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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 8/10/2008, causa T‑411/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
8 ottobre 2008 (*)
«Appalti pubblici di lavori - Bando di gara dell'Agenzia europea per
la ricostruzione - Decisione di annullare il bando di gara e di
pubblicarne uno nuovo - Ricorso di annullamento - Competenza del
Tribunale - Necessità di previo reclamo amministrativo - Termine di
ricorso - Mandato - Obbligo di motivazione - Domanda di risarcimento
danni»
Nella causa T‑411/06,
Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl, con sede in
Scandicci, rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli, P. De Caterini, A.
Bandini e A. Gironi,
ricorrente,
contro
Agenzia europea per la ricostruzione (AER), rappresentata inizialmente
dal sig. O. Kalha, successivamente dal sig. M. Dischendorfer e infine
dal sig. R. Lundgren, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti S.
Bariatti e F. Scanzano,
convenuta,
sostenuta da:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. van
Nuffel e L. Prete, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento delle decisioni dell'AER di
annullare la gara per l'appalto di lavori EuropeAid/120694/D/W/YU e di
indire una nuova gara, nonché la richiesta di risarcimento dei danni
asseritamente subiti,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S.
Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 18
giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l'«AER») è stata
istituita dal regolamento (CE) del Consiglio 15 novembre 1999, n. 2454,
che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla
Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia
e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso
l'istituzione dell'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 299, pag.
1).
2 Il regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1996, n. 1628 (GU L 204,
pag. 1), è stato abrogato dall'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2666, relativo all'aiuto all'Albania, alla
Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia
e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e che abrogava il
regolamento (CE) n. 1628/96, nonché modificava i regolamenti (CEE) nn.
3906/89 e 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306, pag.
1). Le disposizioni del regolamento n. 1628/96 relative alla creazione e
al funzionamento dell'AER sono state riprese e modificate dal
regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2667, relativo
all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306, pag. 7).
3 Secondo l'art. 1 del regolamento n. 2667/2000, la Commissione può
delegare all'AER, in particolare, l'esecuzione dell'assistenza
comunitaria di cui all'art. 1 del regolamento n. 2666/2000 a favore
della Serbia e del Montenegro. Secondo l'art. 2, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 2667/2000, l'AER può essere incaricata dalla Commissione
di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi
per la ricostruzione della Serbia e del Montenegro, in particolare della
preparazione delle gare d'appalto e della valutazione delle offerte e
dell'aggiudicazione degli appalti. Inoltre, secondo l'art. 3 di tale
regolamento, l'AER è dotata di personalità giuridica.
Fatti
4 Il 7 settembre 2005, l'AER ha pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea (GU S 172) un bando di gara con la
procedura aperta (riferimento di pubblicazione n. EuropeAid/120694/D/W/YU)
relativo all'aggiudicazione di un appalto di lavori «Ripristino della
libera navigazione (rimozione degli ordigni inesplosi) nelle linee di
navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Montenegro» (in
prosieguo: il «bando di gara»).
5 Secondo il bando di gara e secondo il punto 2 delle istruzioni agli
offerenti che si trovano nel capitolato d'appalto [in prosieguo: le
«istruzioni agli offerenti»], il progetto previsto doveva essere
finanziato dall'AER e l'amministrazione aggiudicatrice doveva essere il
Ministero serbo degli Investimenti di capitali.
6 Il punto 16, lett. x), del bando di gara e il punto 4.2, lett. x),
delle Istruzioni agli offerenti prevedevano, tra i «requisiti minimi di
selezione» dell'aggiudicatario, che tutto il personale chiave dovesse
possedere almeno dieci anni di esperienza professionale appropriata.
7 L'art. 37 delle istruzioni agli offerenti prevedeva quanto segue:
«Strumenti di ricorso
(1) Qualora un concorrente ritenga di aver subito un pregiudizio in
conseguenza di un errore o di una irregolarità nel corso della procedura
di aggiudicazione, può adire con ricorso direttamente l'[AER] e
informarne la Commissione. L'[AER] è tenuta a pronunciarsi sul ricorso
entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso.
(2) La Commissione, qualora venga informata del ricorso in parola,
comunica all'[AER] la propria posizione e fa tutto quanto in suo potere
per favorire una soluzione amichevole della controversia tra il
concorrente che ha proposto ricorso e l'[AER].
(3) In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l'offerente
avrà accesso a tutte le procedure previste dalla Commissione europea».
8 Entro la data limite definitiva per la presentazione delle offerte, l'AER
riceveva tre offerte, presentate, rispettivamente, dal consorzio
costituito dalla ricorrente, Sogelma - Società generale lavori
manutenzioni appalti Srl, e dalla società croata DOK ING RAZMINIRANJE
d.o.o. (in prosieguo: la «DOK ING») e da altri due consorzi.
9 Il 10 marzo 2006, l'AER procedeva all'apertura delle offerte in seduta
pubblica. L'offerta della ricorrente conteneva un prezzo inferiore a
quelli proposti dai suoi concorrenti.
10 Il 14 marzo 2006 e il 22 marzo 2006, l'AER inviava agli offerenti
richieste di chiarimenti. La seconda richiesta riguardava in particolare
i curricula vitae del personale chiave proposto. Tutti gli offerenti
rispondevano alle richieste di chiarimenti nei termini fissati dall'AER.
11 Con lettera 9 ottobre 2006, l'AER informava la ricorrente
dell'annullamento della gara in questione in quanto nessuna delle
offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici. Con riferimento
all'offerta della ricorrente, l'AER segnalava che, tra i membri del
personale chiave proposto, il «Superintendent Survey Team» non
soddisfaceva i requisiti previsti al punto 16, lett. x), del bando di
gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli offerenti.
12 Con lettera del 19 ottobre 2006 (datata erroneamente 19 settembre),
la ricorrente chiedeva copia della decisione di annullamento della
procedura di gara di appalto (in prosieguo: la «decisione di
annullamento della gara di appalto») e del relativo verbale. Inoltre,
faceva riferimento in tale lettera alla possibilità di avviare una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 30 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
13 Con lettera 13 novembre 2006, la ricorrente ribadiva la propria
richiesta e chiedeva all'AER di adottare una decisione motivata
sull'avvio o meno di una procedura negoziata.
14 Con lettera 1° dicembre 2006, la ricorrente chiedeva all'AER che le
venisse fornita copia di tutti i verbali di gara del comitato di
valutazione che aveva esaminato le offerte presentate in risposta al
bando di gara, del verbale della seduta pubblica di apertura delle buste
nonché copia della decisione di annullamento della gara di appalto e del
relativo verbale, facendo riferimento all'art. 6 del regolamento (CE)
del Parlamento e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
15 Con lettera 14 dicembre 2006, l'AER indicava alla ricorrente che essa
aveva esercitato il proprio diritto di annullare la gara ed indirne una
nuova in ragione del fatto che le condizioni tecniche «avevano subito un
notevole cambiamento». Inoltre, essa segnalava che, a parte la
constatazione del fatto che nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva
i requisiti tecnici, il comitato di valutazione non aveva formulato
alcuna osservazione. In allegato a tale lettera, l'AER inviava il
verbale della seduta di apertura delle buste.
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale
il 22 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, in
cui indicava di agire in nome proprio e in veste di delegata della
società DOK ING.
17 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del 4 giugno 2007,
la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle
conclusioni dell'AER.
18 La Commissione ha depositato memoria d'intervento. La ricorrente ha
presentato osservazioni relative a tale memoria entro il termine
stabilito.
19 A seguito della parziale modifica della composizione del Tribunale,
la causa è stata attribuita ad altro giudice relatore, che è stato poi
assegnato all'Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata
conseguentemente attribuita.
20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha
deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell'ambito delle
misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del
regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a
rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto a
tali quesiti entro il termine impartito.
21 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai
quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 18 giugno 2008.
22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- annullare le decisioni dell'AER recanti:
- l'annullamento della gara di appalto;
- l'organizzazione di una nuova gara d'appalto;
- condannare l'AER al risarcimento dei danni a favore della ricorrente
nella misura indicata nel ricorso;
- condannare l'AER alle spese.
23 L'AER conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare irricevibile il ricorso o, in subordine, respingere lo
stesso in quanto infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
24 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento o, in subordine,
respingere lo stesso in quanto infondato;
- respingere il ricorso per il risarcimento danni in quanto infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
25 Inoltre, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia ordinare all'AER,
ai sensi dell'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura, di
produrre tutta la documentazione relativa alla gara di cui è causa. L'AER
e la Commissione si oppongono a tale richiesta.
26 Nel ricorso, la ricorrente ha anche chiesto al Tribunale
l'annullamento «di ogni altro atto comunque presupposto, coordinato o
connesso, ivi compresa la decisione di esclusione della ricorrente».
All'udienza, la ricorrente ha indicato che tale punto delle conclusioni
non doveva più essere preso in considerazione dal Tribunale, che ne
prendeva atto.
Sulla ricevibilità
27 L'AER fa valere diversi motivi di irricevibilità del ricorso. Occorre
esaminare, in primo luogo, quello relativo all'incompetenza del
Tribunale a statuire su un ricorso di annullamento proposto ai sensi
dell'art. 230, quarto comma, CE avverso un provvedimento dell'AER e, in
secondo luogo, quello relativo al mancato deposito, da parte della
ricorrente, di un reclamo amministrativo previo all'introduzione del
presente ricorso. Occorre poi esaminare, in terzo luogo, con riguardo
alla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara di
appalto, il rispetto del termine di ricorso di cui all'art. 230, quinto
comma, CE. In quarto luogo, si deve esaminare la ricevibilità del
ricorso nella parte in cui si chiede l'annullamento della decisione
dell'AER di organizzare un nuovo bando di gara. Infine, occorre
esaminare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente
fa valere i diritti della DOK ING.
A - Sulla competenza del Tribunale a statuire su un ricorso proposto ai
sensi dell'art. 230, quarto comma, CE avverso un provvedimento dell'AER
1. Argomenti delle parti
28 L'AER fa valere che la decisione di annullamento della gara di
appalto non rientra tra gli atti su cui il Tribunale esercita il proprio
sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 230 CE. A tal riguardo, essa
sottolinea che, secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione,
il controllo giurisdizionale del giudice comunitario è limitato agli
atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
agli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca Centrale
Europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché agli atti del
Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti
dei terzi.
29 L'art. 13 bis del regolamento (CE) n. 2667/2000, come modificato dal
regolamento del Consiglio 18 giugno 2003, n. 1646 (GU L 245, pag. 16),
sarebbe inconferente al riguardo, atteso che esso concernerebbe
esclusivamente i ricorsi avverso le decisioni dell'AER adottate ai sensi
dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.
30 Del pari, l'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2667/2000 si
limiterebbe a prevedere la competenza del giudice comunitario a
conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni in
materia di responsabilità extracontrattuale dell'AER.
31 Gli offerenti non sarebbero privi di tutela. I loro diritti sarebbero
protetti dal punto 37 delle istruzioni agli offerenti (citato supra, al
punto 7). L'AER sottolinea che, secondo tale punto, in caso di
fallimento della procedura prevista dal punto medesimo, l'offerente può
avere accesso a tutte le procedure previste dalla Commissione, i cui
atti sarebbero suscettibili di ricorso ex art. 230 CE. Essa invoca anche
la possibilità di proporre ricorso dinanzi al giudice nazionale.
32 La ricorrente e la Commissione contestano tale motivo di
irricevibilità.
2. Giudizio del Tribunale
33 Anzitutto, occorre rilevare che le agenzie istituite sulla base del
diritto derivato, come l'AER, non sono ricomprese tra le istituzioni
comunitarie elencate all'art. 230, primo comma, CE.
34 Inoltre, il regolamento n. 2667/2000, come modificato, che dispone
unicamente, ai suoi artt. 13 e 13 bis, che la Corte è competente a
decidere sui ricorsi relativi al risarcimento dei danni in materia di
responsabilità extracontrattuale dell'AER e sulle decisioni dell'AER in
materia di accesso ai documenti emessi ai sensi dell'art. 8 del
regolamento n. 1049/2001, non prevede che la Corte è competente a
decidere sui ricorsi di annullamento avverso altre decisioni dell'AER.
35 Tuttavia, tali considerazioni non ostano a che il Tribunale
controlli, in forza dell'art. 230 CE, la legittimità degli atti dell'AER
non previsti dagli artt. 13 e 13 bis del regolamento n. 2667/2000.
36 Occorre sottolineare, infatti, che la Corte, al punto 23 della
sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, detta «Les
Verts» (Racc. pag. 1339), ha dichiarato che la Comunità europea è una
Comunità di diritto e che il Trattato ha istituito un sistema complesso
di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affidare alla Corte il
controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Il sistema del
Trattato consente di proporre un ricorso diretto contro tutte le
disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre effetti
giuridici (v. sentenza Les Verts, citata supra, punto 24 e la
giurisprudenza ivi richiamata). La Corte ha concluso che il ricorso
d'annullamento poteva essere diretto contro gli atti del Parlamento
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi,
anche se l'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 230 CE), nella sua versione applicabile all'epoca dei fatti,
menzionava solo gli atti del Consiglio e della Commissione. La Corte ha
sottolineato che un'interpretazione di tale disposizione che escludesse
gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli impugnabili
porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del Trattato,
quale espresso nell'art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE), sia
col sistema dello stesso (sentenza Les Verts, citata supra, punto 25).
37 Da tale sentenza può dedursi il principio generale in forza del quale
ogni atto adottato da un organismo comunitario destinato a produrre
effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di
controllo giurisdizionale. È pur vero che la sentenza Les Verts, citata
supra al punto 24, si limita a far menzione delle istituzioni
comunitarie e l'AER non è ricompresa tra le istituzioni elencate
all'art. 7 CE. Tuttavia, la situazione degli organismi comunitari dotati
del potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi è identica a quella che ha dato luogo alla sentenza
Les Verts, citata supra: non può ritenersi accettabile, in una Comunità
di diritto, che atti di tal sorta sfuggano al controllo giurisdizionale.
38 A tal riguardo, occorre sottolineare che l'annullamento di una gara
di appalto costituisce un atto che, in linea di principio, è impugnabile
ai sensi dell'art. 230 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 19
ottobre 2007, causa T‑69/05, Evropaïki Dynamiki/EFSA, non pubblicata
nella Raccolta, punto 53). Si tratta, infatti, di un atto che arreca
pregiudizio alla ricorrente modificando in misura rilevante la sua
situazione giuridica, poiché comporta l'impossibilità per la medesima di
ottenere l'attribuzione dell'appalto per il quale aveva presentato
un'offerta.
39 Si deve inoltre ricordare che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
regolamento n. 2667/2000, come modificato, la Commissione può delegare
l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'art. 1 del
regolamento (CE) n. 2666/2000 a favore della Repubblica federale di
Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'AER e,
segnatamente, incaricare quest'ultima della preparazione delle gare
d'appalto e della valutazione delle offerte. Come sottolineato dalla
Commissione, l'AER adotta pertanto decisioni che la Commissione stessa
avrebbe preso se non avesse delegato tali poteri a detta Agenzia.
40 Le decisioni che la Commissione avrebbe adottato non possono perdere
la loro qualità di atto impugnabile per il solo fatto che la Commissione
ha delegato talune competenze all'AER, pena la creazione di una lacuna
giuridica.
41 Va respinto l'argomento dell'AER secondo cui i diritti degli
offerenti sono tutelati dalla procedura prevista dal punto 37 delle
istruzioni agli offerenti in quanto essi potrebbero avere accesso a
tutte le procedure previste dalla Commissione, i cui atti sarebbero
suscettibili di ricorso ex art. 230 CE. Occorre rilevare, infatti, che
il punto 37 delle istruzioni agli offerenti non prevede che la
Commissione adotti, nel corso della procedura, una decisione
suscettibile di ricorso giurisdizionale. Si deve sottolineare,
d'altronde, che la Commissione ha dichiarato, rispondendo ad un quesito
scritto del Tribunale, di non aver previsto alcuna procedura specifica
per trattare le ipotesi di denunce non sfociate in una soluzione
amichevole della controversia ai sensi del punto 37 delle istruzioni
agli offerenti.
42 Va respinto, infine, l'argomento dell'AER secondo cui i suoi atti
potrebbero essere impugnati dinanzi al giudice nazionale. È pur vero
che, nel caso di specie, ai termini del bando di gara e del punto 2
delle istruzioni agli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice è il
Ministero serbo degli Investimenti di capitali, ma resta il fatto che è
l'AER, e non un'autorità nazionale, ad aver preso la decisione di
annullare il bando di gara. Si deve sottolineare che nessun giudice
nazionale è competente nel giudizio relativo alla legittimità di tale
decisione.
43 Ne consegue che le decisioni adottate dall'AER nel contesto delle
procedure di aggiudicazione e destinate a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi costituiscono atti impugnabili dinanzi al giudice
comunitario.
44 Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza
citata dall'AER a supporto della propria difesa.
45 Quanto alla sentenza 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust
(Racc. pag. I‑2077), è pur vero che la Corte ha ivi rilevato che gli
atti impugnati non rientravano tra quelli su cui essa esercita il suo
controllo di legittimità conformemente all'art. 230 CE (punto 37 della
sentenza). Tuttavia, al punto successivo di tale sentenza, la Corte ha
parimenti rilevato che l'art. 41 UE non prevedeva che l'art. 230 CE si
applicasse alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato
sull'Unione europea; la competenza della Corte in questa materia è
infatti precisata all'art. 35 UE, cui rinvia l'art. 46, lett. b), UE. La
Corte ha anche osservato, ai punti 41 e 42 di detta sentenza, che gli
atti impugnati in tale controversia non erano sottratti ad ogni
controllo giurisdizionale.
46 Del pari, nell'ordinanza 8 giugno 1998, causa T‑148/97, Keeling/UAMI
(Racc. pag. II‑2217), il Tribunale non si è limitato a rilevare, al
punto 32, che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI) non costituiva una delle istituzioni
della Comunità elencate all'art. 4 del Trattato CE (divenuto art. 7 CE),
né era considerato dall'art. 173, primo comma, del Trattato CE, ma ha
anche rilevato, al punto 33, che altri mezzi di ricorso erano
potenzialmente disponibili avverso la decisione controversa del
presidente dell'UAMI, facendo menzione, in particolare, dell'art. 179
del Trattato CE (divenuto art. 236 CE). Tale ordinanza, pertanto, non
osta a che un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE sia esperibile nei
confronti di una decisione proveniente da un organismo comunitario non
menzionato da tale articolo.
47 Quanto all'ordinanza del Tribunale 1° marzo 2007, cause riunite
T‑311/06 R I, T‑311/06 R II, T‑312/06 R e T‑313/06 R, FMC Chemical e a./EFSA
(non pubblicata nella Raccolta), si deve rilevare che essa riguarda un
ricorso avverso un parere emesso dall'Autorità europea per la sicurezza
alimentare che non produceva effetti giuridici obbligatori. Da tale
ordinanza non si può dedurre che un ricorso avverso un atto proveniente
da un organismo comunitario non menzionato dall'art. 230 CE sia
irricevibile.
48 Pertanto, la giurisprudenza invocata dall'AER non rimette in
questione l'affermazione secondo cui un atto proveniente da un organismo
comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei
terzi non può essere sottratto al controllo giurisdizionale del giudice
comunitario.
49 Occorre peraltro osservare che, in linea di principio, i ricorsi
devono essere presentati contro l'autore dell'atto impugnato, vale a
dire l'istituzione o l'organismo comunitario da cui proviene la
decisione.
50 In tale contesto, occorre sottolineare che l'AER è un organismo
comunitario dotato di personalità giuridica e costituito con un
regolamento con l'obiettivo di dare attuazione all'assistenza
comunitaria a favore, segnatamente, della Serbia e del Montenegro (v.
gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 2667/2000). A tal fine, gli artt. 1 e
2 del regolamento n. 2667/2000 autorizzano espressamente la Commissione
a delegare all'AER l'esecuzione di tale assistenza e, in particolare, la
preparazione delle gare d'appalto, la valutazione delle offerte e
l'aggiudicazione degli appalti. L'AER è pertanto competente, dopo
esserne stata incaricata dalla Commissione, ad attuare, essa stessa, i
programmi di assistenza comunitaria.
51 Nel caso di specie, è l'AER che ha adottato la decisione di annullare
il bando di gara, in forza delle competenze delegate dalla Commissione
conformemente al regolamento n. 2667/2000. La Commissione non ha
partecipato al processo di adozione della decisione. Occorre pertanto
dichiarare che l'AER è l'autore dell'atto contestato. Di conseguenza, la
ricorrente può convenirla a tal titolo dinanzi al Tribunale.
52 Occorre poi rilevare che dall'art. 13, n. 2, e dall'art. 13 bis, n.
3, del regolamento n. 2667/2000 risulta che spetta all'AER difendersi in
giudizio nelle controversie relative alla sua responsabilità
extracontrattuale e in quelle relative alle decisioni dalla stessa
adottate in applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.
53 Ciò premesso, non può ritenersi che le altre decisioni adottate dall'AER
non debbano parimenti essere difese in giudizio dalla stessa.
54 È pur vero che, in alcuni casi, il giudice comunitario ha dichiarato
che atti adottati in forza di poteri delegati erano imputabili
all'istituzione delegante, alla quale incombeva la difesa in giudizio
dell'atto in questione. Tuttavia, in tali controversie, le circostanze
non erano comparabili a quelle del caso di specie.
55 Quanto all'ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2007, causa T‑133/03,
Schering-Plough/Commissione e EMEA (non pubblicata nella Raccolta),
relativa ad un ricorso di annullamento avverso un atto dell'Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), deve rilevarsi che il
Tribunale ha ivi sottolineato che il regolamento (CEE) del Consiglio 22
luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei
medicinali (GU L 214, pag. 1), si limita a prevedere una competenza
consultiva dell'EMEA, traendone la conclusione che il rifiuto della
domanda di modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio da
parte dell'EMEA doveva essere ritenuta come proveniente dalla
Commissione stessa, e che il ricorso doveva pertanto essere proposto nei
confronti di quest'ultima (ordinanza Schering-Plough/Commissione e EMEA,
citata, punti 22 e 23). Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le
competenze dell'AER non sono di natura consultiva, atteso che spetta ad
essa, su delega della Commissione, preparare le gare d'appalto e
valutare le offerte, nonché aggiudicare gli appalti.
56 Quanto alla sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, cause riunite
T‑369/94 e T‑85/95, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag.
II‑357), relativa ad un ricorso di annullamento avverso taluni atti
dell'European Film Distribution Office (EFDO), deve rilevarsi che il
Tribunale ha sottolineato che, secondo l'art. 7, n. 1, della decisione
90/685/CEE, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a
promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA)
(1991-1995) (GU L 380, pag. 37), la Commissione era responsabile
dell'attuazione del programma MEDIA. Il Tribunale ha quindi rilevato che
il pertinente accordo tra la Commissione e l'EFDO sull'attuazione
finanziaria del programma MEDIA subordinava, in pratica, qualsiasi
decisione adottata in tale contesto al previo accordo dei rappresentanti
della Commissione e che le decisioni adottate dall'EFDO sulle domande di
finanziamento presentate nell'ambito del programma MEDIA erano pertanto
attribuibili alla Commissione, la quale era conseguentemente
responsabile del loro contenuto e poteva essere convenuta in giudizio
per difenderle (punti 52 e 53 della sentenza). Nel caso di specie, è
giocoforza rilevare che le decisioni adottate dall'AER per quanto
riguarda i pubblici appalti non sono subordinate al previo accordo della
Commissione.
57 Risulta da tutte le suesposte considerazioni che il Tribunale è
competente a conoscere del presente ricorso e che giustamente la
ricorrente lo ha proposto nei confronti dell'AER.
B - Sulla necessità di un reclamo amministrativo previo
1. Argomenti delle parti
58 L'AER fa valere che il punto 37 delle istruzioni agli offerenti
(citato supra, al punto 7) stabilisce un meccanismo di controllo
preliminare della legittimità dei suoi atti. Il ricorso proposto dinanzi
al Tribunale sarebbe irricevibile in ragione del fatto che la ricorrente
non avrebbe rispettato la procedura descritta a tale punto.
59 La ricorrente e la Commissione si oppongono a tale eccezione di
irricevibilità.
2. Giudizio del Tribunale
60 Occorre rilevare, in primo luogo, che il disposto del punto 37.1
delle istruzioni agli offerenti non precisa che il reclamo
amministrativo presenta un carattere obbligatorio. Si deve inoltre
sottolineare che il fatto che il punto 37 delle istruzioni agli
offerenti non preveda un termine per la presentazione di un reclamo
amministrativo costituisce un argomento contro l'interpretazione di tale
punto nel senso che esso intende introdurre il requisito di un reclamo
amministrativo previo obbligatorio.
61 Peraltro, il punto 37.2 delle istruzioni agli offerenti prevede
unicamente che la Commissione favorisca una soluzione amichevole tra
l'offerente che ha proposto ricorso e l'AER, e non che essa adotti, in
tale contesto, una decisione suscettibile di essere impugnata con un
ricorso giurisdizionale.
62 Si deve inoltre sottolineare che il punto 37.3 non prevede nemmeno
che l'espletamento della procedura cui si riferisce costituisca un
requisito previo all'introduzione di un ricorso dinanzi al giudice
comunitario. Tale punto prevede, infatti, che, «[i]n caso di fallimento
del tentativo di conciliazione, l'offerente avrà accesso a tutte le
procedure previste dalla Commissione europea». In tale contesto, occorre
ricordare che la Commissione non ha previsto alcuna procedura specifica
al fine di trattare i casi di denunce non sfociate in una soluzione
amichevole ai sensi del punto 37 delle istruzioni agli offerenti (v.
supra, punto 41). Non sussiste, pertanto, una «procedura prevista dalla
Commissione» il cui espletamento potrebbe essere considerato come
requisito previo all'introduzione di un ricorso dinanzi al giudice
comunitario.
63 L'AER fa valere che l'utilizzo del termine «può», (nella versione
originale inglese: «may»), al punto 37.1 delle istruzioni agli
offerenti, non può essere interpretato nel senso che tale procedura sia
facoltativa. Al riguardo, si deve osservare che è pur vero che detto
termine è parimenti impiegato in regolamenti che prevedono un
procedimento amministrativo obbligatorio previo all'introduzione di un
ricorso dinanzi al giudice comunitario. Ciò si verifica, ad esempio,
nell'art. 68 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227,
pag. 1), cui l'AER fa riferimento, ai sensi del quale «qualsiasi persona
fisica o giuridica può presentare ricorso» avverso le decisioni
dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali di cui sia destinataria.
Occorre tuttavia sottolineare che tale regolamento prevede
espressamente, all'art. 69, un termine per presentare il ricorso
all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Inoltre, esso prevede
espressamente, all'art. 73, n. 1, che le decisioni della commissione di
ricorso di detto Ufficio possono formare oggetto di ricorso dinanzi al
giudice comunitario e prevede un termine per introdurre il ricorso
stesso. Del pari, se l'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle
Comunità europee prevede che qualsiasi persona cui si applica lo statuto
medesimo «può» presentare all'autorità che ha il potere di nomina un
reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, esso indica anche il
relativo termine. Inoltre, l'art. 91, n. 2, dello Statuto stesso prevede
espressamente che un ricorso dinanzi al giudice comunitario è ricevibile
soltanto se l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo
previo.
64 Per contro, il punto 37 delle istruzioni agli offerenti non può far
dipendere la ricevibilità di un ricorso dall'introduzione di un previo
reclamo amministrativo obbligatorio, poiché la sua formulazione non è
sufficientemente chiara.
65 Ad abundantiam, deve sottolinearsi che un requisito di ricevibilità
di un ricorso oltre quelli previsti dall'art. 230 CE non può essere
introdotto dall'AER in assenza di qualsivoglia fondamento giuridico.
66 In tale contesto, deve essere respinto l'argomento dell'AER secondo
il quale il punto 2.4.16. della «Guida pratica delle procedure
contrattuali nell'ambito delle procedure esterne» costituirebbe tale
fondamento giuridico. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che una
siffatta guida pratica costituisce uno strumento di lavoro che chiarisce
le procedure applicabili in un determinato settore e che non può, in
quanto tale, costituire il fondamento giuridico per l'introduzione di un
reclamo amministrativo previo obbligatorio.
67 Va parimenti respinto l'argomento dell'AER secondo cui detto
fondamento giuridico sarebbe costituito dall'art. 56, n. 1, lett. b),
del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
finanziario»), ai sensi del quale le decisioni che affidano funzioni
d'esecuzione alle agenzie di cui all'art. 54, n. 2, del regolamento
medesimo prevedono necessariamente un sistema efficace di controllo
interno delle operazioni di gestione. A tal riguardo, si deve osservare
che tale disposizione riguarda il settore del bilancio e non disciplina
manifestamente gli strumenti di ricorso di cui dispongono gli offerenti.
Pertanto, essa non può costituire il fondamento giuridico che consenta
di introdurre un requisito di ricevibilità applicabile ai ricorsi degli
offerenti, vale a dire un reclamo amministrativo previo obbligatorio.
68 Alla luce delle suesposte considerazioni, deve respingersi
l'eccezione di irricevibilità relativa alla mancata introduzione, da
parte della ricorrente, di un reclamo amministrativo previo.
C - Sull'osservanza del termine di ricorso
1. Argomenti delle parti
69 L'AER ritiene che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui si
chiede l'annullamento del provvedimento di cancellazione della gara per
la mancata osservanza del termine di ricorso previsto dall'art. 230,
quinto comma, CE.
70 A tale proposito, essa sostiene di aver inviato la lettera del 9
ottobre 2006, con la quale informava la ricorrente dell'annullamento
della gara in questione, in allegato ad un messaggio di posta
elettronica di pari data. Dato che essa non avrebbe ricevuto alcun
messaggio di «mancato recapito» dal sistema di posta elettronica della
ricorrente, essa considera di poter ragionevolmente ritenere che il
messaggio di posta elettronica inviato il 9 ottobre 2006 sia stato
effettivamente recapitato alla ricorrente lo stesso giorno. Pertanto, il
termine ultimo per la presentazione del ricorso avverso tale decisione
sarebbe scaduto il 19 dicembre 2006.
71 Nella controreplica, l'AER segnala che, a seguito di una verifica, ha
constatato che la versione originale della lettera in parola non è mai
stata inviata alla ricorrente. Contrariamente a ciò che è stato
dichiarato nel controricorso, la lettera non sarebbe stata inviata alla
ricorrente per via elettronica e per via postale, ma unicamente per via
elettronica. La ricorrente avrebbe pertanto appreso dell'annullamento
della gara dal documento allegato al messaggio di posta elettronica del
9 ottobre 2006.
72 La ricorrente rileva che non ha mai ricevuto il messaggio di posta
elettronica del 9 ottobre 2006. La lettera del 9 ottobre 2006 le sarebbe
stata recapitata per via postale il 12 ottobre 2006.
2. Giudizio del Tribunale
73 Occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione d'annullamento
della gara non costituisce una decisione che deve essere notificata
formalmente alla ricorrente conformemente all'art. 254, n. 3, CE. La
ricorrente, infatti, non è destinataria della decisione d'annullamento
della gara (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 14 maggio 2008,
causa T‑383/06, Icuna.Com/Parlamento, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 43). La decisione d'annullamento riguardava l'intera
procedura di gara, e il fatto che essa sia stata successivamente
comunicata alla ricorrente non significa che sia stata indirizzata alla
stessa.
74 Il termine di ricorso previsto dall'art. 230, quinto comma, CE ha
pertanto iniziato a decorrere a far data dal momento in cui la
ricorrente ha avuto conoscenza della decisione.
75 Secondo la giurisprudenza della Corte, se la data di notifica di una
decisione non può essere determinata con certezza, il ricorrente
beneficia del dubbio che ne consegue e il suo ricorso va ritenuto
introdotto tempestivamente, se, alla luce dei fatti, non appare del
tutto escluso che la lettera di notifica della decisione sia pervenuta
con un ritardo tale da far ritenere rispettato il termine di ricorso
(sentenza della Corte 17 luglio 1959, cause riunite 32/58 e 33/58,
Snupat/Alta Autorità, Racc. pagg. 269, 273).
76 Del pari, il beneficio del dubbio opera a favore del ricorrente
qualora non si tratti della determinazione della data di notifica, ma
della data in cui questi ha avuto conoscenza dell'atto. Spetta alla
parte che fa valere la tardività di un ricorso fornire la prova della
data alla quale si è verificato l'evento che fa decorrere il termine (v.
sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T‑347/03,
Branco/Commissione, Racc. pag. II‑2555, punto 54 e la giurisprudenza ivi
citata).
77 Deve osservarsi che l'invio di un messaggio di posta elettronica non
dà garanzia della sua effettiva ricezione da parte del destinatario. Un
messaggio di posta elettronica, infatti, può non pervenire per ragioni
tecniche. Anche se, nel caso di specie, l'AER non ha ricevuto alcun
messaggio di «mancato recapito», ciò non significa necessariamente che
il messaggio di posta elettronica sia effettivamente pervenuto al suo
destinatario. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui un messaggio di posta
elettronica perviene effettivamente al suo destinatario, è possibile che
la ricezione non si verifichi alla data dell'invio.
78 In tale contesto, occorre sottolineare che l'AER aveva la possibilità
di scegliere uno strumento di comunicazione che consentisse di
determinare con precisione la data alla quale la lettera era pervenuta
all'offerente. È vero che l'AER ha chiesto alla ricorrente, nel suo
messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2006, di confermare
mediante messaggio di posta elettronica la ricezione del messaggio.
Tuttavia, non ha ricevuto tale conferma. Deve rilevarsi che il mittente
di un messaggio di posta elettronica che non riceve alcuna conferma
della ricezione, se resta del tutto inerte, normalmente non è in grado
di provare che il messaggio sia stato ricevuto e, eventualmente, in che
data.
79 Quanto all'argomento dell'AER, dedotto nella controreplica, secondo
cui la lettera in questione non sarebbe stata inviata alla ricorrente
per via elettronica e per via postale, ma unicamente per via
elettronica, contrariamente a quanto era stato indicato nel
controricorso, occorre rilevare che essa non fornisce alcuna prova al
riguardo. La «scheda dettagliata» fornita in allegato alla
controreplica, recante menzione dell'invio della lettera di cui è causa
il 9 ottobre 2006, non può affatto escludere che la lettera sia stata
inviata anche per posta. Deve sottolinearsi che l'AER ha d'altronde
riconosciuto, all'udienza, che tale documento non dimostrava che la
lettera non fosse stata inviata per posta.
80 L'AER, pertanto, non ha dimostrato che la ricorrente abbia avuto
conoscenza della decisione di annullamento della gara prima del 12
ottobre 2006, data in cui la ricorrente riconosce di aver ricevuto la
lettera del 9 ottobre 2006. Il termine di due mesi previsto dall'art.
230, quinto comma, CE, aumentato, ai sensi dell'art. 102, n. 2, del
regolamento di procedura, di un termine forfettario in ragione della
distanza di dieci giorni, è dunque scaduto il 22 dicembre 2006, data in
cui il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale.
81 Risulta pertanto da tutte le suesposte considerazioni che il presente
ricorso non può essere considerato tardivo con riguardo all'annullamento
della decisione di annullare il bando di gara.
D - Sulla ricevibilità del ricorso in quanto mira ad ottenere
l'annullamento della decisione di organizzare una nuova gara
1. Argomenti delle parti
82 L'AER e la Commissione fanno valere che la domanda di annullamento
della decisione dell'AER di organizzare una nuova gara è irricevibile.
Per quanto riguarda tale capo della domanda, la richiesta non sarebbe
conforme ai requisiti di forma sostanziali di cui all'art. 21 dello
Statuto della Corte di giustizia e all'art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura, dato che i motivi dedotti nel ricorso
riguardano solo la decisione d'annullamento del bando di gara.
83 Inoltre, la decisione di organizzare una gara, indipendentemente dal
fatto che si tratti di una nuova gara o che sia adottata in esito
all'annullamento di un'altra gara, non riguarderebbe direttamente e
individualmente operatori economici, anche se essi hanno presentato
un'offerta in una procedura precedente, successivamente annullata.
84 La ricorrente fa valere che la decisione di pubblicare un nuovo bando
di gara dipende - secondo l'AER - dal fatto che la prima gara non ha
avuto esito positivo. Nell'ipotesi in cui la decisione di annullare la
prima gara dovesse essere dichiarata illegittima, la successiva
decisione di organizzare una nuova gara costituirebbe la diretta
conseguenza di un comportamento illegittimo dell'AER. Essa fa valere
che, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse accolto, questo comporterebbe
la riapertura della prima procedura e renderebbe priva di oggetto la
seconda.
2. Giudizio del Tribunale
85 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni
che possono essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi
dell'art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti
giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti,
modificando in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica (v.
ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi
Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1177, punto 18 e la giurisprudenza ivi
citata).
86 In linea di principio, la decisione di organizzare una gara non
arreca pregiudizio, poiché conferisce unicamente ai soggetti interessati
la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare un'offerta.
La ricorrente non ha presentato argomenti tali da dimostrare che, nel
caso di specie, si sarebbe potuto ritenere che la decisione di
organizzare una nuova gara avrebbe potuto tuttavia arrecarle
pregiudizio.
87 In tal senso, l'argomento della ricorrente secondo cui, nell'ipotesi
in cui il ricorso fosse accolto, questo comporterebbe la riapertura
della prima procedura e renderebbe priva di oggetto la seconda, non è
tale da dimostrare che la decisione di organizzare una nuova gara le
arrechi pregiudizio. Del pari, il suo argomento secondo il quale,
nell'ipotesi in cui la decisione di annullare la prima gara dovesse
essere dichiarata illegittima, la decisione di organizzare una nuova
gara costituirebbe la diretta conseguenza di un comportamento
illegittimo dell'AER, non è idoneo a dimostrare che quest'ultima
decisione le arrechi pregiudizio. Infatti, la sola circostanza che
sussista un collegamento tra la decisione che arreca pregiudizio alla
ricorrente, vale a dire l'annullamento della prima procedura di gara, ed
una seconda decisione, cioè la decisione di organizzare una nuova gara,
non comporta che tale seconda decisione le arrechi parimenti
pregiudizio.
88 Si deve inoltre rilevare che la decisione di organizzare una nuova
gara relativa ai medesimi lavori cui si riferisce un appalto
precedentemente annullato, di per sé, non implica che, nell'ipotesi di
annullamento in sede giurisdizionale della decisione di annullare il
primo appalto, l'autorità aggiudicatrice non sia più in grado di
proseguire la prima procedura. Infatti, la decisione di organizzare una
nuova gara non implica già l'attribuzione di un appalto relativo ai
medesimi lavori ad un altro offerente.
89 Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che la
ricorrente non abbia apportato elementi che consentano di provare che la
decisione di organizzare una nuova gara produce effetti giuridici
vincolanti idonei a incidere sui suoi interessi, modificando in modo
grave e manifesto la sua situazione giuridica.
90 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in quanto
irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede l'annullamento
della decisione di organizzare una nuova gara, senza che occorra
esaminare se il ricorso sia conforme ai requisiti di cui all'art. 44, n.
1, lett. c), del regolamento di procedura.
E - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente fa
valere i diritti della DOK ING
1. Osservazioni preliminari
91 Si deve ricordare che la ricorrente indica, nel ricorso, di agire in
nome proprio e in veste di delegata della società DOK ING. Ciò riguarda,
da un canto, le domande di annullamento. D'altro canto, la ricorrente
indica, nel ricorso, l'importo del danno asseritamente subìto nonché
quello asseritamente subìto dalla DOK ING, e chiede al Tribunale la
condanna dell'AER a versarle la totalità di detto importo.
92 Il Tribunale ha chiesto alla ricorrente, nell'ambito delle misure di
organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di
procedura, di fornire dettagli relativi al «mandato», ricevuto da parte
della società DOK ING, di inserire negli atti qualsiasi documentazione
utile al riguardo e di pronunciarsi sulla questione se sia ammissibile
il modo che essa ha scelto di procedere al fine di far valere i diritti
della società DOK ING.
2. Argomenti delle parti
93 La ricorrente fa valere, nella risposta al quesito posto dal
Tribunale, di aver proposto il presente ricorso al fine di ottenere
adeguata tutela dei propri diritti e di quelli della DOK ING, sulla base
degli accordi in essere, in qualità di aziende che hanno partecipato
alla gara di appalto. Essa sostiene che i tre documenti prodotti, a
seguito della richiesta del Tribunale, dimostrano la sua legittimazione
in tal senso.
94 L'AER e la Commissione ritengono che il presente ricorso non sia
ricevibile nella parte in cui la ricorrente fa valere i diritti della
società DOK ING.
3. Giudizio del Tribunale
95 In limine, deve rilevarsi che la Sogelma è, nel caso di specie,
l'unica ricorrente. In particolare, né la DOK ING né il consorzio
costituito dalla ricorrente e dalla DOK ING sono parti nella presente
controversia. Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente non fa
valere che la DOK ING le ha ceduto i propri diritti.
96 Si deve pertanto esaminare se i tre documenti prodotti dalla
ricorrente a seguito della domanda del Tribunale le consentano di far
valere i diritti della DOK ING nell'ambito del presente procedimento.
97 Quanto al documento intitolato «Joint venture Agreement» (accordo
d'impresa comune), datato 27 settembre 2005, si deve osservare che il
suo art. 4 prevede che la ricorrente, in considerazione della sua
leadership, è autorizzata, segnatamente, ad assumere impegni in nome
della DOK ING e che può firmare, in nome dell'impresa comune, ogni
documento necessario alla realizzazione dei lavori oggetto del bando di
gara. Si deve sottolineare che tale accordo non fa riferimento alla
possibilità, per la ricorrente, di proporre un ricorso giurisdizionale
per far valere i diritti della DOK ING.
98 Quanto al documento intitolato «Power of attorney» (delega), firmato
il 6 dicembre 2005 da un rappresentante della DOK ING, si deve
sottolineare che neanche tale documento richiama la possibilità, per la
ricorrente, di proporre un ricorso giurisdizionale facendo valere i
diritti della DOK ING.
99 Solo il terzo documento fornito dalla ricorrente, una lettera della
DOK ING datata 1° dicembre 2006 e indirizzata alla ricorrente, riguarda
i ricorsi giurisdizionali. Tale lettera recita quanto segue:
«Quanto alla suddetta gara e al suo successivo annullamento da parte
dell'autorità aggiudicatrice, vi autorizziamo, in questa sede, data la
vostra leadership dell'impresa comune, a dar mandato al vostro legale
rappresentante per proporre ricorso giurisdizionale contro l'[AER], per
il danno causato dall'annullamento dalla gara anche nei nostri
confronti»
(«With reference to the above tender and the subsequent cancellation by
the Contracting Authority, we her[e]by authorize you as the Joint
Venture Leader, to instruct your lawyer to take legal action against the
European Agency for Reconstruction, for damages caused by the tender
cancellation, also on our behalf»).
100 Tale documento, pertanto, ha come unico oggetto l'autorizzazione
della ricorrente a dar mandato al suo legale rappresentante per agire in
giudizio anche per la DOK ING. Esso non riguarda, tuttavia, la forma e
il contenuto del ricorso giurisdizionale in oggetto e, di conseguenza,
non fornisce dettagli al riguardo. Esso non prevede, in particolare, che
la ricorrente possa legittimamente introdurre, essa sola, un ricorso
giurisdizionale e far valere, in tale ambito, i diritti della DOK ING.
Occorre rilevare che il fatto che una società dia mandato ad un
rappresentante legale per introdurre un ricorso giurisdizionale, anche
per una seconda società, significa, normalmente, che il legale
rappresentante introdurrà il ricorso in nome delle due parti ricorrenti,
o due ricorsi distinti.
101 Non è ammissibile che una società faccia valere in giudizio i
diritti di un'altra società se non ha ricevuto inequivocamente un
mandato a tal fine. Il singolo, infatti, ha interesse a disporre dello
status di ricorrente, per poter gestire la controversia e poter
proporre, ad esempio, un'impugnazione avverso la sentenza alla quale il
suo ricorso ha dato luogo. Inoltre, una società che intenda ottenere il
pagamento di un determinato importo a titolo di risarcimento del danno
fatto valere vuole, normalmente, che il giudice condanni il convenuto a
versarle tale somma e non a versarla ad un'altra società.
102 Dalle suesposte considerazioni consegue che i documenti forniti
dalla ricorrente non sono tali da dimostrare che essa ha ricevuto
mandato dalla DOK ING per far valere, come ricorrente unica, i diritti
di quest'ultima dinanzi al giudice comunitario.
103 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui la
ricorrente fa valere i diritti della DOK ING.
F - Conclusioni sulla ricevibilità del ricorso
104 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso è
ricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede, in nome proprio,
l'annullamento della decisione di annullamento della gara e nella parte
in cui chiede il risarcimento del danno che essa stessa asserisce di
aver subìto.
105 Per contro, il ricorso è irricevibile nella parte in cui la
ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'AER di organizzare
una nuova gara e nella parte in cui fa valere i diritti della DOK ING.
Nel merito
A - Sulla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara
106 A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione di
annullare la gara, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla
violazione di forme sostanziali. Tale motivo si articola in due capi, il
primo relativo all'insufficienza della motivazione, il secondo relativo
all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione.
1. Argomenti delle parti
a) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della
motivazione
107 La ricorrente rileva che l'AER non ha rispettato, quanto alla
decisione di annullamento della gara, l'obbligo di motivazione previsto
dall'art. 41 della direttiva 2004/18, a suo avviso applicabile all'AER.
L'AER sarebbe stata tenuta ad informare gli offerenti, in tempo utile ed
esaustivamente, di tutte le ragioni che giustificavano l'annullamento
della gara, tenendo conto dell'interesse pubblico e della situazione di
urgenza che avrebbero dovuto, a suo avviso, portare ad un'aggiudicazione
rapida e soddisfacente dell'appalto, segnatamente in considerazione
della circostanza che esso riguardava servizi in un settore delicato
come quello in oggetto.
108 Considerato l'iter che ha condotto all'adozione dei provvedimenti
impugnati, non vi sarebbe alcun dubbio, secondo la ricorrente, che
l'annullamento della procedura sia frutto di una scelta non ponderata,
effettuata senza un'approfondita valutazione dell'interesse pubblico da
tutelare.
109 Il comportamento dell'AER sarebbe tanto più grave per il fatto che,
per adottare e comunicare la decisione di annullamento della gara, la
stessa avrebbe impiegato circa sette mesi.
110 L'AER e la Commissione contestano tali argomenti.
b) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla
contraddittorietà della motivazione
111 Secondo la ricorrente, dal raffronto tra la lettera dell'AER del 9
ottobre 2006 e quella del 14 dicembre 2006 potrebbe dedursi che
l'effettiva ragione della decisione di annullare la precedente procedura
per avviarne una nuova non consiste nell'inadeguatezza, sotto il profilo
tecnico, delle offerte presentate, ma piuttosto in una modifica
considerevole delle condizioni tecniche. La ricorrente ritiene che
occorra riferirsi alla comunicazione più recente, vale a dire la lettera
del 14 dicembre 2006, per valutare il comportamento dell'AER.
112 Inoltre, la motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006,
che faceva riferimento al fatto che l'esperienza professionale di uno
degli esperti chiave proposti dalla ricorrente era inferiore a quella
indicata nel bando di gara, sarebbe contraddetta dal comportamento
seguito dai soggetti responsabili della valutazione delle offerte, che
avrebbero autorizzato l'impiego della ricorrente in attività di
sminamento subacqueo identiche a quelle oggetto del bando di gara, e ciò
proprio in considerazione delle qualità tecniche degli esperti della
ricorrente e della tecnologia adoperata dalla stessa.
113 L'AER e la Commissione contestano tali argomenti.
2. Giudizio del Tribunale
a) Osservazioni preliminari
114 Occorre determinare, in primo luogo, quali disposizioni e quali
principi disciplinino l'obbligo di motivazione della decisione di
annullamento della gara.
115 In tale contesto, deve essere respinto l'argomento della ricorrente
secondo cui la direttiva 2004/18 sarebbe applicabile alla procedura di
aggiudicazione di cui è causa. Infatti, tale direttiva che, ai sensi del
suo art. 84, ha come destinatari gli Stati membri, è volta a coordinare
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali
applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi. Orbene, gli appalti pubblici
aggiudicati dall'AER non sono soggetti alla normativa degli Stati
membri.
116 Occorre infatti rilevare che l'aggiudicazione degli appalti pubblici
da parte delle istituzioni comunitarie è assoggettata alle disposizioni
del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) della
Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del
regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di
esecuzione»). Ai termini dell'art. 162, n. 1, del regolamento
finanziario, le azioni esterne finanziate dal bilancio generale delle
Comunità europee sono disciplinate dalle parti prima (Disposizioni
comuni) e terza (Disposizioni transitorie e finali) dello stesso
regolamento, fatte salve le deroghe di cui al titolo IV (Azioni esterne)
della sua seconda parte (Disposizioni particolari). L'art. 7 del
regolamento n. 2666/2000 prevede espressamente, d'altronde, che la
Commissione attui l'assistenza comunitaria prevista da detto regolamento
conformemente al regolamento finanziario.
117 Le disposizioni che la Commissione deve rispettare con riguardo
all'aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano anche all'AER.
Infatti, ai sensi dell'art. 185, n. 1, del regolamento finanziario, la
Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi
creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono
effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. Ai sensi dell'art. 74
del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n.
2343, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui
all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 357,
pag. 72), per quanto riguarda gli appalti pubblici aggiudicati da tali
organismi, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento
finanziario, nonché delle sue modalità di esecuzione.
118 Ai sensi dell'art. 101 del regolamento finanziario, la decisione di
annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto deve essere
motivata ed essere resa nota agli offerenti.
119 Inoltre, secondo la giurisprudenza, la motivazione di una decisione
deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito
dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice
comunitario di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte
15 aprile 1997, causa C‑22/94, Irish Farmers Association e a., Racc.
pag. I‑1809, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
120 Tuttavia, nulla impone che la decisione specifichi tutti gli
elementi di fatto e di diritto rilevanti. Il carattere sufficiente della
motivazione di una decisione può essere valutato alla luce non solo del
suo tenore, ma anche del contesto della sua adozione nonché del
complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v.
sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑471/93, Tiercé
Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II‑2537, punto 33). È sufficiente che
la decisione menzioni i principali punti di diritto e di fatto, anche in
modo sintetico, ma chiaro e pertinente (sentenza della Corte 4 luglio
1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. pagg. 129, 143).
121 È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se l'AER abbia
motivato sufficientemente la decisione di annullare la gara.
b) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della
motivazione
122 Si deve ricordare che, nella lettera del 9 ottobre 2006, l'AER ha
indicato che la procedura di aggiudicazione era stata annullata in
quanto nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici.
Con riferimento all'offerta della ricorrente, l'AER aggiungeva che il «Superintendent
Survey Team» non soddisfaceva i requisiti previsti al punto 16, lett.
x), del bando di gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli
offerenti.
123 La motivazione fornita per l'annullamento della gara, vale a dire il
fatto che nessuna delle offerte ricevute era conforme alle condizioni
tecniche, benché sintetica, è chiara ed inequivoca. La motivazione
fornita per chiarire, più specificamente, la mancata conformità
dell'offerta della ricorrente è, anch'essa, sintetica, ma parimenti
chiara ed inequivoca. L'AER, infatti, ha richiamato il punto del bando
di gara e quello delle istruzioni agli offerenti che indicano che il
personale chiave deve possedere almeno dieci anni di esperienza
professionale appropriata, e ha indicato il membro del gruppo proposto
dalla ricorrente che non soddisfaceva tale requisito.
124 A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente stessa aveva
indicato, nel curriculum vitae della persona proposta per il posto di «Superintendent
Survey Team», che questi aveva un'esperienza professionale di soli
cinque anni. Non era pertanto necessario, per l'AER, motivare
ulteriormente la conclusione secondo cui l'offerta della ricorrente non
soddisfaceva le condizioni tecniche del bando.
125 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui l'annullamento
della procedura sarebbe frutto di una scelta non ponderata, effettuata
senza un'approfondita valutazione dell'interesse pubblico da tutelare,
occorre rilevare che esso non si riferisce, in realtà, ad una violazione
di forme sostanziali, ma attiene al merito, in quanto si risolve nel
dedurre un errore di valutazione da parte dell'AER.
126 In ogni caso, i fatti dedotti dalla ricorrente non sono tali da
dimostrare un errore manifesto di valutazione da parte dell'AER. È vero
che sussisteva un interesse pubblico che gli ordigni bellici inesplosi
presenti nelle linee di navigazione interna della Serbia e del
Montenegro fossero rimossi al più presto al fine di consentire il
ripristino della navigazione di quelle acque. Tuttavia, il solo fatto
che sussiste un interesse pubblico alla rapida attribuzione di un
appalto non consente all'autorità aggiudicatrice di discostarsi dalle
condizioni tecniche obbligatorie definite nel bando di gara. Infatti, ai
sensi dell'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, la designazione
dell'aggiudicatario dell'appalto deve essere svolta nel rispetto dei
criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti
della gara d'appalto. Come sottolineato dalla Commissione, se
un'amministrazione aggiudicatrice potesse discostarsi dalle condizioni
dell'appalto, come fissate in precedenza, essa favorirebbe gli offerenti
rispetto alle imprese che hanno rinunciato a partecipare all'appalto in
ragione del fatto che - proprio come gli stessi offerenti - esse non
potevano soddisfare le condizioni precedentemente fissate.
127 Con riguardo all'argomento secondo cui l'AER avrebbe adottato e
comunicato tardivamente la decisione di annullare la procedura, deve
rilevarsi che la ricorrente non chiarisce la conseguenza che tale
circostanza potrebbe spiegare in ordine alla legittimità della
decisione.
c) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla
contraddittorietà della motivazione
128 Deve osservarsi che la ricorrente fa valere, in sostanza, che
sussiste una contraddizione tra la motivazione della decisione di
annullamento della gara fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 e
quella di cui alla lettera del 14 dicembre 2006, in quanto la prima
chiarirebbe tale decisione con l'assenza di un'offerta che soddisfi le
condizioni tecniche, mentre la seconda la chiarirebbe con una modifica
delle condizioni tecniche.
129 In primo luogo, va respinto l'argomento della ricorrente secondo il
quale occorre riferirsi alla comunicazione più recente, vale a dire la
lettera del 14 dicembre 2006, per valutare il comportamento dell'AER. La
lettera che informava la ricorrente dell'annullamento della gara è
quella del 9 ottobre 2006, sicché occorre riferirsi ad essa per valutare
se la motivazione della decisione di annullamento della gara sia
illogica e contraddittoria.
130 La lettera del 9 ottobre 2006 non è, di per sé, contraddittoria.
Anche se l'AER avesse fornito altre spiegazioni, nella lettera del 14
dicembre 2006, tali spiegazioni non potrebbero modificare la motivazione
della decisione comunicata due mesi prima. Un'eventuale divergenza tra
tali due lettere, pertanto, non potrebbe dar luogo ad una contraddizione
nella motivazione fornita per la decisione di annullare la gara.
131 In ogni caso, occorre sottolineare che non sussiste alcuna
contraddizione tra la motivazione fornita, per la decisione di annullare
la gara, nella lettera del 9 ottobre 2006 e quella di cui alla lettera
del 14 dicembre 2006.
132 A tal riguardo, occorre rilevare che la lettera del 14 dicembre 2006
fa espressamente riferimento al fatto che il comitato di valutazione
dell'AER ha osservato che nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva le
condizioni tecniche ed indica che tale comitato non aveva formulato
altre osservazioni. Tale lettera conferma, pertanto, che la mancanza di
un'offerta tecnicamente idonea costituiva l'unica ragione che
giustificasse la decisione di annullare la gara.
133 Se tale lettera indica parimenti che l'AER esercita il proprio
diritto di annullare la gara e di organizzarne una nuova in ragione
della circostanza che le condizioni tecniche avevano subito un notevole
cambiamento, occorre interpretare tale frase tenendo conto del contesto.
Risulta infatti espressamente dal tenore letterale dell'oggetto della
lettera del 14 dicembre 2006 che essa costituisce una risposta alla
lettera della ricorrente del 13 novembre 2006. Con tale lettera, la
ricorrente aveva chiesto all'AER di comunicarle la decisione di
annullamento della gara ed il relativo verbale nonché di adottare una
decisione motivata in ordine all'eventuale organizzazione di una
procedura negoziata.
134 In considerazione di tale contesto, la frase secondo la quale l'AER
esercita il proprio diritto di annullare la procedura e di organizzare
una nuova gara in ragione della circostanza che le condizioni tecniche
avevano subìto un notevole cambiamento deve essere intesa nel senso che
l'AER chiarisce la ragione per la quale ha scelto di organizzare una
nuova procedura invece di avviare una procedura negoziata.
135 D'altronde, la ricorrente stessa indica, nella replica, che la nuova
giustificazione sembra proprio essere stata addotta esclusivamente per
rispondere alla sua richiesta di avviare una procedura negoziata. A tal
riguardo, occorre sottolineare che la decisione di annullare una gara è
diversa da quella relativa a quanto ne consegue, vale a dire la
decisione di non aggiudicare l'appalto, di avviare una procedura
negoziata o di organizzare una nuova gara. Il fatto che l'AER abbia
menzionato, in risposta alla domanda di avviare una procedura negoziata,
una motivazione diversa da quella richiamata per giustificare
l'annullamento della procedura di gara, non consente pertanto di
concludere nel senso dell'esistenza di una contraddizione nella
motivazione.
136 Occorre peraltro sottolineare che, dopo l'annullamento di una
procedura di gara, detta procedura è conclusa e l'autorità
aggiudicatrice è completamente libera di decidere circa il seguito da
dare alla vicenda. Nessuna disposizione conferisce ad un operatore
economico il diritto a che sia avviata una procedura negoziata. L'AER,
pertanto, non era tenuta a adottare una decisione formale con riguardo
alla proposta della ricorrente di avviare una siffatta procedura. La
lettera del 14 dicembre 2006 costituisce solo una risposta alla lettera
della ricorrente del 13 novembre 2006, in cui essa chiedeva in
particolare all'AER di adottare una decisione motivata sull'eventuale
organizzazione di una procedura negoziata, il che ha indotto l'AER a
comunicare alla ricorrente, in un intento di buona amministrazione, la
ragione per la quale aveva deciso di avviare una nuova gara invece di
una procedura negoziata.
137 Va parimenti respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la
motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 sarebbe
contraddetta dal fatto che alla ricorrente sarebbe stato poi accordato
un appalto pubblico simile a quello controverso nella specie. La
motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 si riferisce al
mancato rispetto dei requisiti tecnici del bando di gara, che la
ricorrente, d'altronde, non contesta, poiché riconosce che il «Superintendent
Survey Team» proposto nella sua offerta non possedeva l'esperienza
professionale richiesta. Tale motivazione non implica che la ricorrente
non sia in grado di effettuare lavori siffatti.
138 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui la lettera del 14
dicembre 2006 dimostra che la ragione effettiva dell'annullamento della
gara non era l'inadeguatezza tecnica delle offerte ricevute, bensì la
modifica delle condizioni tecniche, si deve osservare che esso non si
riferisce, in realtà, ad un errore nella motivazione della decisione di
annullamento della gara, ma rimette in discussione la veridicità di tale
motivazione, il che si risolve, in sostanza, in una contestazione della
decisione medesima nel merito, deducendo uno sviamento di potere.
139 Secondo costante giurisprudenza, costituisce uno sviamento di potere
l'adozione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un atto allo
scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi
da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista
dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v.
sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C‑84/94, Regno
Unito/Consiglio, Racc. pag. I‑5755, punto 69 e la giurisprudenza ivi
citata).
140 Nel caso di specie, si è già rilevato che non sussiste alcuna
contraddizione tra la motivazione indicata nella lettera del 9 ottobre
2006 e quella di cui alla lettera del 14 dicembre 2006.
141 Inoltre, la Commissione sottolinea correttamente che la decisione di
annullamento è stata comunicata al pubblico nella Gazzetta Ufficiale con
la medesima motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 (GU
2006, S 198). Tale motivazione è la seguente: «Atteso che nessuna delle
offerte era conforme dal punto di vista tecnico, la procedura di
aggiudicazione è stata annullata».
142 Ciò premesso, non si può dedurre dal comportamento ulteriore dell'AER
che il motivo effettivo dell'annullamento della procedura differisca da
quello esposto nella lettera del 9 ottobre 2006.
143 Dalle suesposte considerazioni discende che occorre respingere in
quanto infondato il capo della domanda della ricorrente in cui si chiede
l'annullamento della decisione di annullamento della gara.
B - Sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto
1. Argomenti delle parti
144 La ricorrente ritiene che la mancata aggiudicazione dell'appalto di
cui trattasi sia attribuibile all'illegittimo comportamento dell'AER e
che quest'ultima abbia causato un pregiudizio a suo carico. Tale
pregiudizio consisterebbe nei costi inutilmente sostenuti per
l'elaborazione della proposta e per la messa a disposizione di una parte
delle attrezzature necessarie per un periodo di sessanta giorni e
ammonterebbe ad un totale di EUR 118 604,58.
145 L'AER contesta gli argomenti della ricorrente.
2. Giudizio del Tribunale
146 Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità
extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 288, secondo comma,
CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a
dire l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni,
l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale
comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 2 luglio 1974,
causa 153/73, Holtz & Willemsen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 675,
punto 7, e del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑19/01, Chiquita Brands
e a./Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 76).
147 Poiché queste tre condizioni della responsabilità devono essere
cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente
per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte 9
settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag.
I‑5251, punto 14).
148 Nel caso di specie, tutti gli argomenti che la ricorrente ha fatto
valere al fine di dimostrare l'illegittimità della decisione di
annullamento della gara sono stati esaminati e respinti (v. supra, punti
122-143). La ricorrente, pertanto, non può chiedere il risarcimento del
danno in base all'asserita illegittimità di tale decisione.
149 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui l'AER avrebbe
impiegato un tempo irragionevolmente lungo per adottare la decisione di
annullamento del bando di gara e per comunicarla alla ricorrente, deve
osservarsi che il solo fatto che sia trascorso un periodo di più di sei
mesi tra l'invio dell'ultima domanda di chiarimenti agli offerenti e la
comunicazione della decisione di annullare il bando di gara non può
essere qualificato come comportamento illegittimo da parte dell'AER.
150 Deve peraltro osservarsi che non può sussistere alcun nesso di
causalità tra il tempo impiegato dall'AER per adottare e comunicare la
decisione di annullamento del bando di gara e le spese sostenute dalla
ricorrente per la preparazione della propria offerta.
151 Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda di
risarcimento del danno asseritamente subìto deve essere respinta.
C - Sulla domanda di produzione di documenti
152 Quanto alla domanda della ricorrente di chiedere al Tribunale di
ordinare all'AER di produrre tutti i documenti relativi alla procedura
di aggiudicazione di cui è causa, occorre rilevare che, secondo la
giurisprudenza, per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai
fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la produzione di
determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i
documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi
idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del
procedimento (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P,
Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 93).
153 A sostegno di tale domanda, la ricorrente fa valere che l'AER ha
fornito giustificazioni vaghe e succinte a sostegno delle sue scelte e
che essa le aveva chiesto di produrre tali documenti, ma detta domanda
era rimasta senza risposta. Inoltre, la ricorrente sostiene di avere il
diritto di conoscere le ragioni che hanno condotto all'annullamento del
bando di gara al fine di accertarsi della legittimità degli atti
dell'autorità aggiudicatrice.
154 Con riguardo, in primo luogo, al fatto che la ricorrente ha chiesto
all'AER la produzione di documenti relativi alla procedura di
aggiudicazione e che tale richiesta è rimasta senza risposta, deve
sottolinearsi che tale fatto, di per sé, non è idoneo a dimostrare
l'utilità di tali documenti ai fini del procedimento.
155 Quanto, in secondo luogo, all'argomento della ricorrente secondo cui
l'AER avrebbe fornito giustificazioni vaghe e succinte a sostegno delle
proprie scelte, occorre sottolineare che si è rilevato supra, ai punti
123 e 124, che l'AER ha comunicato alla ricorrente una motivazione
sufficiente della sua decisione di annullare il bando di gara. A tal
riguardo, il Tribunale è sufficientemente informato dagli elementi che
figurano nel fascicolo e non sembra, inoltre, che i documenti relativi
alla procedura di aggiudicazione avrebbero potuto essere utili al fine
di valutare il carattere sufficiente della motivazione fornita.
156 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, l'argomento della
ricorrente secondo il quale essa ha diritto di conoscere le ragioni che
hanno condotto all'annullamento del bando di gara al fine di accertarsi
della legittimità degli atti dell'autorità aggiudicatrice, deve
osservarsi che essa non ha presentato elementi obiettivi che inducano a
ritenere che il reale motivo dell'annullamento della procedura non sia
quello esposto nella lettera del 9 ottobre 2006 (v. supra, punti
140-142).
157 In tale contesto, si deve sottolineare che una domanda volta alla
produzione di tutti i documenti relativi alla procedura di
aggiudicazione di cui è causa, come formulata dalla ricorrente,
corrisponde ad una domanda di produzione del fascicolo interno dell'AER.
Occorre constatare che l'esame, da parte del giudice comunitario, del
fascicolo interno di un organismo comunitario onde verificare se la
decisione di quest'ultimo sia stata influenzata da considerazioni
diverse da quelle esposte nella motivazione costituisce un provvedimento
istruttorio di carattere eccezionale. Esso presuppone che le circostanze
che hanno caratterizzato la decisione di cui è causa diano adito a seri
dubbi in ordine ai motivi reali e, in particolare, a sospetti che tali
motivi siano estranei alle finalità del diritto comunitario e quindi
configurino uno sviamento di potere (v., in tal senso, con riguardo alle
decisioni della Commissione, ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause
riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899,
punto 11). Orbene, si deve rilevare che tali circostanze non ricorrono
nella specie.
158 Risulta dalle suesposte considerazioni che la ricorrente non ha
presentato elementi a sostegno dell'utilità della produzione di tutti i
documenti relativi alla procedura di aggiudicazione ai fini del
procedimento. La domanda di produzione di tali documenti deve pertanto
essere respinta.
Sulle spese
159 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
160 Poiché l'AER ha chiesto la condanna della ricorrente, che è
risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
161 Peraltro, l'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura
precisa che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie
spese. Ne consegue che la Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl
sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Agenzia europea per
la ricostruzione.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 ottobre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. E. Martins Ribeiro
Indice
Contesto normativo
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
Sulla ricevibilità
A - Sulla competenza del Tribunale a statuire su un ricorso proposto ai
sensi dell'art. 230, quarto comma, CE avverso un provvedimento dell'AER
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
B - Sulla necessità di un reclamo amministrativo previo
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
C - Sull'osservanza del termine di ricorso
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
D - Sulla ricevibilità del ricorso in quanto mira ad ottenere
l'annullamento della decisione di organizzare una nuova gara
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
E - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente fa
valere i diritti della DOK ING
1. Osservazioni preliminari
2. Argomenti delle parti
3. Giudizio del Tribunale
F - Conclusioni sulla ricevibilità del ricorso
Nel merito
A - Sulla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara
1. Argomenti delle parti
a) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della
motivazione
b) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla
contraddittorietà della motivazione
2. Giudizio del Tribunale
a) Osservazioni preliminari
b) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della
motivazione
c) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla
contraddittorietà della motivazione
B - Sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
C - Sulla domanda di produzione di documenti
Sulle spese
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