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TAR BASILICATA, Sez. I, 1 marzo 2008, sentenza n. 44
 

RIFIUTI - Abbandono - Tributo per il deposito in discarica dei R.S.U. - Imputazione a carico del proprietario dell’area - Legittimità - Art. 4, c. 4 L.R. Basilicata n. 5/2005. E’ legittima l’imputazione, a carico del proprietario dell’area interessata da abbandono di rifiuti, del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 4, comma 4, L.R. Basilicata n. 5/2005, in quanto il comma 5 di tale norma statuisce che il proprietario dei terreni, sui quali sono stati abbandonati i rifiuti, è tenuto in solido al pagamentodel predetto tributo, se non dimostra di aver denunciato alle Autorità Amministrative competenti, tale abbandono di rifiuti, “prima della constatazione delle violazioni di legge”. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Agenzia del Demanio, Filiale Basilicata (Avv. Stato) c. Comune di Lagonegro (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 1 marzo 2008, n. 44
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)


 

N. 00044/2008 REG.SEN.
N. 00105/2006 REG.RIC.

 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 105 del 2006, proposto dall’Agenzia del Demanio, Filiale Basilicata, sede di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici ope legis risulta domiciliata;


contro


Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-dell’Ordinanza n. 71 del 15.4.2005, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ufficio Tecnico comuna-le ha ordinato all’Agenzia del Demanio, Filiale Basilicata, sede di Matera, la rimozione immediata dei rifiuti abbandonati sul terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, ed il pagamento del tribu-to speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 4, comma 4, L.R. n. 5/2005;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/01/2008 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


-Con nota prot. n. 211988 del 24.11.2005 il Dirigente del Diparti-mento Ambiente della Regione Basilicata segnalava al Comune resistente la presenza in più punti del territorio comunale di siti di abbandono di rifiuti ed in particolare quello in Località Ponticello, lungo la Strada Provinciale n. 27 che conduce a Rivello, nell’area di pertinenza della dimessa linea Lagonegro-Castrovillari della Ferrovia Calabro-Lucana, precisamente sul terreno foglio di map-pa n. 72, particella n. 329;

-in data 9.12.2005 l’Ufficio Tecnico del Comune resistente e la Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Lagonegro effettuava-no congiuntamente un sopralluogo sul predetto terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, in esito al quale veniva rilevata su un area di circa 200 mq. “l’abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, costituiti da materiale di demolizione e da ingombranti”;

-con Ordinanza n. 119 del 15.12.2005 (ricevuta dalla ricorrente il 27.12.2005) il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente e dell’Ufficio Tecnico comunale, dopo aver richiamato il predetto sopralluogo del 9.12.2005 ed aver fatto presente che il terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, era di proprietà dell’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997 ordinava all’Agenzia del Demanio, Filiale Basilicata, sede di Ma-tera, la rimozione immediata dei rifiuti abbandonati su tale terreno ed il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuare entro il termine di 60 giorni, nonché il pagamento del tributo speciale per il depo-sito in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 4, comma 4, L.R. n. 5/2005, ritenendo responsabile, a titolo di comportamento colposo, l’Ente proprietario del predetto terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, “considerato che non era stato possibile indi-viduare gli autori dell’abbandono dei rifiuti”;

-con nota dell’8.2.2006, inviata al Comune resistente e per cono-scenza al Coordinamento Distrettuale del Corpo Forestale dello Stato, al Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ed alla Provincia di Potenza, il Direttore della Filiale di Matera dell’Agenzia del Demanio: 1) faceva presente al Comune che: a) competeva al Comune resistente la rimozione dei rifiuti abbando-nati sulle aree pubbliche; b) l’abbandono dei rifiuti, rinvenuti sul terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, non poteva essere imputato all’Agenzia del Demanio; c) l’Ordinanza Responsabile Ufficio Tecnico comunale n. 119 del 15.12.2005 risultava viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motiva-zione; 2) invitava il Comune resistente, il Coordinamento Distret-tuale del Corpo Forestale dello Stato, il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, a prendere par-te in data 16.2.206 ad un sopralluogo congiunto;

-in data 16.2.2006 un dipendente tecnico dell’Agenzia del demanio, un dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente ed un Agente del Corpo Forestale dello Stato effettuavano un sopral-luogo congiunto sul predetto terreno foglio di mappa n. 72, parti-cella n. 329, dal quale risultava che: 1) il lato esterno di tale terre-no, adiacente ad una curva della Strada Provinciale n. 27, era lun-go circa 25 m., largo circa 20 m. ed aveva un’estensione di circa 420 mq.; 2) l’accesso a tale terreno dalla Strada Provinciale n. 27 risultava facilitato da una stradina di collegamento al piazzale del-la ex sede delle Ferrovie Calabro-Lucane; 3) tale accesso era “del tutto libero, non essendovi alcuna recinzione”, e la predetta stradina di collegamento sembrava “di uso pubblico”; 4) risultava con-fermata la presenza di rifiuti di vario genere, più precisamente “terreno vegetale, inerti di vario genere, materiale edilizio (elementi in calcestruzzo, mattoni,..) derivante da demolizioni, sostanze organiche, elementi ingombranti in metallo (strutture metalli-che, risalenti ad elettrodomestici e divani), elementi in vetro ed in plastica (bottiglie, vasi e recipienti vari sia in vetro che in plastica) ed alcune gomme e cerchioni di automobili”;

-la suddetta Ordinanza Responsabile Ufficio Tecnico comunale n. 119 del 15.12.2005 è stata impugnata con il presente ricorso (noti-ficato il 25/28.2.2006), deducendo la violazione degli artt. 14, comma 3, 7, comma 2, lett. d), 21, 49, comma 2, e 58, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, degli artt. 3, 7 e 8 L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto e/o insufficiente istruttoria, inesistenza dei presupposti, difetto di motivazione e superficialità valutativa (al ri-corso veniva pure allegato la relazione, relativa al sopralluogo congiunto del 16.2.2006, corredata da 31 fotografie);

-con Ordinanza n. 80 del 22.3.2006 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare.

All’Udienza Pubblica del 24.1.2008 il ricorso passava in decisione.


DIRITTO


Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.

Infatti, non sussiste la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto l’Ordinanza Responsabile Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ufficio Tecnico comunale n. 119 del 15.12.2005 impugnata con il ricorso in esame, se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, è un atto vincolato, per cui, poiché dalla documentazione acquisita in giudizio è emerso che il predetto provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990 non può essere annullato per la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.

Parimenti non sussiste la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e/o il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istrutto-ria, in quanto la citata Ordinanza n. 119 del 15.12.2005 ha imputato all’Agenzia del Demanio un comportamento colposo, anche per la mancanza di custodia e vigilanza del terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, prima ex sede delle Ferrovie Calabro-Lucane ed area di pertinenza della dimessa linea Lagonegro-Castrovillari della Ferrovia Calabro-Lucana, sito nella Località Ponticello del Comune resistente, lungo la Strada Provinciale n. 27 che conduce a Rivello. Il provvedimento impugnato non viola l’art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, attesocchè: 1) ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997 l’ordinanza di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi dei rifiuti abbandonati può essere emessa (in solido con gli autori degli abbandoni di rifiuti) anche nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree dove sono stati abbandonati in modo incontrollato i ri-fiuti, soltanto se vi stato un comportamento da parte questi ultimi soggetti, che sia imputabile a titolo almeno di colpa e che coinvol-ga la loro corresponsabilità nell’abbandono dei rifiuti; 2) dal so-pralluogo congiunto, effettuato in data 16.2.2006 un dipendente tecnico dell’Agenzia del demanio, un dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente ed un Agente del Corpo Forestale dello Stato, risultava che: a) il lato esterno di tale terreno, adiacente ad una curva della Strada Provinciale n. 27, era lungo circa 25 m., largo circa 20 m. ed aveva un’estensione di circa 420 mq.; b) l’accesso a tale terreno dalla Strada Provinciale n. 27 risultava facilitato da una stradina di collegamento al piazzale della ex sede delle Ferrovie Calabro-Lucane; c) tale accesso era “del tutto libero, non essendovi alcuna recinzione”, e la predetta stradina di col-legamento sembrava “di uso pubblico”; d) risultava confermata l’abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali di vario genere, più precisamente “terreno vegetale, inerti di vario genere, materiale edilizio (elementi in calcestruzzo, mattoni,..) derivante da demolizioni, sostanze organiche, elementi ingombranti in metallo (strutture metalliche, risalenti ad elettrodomestici e divani), elementi in vetro ed in plastica (bottiglie, vasi e recipienti vari sia in vetro che in plastica) ed alcune gomme e cerchioni di automobili”; 3) pertanto, dagli esiti del suddetto sopralluogo del 16.2.2006 (cfr. anche le 31 foto allegate), è emerso che, con riferimento ai rifiuti abbandonati sul citato terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, può essere imputato all’Ente ricorrente il comportamento colposo, prescritto dal citato art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, in quanto: a) un’area abbastanza circoscritta (avente una superficie di circa 420 mq.) e perciò facilmente controllabile da parte dell’Agenzia del Demanio; b) la facilità di accesso a tale terreno, agevolata dalla stradina di collegamento al piazzale della ex sede delle Ferrovie Calabro-Lucane e dall’assenza di qualsiasi tipo di recinzione; c) il notevole quantitativo dei predetti vari rifiuti abbandonati, il quale si è sicuramente formato in un lungo periodo di tempo, dimostra in modo inequivocabile un prolungato stato di inerzia da parte dell’Agenzia del Demanio ricorrente nei confronti di tale incresciosa situazione e tale comportamento inerte ha incentivato (cioè è stato un richiamo e/o ha avuto una forza di attra-zione, per gettarvi altri rifiuti) le persone incivili, che abitualmente abbandonano i rifiuti, ad abbandonare in tale area, già piena di rifiuti, altri rifiuti; d) tale deprecabile fenomeno, proprio perché verificatosi per un lungo lasso di tempo, avrebbe dovuto indurre l’Agenzia del Demanio ad impegnarsi con misure efficaci, in mo-do da evitare il ripetersi dei suddetti abbandoni di rifiuti nel pre-detto terreno foglio di mappa n. 72, particella n. 329, per esempio recintando tale area (al riguardo, in fattispecie analoghe cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 90 del 14.2.2006 e n. 488 del 29.6.2007).

Per completezza va precisato che risulta legittimo anche l’imputazione a carico dell’Agenzia del Demanio ricorrente del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 4, comma 4, L.R. n. 5/2005, in quanto il comma 5 di tale norma statuisce che il proprietario dei terreni, sui quali sono stati abbandonati i rifiuti, è tenuto in solido al pagamento del predetto tributo, se non dimostra di aver denun-ciato alle Autorità Amministrative competenti, tale abbandono di rifiuti, “prima della constatazione delle violazioni di legge”, onere che dalla documentazione versata in giudizio non risulta sia stato adempiuto dall’Agenzia del Demanio ricorrente.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Poiché l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nulla per le spese.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con l'intervento dei signori:

Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


 

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