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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 Luglio 2008, Sentenza n. 664
RIFIUTI - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Deposito illecito di materiale
proveniente da demolizione edile - Responsabilità del proprietario per culpa in
vigilando - Sussistenza. E’ correttamente attribuita a carico
del proprietario del fondo, la responsabilità, quanto meno sotto l’aspetto della
culpa in vigilando,per il deposito illecito di materiale di scarto proveniente
dalla demolizione di un muro di confine, effettuato da una ditta edile. E’
conseguentemente legittima l’adozione nei suoi confronti del provvedimento ex
art. 192 T.U. n. 152/2006. Pres. Zuballi, Est. De Carlo - M.G. (avv. Alfani) c.
Comune di Montesilvano (avv. De Martiis) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 luglio
2008, n. 664
RIFIUTI - Detriti da lavorazione edile - Riempimento di un fosso di scolo delle
acque - Esclusione della qualità di rifiuto - Inconfigurabilità. Il
riempimento di un fosso di scolo delle acque in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico non può certo essere ritenuta una forma di uso legittimo dei
detriti da lavorazione edile tale da impedire che gli stessi possano essere
considerati rifiuti. Pres. Zuballi, Est. De Carlo - M.G. (avv. Alfani) c. Comune
di Montesilvano (avv. De Martiis). T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 luglio 2008,
n. 664
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Sent. N. 664/08
Reg. Ric. N. 285/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale in Abruzzo
Sezione Staccata di Pescara
composto dai sigg.
Dott. Umberto Zuballi Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere
Dott. Ugo De Carlo Referendario rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 1034/71, come aggiunto dall’art.
della legge 205/00)
sul ricorso R.G. 285/2008 proposto da Maturo Giuseppe., rappresentato e difeso
da se stesso quale avvocato e dall’avv. Carlo Alfani ed elettivamente
domiciliato presso il proprio studio in Pescara, via Milite Ignoto 72
c o n t r o
COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Marina De Martiis ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Pescara, via Catania 14
Per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza nr. 28 del 4.3.08 prot.
013845 con la quale è stata intimata al ricorrente, nella sua qualità di
proprietario del terreno sito in Montesilvano, via Chiappinello di procedere
alla rimozione, al recupero o allo smaltimento ed al ripristino dello stato dei
luoghi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, dei
rifiuti costituiti da materiali derivanti da demolizioni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Chieti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 3 luglio 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo) i
procuratori delle parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la conversione del rito e la decisione
del ricorso con sentenza succintamente motivata;
Avvisate, sul punto, le parti presenti;
FATTO
Con il presente ricorso, notificato il 20.05.08 e depositato il 19.06.08, il
ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe in
quanto non sarebbe responsabile dell’illecito deposito di materiali di scarto
edile sul suo terreno.
I motivi di ricorso sono tre: con il primo si censura la violazione dell’art.
192 T.U. 152\06 in quanto il Comune di Montesilvano avrebbe attribuito l’onere
della rimozione al proprietario del fondo senza porsi il problema dell’esistenza
di una sua responsabilità nel caso di specie insussistente poiché il Corpo
Forestale avrebbe accertato che l’autore dell’illecito smaltimento è un’impresa
edile che aveva demolito un muro di confine.
Il secondo motivo attiene alla mancanza di una valida motivazione poiché non
sarebbe stato avviato un procedimento per l’individuazione dei veri
responsabili.
Il terzo motivo segnala l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed
erronea valutazione dei presupposti poiché i materiali di risulta erano stati
utilizzati per i riempimento di un fosso scavato dall’acqua piovana e secondo
pronunce dela Suprema Corte i residui della demolizione non possono essere
considerati rifiuti quando vengono riutilizzati nello stesso fondo ove sono
stati prodotti.
Il Comune si costituiva chiedendo che il ricorso fosse rigettato.
All’udienza del 3 luglio 2008 il Tribunale, all’esito della discussione, ha
trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Comune ha esattamente attribuito al proprietario del fondo una responsabilità
che legittima l’adozione del provvedimento ex art. 192 T:U. 152\06 poiché a suo
carico è ravvisabile quanto meno una culpa in vigilando tenuto conto del fatto
che un opera di demolizione di una ditta edile sul confine della sua proprietà
non è attività che poteva passare inosservata.
L’approfondimento delle responsabilità avverrà anche a livello penale vista la
sussistenza di un sequestro preventivo in atto ed il Comune ha legittimamente
provveduto ad ordinare la rimozione in modo corretto del rifiuto speciale non
pericoloso con ripristino della situazione precedente da cui tra l’altro
scaturirà anche il dissequestro penale del terreno poiché il sequestro
preventivo è stato adottato proprio per evitare che il reato ambientale sia
portato a conseguenze ulteriori.
Per tali ragioni non sussiste alcun difetto di motivazione, mentre quanto al
terzo motivo è veramente arduo ritenere che riempire un fosso di scolo delle
acque in zona sottoposta a vincolo idrogeologico possa essere ritenuta una forma
di uso legittimo dei detriti da lavorazione edile tale da impedire che gli
stessi possano essere considerati rifiuti.
La particolarità della vicenda rende equo compensare le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo sezione staccata di Pescara,
definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa
Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2008 con
l’intervento dei magistrati
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Zuballi
IL REFENDARIO ESTENSORE
dott. Ugo De Carlo
Pubblicata mediante deposito
Il 04/07/2008
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