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CORTE DI
GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
AGRICOLTURA - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di
riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non
commercializzazione - Obbligo di produrre nell'azienda SLOM iniziale - Art.
3 bis Reg. (CEE) n. 1546/88, come mod. dal reg. (CEE) n. 1033/89 - Domanda
di concessione del premio. Il regolamento n. 1546/88, come modificato
dal regolamento n. 1033/89, non si discosta affatto dal sistema istituito
dal regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89,
quindi, il produttore che ha sottoscritto un impegno di non
commercializzazione, per poter ottenere un quantitativo di riferimento
specifico, deve essere sempre in possesso, interamente o parzialmente, della
sua azienda SLOM iniziale e dimostrare di essere in grado di produrre detto
quantitativo nella sua azienda. L'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 e
succ. mod. specifica in modo non esaustivo le prove che possono essere
ammesse al fine di dimostrare la capacità del produttore di produrre il
quantitativo di riferimento richiesto, in particolare, le vendite dirette o
le consegne di latte effettuate successivamente al termine del periodo di
non commercializzazione o di riconversione, il bestiame da latte presente
nell'azienda, la superficie a prati o pascoli permanenti o la superficie
delle colture foraggiere dell'azienda, quali risultano dal piano di
avvicendamento e dalle semine effettuate e gli investimenti effettuati senza
piano di sviluppo. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V,
26/06/2008, Proc. T-94/98
AGRICOLTURA - Imprenditore agricolo - Nozione di «produttore» e di
«azienda» - Domanda di concessione del premio - Requisiti - Gestione
aziendale. Dalle definizioni della nozione di «produttore» e, di
conseguenza, di «azienda» di cui all'art. 12, lett. c) e d), del regolamento
n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, risulta che la nozione
di produttore si riferisce unicamente all'imprenditore agricolo che, ai fini
della produzione di latte, gestisca un complesso di unità produttive sotto
la propria responsabilità (sentenze della Corte 9/07/1992, causa C‑236/90,
Maier e 23/01/1997, causa C‑463/93, St. Martinus Elten). Dal combinato
disposto dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato
dal regolamento n. 764/89, e dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n.
1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, risulta quindi
chiaramente che l'attribuzione, a titolo provvisorio, di un quantitativo di
riferimento specifico è subordinata alla condizione che il produttore
interessato provi di gestire ancora, totalmente o parzialmente, la stessa
azienda che gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda volta ad
ottenere la concessione del premio, vale a dire quella che è stata oggetto
del suo impegno di non commercializzazione o di riconversione, e che
dimostri la sua capacità di produrre in detta azienda il quantitativo di
riferimento richiesto. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V,
26/06/2008, Proc. T-94/98
AGRICOLTURA - Capacità di produzione aziendale - Disposizione applicabile
- Concessione del premio - Azienda SLOM - Connessione ai terreni. Ai
fini dell'attribuzione in via definitiva di un quantitativo di riferimento
specifico della capacità di produzione aziendale, l'art. 3 bis, n. 3, del
regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, dev'essere
interpretato nel senso che possono essere prese in considerazione anche le
vendite o le consegne di latte proveniente da unità produttive aggiunte
all'azienda di cui trattasi fra la data di scadenza del periodo di non
commercializzazione o di riconversione e quella di attribuzione in via
provvisoria del quantitativo di riferimento specifico, sempreché
l'interessato gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda
che gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda di concessione
del premio. Tale interpretazione è conforme allo scopo del sistema. Infatti,
in primo luogo, tiene conto dell'osservazione secondo cui non si può
concedere un quantitativo di riferimento specifico a un produttore che non
dispone più dell'azienda SLOM iniziale, in quanto in tal modo egli avrebbe
manifestato la sua intenzione di non commercializzare più latte, senza cui
l'attribuzione di un quantitativo di riferimento non sarebbe più conseguenza
dell'attuazione del regime. Inoltre, tale interpretazione tiene anche conto
del fatto che, dato che i quantitativi di riferimento sono connessi ai
terreni per i quali sono assegnati, la loro produzione deve avvenire in tali
terreni. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008,
Proc. T-94/98
PROCEDURE E VARIE - Comunità Europea - Esercizio del potere legislativo -
Ricorso per risarcimento danni - Concezione restrittiva della
responsabilità. La concezione restrittiva della responsabilità della
Comunità derivante dall'esercizio delle proprie attività normative si spiega
con la considerazione che l'esercizio del potere legislativo, anche nei casi
in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non
deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta
che esso deve adottare, nell'interesse generale della Comunità,
provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per
l'altro verso, in un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un
ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione di una politica
comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se
l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i
limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenze della Corte
25/05/1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e
a./Consiglio e Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1°
Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
PROCEDURE E VARIE - Responsabilità extracontrattuale della Comunità per i
danni causati dalle sue istituzioni - Ricorso per risarcimento danni -
Presupposti - Nesso di causalità - Onere della prova. La responsabilità
extracontrattuale della Comunità per i danni causati dalle sue istituzioni,
di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288,
secondo comma, CE), è subordinata alla compresenza di un insieme di
presupposti, ovvero l'illiceità del comportamento contestato alle
istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso
di causalità tra l'asserito comportamento e il danno lamentato (sentenza
della Corte 29/09/1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE; v. sentenza
del Tribunale 30/05/2006, causa T‑87/94, Blom e a./Consiglio e Commissione).
Peraltro, spetta al ricorrente fornire al giudice comunitario gli elementi
di prova al fine di stabilire l'illiceità del comportamento contestato alle
istituzioni, l'effettività del danno subito, l'esistenza di un nesso di
causalità tra l'asserito comportamento e il danno sopportato (sentenza della
Corte 21/05/1976, causa 26/74, Roquette Frères/Commissione e sentenza del
Tribunale 8/05/2007, causa T‑271/04, Citymo/Commissione). CORTE DI
GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
PROCEDURE E VARIE - Diritto comunitario - Principio della certezza del
diritto. Il principio della certezza del diritto costituisce un
principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige,
segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli
possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi
di conseguenza (sentenze della Corte 9/07/1981, causa 169/80, Gondrand e
Garancini; 13/02/1996, causa C‑143/93, Van Es Douane Agenten; 16/10/1997,
causa C‑177/96, Banque Indosuez e a.; 14/04/2005, causa C‑110/03,
Belgio/Commissione; sentenze del Tribunale 14/07/ 1997, causa T‑81/95,
Interhotel/Commissione, e 7/11/2002, cause riunite T‑141/99, T‑142/99,
T‑150/99 e T‑151/99, Vela e Tecnagrind/Commissione). Tale imperativo di
certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una
normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie. CORTE DI GIUSTIZIA
delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
PROCEDURE E VARIE - Interpretazione di una norma di diritto comunitario -
Elementi. Ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto
comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma
anche del suo contesto e degli scopi perseguiti (sentenze della Corte
30/07/1996, causa C‑84/95 e Banque Indosuez e a.). CORTE DI GIUSTIZIA
delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
26 giugno 2008 (*)
«Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale -
Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento -
Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione
-Obbligo di produrre nell'azienda SLOM iniziale - Art. 3 bis del
regolamento (CEE) n. 1546/88, come modificato dal regolamento (CEE) n.
1033/89 - Formulazione asseritamente ambigua della disposizione
applicabile - Principio della certezza del diritto»
Nella causa T‑94/98,
Alfonsius Alferink, residente in Heeten (Paesi Bassi), e gli altri 67
ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati inizialmente
dagli avv.ti H. Bronkhorst e E. Pijnacker Hordijk, successivamente dagli
avv.ti Bronkhorst, Pijnacker Hordijk e J. Sluysmans, e infine dall'avv. Pijnacker Hordijk,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn,
in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 178
del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma,
del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), dei danni che i
ricorrenti asseriscono di aver subito per il fatto che la Commissione,
adottando il regolamento (CEE) 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del
prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento
(CEE) n. 804/68 del Consiglio (GU L 110, pag. 27), il quale non
prevedrebbe in modo chiaro e preciso che la produzione di latte dovesse
essere ripresa nell'azienda SLOM iniziale, avrebbe violato il principio
della certezza del diritto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente e dalle sig.re M.E. Martins
Ribeiro (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 25 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che
istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e
dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a
orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), prevedeva il versamento di un
premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai
produttori che si impegnassero a non commercializzare latte e prodotti
lattiero-caseari per un periodo di non commercializzazione di cinque
anni ovvero a non commercializzare latte o prodotti lattiero-caseari e a
riconvertire le loro mandrie ad orientamento lattiero in mandrie
destinate alla produzione di carni per un periodo di riconversione di
quattro anni.
2 I produttori lattiero-caseari che hanno sottoscritto un impegno ai
sensi del regolamento n. 1078/77 vengono comunemente denominati i
«produttori SLOM», e tale acronimo deriva dall'espressione olandese «slachten
en omschakelen» (abbattere e riconvertire), che descrive i loro obblighi
nell'ambito del regime di non commercializzazione o di riconversione.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica
il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90,
pag. 10), e il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857,
che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui
all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), hanno
istituito, dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare percepito sui
quantitativi di latte consegnati che superavano un quantitativo di
riferimento da determinarsi, per ogni acquirente, entro il limite di un
quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo
di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al
quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato da un produttore
o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo Stato,
durante l'anno di riferimento, rappresentato, per quanto riguarda il
Regno dei Paesi Bassi, dal 1983.
4 Le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art.
5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), sono state fissate
dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L
132, pag. 11). Quest'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento
(CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di
applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del
regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), diretto, in
particolare, a procedere ad una codificazione della normativa
applicabile in materia (primo ‘considerando' di detto regolamento).
5 I produttori che non avevano consegnato latte nel corso dell'anno di
riferimento considerato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di
un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, restavano
esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento.
6 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in
prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc.
pag. 2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84,
come integrato dal regolamento n. 1371/84, nella parte in cui non
contemplava l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai
produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del
regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato latte durante l'anno di
riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.
7 A seguito delle sentenze Mulder I e von Deetzen I, di cui al
precedente punto 6, il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 1989, il
regolamento (CEE) n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU
L 84, pag. 2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire
la concessione alla categoria dei produttori considerati da tali
sentenze di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della
loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non
commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento
n. 1078/77.
8 L'art. 3 bis, n. 1, lett. a)-d), del regolamento n. 857/84, come
modificato dal regolamento n. 764/89, così prevede:
«Al produttore di cui all'articolo 12, lettera c), terzo comma:
(…)
è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine
di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di
riferimento, purché il produttore in questione:
a) non abbia cessato l'attività nel quadro dell'articolo 2, paragrafi 3
e 4 del regolamento (…) n. 1078/77 o ceduto la totalità della sua
azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non
commercializzazione o di riconversione;
b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di
realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di
riferimento richiesto e l'autorità competente riconosca valida tale
dimostrazione;
c) s'impegni a vendere latte o altri prodotti direttamente al
consumatore e/o a consegnare latte ad un acquirente;
d) s'impegni, per quanto riguarda il quantitativo specifico di
riferimento, a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi
programma di abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine
del regime del prelievo supplementare».
9 L'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, dispone quanto segue:
«Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 il
produttore può provare, con piena soddisfazione dell'autorità
competente, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le
consegne e che tali vendite dirette e/o consegne hanno raggiunto nel
corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del
quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo specifico di
riferimento gli è attribuito definitivamente. In caso contrario il
quantitativo provvisorio di riferimento torna totalmente alla riserva
comunitaria (…)».
10 L'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, prevede che, «[p]er l'applicazione dell'articolo
3 bis, si considera produttore il conduttore agricolo, persona fisica o
giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda
si trova nel territorio geografico della Comunità».
11 L'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 così precisa:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
d) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal
produttore e situate nel territorio geografico della Comunità».
12 L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110,
pag. 27), è redatto come segue:
«La domanda [di un quantitativo di riferimento specifico] di cui
all'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (...) n. 857/84 è
presentata dal produttore interessato all'autorità competente designata
dallo Stato membro, secondo modalità da quest'ultimo stabilite e a
condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora
interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento
dell'accettazione, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 1391/78 della Commissione, della sua domanda di concessione del
premio.
L'autorità competente rilascia ricevuta della domanda, verifica che
sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1 e registra gli impegni
assunti per iscritto dal produttore.
Costituiscono prove atte a dimostrare la capacità del produttore di
produrre il quantitativo di riferimento richiesto, in particolare:
- le vendite dirette e/o le consegne di latte [già] effettuate
successivamente al termine del periodo di non commercializzazione o di
riconversione;
- il bestiame da latte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento (CEE) n. 1391/78, presente nell'azienda,
- la superficie a prati o pascoli permanenti e/o la superficie delle
colture foraggere dell'azienda, quali risultano dal piano di
avvicendamento e dalle semine effettuate,
- gli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del
regolamento (...) n. 857/84».
13 I produttori che avevano sottoscritto impegni di non
commercializzazione o di riconversione e che, in applicazione del
regolamento n. 764/89, hanno ricevuto un quantitativo di riferimento
detto «specifico» vengono denominati «produttori SLOM I».
14 Con sentenza 11 dicembre 1990, causa C‑189/89, Spagl (Racc. pag.
I‑4539), la Corte ha dichiarato invalido l'art. 3 bis, n. 1, primo
trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n.
764/89, nella parte in cui escludeva dall'attribuzione di un
quantitativo di riferimento specifico ai sensi di detta disposizione i
produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione,
in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77,
era scaduto prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30
settembre 1983.
15 A seguito della sentenza Spagl, citata al precedente punto 14, il
Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639,
recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che,
eliminando le condizioni dichiarate invalide dalla Corte, ha consentito
l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori
interessati. Essi sono comunemente denominati «produttori SLOM II».
16 Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, nelle cause riunite
C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag.
I‑3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte ha dichiarato
la Comunità economica europea responsabile del danno subito da taluni
produttori di latte che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento
n. 1078/77 e non avevano potuto successivamente commercializzare latte
in applicazione del regolamento n. 857/84. Per quanto riguarda gli
importi da pagare, la Corte ha invitato le parti a fissarli di comune
accordo.
17 Con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90,
Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑203), la Corte ha
statuito sull'importo degli indennizzi richiesti dai ricorrenti nelle
controversie considerate dalla sentenza Mulder II, citata al precedente
punto 16.
Fatti all'origine della controversia
18 I ricorrenti, il sig. Alfonsius Alferink e altri 67 produttori di
latte nei Paesi Bassi, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, hanno
sottoscritto un impegno di non commercializzazione.
19 Ai sensi della normativa pertinente, i ricorrenti hanno presentato
domanda alle autorità olandesi per la concessione di un quantitativo di
riferimento specifico che permettesse loro di produrre taluni
quantitativi di latte senza essere sottoposti al prelievo supplementare.
Alcuni dei ricorrenti hanno ottenuto un quantitativo di riferimento
specifico provvisorio mentre altri un quantitativo di riferimento
specifico definitivo.
20 A seguito della concessione dei quantitativi di riferimento specifici
sopra menzionati, le autorità olandesi hanno proceduto a controlli per
verificare se i ricorrenti producessero i quantitativi di riferimento
nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria.
Constatando che la produzione lattiera non era stata ripresa
nell'azienda SLOM iniziale o nella stessa unità organizzativa ed
economica aziendale interessata alla data dell'impegno di non
commercializzazione, in quanto i ricorrenti facevano uso, per la
produzione di latte, di mezzi di produzione affittati presso terzi, le
autorità olandesi hanno ritenuto che le condizioni prescritte dalla
normativa comunitaria per l'attribuzione di un quantitativo di
riferimento definitivo non fossero rispettate. Esse hanno quindi
rifiutato di attribuire un quantitativo di riferimento definitivo ai
ricorrenti che avevano ottenuto un quantitativo di riferimento
provvisorio e hanno ritirato il quantitativo di riferimento definitivo a
coloro che l'avevano ottenuto.
21 I ricorrenti hanno presentato un ricorso dinanzi al College van
Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo commerciale dei
Paesi Bassi) contro le decisioni del Ministero dell'Agricoltura, del
Patrimonio naturale e della Pesca (in prosieguo: il «Ministero») recanti
diniego di attribuire loro un quantitativo di riferimento definitivo o
che ritirano loro quanto attribuitoli. Essi sostenevano, in particolare,
che, contrariamente a quanto sostenuto da detto Ministero, la normativa
pertinente non esigeva, per la concessione di un quantitativo di
riferimento specifico, che la produzione lattiera fosse ripresa
nell'azienda SLOM iniziale o nella stessa unità organizzativa ed
economica aziendale interessata alla data dell'impegno di non
commercializzazione. Il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha
respinto il loro ricorso.
22 Uno dei ricorrenti, il sig. G.J. Hulter, ha proposto un ricorso per
risarcimento danni dinnanzi al Rechtbank te ‘s-Gravenhage (Tribunale
dell'Aia, Paesi Bassi) per il fatto che né la decisione del Ministero né
la normativa pertinente descrivevano, o comunque non in maniera
sufficiente, le condizioni applicabili alla conversione di un
quantitativo di riferimento provvisorio in quantitativo di riferimento
definitivo, ovvero per il fatto che non era stata fornita in tempo utile
un'informazione corretta in merito ai criteri di attribuzione definitiva
di un quantitativo di riferimento. Tale ricorso è stato respinto con
decisione 20 gennaio 1999.
23 Il sig. Hulter ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi al
Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aia, Paesi Bassi)
che, con sentenza 17 febbraio 2000, ha confermato la pronuncia del
Rechtbank te ‘s-Gravenhage.
24 Il sig. Hulter ha proposto impugnazione dinanzi all'Hoge Raad der
Nederlanden (Corte suprema), la quale è stata respinta con sentenza 8
marzo 2002.
Procedimento
25 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale
il 19 giugno 1998, il sig. Alferink nonché i 67 ricorrenti i cui nomi
figurano in allegato hanno proposto il presente ricorso.
26 Il 30 settembre 1998 si è tenuta dinanzi al Tribunale una riunione
informale alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle parti. Nel
corso di tale riunione, le parti hanno avuto occasione di presentare le
loro osservazioni sulla classificazione analitica, effettuata dal
Tribunale, delle controversie concernenti i produttori SLOM.
27 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione 8 ottobre 1998, il
Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa.
28 Il 17 gennaio 2000 si è svolta dinanzi al Tribunale una seconda
riunione informale, cui hanno partecipato i rappresentanti delle parti.
29 Il 17 gennaio 2002 si è tenuta dinanzi al Tribunale una terza
riunione informale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle
parti. Nel corso di detta riunione, è stato deciso, d'accordo con le
parti, la sospensione di tale causa nell'attesa della decisione dell'Hoge
Raad der Nederlanden.
30 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione 30 marzo 2004, il
Tribunale ha disposto la riapertura del presente procedimento. Alla
Commissione è stato quindi assegnato un termine per il deposito del suo
controricorso. Le parti hanno poi depositato rispettivamente una memoria
di replica e una controreplica.
31 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata
a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato
assegnato alla Quinta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata
attribuita la presente causa.
32 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha
deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
33 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai
quesiti orali del Tribunale all'udienza svoltasi il 25 settembre 2007.
Conclusioni delle parti
34 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
- condannare la Comunità a pagare gli importi menzionati in allegato al
loro ricorso a titolo di risarcimento dei danni da essi subiti a causa
dell'inadeguata redazione dell'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88,
maggiorati degli interessi al tasso annuo dell'8 % con effetto dal 23
febbraio 1998 fino al pagamento integrale;
- condannare la Comunità alle spese.
35 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare i ricorrenti alle spese.
Sull'eccezione di illegittimità del regolamento n. 1546/88
Argomenti delle parti
36 All'udienza, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del
regolamento n. 1546/88, per il fatto che quest'ultimo produrrebbe una
discriminazione tra i produttori SLOM e gli altri produttori di latte e
che violerebbe il legittimo affidamento.
37 La Commissione ha indicato che si trattava di un nuovo motivo che
doveva perciò essere dichiarato irricevibile.
Giudizio del Tribunale
38 Dal combinato disposto dell'art. 44, n. 1, lett. c), e dell'art. 48,
n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l'atto
introduttivo del ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e
l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi
nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi
di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Cionondimeno, un
motivo, che costituisca un'estensione di un motivo precedentemente
dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del
giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato
ricevibile (sentenza della Corte 14 ottobre 1999, causa C‑104/97 P,
Atlanta/Comunità europea, Racc. pag. I‑6983, punto 29; ordinanza del
presidente della Terza Sezione della Corte 13 novembre 2001, causa C
430/00 P, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. I‑8547, punto 17; sentenza del
Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑340/04, France Télécom/Commissione,
Racc. pag II-573, punto 164).
39 Nella fattispecie, si deve constatare che l'illegittimità del
regolamento n. 1546/88 è un motivo nuovo che non si basa su alcun
elemento di diritto e di fatto nuovo emerso durante il procedimento e
che non può essere considerato come l'ampliamento di un motivo enunciato
in precedenza, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo
della causa e come avente uno stretto collegamento con il motivo stesso
(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 novembre 2002, causa
T‑40/01, Scan Office Design/Commissione, Racc. pag. II‑5043, punto 96).
I ricorrenti non hanno peraltro affatto indicato le ragioni per cui tale
eccezione di illegittimità aveva potuto essere dedotta solo nel corso
dell'udienza. Pertanto, tale motivo deve essere dichiarato irricevibile.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Argomenti delle parti
40 I ricorrenti ricordano che, visti i numerosi anni trascorsi tra
l'accettazione dell'impegno di non commercializzazione e la concessione
di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, le loro aziende
non erano più in grado di riprendere l'attività di allevamento di
bestiame da latte esercitata in precedenza, cosicchè essi hanno fatto
ricorso a mezzi di produzione affittati presso terzi, quali una stalla o
un impianto lattiero caseario. I quantitativi di riferimento provvisori
che erano stati accordati ai ricorrenti non sono stati quindi convertiti
in quantitativi definitivi o questi ultimi sono stati loro ritirati.
41 Essi rilevano che, secondo il Ministero, il College van Beroep voor
het bedrijfsleven e la Commissione, il diritto comunitario, in
particolare l'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento n. 1033/89, deve essere interpretato nel senso che, ai fini
dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento definitivo, il
quantitativo di riferimento provvisorio doveva essere prodotto nella
stessa azienda SLOM iniziale o nella stessa unità organizzativa ed
economica aziendale interessata al momento dell'accettazione
dell'impegno SLOM. Pertanto, i requisiti per la concessione di un
quantitativo di riferimento non sarebbero soddisfatti quando i mezzi di
produzione sono affittati presso terzi.
42 Con lettera 15 febbraio 1995, la Commissione, rispondendo alla
lettera dei ricorrenti 13 ottobre 1994, precisava che la decisione del
College van Beroep voor het bedrijfsleven rifletteva correttamente, a
suo parere, lo stato della normativa comunitaria in merito alla
consistenza dell'azienda in cui il quantitativo di riferimento specifico
doveva essere prodotto, vale a dire l'azienda SLOM iniziale, interamente
o parzialmente considerata, comprendente tutte le unità aggiunte fino
alla data di concessione del quantitativo di riferimento provvisorio. La
Commissione rinviava, a tale proposito, alla sentenza della Corte 3
dicembre 1992, causa C‑86/90, O'Brien (Racc. pag. I‑6251), in
particolare ai suoi punti 16 e 17 dai quali risulterebbe chiaramente che
l'azienda pertinente sarebbe quella costituita alla data della
concessione del quantitativo di riferimento, e ciò a condizione che, ai
fini dell'attribuzione del quantitativo definitivo, il produttore
«gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che
gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda di concessione
del premio» (punto 17).
43 La Commissione aggiungeva, in questa stessa lettera, che dagli
elementi di fatto ad essa sottoposti dal legale dei ricorrenti risultava
che questi ultimi non si trovavano nella situazione menzionata al punto
precedente, in quanto o essi erano in possesso dell'azienda SLOM
iniziale, ma non la utilizzavano per la produzione del quantitativo di
riferimento specifico, o l'azienda in cui era prodotto il quantitativo
di riferimento era stata acquistata successivamente alla concessione del
quantitativo di riferimento specifico provvisorio. La Commissione
precisava ancora che le considerazioni che potevano essere fatte in
merito all'affitto dei mezzi di produzione dei quantitativi di
riferimento specifici dovevano essere esaminate sulla base delle sue
precedenti osservazioni sulla data in cui tali mezzi erano stati
acquistati e su quella in cui essi erano stati annessi all'azienda SLOM
iniziale. La Commissione indicava infine che la sentenza della Corte 15
gennaio 1991, causa C‑341/89, Ballmann (Racc. pag. I‑25), non
riguardava, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, i
produttori SLOM.
44 I ricorrenti ritengono tuttavia che dall'art. 3 bis, n. 1, del
regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89,
emerga che il richiedente un quantitativo di riferimento provvisorio non
fosse più tenuto a essere in possesso di tutta l'azienda SLOM iniziale.
Infatti, poiché basterebbe che anche solo una parte di questa azienda,
anche ridotta, sia ancora utilizzata, il quantitativo di riferimento
provvisorio sarebbe necessariamente prodotto utilizzando altri mezzi di
produzione. Secondo i ricorrenti, è quindi sufficiente che il produttore
possieda ancora una parte delle unità di produzione che gestiva
all'epoca dell'impegno di non commercializzazione.
45 Inoltre, le altre disposizioni dell'art. 3 bis del regolamento n.
1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, confermerebbero che
il quantitativo di riferimento accordato potesse essere prodotto in
larga misura utilizzando mezzi di produzione non facenti parte
dell'azienda SLOM iniziale. I ricorrenti rilevano, a tale riguardo, che,
per dimostrare la capacità del produttore di produrre il quantitativo di
riferimento richiesto, sono ammesse come prove la superficie a prati o
pascoli permanenti e/o la superficie delle colture foraggiere
dell'azienda, quali risultano dal piano di avvicendamento e dalle semine
effettuate. Il citato art. 3 bis non menzionerebbe alcuna condizione per
la quale dovrebbe trattarsi di superfici destinate a prati o pascoli
permanenti o di altre superfici che appartengono all'azienda SLOM
iniziale. Lo stesso principio si applicherebbe agli investimenti di cui
all'ultimo trattino di detto art. 3 bis, che si riferiscono in generale
al periodo successivo alla scadenza della convenzione SLOM (vale a dire
gli investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo depositato
prima del 1° ottobre 1984).
46 Peraltro, né il regolamento n. 1078/77 né i regolamenti di attuazione
di quest'ultimo contemplerebbero l'obbligo di conservare nello stesso
stato l'azienda per la quale l'impegno SLOM era stato accettato. Se il
legislatore avesse voluto che la produzione di latte fosse ripresa
nell'azienda SLOM iniziale o attraverso la stessa unità organizzativa ed
economica d'azienda interessata al momento dell'impegno SLOM, avrebbe
dovuto indicarlo in maniera esplicita nella normativa comunitaria.
47 Dal combinato disposto del regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, e del regolamento di attuazione n. 1546/88, come
modificato dal regolamento n. 1033/89, emergerebbe che il produttore
dovesse essere in grado di produrre i quantitativi di riferimento
richiesti utilizzando le unità di produzione che gestiva, dovendo almeno
una parte di dette unità di produzione utilizzate corrispondere a quelle
di cui disponeva al momento dell'impegno di non commercializzazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tali regolamenti
non prevedrebbero affatto che la produzione dovesse essere ripresa o
nell'azienda SLOM iniziale, o nella stessa unità aziendale, dal punto di
vista organizzativo ed economico, di cui trattavasi al momento della
conclusione dell'impegno di non commercializzazione.
48 Pertanto, adottando una normativa che non decreterebbe in maniera
esplicita la restrizione sopracitata e che sarebbe pertanto inadeguata,
ambigua e priva di chiarezza, la Commissione avrebbe commesso un
illecito tale da far sorgere la sua responsabilità, in quanto avrebbe
violato il principio di precauzione che dovrebbe applicarsi anche al
metodo di elaborazione della normativa e che imporrebbe l'adeguatezza di
quest'ultima. I ricorrenti rinviano, a tale riguardo, alla risoluzione
del Consiglio 8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della
legislazione comunitaria (GU C 166, pag. 1).
49 Per quanto riguarda i danni e il nesso di causalità tra l'illecito e
i danni, i ricorrenti fanno valere che esiste un illecito, imputabile
alla Commissione, che ha causato loro danni. Essi sostengono di
soddisfare tutte condizioni stabilite per la concessione di un
quantitativo di riferimento provvisorio, vale a dire di essere in grado
di produrre il quantitativo di riferimento nella loro azienda quale si
configurava al momento della presentazione della domanda. La posizione
delle autorità olandesi, le quali, a parere della Commissione, hanno
ritenuto che i ricorrenti non avessero ripreso la produzione di latte
nell'azienda SLOM iniziale o non in modo indipendente, a proprio rischio
e per proprio conto, dimostrerebbe soltanto che i ricorrenti non avevano
interamente ripreso la loro produzione nella loro azienda SLOM iniziale
a causa dell'ambiguità della normativa comunitaria. Se la normativa
comunitaria fosse stata più chiara, essi avrebbero potuto scegliere di
produrre utilizzando altri mezzi di produzione rispetto a quelli con cui
avevano ampliato la loro azienda e optare quindi per un'altra modalità
produttiva nella loro azienda SLOM iniziale.
50 I ricorrenti, a eccezione del sig. H.J. ten Have, con lettera 23
febbraio 1998, hanno chiesto alla Commissione di risarcirli dei danni
subiti, cosa che quest'ultima ha negato con lettera 17 aprile 1998. Essi
precisano di essere disposti ad offrire ulteriori prove a sostegno della
loro posizione.
51 In via preliminare, da una parte, la Commissione ricorda che, secondo
una costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della
Comunità presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire l'illecità
del comportamento contestato, l'effettività del danno e l'esistenza di
un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno
lamentato. Dall'altra, l'esigenza relativa all'adeguatezza della
normativa, invocata dai ricorrenti, costituirebbe un corollario del
principio della certezza del diritto ai sensi del quale la Corte ha
affermato che una normativa che impone obblighi a soggetti giuridici
deve essere chiara e precisa, affinché essi possano conoscere senza
ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza
(sentenza della Corte 16 gennaio 2003, causa C‑439/01, Cipra e Kvasnicka,
Racc. pag. I‑745, punto 49), e che, ai fini dell'interpretazione di una
norma di diritto comunitario, si deve tenere conto del suo contesto,
della sua lettera e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa
fa parte. L'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento n. 1033/89, soddisferebbe tale criterio.
52 La Commissione afferma che, poiché il regolamento n. 1546/88, come
modificato dal regolamento n. 1033/89, è un regolamento di applicazione
che essa ha adottato ai sensi delle disposizioni del regolamento del
Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, esso
deve essere letto con riferimento a quest'ultimo. L'obbligo principale
figurerebbe nel regolamento del Consiglio e il regolamento di
applicazione potrebbe imporre solamente taluni criteri o condizioni più
dettagliate.
53 Richiamando il disposto dell'art. 3 bis, n. 1, lett. b), e n. 3, del
regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, la
Commissione ritiene che una lettura combinata di queste due disposizioni
comporti che l'attribuzione in via definitiva del quantitativo di
riferimento specifico possa avvenire solo se le vendite dirette e/o le
consegne sono effettivamente riprese nell'azienda iniziale del
produttore SLOM. Per tale motivo ogni produttore SLOM avrebbe allegato
alla sua richiesta di un quantitativo di riferimento specifico una
dichiarazione per cui era «in grado di realizzare nell'azienda una
produzione corrispondente al quantitativo di riferimento specifico
attribuito».
54 La Commissione rileva, peraltro, che l'art. 3 bis, n. 1, del
regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89,
rinvia espressamente all'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84,
come modificato dal regolamento n. 764/89, e prevede, al suo terzo
comma, che «[c]ostituiscono prove atte a dimostrare la capacità del
produttore di produrre il quantitativo di riferimento richiesto, in
particolare (…)». Tale disposizione, che andrebbe letta in relazione
all'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, si rivolgerebbe in primo luogo alle autorità
esecutive nazionali che dovrebbero valutare se un produttore SLOM
soddisfi la condizione, stabilita nel regolamento del Consiglio, di
essere in grado di produrre il quantitativo di riferimento nella sua
azienda. La Commissione osserva che tale disposizione contiene un elenco
non esaustivo («possono») di prove che le autorità esecutive nazionali
potrebbero accettare nell'ambito di tale condizione, le quali devono
essere confrontate «secondo modalità che verranno stabilite dallo Stato
membro».
55 La Commissione precisa che il regolamento n. 1546/88, come modificato
dal regolamento n. 1033/89, dispone chiaramente che il produttore SLOM
deve poter dimostrare di essere in grado di produrre nella sua azienda
il quantitativo di riferimento richiesto, condizione che spetta alle
autorità olandesi valutare e che esse hanno interpretato nel senso che
la produzione doveva essere ripresa nell'azienda SLOM iniziale o nella
stessa unità organizzativa ed economica di cui trattavasi alla data in
cui l'impegno di non commercializzazione è stato concluso, come
confermato dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. I ricorrenti
non possono considerare la Commissione responsabile di tale
interpretazione delle autorità olandesi, le quali, del resto, non
avrebbero suggerito l'idea secondo cui la normativa comunitaria sarebbe
ambigua.
56 La Commissione osserva che i ricorrenti non hanno invocato alcun
argomento volto a dimostrare che l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84,
come modificato dal regolamento n. 764/89, non sarebbe chiaro e preciso
e non avrebbe loro consentito di conoscere senza ambiguità i propri
diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza. Per quanto riguarda
il suo regolamento, la Commissione ritiene che esso sia chiaro e indichi
con precisione le prove che le autorità nazionali possono prendere in
considerazione per valutare se un produttore soddisfi la condizione,
prevista dal regolamento del Consiglio, di essere in grado di produrre
nella sua azienda fino a raggiungere il quantitativo di riferimento
richiesto. La Commissione precisa, peraltro, nella sua controreplica,
che i ricorrenti hanno essi stessi riconosciuto (v. punto 47 supra) che
i produttori dovevano poter produrre i quantitativi di riferimento
richiesti per mezzo delle unità di produzione che essi gestivano,
precisando che, secondo loro, una parte delle unità di produzione
utilizzate doveva corrispondere a quelle di cui essi disponevano al
momento in cui hanno concluso l'impegno di non commercializzazione.
Pertanto, l'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento n. 1033/89, che avrebbe come unico scopo di garantire
l'esecuzione dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato
dal regolamento n. 764/89, sarebbe chiaro per i ricorrenti, al pari di
quest'ultima disposizione, e il suo significato sarebbe quello
attribuito dalla Commissione, per cui essi non potrebbero farle carico
di aver agito illegittimamente. Il ricorso per risarcimento danni
dovrebbe quindi essere respinto.
57 Quanto ai danni e al nesso di causalità, la Commissione sostiene che,
anche se i ricorrenti affermano di essere stati tutti in grado di
produrre il quantitativo di riferimento nella loro azienda, quale si
configurava alla data di proposizione della loro richiesta di
concessione di siffatto quantitativo, il loro ricorso non consente di
valutare chiaramente se essi erano in grado di produrre detto
quantitativo nell'azienda SLOM iniziale. In ogni caso, secondo le
autorità olandesi essi non avrebbero ripreso la produzione di latte
nell'azienda SLOM iniziale o non in maniera indipendente ovvero per
proprio conto e a proprio rischio, cosa che avrebbero peraltro
confermato i giudici olandesi. Posto che i ricorrenti non soddisfacevano
le condizioni imposte dal regolamento del Consiglio, essi non possono
sostenere che esiste un nesso di causalità tra il danno subito e
l'asserita irregolarità del regolamento della Commissione.
58 Infine, per quanto riguarda l'entità dei danni, la Commissione
ritiene che il ricorso non contenga elementi sufficienti affinché essa
possa definire la sua posizione. I ricorrenti non avrebbero
sufficientemente precisato fino a che punto fossero in grado di produrre
il quantitativo di riferimento indicato nell'azienda SLOM iniziale. La
Commissione si riserva il diritto di soffermarsi nuovamente sulla natura
e sull'entità dei danni nel prosieguo del procedimento.
Giudizio del Tribunale
59 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità
extracontrattuale della Comunità per i danni causati dalle sue
istituzioni, di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE
(divenuto art. 288, secondo comma, CE), è subordinata alla compresenza
di un insieme di presupposti, ovvero l'illiceità del comportamento
contestato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e
l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserito comportamento e il
danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81,
Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; v. sentenza del
Tribunale 30 maggio 2006, causa T‑87/94, Blom e a./Consiglio e
Commissione, Racc. pag. II‑1385, punto 102, e la citata giurisprudenza).
60 Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, spetta al ricorrente
fornire al giudice comunitario gli elementi di prova al fine di
stabilire l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni,
l'effettività del danno subito, l'esistenza di un nesso di causalità tra
l'asserito comportamento e il danno sopportato (sentenza della Corte 21
maggio 1976, causa 26/74, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. 677,
punti 22-24, e sentenza del Tribunale 8 maggio 2007, causa T‑271/04,
Citymo/Commissione, Racc. pag II-1375, punto 159).
61 Si deve anche ricordare che, quando uno di tali requisiti non è
soddisfatto, il ricorso deve essere rigettato in toto, senza che sia
necessario esaminare gli altri presupposti (sentenza della Corte 15
settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc.
pag. I‑4199, punti 19 e 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002,
causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑515,
punto 37).
62 Per quanto riguarda il primo di detti presupposti che occorre
innanzitutto esaminare, la giurisprudenza richiede che venga accertata
una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto
preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4
luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc.
pag. I‑5291, punto 42). Quanto al presupposto relativo al fatto che la
violazione dev'essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo
per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e
manifesta, da parte dell'istituzione comunitaria interessata, dei limiti
posti al suo potere discrezionale. Qualora l'istituzione in questione
disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente
ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del
diritto comunitario può essere sufficiente per constatare l'esistenza di
una violazione sufficientemente qualificata (sentenza della Corte 10
dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag.
I‑11355, punto 54, e sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause
riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Comafrica e
Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑1975, punto 134).
63 Nella fattispecie, i ricorrenti sostengono che l'illegittimità del
comportamento contestato alla Commissione consiste nella violazione del
principio di precauzione. Nel caso di specie, se i ricorrenti sostengono
che sussiste la responsabilità della Comunità in quanto quest'ultima ha
violato il principio di precauzione, è in realtà al principio della
certezza del diritto che si riferiscono, in quanto essi accusano la
Commissione di non avere stabilito chiaramente e precisamente, nella
normativa in questione, le condizioni applicabili alla concessione di un
quantitativo di riferimento specifico.
64 Occorre innanzitutto rilevare che, come il principio di tutela del
legittimo affidamento costituisce una norma di diritto che conferisce
diritti ai singoli la cui violazione può far sorgere la responsabilità
extracontrattuale della Comunità (sentenza del Tribunale 6 dicembre
2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto
64; v., parimenti sentenza Mulder II, cit. al precedente punto 16, punto
15), anche quello della certezza del diritto costituisce una norma
giuridica che conferisce diritti ai singoli.
65 A tale riguardo, si deve constatare che tanto la Corte e il Tribunale
hanno già dichiarato che il principio della certezza del diritto
costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale
esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i
singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e
regolarsi di conseguenza (sentenze della Corte 9 luglio 1981, causa
169/80, Gondrand e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17; 13 febbraio
1996, causa C‑143/93, Van Es Douane Agenten, Racc. pag. I‑431, punto 27;
16 ottobre 1997, causa C‑177/96, Banque Indosuez e a., Racc. pag.
I‑5659, punto 27; 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/Commissione,
Racc. pag. I‑2801, punto 30, e 21 giugno 2007, causa C‑158/06,
ROM-projecten, Racc. pag. I‑5103, punto 25; sentenze del Tribunale 14
luglio 1997, causa T‑81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II‑1265,
punto 61, e 7 novembre 2002, cause riunite T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99
e T‑151/99, Vela e Tecnagrind/Commissione, Racc. pag. II‑4547, punto
391).
66 Tale imperativo di certezza del diritto si impone con particolare
rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze
finanziarie (sentenza ROM-projecten, cit. al precedente punto 65 , punto
26).
67 Occorre quindi stabilire se la lettera dell'art. 3 bis del
regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89,
fosse chiara in merito alle condizioni applicabili alla concessione di
un quantitativo di riferimento specifico.
68 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, ai fini
dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener
conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto
e degli scopi perseguiti (sentenze della Corte 30 luglio 1996, causa
C‑84/95, Bosphorus, Racc. pag. I‑3953, punto 11, e Banque Indosuez e a.,
cit. al precedente punto 65, punto 18).
69 Sotto tale profilo, occorre constatare che, come già giustamente
rilevato dalla Commissione, dato che il regolamento n. 1546/88, come
modificato dal regolamento n. 1033/89, è un regolamento di applicazione,
in quanto attua il regolamento n. 857/84, deve essere interpretato
conformemente a quest'ultimo (sentenza della Corte 26 ottobre 2006,
causa C‑275/05, Kibler, Racc. pag. I‑10569, punto 20; v. anche, in tal
senso, sentenza della Corte 22 ottobre 1991, causa C‑44/89, von Deetzen,
Racc. pag. I‑5119, punto 14), la cui validità non è peraltro messa in
questione nell'ambito della presente causa.
70 A tale riguardo, in primo luogo, si deve rilevare che l'art. 3 bis,
n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n.
764/89, prevede che ai produttori, il cui periodo di non
commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno
assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre
1983, o, secondo il caso, dopo il 30 settembre 1983 è attribuito
provvisoriamente un quantitativo di riferimento specifico a talune
condizioni in esso determinate. In particolare, l'art. 3 bis, n. 1,
lett. a), di detto regolamento prevede che la concessione di un
quantitativo di riferimento specifico provvisorio è subordinata alla
condizione che l'interessato non abbia cessato la sua attività o ceduto
la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo
di non commercializzazione o di riconversione (sentenza della Corte 27
gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink, Racc. pag. I‑223, punto 11).
71 In secondo luogo, l'art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n.
857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, precisa come
condizione per la concessione di un quantitativo di riferimento
specifico provvisorio che il produttore dimostri, a sostegno della sua
domanda, di essere in grado di produrre nella sua azienda il
quantitativo di riferimento richiesto.
72 In terzo luogo, si deve ricordare che il regime dei quantitativi di
riferimento specifico di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84,
introdotto dal regolamento n. 764/89, per effetto delle sentenze Mulder
I e von Deetzen, citate al precedente punto 6, onde garantire
l'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori
che non avevano fornito latte durante l'anno di riferimento, in
esecuzione di un impegno assunto in forza del summenzionato regolamento
n. 1078/77, sancisce il principio generale secondo cui qualsiasi
quantitativo di riferimento rimarrà connesso ai terreni per i quali è
stato assegnato (sentenza Herbrink, cit. al precedente punto 70, punto
12).
73 Dal regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89,
risulta quindi che il produttore che ha sottoscritto un impegno di non
commercializzazione, per poter ottenere un quantitativo di riferimento
specifico, deve essere sempre in possesso, interamente o parzialmente,
della sua azienda SLOM iniziale e dimostrare di essere in grado di
produrre detto quantitativo nella sua azienda.
74 Si deve necessariamente constatare che il regolamento n. 1546/88,
come modificato dal regolamento n. 1033/89, non si discosta affatto dal
sistema istituito dal regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89.
75 Infatti, l'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento n. 1033/89, si limita ad applicare i presupposti stabiliti
dal regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89,
per la concessione di un quantitativo di riferimento specifico
ricordando che il produttore deve provare, dinanzi alla competente
autorità designata dallo Stato membro, di gestire ancora, interamente o
parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell'accoglimento
della sua domanda di concessione del premio. Tale disposizione specifica
poi in modo non esaustivo le prove che possono essere ammesse al fine di
dimostrare la capacità del produttore di produrre il quantitativo di
riferimento richiesto, in particolare, le vendite dirette o le consegne
di latte effettuate successivamente al termine del periodo di non
commercializzazione o di riconversione, il bestiame da latte presente
nell'azienda, la superficie a prati o pascoli permanenti o la superficie
delle colture foraggiere dell'azienda, quali risultano dal piano di
avvicendamento e dalle semine effettuate e gli investimenti effettuati
senza piano di sviluppo.
76 In tal senso, quando l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88,
come modificato dal regolamento n. 1033/89, prevede, al suo terzo comma,
terzo trattino, che la superficie a prati o pascoli permanenti o la
superficie delle colture foraggere «dell'azienda» costituiscono prove
atte a dimostrare la capacità del produttore di produrre il quantitativo
di riferimento richiesto, tale espressione deve essere intesa unicamente
come riferita all'azienda gestita dal produttore che, interamente o
parzialmente, costituisce la stessa azienda che egli gestiva al momento
dell'accoglimento della sua domanda di concessione del premio. Essa non
può quindi essere interpretata nel senso che le superfici
sopramenzionate possono appartenere a un'altra azienda rispetto a quella
gestita dal produttore.
77 La medesima interpretazione si impone per l'art. 3 bis, n. 1, terzo
comma, secondo trattino, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento n. 1033/89, che richiede che il bestiame da latte, che
rappresenta anch'esso una delle prove atte a dimostrare la capacità del
produttore di produrre il quantitativo di riferimento specifico
richiesto, sia presente «[nel]l'azienda», espressione che deve essere
parimenti intesa come riferita all'azienda gestita dal produttore
costituente, in tutto o in parte, la stessa azienda che esso gestiva al
momento dell'accoglimento della sua domanda di concessione del premio.
Tale disposizione ha quindi espressamente lo scopo di evitare che il
quantitativo di riferimento specifico sia prodotto da un produttore con
animali detenuti in un'altra azienda rispetto a quella che esso
gestisce.
78 Anche per quanto riguarda gli investimenti di cui all'art. 3 bis, n.
1, terzo comma, quarto trattino, del regolamento n. 1546/88, come
modificato dal regolamento n. 1033/89, per gli stessi motivi menzionati
ai precedenti punti 76 e 77, ne deriva che essi devono essere messi in
relazione con l'azienda gestita dal produttore interessato e non possono
quindi essere separati da quest'ultima.
79 A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato, a
proposito del trasferimento dell'azienda mediante cessione o per
restituzione alla scadenza del contratto d'affitto, che l'intero regime
dei quantitativi di riferimento è caratterizzato dal principio ai sensi
del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni
per i quali è assegnato e che quindi è allo scopo di sancire detto
principio anche in materia di quantitativi di riferimento specifici che
l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal
regolamento n. 1033/89, ribadisce la condizione stabilita dall'art. 3
bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84 prescrivendo che il
produttore continui a gestire, totalmente o parzialmente, la stessa
azienda (sentenza Herbrink, cit. al precedente punto 70, punto 13).
80 Il regolamento n. 1033/89 precisa così, al suo terzo ‘considerando',
che «la domanda [di quantitativo di riferimento specifico] può emanare
soltanto da un produttore in grado di gestire, almeno parzialmente, le
stesse unità di produzione gestite al momento della domanda volta alla
concessione del premio per la non commercializzazione o per la
riconversione» e che «se il produttore infatti non disponesse più della
stessa azienda, avrebbe manifestato, secondo la logica del sistema dei
premi, l'intenzione di cessare la produzione lattiera».
81 Peraltro, se il produttore, per ottenere un quantitativo di
riferimento specifico, deve gestire ancora, totalmente o parzialmente,
la stessa azienda che gestiva al momento dell'accoglimento della domanda
volta alla concessione del premio, l'azienda è costituita, ai sensi
dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, «[da]l complesso
delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel
territorio geografico della Comunità».
82 Dalle definizioni della nozione di «produttore» e, di conseguenza, di
«azienda» di cui all'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84,
come modificato dal regolamento n. 764/89, risulta che la nozione di
produttore si riferisce unicamente all'imprenditore agricolo che, ai
fini della produzione di latte, gestisca un complesso di unità
produttive sotto la propria responsabilità (sentenze della Corte 9
luglio 1992, causa C‑236/90, Maier, Racc. pag. I‑4483, punto 11, e 23
gennaio 1997, causa C‑463/93, St. Martinus Elten, Racc. pag. I‑255,
punto 17).
83 Dal combinato disposto dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n.
857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, e dell'art. 3 bis, n.
1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n.
1033/89, risulta quindi chiaramente che l'attribuzione, a titolo
provvisorio, di un quantitativo di riferimento specifico è subordinata
alla condizione che il produttore interessato provi di gestire ancora,
totalmente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento
dell'accoglimento della sua domanda volta ad ottenere la concessione del
premio, vale a dire quella che è stata oggetto del suo impegno di non
commercializzazione o di riconversione (sentenza O'Brien, cit. al
precedente punto 42, punto 12;v. anche, in tal senso, sentenze della
Corte Herbrink, cit. al precedente punto 70, punti 12 e 13, e 28 ottobre
2004, causa C‑164/01 P, van den Berg/Consiglio e Commissione, Racc. pag.
I‑10225, punto 71; sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa
T‑373/94, Werners/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4631, punto
81), e che dimostri la sua capacità di produrre in detta azienda il
quantitativo di riferimento richiesto.
84 Nella sentenza O'Brien, cit. al precedente punto 42, la Corte ha
precisato, al punto 17, che, ai fini dell'attribuzione in via definitiva
di un quantitativo di riferimento specifico, l'art. 3 bis, n. 3, del
regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, dev'essere
interpretato nel senso che possono essere prese in considerazione anche
le vendite o le consegne di latte proveniente da unità produttive
aggiunte all'azienda di cui trattasi fra la data di scadenza del periodo
di non commercializzazione o di riconversione e quella di attribuzione
in via provvisoria del quantitativo di riferimento specifico, sempreché
l'interessato gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa
azienda che gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda di
concessione del premio.
85 In tal senso, da quanto precede emerge che l'art. 3 bis, n. 1, del
regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89,
letto alla luce dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come
modificato dal regolamento n. 764/89, prevede che la produzione di latte
debba farsi nell'azienda SLOM iniziale (sentenza Werners/Consiglio e
Commissione, cit. al precedente punto 81, punto 8; v. anche, in tal
senso, sentenze O'Brien, cit. al precedente punto 42, punti 11 e 12;
Herbrink, cit. al precedente punto 70, punti 12 e 13, e van den Berg/Consiglio
e Commissione, cit. al precedente punto 83, punto 71), comprese
eventualmente, se del caso, le unità di produzione che i produttori
gestivano sotto la loro responsabilità al momento della concessione del
quantitativo di riferimento specifico, unità che dovevano comprendere
interamente o parzialmente l'azienda SLOM iniziale.
86 Tale interpretazione è conforme allo scopo del sistema. Infatti, in
primo luogo, tiene conto dell'osservazione secondo cui non si può
concedere un quantitativo di riferimento specifico a un produttore che
non dispone più dell'azienda SLOM iniziale, in quanto in tal modo egli
avrebbe manifestato la sua intenzione di non commercializzare più latte,
senza cui l'attribuzione di un quantitativo di riferimento non sarebbe
più conseguenza dell'attuazione del regime. Inoltre, tale
interpretazione tiene anche conto del fatto che, dato che i quantitativi
di riferimento sono connessi ai terreni per i quali sono assegnati, la
loro produzione deve avvenire in tali terreni. Infine, essa tiene conto
delle considerazioni esposte dall'avvocato generale Jacobs nelle sue
conclusioni sulla sentenza O'Brien, cit. al precedente punto 42 (Racc.
pag. I‑6266), secondo cui, nel periodo durante il quale i produttori di
cui si tratta erano esclusi dalla produzione lattiera, le loro aziende
avevano certamente subito modifiche, cosa che la Corte ha confermato
dichiarando che le vendite o le consegne di latte provenienti da unità
di produzione aggiunte all'azienda in questione tra la data di scadenza
del periodo di non commercializzazione e quella di attribuzione
provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico, dovevano essere
prese in considerazione, dato che l'interessato gestiva ancora,
totalmente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento
dell'accoglimento della sua domanda di concessione del premio.
87 Infine, si deve rilevare che l'argomento esposto dai ricorrenti nelle
loro memorie non sembra discostarsi dal significato attribuito alle
disposizioni in esame citate ai precedenti punti 70‑86, e che sono
piuttosto l'interpretazione data dai giudizi nazionali delle
disposizioni comunitarie di cui trattasi e la loro applicazione nel caso
di specie che i ricorrenti mettono più in particolare in questione
nell'ambito della loro critica nei confronti di dette disposizioni
comunitarie.
88 Infatti, così come emerge dai precedenti punti 44‑47, i ricorrenti
affermano che, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n.
1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, il richiedente un
quantitativo di riferimento provvisorio non era più tenuto ad essere in
possesso di tutta l'azienda SLOM iniziale. A loro parere, i quantitativi
di riferimento specifici dovevano essere prodotti tramite le unità di
produzione gestite dai ricorrenti ed era necessario che una parte di
queste ultime corrispondesse a quelle di cui essi disponevano al momento
della sottoscrizione dell'impegno di non commercializzazione.
89 Da quanto precede risulta che la Commissione non ha violato il
principio della certezza del diritto e il ricorso deve quindi essere
respinto.
90 In subordine, anche supponendo che la normativa comunitaria in
materia presenti una certa ambiguità o una certa imprecisione in merito
alle condizioni nelle quali i quantitativi di riferimento specifici
concessi dovevano essere prodotti al fine di ottenerne l'attribuzione
definitiva, si deve ricordare che, per far sorgere la responsabilità
della Comunità, occorre accertare una violazione grave e manifesta di
una norma di diritto preordinata a conferire diritti ai singoli, e ciò
conformemente a quanto esposto al precedente punto 62.
91 E' tenendo conto dell'ampio potere discrezionale devoluto alle
istituzioni per l'attuazione delle politiche comunitarie che è stata
elaborata la giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità
extracontrattuale della Comunità, con particolare riferimento agli atti
normativi che implicavano scelte di politica economica (sentenza della
Corte 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du
pêcheur e Factortame, Racc. pag. I‑1029, punto 44).
92 Invero, la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità
derivante dall'esercizio delle proprie attività normative si spiega con
la considerazione che l'esercizio del potere legislativo, anche nei casi
in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti,
non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni
volta che esso deve adottare, nell'interesse generale della Comunità,
provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che,
per l'altro verso, in un contesto normativo caratterizzato
dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per
l'attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della
Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha
disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono
all'esercizio dei suoi poteri (sentenze della Corte 25 maggio 1978,
cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e
Commissione, Racc. pag. 1209, punti 5 e 6, e Brasserie du pêcheur e
Factortame, punto 91 supra, punto 45).
93 La Corte ha peraltro precisato, a tale riguardo, che il regime da
essa enunciato in materia di responsabilità extracontrattuale della
Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da
disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei
testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale
rimesso all'autore dell'atto controverso (sentenze Brasserie du pêcheur
e Factortame, punto 91 supra, punto 43; Bergaderm e Goupil/Commissione,
cit. al precedente punto 62, punto 40, e Commissione/Camar e Tico, cit.
al precedente punto 62, punto 52).
94 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la Commissione
disponeva solo di un margine di valutazione discrezionale
considerevolmente ridotto in quanto, come indicato al punto 69 supra, il
regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, è un
regolamento d'applicazione che si limita ad attuare il regolamento n.
857/84.
95 Orbene, è già stato constatato ai precedenti punti 69‑78 che la
Commissione si limita ad applicare le disposizioni del regolamento del
Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89,
conformemente alle prescrizioni in esso enunciate, e che perciò non può
essere considerata responsabile di un'eventuale violazione del diritto
comunitario.
96 In tal senso, l'eventuale imprecisione o mancanza di chiarezza del
regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, non
può essere imputata alla Commissione, in quanto essa si è limitata a
conformarsi al regolamento del Consiglio n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89.
97 Per quanto riguarda il regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, è sufficiente constatare che i ricorrenti non
hanno affatto messo in questione, nell'ambito del presente ricorso, la
validità di detto regolamento per il fatto che lederebbe il principio
della certezza del diritto.
98 Dal momento che i ricorrenti non hanno provato l'asserita
illegittimità del comportamento contestato alla Commissione, non occorre
verificare se sussistano gli altri presupposti per l'insorgere della
responsabilità.
99 Da tutto quanto precede consegue che il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
100 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti,
devono essere condannati alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Alfonsius Alferink e gli altri 67 ricorrenti, il cui elenco
figura in allegato, sono condannati alle spese.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 giugno 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
ALLEGATO
Eredi di G. Vloedgraven,
W.L.A. van der Arend, residente a Harmelen (Paesi Bassi),
H.W. Bakker, residente a Middelstum (Paesi Bassi),
B.M.J.B. Beusmans, residente a Noorbeek (Paesi Bassi),
P.J.M. Biermans, residente a Herkenbosch (Paesi Bassi),
J.A.A. de Bont, residente a Rutten (Paesi Bassi),
H. Boskma, residente a Zwaagwesteinde (Paesi Bassi),
B.A. Bouma, residente a Berlikum (Paesi Bassi),
E.A.M. Bouma, residente a Rutten,
J.A. Bouma, residente a Ried (Paesi Bassi),
H. Buwalda, residente a Franeker (Paesi Bassi),
M.V. van Diederen, residente a Doenrade (Paesi Bassi),
R. Dusselaar, residente a Wier (Paesi Bassi),
J. van Duynhoven, residente a Rijkevoort (Paesi Bassi),
H.J. Frederiks, residente a Laag Keppel (Paesi Bassi),
G.J.M. Frieling, residente a Deurningen (Paesi Bassi),
T. de Groot, residente a Creil (Paesi Bassi),
H.J. ten Hagen, residente a Winterswijk (Paesi Bassi),
H.J. ten Have, residente a Beltrum (Paesi Bassi),
P.A.J.N. Hendriks, residente a Valkenburg (Paesi Bassi),
H. Heringa, residente a Leens (Paesi Bassi),
O. Hoekstra, residente a Oosternijkerk (Paesi Bassi),
J.Hoekstra, residente a Oosternijkerk,
W.H.C.M. Holtslag, residente a Lelystad (Paesi Bassi),
J.H.A. Huijsmans, residente a Weert (Paesi Bassi),
M. Huizinga, residente a Firdgum (Paesi Bassi),
G.J. Hulter, residente a Den Velde (Paesi Bassi),
P.J.M. Janssen, residente a Wanssum (Paesi Bassi),
G.C. de Jongh, residente a Marknesse (Paesi Bassi),
C. de Keijzer, residente a Noordgouwe (Paesi Bassi),
P. Kemp, residente a Breukelen (Paesi Bassi),
W. Koopmans-Hut, residente a Ezinge (Paesi Bassi),
H.J. Leemkuil, residente a Winterswijk-Miste (Paesi Bassi),
J.A.J. Leijten, residente a Bant (Paesi Bassi),
G.J. Loozeman, residente a Callantsoog (Paesi Bassi),
A. Lukens Folkers, residente a Vlagtwedde (Paesi Bassi),
P. L. Marinussen, residente a Grijpskerke (Paesi Bassi),
G. J. Meijer, residente a Usquert (Paesi Bassi),
W.H.J. Mulder, residente a Haarzuilens (Paesi Bassi),
Th.H.P. Neelen, residente a Nunhem (Paesi Bassi),
G.J. Nijboer, residente a Ane (Paesi Bassi),
A. Nijboer, residente a Ane,
B. Oude Kotte, residente a Fleringen (Paesi Bassi),
J.H.M. Roebroek, residente a Schimmert (Paesi Bassi),
F.M.C. Rommens, residente a Rijsbergen (Paesi Bassi),
J.A.C.M. Soffers, residente a Rijsbergen,
J.G. Rompelberg, residente a Noorbeek,
M.J. Scheele, residente a Mensingeweer (Paesi Bassi),
J. van Sinderen, residente a Ternaard (Paesi Bassi),
J.W.M. Smeets, residente a Papenhoven (Paesi Bassi),
W.C.G.M. Stoffelen, residente a Ottersum (Paesi Bassi),
J.H. Thomassen, residente a Bemelen (Paesi Bassi),
J.H.van Til, residente a Eppenhuizen (Paesi Bassi),
K.J. Veenkamp, residente a Thesinge (Paesi Bassi),
J.T.F.J. Op't Veld, residente a Vlodrop (Paesi Bassi),
J.P.W. Vrencken, residente a Beek (Paesi Bassi),
O.Vries, residente a Engwierum (Paesi Bassi),
K. Vries, residente a Engwierum,
M.W. de Weerd, residente a Tollebeek (Paesi Bassi),
A.M. Weijenberg-Pleijers, residente a Wittem (Paesi Bassi),
H.F.W.M. Wennekers, residente a Creil,
R.W. Werners, residente a Meppel (Paesi Bassi),
C.H.L. Wijnen, residente a Maasbree (Paesi Bassi),
L.G.H. Willems, residente a Ulestraten (Paesi Bassi),
J.G. Wilman, residente a Engwierum,
D. Wilman, residente a Engwierum,
J.M.P. Wolfs, residente a Gronsveld (Paesi Bassi).
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