti i bovini presenti nell’azienda per i quali erano state
presentate, o potevano essere presentate, domande di aiuto,
indipendentemente dalla campagna nella quale tale domanda sarebbe stata
presentata. Di conseguenza, è emerso che gli animali nati nel 1998 e nel
1999 per i quali non era stata avanzata richiesta di premio non erano
stati sottoposti al controllo previsto, rispettivamente nel 1999 e nel
2000. Inoltre, per quanto riguarda le domande presentate nel 2001, la
Commissione ha ritenuto che il livello minimo del 5% delle domande da
controllare in loco nel periodo di detenzione, previsto dall’art. 6 del
regolamento n. 3887/92, non fosse stato raggiunto. Infatti, la
Commissione ha constatato che soltanto lo 0,55% delle domande era stato
controllato in loco durante tale periodo. Pertanto, durante il periodo
che avrebbe garantito la maggiore efficacia ai controlli per determinare
l’ammissibilità di una domanda o per evitare irregolarità, la
Commissione ha constatato la quasi totale assenza di controlli in loco.
45 Quanto al premio alla macellazione, è emerso che nel novembre 2000
erano state emanate istruzioni per la gestione ed il controllo di tale
premio e che, di conseguenza, sino al dicembre 2000, le autorità
italiane non avevano effettuato alcun controllo in loco presso le
aziende o i macelli. È emerso altresì che i controlli in loco effettuati
nel 2001 presso le aziende, che riguardavano anche le domande presentate
nel 2000, si erano limitati ad un controllo puramente amministrativo.
Inoltre, secondo la Commissione, non era previsto che il giorno del
controllo in azienda gli animali venissero contati come stabilito
dall’art. 6, n. 6, lett. d), del regolamento n. 3887/92, con conseguente
mancata applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 10 ter del
regolamento n. 3887/92 e maggiore rischio di non individuazione delle
anomalie.
46 I servizi della Commissione hanno riscontrato carenze anche nei
controlli eseguiti dalle autorità doganali sul bestiame ammesso al
premio alla macellazione al momento dell’esportazione. In particolare, a
loro avviso, i controlli sull’identità degli animali esportati non
fornivano garanzie sulla rappresentatività del metodo di campionamento,
non venivano controllati i passaporti, la lettura dei marchi auricolari
era eseguita mentre l’animale veniva scaricato dal camion e i servizi
doganali non tenevano statistiche riepilogative sul numero di controlli
d’identità effettuati sui bovini esportati dal 1° gennaio 2000.
47 Per quanto riguarda il pagamento per l’estensivizzazione, la
Commissione ha constatato che le istruzioni per la gestione e il
controllo di tale pagamento erano state diffuse soltanto a partire dal
novembre 2000, cioè undici mesi dall’inizio dell’anno. La Commissione ha
quindi rilevato che per il calcolo del coefficiente medio di densità,
contrariamente al disposto dell’art. 32, n. 3, terzo comma, del
regolamento n. 2342/1999, i produttori non avevano dovuto comunicare la
situazione esistente nella loro azienda ad ogni data di censimento. È
emerso che nel 2001 i dati utilizzati per calcolare il coefficiente di
densità erano stati tratti dalla banca dati per l’identificazione ed il
riconoscimento degli animali. Tenuto conto dei ritardi
nell’aggiornamento della banca dati, della mancata notifica da parte dei
produttori dei movimenti e delle nascite, dei ritardi nell’apposizione
del marchio auricolare e nella registrazione degli animali, la
Commissione ha considerato che sussistevano fondati dubbi sulla
correttezza dei calcoli del numero medio di UBA nell’azienda alle varie
date del censimento.
48 È risultato inoltre che nel 2000 e nel 2001 i produttori italiani
avevano inoltrato le domande di pagamento per l’estensivizzazione
insieme alla prima domanda di premio per i bovini dell’anno in
questione. Era stato pertanto possibile presentare le domande fino al 30
novembre di detti anni, termine ultimo per la presentazione del premio
per vacca nutrice. La Commissione ha ritenuto che ciò fosse contrario
all’art. 32, n. 1, del regolamento n. 2342/1999, che richiede al
produttore di effettuare una dichiarazione di partecipazione al regime
nella domanda di aiuti «superfici», da presentare entro il 1° luglio
dell’anno in questione se dichiara semplicemente un pascolo permanente.
È emerso altresì che la procedura seguita dalle autorità italiane aveva
reso impossibile un’analisi del rischio adeguata per la selezione dei
produttori da sottoporre ai controlli in loco per le superfici
foraggere, in particolare dei produttori che non inoltravano domande di
aiuto per il pascolo permanente.
49 La Commissione ha inoltre considerato che i criteri applicati dalle
autorità italiane per definire il concetto di «pascolo», come richiesto
dall’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1254/1999 e dall’art. 32, n. 5,
del regolamento n. 2342/1999, risultavano piuttosto arbitrari, in quanto
erano considerate aree destinate al pascolo tutte le aree nelle quali
gli animali potevano entrare escludendo da tale nozione solo le aree ad
essi assolutamente non accessibili. Secondo la Commissione, le parcelle
di terreno potevano quindi essere definite o aree destinate interamente
al pascolo o aree non destinate al pascolo, senza possibilità
intermedie. A suo avviso, le istruzioni non prevedevano il caso di
parcelle con arbusti, frutteti o foreste dove gli animali pascolano
soltanto in parte ma che non sono comparabili ad un prato erboso in
termini di quantità e qualità del foraggio disponibile. La Commissione
ne ha dedotto che tali criteri non erano conformi né ai principi del
regolamento n. 1254/1999, né alla definizione di «pascolo» comunicata
alla Commissione dalle autorità italiane ai sensi dell’art. 32, n. 5,
del regolamento n. 2342/1999, secondo la quale: «il pascolo è l’area
occasionale o permanente direttamente fruibile dagli animali». Tale
definizione comprende le aree naturali o coltivate che vengono falciate
e le aree con boscaglie o alberi la cui biomassa può essere utilizzata
direttamente dagli animali.
50 Infine, i servizi della Commissione hanno rilevato che, considerate
tali anomalie, la banca dati di identificazione e di riconoscimento
degli animali non era adatta per calcolare il numero di UBA nell’azienda
e determinare l’ammissibilità al premio. Secondo la Commissione,
l’utilizzo della banca dati di identificazione e di riconoscimento per
il calcolo del numero di unità di bestiame presenti nell’azienda per il
2001 aveva quindi creato un rischio di pagamenti indebiti.
51 Per quanto riguarda le regioni italiane, gravi carenze sono state
riscontrate nel sistema di controllo applicato, per tutti i regimi di
premi, nella Regione Lazio. La Commissione ha quindi constatato che, in
tale regione, contrariamente a quanto previsto dall’art. 6, n. 6, lett.
a), del regolamento n. 3887/92 e dalle disposizioni in materia di
istruzioni per i controlli nazionali, non venivano controllati tutti i
bovini considerati ammissibili. Secondo la Commissione, gli ispettori
non si recavano in tutti i luoghi di detenzione e non esaminavano quindi
tutti gli animali. Essa ne ha dedotto che questi ultimi non erano in
grado di verificare la corrispondenza tra il numero di animali presenti
in azienda e il numero di animali indicati nel registro e nella banca
dati.
52 Di conseguenza, con decisione 16 luglio 2004 (GU L 250, pag. 21; in
prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha escluso dal
finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica
italiana ai sensi del FEAOG, sezione «garanzia», a causa della loro
mancata conformità alle disposizioni comunitarie.
Procedimento e conclusioni delle parti
53 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il
23 settembre 2004, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso in
esame.
54 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha
deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di
organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di
procedura del Tribunale, ha sottoposto per iscritto taluni quesiti alle
parti, invitandole a rispondervi durante l’udienza.
55 Gli argomenti delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e
orali posti dal Tribunale sono stati sentiti all’udienza del 21 novembre
2007.
56 La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
- condannare la Commissione alle spese.
57 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.
In diritto
Sul motivo attinente ad un difetto di motivazione
Argomenti delle parti
58 La Repubblica italiana sostiene che, per procedere alle rettifiche
finanziarie forfettarie contestate, la Commissione si è basata su una
presunzione di danno al FEAOG, presunzione fondata su dati di fatto non
significativi. La Repubblica italiana ritiene altresì che i controlli
effettuati in Italia abbiano conseguito l’«effetto utile» dei controlli
prescritti dalla normativa comunitaria, come è stato ampiamente
dimostrato tanto in occasione delle verifiche in loco, quanto durante il
procedimento amministrativo. Di conseguenza, considerata la mancata
motivazione del rigetto, da parte della Commissione, delle osservazioni
formulate a tale riguardo, la Repubblica italiana ritiene illegittima la
rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione nella decisione
impugnata.
59 La Commissione risponde che nell’intero corso del procedimento
amministrativo di cui all’art. 8 del regolamento n. 1663/95, che ha
preceduto l’adozione della decisione impugnata, le autorità italiane
sono state informate della natura e della portata delle sue
contestazioni e hanno argomentato in merito. La Commissione ritiene che
ciò dimostri sufficientemente che la Repubblica italiana è sempre stata
perfettamente a conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto
invocati dalla Commissione a sostegno delle rettifiche finanziarie
applicate poi con la decisione impugnata. L’esistenza di una motivazione
insufficiente della decisione impugnata non potrebbe essere dedotta
neanche dal fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, le
autorità italiane non hanno addotto elementi significativi, tali da
smentire le constatazioni della Commissione e indurre quest’ultima a
mutare avviso. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli argomenti
del governo italiano non trovino alcun riscontro nei fatti e che essi
debbano essere perciò respinti.
Giudizio del Tribunale
60 Secondo la giurisprudenza, nel particolare contesto dell’elaborazione
delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione
della decisione deve essere considerata sufficiente qualora lo Stato
destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di
elaborazione di tale decisione e conosca i motivi per i quali la
Commissione ritiene di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso
(v. sentenza della Corte 1° ottobre 1998, causa C‑27/94, Paesi
Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑5581, punto 36 e la giurisprudenza ivi
citata).
61 Si deve constatare che, nelle sue lettere del 18 maggio 2001, del 16
gennaio e del 15 febbraio 2002 inviate alle autorità italiane
conformemente all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, la direzione
generale (DG) «Agricoltura» della Commissione ha descritto
dettagliatamente i risultati delle verifiche effettuate dai suoi
servizi. Tali elementi sono poi stati esaminati alla luce delle
osservazioni presentate dalla Repubblica italiana durante le riunioni
bilaterali del 22 novembre 2001 e del 3 ottobre 2002 alle quali
quest’ultima ha partecipato, insieme alla Commissione. La posizione dei
servizi della Commissione al termine di tale procedimento amministrativo
è stata dettagliatamente esposta in una lettera inviata da quest’ultima
alle autorità italiane il 19 settembre 2003, conformemente all’art. 8,
n. 1, del regolamento n. 1663/95. Con lettera del 21 aprile 2004 i
servizi della Commissione hanno trasmesso alle autorità italiane le loro
osservazioni sul rapporto finale dell’organo di conciliazione 8 marzo
2004.
62 Peraltro, le lettere del 18 maggio 2001, del 16 gennaio e del 15
febbraio 2002, nonché il verbale della riunione del 22 novembre 2001,
hanno per oggetto una selezione di problemi che costituiscono il merito
della causa in esame. Dal verbale della riunione del 3 ottobre 2002,
alla quale hanno partecipato la Commissione e la Repubblica italiana,
emerge che l’insieme di tali problemi di fatto e di diritto sono stati
oggetto di discussioni tra le parti. Per di più, essi vengono esaminati
nuovamente nella lettera della Commissione del 19 settembre 2003.
63 Ne discende che la Repubblica italiana è stata strettamente associata
all’elaborazione della decisione impugnata e che la Commissione l’ha
informata dei suoi addebiti relativi ai rischi corsi dal FEAOG a causa
delle anomalie da essa constatate.
64 Di conseguenza, il motivo attinente al difetto di motivazione è
respinto.
Sul motivo attinente alla violazione dei principi in materia di
liquidazione dei conti
Argomenti delle parti
65 La Repubblica italiana sostiene che, adottando la decisione
impugnata, la Commissione ha violato i principi e la normativa
comunitaria relativi al procedimento di liquidazione dei conti. Tali
principi risulterebbero in particolare dal documento di lavoro, in
quanto esso ribadirebbe le finalità di prevenzione e correzione di tale
procedimento, piuttosto che il suo carattere repressivo. Secondo il
documento di lavoro, le carenze accertate dagli organi di controllo
nazionali non comporterebbero conseguenze finanziarie qualora venissero
adottati adeguati provvedimenti correttivi.
66 La Commissione ritiene che la Repubblica italiana si limiti a citare
un passaggio del documento di lavoro senza spiegare affatto in cosa
consista la violazione denunciata. La Commissione contesta inoltre la
rilevanza del riferimento fatto dalla Repubblica italiana alle carenze
accertate dagli organi di controllo nazionali, dato che le carenze che
hanno condotto alle rettifiche finanziarie controverse sono imputabili
agli stessi organi di controllo nazionali, come constatato dai servizi
della Commissione. Di conseguenza, secondo la Commissione, tale motivo
dev’essere dichiarato irricevibile, in quanto contrario all’art. 44, n.
1, lett. c), del regolamento di procedura.
Giudizio del Tribunale
67 Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, in particolare,
l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi
dedotti.
68 Secondo una giurisprudenza costante, ciò significa che l’atto
introduttivo deve chiarire in cosa consiste il motivo di ricorso di modo
che la sola enunciazione astratta non risponde ai requisiti di detto
regolamento. Inoltre, tale esposizione dev’essere sufficientemente
chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di
predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se
del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza
del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre,
affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto
e di diritto sui quali esso si fonda emergano, perlomeno sommariamente,
ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’istanza stessa (v.
sentenza del Tribunale 28 marzo 2000, causa T‑251/97, T. Port/Commissione,
Racc. pag. II‑1775, punti 90 e 91, e la giurisprudenza ivi citata).
69 Nell’ambito del motivo in esame, la Repubblica italiana si limita a
fare astrattamente riferimento ai principi riportati nel documento di
lavoro, senza presentare argomenti chiari e precisi riguardo ad essi, il
che non consente al Tribunale di valutare la rilevanza di detti principi
al fine di giudicare la fondatezza del motivo stesso.
70 Ne discende che il motivo in esame è irricevibile.
Sul motivo attinente alla violazione delle linee direttrici per la
semplificazione della PAC
Argomenti delle parti
71 Secondo la Repubblica italiana, la posizione adottata dalla
Commissione nell’applicazione delle rettifiche finanziarie controverse è
contraria agli orientamenti contenuti nel documento della DG
«Agricoltura» relativo alle linee direttrici per la semplificazione
della PAC del 28 maggio 1999, in particolare, in quanto esso sottolinea
che è necessario tener conto, in fase di applicazione da parte degli
Stati membri della legislazione comunitaria in materia di controllo,
delle possibili difficoltà amministrative, alla cui luce vanno
concordate, con le autorità dello Stato membro interessato, le relative
misure da intraprendere e le conseguenti modalità e la tempistica.
72 La Commissione osserva di non comprendere in cosa consista la
violazione contestata né di quale documento si tratti. Presumendo che la
Repubblica italiana volesse riferirsi al documento allegato alla nota
del direttore generale della DG «Agricoltura» 12 maggio 1999, intitolato
«Lignes directrices pour la simplification de la PAC», messo a
disposizione degli Stati membri in francese e in inglese, la Commissione
rileva che tale documento si riferisce allo sforzo di semplificazione in
cui sono impegnati i suoi servizi nell’elaborazione della legislazione
in materia agricola e non certo alle conseguenze da trarre in caso di
carenze, da parte degli Stati membri, nell’esecuzione dei controlli
previsti dalla normativa comunitaria. Ne consegue che neanche tale
motivo rispetterebbe l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura e non potrebbe quindi essere accolto.
Giudizio del Tribunale
73 Occorre rilevare che la ricorrente non ha prodotto il documento al
quale ha fatto riferimento. Per di più, si deve constatare che la
Repubblica italiana non ha formulato addebiti relativi ad un’eventuale
violazione delle linee direttrici di cui trattasi, non consentendo, in
tal modo, alla Commissione di preparare la sua difesa, né al Tribunale
di valutare la fondatezza dei suoi argomenti.
74 Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza relativa all’art.
44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (v. punto 68, supra),
il motivo in esame dev’essere dichiarato irricevibile.
Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95
Argomenti delle parti
75 La Repubblica italiana fa riferimento all’art. 2, n. 1, del
regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988,
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L
312, pag. 1), il quale dispone che i controlli e le misure e sanzioni
amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per
garantire la corretta applicazione del diritto comunitario e che essi
devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per
assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Secondo la Repubblica italiana, la posizione assunta dai servizi della
Commissione, che si limita a riportare genericamente quanto già
contenuto nelle precedenti fasi del procedimento, senza procedere
all’analisi rigorosa e puntuale delle informazioni al riguardo fornite
dalle autorità italiane, contrasta con tale disposizione e, in generale,
con la normativa comunitaria vigente.
76 In primo luogo, la Commissione rileva che la Repubblica italiana non
indica minimamente quali siano gli elementi di fatto e di diritto che
essa intende addurre a sostegno di tale motivo e ritiene che esso debba
essere dichiarato irricevibile per violazione dell’art. 44, n. 1, lett.
c), del regolamento di procedura.
77 In secondo luogo, la Commissione osserva che, in ogni caso, il
regolamento n. 2988/95 si applica, conformemente al suo art. 1, ai
controlli, alle misure e alle sanzioni amministrative relative a
irregolarità commesse dagli operatori economici, e non ai rapporti fra
la Comunità e i suoi Stati membri.
78 Inoltre, pur ammettendo che il riferimento all’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che riguarda
l’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità
nell’applicazione di rettifiche finanziarie nell’ambito del FEAOG, tale
addebito sarebbe comunque privo di fondamento, in quanto, secondo una
giurisprudenza costante relativa all’art. 3, n. 1, del regolamento n.
729/70 e all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, il FEAOG
potrebbe finanziare solo le spese effettuate dagli Stati membri in
conformità alle disposizioni comunitarie vigenti nell’ambito
dell’organizzazione dei vari settori agricoli. Nei casi difficili,
quando l’ammontare del danno subito non può essere accertato con
precisione, la perdita per le finanze comunitarie dovrebbe essere
determinata mediante una valutazione dei rischi ai quali queste sono
esposte a motivo dell’insufficienza dei controlli constatata. In
siffatti casi, spetterebbe allo Stato membro interessato dimostrare che
le irregolarità accertate dalla Commissione non hanno inciso sul
bilancio comunitario o vi hanno inciso in misura inferiore rispetto a
quanto stimato dall’istituzione. Orbene, nel caso in esame, la
Repubblica italiana non avrebbe affatto fornito tale dimostrazione. Ne
consegue, secondo la Commissione, che tale motivo dev’essere respinto.
Giudizio del Tribunale
79 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, si deve ritenere
che l’argomentazione della Repubblica italiana sia sufficientemente
chiara rispetto all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura e, di conseguenza, che si debba procedere all’esame della sua
fondatezza.
80 A tale riguardo, occorre fare riferimento al regolamento n. 2988/95,
che fissa i principi applicabili ai controlli, alle misure ed alle
sanzioni dirette a garantire la tutela degli interessi finanziari delle
Comunità.
81 L’art. 1 del regolamento n. 2988/95 dispone quanto segue:
«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli
omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti
irregolarità relative al diritto comunitario.
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del
diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un
operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un
pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (...)».
82 La nozione di «operatore economico» è invece definita all’art. 7 del
regolamento n. 2988/95, il quale ha il seguente tenore letterale:
«Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli
operatori economici di cui all’articolo 1, ossia alle persone fisiche o
giuridiche, nonché agli altri organismi cui il diritto nazionale
riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l’irregolarità.
Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato
all’esecuzione dell’irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere
della medesima o a evitare che sia commessa».
83 Di conseguenza, come risulta dagli artt. 1 e 7 di detto regolamento,
è a giusto titolo che la Commissione ha affermato che i controlli, le
misure e le sanzioni amministrative erano applicabili alle irregolarità
commesse da operatori economici, e non ai rapporti fra la Comunità e i
suoi Stati membri.
84 Il Tribunale rileva cha tanto dalla decisione controversa quanto
dalle lettere e dai verbali delle riunioni bilaterali che hanno
preceduto l’adozione della decisione controversa risulta che le
irregolarità segnalate dalla Commissione sono imputabili alla Repubblica
italiana e non agli operatori economici. Il regolamento n. 2988/95 non è
quindi applicabile nella fattispecie.
85 Più in generale, per quanto riguarda l’applicazione del principio di
proporzionalità da parte della Commissione, al quale sembra fare
sostanzialmente riferimento la Repubblica italiana nella sua
argomentazione relativa all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/95,
occorre rilevare che, salvo per quanto concerne il livello delle
sanzioni irrogate per le irregolarità relative al pagamento per l’estensivizzazione,
il problema della proporzionalità delle sanzioni non è stato messo in
discussione durante il procedimento amministrativo che ha condotto
all’adozione della decisione impugnata. Inoltre, le rettifiche nella
decisione impugnata sono generalmente applicate al tasso minimo, del 2 o
del 5%, salvo le sanzioni relative ai premi per l’estensivizzazione
(intervenuti, a livello nazionale, nel 2000 e nel 2001, e, per la
Regione Lazio, nel 1999 e nel 2001), e le sanzioni relative al premio
speciale per la Regione Lazio, nel 2001, entrambe al tasso del 10%.
86 Orbene, le indicazioni contenute nel documento di lavoro per il caso
in cui sia impossibile determinare il danno finanziario subito dalla
Comunità prevedono che la Commissione proceda a rettifiche finanziarie
forfettarie ad un tasso del 2, del 5, del 10 o del 25%. Nei casi più
gravi è previsto che la Commissione possa applicare un tasso maggiorato,
che può giungere fino al 100%.
87 Di conseguenza, non si può mettere in discussione la proporzionalità
delle sanzioni irrogate nella decisione impugnata.
88 Risulta da quanto precede che il motivo in esame dev’essere respinto.
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione nel
funzionamento della banca dati di identificazione e di registrazione dei
bovini
Argomenti delle parti
89 La Repubblica italiana sostiene che, contrariamente a quanto
affermato dalla Commissione, dal 1997 opera in Italia una banca dati
centralizzata di identificazione e di registrazione degli animali, per i
quali sono stati richiesti premi comunitari. La Repubblica italiana
osserva che, non avendo gli ispettori della Commissione esaminato la
detta banca dati, la Commissione non poteva produrre al riguardo un
rapporto con cognizione di causa.
90 Inoltre, secondo la Repubblica italiana, i controlli sistematici
della presenza effettiva, sui registri, delle UBA oggetto di una domanda
di premio hanno consentito di limitare il rischio corso dal FEAOG ed
hanno garantito la legittimità dei premi versati.
91 La Commissione considera del tutto privi di pertinenza gli argomenti
addotti dalla Repubblica italiana. Essa afferma di non aver mai messo in
dubbio l’esistenza in Italia, di una banca dati per l’identificazione e
la registrazione dei bovini, né che tale banca dati fosse, in qualche
modo, operativa. La Commissione precisa che ciò che è stato contestato
alle autorità italiane è che tale banca dati non era pienamente
operativa e non forniva dunque un quadro aggiornato, esatto e completo
della situazione degli animali ammissibili ai diversi regimi di premio
previsti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine.
92 Il fatto di aver verificato l’effettiva registrazione degli animali
nella banca dati prima di procedere al pagamento dei premi richiesti non
avrebbe affatto eliminato i rischi corsi dal FEAOG. Le missioni svolte
in loco dai servizi della Commissione avrebbero messo in luce non solo
carenze nell’identificazione e nella registrazione iniziale dei nuovi
nati, ma anche ritardi nella registrazione dei movimenti degli animali
già figuranti nella banca dati.
93 Secondo la Commissione, la Repubblica italiana non può neanche far
valere che la banca dati non è stata oggetto di controllo da parte dei
servizi del FEAOG, che si sono limitati a verifiche a livello locale.
Durante l’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la
Commissione ha spiegato che, pur non avendo effettuato controlli della
banca dati nel luogo della sua sede, a Teramo, essa aveva effettuato
controlli presso le competenti autorità regionali, le hanno il compito
di raccogliere i dati a livello regionale e di inserirli nella banca
dati regionale, nonché presso talune aziende agricole.
Giudizio del Tribunale
94 Considerato che gli addebiti formulati dalla Commissione nei
confronti del funzionamento della banca dati riguardavano per l’appunto
l’affidabilità delle informazioni che vi erano inserite ed il loro
utilizzo, e che le autorità regionali avevano il compito di raccogliere
i dati e di inserirli nelle banche dati regionali, non v’è alcun dubbio
che la Commissione poteva svolgere un controllo efficace di detta banca
dati solo presso le regioni e non presso la sede centrale della banca
dati, a Teramo. L’impiego di un tale metodo di controllo da parte della
Commissione non significa che essa non ha proceduto al controllo della
banca dati, ma al contrario, che proprio tale metodo di controllo ha
consentito alla Commissione di svolgere un controllo efficace e
pertinente e di constatare numerose anomalie nel funzionamento di detta
banca dati.
95 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana relativo
all’assenza di rischi corsi dal FEAOG, nonché alla legittimità dei premi
versati, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata,
l’onere di provare l’esistenza di una violazione delle norme
dell’organizzazione comune dei mercati agricoli spetta alla Commissione.
Di conseguenza, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione
con cui rileva la mancanza o l’inadeguatezza dei controlli attuati dallo
Stato membro interessato. Tuttavia, la Commissione è obbligata non a
dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati
dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste
trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e
ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali
dati. Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può confutare le
constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate
da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli
affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che le
constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime
costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi
sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di
sorveglianza e di controllo. Questo temperamento dell’onere della prova,
di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro a
disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati
necessari ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi lo
Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della
veridicità dei propri controlli o dei propri dati, nonché,
eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (v.
sentenza della Corte 24 febbraio 2005, causa C‑300/02,
Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑1341, punti 33‑36 e la giurisprudenza
ivi citata).
96 Nel caso di specie, occorre rilevare che la Repubblica italiana non
presenta alcuna prova a sostegno del suo motivo diretto a contestare la
posizione della Commissione contenuta nella decisione impugnata. Di
conseguenza si deve constatare che la Repubblica italiana non è riuscita
a confutare gli elementi di prova, presentati dalla Commissione durante
il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della
decisione impugnata, che avevano fatto sorgere fondati dubbi
sull’affidabilità della banca dati.
97 Il motivo in esame deve quindi essere respinto.
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione nella
gestione del premio per vacca nutrice
Argomenti delle parti
98 Per quanto riguarda la discussione tra le parti circa la definizione
dell’espressione «vacca nutrice» riportata nelle istruzioni italiane per
i controlli effettuati in loco, la Repubblica italiana osserva che tutte
le disposizioni nazionali emanate in materia di controllo in loco
durante il periodo in esame prevedevano espressamente che gli animali da
considerare «vacche» dovessero aver partorito almeno una volta. Tale
criterio sarebbe stato accompagnato, unicamente nella fase del controllo
in loco, da un altro criterio, cioè quello relativo all’età degli
animali (un animale di più di 24 mesi era considerato una vacca).
Quest’ultimo criterio sarebbe stato inserito nelle disposizioni in esame
per migliorare la tutela del FEAOG, considerato che le giovenche danno
luogo alla concessione di un premio, conformemente alla normativa
comunitaria, di modo che tale criterio presenterebbe una maggiore
sicurezza per il FEAOG, e non un maggiore rischio. In ogni caso, la
Repubblica italiana precisa che, nella fase del controllo
amministrativo, il controllo ha riguardato, per la totalità delle
domande, la condizione relativa all’avvenuto parto, ai fini
dell’individuazione dell’animale come «vacca» o come «giovenca».
99 Durante l’udienza, la Repubblica italiana ha osservato che, in
pratica, tale criterio aggiuntivo riguardava talune razze autoctone,
allevate in libertà. Essa rileva che è del tutto improbabile che un
bovino femmina di età inferiore ai 24 mesi abbia già partorito, in
quanto tali gravidanze si risolvono di regola in aborti. Non sarebbe
quindi esatto considerare vacche nutrici tali giovenche.
100 La Commissione risponde che gli argomenti della Repubblica italiana
mancano in fatto. Essa rileva che, nelle istruzioni di controllo per il
2000, diffuse dalle autorità italiane, ai fini dell’applicazione della
nozione di «vacca nutrice ammissibile al premio» il criterio dell’età e
quello del parto sono considerati alternativi. Di conseguenza,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, non è
affatto escluso che bovini femmine che non avevano ancora figliato,
qualificabili come «giovenche» secondo la normativa comunitaria, siano
state considerate «vacche nutrici» dalle autorità italiane in quanto di
età superiore ai 24 mesi, con conseguente alterazione della definizione
delle espressioni «vacca» e «giovenca» prevista dal regolamento n.
1254/1999.
Giudizio del Tribunale
101 Occorre rilevare che, secondo le istruzioni di controllo diffuse
dalle autorità italiane, una vacca nutrice ammissibile al premio è
definita come di età pari a 24 mesi o come avente partorito almeno una
volta al momento della presentazione della domanda, per cui è del tutto
possibile, o addirittura inevitabile, che gli ispettori nazionali
abbiano considerato «vacche nutrici» animali che non avevano mai
partorito. Di conseguenza, poiché il premio per vacca nutrice può essere
stato attribuito per animali non ammisibili, di 24 mesi ma che non hanno
mai partorito, la Commissione non ha commesso errori constatando
anomalie nella gestione del premio per vacca nutrice.
102 Di conseguenza, il motivo in esame dev’essere respinto.
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione in
materia di premio speciale
Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 6, n. 6, lett. d), del
regolamento n. 3887/92
- Argomenti delle parti
103 La Repubblica italiana sostiene che l’art. 6, n. 6, lett. d), del
regolamento n. 3887/92 si riferisce ai capi di bestiame per i quali sono
state o potrebbero essere presentate domande di aiuti, e non al numero
complessivo di animali presenti in azienda. Essa aggiunge che, a tale
riguardo, occorre considerare che nel 1998, quando è stata completata la
detta disposizione, i bovini maschi che potevano essere oggetto di una
domanda di premio a partire dall’età di otto mesi per un numero massimo
di 90 capi per azienda e nel rispetto dell’onere relativo alle UBA per
ettaro, di modo che non tutti i bovini presenti nell’azienda potevano
essere ammissibili alla concessione del premio speciale.
104 In Italia, secondo l’interpretazione della normativa comunitaria
applicabile per il periodo in esame, che gli ispettori nazionali
giudicavano esatta, il controllo avrebbe riguardato i bovini che,
durante le campagne di cui trattasi, erano stati o avrebbero potuto
essere oggetto di una domanda di premio speciale.
105 La normativa comunitaria sarebbe stata poi modificata e chiarita dal
regolamento n. 2419/2001, il cui art. 25, n. l, prevederebbe che i
controlli in loco vertano sull’insieme degli animali per i quali è stato
chiesto un aiuto nel quadro dei regimi da controllare, ivi compresi, per
i regimi di aiuto per i bovini, i bovini per i quali non è stato chiesto
l’aiuto. Secondo la Repubblica italiana, il fatto che si sia sentita
l’esigenza di modificare o meglio chiarire in sede normativa i termini
del controllo indica che la precedente versione di detto regolamento
poteva indurre errate interpretazioni, non ascrivibili, pertanto, allo
Stato membro interessato.
106 Per quanto riguarda le domande di premio per i bovini maschi per la
campagna 2001, la Repubblica italiana sottolinea che il numero dei
controlli in loco è stato pari al 15,8% delle domande pervenute, perciò
ben superiori al 10% previsto dalla normativa comunitaria. Inoltre,
l’entità dei bovini oggetto di controllo che alla data del controllo
stesso risultavano ancora presenti in azienda e per i quali è stato,
pertanto, possibile constatare fisicamente la presenza e la corretta
identificazione è stata pari al 40% dei bovini soggetti al controllo.
107 Secondo la Commissione, l’art. 6, n. 6, lett. d), del regolamento n.
3887/92 non presenta alcuna ambiguità nel prevedere la verifica di tutti
i bovini presenti nell’azienda per i quali sono state presentate, o
potranno essere presentate domande di aiuto. Nulla lascerebbe supporre
che debba trattarsi, come erroneamente ritenuto dagli organi di
controllo italiani, degli animali per cui sono state presentate, o
potranno essere presentate, domande di aiuto per la campagna in corso.
Al contrario, si tratterebbe qui di una precisazione del tutto
arbitraria che avrebbe per effetto di restringere indebitamente il
numero di animali da sottoporre a controllo e, pertanto, di minare
l’efficacia dei controlli in questione.
108 La Commissione ritiene altresì che la modifica introdotta dal
regolamento n. 2419/2001, che al suo art. 25, n. 1, riprende in parte il
contenuto dell’art. 6, n. 6, lett. d), del regolamento n. 3887/92, non
abbia potuto incidere sulla portata di tale disposizione per quanto
riguarda il problema in esame. Nessuna di tali disposizioni avrebbe
limitato il controllo agli animali per cui era stata, o avrebbe potuto
essere, presentata una domanda di aiuto per la campagna in corso.
109 La Commissione è dell’avviso che, anche a voler ammettere
un’ambiguità nel tenore letterale dell’art. 6, n. 6, lett. d), del
regolamento n. 3887/92, le autorità italiane avrebbero dovuto
interpretare tale disposizione alla luce delle finalità di tale
regolamento, privilegiando una lettura idonea a salvaguardarne l’effetto
utile e in particolare le finalità di controllo efficace perseguite da
detto regolamento. Del resto, un siffatto obbligo sarebbe esplicitamente
imposto agli Stati membri dall’art. 6, n. 1, del regolamento in
questione, a norma del quale «[i] controlli amministrativi e in loco
sono effettuati in modo da consentire l’efficace verifica del rispetto
delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi».
110 Durante l’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la
Commissione ha indicato che tale esigenza di controllo estensivo era
motivata da una volontà di riduzione dei costi amministrativi. La
Commissione fa altresì riferimento all’art. 6 del regolamento n.
3887/92, che esige che i controlli siano effettuati in modo da garantire
la verifica efficace del rispetto delle condizioni per la concessione
degli aiuti e dei premi. La Commissione illustra tale considerazione con
l’esempio del premio alla macellazione, che può essere chiesto fino a
sei mesi dopo la macellazione: in questo caso sarebbe possibile sapere
se l’animale è stato effettivamente presente nell’azienda solo qualora
il controllo sia stato effettuato prima della presentazione di una
domanda di premio.
111 Per tutte queste ragioni, la Commissione ritiene che il motivo in
esame debba essere dichiarato infondato.
- Giudizio del Tribunale
112 Occorre rilevare che il passaggio dell’art. 6, n. 6, lett. d), del
regolamento n. 3887/92 che rileva ai fini dell’esame del problema
sollevato nel caso di specie è il seguente: «tutti i bovini presenti
nell’azienda per i quali sono state presentate, o potranno essere
presentate, domande di aiuto». Il suo tenore letterale non è stato
alterato dagli atti di modifica di detto regolamento intervenuti durante
il periodo di cui trattasi.
113 Si deve altresì constatare che, contrariamente a quanto sostenuto
sostanzialmente dalla Repubblica italiana, il tenore letterale dell’art.
6, n. 6, lett. d), di detto regolamento è chiaro, e che tale
disposizione non limita alla campagna in corso gli obblighi di
identificazione e di controllo degli animali.
114 Il diverso tenore letterale impiegato nell’art. 25, n. 1, del
regolamento n. 2419/2001, che abroga e sostituisce il regolamento n.
3887/92, fatto valere dalla Repubblica italiana, è irrilevante ai fini
dell’esame del problema di cui trattasi, in quanto non è applicabile
alla rettifica finanziaria controversa. Inoltre, il fatto che il tenore
letterale dell’art. 25, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 venga
precisato rispetto all’art. 6, n. 6, lett. d), del regolamento n.
3887/92 non implica un’imprecisione di quest’ultimo.
115 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, nonché dei
chiarimenti forniti dalla Commissione durante l’udienza in merito alla
necessità di un controllo estensivo (v. punto 110 supra), l’addebito in
esame dev’essere respinto.
Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 6, nn. 3 e 5, del
regolamento n. 3887/92
- Argomenti delle parti
116 La Repubblica italiana, pur ammettendo che i controlli in loco
relativi alle domande per la campagna 2001 sono stati effettuati in
ritardo, osserva che, nel 2001, l’esecuzione dei controlli è stata resa
particolarmente difficoltosa a causa dei vincoli sanitari introdotti a
seguito delle patologie dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e
della febbre catarrale che hanno limitato l’accesso alle stalle da parte
del personale tecnico preposto al controllo. Tali vincoli avrebbero così
contribuito a ritardare le attività di verifica al di là del periodo di
due mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto previsto
dall’art. 5 del regolamento n. 2342/1999. Malgrado tale situazione,
sebbene la percentuale minima di controlli previsti dalla normativa
fosse del 10%, i controlli in loco sarebbero stati effettuati nel 15,8%
delle aziende. Inoltre, la Repubblica italiana rileva che, per il 40%
dei controlli effettuati oltre il termine di due mesi, i bovini oggetto
di una domanda di premio erano ancora presenti nella stalla, di modo che
è stato possibile accertarne l’identità. Essa sostiene altresì che il
tasso di controlli effettuati è stato discusso a più riprese con la
Commissione durante il procedimento amministrativo e, da ultimo, durante
il procedimento di conciliazione.
117 La Commissione osserva anzitutto che, come risulta dalle statistiche
fornite dalle autorità italiane nel corso del procedimento
amministrativo, la percentuale di controlli in loco eseguiti durante il
periodo di detenzione è stata pari allo 0,55% delle domande d’aiuto
presentate per la campagna 2001. In secondo luogo, per quanto riguarda
l’efficacia dei controlli eseguiti dopo il periodo di detenzione, la
Commissione rileva che il fatto di aver rinvenuto nell’azienda degli
animali per cui era stato richiesto il premio dopo il periodo di
detenzione non prova minimamente che gli stessi animali si trovassero
nello stesso luogo durante detto periodo. Tale circostanza, dunque, non
sarebbe tale da influire sul rispetto degli obblighi di controllo
imposti dall’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92.
118 Durante l’udienza, la Commissione ha precisato che, dal momento che
la BSE e la febbre catarrale si trasmettono per il tramite di insetti,
tali patologie non potevano costituire la ragione per cui è stato
limitato o addirittura reso impossibile l’accesso degli ispettori nelle
aziende.
- Giudizio del Tribunale
119 Occorre anzitutto prendere atto delle indicazioni della Commissione
circa le modalità di trasmissione della BSE e della febbre catarrale,
nonché del fatto che la Repubblica italiana non le contesta. Inoltre, il
Tribunale rileva che è già stato constatato nella giurisprudenza che la
febbre catarrale potrebbe trasmettersi per via alimentare (sentenza
della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, Regno Unito/Commissione,
Racc. pag. I‑2265, punto 5). In ogni caso, nessuna di tali modalità di
trasmissione è legata alla presenza del personale tecnico nelle aziende.
Tale argomento deve quindi essere respinto.
120 Per quanto attiene poi alla percentuale dei controlli effettuati, va
rilevato che, secondo l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 3887/92, i
controlli in loco devono riguardare almeno il 10% delle domande di aiuti
«animali». Secondo il n. 5 dello stesso articolo, almeno il 50% dei
controlli minimi degli animali va eseguito durante il periodo di
detenzione. Di conseguenza, lo Stato membro è tenuto a garantire che
almeno il 5% dei controlli «animali» si svolga durante il periodo di
detenzione. Secondo i dati prodotti dalla Repubblica italiana, la
percentuale dei controlli in loco effettuati durante il periodo di
detenzione era pari allo 0,55%, e non al 5% come richiesto dal
regolamento n. 3887/92. La Commissione ha quindi giustamente ritenuto
che fosse insufficiente il numero dei controlli effettuati.
121 Di conseguenza, l’addebito in esame dev’essere respinto, come anche
il motivo nel suo complesso.
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione nella
gestione del premio alla macellazione
Argomenti delle parti
122 Quanto ai ritardi constatati dai servizi della Commissione
nell’adozione delle istruzioni di controllo e nell’esecuzione dei
controlli in loco relativi alle domande di premio alla macellazione
presentate nel 2000, la Repubblica italiana rileva che, per l’anno in
esame, primo anno di applicazione di tale premio, la maggior parte delle
domande è stata registrata nel mese di ottobre. Di conseguenza, la
circolare dell’AGEA contenente le istruzioni di controllo, sebbene
adottata nel novembre 2000, sarebbe intervenuta in tempo utile.
123 Secondo la Repubblica italiana sono prive di fondamento anche le
censure, formulate dai servizi della Commissione, circa i controlli
realizzati dai servizi doganali sui bovini ammessi a beneficiare del
premio alla macellazione al momento dell’esportazione. A tale riguardo,
la Repubblica italiana sostiene che, salvo gli obblighi previsti
all’art. 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE,
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante
modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), e
all’art. 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998,
n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag.
19), nessun’altra disposizione analoga impone misure di controllo più
precise.
124 Secondo la Commissione, gli argomenti della Repubblica italiana si
scontrano contro il dettato inequivoco dell’art. 6, n. 6 bis, del
regolamento n. 3887/92 e dell’art. 35 del regolamento n. 2342/1999.
L’emanazione tardiva delle istruzioni per l’espletamento dei controlli
sul premio alla macellazione avrebbe inevitabilmente pregiudicato
l’efficacia di tali controlli. L’art. 6, n. 6 bis, del regolamento n.
3887/92 e l’art. 35 del regolamento n. 2342/1999 imporrebbero, infatti,
agli Stati membri, in relazione al premio alla macellazione, puntuali
obblighi di controllo sui macelli. Tali controlli, di carattere tanto
fisico che documentale, comprenderebbero, tra l’altro, verifiche
materiali da effettuarsi all’atto della macellazione degli animali e
della pesatura della carcassa. La Commissione fa valere che tali
verifiche non possono essere sostituite - come si è verificato in Italia
per le richieste di premio introdotte prima dell’emanazione delle
istruzioni di controllo - da semplici controlli amministrativi svolti in
occasione della presentazione delle domande di premio. In applicazione
dell’art. 35 del regolamento n. 2342/1999, le domande di premio alla
macellazione potrebbero infatti essere introdotte a diversi mesi dalla
macellazione degli animali, quando i controlli fisici previsti dagli
artt. 35 del regolamento n. 2342/1999 e 6, n. 6 bis, del regolamento n.
3887/92 non sono materialmente più possibili.
125 Inoltre, l’art. 6, n. 6 bis, del regolamento n. 3887/92 esigerebbe
che gli Stati membri garantiscano che almeno il 10% degli animali
esportati verso paesi terzi per i quali sia stata presentata o possa
essere presentata una domanda di premio siano soggetti ad un controllo
di identificazione al momento del carico per l’esportazione e l’uscita
dal territorio comunitario. I controlli effettuati dalle autorità
italiane alla dogana non offrirebbero al riguardo alcuna garanzia.
Giudizio del Tribunale
126 Occorre anzitutto rilevare che, sebbene, come affermato dalla
Repubblica italiana, la maggior parte delle domande sia stata registrata
nel mese di ottobre 2000, ciò non esclude che l’adozione tardiva della
circolare dell’AGEA contenente le istruzioni di controllo abbia
pregiudicato l’efficacia dei controlli effettuati prima della sua
adozione, nel novembre 2000. È quindi a giusto titolo che la Commissione
fa valere la violazione, da parte della Repubblica italiana, dell’art.
6, n. 6 bis, del regolamento n. 3887/92 e dell’art. 35 del regolamento
n. 2342/1999.
127 D’altra parte, va rilevato che la Repubblica italiana non presenta
alcuna prova a sostegno del suo motivo diretto a contestare la posizione
della Commissione contenuta nella decisione impugnata. Di conseguenza,
in applicazione della giurisprudenza citata al punto 95, supra, occorre
constatare che la Repubblica italiana non è riuscita a confutare gli
elementi di prova presentati dalla Commissione durante il procedimento
amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, i
quali avevano fatto sorgere fondati dubbi sulla gestione del premio alla
macellazione.
128 Inoltre, come già constatato al punto 120, supra, i controlli in
loco durante il periodo di detenzione non sono stati sufficienti e non
hanno riguardato tutti gli animali presenti nell’azienda. Ciò ha
inevitabilmente comportato notevoli lacune nel controllo durante il
periodo di detenzione e durante la macellazione, creando così un rischio
per il FEAOG.
129 Di conseguenza, il motivo in esame dev’essere respinto.
Sul motivo attinente all’inadeguatezza dei controlli sul pagamento
per l’estensivizzazione
Argomenti delle parti
130 La Repubblica italiana ammette che le modalità di applicazione
dei premi zootecnici nel 2000 sono state emanate con il decreto 25
maggio 2000, quando i termini per la presentazione degli aiuti versati
per superficie, i cosiddetti aiuti «superficie», erano già scaduti, di
modo che è stato impossibile, per gli allevatori, presentare nel 2000
una domanda di premio. Per sopperire a detta carenza, agli agricoltori
sarebbe stata data la possibilità di presentare una domanda per detto
premio con la prima domanda relativa ai «bovini maschi» o alle «vacche
nutrici». Ciononostante, nel 2000, le domande legate all’estensivizzazione
sarebbero state controllate al 100%, invece del 10% previsto, per quanto
riguarda tanto le superfici dichiarate quanto gli animali presenti nelle
aziende alle cinque date fissate dall’organismo pagatore conformemente
alle disposizioni dell’art. 32, n. 3, del regolamento n. 2342/1999, ai
fini della tutela del bilancio comunitario.
131 Quanto alla contestazione, da parte della Commissione, della
definizione nazionale della nozione di «pascolo», la Repubblica italiana
sottolinea che tale definizione è stata comunicata alla Commissione, che
l’ha menzionata, senza alcuna osservazione, nel suo documento
AGRI/7535/2000 del 15 marzo 2000. La Repubblica italiana non avrebbe
ricevuto alcuna osservazione in merito da parte della Commissione. La
Repubblica italiana sostiene altresì che, durante il procedimento
amministrativo, l’organo di conciliazione ha giudicato perfettamente
giustificata tale definizione. Inoltre, tale definizione terrebbe conto
delle specificità del territorio italiano, caratterizzato dalla presenza
di rilievi montuosi e, in particolare nelle regioni meridionali, da
scarse e irregolari precipitazioni che limiterebbero notevolmente lo
sviluppo della flora pabulare e renderebbe così necessaria
l’utilizzazione della vegetazione arbustiva nell’alimentazione degli
animali allo stato brado.
132 Quanto ai controlli sulle domande presentate nel 2000, la
Commissione osserva che, sebbene il governo italiano, sulla base dei
registri aziendali, abbia effettuato verifiche su tutte le domande di
pagamento, tali verifiche non hanno tuttavia potuto escludere rischi
finanziari per il FEAOG. Infatti, le missioni di controllo dei servizi
del FEAOG effettuate in Italia avrebbero fatto emergere numerose
irregolarità nella tenuta dei registri aziendali da parte degli
allevatori. I dati desunti da tali registri e utilizzati dalle autorità
italiane per calcolare i coefficienti di densità delle aziende
richiedenti e verificare la loro ammissibilità al pagamento non
offrivano dunque le necessarie garanzie di affidabilità. Le stesse
considerazioni sarebbero applicabili alle domande di pagamento
presentate per il 2001.
133 Gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana per giustificare la
definizione della nozione di «pascolo» data dalle autorità italiane
sarebbero privi di pertinenza. La Commissione osserva che essa non
contesta tanto la definizione della nozione di «pascolo» fornita dalle
autorità italiane in applicazione dell’art. 32 del regolamento n.
2342/1999, ma che essa ritiene inammissibile la prassi applicativa di
tale definizione, in base alla quale intere aree sono state qualificate
come «pascoli» previa semplice verifica della loro accessibilità da
parte degli animali e senza alcun riscontro della loro concreta
utilizzabilità ai fini dell’alimentazione degli animali. Tale prassi
permetterebbe infatti, ad esempio, che intere aree boschive del tutto
inidonee all’allevamento degli animali siano considerate come «pascoli»
in quanto semplicemente accessibili da parte degli animali e che
allevatori altrimenti esclusi, a causa del coefficiente di densità della
loro azienda, dal beneficio del pagamento per l’estensivizzazione
possano accedere a tale pagamento, con conseguente rischio finanziario
per il FEAOG.
134 La Commissione cita altresì l’organo di conciliazione, il quale, al
riguardo, avrebbe osservato quanto segue:
«Salvo la riserva generale secondo cui non spetta all’organo risolvere
controversie giuridiche tra le parti, l’ampia definizione accolta dalle
autorità italiane per delimitare le zone di pascolo comprese nelle
superfici foraggere può infatti essere giustificata dal punto di vista
dell’economia del settore a causa delle condizioni naturali presenti in
diverse regioni italiane. È chiaro che l’assimilazione di tali zone,
senza condizioni restrittive o limitative, a zone di pascolo permanente
rende discutibile il calcolo del coefficiente di densità, che
costituisce un elemento di base nella determinazione del diritto a tale
aiuto».
135 Durante le missioni di controllo effettuate dai servizi del FEAOG,
sarebbe altresì emerso che le autorità italiane non avevano applicato
neppure in modo puntuale tale definizione, omettendo di verificare se
tutta l’area qualificata «pascolo» fosse o meno «direttamente
usufruibile dagli animali», come pure richiesto dalla nozione di pascolo
da esse stesse elaborata. Di conseguenza, anche zone boschive
assolutamente non idonee all’allevamento sarebbero state qualificate
come «pascoli», previa semplice verifica della loro accessibilità da
parte degli animali. Pertanto, la Commissione ritiene che il rischio per
il FEAOG indotto dalla prassi applicativa della definizione di «pascolo»
seguita dalle autorità italiane - insieme con il rischio insito in tale
definizione e sottolineato tanto dall’organo di conciliazione quanto
dalla relazione di sintesi - giustifichi pienamente la percentuale di
correzione finanziaria applicata dalla decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
136 In primo luogo, per quanto riguarda la verifica delle domande
presentate in merito al pagamento per l’estensivizzazione, occorre
rilevare che la Commissione ha giustamente considerato che il fatto di
effettuare verifiche riguardo a tutte queste domande non poteva
escludere qualsiasi rischio finanziario per il FEAOG, dato che durante
le missioni di controllo dei servizi del FEAOG sono state constatate
diverse irregolarità nella tenuta dei registri delle aziende da parte
degli allevatori. Infatti, tale considerazione è altresì connessa alle
critiche della Commissione circa il funzionamento della banca dati, e,
come constatato supra, la Repubblica italiana non è riuscita a confutare
gli elementi di prova prodotti dalla Commissione a tale riguardo (in
particolare relativamente ai ritardi nell’aggiornamento dei dati, nonché
agli errori nella registrazione degli animali, per quanto riguarda
l’identificazione dei loro spostamenti ed il loro sesso), che hanno
fatto sorgere dubbi seri e ragionevoli, ai sensi della giurisprudenza
citata al punto 95, supra, in merito al funzionamento della banca dati
della Repubblica italiana. Considerato che la Repubblica italiana non ha
provato che la banca dati funzionava correttamente e conteneva
informazioni aggiornate, la Commissione era legittimata a concludere che
l’esame sulla base dei registri aziendali non offriva una sufficiente
garanzia di affidabilità.
137 In secondo luogo, quanto alla nozione di «pascolo», occorre rilevare
che la Commissione non contesta tanto la definizione fornita dalle
autorità italiane, quanto piuttosto l’applicazione che ne viene fatta.
Risulta dal fascicolo di causa che, durante il procedimento
amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata,
la Commissione ha scoperto che erano state considerate superfici di
pascolo e foraggere terreni utilizzati per l’istallazione di piscine e
campi da tennis. Nel caso di specie, va rilevato che la Repubblica
italiana non presenta alcuna prova a sostegno del suo argomento diretto
a contestare la posizione della Commissione contenuta nella decisione
impugnata. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza citata
al punto 95, supra, occorre constatare che la Repubblica italiana non è
riuscita a confutare gli elementi di prova, presentati dalla Commissione
durante il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione
della decisione impugnata, i quali hanno fatto sorgere fondati dubbi in
merito all’applicazione della definizione di «pascolo» da parte delle
autorità italiane.
138 Pertanto, il motivo in esame dev’essere respinto.
Sul motivo attinente alle carenze nei controlli in loco constatate
dalla Commissione nel Lazio
Argomenti delle parti
139 La Repubblica italiana sostiene che gli accertamenti compiuti dai
suoi servizi regionali e dal Ministero della Sanità provano
l’insussistenza di qualsiasi danno a carico del FEAOG. La decisione
impugnata non terrebbe sufficientemente conto del fatto che, anche se
non è stato possibile rispettare in tutti i punti la normativa
comunitaria a causa delle caratteristiche proprie degli allevamenti
dell’alto Lazio e della specificità dei pascoli di tale regione, le
autorità italiane avrebbero effettuato controlli che hanno comunque
consentito la realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta
normativa.
140 L’accertamento dell’inadempimento non sarebbe un dato meramente
formale, ma sostanziale. La legittima aspettativa, fondata su un obbligo
di reciproca collaborazione e di lealtà, presupporrebbe che i
procedimenti di controllo costituiscano l’effettiva occasione di un
confronto tra la Commissione e lo Stato membro e che tale confronto
conduca ad una motivata presa di posizione. Durante le visite di
controllo non sarebbero stati redatti processi verbali in
contraddittorio, e pertanto non resterebbe traccia formale delle
operazioni compiute e delle osservazioni dei rappresentanti delle
amministrazioni nazionali, per cui i procedimenti di verifica si
risolverebbero in ogni caso con un provvedimento carente sotto il
profilo motivazionale. Tale situazione, da un lato, porrebbe il
Tribunale nella condizione di non poter apprezzare nella sua completezza
l’oggetto del contendere e, dall’altro, impedirebbe anche gli
aggiustamenti nelle linee di indirizzo e nella normativa per adeguarli
alla situazione reale dei settori di intervento.
141 La Commissione fa valere che alla base della correzione operata
dalla decisione impugnata per le carenze rilevate nel Lazio si trova la
constatazione che, in tale regione, le autorità preposte ai controlli
non procedevano a verifiche relative a tutti i bovini ammissibili e,
comunque, non si recavano in tutti i luoghi di detenzione degli animali
e non li esaminavano tutti. La Commissione ne deduce che essi non erano
pertanto in grado di verificare la corrispondenza tra il numero di
animali presenti in azienda e quello indicato nel registro di stalla e
nella banca dati. In assenza di una verifica sistematica di tale
corrispondenza, secondo la Commissione i controlli che le autorità
italiane sostengono di aver effettuato non hanno potuto garantire
l’obiettivo della legislazione comunitaria applicabile, ossia che i
premi per i bovini siano versati solo per animali effettivamente
presenti in azienda ed ammissibili ai regimi di aiuto in questione. I
documenti della Regione Lazio e del Ministero della Sanità prodotti dal
governo italiano in allegato al proprio ricorso non proverebbero certo
l’assenza di un rischio per il FEAOG. Al contrario, tali documenti
confermerebbero le carenze riscontrate dai servizi della Commissione
nell’espletamento, da parte delle autorità italiane, dei controlli sul
versamento dei premi per i bovini nella regione in questione.
Giudizio del Tribunale
142 Occorre rilevare che la Repubblica italiana non fornisce alcuna
prova a sostegno del suo motivo diretto a contestare la posizione della
Commissione nella decisione impugnata. Di conseguenza, in applicazione
della giurisprudenza citata al punto 95, supra, si deve constatare che
la Repubblica italiana non è riuscita a confutare gli elementi di prova
che la Commissione ha presentato durante il procedimento amministrativo
che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, come la
constatazione che, nel Lazio, le autorità di controllo non procedevano a
verifiche su tutti i bovini ammissibili e non si recavano in tutti i
luoghi di detenzione degli animali e non li esaminavano tutti. Le
carenze riscontrate circa i controlli in loco, aggiunte alle censure
generali formulate dalla Commissione per quanto riguarda l’affidabilità
della banca dati nazionale, costituiscono elementi sufficienti per
confermare il rischio di danno a carico del FEAOG.
143 Considerato quanto precede, occorre respingere il motivo in esame
nonché il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
144 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Repubblica italiana è risultata soccombente, occorre condannarla alle
spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Czúcz
Cooke
Labucka
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
O. Czúcz
Indice
Contesto normativo
Normativa generale applicabile al finanziamento della politica agricola
comune
Normativa applicabile ai premi nel settore delle carni bovine
Il premio speciale
Il premio per vacca nutrice
Il premio nazionale supplementare per vacca nutrice ed il pagamento per
l’estensivizzazione
Il premio alla macellazione
I pagamenti supplementari
Registrazione e controllo
Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
Regolamento (CEE) n. 3887/92
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul motivo attinente ad un difetto di motivazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alla violazione dei principi in materia di
liquidazione dei conti
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alla violazione delle linee direttrici per la
semplificazione della PAC
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione nel
funzionamento della banca dati di identificazione e di registrazione dei
bovini
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione nella
gestione del premio per vacca nutrice
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione in
materia di premio speciale
Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 6, n. 6, lett. d), del
regolamento n. 3887/92
- Argomenti delle parti
- Giudizio del Tribunale
Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 6, nn. 3 e 5, del
regolamento n. 3887/92
- Argomenti delle parti
- Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alle anomalie constatate dalla Commissione nella
gestione del premio alla macellazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente all’inadeguatezza dei controlli sul pagamento per
l’estensivizzazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alle carenze nei controlli in loco constatate dalla
Commissione nel Lazio
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006